PVG 6/14 1 Submission6 Submissiun Appalti 14Conseguenze delle riallocazioni di prezzi. Giurisprudenza e dottrina sulle riallocazioni (consid. 4.6.1-4.6.3). Conferma della prassi dell'Ufficio tecnico cantonale: A seconda del caso e dell'importanza, le riallocazioni di prezzi possono condurre o all'esclusione della relativa offerta o anche solo a una penalizzazione nella valutazione (consid. 4.6.4-4.7). Folgen von Preisumlagerungen. Rechtsprechung und Doktrin zu Preisumlagerungen (E.4.6.1-4.6.3). Bestätigung der diesbezüglichen Praxis des kantonalen Tiefbauamts: Je nach Fall und Bedeutung können Preisumlagerungen entweder zum Ausschluss des jeweiligen Angebots oder auch nur zu einem Abzug bei der Bewertung führen (E.4.6.4-4.7). Dai considerandi: 4.6.1. Giusta l'art. 44 cpv. 1 lett. b CIAP il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione se constata che le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando. 4.6.2. Secondo la giurisprudenza, le variazioni di prezzo possono costituire una violazione dei requisiti di trasparenza e verità dei costi nonché del divieto di distorsione della concorrenza. Il principio degli accordi sui prezzi basati sui prezzi unitari presuppone che le variazioni di quantità si riflettano in corrispondenti variazioni di prezzo. Secondo la giurisprudenza, un'offerta in cui alcuni prezzi unitari sono deliberatamente mantenuti bassi e i costi dei materiali e/o della manodopera attribuibili a tali voci sono trasferiti ad altri prezzi unitari o a una voce di prezzo fissa contraddice il principio di un accordo di prezzo basato sui prezzi unitari. Lo spostamento di componenti di costo da alcuni prezzi unitari ad altre voci non deve ovviamente avere l'unico scopo di sfruttare eventuali errori nella distinta base a scapito del cliente. Infatti, in un'offerta così strutturata il cliente non beneficia dei risparmi sui costi in caso di riduzione delle quantità. Inoltre, tale spostamento rende impossibile una corretta analisi dei prezzi offerti e rende più difficile o addirittura impossibile il confronto diretto con le altre offerte presentate, il che costituisce una violazione del principio di
PVG 6/14 2 trasparenza e parità di trattamento (cfr. STA U 13 8 consid. 7b con riferimenti; STF 2D_39/2014 consid. 4.3.4; v. anche DTAF B-7216/2014 consid. 8.2.2; STA U 10 40 consid. 2, U 05 47 consid. 1a). 4.6.3. Nell'avviso di gara e nella documentazione di gara l'autorità aggiudicatrice comunica i requisiti per la presentazione dell'offerta. Trasferimenti di prezzi ai quali procede l'offerente possono di conseguenza costituire una violazione delle prescrizioni relative alla formazione dei prezzi stabilite nell'avviso di gara e nella documentazione di gara. L'inosservanza di una regola relativa a quale onere effettivo dell'offerente in qualità di fornitore di prestazioni debba essere conteggiato tramite quale posizione dell'offerta concreta (vale a dire: tramite quale prezzo e quale modalità di indennizzo) è in fin dei conti un'inosservanza consueta delle regole relative alla configurazione dell'offerta. L'offerta corrispondente può essere esclusa a condizione che, con riguardo alle regole in questione, alla misura della loro violazione e alla gravità delle corrispondenti conseguenze, non si tratti semplicemente di problemi di minima entità o altamente improbabili, ciò che renderebbe un'esclusione eccessivamente formalistica. Se l'offerta che viola una prescrizione relativa alla formazione dei prezzi avrà addirittura con elevata probabilità conseguenze negative molto importanti - inconsuete e sproporzionate per il committente - con riferimento allo sviluppo dell'indennizzo, di modo che in seguito il risultato dell'appalto risulterebbe falsato e il rischio di aggiudicazione si concretizzerebbe proprio per questo, essa addirittura deve essere esclusa (cfr. BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, marg. 2338). 4.6.4. Questo Tribunale ha inoltre già approvato la prassi del convenuto risp. dell'UT, peraltro comunicata agli offerenti di prestazioni edili con circolare del 22 febbraio 2022 (doc. 8 ricorrente/17 convenuto), secondo cui delle riallocazioni di prezzi possono portare o all'esclusione della relativa offerta o a seconda del caso risp. dell'importanza dei trasferimenti di posizioni o delle combinazioni di sovrapprezzi e riduzioni di posizioni riscontrati, a una penalizzazione nella valutazione nel criterio d'aggiudicazione "plausibilità dell'offerta" (cfr. STA U 22 34 consid. 4.4.3; v. anche STA U 22 22 consid. 2.2.3.5.). 4.7. Stando alla prassi descritta dal convenuto, in sede di valutazione di trasferimenti accertati, l'ente appaltante tiene conto di diversi parametri, ovvero: tipo del trasferimento e forma di speculazione (se si tratta di trasferimenti di prezzi unitari in una posizione forfettaria oppure di sovrapprezzi e riduzioni mirati di diverse posizioni di prezzi unitari); numero dei prezzi nell'ordine di centesimi accertati rispetto all'offerta globale (confronto basato su calcoli mediante schema); entità del rischio di costi supplementari in caso di modifica dell'entità delle prestazioni.
PVG 6/14 3 U 23 25sentenza del 21 dicembre 2023