7/16 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022 Autorizzazione EFZ. Impianto per l’essicazione di erbe aro- matiche. –Presupposti per un’autorizzazione EFZ per la costruzione di un capannone per l’essiccazione di erbe aromatiche in altro territorio comunale (ATC) (consid. 3.1). –Valutazione della conformità alla zona agricola; nel caso concreto è stato affermato il carattere industriale-com- merciale e negato un carattere agricolo dell’azienda (consid. 3.3) BAB-Bewilligung. Trocknungsanlage für Kräuter. –Voraussetzungen für eine BAB-Bewilligung für den Bau eines Lagers zur Trocknung von Kräutern im übrigen Ge- meindegebiet (E.3.1). –Prüfung der Zonenkonformität in der Landwirtschaftszo- ne; im vorliegenden Fall wurde die industriell-gewerbli- che Art des Betriebs bejaht und der landwirtschaftliche Charakter verneint (E.3.3). Considerandi: 3.1.1. Giusta l’art. 41 cpv. 2 LPTC nell’ATC sono ammessi progetti di costruzione che soddisfano i presupposti per un’auto- rizzazione d’eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 24 segg. LPT). 3.1.3.Giusta il qui rilevante art. 34 cpv. 2 OPT sono confor- mi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla prepa- razione, all’immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell’azienda d’ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (lett.a ); la preparazione, l’immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale–commerciale (lett. b) e il carattere agricolo o orticolo dell’azienda d’ubicazione resta im- mutato (lett. c). Questa è la fattispecie che entra in considerazione e va esaminata nel caso di specie. 3.1.4.In generale, l’art. 34 cpv. 2 OPT trova applicazione solo se l’edifico per la sua ubicazione e struttura ha una relazio- ne diretta funzionale e degli spazi con l’attività aziendale. È dun- que necessaria una stretta relazione tra l’edificio agricolo e l’atti- vità propria dell’agricoltore (cfr. Waldmann/Hänni, Handkommentar RPG, 2006, art. 16a n. 13). Il processo di lavorazione e valorizzazi- one devono trovarsi in rapporto diretto con l’utilizzo del suolo e la tecnica di lavoro deve avere uno stretto legame con lo sfruttamen- 111 16

7/16 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022 to del suolo. Il limite si situa là dove la produzione originale non è più preponderante: appena la trasformazione del prodotto passa in primo piano o appena lo sfruttamento prende un carattere indus- triale o commerciale, non vi è più spazio nella zona agricola (cfr. DTF 129 II 413 consid. 3.3 con rinvio a DTF 125 II 278 consid. 7). La lett. a di cui all’art. 34 cpv. 2 OPT precisa che nel caso dei prodotti lavorati, immagazzinati o venduti deve trattarsi di prodotti coltivati nella regione. In tal modo si vuole evitare che i prodotti vengano trasportati su lunghe distanze. I prodotti vanno inoltre coltivati in misura preponderante nell’azienda ove s’intende costruire gli edi- fici in questione (azienda d’ubicazione) o – nel caso di produzione tra aziende – in misura preponderante nelle aziende unite in una comunità di produzione. Quest’ultima deve essere stata costituita per la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei suoi pro- dotti. La condizione sancita alla lett. b esclude processi di lavorazi- one meccanici e che richiedono investimenti onerosi o un elevato dispendio in termini di personale. Nel rispetto del principio fonda- mentale della separazione, ma anche per evitare distorsioni inutili della concorrenza, la zona agricola non deve diventare accessibile a vere e proprie aziende di trasformazione o a magazzini di stoccag- gio. Queste ultime devono chiaramente essere ubicate nella zona edificabile (industriale risp. commerciale). Inoltre, in conformità alla condizione stabilità alla lett. c, diversamente dagli impianti di torchiatura gli edifici e gli impianti ad es. per la trasformazione di patate in patatine chips non devono rientrare nella zona agricola, in quanto mediante trasformazioni di questo genere verrebbe mutato in maniera determinante il carattere agricolo dell’azienda (cfr. Uf- ficio federale dello sviluppo territoriale [USTE], Commenti relativi all’OPT, Berna 2001, pag. 30 seg.). 3.1.5.Nell’ambito della valutazione della conformità alla zona agricola di una nuova costruzione destinata alla lavorazione di erbe aromatiche, il Tribunale federale ha considerato decisivo per la qualifica quale attività industriale-commerciale il fatto che essa non svolgeva nessuna funzione di sostegno (nei confronti del centro aziendale dipendente dal suolo), realizzava un alto valore aggiuntivo ed era indipendente dal punto di vista dell’organizza- zione del lavoro. Tra l’imballaggio delle erbe e la produzione del suolo vi era solo una debole relazione indiretta. Infatti, a mente del Tribunale federale rispetto alla coltivazione e al raccolto in tal caso la lavorazione delle erbe aromatiche rappresentava una procedura equivalente e separata dal punto di vista della tecnica del lavoro, che poteva essere svolta da diversi lavoratori. La lavorazione delle 112

7/16 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022 erbe giocava un ruolo importante in tutta la filiera produttiva visto l’alto valore di mercato delle erbe elaborate per mezzo di imballag- gio, etichettatura e la loro immissione sul mercato (cfr. caso “Bop- pelsen” DTF 125 II 278 consid. 7c). 3.3.3.2. Il primo criterio di cui all’art. 34 cpv. 2 lett. a OPT sembra soddisfatto, siccome le erbe provengono da campi dell’azi- enda agricola del ricorrente situati nella regione e le distanze di tras- porto fino all’essiccatoio non sono lunghe. Secondo questi giudici non appaiono invece adempiti gli ulteriori criteri posti dall’art. 34 cpv. 2 lett. b e c OPT. Per il capannone previsto su una superficie di ca. 600 m 2 munito di un’area di scarico erbe, quattro essiccatori e deposito, si prospetta un investimento di 1.59 mio. Per dimensioni e conformazione esso è simile all’esistente capannone di conser- vazione, miscelazione e confezionamento sulla particella n. O. (se non leggermente più grande) e assomiglia quindi più a un ca- pannone industriale-commerciale. Benché non si possa parlare di un’indipendenza dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro (gli operai che gestiscono l’impianto di essicazione sono apparen- temente gli stessi operai agricoli che coltivano le erbe), la funzione del capannone d’essiccazione previsto appare piuttosto collegata all’attività commerciale di lavorazione delle erbe aromatiche dello zio del ricorrente (N. S.a.g.l.) che all’attività dell’azienda agri- cola risp. orticola (settore di coltivazione delle erbe aromatiche) del ricorrente. Va ritenuto che la tecnica di lavorazione (essiccazione in un grande capannone di tipo industriale, in cui vengono trasportate le erbe coltivate in campi che si trovano in un raggio fino a 760 m da detto capannone) non presenta uno stretto e diretto legame con lo sfruttamento del suolo (coltivazione di erbe aromatiche). Il pro- cesso di essiccazione permette di ottenere un prodotto aggiunti- vo (erbe aromatiche essiccate) che il ricorrente vende alla N. S.a.g.l. per essere ulteriormente elaborato (miscelazione e confe- zionamento) onde ottenere il prodotto finale (tisane, ecc.). Non si intravede dunque tanto un processo artigianale di lavorazione che sta in secondo piano rispetto alla coltivazione agricola (come ad es. un impianto di vinificazione nel vigneto), quanto piuttosto una fase di produzione di un processo industriale. Va quindi affermata l’esistenza di un carattere industriale-commerciale. R 21 37sentenza del 23 maggio 2022 Il ricorso contro questa decisione è tuttora pendente dinanzi al Tri- bunale federale (1C_492/2022). 113

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_006
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_006, PVG 2022 16
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026