3/6 Steuern PVG 2021 62 Esenzione fiscale per scopo pubblico o di utilità pubblica. –Presupposti (consid. 3.1, 3.2); –Analisi nel caso concreto. Ritenuto come l‘attività princi- pale della ricorrente sia la gestione del villaggio del car- nevale, che è un‘attività a scopo di lucro e non di utilità pubblica, è stata giustamente negata un‘esonerazione per utilità pubblica (consid. 3.4 e 3.6). Steuerbefreiung aufgrund öffentlicher oder gemeinnützi- ger Zwecke. –Voraussetzungen (E.3.1, 3.2). –Überprüfung im Einzelfall. Da die Haupttätigkeit der Beschwerdeführerin im Betrieb des Fasnachtsdorfs be- steht, was keine gemeinnützige, sondern eine gewin- norientierte Aktivität darstellt, wurde eine Steuerbefrei- ung aufgrund Gemeinnützigkeit zu Recht verneint (E.3.4, 3.6). Considerandi: 3.1.Giusta l‘art. 56 lett. g LIFD sono esenti dall‘imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l‘utile esclusivamente e irrevocabil- mente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d‘interesse pubblico. L‘acquisizione e l‘amministrazio- ne di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l‘interesse al mantenimento dell‘impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali (v. anche art. 23 cpv. 1 lett. f LAID). Secondo l‘art. 78 cpv. 1 lett. f LIG sono esenti dall‘assoggettamento le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell‘interesse cantonale o nell‘interesse comune svizzero per- seguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamen- te all‘utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabil- mente a questi scopi. 3.2.L‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica presuppo- ne che l‘attività svolta dalla persona giuridica rientri nell‘interesse della collettività e sia altruistica (cfr. STF 2C_162/2011 consid. 3.2). Secondo costante giurisprudenza, a tal proposito devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti. In primo luogo, l‘impiego dei fondi deve essere indirizzato esclusivamente verso l‘utilità pubblica o il bene comune. In secondo luogo, i fondi a desti- nazione vincolata devono essere legati indissolubilmente alle fina- 6

3/6 Steuern PVG 2021 63 lità esenti dall‘imposta; l‘irrevocabilità dell‘impiego dei mezzi per scopi di utilità pubblica deve essere garantita nello statuto, anche in caso di scioglimento della persona giuridica (cfr. STF 2C_143/2013 consid. 4.2; DTF 131 II 1 consid. 3.4.2). In terzo luogo, le finalità sta- bilite nello statuto devono essere effettivamente realizzate. Pertan- to è necessaria una realizzazione concreta, verificabile ed effettiva delle finalità previste. La mera dichiarazione statutaria di un‘attività esente dall‘imposta non è sufficiente (cfr. STF 2C_147/2019 consid. 4.1, 2C_740/2018 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.1). Ai fini de- ll‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica riveste fondamentale importanza il perseguimento dell‘interesse generale. Un interesse generale è di regola riconosciuto soltanto quando la cerchia dei destinatari del sostegno è fondamentalmente aperta. Una cerchia eccessivamente ristretta di destinatari, limitata ad es. alla cerch- ia familiare o ai membri di un‘associazione, esclude la possibilità di un‘esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica. Lo stesso vale, se la cerchia dei destinatari è ampia secondo l‘articolo dello sta- tuto relativo allo scopo ma di fatto, invece, è molto ristretta (cfr. STF 2C_147/2019 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.2, 2C_592/2008 consid. 4.1). Il bene comune può essere sostenuto attraverso atti- vità nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L‘assistenza sociale, l‘arte e le scienze, l‘insegnamento, il sostegno dei diritti dell‘uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli ani- mali nonché l‘aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune. L‘interesse che la comunità ritrae da una deter- minata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell‘opinione pubblica (Circolare n. 12, AFC, 1994, pag. 2 seg.; STF 2C_835/2016 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza del Tribuna- le federale non ogni attività fornita al servizio della collettività e in qualche modo rivolta a promuovere sotto il profilo economico o sociale singole cerchie di popolazione rientra nell‘interesse gene- rale. Le finalità perseguite devono essere considerate come degne di essere sostenute dal punto di vista sociale generale (cfr. DTF 114 Ib 277 consid. 2b). Nel settore della cultura, le manifestazioni con mero carattere di intrattenimento non sono considerate di utilità pubblica. Ciò vale anche se esse si rivolgono a un pubblico ampio. Per contro, un‘utilità pubblica dovrebbe essere riconosciuta a pu- bbliche manifestazioni artistiche di associazioni per la promozio- ne altruistica di artisti necessitanti una simile promozione. L‘utilità pubblica viene inoltre presunta qualora siano offerte a un vasto pubblico delle produzioni di alto valore artistico che non servono

3/6 Steuern PVG 2021 64 soltanto all‘intrattenimento del pubblico, bensì anche all‘istruzione generale e alla promozione del benessere pubblico spirituale o, se del caso, religioso (cfr. DTF 113 Ib 7 consid. 3). Il concetto di uti- lità pubblica comprende, oltre all‘elemento dell‘interesse generale, l‘elemento del disinteresse, vale a dire dell‘agire altruistico. In linea di principio, un‘esonerazione per utilità pubblica è esclusa qualora una persona giuridica persegua principalmente scopi di lucro o di mutua assistenza. Nei casi in cui sussiste un‘attività lucrativa, essa non può costituire lo scopo effettivo dell‘istituzione, bensì deve avere mera funzione secondaria risp. ausiliaria e subordinata (cfr. STF 2C_835/2016 consid. 2.3, 2C_251/2012 consid. 3.1.1). La nozione di utilità pubblica secondo il diritto fiscale è molto più ristretta della nozione di attività ideale. Chi persegue scopi ideali non dà import- anza al conseguimento di un vantaggio valutabile in denaro. L‘agi- re per scopi ideali non presuppone tuttavia né la promozione del bene comune né il fatto di agire in modo disinteressato. Attività per scopi ideali sono di utilità pubblica solo se sono soddisfatti i criteri specifici stabiliti dal diritto fiscale (cfr. Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in: ASA 58, pag. 476). 3.4. Secondo l‘art. 19.2 dello Statuto della ricorrente (doc. F ricorrente), in caso di scioglimento dell‘associazione è l‘assemb- lea a decidere l‘impiego degli attivi. Come giustamente osservato dalla convenuta, in base a questa disposizione non è escluso che in caso di scioglimento il patrimonio sociale venga ripartito tra i membri o trasferito a un‘altra persona giuridica non esente dalle imposte. Di conseguenza, questa disposizione non soddisfa il re- quisito secondo cui l‘irrevocabilità dell‘impiego dei fondi a scopo di pubblica utilità deve essere prevista dallo statuto. Già per questo motivo non è dato concedere un‘esenzione fiscale. Ma anche se lo Statuto della ricorrente garantisse l‘irrevocabilità dell‘impiego dei mezzi per scopi di utilità pubblica in caso di scioglimento, un‘esen- zione fiscale andrebbe esclusa per i motivi descritti nei consideran- di successivi. 3.6. Giusta l‘art. 1.1 e 2.1 dello Statuto (doc. F ricorrente) la ricorrente è una società di utilità pubblica che si prefigge di salvagu- ardare e sviluppare le tradizioni carnevalesche del paese di B. , nonché di organizzare manifestazioni ricreative e culturali anche nel periodo extra-carnevalesco, di regola sul territorio di B. . La società non persegue scopo di lucro, ma può perseguire scopi benefici. Secondo l‘art. 5.1 dello Statuto sono considerati soci attivi della ricorrente tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche, che si mettono a disposizione gratuitamente prestando almeno

3/6 Steuern PVG 2021 65 una (1) giornata di lavoro (8 ore). Qui di seguito va esaminato se la ricorrente effettivamente non persegue scopi di lucro bensì di uti- lità pubblica nell‘accezione giuridico-fiscale. Stando alle rispettive voci nel conto economico della ricorrente, una gran parte dei ricavi della ricorrente proviene dalla vendita dei biglietti di ingresso per il Carnevale e delle consumazioni presso le buvette del villaggio del Carnevale (v. voci n. 3001 e 3003 dei rispettivi conti economici). Tali ricavi ammontano a CHF 229‘192.97 per l‘anno 2017/2018 (di fronte a una cifra d‘affari della manifestazione carnevalesca di CHF 291‘994.04 e un totale dei ricavi pari a CHF 337‘816.93 [cfr. doc. 17 convenuta]), a CHF 192‘145.35 per l‘anno 2018/2019 (di fronte a una cifra d‘affari della manifestazione carnevalesca di CHF 263‘097.45 e un totale dei ricavi pari a CHF 307‘093.86 [cfr. doc. 18 convenuta]) e a CHF 199‘303.39 per l‘anno 2019/2020 (di fronte a una cifra d‘affari della manifestazione carnevalesca di CHF 269‘802.22 e un totale dei ricavi pari a CHF 315‘411.57 [cfr. doc. 19 convenuta]). La fonte d‘int- roito principale della ricorrente è quindi riconducibile alla gestione del villaggio del Carnevale. Questa attività ha prevalentemente ca- rattere di intrattenimento, considerato che il Carnevale è sì una tra- dizione con un certo valore artistico (si pensi ad es. al corteo risp. alle sfilate dei carri), ma è soprattutto una festa con consumazione di cibi e bevande. In tal senso, non vi è tanto un‘offerta di produzi- oni di alto valore artistico risp. di interesse generale ai sensi della succitata giurisprudenza, quanto piuttosto un‘attività ricreativa con carattere ideale. La convenuta ha perciò distinto a ragione tra ques- ta attività in prevalenza commerciale, in cui la ricorrente riceve un corrispettivo per le prestazioni fornite, e le altre attività, apparen- temente di utilità pubblica, da essa svolte. La convenuta non ha abusato del suo apprezzamento ritenendo tale attività a scopo di lucro e senza scopo di utilità pubblica nel senso fiscale. Come visto sopra, la gestione del villaggio del Carnevale rappresenta l‘attività principale della ricorrente e non un‘attività ausiliare o subordina- ta. Come concluso dalla convenuta, ritenuto come questa attività principale sia un‘attività a scopo di lucro e non di utilità pubblica, è irrilevante il fatto che i rispettivi ricavi da questa attività venga- no impiegati per l‘autofinanziamento, senza qualsiasi beneficio per l‘associazione o i suoi membri. La convenuta ha quindi giustamen- te negato un‘esonerazione per utilità pubblica. A 21 8sentenza dell‘11 giugno 2021

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