10/26 Raumordnung und Umweltschutz 182 Opposizione edilizia. Modifica di un piano di quartiere. Condi- zioni. Distanze da confine per aree edilizie stabilite nel piano di quartiere. Estetica. –Modifica di un piano di quartiere; condizioni (cons. 3). –Distanze da confine dopo la definizione nel piano di quar- tiere di finestre edificabili (cons. 4). –Estetica della costruzione; legit imazione ed esame (cons. 6). Einspracheverfahren. Änderung eines Quartierplans. Voraus- setzungen. Grenzabstände für im Quartierplan festgelegte Bauflächen. Ästhetik. –Änderung eines Quartierplans; Voraussetzungen (E. 3). –Grenzabstände bei im Quartierplan festgelegten Baufen- stern (E. 4). –Bauästhetik; Legitimation und Prüfung (E. 6). Considerando in diritto: 3.a) Materialmente, gli istanti contestano la validità stessa del piano di quartiere risalente al 1998 – allorquando era in vigore la legge edilizia del 19 giugno 1983 (vLE) – dopo l’entrata in vigore dell’attuale LE del 2001 e delle successive modifiche che si sono rese necessarie per adattare la normativa comunale alla LPTC e alla relativa OPTC, queste ultime entrate in vigore il 1. novembre 2005. A questo proposito gli istanti invocano gli art. 126 cpv. 3 (abroga- zione di tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la nuova normativa) e 95 cpv. 2 cifra 1 LE (possibilità di derogare alle disposi- zioni sulle distanze per i piani di quartiere che adempiono determi- nati presupposti). In principio, al Tribunale amministrativo è dato statuire sulla legalità di un piano di quartiere cresciuto in giudicato solo a ben precise condizioni (vedi PTA 1996 no. 44 e riferimenti), potendo simili strumenti adempiere alle funzioni per le quali sono previsti solo se possono contare sul principio della stabilità dei piani sancito all’art. 21 LPT. Fermo restando che un piano di quar- tiere va considerato come un piano regolatore (vedi per tutte la de- cisione del Tribunale federale 1C_518/2010 del 22 marzo 201 ), ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 LPT, la modifica di un piano regolatore può allora avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adat- tamento del piano di utilizzazione si renda necessario (vedi anche sentenza delTribunale amministrativo R 06 36 del 14 luglio 2006). 26

10/26 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 183 b)Attualmente, ovvero dopo l’entrata in vigore della nuova LPTC e dell’OPTC nel 2005, le procedure di adozione e mo- difica dei piani di quartiere sono rette esclusivamente dal diritto cantonale (PTA 201 no. 17 e 2008 no. 19). Giusta l’art. 21 OPTC, qualora dal momento dell’emanazione le condizioni siano note- volmente cambiate, i piani di quartiere vengono verificati e, se ne- cessario, adeguati d’ufficio o su richiesta degli interessati dal pia- no di quartiere. Un adeguamento va effettuato in particolare quando un piano di quartiere non ancora attuato non corrisponde più alle prescrizioni modificate dell’ordinamento base. Già dal testo di tale disposto è evidente che una modifica dell’ordina- mento di base non comporta l’annullamento del piano di quar- tiere, che in assenza di una chiara disposizione contraria mantiene quindi la propria validità. Per contro, resta possibile, qualora fosse necessario e le condizioni per operare in questo modo fossero date, modificare tale piano per conformarlo alle mutate esigenze dell’ordinamento di base. c)Nell’evenienza, al momento attuale è evidente che le condizioni per procedere ad una modifica del piano di quartiere per conformarlo all’ordinamento di base non sono date già per il fatto che non si tratta di un piano di quartiere non ancora attuato. Dei sei appezzamenti inclusi nel perimetro del piano di quartiere, solo la particella della committenza e il fondo no. 1047 non sono edificati. Il piano di quartiere è conseguentemente già in gran parte attuato e quindi il principale presupposto per la sua modifica fa già difetto. In principio quindi, anche attualmente il piano di quartiere in parola mantiene intatta la sua validità ed esplica tutti i suoi effetti. d)Resta da stabilire se, come sembrano pretendere i ri- correnti, il piano di quartiere sia stato abrogato o modificato con l’adozione della nuova LE del 2001 e prima della successiva re- visione del 2005. Per il periodo tra l’adozione della nuova norma- tiva edilizia comunale nel 2003 (anno dell’approvazione da parte del Governo) e il suo adeguamento al diritto cantonale (2005), l’art. 126 cpv. 2 LE enunciava quali erano gli atti che le nuove di- sposizioni erano reputate abrogare. Poiché il piano di quartiere in oggetto non veniva esplicitamente abrogato, lo stesso manteneva la propria validità. Anche in questa eventualità però i ricorrenti re- putano che i confini definiti nel piano delle strutture avrebbero do- vuto automaticamente adattarsi alla nuova LE, non essendo comunque nell’evenienza giustificata una deroga alle regolari di- sposizioni sulle distanze da confine come previsto all’art. 95 cpv. 2

10/26 Raumordnung und Umweltschutz 184 cifra 1 LE. La pretesa non può però essere condivisa. Una diretta applicazione delle nuove disposizioni sulle distanze a correzione del piano delle strutture del quartiere non è possibile, senza una previa procedura di modifica. La nuova normativa trova invece ap- plicazione in tutti gli ambiti che il piano di quartiere non ha disci- plinato separatamente (altezze, indice di sfruttamento, volumi, materiali ecc.). Pretendere che l’autorità avrebbe dovuto al mo- mento dell’introduzione della nuova LE operare anche una modi- fica del piano di quartiere è pure fuori discussione. Come si è vi- sto, già in virtù del diritto federale una modifica del piano di quartiere su questioni già espressamente regolate è possibile solo se riguarda i criteri determinanti della pianificazione e se i cam- biamenti sono notevoli oltre che necessari. Poiché però l’art. 95 e anche l’art. 94 cpv. 2 LE contemplano la possibilità per un piano di quartiere di derogare alle norme edilizie generali ed alle distanze da confine, anche se in parte a condizioni diverse da quelle co- nosciute sotto la vLE, le modifiche apportate dalla LE sarebbero allora anche in quest’ottica difficilmente qualificabili come dei cambiamenti che avrebbero mutato fondamentalmente i criteri pianificatori vigenti in precedenza e che avrebbero quindi richiesto imperativamente un adattamento del piano di quartiere. e)Malgrado la sua indubbia semplicità, il piano di quar- tiere in oggetto adempie poi anche ai presupposti formali richiesti dal diritto cantonale. Giusta i combinati disposti di cui agli art. 51 cpv. 2 e 52 cpv. 2 e 3 LPTC, infatti, il piano di quartiere è composto dalle disposizioni del piano di quartiere e, a seconda dello scopo, dal piano delle strutture di quartiere e dal piano di urbanizzazione di quartiere. Il piano delle strutture di quartiere stabilisce l’inseri- mento di costruzioni e impianti e le superfici da mantenere libere. Per quanto riguarda le volumetrie, la loro utilizzazione e struttura- zione, una relativa normativa nel piano di quartiere ha carattere fa- coltativo. Dal profilo formale pertanto, il piano di quartiere è mu- nito di quanto è indispensabile ad un tale strumento urbanistico. Determinante per dirimere la presente controversia sono le speci- fiche disposizioni del piano di quartiere (DPdQ) ed i relativi piani, in particolare quello delle strutture del quartiere. 4.a) Viene innanzitutto contestato il calcolo delle distanze da confine e quindi la definizione di superficie o finestra edifica- bile. Per le parti convenute, con la determinazione della superficie edificabile nel rispettivo piano delle strutture sarebbe stata defi- nita l’area da edificare e questa sostituirebbe tutte le altre disposi- zioni sulle distanze, mentre per i ricorrenti, la finestra edificabile

10/26 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 185 non esonererebbe la committenza dal rispetto anche della di- stanza da confine di 7 m lungo il lato ovest, essendo questo il lato sul quale verrebbe a trovarsi la facciata principale dell’edificio (vedi art. 53 LE). In conformità all’art. 2.3.1 DPdQ, le nuove costru- zioni all’interno dell’area edificabile devono essere erette rispet- tando i limiti della superficie edificabile e le linee di allineamento riportati nel piano delle strutture. La superficie edificabile è defi- nita come l’area all’interno di una particella sulla quale può essere costruito. Il posizionamento della costruzione non viene regolato dal piano di quartiere; sono comunque da rispettare i limiti della superficie edificabile e le linee di allineamento riportati sul piano delle strutture, così come le norme della legge edilizia in vigore di volta in volta (art. 2.3.2 DPdQ). In conformità all’art. 2.5 DPdQ, all’interno dell’area di quartiere sono concesse deroghe alle pre- scrizioni edilizie per i supplementi di distanza (solo per i limiti della superficie edificabile e per le linee di allineamento). I «sup- plementi di distanza» della vLE erano le maggiori distanze in caso di facciata principale superiore a 12 m. b)Sulla scorta delle disposizioni che precedono ed in base alla chiara indicazione contenuta nel piano delle strutture, per que- sto Giudice non vi sono dubbi che la finestra di costruzione defi- nita nel piano delle strutture del quartiere, nella misura in cui de- finisce i limiti entro i quali può avvenire la nuova edificazione, vale come l’area che può essere edificata e che l’edificazione entro tale area non possa aggiuntivamente sottostare ad altre disposizioni sulle distanze. Del resto le DPdQ non riservano solo il regime de- rogatorio per la superficie edificabile e le linee di allineamento alle quali non si applicano i supplementi di distanza, ma prevedono pure espressamente la possibilità di costruire all’interno delle sin- gole superfici edificabili delle case congiunte (art. 2.3.2 cpv. 2 DPdQ), alle quali evidentemente non possono essere imposte i supplementi di distanza. Che la determinazione di tali superfici sia vincolante anche attualmente è del resto giustificato dal fatto che queste finestre contenute nel piano delle strutture andavano ben oltre le legali distanze da confine della vLE che erano – come at- tualmente – di 3 m per la distanza minore e di 7 m per quella mag- giore. Le superfici edificabili venivano stabilite in base ad una di- stanza di 7 m lungo il lato sud ed una distanza di 5 m lungo il lato nord, distanza massima altrimenti imponibile alle costruzioni la cui facciata superava una lunghezza di 12 m (art. 73 vLE). In gene- rale poi, queste superfici edificabili contano delle distanze dalla strada di quartiere e da confine lungo le linee di arretramento

10/26 Raumordnung und Umweltschutz 186 quasi sistematicamente superiori ai regolamentari 3 m. Queste li- nee di arretramento intendono indubbiamente dare un chiaro in- dirizzo all’edificazione, lasciando libera da costruzioni tutta una larga fascia che attraversa da nord a sud il perimetro del quartiere, dividendo lo stesso in un comparto a monte ed uno a valle della strada di quartiere. Imporre in queste condizioni alla committenza delle ulteriori limitazioni sulle distanze da confine nel senso pro- posto nel ricorso è improponibile. c)In qualità di proprietari della particella no. 859 – non in- clusa nel perimetro del piano di quartiere – parte dei ricorrenti chiede comunque il rispetto delle prescritte distanze dai confini, in conformità a quanto previsto all’art. 95 cpv. 3 LE. Ai sensi dell’art. 60 LE, quale distanza dal confine vale la distanza più corta misurata orizzontalmente tra il muro esterno dell’edificio e il con- fine con il fondo. Nell’evenienza, la particella no. 859 non è inclusa nel perimetro del piano di quartiere e la stessa non confina neppure con il fondo no. 1026. Lungo il lato ovest, la particella da edificare confina con la strada di quartiere. Pertanto, oltre a non poter invocare il rispetto delle distanze da confine, non essendo confinanti, questi ricorrenti non possono neppure pretendere l’ap- plicazione dell’art. 95 cpv. 3 LE poiché la particella no. 1026 lungo il lato ovest confina con una proprietà inclusa nel perimetro del piano di quartiere. Semmai i proprietari del fondo no. 859 avreb- bero potuto invocare il rispetto delle disposizioni sulle distanze, qualora – rispetto al loro fondo – la distanza complessiva tra il loro confine e la facciata esterna della prevista costruzione fosse stata inferiore a 7 m. Come però è stato misurato anche in sede di so- pralluogo e per quanto risulta dai piani allegati, la distanza tra la facciata esterna della prevista costruzione e il fondo no. 859 è di 7.5 m, per cui anche in quest’ottica, le censure sollevate sono prive di fondamento. d)Ispirandosi a quanto precedentemente previsto al- l’art. 77 vLE, gli istanti ritengono che i supplementi di distanza di 7 e 5 m lungo i lati nord e sud determinerebbero anche l’orienta- mento degli edifici, nel senso che all’interno del piano di quartiere le facciate principali andrebbero rivolte a sud e non a ovest, come prevederebbe il progetto in discussione. In questo senso gli istanti pretendono che vada nell’evenienza applicata una norma d’inseri- mento di cui però non vi è alcun riscontro nei documenti del piano di quartiere e che, come si è visto in sede di sopralluogo, collide palesemente con il quadro locale, giacché praticamente tutte le costruzioni, incluse le due degli istanti, nelle immediate adiacenze

10/26 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 187 di quella progettata e oggetto del presente ricorso, sono rivolte sostanzialmente a ovest verso la sottostante borgata. Anche la co- struzione dei ricorrenti proprietari del fondo no. 870 era del resto rivolta verso il borgo e non orientata a sud già all’epoca dell’ela- borazione del piano di quartiere. Se quindi l’orientamento delle costruzioni avesse dovuto seguire la logica delle maggiori di- stanze da confine anziché quella degli edifici circostanti, tale pre- tesa avrebbe dovuto trovare la debita regolamentazione nelle di- sposizioni del piano di quartiere. Invece le distanze da confine di 5 m a nord e di 7 m a sud (del resto non applicabili alla particella qui in oggetto, che conta una distanza da confine sul lato nord di 15 m) non sono state accompagnate da alcuna norma d’inseri- mento che permetterebbe di trarre conclusioni nel senso di quanto perorato dai ricorrenti. e)I ricorrenti rimproverano all’autorità comunale di con- fondere le linee di struttura e quelle di allineamento. Che le linee di allineamento contenute nel piano delle strutture non siano delle linee di struttura sulle quali va tassativamente eretta la facciata degli edifici risulta però già dal progetto dell’edificio approvato, previsto contare due profondità e del quale solo la facciata del primo blocco è posta sulla linea di allineamento. In questo senso, il rimprovero fatto all’autorità comunale è immotivato. Per i motivi esposti in precedenza, può invece nell’evenienza restare aperta la questione di sapere quale sia la portata dell’art. 55 cpv. 2 LPTC, stando al quale le linee di arretramento hanno la precedenza su tutte le altre prescrizioni di diritto pubblico sulla distanza, non es- sendo tale questione più rilevante dopo quanto già esposto in pre- cedenza riguardo le distanze da confine determinanti. 5. ... 6. a) Contrariamente a quanto preteso dalla committenza, gli istanti possono di massima presentare anche censure concer- nenti l’estetica delle costruzioni e la loro integrazione nel paesag- gio per quanto ciò possa avere un’influenza sulla loro situazione di vicini. Infatti, i vicini possono chiedere il riesame di una licenza di costruzione alla luce di qualsiasi disposizione che possa legal- mente o di fatto ripercuotersi sulla loro situazione, ovvero dalla quale possono trarre un vantaggio pratico in caso di annulla- mento o modifica della decisione contestata (DTF 133 II 400 cons. 2.2, 133 II 249 cons. 1.3 e 120 Ib 48 cons. 2a). Il vantaggio pra- tico è un elemento importante per decidere sull’entrata nel merito del ricorso e per evitare una selezione delle possibilità di ricorso secondo le censure invocate (DTF 137 II 33 cons. 2. 2. 3). Come pre-

10/26 Raumordnung und Umweltschutz 188 cisato dal Tribunale federale, non è ammissibile ammettere o ne- gare settorialmente la legittimazione al ricorso sulla base delle motivazioni fatte valere (vedi sul tema STF 1C_492/2010 del 23 marzo 201 , cons. 3.2 con i riferimenti dottrinali e giurispruden- ziali), come nell’evenienza sembra proporre la committenza. b)Ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPTC, le costruzioni devono essere costruite ed inserite nell’ambiente e nel paesaggio se- condo le regole dell’arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale. Lo stesso principio è contenuto all’art. 20 cpv. 1 LE il quale sancisce che gli edifici devono essere architetto- nicamente ben strutturati e inseriti nel loro ambiente urbanistico e paesaggistico. Malgrado la loro valenza positiva, queste norme non vanno interpretate come se il legislatore avesse preteso un in- serimento globale ottimale (cfr. per la disposizione cantonale il Messaggio del Governo al Gran consiglio dell’1 maggio 2004, fa- scicolo no. 3/2004 – 2005, pag. 343). La nozione di buon effetto ge- nerale costituisce una nozione giuridica indeterminata che come tale conferisce all’autorità edilizia un certo margine di apprezza- mento ai fini dell’individuazione del suo contenuto normativo. Questa latitudine di giudizio va rispettata anche dalle istanze di ri- corso (vedi per tutte la sentenza del Tribunale amministrativo R 12 10 ed i riferimenti). In questo contesto, se la valutazione este- tica è plausibile essa merita conferma, non essendo compito del- l’autorità di ricorso sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità edilizia (RtiD I – 2012 n. 1 , cons. 2. 2.1). c)Per questo Giudice le considerazioni espresse dall’auto- rità comunale, alle quali può essere fatto ampiamente riferimento, sono pertinenti, convincenti e oggettivabili. La zona è effettiva- mente caratterizzata da costruzioni per una o per più famiglie, le forme, i materiali, i colori, gli stili, le volumetrie e la direzione del tetto sono alquanto eterogenei e in ogni caso nella zona vi sono anche altri grandi complessi residenziali. Non vi sono pertanto per questo Giudice motivi per intervenire nella valutazione fatta. In particolare è indiscusso che anche con la costruzione delle due particelle del piano di quartiere non ancora edificate, il carattere della zona non potrà certo venire essenzialmente cambiato. All’in- terno del piano di quartiere stesso gli stili, i colori e le dimensioni degli edifici sono alquanto diversi e non hanno grandi caratteristi- che in comune. In sede di sopralluogo, soprattutto fondandosi sul parere dell’architetto che accompagnava i ricorrenti, veniva più volte ribadita la presunta volontà degli allora incaricati della ste- sura del piano di quartiere di promuovere l’edificazione di case

10/26 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 189 per una sola famiglia e non di complessi residenziali come quello in parola. A questo proposito va però precisato che il piano di quartiere non contiene alcuna disposizione in questo senso e che, nella misura in cui permette la costruzione di case congiunte, pro- muove propriamente un tipo di costruzione come quella in parola. In ogni caso costruzioni congiunte non sono solitamente per una sola famiglia. Come si è poi ampiamente visto in sede di sopral- luogo, quasi tutte le case che caratterizzano i dintorni sono di di- mensioni importanti, indipendentemente dalla questione di sa- pere quante famiglie vi abitino. Infine, anche la costruzione a monte, lungo il lato est della particella no. 1026, condivide il ca- rattere residenziale del progetto qui in discussione. L’effetto gene- rale che l’inserimento della nuova costruzione può avere sulle adiacenze va in queste condizioni considerato buono e non sono ravvisabili ragioni estetiche che possano ostare al rilascio della li- cenza di costruzione. U 12 190Sentenza del 30 maggio 2013

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