25 Politische Rechte1 Dretgs politics Dirit i politici Elezioni a sistema proporzionale. Momento a partire dal quale le persone in lizza devono avere il proprio domicilio sul territo- rio comunale. –La condizione del domicilio riguarda l’eleggibilità di una per- sona ed è quindi deferibile al Tribunale amministrativo nell’ambito di un ricorso contro at entati al dirit o di voto (cons. 1 – 3). –Se giusta la legislazione comunale possono essere elet e solo persone domiciliate nel comune, è sufficiente che det a condizione sia soddisfat a alla data dell’elezione, non sussi- stendo motivi impellenti per ritenere che questo presuppo- sto vada già adempiuto al momento della presentazione delle liste (cons. 4, 5). –In principio, un avvocato che difende la propria causa non ha dirit o a ripetibili (cons. 6). Proporzwahlen. Zeitpunkt der Wohnsitznahme in der Ge- meinde von Kandidierenden. –Die Wohnsitzvoraussetzung betrifft die Wählbarkeit einer Person, weshalb eine solche Bedingung mit Stimmrechts- beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar ist (E. 1 – 3). –Sind gemäss kommunaler Gesetzgebung nur Personen, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, wählbar, reicht es aus, wenn diese Voraussetzung vor dem Wahldatum erfüllt ist; es sind keine zwingenden Gründe ersichtlich, um anzuneh- men, dass diese Voraussetzung schon bei der Einreichung der Listen zu erfüllen ist (E. 4, 5). –Grundsätzlich hat ein die eigene Sache vertretender Rechts- anwalt keinen Anspruch auf eine aussergerichtliche Ent- schädigung (E. 6). Considerando in diritto: 1.E’ controversa la questione di sapere se i candidati in liz- za per l’elezione suppletiva del municipio siano eleggibili a condi- zione che abbiano il loro domicilio sul territorio comunale al mo- 1
26 1/1 Politische Rechte PVG 2013 mento dell’elezione, come stabilito nella pubblicazione ufficiale delle liste, o se due di essi debbano essere, come preteso dai ri- correnti, stralciati dalle liste ufficiali, per non aver avuto, o per aver detenuto solo in modo fittizio, il loro domicilio sul territorio del co- mune convenuto al momento della presentazione delle liste. La controversia è legata, per il convenuto 3, alla pretesa assenza di domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste e, per il convenuto 2, alla creazione di un semplice do- micilio fittizio onde consentire una candidatura altrimenti impro- ponibile. 2.Giusta l’art. 57 cpv. 1 lett. b LGA, in veste di Corte costi- tuzionale il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro atten- tati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni o vota- zioni il termine è di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei ri- sultati della votazione (vedi art. 60 cpv. 1 lett. b LGA). E’ legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione (art. 58 cpv. 2 LGA). Nell’evenienza l’istanza è stata presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione delle liste ed è pertanto indubbiamente tempestiva e la legittima- zione al ricorso è data, essendo i ricorrenti maggiorenni e domici- liati nel comune convenuto. E’ allora irrilevante sapere se tutti gli istanti abbiano un domicilio effettivo a Roveredo, essendo almeno una parte di questi incontestabilmente legittimati a ricorrere (PTA 2012 no. 7 cons. 1c). 3.a) Il ricorso contro attentati al diritto di voto include il di- ritto di eleggere e di essere eletto e permette di invocare la viola- zione di tutte le disposizioni che sono in relazione con l’esercizio dei diritti politici (DTF 123 I 97 cons. 1b/aa e 120 Ia 194 cons. 1b). Con il ricorso contro attentati al diritto di voto possono in partico- lare essere fatte valere anche violazioni di disposizioni sull’incom- patibilità e sull’ineleggibilità (DTF 123 I 97 cons. 1 e 1 9 Ia 167 cons. 1). L’obbligo di eleggere il domicilio in un determinato luogo non conta tra le disposizioni sull’incompatibilità in senso classico, ma rappresenta solitamente una condizione legale per l’esercizio del mandato nel senso che si parte dal presupposto che il candidato, una volta eletto, prenderà pure domicilio nel rispettivo comune o cantone e che se non dovesse farlo, non potrà entrare in carica (DTF 128 I 37 cons. 1d). Per l’elezione dei municipali, questa situa- zione è ad esempio tipica dei Cantoni Soletta e Turgovia, dove i candidati in lizza non devono avere il loro domicilio sul territorio
1/1 Politische Rechte PVG 2013 27 comunale il giorno della votazione, ma al momento della loro ent- rata in carica. Nel cantone di San Gallo, l’esigenza di eleggere do- micilio sul suolo comunale può addirittura avvenire dopo l’inizio del mandato. Diversa è invece la situazione quando l’ob- bligo di eleggere il domicilio è una condizione di eleggibilità. In questi casi, l’assenza di domicilio non permette al candidato di es- sere eletto e lo stesso non può neppure iniziare il proprio mandato (DTF 128 I 37 cons. 1d; H ANGARTENER /K LEY , Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossen- schaft, Zurigo 2000, marginali 224 s. e 243 ss.). Questa è la situa- zione conosciuta dalla maggior parte degli altri cantoni Svizzeri tra i quali anche i Grigioni. Contrariamente al nostro cantone però, al- cuni cantoni svizzeri conoscono ancora un periodo di carenza (H ANGARTENER /K LEY , op. cit., marginali 124). In ogni caso, trattan- dosi di disposizioni che riguardano l’eleggibilità, rispettivamente l’ineleggibilità, il presupposto del domicilio è quindi una que- stione propria a tangere il diritto di voto dei cittadini ed è pertanto deferibile a questo Giudice nell’ambito di un ricorso contro atten- tati al diritto di voto. b) In ossequio alla prassi di questo Giudice, per potersi appellare mediante ricorso a errori o vizi di procedura avvenuti nel corso di una votazione o di un’elezione, è indispensabile che questi difetti vengano fatti valere tempestivamente e quindi per quanto possibile prima della votazione o dell’elezione stessa, per evitare che il cittadino insorga contro una votazione o un’elezione solo dopo essere venuto a conoscenza del risultato conseguito (cfr. PTA 2012 ni. 3 e 7, 1997 no. 4, 1988 no. 1, 1996 no. 4, 1985 no. 3). Nell’evenienza, anche questo presupposto è stato rispettato, essendo i ricorrenti tempestivamente insorti adducendo la pre- tesa ineleggibilità di due dei candidati in corsa per il municipio già al momento della pubblicazione delle liste e prima quindi dell’elezione. 4.a) Per quanto ha tratto al diritto applicabile, LDPC disci- plina le elezioni e votazioni in affari cantonali, distrettuali e di cir- colo. Giusta il capoverso 3 di detto disposto le disposizioni canto- nali si applicano per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. Nell’evenienza il comune convenuto si è dotato di una propria regolamentazione in materia tramite lo Statuto comunale (Costc) e il regolamento comunale sulle elezioni e votazioni (REV). In base all’art. 5 Costc, il diritto di voto spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno
1/1 Politische Rechte PVG 2013 28 d’età, che sono domiciliate nel Comune o risiedono all’estero, e che godono dei diritti civili. Giusta l’art. 7 Costc, il diritto di eleggi- bilità spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, che sono domiciliate nel Co- mune o risiedono all’estero, e che godono dei diritti civili. Per le condizioni di eleggibilità, analogamente a quanto previsto dallo Statuto comunale, l’art. 1 REV, precisa che il diritto di voto e di eleggibilità spetta ai cittadini svizzeri e alle cittadine svizzere che godono dei diritti civili, che hanno compiuto 18 anni e che sono domiciliati e domiciliate nel comune (cpv. 1). Ad eccezione della si- tuazione per le svizzere e gli svizzeri all’estero, in base alla legisla- zione comunale è conseguentemente innegabile che il domicilio sia un presupposto per essere eletto e non solo una condizione per l’esercizio del mandato. Come non viene del resto neppure contestato, la persona che non ha domicilio sul territorio del co- mune convenuto non è eleggibile. b)Resta da stabilire se l’elezione di domicilio debba già es- sere intervenuta al momento della deposizione delle liste o se ba- sta invece che la condizione di eleggibilità sia soddisfatta al mo- mento dell’elezione, come espressamente statuito dall’esecutivo nella pubblicazione qui impugnata. La normativa comunale è al proposito silente e l’art. 35 cpv. 3 REV prevede che qualora non tornasse applicabile il presente regolamento, facciano stato a ti- tolo sussidiario le norme della LDP di volta in volta in vigore. Come legislazione d’applicazione, il legislatore cantonale ha al proposito emanata anche la relativa OECN. Allo stato attuale delle cose, per essere eletti in Consiglio Nazionale basta avere il proprio domicilio in Svizzera. Sulla particolare questione legata al domici- lio il rinvio di cui all’art. 35 cpv. 3 REV non è pertanto specificata- mente di alcun aiuto. Nel proprio ricorso i ricorrenti elencano al- lora tutta una serie di motivi che imporrebbero la presa di un do- micilio nel comune già a partire dalla data del deposito delle can- didature. c)Per gli istanti, con il deposito delle liste e la loro sot- toscrizione la candidatura diverrebbe vincolante per gli interessati e solo in questo modo sarebbe possibile controllare se gli stessi si prestino o meno ad essere eletti. Per questo le condizioni di eleg- gibilità dovrebbero essere soddisfatte a partire da detto momento. Nel sistema di voto proporzionale, la procedura che precede l’ele- zione è caratterizzata dal deposito delle candidature, dell’epura- zione delle stesse (art. 10 cpv. 4 REV) e poi dalla pubblicazione uf- ficiale delle liste. E’ pertanto intrinseco al sistema di epurazione
1/1 Politische Rechte PVG 2013 29 delle liste, che anche dopo la deposizione delle stesse vi siano can- didati che vengano radiati (ad esempio perché candidati di due li- ste), pur avendo questi convalidata la loro candidatura apponendo la loro firma sulla lista (art. 10 cpv. 2 prima frase REV). In questo senso pertanto, la pretesa che dopo la sua deposizione la lista non possa più subire modifiche non è corretta. La normativa comunale in materia di elezioni e votazioni non prevede nulla quanto alla possibilità di sostituire candidati nell’ambito dell’epurazione delle liste, ma l’art. 29 LDP, disposizioni a cui l’art. 35 cpv. 3 REV rinvia in generale, assegna al cantone, nel capitolo riservato all’elezione al Consiglio nazionale, il compito di esaminare le proposte e di as- segnare al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d’ufficio. Per questi nuovi candidati, la questione delle condizioni di eleggibilità non può necessaria- mente porsi che dopo la data di presentazione delle liste, fatto che potrebbe ingenerare pertanto una diversità di trattamento tra can- didati in lizza per lo stesso mandato e che non depone a favore della tesi di ricorso. Come poi praticamente comprovato anche dalla candidatura del convenuto 2, con l’adempimento della con- dizione legata al domicilio già a partire dalla data di presentazione delle liste non vi è comunque alcuna garanzia che il domicilio sus- sista ancora al momento dell’elezione stessa, mentre dovrebbe essere innegabile – come tutte le parti al procedimento concor- dano – che a quel momento la condizione vada in ogni caso sod- disfatta. d)Il principale motivo per cui le condizioni di eleggibilità andrebbero soddisfatte già al momento della presentazione delle liste viene dai ricorrenti intravisto nella possibilità data dalla nor- mativa comunale di procedere a delle elezioni tacite. Tale conclu- sione troverebbe la propria giustificazione se la presentazione dei candidati e l’elezione tacita avvenissero in un unico atto, ma così non è. In conformità al REV, anche nell’elezione tacita occorre, dopo la presentazione delle candidature, previamente procedere all’epurazione delle liste, alla quale possono seguire eventuali pat- teggiamenti tra rappresentanti delle diverse fazioni «per eventual- mente addivenire a nomine tacite» giusta quanto previsto all’art. 12 REV, e solo in un secondo tempo avviene l’avviso all’albo co- munale da parte dell’esecutivo. Nel caso di patteggiamenti in vi- sta di nomine tacite, lo stralcio di un candidato è ammesso solo con il suo consenso scritto (art. 12 REV). L’iter che caratterizza la nomina tacita non permette però in queste condizioni di conclu-
1/1 Politische Rechte PVG 2013 30 dere che le condizioni di eleggibilità vadano imperativamente adempiute già al momento della presentazione delle liste giacché è possibile, in applicazione alla normativa comunale, apportare anche in questa eventualità delle modifiche alle candidature, nel senso di stralci automatici (art. 10 REV) o con il consenso del can- didato (art. 12 REV). In ogni caso, poiché spetta all’esecutivo di- chiarare la nomina tacita mediante avviso all’albo pubblico, do- vrebbe per questo gremio essere senz’altro possibile stabilire chiaramente se al momento della dichiarazione il candidato sia eleggibile, in quanto domiciliato, o meno. Non vi sono pertanto motivi imperativi per ritenere che il domicilio debba essere dato sin dalla presentazione delle candidature, per il fatto che la nor- mativa comunale conoscerebbe le nomine tacite. e)ll rinvio alle disposizioni sull’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali di cui agli art. 19a ss. LDPC non giova neppure alla tesi di ricorso. In primo luogo, per quanto esposto al considerando 4a che precede, la normativa cantonale non trova nell’evenienza applicazione, avendo il comune convenuto adot- tata una propria regolamentazione e dichiarando il REV applica- bile a titolo sussidiario non la normativa cantonale in materia di diritti politici bensì quella federale, valida per le elezioni del Con- siglio nazionale. In alcuni casi – vedi ad esempio l’art. 21 cpv. 1 REV – la normativa comunale rinvia al diritto cantonale, ma tale rinvio è legato ad una specifica questione e non è di carattere ge- nerale. Le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali avvengono poi con il sistema di voto maggioritario e non con quello propor- zionale. Nel sistema proporzionale, anche se un candidato non do- vesse rivelarsi eleggibile, i voti che questi raccoglie andrebbero comunque a favore del suo gruppo come voti di partito ed even- tualmente quindi di un altro candidato dello stesso gruppo. Con- cretamente, gli istanti chiedono un’applicazione analoga dell’art. 19f cpv. 4 LDPC, stando al quale una volta scaduto il termine di an- nuncio, non è più possibile eliminare vizi e quale difetto insanabile essi intendono il difetto di domicilio. In effetti, nel Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 2010 – 201 la verifica progressiva delle proposte di candidatura giusta il primo capoverso dell’art. 19f era reputata includere anche l’esigenza del domicilio (vedi Messaggio citato a pag. 10), benché tale intenzione, sia quanto alla qualifica del difetto che per quanto attiene all’esigenza del domi- cilio stesso, non risulti comunque espressamente dal testo legale. La disposizione di cui al capoverso 4 trova però la propria giustificazione nella necessità – espressamente sottolineata dal
1/1 Politische Rechte PVG 2013 31 Governo nel proprio Messaggio – di procedere ad una verifica pro- gressiva delle candidature e dalla conseguente possibilità di cor- reggerle prima della scadenza del termine (vedi art. 19f cpv. 2 LDPC). A livello comunale, la situazione non è necessariamente tale, ma la verifica delle candidature può avvenire e avviene soli- tamente dopo il termine di presentazione delle liste, quindi ad un’epoca alla quale secondo l’art. 19f cpv. 4 LDPC non sarebbe più possibile sanare alcun vizio, ciò che però non corrisponde neppure alla volontà del legislatore cantonale, che prevede espressamente tale possibilità anche all’art. 19f cpv. 2 LDPC. Ne consegue che anche quanto previsto dalla legislazione cantonale per l’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali non raf- forza necessariamente le tesi di ricorso. f)Per i ricorrenti sarebbe poi aberrante che un candidato come il convenuto 2 possa esercitare indisturbato i propri diritti po- litici nel Catone Ticino ed essere candidato nei Grigioni. Un tale agire contravverrebbe all’art. 39 cpv. 3 Cost il quale sancisce che nessuno possa esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Que- sto articolo costituzionale non è stato introdotto per impedire il ve- rificarsi di situazioni come quella che si presenta nel caso in og- getto, poiché il requisito del domicilio per esercitare il diritto di voto (attivo) era reputato bastare in generale per ovviare alla possibilità di esercitare il diritto di voto in due luoghi, non essendo possibile avere due domicili civili contemporaneamente. La norma era in- vece stata introdotta per evitare ingerenze territoriali tra cantoni dopo che il Giura, cantone nel quale era stato introdotto il voto ai 18enni allorquando in Svizzera la maturità politica era ancora ge- neralmente fissata a 20 anni, aveva accordato il diritto di voto ai giurassiani tra i 18 ed i 20 anni che abitavano in un cantone dove non potevano ancora esercitare tale diritto prima del compimento del ventesimo anno d’età (A NDREAS K LEY , St. Galler Kommentar all’art. 39 Cost, 2a edizione, Zurigo e altri 2013, marginale 12). In ap- plicazione all’art. 39 cpv. 3 Cost, un cittadino può votare solo in un cantone, ma può essere candidato in un altro, dove ad esempio il requisito del domicilio non è richiesto, non essendo il domicilio im- perativamente presupposto per l’esercizio del diritto di voto pas- sivo (vedi (H ANGARTENER /K LEY , op. cit., marginale 237). Per il resto, il convenuto 2 non può contemporaneamente votare o eleggere in due cantoni diversi, poiché egli è attualmente domiciliato solo inTi- cino. Per il convenuto 3 la situazione è la stessa, essendo questi iscritto solo nel catalogo elettorale del comune convenuto egli può esercitare il prorio diritto di voto solo presso detta comunità.
1/1 Politische Rechte PVG 2013 32 g)Per gli istanti, la soluzione auspicata nel ricorso per- metterebbe poi di rispettare al meglio l’obbligo di trasparenza che l’autorità ha nei confronti degli elettori. Questi avrebbero il diritto di sapere se le persone in lizza siano o meno eleggibili e tale di- ritto potrebbe essere salvaguardato solo ammettendo quali candi- dati coloro che adempiono fin dall’inizio le condizioni di eleggibi- lità e che quindi avrebbero il loro domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste. L’argomentazione è plausibile, ma non giustifica per questo un diverso giudizio. Come è già stato esposto in precedenza, la legislazione comunale è si- lente su questa questione e la restrizione che gli istanti intende- rebbero imporre agli attuali candidati non è di portata indifferente. Nel caso concreto, con la pubblicazione delle liste, il municipio ha esposta agli aventi diritto di voto la particolare situazione di due dei candidati e ribadita la necessità che essi risultino domiciliati ef- fettivamente sul territorio comunale al momento dell’elezione. Ne consegue che i votanti erano stati resi attenti alla problematica in oggetto e con questo il dovere di trasparenza va reputato per quanto possibile salvaguardato. E’ vero che al momento dell’ele- zione per l’elettore non sarà forse possibile sapere con certezza se il candidato eletto potrà effettivamente esercitare il proprio man- dato, ma tale insicurezza si verifica anche ogni volta che la candi- datura di una persona può essere affetta da incompatibilità con quella di un altro candidato o con una persona già eletta. Anche in questi casi non è dato sapere se la persona pre- scelta potrà effettivamente anche esercitare il mandato per cui è stata eletta, benché evidentemente la condizione del domicilio è presupposto per l’elezione e quindi ha comunque una portata giuridica diversa dalle altre norme sull’incompatibilità. Come è già stato esposto in precedenza poi, anche il fatto di essere domi- ciliato nel comune al momento della presentazione della candida- tura non è comunque garanzia del mantenimento del domicilio anche al momento dell’elezione. h)Gli istanti invocano poi gli art.10 cpv. 2 Costc e 31 REV, giusta i quali l’unico motivo per non accettare una carica in caso di elezione sarebbe l’incompatibilità e non la mancanza di domici- lio. Per quanto esposto in precedenza, è incontestato che al mo- mento dell’elezione il candidato debba avere il proprio domicilio sul territorio comunale, altrimenti non può neppure essere valida- mente eletto, per cui la questione di sapere a quali condizioni egli non possa accettare la carica neppure si pone.
1/1 Politische Rechte PVG 2013 33 5.a) Giusta l’art. 2 REV, il catalogo elettorale può venir consultato in ogni momento dagli aventi diritto di voto e viene messo a disposizione dei capigruppo dei partiti che partecipano alle nomine comunali (cpv. 2). Prima di un’elezione o di una vota- zione, vanno fatte iscrizioni o radiazioni fino a due giorni prima dell’inizio della votazione anticipata se risulta che alla data di vo- tazione sono adempiute le condizioni di partecipazione (cpv. 3). Anche se solo implicitamente, questo disposto lascia però perlo- meno presupporre la legittimità dell’affermazione fatta dal co- mune convenuto nella pubblicazione delle liste qui contestata. Le iscrizioni nel catalogo elettorale e quindi la facoltà di poter eserci- tare il diritto di voto e di essere eletto è data se al momento della richiesta di iscrizione le condizioni per il suo esercizio non sono ancora soddisfatte, ma lo saranno almeno due giorni prima che inizi la procedura di elezione, con la votazione anticipata. Una re- gola analoga, anche se con termini diversi, è conosciuta pure dal diritto cantonale all’art. 5 della LDPC a cui l’art. 6 OECN espressa- mente rinvia. Avendo però la normativa comunale prevista la pos- sibilità di modificare il catalogo elettorale a delle condizioni più se- vere (termini più lunghi) di quelle previste dal diritto cantonale, sono le norme previste dal REV ad essere determinanti per l’ele- zione comunale. Alla luce delle considerazioni che precedono, per ilTribunale amministrativo l’agire dell’esecutivo non dà adito a cri- tiche. Senza una diversa disposizione al riguardo non vi è motivo per ritenere che relativamente alla specifica questione del domici- lio la stessa regola che vale per l’esercizio stesso del diritto di voto non possa trovare analoga applicazione, anche perché solita- mente la presa di un domicilio politico va di pari passo con la presa di un domicilio civile. b) Come risulta dal considerando 4 che precede, i motivi invocati dagli istanti per ritenere imperativa la necessità di avere il proprio domicilio sul territorio comunale già al momento della presentazione delle liste, anche se per certi versi comprensibili, non meritano protezione. Non avendo la normativa comunale di- sciplinata espressamente la questione, non si giustifica imporre a posteriori in questa sede una restrizione dei diritti politici, senza che ve ne sia un’impellente necessità (cfr. anche DTF 134 I 177 cons. 2.1). Per questo quanto deciso dall’esecutivo nella propria pubblicazione merita conferma e per essere eletti i candidati do- vranno avere l’esercizio dei diritti politici e il loro domicilio effet- tivo sul territorio comunale al momento dell’elezione nel senso es- posto nella presente sentenza.
1/1 Politische Rechte PVG 2013 34 c) ... 6.In conclusione, per i motivi indicati in precedenza il ri- corso deve essere respinto e giusta quanto previsto all’art. 73 LGA le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soc- combenza. In applicazione all’art. 78 LGA, nella procedura di ri- corso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimbor- sare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla proce- dura (cpv. 1). Ai comuni non vengono di regola assegnate ripeti- bili, se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni uffi- ciali (cpv. 2). Nell’evenienza, solo il convenuto 3 ha diritto alle ripetibili. Nella nota d’onorario del 2 luglio 2013, accanto alla ta- riffa oraria di fr. 250.– vengono separatamente conteggiate delle spese di cancelleria pari al 5 % dell’onorario e delle spese vive per invio e telefonate. Giusta la prassi di questa sede, o il computo delle spese avviene tramite percentuale sull’onorario o in base ai costi sostenuti. Nell’evenienza pertanto, le spese di cancelleria in percento dell’onorario vengono detratte dall’importo complessivo essendo incluse nella tariffa oraria. Per il resto i restanti fr. 4671.– sono reputati compresivi di IVA. Il convenuto 2, in qualità di avvo- cato in una causa propria non ha diritto a indennità di parte, per- ché le indispensabili premesse non sono nell’evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 1 0 V 72 cons. 7). L’enorme dispendio di tempo fatto valere dall’avvocato convenuto 2, di 57 ore e 15 minuti, oltre tre volte tanto quanto fatturato dagli altri due colleghi, non trova alcuna giustificazione oggettiva dalla complessità della causa e le argomentazioni che lo stesso adduce nelle proprie memorie, in gran parte non pertinenti, non hanno che marginalmente contri- buito a dirimere la vertenza. In ogni caso l’indennità a cui l’inter- essato può aver diritto nella propria causa si riduce alla rifusione parziale per i dispendi sostenuti e non può essere calcolata in base all’onorario di un avvocato. Il dispendio di tempo deve poi in que- sta sede essere ridotto ad un numero di ore equivalente circa a quelle fatturate dagli altri due colleghi. L’impiego di due giornate lavorative sull’arco di circa tre mesi per la difesa dei pro- pri interessi non esula però dal normale quadro di quanto è dalTri- bunale federale ritenuto normale nella gestione di una causa pro- pria. V 13 2Sentenza del 5 luglio 2013