2/7 Politische Rechte PVG 2012 58 Votazione comunale. Termini d’impugnazione. Legitti- mazione. Contradditorio orale. Dovere d’informazione dell’autorità. Termini per la presentazione di un mes- saggio. –In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto il termine è di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati della votazione; indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata (cons. 1a, b). –Legittimazione al ricorso per attentati al diritto di voto e dovere di intervenire tempestivamente (cons. 1c). –Nessun diritto ad un dibattimento orale per attentati al diritto di voto (cons. 1d). –Il termine di 10 giorni per la distribuzione del materiale di voto prima della data di votazione è conforme alla Co- stituzione (cons. 2). –Nell’ottica della libertà di voto, nella redazione dei mes- saggi in vista di una votazione, l’autorità non è obbli- gata ad essere neutrale – in quanto può dare una racco- mandazione di voto – ma deve essere oggettiva (cons. 3). –Analisi concreta delle diverse censure rivolte al mate- riale di voto (cons. 4). Gemeindeabstimmung. Anfechtungsfristen. Legitimation. Mündliche Verhandlung. Informationspflicht der Behörde. Fristen für die Zustellung einer Botschaft. –Bei Beschwerden gegen Eingriffe in das Stimmrecht gilt eine 10-tägige Frist seit der öffentlichen Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung; falsche Fristangaben dürfen für die betroffene Partei keine Nachteile zur Folge haben (E. 1a, b). –Beschwerdelegitimation gegen Eingriffe in das Stimm- recht und Pflicht sich sofort zu wehren (E. 1c). –Kein Anspruch auf mündliche Verhandlung bei Eingriffen in das Stimmrecht (E. 1d). –Eine 10-tägige Frist für die Zustellung des Stimmmate- rials vor der Abstimmung ist verfassungskonform (E. 2). –Unter dem Gesichtswinkel der Abstimmungsfreiheit ist die Behörde nicht zur Neutralität – sie darf ja eine Ab- stimmungsempfehlung abgeben – wohl aber zur Objek- tivität verpflichtet (E. 3). 7

2/7 Politische Rechte PVG 2012 59 – Konkrete Überprüfung der verschiedenen Rügen gegen das Abstimmungsmaterial (E. 4). Considerandi: 1.a) Indipendentemente da quanto previsto dalla legisla- zione comunale in merito ai termini d’impugnazione, la presente procedura è retta dalla normativa cantonale. Giusta l’art. 57 cpv. 1 lett. b LGA, in veste di Corte costituzionale il Tribunale ammini- strativo giudica ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni. In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni o votazioni il termine è di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati della votazione (vedi art. 60 cpv. 1 lett. b LGA). Secondo quanto previsto all’art. 7 cpv. 3 LGA, indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata. b)Nell’evenienza in oggetto, non è contestato che il ri- corso sia stato presentato oltre i regolari termini, ovvero 18 giorni dopo la pubblicazione dei risultati della votazione. Pure inconte- stato è il fatto che la pubblicazione recasse una errata indicazione del termine di ricorso di 30 giorni. La questione di sapere se tali termini venivano poi pure confermati a voce dagli addetti comu- nali è per la presente vertenza irrilevante, essendo in questa si- tuazione dato entrare nel merito del ricorso. Gli istanti hanno con- sultato il legale solo dopo la decorrenza del termine di 10 giorni e al rappresentante non sarebbe conseguentemente stato possibile, anche accorgendosi dell’errore, presentare l’istanza entro il legale termine di 10 giorni. In applicazione all’art. 7 cpv. 3 LGA è pertanto dato entrare nel merito del ricorso che è stato presentato, anche da parte di A, comunque entro l’errato termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati della votazione. c)E’ legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione (art. 58 cpv. 2 LGA). La legittimazione al ricorso è pacifica per i ricorrenti maggiorenni e domiciliati nel comune convenuto. Non si giustifica pertanto disquisire oltre sulla verosimile mancanza di legittima- zione di alcuni ricorrenti, toccati semplicemente dalla sorte delle rogge, e della comunione ereditaria che come tale non ha la capa- cità attiva, essendo in ogni caso una parte degli istanti legittimati al ricorso in qualità di aventi diritto di voto nel comune. La que- stione della legittimazione al ricorso è però dubbia sotto un altro aspetto. In ossequio alla prassi di questo Giudice, per potersi ap-

2/7 Politische Rechte PVG 2012 60 pellare mediante ricorso a errori o vizi di procedura avvenuti nel corso di una votazione, è indispensabile che questi difetti vengano fatti valere tempestivamente e quindi per quanto possibile prima della votazione stessa, per evitare che il cittadino insorga contro una votazione solo dopo essere venuto a conoscenza del risultato conseguito (cfr. PTA 1997 no. 4, 1988 no. 1, 1996 no. 4, 1985 no. 3). Nell’evenienza, nessuno dei ricorrenti è insorto al Tribunale am- ministrativo contro la pretesa mancanza di oggettività del mes- saggio prima dalla fatidica votazione. La questione della legittimazione sotto questo aspetto può comunque rimanere aperta in quanto il ricorso si rivela anche materialmente infon- dato. d)Dal profilo formale i ricorrenti, richiamandosi all’art. 6 cpv. 1 CEDU, sembrano pretendere un contradditorio orale. La ri- chiesta è priva di pertinenza, poiché le garanzie di un equo pro- cesso di cui all’art. 6 CEDU non si applicano alla tutela dei diritti politici (cfr. al riguardo DTF 133 I 1 cons. 5.2 e 5.3.1, 132 I 241 cons. 9.2; STF 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 cons. 2.5.2, 1C_13/2007 del 23 marzo 2007 e Gerold Steinmann, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo 2002, nota 18 all’art. 34 Cost.). Anche la richiesta di edizione dell’incarto civile, delle prese di posizione di altri uffici e di documenti antecedenti il contratto del 25 gennaio 1966 non merita accoglienza, come verrà esposto nell’ambito dei relativi considerandi. Per costante giurisprudenza quando l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduce l’amministra- zione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori non po- trebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 131 I 157 cons. 3 e 124 V 94 cons. 4b; STA S 09 123 ). Nell’evenienza in oggetto, per la specifica questione attinente alla violazione del diritto di voto, la pratica civile è ininfluente. In particolare i pretesi impegni presi dal comune per il mantenimento delle rogge non riguarda la proble- matica qui in discussione, ma semmai l’esito materiale della votazione, che però non è oggetto di ricorso nell’ambito di una procedura per attentato ai diritti politici. Del resto, nel messaggio tra i vantaggi della rivitalizzazione veniva effettivamente ammessa la «probabile soluzione bonale della causa giudiziaria inerente le rogge». Che un voto contrario alle rogge avesse delle conse- guenze meno positive sulla causa civile era pertanto chiaro all’au- torità comunale e avrebbe dovuto esserlo anche per il corpo elettorale.

2/7 Politische Rechte PVG 2012 61 2.a) La garanzia dei diritti politici protegge la libera for- mazione della volontà e l’espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.). Giusta quanto previsto all’art. 10 cpv. 2 seconda frase della CstC, devono essere garantite una formazione e una manifesta- zione autentiche della volontà popolare. La libertà di voto e di ele- zione – sancita a livello federale e cantonale – garantisce ai citta- dini elettori che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell’e- lettorato liberamente espressa (DTF 130 I 290 cons. 3.1; 129 I 232 cons. 4.2). Una formazione e un’espressione libera della volontà popolare presuppone che l’oggetto sottoposto al voto sia portato tempestivamente e in maniera adeguata alla loro conoscenza. b)Secondo l’art. 10 del Regolamento elezioni e votazioni comunale (REV), per le votazioni il Municipio provvede alla stampa e alla distribuzione del materiale di voto. Il materiale di voto viene distribuito almeno 10 giorni prima della data di vota- zione, dall’usciere o a mezzo posta. Nell’evenienza, gli istanti con- testano il rispetto di questi 10 giorni. La censura non merita prote- zione. Come il comune convenuto ha saputo dimostrare, il materiale di voto era stato consegnato alla posta il 14 settembre 2011 e lo stesso veniva distribuito il giorno successivo a tutti i fuochi del paese, come attestato dal responsabile dell’ufficio postale comunale. I ricorrenti dubitano di tale attestazione, che non risulterebbe essere stata fatta su carta intestata e la cui sot- toscrizione sarebbe illeggibile. In effetti, la forma in cui è redatto il documento 9 novembre 2011 sembra priva di carattere ufficiale. Le informazioni addotte in sede di duplica dal comune convenuto, che ha fornito le necessarie indicazioni quanto alle caratteristiche dell’ufficio postale in parola e del suo gerente e firmatario della conferma, hanno comunque permesso di fugare gli eventuali dubbi sull’attendibilità del documento. Per questo, essendo stato distribuito il 15 settembre 2011, il materiale di voto è pervenuto ai cittadini in ossequio al termine di 10 giorni previsto dal REV. Come poi giustamente precisato dal comune convenuto, era dal luglio 2011 che i cittadini sapevano di essere chiamati a determinarsi sulla tematica della rivitalizzazione delle rogge nel prossimo fu- turo. È pertanto escluso che la popolazione fosse stata colta im- preparata e che non potesse entro un tempo tanto limitato infor- marsi adeguatamente sul tema. Inoltre, nel messaggio del 12 settembre 2011, veniva indicato il motivo per cui era utile deci- dere sulla questione entro la fine di settembre 2011. Il termine non era dovuto ad un capriccio dell’autorità, ma era dettato da motivi

2/7 Politische Rechte PVG 2012 62 di ordine pratico. Nel corso del successivo mese di ottobre, infatti, sarebbe dovuta intervenire la posa del congiungimento definitivo tra i canali lungo la strada cantonale all’altezza della rinnovata co- struenda casa per anziani. Per l’autorità comunale, il rifiuto da parte della popolazione avrebbe comportato l’abbandono del pro- getto, il cui costo sarebbe stato di fr. 50 000.–. c)I ricorrenti sembrano comunque dubitare della costitu- zionalità del disposto, nella misura in cui ritengono che un inter- vallo di 10 giorni non permetta ai cittadini di farsi un’opinione pro- pria su di un tema di una certa complessità. Tantomeno sarebbe possibile procedere ad una verifica dei costi che l’opera dovrebbe comportare. In primo luogo vada ricordato che nello stesso co- mune, in base al regolamento previgente in vigore fino al 2008, i termini per la presentazione del materiale di voto erano di soli 5 giorni prima della votazione (art. 10 vREV). Inoltre, nella sen- tenza 1C_37/2010 dell’11 giugno 2010, il Tribunale federale si è chi- nato sulla stessa questione riguardante un comune grigionese con un centinaio di abitanti in meno di quelli che conta il comune convenuto ed ha confermato l’irreprensibilità di un simile dispo- sto. In detto giudizio veniva confermato che il rispetto dei termini contemplati dalla normativa comunale basta a garantire ai citta- dini i loro diritti di voto, senza che sia possibile considerare a pri- ori troppo breve per premettere una libera formazione della vo- lontà popolare un termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pubblico. La situazione a fondamento della sentenza 1C_37/2010 era poi esacerbata dal fatto che la legislazione comunale preve- deva un termine di 10 giorni solo per la pubblicazione all’albo pubblico, mentre l’invio postale ai cittadini era avvenuto solo in seguito e quindi il rispettivo messaggio era pervenuto agli aventi diritti di voto dopo il termine di 10 giorni. 3.a) Quanto al contenuto del messaggio inviato alla po- polazione, i ricorrenti ritengono che questo fosse incompleto e tendenzioso. Anche senza una chiara base legale a livello canto- nale o comunale, la giurisprudenza ammette la facoltà dell’auto- rità competente di allegare al materiale di voto un rapporto o un messaggio esplicativo ufficiale destinato ad informare i cittadini sull’oggetto, la portata e le conseguenze del testo in votazione e di esprimere le proprie raccomandazioni di voto (DTF 130 I 294 cons. 3.2 e riferimenti; STF 1C_221/2011 del 24 gennaio 2012, 1C_395/2010 del 7 febbraio 2011 e 1C_385/2009 del 29 settembre 2009). In questo senso è ritenuto che l’autorità che esprime le pro- prie opinioni – commentando i testi sottoposti al popolo ed espri-

2/7 Politische Rechte PVG 2012 63 mendosi sulla loro opportunità – compia un atto che è inerente alle sue funzioni e conforme all’interesse generale, per quanto tali rap- porti esplicativi rispettino le esigenze della libertà di voto relativa- mente all’obiettività e alla veridicità delle informazioni e conclu- sioni che contengono (DTF 121 I 141 cons. 3 e vedi sulla tematica il parere di G. Corti, L’intervento delle autorità nelle campagne che precedono una votazione in: RDAT II-1992 pag. 359 ss.). Le moda- lità in cui deve avvenire l’informazione vengono dedotte in primo luogo dal diritto cantonale. Le norme che disciplinano il dovere d’informazione delle autorità non sono delle semplici prescrizioni d’ordine (DTF 132 I 104 cons. 3.1 con numerosi rinvii anche alla dottrina; DTF 130 I 290 cons. 3.2; Michel Besson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Berna, 2003, pag. 164 e 230 ss.). Secondo la giurisprudenza (DTF 130 I 290 cons. 3a, 129 I 232 cons. 4.2.1, 119 Ia 271 cons. 3b), nella documentazione di voto, le autorità hanno l’obbligo di informare in modo oggettivo ed equilibrato affinché il risultato della votazione non venga influen- zato in modo notevole né alterato da gravi errori di procedura o da informazioni erronee rilevanti (DTF 130 I 290 s.). Nella redazione dei messaggi in vista di una votazione, l’autorità non è obbligata ad essere neutrale – in quanto può dare una raccomandazione di voto – ma deve essere oggettiva. Essa viola il proprio dovere qua- lora informi in modo non veritiero sullo scopo e sulla portata dell’oggetto in votazione. Le raccomandazioni di voto vanno con- siderate soddisfare l’esigenza dell’oggettività se contengono af- fermazioni ponderate, danno un quadro completo della tematica in discussione, accennando ai vantaggi e svantaggi in modo tale da permettere ai votanti di formarsi un giudizio sulla questione oppure se, malgrado un certo patteggiamento, le indicazioni non sono fasulle o tendenziose, ma soltanto imprecise o incomplete. L’autorità non deve confrontarsi con tutte le particolarità legate alla questione o con tutte le eccezioni sollevabili. Infatti, il mes- saggio dell’autorità non è il solo mezzo d’informazione a disposi- zione degli elettori in una società democratica. Il dovere di essere oggettivi vieta però di tralasciare delle importanti argomentazioni o di falsare le argomentazioni degli oppositori (STF 1C_392/2009 del 1° dicembre 2009). b) Nell’evenienza in esame, il comune convenuto ha in- viato ai votanti un messaggio di 4 pagine riguardante l’oggetto in votazione. Dal messaggio risulta: una breve introduzione sulla si- tuazione e importanza delle rogge nel tempo e gli aiuti federali su cui una rivitalizzazione potrebbe contare; la cronistoria delle rogge

2/7 Politische Rechte PVG 2012 64 con la cessione dei diritti sulle acque e il relativo versamento di un’indennità; un quadro della situazione attuale, caratterizzata dalla possibilità di attingere aiuti da parte della confederazione, dalle querele tra comune e privati e dalle due varianti in discus- sione con i rispettivi costi. Infine, venivano elencati i pro ed i con- tro del ripristino delle rogge e resi noti i preavvisi delle autorità coinvolte nel progetto. Al messaggio venivano poi allegati il pre- ventivo dei costi di costruzione per la variante A e B con la parte di costi spettante al comune ed all’USTRA e le planimetrie con gli schemi delle due varianti. Per un comune dalle dimensioni di quello convenuto in ricorso, è d’obbligo costatare che il mes- saggio all’attenzione dei votanti è redatto in maniera singolar- mente ampia e dettagliata. Che per i ricorrenti – che da tempo pe- rorano la causa delle rogge davanti all’autorità comunale e alcuni dei quali sono da anni confrontati con una causa civile in merito ai diritti e doveri delle rispettive parti – certuni argomenti contenuti nel messaggio potessero apparire incompleti, tendenziosi o addi- rittura errati è almeno in parte inevitabile, già in considerazione delle opposte posizioni che occupano questi rispetto all’autorità comunale. Questo Giudice è però tenuto ad analizzare il contenuto del messaggio in parola come poteva e doveva essere oggettiva- mente inteso e valutato dall’avente diritto di voto medio. Accanto al recapito del controverso messaggio e del volantino redatto dai sostenitori delle rogge, gli aventi diritto di voto avevano poi an- cora modo di informarsi sulla tematica partecipando ad una serata informativa indetta per il 20 settembre 2011. Che a quel punto fosse già stato possibile votare è ai fini del giudizio irrilevante. Og- gettivamente, ad ogni cittadino interessato restava aperta la pos- sibilità di interessarsi o informarsi oltre sulla questione in vota- zione. Del resto anche per le votazioni federali il messaggio del Consiglio federale, le discussioni politiche via mezzi d’informa- zione e in generale gli argomenti pro e contro una proposta per- vengono all’elettore fino al fatidico giorno della votazione, indi- pendentemente dalla questione di sapere se lo stesso abbia o meno già votato o se andrà a votare. Nell’ambito del presente esame, resta pertanto da verificare se il messaggio abbia trala- sciato elementi importanti per la votazione o se contenga affer- mazioni non veritiere. 4.a) A mente dei ricorrenti, nel messaggio riguardante la cronistoria delle rogge mancherebbe l’accenno alla votazione con- sultiva del 2009, allorquando la popolazione si esprimeva a favore della rivitalizzazione delle rogge. E’ vero che nel messaggio all’at-

2/7 Politische Rechte PVG 2012 65 tenzione dei votanti, questa puntualizzazione manca. L’omissione dell’indicazione in oggetto non permette però di tacciare di vo- lutamente reticente il messaggio in oggetto. In primo luogo, nel 2009 era stato operato un sondaggio tra la popolazione e non era stata indetta una votazione consultiva. 87 cittadini si erano es- pressi a favore della rivitalizzazione e 65 erano contrari al pro- getto. In detto questionario il Municipio precisava però «la volontà di vitalizzare le rogge con la premessa che quest’operazione non gravi sul budget comunale». Allora era in discussione la variante a due canali e si pensava che la stessa potesse essere realizzata grazie ai compensi ecologici della nuova autostrada. In realtà, i co- sti preventivati della variante B a due canali ammontano a fr. 740 000.– ed i sussidi garantiti dall’USTRA a fr. 220 000.– (dai quali va dedotta la partecipazione comunale ai costi di progetta- zione per un ammontare di circa fr. 50 000.–). Alla luce di tali dati, è evidente che la proposta di rifiutare la rivitalizzazione delle rogge per motivi finanziari non può essere reputata contraddire quanto espresso in precedenza nel sondaggio, essendo attualmente in di- scussione un intervento che incide invece in modo determinante sul bilancio comunale. Inoltre, all’inchiesta condotta due anni or- sono avevano partecipato circa 152 interessati, mentre attual- mente si sono espressi sulla questione ben 277 cittadini. Eviden- temente poi, nel 2009 i sostenitori delle rogge avevano un interesse maggiore a partecipare al sondaggio che i contrari o co- loro ai quali la sorte di tali impianti era indifferente. In ogni caso, trattandosi dello stesso Sovrano, la maggioranza della popola- zione avrebbe potuto ricordarsi di quanto avvenuto in detta sede. È poi difficile capire in quale modo l’omissione di accennare al precedente sondaggio potesse influenzare la libera formazione della volontà dei votanti, giacché a nessuno è pregiudicata la pos- sibilità di partecipare ad un sondaggio e di non recarsi poi due anni più tardi a votare, di cambiare opinione su di una questione col passare del tempo o di abbracciare un’altra causa a giudizio conosciuto sui differenti aspetti di una determinata problematica. L’omissione quindi, oltre a riferirsi ad un dettaglio, non può neppure essere considerata aver potuto influire sull’esito dello scrutinio, nell’ambito del quale il numero dei sostenitori delle rogge restava praticamente invariato, ma che rispetto al numero dei votanti non raggiungeva neppure il 30 %. b)I ricorrenti intravvedono della tendenziosità nel fatto che il comune non abbia nel messaggio precisato a quale scopo sarebbero destinate le indennità di fr. 270 000.– versate dalla X. SA

2/7 Politische Rechte PVG 2012 66 già nel 1966 e che attualmente con l’indicizzazione costituirebbero un importo di gran lunga superiore. Per i sostenitori delle rogge, se la rimanenza di tale importo fosse stata messa interamente a disposizione della rivitalizzazione, l’elettorato avrebbe scelto altri- menti. Vada previamente precisato che il messaggio indicava, sotto il capitolo istoriato, il versamento effettuato dalla X. SA a fa- vore del comune convenuto per la sottrazione dell’acqua che ali- mentava le rogge e il suo ammontare. Quanto alla destinazione di tale importo il comune non aggiungeva altro. Nell’ambito del pre- sente ricorso, il comune ha precisato come parte dell’importo cor- risposto fosse già stato speso per finanziare gli impianti resisi ne- cessari per la fornitura e l’eliminazione delle acque in sostituzione delle rogge e per indennizzare negli anni ’60 dei mancati raccolti. Il comune intenderebbe accantonare la rimanenza fino a giudizio conosciuto sull’esito della vertenza civile, nell’ambito della quale i privati rivendicherebbero dei diritti sulle acque e quindi delle eventuali indennità in caso di privazione di detti diritti. La destina- zione o la messa a disposizione di questa indennità nei termini ad- dotti dal comune convenuto collima perfettamente con il con- tenuto del contratto 25 gennaio 1966, dal quale risultano appunto le finalità del pagamento. In base alla prevista destinazione dell’in- dennità è chiaro che, contrariamente a quanto pretendono i ricor- renti, la rimanenza dell’importo di fr. 270 000.– non è incondizio- natamente a disposizione della rivitalizzazione delle rogge, ma il versamento è in parte già stato impiegato per garantire l’eroga- zione e l’eliminazione di acqua e il restante è mantenuto a titolo di riserva in attesa dell’esito della causa civile. Decisivo per la pre- sente vertenza è però solo il fatto che tale indennità non può at- tualmente essere considerata vincolata a favore della rivitalizza- zione, come gli istanti pretendono erroneamente dedurre dal testo della convenzione 25 gennaio 1966.Tantomeno da tale documento è dato dedurre la possibilità per il comune di dover restituire l’im- porto in caso di mancata manutenzione delle rogge. Per questo, il messaggio non può essere considerato aver omesso un’impor- tante informazione a favore della rivitalizzazione delle rogge, an- che se alcune informazioni sull’entità della rimanenza dell’importo e sui motivi della sua messa in riserva avrebbe meglio completato il quadro presentato. c)I ricorrenti contestano poi l’ammontare e la presenta- zione fatta dei sussidi federali, che non sarebbero stati debita- mente dedotti dalle spese preventivate. Oggetto di contestazione è la partecipazione finanziaria della Confederazione per le opere di

2/7 Politische Rechte PVG 2012 67 competenza del comune. A mente del messaggio, per tali opere l’USTRA «parteciperebbe con un contributo di fr. 200 000.–. Di questo importo fr. 50 000.– sono già stati utilizzati per la progetta- zione». In realtà, come ammesso dal comune nella propria presa di posizione, l’importo indicizzato di questo sussidio ammonte- rebbe nel 2010 (rispetto al 2001) a fr. 220 000.–. Una simile impre- cisione, se imprecisione c’è stata, non ha però alcuna conse- guenza per la presente vertenza, in quanto nel messaggio veniva comunque evocata la necessità di indicizzare tale importo. Come viene poi documentato dagli allegati di ricorso, il 18 gennaio 2010, l’USTRA informava l’autorità comunale che «l’importo offerto dallo studio ... (di progettazione ndr) per il tratto di vostra compe- tenza è di fr. 48 645.– (IVA esclusa ...). Quest’importo ... sarà de- dotto dal contributo di fr. 200 000.– (IVA e rincaro esclusi).» La pre- tesa sostenuta dagli istanti e stando alla quale i costi di progettazione non sarebbero deducibili dal contributo indicizzato di fr. 220 000.– è pertanto sconfessata da detta comunicazione. Quanto affermato dal comune nel messaggio alla popolazione si rivela essere l’informazione corretta e non quanto preteso dai ri- correnti. d)Per quanto riguarda l’impiego di tali contributi, gli istanti ritengono che gli aventi diritto di voto siano stati tratti in in- ganno. Le due varianti proposte infatti, non sarebbero costate al comune l’importo indicato sulla scheda di voto, ma solo la diffe- renza tra tale importo e il sussidio federale. Giusta l’art. 17 del Re- golamento amministrativo per la gestione amministrativa (RGA), «le spese devono essere stanziate al lordo. Contributi di terzi ad in- vestimenti possono essere detratti se sono stati assicurati in modo vincolante e la loro entità in franchi o in percento è stata sta- bilita in modo inequivocabile». La formulazione dell’art. 17 RGA lascia apparire la legittimità dell’operato dell’autorità comunale, che non essendo ancora a conoscenza dell’ammontare esatto del sussidio per la variante A, chiedeva lo stanziamento delle due spese al lordo. Decisivo è che i votanti erano stati perfettamente informati su questo fatto. Nella spiegazione data nel messaggio veniva chiaramente indicato che «dai costi di costruzione soprain- dicati (fr. 740 000.– e fr. 195 000.– ndr) vanno dedotti i contributi della Confederazione (USTRA) ammontanti a circa fr. 150 000.– per la variante B ed ad un importo ancora da definire se venisse realiz- zata la variante A». In base a tale spiegazione è pure chiaro che non essendo noto l’ammontare del sussidio per la variante A più a buon mercato, l’esecutivo sottoponeva alla votazione i costi delle

2/7 Politische Rechte PVG 2012 68 due varianti, precisando che dalla variante B più cara (fr. 740 000.–) andavano ancora dedotti i sussidi di fr. 150 000.– e un sussidio non ancora definito qualora venisse scelta la variante A. I ricorrenti in- vece pretendono che il sussidio sarebbe stato comunque versato interamente anche se il Sovrano avesse scelto la variante più a buon mercato (fr. 195 000.–), nel qual caso i costi sarebbero andati quasi interamente a carico della Confederazione, elemento che avrebbe convinto i cittadini a sostenere l’intervento. Quella for- mulata dagli istanti è però solo un’ipotesi. In base al rapporto sull’impatto ambientale allegato, la misura di compensazione eco- logica in oggetto voleva il ripristino delle rogge a due rami (e non solo di una parte di esse) all’interno del nucleo e fino alla A13. Di competenza del comune era il rifacimento delle rogge a monte della strada nazionale con la captazione di acqua dal fiume X e la sistemazione delle vecchie condotte. In questo contesto non è però dato considerare che anche l’intervento giusta la variante A avrebbe automaticamente comportato l’erogazione dell’intero sussidio messo a disposizione dalla Confederazione per il ripri- stino dell’intero tracciato delle rogge. Ne consegue che né le mo- dalità di voto, né le spiegazioni fornite all’elettorato potevano es- sere considerate tendenziose o sbagliate. e)I ricorrenti considerano del tutto contradditorio l’agire del comune che non sarebbe stato sufficientemente chiaro circa le conseguenze in termini di perdita del compenso ecologico in caso di rifiuto di rivitalizzare le rogge. Inoltre l’esecutivo chiederebbe dei sussidi alla Confederazione per poi in seguito proporre alla po- polazione di rinunciare alla misura ecologica. Anche questi argo- menti non giovano alla causa degli istanti. Come risulta chiara- mente dal messaggio ai votanti, la costruzione di due canali a cielo aperto tra la strada nazionale e il fiume Y era il compenso ecolo- gico che andava interamente a carico della Confederazione. Il co- mune era tenuto a trovare una soluzione per l’alimentazione di questi canali e la possibilità di alimentare detti canali era rappre- sentata dalla rivitalizzazione delle vecchie rogge tra la X e la strada nazionale. Che con la rinuncia alla rivitalizzazione per la parte di sua competenza il comune pregiudicasse l’ottenimento dei sussidi di progettazione per le vecchie rogge e la realizzazione di quanto di esclusiva pertinenza della Confederazione è in queste condi- zioni perlomeno logico, considerato che il sussidio per le vecchie rogge era stato riconosciuto per un’opera che non verrà realizzata e che l’alimentazione dei nuovi canali tramite le vecchie rogge era la prerogativa per la costruzione di detta rete. Non è pertanto dato

2/7 Politische Rechte PVG 2012 69 ritenere che i votanti fossero stati informati erroneamente sulle eventuali conseguenze del loro agire. Per gli istanti, l’elettorato non sarebbe stato sufficientemente informato anche riguardo alle conseguenze finanziarie di un verdetto negativo per la pendente causa civile, in particolare quanto alle eventuali indennità che i pri- vati potrebbero far valere a seguito della privazione dei loro diritti sulle acque. Per quanto esposto in precedenza però, la rimanenza dell’indennità di fr. 270 000.– sarebbe accantonata a questo scopo. Non è pertanto dato ritenere che su tale questione il messaggio avesse fatto astrazione di un’importante conseguenza finanziaria in caso di verdetto sfavorevole alla rivitalizzazione delle rogge. A questo proposito l’argomentazione di ricorso è perlomeno prete- stuosa. Da un lato, i ricorrenti pretenderebbero di destinare la re- stante parte dell’indennità versata negli anni ’60 alla rivitalizza- zione delle rogge per poi rimproverare al comune la mancanza di mezzi per tacitare eventuali pretese di privati. f)Anche il preteso comportamento contradditorio assunto dall’autorità in quest’ambito, non influisce sulle sorti della causa. E’ vero che il comune nel 2009 riteneva possibile una rivitalizza- zione senza grande incidenza sul budget comunale, mentre at- tualmente chiede di rifiutare la misura soprattutto per motivi eco- nomici e che alla richiesta di sussidi per la parte di competenza del comune seguiva poi la raccomandazione ai votanti di respingere la proposta. Nell’ambito qui in discussione, simili cambiamenti negli obiettivi di politica comunale non attentano al diritto di voto e non possono quindi essere uditi. Vada poi ricordato, che eventu- ali simili cambiamenti sono generalmente noti all’elettorato, il quale è quindi libero di prenderli debitamente in considerazione nel giudizio sull’oggetto in votazione. Inoltre, la situazione econo- mica, politica, sociale o ecologica in un determinato momento della vita di un paese può lasciar apparire più consone decisioni magari diametralmente opposte a quelle che apparivano indicate in precedenza (si veda ed esempio l’indirizzo di politica energetica della Confederazione dopo il disastro di Fukushima in Giappone). Nell’evenienza concreta, non è comunque dato stabilire in che mi- sura il cambiamento d’indirizzo in materia di rivitalizzazione delle rogge abbia potuto attentare alla libera formazione della volontà popolare. g)Sempre nell’ambito della questione relativa all’eroga- zione di sussidi, gli istanti sollevano diversi argomenti che non hanno però alcuna rilevanza sull’esito della controversia. Giusta- mente pertanto, il comune ha omesso di contare sui contributi a

2/7 Politische Rechte PVG 2012 70 sostegno del bosco di castagni, non avendo detto sussidio alcun legame diretto con le rogge, anche se parte della selva di castagni dovesse trovarsi nella stessa zona delle rogge. Gli istanti criticano che tra i vantaggi delle rogge non sia annoverata anche l’eroga- zione di sussidi. Anche questa censura è priva di fondamento: l’esecutivo elencava tra i vantaggi anche il «finanziamento cospi- cuo da parte delle strade nazionali». Inoltre, l’erogazione di deter- minati sussidi era stata ampiamente discussa nel precedente ca- pitolo dello stesso messaggio. Anche la questione di sapere perché il comune non abbia cercato o informato i cittadini sulla possibilità di ridurre ulteriormente i costi trovando altri sussidi o facendo eseguire l’opera dalle truppe del genio o della protezione civile anziché da imprese private è ai fini del giudizio irrilevante. Su questo tema i cittadini non sono stati informati perché non c’era nulla da dire. La censura non ha in questo contesto alcun nesso con la violazione del diritto di voto, bensì è più propria- mente rivolta all’operato dell’autorità preposta alla questione, alla quale viene in pratica rimproverato di presentare dei costi d’ese- cuzione, in realtà ben maggiormente contenibili. Nella stessa di- rezione vanno i rimproveri promossi dai ricorrenti avverso l’agire dell’esecutivo comunale, non avendo questi avuto la cortesia di rispondere ad una lettera di un cittadino o non avendo l’autorità vagliata l’importanza di una valorizzazione turistica intelligente della rivitalizzazione delle rogge. Simili insoddisfazioni non sono pertinenti alla violazione del diritto di voto, ma sono l’espressione di un malcontento non sindacabile nel contesto del presente ricorso. h)Nel messaggio redatto in vista della votazione, il Muni- cipio e il Consiglio comunale preavvisavano negativamente la ri- vitalizzazione, mentre la Commissione del Dipartimento costru- zioni e ambiente era favorevole alla realizzazione della variante A. Come precisato dal comune nei propri scritti di ricorso, l’avviso fa- vorevole era stato pronunciato dalla commissione comunale e non da parte di un’istanza cantonale, come credono gli istanti. In- dipendentemente da questa puntualizzazione, la pretesa dei ricor- renti che vorrebbero vedere nel messaggio specificatamente elen- cati i motivi di detto verdetto positivo è manifestamente da respingere come va respinta la pretesa espressa in sede di replica volta a sapere il parere dell’ufficio forestale a questo riguardo. Né lo Statuto comunale né il REV danno ai diversi uffici o dipartimenti comunali la competenza di esprimere separatamente e indipen- dentemente dal Municipio o dal Consiglio comunale il loro parere

2/7 Politische Rechte PVG 2012 71 in vista di una votazione. A maggior ragione non esistono motivi per pretendere che detti pareri vengano anche commentati, in quanto – come giustamente osservato dal comune convenuto – non si tratta di esporre pubblicamene il parere di un comitato d’iniziativa. Nel messaggio in parola erano poi elencati i vantaggi e gli svantaggi che l’intervento avrebbe comportato. È allora per- lomeno deducibile che la commissione comunale incaricata della protezione dell’ambiente considerasse prevalere gli interessi da essa perseguiti su quelli di mera politica economica. Già indi- cando nel messaggio il parere della compente commissione l’au- torità comunale ha fornito ai votanti un’indicazione che andava ol- tre i propri obblighi. V 11 4Sentenza del 31 gennaio 2012

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