10/20 Steuern PVG 2012 169 Imposta cantonale. Società di domicilio. Cambiamento di status. Nessuna deduzione delle perdite registrate in pre- cedenza. –Privilegio fiscale delle società di domicilio (cons. 1, 2). –Le conseguenze della perdita del privilegio fiscale delle società di domicilio è di pertinenza del diritto cantonale e non della legislazione in materia di armonizzazione fiscale (cons. 3a). –Ammissibilità della prassi cantonale che a seconda dei casi con il passaggio alla tassazione ordinaria non am- mette la deduzione delle perdite subite negli anni pre- cedenti (cons. 3b). –Nessuna violazione della parità di trattamento (cons. 4). Kantonssteuer. Domizilgesellschaft. Statusänderung. Kein Abzug für frühere Verluste. –Steuerprivileg der Domizilgesellschaften (E. 1, 2). –Die Folgen des Verlustes des Steuerprivilegs für Domi- zilgesellschaften regelt das kantonale Recht und nicht die Steuerharmonisierungsgesetzgebung (E. 3a). –Zulässigkeit der kantonalen Praxis, wonach je nachdem mit dem Übergang zur ordentlichen Taxation die vor- jährigen Verluste nicht in Abzug gebracht werden kön- nen (E. 3b). –Keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots (E. 4). Considerandi: 1.La controversia verte sulla questione di sapere se l’am- ministrazione fiscale passando dalla tassazione secondo una so- cietà di domicilio a quella ordinaria abbia, per la determinazione dell’utile aziendale del 2010, giustamente omesso di considerare le perdite subite durante gli anni dal 2004 al 2009. 2.a) Sono dette società di domicilio o di sede le persone giuridiche che esercitano un’attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un’attività commerciale. Giusta l’art. 89a LIG, disposizione che riprende sostanzialmente quanto previsto all’art. 28 cpv. 3–5 LAID, dette società di domicilio godono di de- terminati privilegi fiscali in quanto casi particolari e il calcolo dell’imposta viene effettuato diversamente nel senso che esse non pagano l’imposta sull’utile per ricavi da partecipazioni ai sensi dell’articolo 88 LIG nonché su utili in capitale e di rivalutazione su tali partecipazioni (cfr. cpv. 1). Esse versano tuttavia l’imposta 20
10/20 Steuern PVG 2012 170 sull’utile in progressione propria: a) sugli altri proventi da fonti svizzere, compresi gli utili in capitale e di rivalutazione, b) su una quota degli altri proventi da fonti estere, compresi gli utili in capi- tale e di rivalutazione, in funzione dell’importanza dell’attività am- ministrativa esercitata in Svizzera (cpv. 2). Sono eccettuati dalla ri- duzione ai sensi del capoverso 2 lettera b) i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempre che la convenzione internazionale ne disponga l’imposizione ordinaria in Svizzera (cpv. 3). Le spese giustificate dall’uso commerciale e in relazione economica con determinati proventi devono prima di tutto essere dedotte da questi ultimi. Le perdite subite su parteci- pazioni giusta il capoverso 1 possono essere compensate unica- mente con i ricavi da tali partecipazioni (cpv. 4). b)Nell’evenienza non è contestato che dal 2004 e fino al 2009, la ricorrente venisse imposta come una società di domi- cilio. Durante detti anni l’istante non ha mai corrisposto imposte sull’utile. Questo sgravio fiscale non era imputabile al computo delle perdite registrate durante quegli anni, ma propriamente al privilegio fiscale di cui l’istante era beneficiaria. Anche l’imposta sul capitale giusta l’art. 92 LIG avveniva alla speciale aliquota dello 0,05 per mille di fr. 100 000.– per un minimo però di fr. 300.–, an- ziché i regolari 2,3 per mille che avrebbe richiesto la tassazione or- dinaria giusta l’art. 91 LIG. Infine, la ricorrente era esonerata dal versamento delle imposte di culto e complementari (art. 92 cpv. 1 e 2 LIG). In queste condizioni, è pertanto evidente che l’istante era stata messa al beneficio del privilegio delle società di sede nella misura consentita dai risultati contabili conseguiti tra il 2004 e il 2009. Che in termini di risparmio economico lo status fiscale della società di domicilio non abbia concretamente apportato vantaggi di rilievo è per contro ai fini del giudizio indifferente, essendo que- sto dato di fatto riconducibile unicamente all’andamento azien- dale. Non è poi controverso il fatto che per il 2010 si sia resa necessaria una tassazione ordinaria, dopo la constatazione dell’esistenza di un’attività commerciale in Svizzera. Infatti, per beneficiare del privilegio delle società di sede le condizioni legali devono essere soddisfatte per l’anno commerciale in questione. 3.a) Contrariamente a quanto preteso dall’istante, la que- stione di sapere quali conseguenze abbia per la contribuente la perdita del privilegio della società di sede non è disciplinata in modo esauriente e uniforme dalla normativa in materia di armo- nizzazione fiscale, ma è lasciata in gran parte all’autonomia dei cantoni. Come il Tribunale federale ha recentemente confermato
10/20 Steuern PVG 2012 171 nella sentenza allegata da controparte STF 2C_645/2011 del 12 marzo 2012, l’art. 28 LAID, che riguarda propriamente il calcolo dell’imposta in casi speciali, lascia ai cantoni un largo margine di apprezzamento (Ernst Höhn, Holding- und Domizilgesellschaften gemäss StHG, in: Höhn/Athanas [Editori], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, 1993, pag. 253; Robert Waldburger, Hol- ding- und Domizilprivileg im Steuerharmonisierungsgesetz, 1996, pag. 19 ss.). Sulla base dei lavori preparatori in vista dell’emana- zione della LAID, infatti, il Consiglio federale avrebbe espressa- mente lasciato ai cantoni il compito di stabilire le conseguenze nel caso in cui una società avesse definitivamente perso il privilegio di holding (cons. 1.5, 3.2 e riferimenti). È vero che la citata sen- tenza si riferisce espressamente al privilegio di holding e non a quello delle società di sede. L’art. 28 LAID contempla però ambe- due questi privilegi e la libertà lasciata ai cantoni di regolare le conseguenze della perdita del privilegio di cui godono le società di sede deve quindi essere necessariamente la stessa di quella che spetta loro nel caso di perdita del privilegio di holding. Del resto il calcolo dell’imposta, con l’esonero dell’imposta sugli utili, in que- sti due casi particolari ha indubbi elementi in comune. Il fatto che i cantoni possano stabilire quali siano le conseguenze della per- dita dello statuto di società di sede, comporta necessariamente la possibilità che il calcolo dell’imposta cantonale non corrisponda a quello effettuato per l’imposta federale (vedi anche quanto espo- sto al cons. 4). Ne consegue che l’istante non può pretendere la stessa imposizione fatta in base al diritto federale anche per l’im- posta dovuta al cantone. b)Come constatato anche dal Tribunale federale, mal- grado la libertà lasciata ai cantoni dalla LAID, solo due cantoni hanno espressamente legiferato sulle conseguenze della perdita del privilegio di holding o di società di sede. Gli altri hanno istituito delle prassi cantonali a questo riguardo (vedi STF 2C_645/2011 cons. 3.2 in fine), come è il caso dei Grigioni. In con- formità a dette considerazioni, la censura sulla mancanza di una base legale per non prendere in considerazione le perdite d’eser- cizio degli anni precedenti il 2010 è priva di substrato, non es- sendo indispensabile una base legale formale per procedere nel senso operato dall’autorità fiscale, la quale ha definito una prassi a questo proposito, come del resto quasi tutti gli altri cantoni. In- fatti, l’art. 86 cpv. 1 LIG riguardante la possibilità di compensare l’utile con le perdite di determinati periodi precedenti non è di- rettamente applicabile alla presente fattispecie, poiché la società
10/20 Steuern PVG 2012 172 era stata sotto il precedente regime propriamente esonerata dal versamento di un’imposta sull’utile. In base alla prassi stabilita dall’amministrazione imposte: «le riserve occulte create nel corso della tassazione quale società di domicilio possono essere dichia- rate in un bilancio fiscale prima del passaggio alla tassazione ordinaria. ... Le perdite subite prima del cambiamento di status possono essere compensate dopo il passaggio alla tassazione ordinaria unicamente nei limiti della quota imponibile». A condi- zione che la dichiarazione delle riserve occulte avvenga in modo fiscalmente neutro, la citata prassi grigionese – che è la stessa per quanto riguarda la perdita del privilegio di holding e di so- cietà di domicilio – come quella dal Canton Obvaldo, è stata espressamente dichiarata ammissibile dal Tribunale federale (STF 2C_645/2011 cons. 3.3). La liceità di detta prassi era dedotta dal fatto che in questo modo gli utili e le perdite venivano trattati in modo uguale, nel senso che né gli utili né le perdite venivano presi in considerazione nella tassazione ordinaria. c)Concretamente, la ricorrente in qualità di società di do- micilio non ha mai corrisposta nei Grigioni un’imposta sull’utile. Per questo Giudice non sussistono allora motivi per ritenere che l’applicazione della prassi ritenuta ammissibile dal Tribunale fe- derale per la perdita del privilegio di holding non trovi la propria giustificazione anche nel caso della perdita del privilegio fiscale delle società di domicilio. 4.Il principio della parità di trattamento non vieta che ven- gano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giusti- ficate da ragioni serie e oggettive. In altre parole, esso impone uni- camente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (DTF 131 I 103 cons. 3.4, 129 I 357 cons. 6 e 121 I 100 cons. 3a). Nell’evenienza in esame è chiaro che il calcolo dell’im- posta per l’anno di passaggio dalla tassazione secondo il privile- gio delle società di domicilio a quella ordinaria non può essere pa- rificato al calcolo dell’imposta ordinaria per le persone giuridiche da sempre assoggettate a questo regime fiscale. Gli art. 69 e 70 LIFD prevedono un trattamento fiscale speciale solo per le società di partecipazioni e non per le società di domicilio. A livello fe- derale, essendo sempre stata tassata ordinariamente, la ricorrente ha diritto alla deduzione dall’utile aziendale delle perdite subite negli anni precedenti. Se l’istante fosse stata sempre tassata ordi- nariamente anche nei Grigioni, essa godrebbe dello stesso iden- tico diritto a livello cantonale. Il diverso trattamento riservato alla
10/20 Steuern PVG 2012 173 ricorrente per il calcolo dell’imposta del 2010 a livello federale è pertanto giustificato dalla diversità di situazioni e sfugge a qual- siasi critica. A 12 40Sentenza del 16 ottobre 2012