PVG 2010 30

12 /30 Verfahren PVG 2010 143 Procedura di piano di quartiere. Nessun diritto a ripetibili per il reclamo davanti all’autorità comunale. – In assenza di un’esplicita base legale non vi è diritto a ri- petibili per la procedura di reclamo davanti all’autorità comunale. Quartierplanverfahren. Kein Anspruch auf ausseramtliche Entschädigung im Einspracheverfahren auf Gemeinde- ebene. –Mangels gesetzlicher Grundlage besteht kein Anspruch auf ausseramtliche Entschädigung im Einspracheverfah- ren auf Gemeindeebene. Considerandi: 2.a) L’oggetto d’impugnazione è rappresentato dalla deci- sione di revoca comunicata il 7 maggio 2010 e dal decreto sulle spese del 17 maggio successivo. Come non è neppure contestato, per la decorrenza del termine di ricorso è determinante la data della corretta intimazione del decreto sulle spese al rappresen- tante legale dei ricorrenti. Materialmente i tempestivi ricorsi pre- sentati in questa sede riguardano la questione di sapere se il co- mune ha a giusto titolo respinto la richiesta degli istanti volta all’ottenimento di un’indennità a titolo di ripetibili per la procedura di opposizione svoltasi davanti all’autorità comunale o se era in- vece tenuto, in virtù dei principi generali del diritto o di un’espli- cita disposizione legale, a riconoscere agli istanti un’indennità per le spese di patrocinio sostenute. b) La questione di sapere se i ricorrenti possano essere considerati come vincitori nell’ambito della procedura di opposi- zione o se invece, come preteso dal comune, le loro argomenta- zioni non abbiano influito che marginalmente sull’esito della pro- cedura assumerà rilevanza solo per la valutazione dell’indennità dovuta, ciò che previamente presuppone l’esame del diritto di fondo alle ripetibili. 3.Contrariamente a quanto sembra essere il tenore dei ri- corsi, né i principi generali del diritto, né le garanzie di procedura sancite dalla CF impongono in modo generale alle autorità canto- nali, in assenza di un’espressa base legale, di accordare indennità per ripetibili alla parte vincente rappresentata da un avvocato in un procedimento amministrativo (DTF 1 1 1 7 V 402 cons. 1, 1 1 1 2 Ib 449 cons. 3a, 105 Ia 127 e 104 Ia 10; vedi sul tema anche Martin Ber- net, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungs- 30

12 /30 Verfahren PVG 2010 144 rechtspflege, Zurigo 1986, pag. 5 s. e 59 ss.). Questa giurispru- denza, emanata sotto l’egida del previgente art. 4 vCF, è stata con- fermata anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale CF, il 1º gennaio 2000 (vedi sentenze del Tribunale federale I 829/06 del 29 maggio 2007, 1P.755/2001 dell’ 1 1 1 marzo 2002 cons. 4.2 e 1P.145/2000 cons. 2b/bb del 17 maggio 2000). Sussiste pertanto un diritto al rico- noscimento delle ripetibili per la procedura d’opposizione a livello comunale solo qualora un’espressa base legale preveda la neces- sità di accordare alla parte che vince la causa tale indennità. Le pretese divergenti opinioni della dottrina e della giurisprudenza ci- tate nei ricorsi si riferiscono alle spese della procedura, che nell’e- venienza sono state correttamente sopportate dal comune conve- nuto, e non alla qui contestata indennità a titolo di ripetibili. 4.a) In termini temporali, la procedura di piano di quar- tiere è stata avviata nell’aprile del 2005, sotto l’egida della, nel frat- tempo abrogata, vLPTC. In applicazione all’art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC attualmente in vigore, procedure di pianificazione pendenti, vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni procedurali finora vigenti fino alla loro conclusione. In questo senso, la procedura di piano di quartiere era retta dalle disposi- zioni procedurali della vLPTC, rispettivamente vOPTC, le quali non prevedevano alcunché in merito al diritto alle ripetibili per la procedura di opposizione a livello comunale. b)Dall’avvio della procedura di piano di quartiere nel 2005 alla revoca del decreto d’inizio nel 2010, sono state abrogate, con l’entrata in vigore il 1º gennaio 2007 della LGA (vedi art. 82 LGA), la LTA e la LPAC. Anche la LGA prevede, all’art. 85 cpv. 1 delle di- sposizioni transitorie, l’applicabilità alle procedure ancora pendenti dinanzi alla rispettiva istanza del diritto precedente. Neppure in base alle norme procedurali cantonali contenute nella LTA e nella LPAC è deducibile un diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili. L’art. 75 LTA regolava l’assegnazione di tale indennità da parte del Tribunale amministrativo esclusivamente per le pratiche sotto- poste a tale istanza. L’art. 41 LPAC, dal canto suo, lasciava libera l’autorità statuente su gravame o su ricorso di assegnare alla parte vincente delle ripetibili per le spese sostenute e per il denaro sbor- sato a carico della parte perdente. Per espressa volontà del legi- slatore tale disposto era però applicabile solo alle procedure da- vanti al Governo, alle autorità cantonali o agli istituti del diritto pubblico cantonale (vedi art. 1 cpv. 1 LPAC). Infatti, in assenza di norme corrispondenti, solo i principi generali di procedura con- tenuti negli art. da 3 a 14 della LPAC venivano applicati anche nella

12 /30 Verfahren PVG 2010 145 procedura amministrativa dinanzi ad autorità comunali (art. 2 LPAC). c)Conformemente all’art. 10 LPAC, le decisioni potevano essere modificate o revocate d’ufficio dall’autorità competente in prima istanza oppure su richiesta dei colpiti, se esisteva una situa- zione oggettiva o giuridica divergente in modo determinante dalla base originale di decisione e oltre a ciò preponderanti interessi pubblici o privati non si opponevano alla revoca (cpv. 1). Se qual- cuno, fiducioso nell’esito di una decisione, prendeva in buona fede dei provvedimenti e subiva senza colpa un danno a causa della modifica o revoca della decisione, aveva diritto ad un inden- nizzo (cpv. 2). Evidentemente, anche questa disposizione non può essere applicata alle richieste ricorsuali, in quanto il diritto alle in- dennità di parte esula manifestamente dal contesto che l’art. 10 cpv. 2 LPAC intendeva regolamentare e che era riferito a dei con- creti provvedimenti presi sulla base delle assicurazioni contenute nel provvedimento poi revocato e non alle spese sopportate in vi- sta dell’ottenimento dell’abrogazione o della modifica della deci- sione. Ne consegue che dalle norme procedurali cantonali in vi- gore all’epoca dell’avvio della procedura di piano di quartiere nel 2005 gli istanti non detengono alcun diritto al riconoscimento di ri- petibili. d)Anche nella LE mancano disposizioni riguardanti l’attri- buzione di ripetibili nelle procedure di opposizione. Solo l’art. 1 1 1 7 cpv. 3 LE prevede l’accollamento delle spese causate da opposi- zioni manifestamente infondate agli opponenti. 5.a) Gli istanti deducono un diritto alle ripetibili dall’art. 20 LGA, applicabile anche alle procedure davanti alle autorità comu- nali giusta il rinvio di cui all’art. 2 LGA. In base a detto disposto, nell’ambito di un decreto di stralcio in seguito al ritiro di una deci- sione, l’autorità è tenuta a decidere sull’attribuzione delle spese d’ufficio e delle ripetibili, se le parti non si accordano (vedi art. 20 cpv. 1 e 2 LGA che riprende il tenore dell’art. 48 cpv. 1 LTA). A pre- scindere dall’inapplicabilità temporale di tale disposto (vedi cons. 4 che precede), la norma non accorda agli istanti alcun diritto materiale al riconoscimento di un’indennità di parte, bensì si li- mita a sancire la necessità formale di statuire sull’attribuzione delle ripetibili nel decreto di stralcio. In questo senso nella con- creta fattispecie, il 17 maggio 2010, l’autorità comunale ha dato se- guito al proprio dovere ed ha deciso di rifiutare il riconoscimento di un’indennità a titolo di ripetibili in ossequio a quanto sancito all’art. 20 LGA. Pertanto, anche qualora fosse applicabile, il dispo-

12 /30 Verfahren PVG 2010 146 sto di cui all’art. 20 LGA sarebbe comunque stato salvaguardato, avendo l’autorità statuito sulla questione delle ripetibili anche se solo su esplicita sollecitazione del legale ed in un secondo tempo. b)Neppure le attuali disposizioni sulla procedura ammini- strativa permettono di concludere nel senso perorato nei ricorsi. Giusta l’art. 78 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso o d’azione, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. A con- trario, non sussiste alcun diritto al riconoscimento di ripetibili per una procedura di opposizione a livello comunale che non rientra manifestamente nei concetti di ricorso o d’azione giusta la LGA. Il rinvio di cui all’art. 2 LGA, precisa l’applicabilità delle disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione e l’esecuzione alla pro- cedura a livello comunale, ma non include nel campo d’applicabi- lità le disposizioni sulle spese e ripetibili della LGA. Che questa fosse espressamente la volontà del legislatore emerge dai lavori preliminari (vedi Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 30 maggio 2006 sulla riforma giudiziaria, 2006 – 2007 pag. 559). Per la procedura di opposizione e la ripartizione dei costi in relazione ad autorità di circolo e comunali la LGA non prevedeva alcunché, la- sciando ai circoli ed ai comuni il compito di eventualmente legi- ferare in materia (Messaggio citato pag. 539). c)Il diverso trattamento riservato al pagamento di un’in- dennità alla controparte a seconda del tipo di procedura in oggetto trova in parte la propria giustificazione nella natura stessa dei ri- medi giuridici a disposizione. La procedura di reclamo o di oppo- sizione davanti alla stessa istanza ha come scopo principale quello di alleggerire l’apparato giudiziario, grazie all’evasione della ver- tenza nell’ambito di una procedura semplice, ovvero alla portata di tutti, e molte volte gratuita. Per questo motivo nell’ambito di tali rimedi giuridici non vengono solitamente accordate alla parte vin- cente delle indennità di parte (vedi ad esempio per le procedure rette dall’art. 52 cpv. 3 dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali STF 130 V 573 cons. 2.3.2). Nella procedura di ricorso invece, la condanna della parte soccombente a corrispondere le ripetibili è un corollario ai principi di equità e re- sponsabilità per il danno illecitamente cagionato a terzi ed è un di- ritto riconosciuto anche nella maggior parte degli altri cantoni svizzeri (vedi sul tema Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 159 ss. e pag. 283). R 10 56Sentenza del 16 agosto 2010

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