15/37 Verfahren PVG 2009 186 Ritardata giustizia. Termine ragionevole per l’evasione di una richiesta d’assistenza. Obbligo di cooperare all’accer- tamento della fattispecie. –Competenza del Tribunale amministrativo a statuire su dinieghi di giustizia e sulla ritardata giustizia (cons. 2). – Nozione di «termine ragionevole» (cons. 3). –All’accertamento della fattispecie è tenuto a collaborare anche il petente (cons. 4); conseguenze in caso d’inatti- vità (cons. 5). Rechtsverzögerung.Vernünftige Frist für die Erledigung ei- ner Sozialhilfeanfrage. Mitwirkungspflicht bei der Ab- klärung des Sachverhaltes. –Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes für Rechtsver- weigerung und Rechtsverzögerung (E. 2). – Umschreibung des Begriffes «vernünftige Frist» (E. 3). – Mitwirkungspflichten des Gesuchstellers bei der Ab- klärung des Sachverhaltes (E. 4); Konsequenzen bei Untätigkeit (E. 5). Considerandi: 2.In ossequio all’art. 4 LGA, le autorità esaminano d’ufficio la loro competenza (cpv. 2). Se un’autorità non si ritiene compe- tente, essa fa proseguire la pratica all’autorità ritenuta compe- tente, avvisando le parti (cpv. 3). Per quanto concerne l’ammissibi- lità del ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo, l’art. 49 cpv. 3 LGA parifica alle decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone. Mentre quindi in precedenza la passività di un’autorità era censurabile solamente presso l’autorità di vigilanza, con l’en- trata in vigore della nuova LGA il 1. gennaio 2007, anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono deferibili a questo Giudice dalla persona colpita come qualsiasi altra decisione. È quindi a giusta ragione che l’ufficio cantonale di assistenza sociale e poi l’autorità di vigilanza (art. 18 LA), ovvero il Governo canto- nale, aditi a torto, hanno trasmesso la pratica al sottoscritto Tribunale per la sua evasione. L'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il Tribunale non può, quindi, decidere sulla fon- datezza o meno del diritto all’aiuto sociale. Le prestazioni mate- riali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa pro- cedura. 37
15/37 Verfahren PVG 2009 187 3.a) Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 CF comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita. L’au- torità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ri- corso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hot- telier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J. F. Aubert/J. P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p. 570). La Costituzione federale è pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (STF del 18 luglio 2006, 2P.89/2006). Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 1 1 1 4 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati) o nel caso in cui l'autorità competente sia decisa ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre cir- costanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito del tutto o che non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c e 103 V 195 cons. 3c). b) La nozione di termine ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico. Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze og- gettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non ap- paiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 no. 1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell’amministrato e il comportamento dell’autorità. Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso sin- golarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle cir- costanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprez- zamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). De- cisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un compor- tamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 1 1 1 7
15/37 Verfahren PVG 2009 188 Ia 197 cons. 1c, 107 Ib 164s.). Relativamente ad una domanda di aiuto sociale, il Tribunale federale considerava del tutto priva di fondamento la richiesta di un ricorrente che voleva veder evasa la propria richiesta otto giorni dopo la sua presentazione (sentenza del 4 gennaio 2005, 2P.337/2004). Nella sentenza dal 4 febbraio 2008 (riferimento 42.2008.4) il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva accertato un diniego di giustizia dopo che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inseri- mento non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza afferente al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assi- stenziale al trascorrere di 2 anni e 8 mesi dalla presentazione della richiesta. Nella sentenza del 6 novembre 2006, lo stesso ufficio si era reso passibile della stessa censura a 7 mesi di inattività dalla presentazione della richiesta (riferimento 42.2006.15). Nell’eveni- enza occorre pertanto stabilire se l’autorità non abbia agito in ma- niera tempestiva (per la ritardata giustizia vedi considerando 4 che segue) o non abbia agito del tutto (per il diniego di giustizia vedi considerando 5 che segue). 4.a) La richiesta di assistenza del 4 dicembre 2008 era stata fatta proseguire dal servizio sociale all’autorità comunale con scritto 9 dicembre 2008. La domanda poteva quindi essere pervenuta presso il comune convenuto al più presto il mercoledì 10 dicembre 2008. La pratica veniva trattata nella seduta del 15 di- cembre successivo, ma ritenendo l’autorità necessari ulteriori ac- certamenti si decideva di informare l’interessato sull’ulteriore pro- cedere. Per questo in data 23 dicembre 2008 il richiedente e il servizio sociale competente venivano avvertiti della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti e all’istante veniva trasmesso il buono d’acquisto per generi alimentari ritenuto suscettibile di coprire il suo fabbisogno personale fino alla presa di una deci- sione definitiva sulla questione, ad un mese circa dalla presenta- zione della richiesta. Infatti, nella comunicazione 23 dicembre 2008 veniva espressa l’intenzione di evadere la domanda dopo la ri- apertura degli uffici comunali il 12 gennaio 2009. Come non viene neppure contestato, il ricorrente aveva ricevuto detta comunica- zione e la responsabile del servizio sociale gli aveva spiegato nel dettaglio quali punti avrebbero ancora dovuto essere chiariti. Senza fornire all’autorità alcun ragguaglio, il 5 gennaio 2009, prima quindi della riapertura degli uffici comunali, il richiedente pretendeva semplicemente l’emanazione di un provvedimento impugnabile e il 29 gennaio 2009 interponeva il gravame per de- negata o ritardata giustizia. Dal canto suo, il comune giustifica
15/37 Verfahren PVG 2009 189 l’impossibilità di evadere la richiesta alla ripresa dell’attività a metà gennaio 2009, non essendo l’interessato in alcun modo re- peribile. In seguito sarebbe emerso che il richiedente avrebbe dato ordine alla posta di trasmettere la propria corrispondenza ad un altro indirizzo già dal 23 dicembre 2008, a conferma del fatto che il ricorrente non era già più a quest’epoca sul territorio del comune convenuto. b) Nel proprio ricorso, l’istante non contesta di non essere stato rintracciabile, ma considera inammissibili le richieste e gli accertamenti che l’autorità intendeva condurre nei suoi confronti. La censura è in parte comprensibile. Come il Tribunale ammini- strativo ha già avuto modo di esporre nella PTA 2005 no. 4, la li- bertà di domicilio di una persona di cittadinanza svizzera non può essere fatta dipendere dalle condizioni economiche, dalla solvibi- lità o dall’onorabilità della stessa. Il fatto però che alcune richieste dell’autorità fossero manifestamente fuori luogo (motivo del tra- sferimento, lingua) non liberava l’interessato dal suo obbligo di collaborare all’accertamento della fattispecie su altri aspetti rile- vanti ai fini dell’evasione della richiesta. In principio, l’autorità è tenuta ad accertare d’ufficio i fatti, mentre il richiedente è obbli- gato a dare qualsiasi informazione utile e a produrre i documenti necessari (art. 4 LA), collaborando in questo modo all’accerta- mento della fattispecie (art. 1 1 1 LGA). Per l’autorità era indubbia- mente rilevante la questione di sapere se nell’appartamento che il richiedente abitava vi fossero altri inquilini, nel qual caso le spese dell’affitto avrebbero potuto essere ripartite su più parti, se la vet- tura immatricolata a nome dell’istante fosse anche di sua pro- prietà, e se fosse conseguentemente operabile una deduzione dell’aiuto sociale, o la questione di sapere se al richiedente po- tesse essere offerto un impiego. Sul formulario di richiesta di pre- stazioni assistenziali, era menzionato il fatto che l’istante fosse in attesa di una prestazione da parte dell’invalidità, ma non vi erano indicazioni sul grado della residua abilità lucrativa. Non essendo stato reperibile per chiarire queste questioni, l’istante è quindi in parte corresponsabile della mancata pronta evasione della propria richiesta già durante il mese di gennaio 2009, come era nelle in- tenzioni del comune convenuto. Due settimane dopo la presenta- zione della richiesta di assistenza, era poi stato inviato al richie- dente il buono d’acquisto per generi alimentari, a conferma della pronta reazione dell’autorità alla domanda presentata. Ne conse- gue che in termini temporali, all’autorità comunale non può essere addebitata alcuna ritardata giustizia.
15/37 Verfahren PVG 2009 190 5.a) Inizialmente, dopo la corresponsione dell’assegno per il fabbisogno personale, il comune informava l’istante dell’in- tenzione di evadere definitivamente la richiesta di assistenza nel corso del mese di gennaio, essendo necessari alcuni chiarimenti. Alla luce di tale modo di agire non vi era per il richiedente alcun motivo di proporre un ricorso per denegata giustizia. Nell’ambito del presente ricorso invece, l’autorità sembra voler far dipendere la possibilità di emanare una decisione definitiva sulla richiesta d’assistenza dalla collaborazione che vorrà prestare il diretto in- teressato una volta rientrato sul territorio del comune convenuto. Tale punto di vista non può essere condiviso. b) Con la deposizione della richiesta di assistenza presso l’autorità comunale, il ricorrente ha dato avvio ad una procedura che l’autorità è tenuta a concludere mediante formale decisione. Come l’istante precisa nel proprio ricorso, egli non ha più il pro- prio domicilio sul territorio del comune convenuto dall’inizio di marzo 2009. Per i mesi di dicembre 2008 nonché di gennaio e feb- braio 2009 resta però attualmente pendente la richiesta di presta- zioni assistenziali e l’autorità comunale non può esimersi dal pren- dere una decisione di merito su tale domanda. Concretamente, il comune è tenuto a chiedere formalmente all’istante i ragguagli ed i giustificativi che ritiene necessari all’evasione della richiesta. Questa sollecitazione deve essere comprovabile (lettera racco- mandata, audizione personale ecc.). Sulla base poi delle informa- zioni raccolte d’ufficio e delle spiegazioni fornite dal diretto inter- essato, dovrà essere emanata una decisione sull’accoglimento o meno della richiesta di aiuto sociale e sui motivi a sostegno del provvedimento preso. Qualora l’interessato non dovesse dare se- guito al proprio obbligo di collaborare e per quanto le informa- zioni utili non dovessero essere reperibili altrimenti, il comune sarà tenuto a decidere sulla base degli atti a sua disposizione. In ogni caso però, la procedura deve trovare la propria conclusione mediante provvedimento formale. Questa precisazione non per- mette però ancora di accertare nell’ambito di questo procedi- mento una denegata giustizia, tenuto conto dell’iniziale intenzione dell’autorità, del relativamente breve lasso di tempo trascorso dalla deposizione della domanda di assistenza, del pronto inter- vento dell’autorità per il fabbisogno personale dell’istante e del l’impossibilità di contattare quest’ultimo per ottenere le informa- zioni utili all’evasione della pratica. Non spetta in tali circostanze al Tribunale amministrativo imporre al comune un termine per l’evasione della pretesa come in un caso di accoglienza del ri-
15/37 Verfahren PVG 2009 191 corso, fermo restando che la decisione di merito sulla richiesta do- vrà essere presa entro un congruo termine, poiché è notoria la pre- carietà economica nella quale solitamente versano le persone bi- sognose di assistenza. U 09 8Sentenza del 26 marzo 2009