11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 190 Multa edilizia. Prescrizione quinquennale. Violazione for- male. Commisurazione della pena in base alla situazione economica del reo. –La possibilità di punire la contravvenzione si prescrive dopo cinque anni dalla conclusione dell’azione punibile ( cons. 1). – Se è stata rilasciata una licenza in sanatoria, l’autorità comunale non può più appellarsi alla pretesa illiceità materiale del progetto (cons. 2 ). –Commisurazione della pena in base alla situazione eco- nomica del reo (cons. 3 ). Baubusse. 5-jährige Verjährung. Formelle Missachtung. Strafzumessung gemäss finanzieller Situation des Schul- digen. – Die Möglichkeit den Verstoss zu bestrafen verjährt in- nerhalb von 5 Jahren seit Beendigung der strafbaren Handlung ( E.1). – Ist eine nachträgliche Baubewilligung erteilt worden, kann die Baubehörde nicht mehr von der materiellen Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens ausgehen ( E.2 ). –Strafzumessung gemäss finanzieller Situation des Schul- digen ( E.3 ). Considerandi: 1.a) È’ controversa la legittimità dell’ammontare della multa inflitta al ricorrente per violazione della normativa in mate- ria edilizia e principalmente la prescrizione della pena per almeno una delle due azioni punibili. Il 1. novembre 2005 è entrata in vi- gore la nuova LPTC. Ai sensi delle relative disposizioni transitorie, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti ( art. 107 cpv. 2 ) e per i rimedi giuridici fa stato il nuovo diritto ( art. 108 nLPTC). Sono considerati direttamente applicabili il diritto edilizio formale di cui agli art. 85 – 96 LPTC. Per quanto riguarda la prescrizione della con- travvenzione, la nuova normativa comunale conferma il diritto an- teriore ( vedi art. 59 cpv. 4 LPTC), nella misura in cui prevede che la punibilità cada in prescrizione dopo cinque anni dalla conclu- sione dell’azione punibile ( cfr. art. 95 cpv. 4 nLPTC). b)La prima incontestata infrazione che viene accollata all’istante era stata perpetrata nell’autunno del 1998 ed era com- provatamente venuta a conoscenza dell’autorità comunale già il 30
11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 191 mese di novembre 1998, allorquando al committente veniva im- posto il fermo dei lavori. La multa oggetto del presente ricorso sulla base anche dell’infrazione del 1998 è stata intimata all’istante oltre sei anni e mezzo dopo ( il 21 luglio 2005 ) il reato, motivo per cui la possibilità di punire l’azione è andata indubbiamente pre- scritta. Per il comune, la prescrizione sarebbe però stata ripetuta- mente interrotta. È incontestato che anche la prescrizione di pre- tese di diritto pubblico possa essere interrotta ( DTF 124 II 543 cons. 4b). L'effetto interruttivo è provocato da ogni atto mediante il quale la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo ( RDAF II-2002 pag. 392, cons. 3d e ZBl 99/1998 pag. 49, cons. 3 ). Nel- l’evenienza, anche se il risultato del caso concreto sarebbe co- munque lo stesso, la prescrizione non era stata certo interrotta con lo scritto della commissione edilizia del 13 aprile 1999, giacché tale richiesta concerneva solo la domanda di costruzione in sanatoria, ma non faceva alcun riferimento all’apertura di una procedura penale amministrativa. Un’interruzione della prescrizione non è avvenuta neppure da ultimo mediante lo scritto della commis- sione edilizia del 4 dicembre 2003, come preteso da controparte. Il completamento degli atti richiesto il 4 dicembre 2003 riguardava la procedura apertasi con il fermo dei lavori del 24 novembre pre- cedente, dopo l’ampliamento di una esistente tettoia e la relativa domanda di costruzione presentata il 2 dicembre 2003 dal com- mittente per l’« aggiunta alla tettoia già esistente». In questo senso, la pretesa che la procedura avviata nel novembre 2003 in- cludesse anche la precedente stalla per vitelli non trova alcuna conferma negli atti all’incarto e si palesa infondata. c)Per il comune convenuto, l’inattività dell’autorità comu- nale sarebbe riconducibile a una sfortunata serie di eventi, tra cui la dipartita del segretario comunale e la conseguente lacuna di in- formazioni sull’attività comunale venutasi così a creare. Anche questo argomento non giova alla tesi di controparte. Una restitu- zione dei termini di prescrizione non è possibile senza l’apertura di un procedimento penale amministrativo entro cinque anni dal- l’azione punibile, indipendentemente dai motivi che vengono ad- dotti a giustificazione del ritardo. Per i motivi che precedono, la possibilità di perseguire penalmente il ricorrente per l’erezione della stalla per vitelli effettuata nel 1998 è andata definitivamente prescritta. Questo rende superflua la questione di sapere se l’in- tervento fosse contrario anche al diritto materiale allora in vigore ( divieto di costruzioni deturpanti in zona di rispetto) o solo alle
11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 192 disposizioni formali in materia di obbligo della licenza di costru- zione. 2.Il ricorrente riconosce il benfondato della multa in ap- plicazione all’art. 123 LE, per aver operato l’ampliamento dell’esi- stente tettoia senza essere stato previamente in possesso della li- cenza di costruzione giusta quanto previsto all’art. 17 LE. In questo contesto basti ricordare che anche con l’entrata in vigore della nuova LPTC prevale l’obbligo di licenza edilizia per una costru- zione dalle dimensioni di quella in oggetto e pari a 72 m 2 (vedi art. 40 nOPTC). Contrariamente a quello che sembra essere il parere del comune convenuto questa costruzione è stata approvata dal dipartimento cantonale allora competente in materia di EFZ e per la stessa è stata rilasciata la formale licenza di costruzione. Si tratta pertanto di una costruzione conforme ai disposti del diritto materiale. Se, come preteso dal comune, la costruzione non si fosse conformata all’ordinamento edilizio, la licenza di costru- zione non avrebbe potuto essere rilasciata e solo in tal caso si sa- rebbe posta la questione di una eventuale rinuncia al ripristino dello stato legale in ossequio al principio della proporzionalità. Ne consegue che l’istante può essere punito solo per una violazione formale della LE e che di conseguenza viene a cadere un’ulteriore motivazione a sostegno dell’ingente importo della multa. 3.a) Nel proprio ricorso, l’istante chiede una ulteriore riduzione della sanzione in considerazione della sua diversa situa- zione di reddito rispetto agli anni precedenti. Onde procedere ad una corretta commisurazione della pena, il Giudice deve vagliare la situazione tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita an- teriore e delle condizioni personali del reo ( art. 63 CP). Qualora a titolo di pena sia prevista una sanzione pecuniaria, il Giudice fissa l'importo della stessa secondo la condizione del condannato in modo che la perdita finanziaria che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpa. Per giudicare le condizioni del condannato si deve specialmente considerare il reddito e il patri- monio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione, il gua- dagno, l'età e la salute ( art. 48 cpv. 2 CP). Il disposto vuole garan- tire la parità di trattamento tra amministrati, punendo in modo economicamente più sostanzioso persone facoltose e in modo meno incisivo persone con un reddito meno importante ( DTF 101 IV 16 ). b) Giusta l’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato, il reddito del ricorrente nel 2003 era di fr. ...... . In base alla dichiarazione d’imposta consegnata nel 2005 e riferita alla situa-
11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 193 zione patrimoniale dell’anno 2004, l’istante, dopo la cessione dell’azienda agricola al figlio, dichiara un reddito annuo di poco meno della metà. In principio, determinante ai fini del giudizio è la situazione come si presentava al momento dell’emanazione della decisione di multa. Per il 2005 non vi è però ancora decisione di tassazione cresciuta in giudicato. In principio, in questi casi è evi- dentemente dato ricorrere ai dati dell’anno precedente o all’ultima tassazione cresciuta in giudicato, per quanto questi dati possano essere considerati riflettere schematicamente la situazione patri- moniale della persona che si intende punire con la sanzione pecu- niaria. Come si è detto, il fattore di reddito è uno dei tanti che va tenuto in considerazione nella commisurazione della pena e il ri- corso ad un certo schematismo in riferimento agli anni precedenti è indubbiamente possibile per quanto questi dati possano essere considerati comprovare essenzialmente lo stato economico del colpito anche per il momento determinante ai fini della multa. Dove però, come nell’evenienza, l’autorità è a conoscenza di mo- tivi oggettivi ( cessione dell’azienda agricola al figlio) suscettibili di incidere in modo determinante sulla situazione pecuniaria dell’amministrato, si impone una giusta presa in considerazione di tali fattori per determinare l’incidenza degli stessi sulla situa- zione finanziaria del reo. A questo proposito, l’autorità comunale non contesta che l’istante abbia ceduto la propria azienda agricola al figlio. Con ciò è però stata anche resa del tutto credibile la di- minuzione delle entrate in termini di sussidi agricoli e quindi del reddito imponibile. Questa considerazione giustifica pertanto un’ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria. R 05 99Sentenza del 22 novembre 2005