VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 23 82 5a Camera PresidenzaRighetti GiudiciBrun e Audétat AttuarioLisi SENTENZA del 29 aprile 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A., e B., entrambi patrocinati dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, ricorrenti contro Comune C._____, patrocinato dall'avv. Maura Colombo, convenuto concernente diniego della licenza edilizia
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.Il 18/23 giugno 2022 A._____ e B., proprietari della particella n. 1050 sita in C., presentavano la notifica della posa di una tenda da sole presso il loro immobile. Con la stessa, essi rimarcavano che le tende parasole rientrano nei progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia. Il 18 luglio 2022 il Comune C._____ chiedeva ragguagli in merito alla tipologia di tenda nonché alla posizione di posa della stessa e, il 19 settembre 2022, respingeva la notifica. 2.Con missiva del 18 ottobre 2022 il Comune C._____ (di seguito: Comune) comunicava allo studio legale e notarile dell'avv. Andrea Toschini, patrocinante A._____ e B._____ la necessità di presentare una domanda di costruzione in virtù del mancato rispetto, da parte della tenda da sole ad apertura completa, delle distanze minime richieste dalla legge edilizia. Il Municipio invitava inoltre i proprietari ad allegare l'accordo di costruzione a distanza ravvicinata sottoscritto dai proprietari del mappale n. 1049 e, in modo separato, anche dai proprietari del mappale n. 1047. Oltretutto l'esecutivo comunale comunicava alle summenzionate persone la necessità di una deroga per costruzioni a distanza ravvicinata, la quale avrebbe dovuto essere motivata. 3.Il 20 aprile 2023 A._____ e B._____ presentavano la domanda di costruzione richiesta dal Comune per la posta di una tenda parasole. 4.Con missiva dell'11 maggio 2023, il Comune richiedeva di inoltrare la documentazione richiesta ai sensi della legge edilizia dell'ex Comune di D._____; inoltre, richiedeva loro di presentare la sezione trasversale e longitudinale con altezze quotate, la pianta dimensionata con distanze dal confine, il materiale esatto per l'elevazione e per la copertura, le facciate complete di eventuali rivestimenti e/o senza rivestimenti finali, la richiesta
3 - di deroga per la costruzione a distanza ravvicinata con motivazione, la documentazione fotografica attuale nonché la motivazione della domanda con descrizione ed il piano con eventuali evacuazioni delle acque chiare. Richiedeva poi di allegare anche separatamente l'accordo di costruzione a distanza ravvicinata sottoscritto dai proprietari del mappale n. 1049 e dai proprietari del mappale n. 1047, sebbene si tratti degli stessi proprietari. 5.Con lettera del 22 giugno 2023, A._____ e B., allegando unicamente una parte dei documenti richiesti, comunicavano al Comune, tra l'altro, di ritenere la richiesta di inoltrare ulteriori documenti o piani pretestuosa, fine a sé stessa e eccessivamente formalistica. Il 10 luglio 2023 il Comune respingeva la domanda di costruzione. 6.Il 6 settembre 2023 A. e B._____ (di seguito: ricorrenti) presentavano ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro tale decisione del Comune C._____ (di seguito: convenuto). Con lo stesso, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione impugnata, l'accertamento che il loro progetto edilizio non sia sottoposto all'obbligo di licenza edilizia in base all'art. 40 cpv. 1 lett. f OPTC e che la notifica lavori del 23 giugno 2022, avente quale oggetto la posa di una tenda parasole a braccio sulla facciata dello stabile di cui al mappale n. 1050 del registro fondiario C._____, sia da considerarsi approvata dall'autorità edilizia preposta, con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte. In via eventuale, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione impugnata e la concessione della licenza edilizia per la posa della summenzionata tenda parasole, con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte. In via sub-eventuale, chiedevano l'annullamento della decisione impugnata del 10 luglio 2023 e il rinvio degli atti al convenuto affinché rilasci ai ricorrenti la licenza edilizia, con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte. A titolo di motivazione, i ricorrenti sostengono, tra l'altro, che il convenuto non disporrebbe di una norma che sottopone i progetti di
4 - costruzione di cui all'art. 40 cpv. 1 OPTC alla procedura semplificata. Per il convenuto farebbe esclusivamente stato l'art. 40a OPTC. Inoltre, l'art. 40 cpv. 1 cifra 8 OPTC escluderebbe l'obbligo di licenza edilizia per le tende da sole. Sarebbe indubbio che i ricorrenti, il 18/23 giugno 2022, hanno presentato un annuncio per la posa della tenda da sole presso l'autorità edilizia. Tale domanda sarebbe espressamente esentata dall'obbligo di domanda di costruzione. Per di più, il convenuto avrebbe reagito al loro annuncio solo il 19 settembre 2022, ossia ben tre mesi dopo lo stesso. La decisione del 19 settembre 2022 non avrebbe potuto essere intesa come tale, poiché con essa il convenuto avrebbe dovuto imporre ai ricorrenti l'inoltro di una formale domanda di costruzione e non respingere l'annuncio; detta comunicazione sarebbe stata tardiva. Laddove il convenuto avesse voluto sottoporre il progetto dei ricorrenti alla procedura ordinaria di licenza edilizia, avrebbe dovuto comunicarlo entro l'8 luglio
5 - che in zona nucleo sarebbero pure ammesse conigliere, legnaie, pollai e piccole costruzioni simili, le quali non dovrebbero essere nemmeno coperte con piode tradizionali. Nella località di E._____ sarebbero già state posate delle tende parasole. Sarebbe altresì stata posata una tettoia parapioggia in plexiglas su un edificio protetto. Anche per una parità di trattamento, se fossero già stati approvati progetti analoghi, ai ricorrenti non si potrebbe negare la posa dell'impianto in rassegna. 7.Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2023, il convenuto richiedeva il rigetto integrale del ricorso sia in via principale che in via eventuale con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili. A motivazione della propria presa di posizione, il convenuto sosteneva, tra l'altro, che, sebbene lo stabile di cui al mappale n. 1050 del registro fondiario C._____ – D._____ non sia raffigurato nell'ISOS, questo sarebbe uno stabile di protezione cantonale e comunale, inserito nel nucleo di E., il quale sarebbe invece presente nell'ISOS. La decisione di diniego del 19 settembre 2022 del convenuto sarebbe cresciuta in giudicato, non avendola i ricorrenti mai contestata. Il 10 agosto 2022 il Consulente dell'Ufficio della cultura di Coira avrebbe comunicato ai ricorrenti che E. sarebbe riportata nell'ISOS e che, da punto di vista ottico ed estetico, una tenda da sole, come quella da loro proposta, non sarebbe immaginabile. Sarebbero stati organizzati differenti incontri e sopralluoghi con le persone interessate, a seguito dei quali i ricorrenti hanno presentato una domanda di costruzione. Avendo presentato una domanda di costruzione, i ricorrenti avrebbero riconosciuto implicitamente che la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata come domanda e non come notifica. Nel Comune C._____ sarebbe in atto un "blocco parziale" delle costruzioni; già solo con tale motivazione, il convenuto avrebbe potuto rifiutare la concessione della licenza edilizia. La normativa entrata in vigore il 1° aprile 2019 citata a sostegno del fondamento del proprio ricorso da parte ricorrente potrebbe essere presa
6 - in considerazione solo qualora non entri in contrasto con la legge edilizia comunale. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti e conformemente all'ordinanza del Comune C._____ del 9 gennaio 2006, i progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia ai sensi dell'art. 40 OPTC, verrebbero sottoposti, in base agli artt. 86 cpv. 3 e 107 cpv. 3 LPTC, alla procedura di notifica (recte: alla procedura semplificata) secondo gli artt. 50 e 51 OPTC. Tale procedura sarebbe applicabile a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attenderebbero opposizioni ed in caso di modifiche minori di progetti di costruzione già autorizzati o misure edilizie non visibili dall'esterno. Nel caso di specie, l'apertura della tenda non rispetterebbe le distanze minime previste dalla legge edilizia e una notifica non sarebbe pertanto stata sufficiente. Anche la richiesta formulata dai ricorrenti in via eventuale dovrebbe, secondo il convenuto, venire integralmente respinta, con protesta di spese e ripetibili. A titolo di motivazione, il convenuto sosteneva, tra l'altro, che la tenda da sole danneggerebbe il valore dell'intero nucleo, che il suo utilizzo potrebbe essere sostituito da un ombrellone grigio, che richiederebbe il rilascio di una deroga, la quale non potrebbe venire riconosciuta, e che sarebbe ampiamente in contrasto con le normative per l'espressione estetica dell'elemento costruttivo proposto rapportato al collegamento fisso alla costruzione. 8.Nella loro replica del 17 novembre 2023, i ricorrenti sostenevano che l'inventario ISOS non avrebbe alcuna influenza diretta sullo stabile in questione. A livello cantonale ci sarebbe solo la convenzione menzionata nel doc. D. Il 3 dicembre 2020 i ricorrenti avrebbero presentato una notifica per la posa di una pergola di notevoli dimensioni sulla terrazza dello stabile in esame e il Servizio dei monumenti dei Grigioni si sarebbe dichiarato, per principio, favorevole al progetto. Non si vedrebbe perché la stessa conclusione non debba andare bene per un impianto più piccolo e meno
7 - incisivo come per una semplice tenda avvolgibile. Per quanto concerne il doc. M, il convenuto avrebbe commesso una violazione del diritto di essere sentito, non avendolo mai trasmesso ai ricorrenti, i quali ne avrebbero preso conoscenza soltanto nel contesto di questa procedura. Per giunta, il convenuto avrebbe trasmesso al Servizio Monumenti dei Grigioni delle false informazioni, non essendo vero che i ricorrenti vogliano posare una tenda parasole di colore bianco, bensì di color grigio/antracite. Il Servizio dei monumenti si sarebbe detto favorevole a tale impianto nel caso in cui fossero stati adottati i prodotti dell'azienda F._____ AG, ciò di cui i ricorrenti sarebbero stati tenuti all'oscuro. Il convenuto non avrebbe mai, nei due incontri e sopralluoghi effettuati e intesi a trovare la migliore situazione, tematizzato la proposta del Servizio dei monumenti, violando così nuovamente il suo obbligo di diligenza e di garantire ai ricorrenti il diritto di essere sentiti. 9.Nella sua duplica del 1° dicembre 2023, il convenuto affermava che lo stabile in questione si troverebbe in un perimetro (nucleo) di protezione inserito nell'ISOS con tipo di protezione A, come ribadito anche dal Servizio Monumenti dei Grigioni/Ufficio della cultura nella sua mail del 10 agosto 2022. Nella mail dell'11 gennaio 2021, che non riguarderebbe la presente procedura, quest'ultimo avrebbe comunicato direttamente ai ricorrenti che il progetto di costruzione nella zona nucleo dipenderebbe dal contesto. Non vi sarebbe pertanto stato alcun arbitrio nell'agire del convenuto. La posa di una tenda da oscuramento frangisole pregiudicherebbe il concetto storico-architettonico del tetto in piode, entrando in contrasto con il Piano delle Strutture e con la legge edilizia comunale. Per quanto concerne il doc. M, la competenza decisionale relativamente alle notifiche ed alle domande di costruzione spetterebbe al convenuto. Sebbene questo documento non sia stato trasmesso ai ricorrenti, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto di essere sentito.
8 - L'annullamento della decisione non porterebbe ad altro che all'emissione di una nuova decisione uguale. I ricorrenti sarebbero più volte stati convocati presso la sede comunale e avrebbero potuto confrontarsi con la Commissione edilizia e sarebbero anche stati organizzati sopralluoghi alla presenza di G._____, che avrebbe tassativamente dichiarato che l'intervento non avrebbe potuto essere accettato. Non servirebbe la perizia richiesta dai ricorrenti per stabilire che la tenda da sole non si inserirebbe adeguatamente nella zona interessata. 10.Nella loro triplica del 12 dicembre 2023, i ricorrenti, in definitiva, confermavano quanto già riportato mediante i summenzionati memoriali. II. Considerando in diritto: 1.1.Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo giudica ricorsi contro decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. La competenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni è dunque data. 1.2.I ricorrenti chiedono in via principale, oltre all'annullamento della decisione impugnata, l'accertamento che il loro progetto edilizio sia esentato dall'obbligo di licenza edilizia in base all'art. 40 cpv. 1 lett. f dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) e che la notifica lavori del 23 giugno 2022 dei lavori dei ricorrenti sia da considerarsi approvata dall'autorità. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, qualora il titolare di un diritto disponga di un'azione di condanna a una prestazione o costitutiva che può essere immediatamente presentata e che consentirebbe il soddisfacimento della sua pretesa, questo non detiene un interesse ad
9 - un'azione di accertamento, motivo per il quale l'azione di accertamento è sussidiaria rispetto ad un'azione di condanna o costitutiva (sentenza del Tribunale federale [STF] 4A_464/2019 del 30 aprile 2020 consid. 1.3 con rinvii). In questo senso, a titolo eventuale, i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e che gli venga rilasciata la licenza edilizia per la posa della tenda parasole. Inoltre, a titolo sub- eventuale, viene richiesto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al convenuto, affinché questo rilasci ai ricorrenti la licenza edilizia. Ciò considerato, per quel che concerne il petito principale, manca un interesse all'accertamento. Per giunta, tale petito mira a censurare la decisione del 19 settembre 2022 che, tuttavia, non è stata contestata tempestivamente. Ne consegue che, nella misura in cui mediante il ricorso si richiede l'accertamento dell'approvazione della notifica lavori del 23 giugno 2022, non si entra nel merito dello stesso. 1.3.Per quel che concerne invece il petito eventuale e sub-eventuale, il ricorso è stato presentato tempestivamente. Visto che i ricorrenti sono legittimati a presentare ricorso, in quanto destinatari della decisione impugnata e titolari di un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della stessa (v. art. 50 LGA), si entra nel merito dello stesso. 2.I ricorrenti contestano una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che il convenuto si limiterebbe ad invocare astrattamente delle norme edilizie che, per un buon numero, non sarebbero neppure pertinenti. Egli avrebbe contestualmente omesso di specificarne il contenuto e non si evincerebbe in concreto in cosa consisterebbe il pregiudizio causato dal controverso impianto. 2.1.Il diritto di essere sentito deriva dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101). Esso è di natura formale e deve pertanto essere trattato prima di altre contestazioni. Serve,
10 - da un lato, a chiarire i fatti e, dall'altro, rappresenta un diritto personale di partecipazione all'emanazione di una decisione. Secondo la giurisprudenza, lo scopo dell'obbligo di motivazione consiste nel fatto che i cittadini devono sapere il motivo per il quale un'autorità abbia deciso contro la loro richiesta. La motivazione di una decisione deve dunque essere redatta in modo tale che la persona interessata possa, qualora necessario, adeguatamente contestarla. In tal senso, dovrebbero perlomeno essere brevemente indicate le considerazioni che hanno guidato l'autorità e su cui si basa la decisione. Tuttavia, non è necessario che l'autorità si confronti con tutte le asserzioni di fatto e giuridiche, potendosi piuttosto limitare agli aspetti essenziali per la decisione. Il fatto che il ragionamento sia poi giuridicamente corretto e sostenibile non è una questione relativa al diritto di essere sentito, ma di giudizio materiale della questione controversa (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF 8C_626/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni [STA] R 2018 3 del 12 settembre 2018 consid. 6.2). 2.2.Il convenuto ha menzionato in maniera succinta le considerazioni che lo hanno spinto al rigetto della domanda edilizia. A motivazione del rigetto, egli ha, tra l'altro, indicato che la posa della tenda da sole avverrebbe nella zona nucleo e contro il piano generale delle strutture. Ulteriore motivo consisterebbe nel mancato rispetto della distanza minima prevista dalla legge edilizia comunale. Inoltre, l'apposizione di un elemento di oscuramento avverrebbe presso uno stabile, il quale ha ricevuto sovvenzioni cantonali e federali per il rifacimento del tetto in piode con lo scopo della protezione storico-architettonica. A ciò si aggiunge che, nella decisione impugnata, laddove ha menzionato diversi articoli di diritto edilizio, il convenuto ha fatto brevi riferimenti alla fattispecie concreta. Ne consegue che il convenuto ha adempiuto al suo obbligo di motivazione sancito dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera.
11 - 2.3.I ricorrenti affermano, inoltre, che il loro diritto di essere sentiti sarebbe violato nella misura in cui sono venuti a conoscenza del doc. M soltanto nell'ambito del presente procedimento. Per contro, a mente del convenuto, la competenza decisionale relativa alle notifiche ed alle domande di costruzione spetterebbe al Comune; motivo per il quale, sebbene il doc. M non sia stato trasmesso ai ricorrenti, non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, numerosi incontri chiarificatori si sarebbe svolti, su invito del convenuto, tra la Commissione edilizia e i ricorrenti sia presso la sede del Comune che presso l'abitazione secondaria dei ricorrenti in E._____. 2.4.Il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende la facoltà di esaminare gli atti relativi al procedimento, i quali sono (potenzialmente) idonei a costituire la base della decisione. Questo diritto (incondizionato) alla visione degli atti spetta alle parti di un procedimento giudiziario o amministrativo (DTF 144 II 427 consid. 3.1; STF 1C_441/2015 del 18 novembre 2015 consid. 2.4, con rinvii). Il diritto di esaminare gli atti si riferisce a tutti gli atti che sono stati prodotti od assunti nell'ambito di una procedura ben definita, senza che sia necessario far valere un interesse particolare e indipendentemente dal fatto se l'autorità ritenga (o meno) che gli atti in questione possano essere significativi per l'esito della procedura. Esclusi, tuttavia, sono documenti destinati meramente ad un uso amministrativo interno e che non hanno una diretta rilevanza nella valutazione del caso. Si tratta, a titolo di esempio, di appunti e annotazioni a scopo preparatorio (STF 1C_651/2021 del 24 maggio 2022 consid. 3.2). 2.5.Sebbene i ricorrenti abbiano potuto prendere visione del doc. M soltanto nella presente procedura – ciò che, considerata la tipologia di documentazione, costituisce nel caso concreto una violazione del diritto di essere sentito –, questi hanno avuto la possibilità nel corso della
12 - procedura dinnanzi a questo Tribunale di esprimersi in merito al contenuto di suddetto documento. In questo senso, si rileva che, a mente della giurisprudenza del Tribunale federale, una violazione del diritto di essere sentito non particolarmente grave può essere considerata sanata laddove alla persona interessata viene data l'opportunità di esprimersi davanti ad un'istanza di ricorso, la quale può riesaminare sia la situazione di fatto che di diritto. A questa condizione, anche in caso di grave violazione, si può evitare il rinvio del caso all'istanza precedente, qualora ciò comporterebbe un mero girare a vuoto formalistico ("Leerlauf") e, pertanto, inutili ritardi, che non sarebbero compatibili con l'interesse della parte interessata ad una celere evasione del caso (STF 4A_453/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 2.1 segg.). Nel caso di specie, la violazione non risulta essere particolarmente grave. Ma anche in una tale eventualità, rilevato che il convenuto ha dichiarato di emettere la medesima decisione, un rinvio rappresenterebbe un mero giro a vuoto formalistico. Di conseguenza, la violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata. 3.I ricorrenti affermano che il 1° aprile 2019 sarebbe entrata in vigore la nuova revisione della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, la quale avrebbe abrogato la procedura di notifica per i progetti che non sottostanno all'obbligo della licenza di costruzione e, dato che il convenuto non disporrebbe di una norma che sottopone i progetti di costruzione di cui all'art. 40 cpv. 1 OPTC alla procedura semplificata, sarebbe applicabile l'art. 40a OPTC. 3.1.Come già è stato rilevato in precedenza (v. consid. 1.2.), mediante la decisione del 19 settembre 2022 è stato comunicato ai ricorrenti che la posa della tenda da sole non era approvata. Contro questa decisione, sebbene fosse munita di rimedio giuridico, non è stato presentato ricorso. La questione atta a stabilire se la licenza edilizia fosse necessaria o se, invece, come affermato dai ricorrenti, l'art. 40a OPTC avrebbe dovuto
13 - trovare applicazione, è già stata risolta mediante le decisioni 19 settembre 2022 e 18 ottobre 2022. Per tale motivo non si entra nel merito della censura. 3.2.Ma anche qualora si entrasse nel merito della contestazione, essa andrebbe respinta. 3.2.1.Il convenuto ha previsto nell'ordinanza per la notifica dei progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia del Comune C._____ del 12 aprile 2019, quali progetti non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia secondo l'art. 40 OPTC, sono da notificare all'autorità (o meno). Ai sensi della sezione B.2 n. 8 di detta ordinanza, le tende parasole non sono sottoposte alla procedura di notifica. La sezione B.3 di tale ordinanza stabilisce tuttavia che, in generale, valgono comunque per tutti i progetti, cioè con e senza l’obbligo di notifica, le disposizioni citate all’art.
14 - trova anche conferma nella lettera dei ricorrenti al convenuto del 22 giugno 2023 (doc. 11 dei ricorrenti). Oltretutto, si rileva che in data 13/17 novembre 1991 è stata firmata una convenzione tra l'allora proprietaria (H._____) e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente, a mente della quale, al p.to. 2 è previsto che il proprietario dell'immobile si impegna a non apportare e non tollerare modifiche senza il permesso di detto Dipartimento (doc. D e L del convenuto). Ciò rilevato, al convenuto non si può biasimare di aver richiesto l'inoltro di una domanda edilizia. 3.2.2.Che tale obbligo non sia stato comunicato entro 15 giorni, come previsto dall'art. 40a cpv. 2 OPTC, non conferisce ai ricorrenti un diritto acquisito. L'accenno ricorsuale, giusta il quale i ricorrenti fanno valere una violazione del principio della buona fede, non regge. L'art. 40a OPTC stabilisce che i progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia conformemente all'art. 40 devono essere annunciati per iscritto all'autorità edilizia comunale prima dell'esecuzione. Fanno eccezione gli steccati conformemente all'art. 40 cpv. 1 no. 19 (cpv. 1). Esso stabilisce poi che, entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio, l'autorità edilizia comunica al committente, con decisione impugnabile, un eventuale obbligo di licenza edilizia e, contestualmente, lo informa circa il fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari (cpv. 2) nonché che, in assenza di una comunicazione entro 15 giorni lavorativi, il committente può avviare l'esecuzione (cpv. 3). Dalla circostanza che il convenuto non ha comunicato entro 15 giorni che era necessaria una licenza edilizia, nel caso concreto, i ricorrenti non possono trarre un vantaggio a loro favore. A questo proposito occorre infatti considerare che il convenuto, già con scritto del 6 aprile 2022 (doc. G del convenuto), ha comunicato ai ricorrenti che per modifiche alla
15 - costruzione in questione era necessaria la consulenza dell'ufficio cantonale monumenti, circostanza, questa, che lasciava presagire l'applicazione dell'art. 40 cpv. 3 OPTC. L'art. 9 Cost. conferisce sì a una persona il diritto alla tutela della fede dovuto a rassicurazioni, informazioni, comunicazioni o raccomandazioni inesatte di un'autorità – se i privati hanno riposto fiducia nell'atteggiamento originario delle autorità, un cambiamento nel comportamento di queste ultime può costituire una violazione del principio del legittimo affidamento – ma, dall'altra parte, tale disposizione trova applicazione unicamente nel caso in cui il cittadino non abbia potuto riconoscere facilmente l'inesattezza dell'informazione e, facendovi affidamento, ha preso disposizioni che non possono essere annullate senza svantaggi (v. al riguardo DTF 143 V 341 consid. 5.2.1 con rinvii; STA R 2007 106 del 17 giugno 2008 consid. 3 con rinvii). Nel caso di specie, come ravvisato poc'anzi, non si profila alcun comportamento contraddittorio da parte del convenuto. Da quanto si evince agli atti, il convenuto, infatti, non ha dato rassicurazioni ai ricorrenti, bensì non ha fatto una comunicazione entro il termine previsto dall'art. 40a cpv. 2 OPTC. In ogni caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche qualora un'autorità edilizia crei una base di fiducia, tollerando una situazione contraria al diritto edilizio, la persona interessata può invocare la tutela della legittima fiducia solo se non è stata in grado di riconoscere l'illegalità con ragionevole attenzione. Se, come nel caso in rassegna, il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere della necessità di una licenza edilizia, la sua fiducia non può essere tutelata (v. STF 1C_83/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3.3 con rinvii). 3.2.3.Si rileva altresì che, da quanto emerge dagli atti, non è comprovato che la tenda da sole sia stata montata. Dunque, appellarsi ora all'art. 40a OPTC appare essere in ogni caso abusivo. Ma anche qualora, come perlomeno inizialmente asserito dai ricorrenti, la tenda parasole fosse stata montata
16 - il giorno della notifica e, dunque, senza attendere i 15 giorni previsti dall'OPTC, invocare un diritto acquisito e basarsi sulla buona fede sarebbe un atteggiamento contraddittorio, che non meriterebbe tutela. 3.2.4.Ne deriva che in questo punto il ricorso è infondato e pertanto va respinto. A titolo abbondanziale si ricorda che il convenuto, a suo dire, avrebbe fatto uso della facoltà riconosciuta dall'art. 107 cpv. 3 e 86 cpv. 3 LPTC di sottoporre progetti di costruzione, che non sottostanno all'obbligo di licenza edilizia, alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia; ciò che i ricorrenti contestano. A detta del convenuto, le relative disposizioni sarebbero state fissate nell'Ordinanza del Municipio C._____ del 9 gennaio 2006 (pubblicata in data 19 gennaio 2006). Tale ordinanza non è tuttavia reperibile e non è stata neppure deposta agli atti da parte del convenuto. La questione atta a statuire se il convenuto abbia (o meno) fatto uso della facoltà riconosciutagli dagli artt. 107 cpv. 3 e 86 cpv. 3 LPTC, considerata l'infondatezza del ricorso per i motivi suesposti, può rimanere irrisolta. 4.I ricorrenti ritengono che la decisione qui impugnata sarebbe arbitraria. Evidenziano che il loro mappale sarebbe situato nella zona nucleo e sarebbe edificato come casa vacanza. Nel piano generale delle strutture, il loro stabile sarebbe parzialmente indicato di importanza volumetrica. Esso non rappresenterebbe un monumento storico, non sarebbe classificato come edificio degno di conservazione e non disporrebbe di una protezione pianificatoria. Dichiarano, inoltre, che l'inventario ISOS non avrebbe alcuna diretta influenza sul loro stabile. Inoltre, il progetto richiesto non danneggerebbe in alcun modo la zona nucleo; ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che il 3 dicembre 2020 i ricorrenti avrebbero effettuato una notifica per la posa di una pergola molto più grande e il Servizio monumenti dei Grigioni si sarebbe pronunciato positivamente. Nell'agire
17 - del convenuto, non permettendo un impianto molto più piccolo, i ricorrenti intravvedono arbitrio. 4.1.L'arbitrio sussiste laddove la decisione contestata è palesemente insostenibile o chiaramente in contraddizione con la situazione reale. Il fatto che anche un'altra soluzione o valutazione appaia giustificabile o addirittura più appropriata non è sufficiente per ammettere l'arbitrio (STF 6B_607/2021 del 21 settembre 2021 consid.1.2). I ricorrenti, a ragione, ritengono che l'inserimento nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale ISOS e protezione degli insediamenti non comporti di per sé alcun effetto giuridico (v. STA R 2012 104 del 19 marzo 2013 consid. 2d). L'inserimento nell'inventario ISOS è cionondimeno importante, perché riconosce all'insediamento importanza nazionale e lo qualifica come degno di protezione. A tal riguardo, occorre rilevare che la circostanza che lo stabile qui in esame sia indicato nel piano generale delle strutture come edificio con importanza volumetrica e non come monumento storico o edificio degno di conservazione, non significa necessariamente che qualsiasi protezione sia esclusa. Come indica l'estratto ISOS (doc. E dei ricorrenti), la zona nucleo di E._____, dove si trova lo stabile dei ricorrenti, viene protetta dal diritto federale. Nella misura in cui il convenuto esercita il proprio spazio discrezionale (v. al riguardo consid. 5.1. seg.), del quale dispone nell'ambito della procedura edilizia, la circostanza che un insediamento sia stato inserito nell'inventario ISOS poteva invero essere presa in considerazione. 4.2.A nulla serve poi appellarsi all'asserita circostanza che il Servizio Monumenti dei Grigioni si sarebbe pronunciato a favore della posa di una pergola di dimensioni superiori. In primo luogo, dagli atti procedurali emerge unicamente che detto ente, di principio, si sarebbe potuto immaginare l'erezione di una tale costruzione. Per una valutazione finale sarebbero stati necessari tuttavia ulteriori documenti. In secondo luogo,
18 - diversamente da quanto il Servizio Monumenti dei Grigioni aveva comunicato il 3 dicembre 2020 per quanto riguarda la posa della pergola, il 10 agosto 2022 si è pronunciato contro la posa della tenda da sole. Nell'ambito della procedura decisionale, il convenuto ha preso in considerazione la presa di posizione del Servizio Monumenti dei Grigioni. La sua decisione si basa pertanto su ragioni oggettive, per la determinazione dei quali il convenuto dispone di un margine discrezionale. Giova a questo punto ricordare che in data 13/17 novembre 1991 è stata firmata una convenzione con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente, a mente del cui p.to. 2, è previsto che il proprietario dell'immobile si impegna a non apportare e non tollerare modifiche senza il permesso del Dipartimento. Visto che un permesso di questo tipo non è stato concesso ai ricorrenti, il convenuto, a giusta ragione, non ha rilasciato una licenza edilizia. Non si ravvisa dunque un atteggiamento arbitrario. 4.3.Ne consegue che, anche in questo punto, le censure dei ricorrenti sono infondate. 5.I ricorrenti ritengono che la tenda parasole non altererebbe la volumetria e l'orientamento dello stabile e l'organizzazione degli spazi esterni non sarebbe pregiudicata. In questo modo, l'ingombro e l'ubicazione dello stabile rimarrebbero preservati. Inoltre, l'impatto visivo della tenda parasole sarebbe contenuto, le dimensioni sarebbero modeste e il colore grigio si adatterebbe perfettamente allo stabile e si inserirebbe ad arte nel contesto circostante. Per di più, non esisterebbe alcun pregiudizio a causa di tale piccolo impianto se si pone mente al fatto che in zona nucleo sarebbero ammesse anche conigliere, legnaie, pollai e simili piccole costruzioni, le quali non dovrebbero neppure venire coperte con piode tradizionali.
19 - 5.1.Occorre notare che il diritto edilizio pubblico nel Cantone dei Grigioni rientra generalmente nell'autonomia dei comuni (art. 50 Cost. e art. 65 Costistuzione del Cantone dei Grigioni [Cost GR; CSC: 110.100]). Il tribunale chiamato a statuire nel merito della controversia deve quindi esercitare una certa cautela nell'applicazione e nell'interpretazione di tali norme, laddove sorga un dubbio, vi siano difficoltà di interpretazione o debbano venire prese in considerazioni in particolar modo le circostanze locali. In particolare, il tribunale deve esercitare un certo riserbo nell'esaminare il buon effetto d'insieme o la buona integrazione di un edificio o di una struttura nella zona architettonica. La nozione di buon effetto generale costituisce una nozione giuridica indeterminata, che, come tale, conferisce all'autorità edilizia un certo margine di apprezzamento ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Questa latitudine di giudizio va rispettata anche dalle istanze di ricorso. In questo contesto, se la valutazione è plausibile, essa merita conferma, non essendo compito dell'autorità di ricorso sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità edilizia (STF 1C_358/2017 del 5 settembre 2018 consid. 3.6; DTF 106 Ib 118 consid. 2; 115 Ia 114 consid. 3d; STA R 21 71 del 10 maggio 2022 consid. 5.2 con riferimento a Prassi del Tribunale amministrativo [PTA] 2013 n. 26 consid. 6b). Di conseguenza si parte dal presupposto che l'autorità locale preposta al rilascio delle licenze edilizie disponga di una particolare libertà di decisione nella valutazione dell'effetto complessivo in relazione alla valutazione (estetica) delle condizioni locali (STF 1C_5/2016 del 18 maggio 2016 consid. 5.3, con rinvii; 1C_629/2013 / 1C_630/2013 del 5 maggio 2014 consid. 7.1 ciascuna con riferimenti; 1C_150/2014 del 6 gennaio 2015 consid. 2.2, con rinvii; 1C_578/2016 del 28 giugno 2017 consid. 3.4). I tribunali cantonali devono quindi esercitare una certa moderazione anche nel controllo dell'adeguatezza della decisione contestata. Al fine di rispettare l'autonomia del comune Il tribunale può annullare la decisione di classificazione dell'autorità edilizia
20 - comunale solo se quest'ultima ha oltrepassato l'ambito di giudizio e discrezionalità garantito dall'autonomia comunale (v. STF 1C_358/2017 del 5 settembre 2018 consid. 3.6). 5.2.L'art. 36 n. 3 LE stabilisce che sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti là dove non esistono linee di costruzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPTC, le costruzioni devono essere costruite ed inserite nell'ambiente e nel paesaggio secondo le regole dell'arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale (v. anche art. 19 LE). Secondo la summenzionata giurisprudenza, il convenuto dispone di un margine discrezionale nelle questioni relative al diritto edilizio. Tale margine discrezionale si estende alla questione se l'impianto rispetta la struttura del nucleo, in particolare con riferimento alla volumetria, al suo orientamento e all'organizzazione degli spazi esterni. Il convenuto dispone di un certo margine di discrezione anche inerentemente alla questione relativa al fatto se l'effetto visivo della tenda da sole, in virtù del suo colore e della sua grandezza, si inserisca bene nell'ambiente circostante oppure se il progetto proposto comporti dei pregiudizi. 5.3.Nella fattispecie in esame, il convenuto, a tutela del valore storico ed architettonico della particella in questione, per quanto concerne l'impatto visivo della tenda da sole, ha basato la propria decisione su criteri oggettivi. Ciò è fra l'altro dimostrato dalla circostanza che, prima dell'emanazione della decisione, ha raccolto un parere da parte del Servizio Monumenti dei Grigioni, il quale aveva effettuato un sopralluogo presso la particella che qui interessa. In detto parere, è sì indicato il colore
21 - sbagliato (bianco anziché grigio); occorre tuttavia considerare il parere nel suo insieme e non limitarsi all'indicazione errata del colore. Il Servizio Monumenti dei Grigioni giunge alla chiara conclusione che la tenda da sole proposta assomiglia ad una trave qualora è chiusa. Inoltre, il suo impatto visivo generale non è ottimale. Ne consegue che la decisione del convenuto – che, nell'ambito delle sue mansioni discrezionali, ha seguito il preavviso negativo del Servizio Monumenti dei Grigioni e ha ritenuto il progetto come proposto non adeguato – non appare essere errata e, dunque, va confermata. 5.4. Dalla mera circostanza che in passato sarebbero state approvate costruzioni come conigliere, legnaie, pollai e costruzioni simili, non è possibile ravvisare una disparità di trattamento e/o un abuso dello spazio discrezionale. Si rileva che una decisione disattende il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (STF 9C_640/2022 del 13 marzo 2023 consid. 7.1, con rinvii; 2C_1108/2018 del 1° maggio 2019 consid. 5.1; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2, con rinvii; 133 I 249 consid. 3.3, con rinvii). Orbene, come delle non meglio precisate costruzioni, per le quali, oltretutto, non è comprovata l'esistenza di un accordo con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Canton Grigioni, possano essere parificate alla tenda da sole oggetto del caso concreto, non è qui ravvisabile. Nemmeno ravvisabile è un abuso dello spazio discrezionale da parte del convenuto. Infatti, come visto poc'anzi, la sua decisione è stata guidata da considerazioni oggettive e sulla scorta di un preavviso negativo del Servizio Monumenti dei Grigioni (v. al riguardo DTF 116 V 307 consid. 2).
22 - 5.5.A titolo abbondanziale si rileva che l'esito della procedura non subirebbe mutamento nemmeno in applicazione dell'art. 6 LE, il quale stabilisce che, se esistono condizioni straordinarie e l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, l'autorità edilizia può concedere delle deroghe a singole norme, purché in tal modo non si ledano interessi pubblici (cpv. 1). Considerato tuttavia che, a mente del cpv. 2 di detto disposto, non vi è alcun diritto alla concessione di deroghe, anche per quanto concerne questa tematica, il convenuto dispone di uno spazio discrezionale, nel quale questo Tribunale non ingerisce, se non nel caso di un abuso o errore di diritto. Circostanza, questa, che tuttavia non fa al caso nostro. 6.Considerato quanto sopra, il ricorso è integralmente infondato, motivo per il quale va respinto. 7.I ricorrenti richiedono l'esibizione, da parte del convenuto, dei verbali dell'unica riunione che avrebbe avuto luogo e dell'unico sopralluogo esperito. Una perizia sarebbe necessaria perché permetterebbe di dimostrare che, nel caso in cui fossero stati seguiti i suggerimenti del Servizio Monumenti dei Grigioni, la questione estetica si sarebbe risolta. Secondo il convenuto, invece, non servirebbe alcuna perizia per dimostrare che una tenda da sole per la zona interessata non sarebbe consona. Il tribunale può, nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove, respingere le prove offerte (v. al riguardo STF 4A_66/2018 del 15 maggio 2019 consid. 2.1.1 seg. con rinvii). Nel caso concreto questo Tribunale, sulla scorta dei mezzi di prova presenti agli atti e, segnatamente, rilevato che il Servizio Monumenti dei Grigioni – indipendentemente dal colore – ha rilasciato un preavviso negativo, nonché ricordato che al convenuto va riconosciuto uno spazio discrezionale, è giunto alla conclusione che le prove offerte dai ricorrenti non sono atte a modificare il giudizio di merito.
23 - 8.In virtù dell'esito della procedura e considerato l'onere di lavoro generato, il Tribunale ritiene una tassa di stato pari a CHF 1'500.00 giustificata. Tenuta in considerazione la violazione del diritto di essere sentito e le particolarità del caso concreto, si ritiene giustificato accollare i costi di procedura ai ricorrenti e al convenuto in ragione di un mezzo ciascuno (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). In egual ragione, è giustificato obbligare il convenuto a versare ai ricorrenti un'indennità. A mente della nota d'onorario trasmessa il 12 dicembre 2023, il legale conteggia nell'insieme di 17 ore e 50 minuti di lavoro a CHF 300.00, trasferta a E._____ pari a CHF 35.00, spese di CHF 160.50 e IVA di CHF 427.00, per complessivi CHF 5'972.50. Il numero di ore fatte valere dal legale appare adeguato alla complessità del caso in rassegna. A mente della prassi di questa Corte (v. fra tante STA A 19 15 del 1° luglio 2019 consid. 6.2), se viene fatta valere una tariffa oraria diversa da quella cosiddetta corrente di CHF 240.00 l'ora, occorre versare agli atti un accordo sull'onorario; circostanza, questa, che fa al caso nostro (doc. 2 dei ricorrenti). Ricordato tuttavia l'art. 3 cpv. 1 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA, CSC 310.250), secondo il quale viene considerata corrente una tariffa oraria fra i CHF 210.00 e i CHF 270.00, nel caso concreto si applica la tariffa ordinaria massima di CHF 270.00. Ne consegue che l'onorario complessivo corrisponde a CHF 4'815.00. Ad esso si aggiungono le spese di CHF 144.45 (3%) oltre a CHF 381.85 di IVA (7.7%), arrivando dunque ad un importo complessivo di CHF 5'341.30. Ricordata la chiave di ripartizione di un mezzo ciascuno, il convenuto è obbligato a versare ai ricorrenti un importo di CHF 2'670.65. Al convenuto non vengono assegnate ripetibili, avendo agito quest'ultimo nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
24 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF1'500.--
e le spese di cancelleria diCHF464.-- totaleCHF1'964.-- Tali spese sono poste in regime di responsabilità solidale a carico di A._____ e B._____ per un ammontare di CHF 982.-- e a carico del Comune C._____ per un ammontare di CHF 982.--. 3.Il Comune C._____ è obbligato a versare a A._____ e B._____ l'importo di CHF 2'670.65 a titolo di ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]