VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 23 51 5a Camera PresidenzaZanolari Hasse GiudiciBrun e Pedretti AttuariaSchupp SENTENZA del 12 dicembre 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e AA., ricorrenti contro Comune di B., convenuto e C._____ e CA._____, convenuti concernente opposizione edilizia

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ con domanda di costruzione del 16 gennaio 2023 riguardante il mappale n. E._____ (di proprietà sua e di AA.), zona "D." (zona nucleo NV) di B., intendeva sostituire la caldaia a gasolio con una pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Si indicava che si trattava di un nuovo impianto di riscaldamento (pompa di calore aria/acqua splittata). L'unità interna si prevedeva di situarla al pianterreno nel locale tecnico attuale, insieme all'accumulatore d'acqua di riscaldamento e il bollitore e l'unità esterna lungo il muro di contenimento tra l'edificio principale e quello accessorio. Si riteneva che sul fondo confinante n. F. l'edificio n. G._____ non presenta aperture in direzione dell'unità esterna, mentre sul fondo confinante n. H._____ a est è locata una casa unifamiliare [edificio n. I._____] i cui locali sensibili al rumore sono in posizione sopraelevata (circa 2,50 m) a una distanza di circa 3,20 m. La ditta fornitrice aveva ritenuto un livello di potenza sonora di 46 dBA. Si ricordavano i valori limite di esposizione determinati dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). Si richiamava l'art. 11 della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), e si riteneva che sia di notte che di giorno si sarebbe ottenuto un livello sonoro nettamente inferiore ai limiti citati, si concludeva quindi che sarebbero rispettate le esigenze di protezione fonica imposte dall'OIF e per questo motivo non sarebbero state previste ulteriori misure così da non gravare economicamente il costo dell'intervento (si allegava il "Formulario di verifica del rispetto delle esigenze acustiche per PdC aria/acqua, con elencati i valori osservati e i fattori di correzione). Anche il principio di prevenzione veniva ritenuto come debitamente considerato; indipendentemente dal carico inquinante le emissioni verrebbero limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche.

  • 3 - 2.La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 2 al 21 febbraio 2023. 3.Con scritto del 20 febbraio 2023 C._____ e CA., proprietari dell'edificio n. I. sul mappale n. H._____ confinante con il mappale di A._____ e AA., sollevavano opposizione contro la domanda di costruzione in quanto ritenevano che l'impianto non rispettasse le distanze. Inoltre essi ritenevano che in assenza di una perizia fonica attestante il rispetto dei limiti di emissioni foniche previsti dalla legge, essi non potrebbero ritenere attendibile quanto affermato nella domanda di costruzione riguardo al non superamento di tali limiti. Chiedevano che qualora venisse accordata la posa fossero predisposte tutte le misure necessarie per non superare le emissioni. 4.L'architetto del progetto prendeva posizione in data 1° marzo 2023 confermando che l'impianto rispetterebbe i valori limite d'esposizione al rumore secondo l'OIF, aggiungendo che nel calcolo effettuato non si sarebbe tenuta in considerazione l'attenuazione fonica della barriera fisica interposta tra l'impianto e l'abitazione dei signori C. e CA., infatti il muro retrostante e la soletta di copertura avrebbero una dimensione sufficiente per nascondere la linea di vista tra sorgente e ricettore. Il responsabile della ditta installatrice e A._____ firmavano il documento come conferma che si sarebbero realizzati tutti i provvedimenti fonici proposti in rispetto della domanda di costruzione risp. che se in seguito alla messa in esercizio della pompa di calore i signori C. e CA._____ si sarebbero lamentati per il rumore eccessivo A._____ avrebbe esperito verifiche tramite misurazioni secondo l'OIF e se i limiti fossero superati l'impianto rimaneva inutilizzato fino alla conformità in questo senso. 5.Il 2 aprile 2023 C._____ e CA._____ si esprimevano nuovamente confermando le loro posizioni. Essi contestavano l'affermazione secondo cui il loro muro e la loro soletta fungerebbero da ulteriore attenuazione

  • 4 - fonica. Essi ritenevano che si saprebbe che con un tale impianto maggiore sarebbe la distanza e minori sarebbero i disagi dovuti al rumore; il terreno dei signori A. e AA._____ sarebbe sufficientemente grande da permettere un'ubicazione più consona e rispettosa delle distanze previste dalla legge. Ricordavano la realizzazione di tutti i necessari provvedimenti fonici atti a limitare il rumore. 6.Il 24 aprile 2023 l'architetto si esprimeva nuovamente, chiedendo conferma o smentita, ritenendo che nella zona nucleo sarebbe ammessa una distanza da confine di 0 m, infatti gli edifici n. J._____ e K._____ sul fondo n. E._____ sarebbero a ridosso dell'edificio n. I._____ sul fondo n. H., quindi essendo la termopompa subordinata all'edificio dovrebbe beneficiare della medesima distanza di confine (citava l'art. 22 della Legge edilizia comunale [qui di seguito: LE]). Poi si citava la seconda parte dell'art. 20 cpv. 5 LE secondo il quale le costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare la distanza dal confine. Il mappale n. H. si troverebbe in posizione sopraelevata rispetto al mappale n. E., facendo sì che l'impianto risulterebbe seminterrato. In conclusione si riteneva che l'unità esterna non dovrebbe mantenere la distanza di 2,50 metri dal confine. 7.Con decisione del 10 maggio 2023 il Comune di B. (qui di seguito: Comune) per il tramite del suo Municipio (qui di seguito: Municipio) respingeva la domanda di costruzione di A._____ e accoglieva l'opposizione di C._____ e CA._____ ai sensi dei considerandi, cioè il Comune considerava che l'aggregato esterno della termopompa non rispettava la distanza dal confine di 2,50 m ai sensi dell'art. 20 cpv. 6 LE. 8.In data 31 maggio 2023 A._____ e AA._____ (qui di seguito: ricorrenti) interponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Essi ritenevano che purtroppo il Comune aveva negato

  • 5 - l'autorizzazione benché l'art. 20 cpv. 5 LE non prevedrebbe una distanza dal confine per le costruzioni seminterrate. Inoltre il Comune per la licenza di costruzione del locale tecnico nel 2002 avrebbe classificato tale locale come seminterrato. La pompa di calore scelta soddisferebbe tutti i requisiti di legge, certificati inclusi, che dovrebbe adempiere riguardo le prescrizioni relative al rumore. L'ubicazione sotto una terrazza sarebbe prevista come isolamento acustico supplementare, oltre al piano seminterrato, e non causerebbe emissioni acustiche da rispettare secondo la legge. 9.In data 14 agosto 2023 C._____ e CA._____ (qui di seguito: convenuti) prendevano posizione. Essi ritenevano che la pompa di calore prevedrebbe un aggregato esterno che verrebbe posizionato a ridosso del muro di loro proprietà e proprio al di sotto della loro terrazza, non rispettando i limiti di distanza minima. Non si potrebbe fare un paragone con la licenza edilizia concessa nel 2002 per la costruzione del locale tecnico, in quanto tale costruzione non avrebbe previsto nessun manufatto esterno come sarebbe invece previsto in questo caso. Come si potrebbe evincere dall'estratto del registro fondiario allegato, a favore della loro particella sarebbe iscritto un diritto di costruire a confine a carico della particella n. J._____ e stalla n. K._____ di proprietà dei ricorrenti, questo diritto verrebbe notevolmente pregiudicato con l'installazione di un aggregato esterno fisso posto a ridosso del proprio muro. 10.Con presa di posizione del 16 agosto 2023 si esprimeva anche il Comune per tramite del Municipio (qui di seguito: convenuto), chiedendo il rigetto del ricorso. Secondo il convenuto la licenza edilizia sarebbe stata negata perché non avrebbe rispettato la LE riguardo alle distanze da confine con i vicini. Inoltre per concedere la licenza edilizia vi sarebbero altre questioni da analizzare. Riguardo all'art. 20 cpv. 5 LE si riteneva che la posa dell'impianto della pompa di calore sarebbe previsto a livello del terreno determinante e non come costruzione seminterrata. Anche in presenza di

  • 6 - una tale costruzione seminterrata vi sarebbe da rispettare una distanza dal confine. Si citavano poi le definizioni di "costruzioni interrate" risp. "distanza dai confini" alle cifre 2.4 risp. 7.1 del Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE). La definizione di "costruzione seminterrata" si evincerebbe dall'art. 20 cpv. 5 LE. Quindi determinante per sapere se si tratta di una costruzione seminterrata che impone o no il rispetto della distanza da confine sarebbe quindi la nozione di "terreno determinante" definita dalla cifra 1.1 CIAE. Si citava in questo senso poi parte della sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] R 2020 103 del 1° febbraio 2022 (consid. 5.1.2) e altre sentenze (cfr. STA R 2019 42 del 25 agosto 2020 consid. 3; PTA 1992 n. 10 consid. 2.b.). In concreto la posa della termopompa di calore sarebbe prevista sul piazzale interno della particella n. E._____ di B._____ dei ricorrenti, piazzale delimitato nelle quattro direzioni da quattro case. La posa sarebbe prevista contigua al confine est della particella n. E._____ verso la particella n. H._____ dei convenuti, ovvero a zero metri di distanza dal confine. Si considerava poi che la posa della termopompa sporgerebbe interamente dal terreno determinante. Si dovrebbe comunque rispettare la distanza minima di confine anche se si fosse in presenza di una costruzione seminterrata con un impianto che supererebbe solo parzialmente il terreno determinante. Il convenuto citava poi l'art. 75 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). Da questo articolo conseguirebbe che i Comuni potrebbero prevedere delle distanze da confine superiori a quanto previsto dalla LPTC ma non inferiori a 2,5 m. Si citavano poi l'art. 20 cpv. 6 LE e l'art. 21 lett. a e lett. b LE. La distanza minima di 2,5 m prescritta dall'art. 20 cpv. 6 LE avrebbe una portata generale e oltre ad applicarsi alle "piccole costruzioni", alle "costruzioni accessorie" e ad altri oggetti indicati all'art. 40 Ordinanza sulla

  • 7 - pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) andrebbe pure applicata alla parte generale dell'articolo cioè "Dove la legge edilizia non prescrive distanze da confine": una termopompa sicuramente sarebbe riassumibile sotto la clausola generale, che troverebbe una base nell'art. 76 cpv. 1 LPTC. Nemmeno si potrebbe accordare una deroga, in quanto per una tale si necessiterebbe di una convenzione tra gli interessati (art. 77 cpv. 1 LPTC, ovvero in casu i confinanti) che non esisterebbe. Si citava l'art. 72 LE, che riguarderebbe solo la strutturazione edilizia e non la distanza da confine. Non potrebbe quindi essere invocato per sostenere che questi impianti non "chiamerebbero" delle distanze da confine. La formulazione dell'art. 20 cpv. 6 LE imporrebbe comunque il rispetto della distanza minima di 2,5 m. Questa distanza minima sarebbe pure consigliata dalla direttiva "Obbligo di autorizzazione per pompe termiche" dell'aprile 2014, emanata dall'Ufficio natura e ambiente (UNA) dei Grigioni. Dato che si tratterebbe della posa di un nuovo impianto di pompa di calore questo sarebbe sottoposto alla legislazione sulla protezione fonica, quindi dovrebbe soddisfare i valori limite d'immissione e i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 7 LPAmb, art. 2 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 OIF, allegato 6 OIF). Si richiamava la Relazione tecnica del 16 gennaio 2023 dei ricorrenti e inoltre si richiamava la situazione delle particelle n. F._____ e n. H._____ e si concludeva che oltre a costruire a confine senza rispettare le distanze, si creerebbe un disturbo solo verso un vicino (cioè i convenuti), privilegiando l'altro vicino (verso una parete senza finestre e a lunga distanza). Questo modo di procedere non sarebbe corretto in relazione al principio di limitazione preventiva delle immissioni (principio di prevenzione, art. 11 cpv. 2 LPAmb, art. 7 cpv. 1 lett. a OIF). La giurisprudenza del Tribunale federale ricorderebbe infatti che per una pompa di calore andrebbero rispettati cumulativamente sia i valori di

  • 8 - pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF), sia il principio di limitazione preventiva delle immissioni, nella misura in cui ciò sarebbe realizzabile dal punto di vista tecnico e d'esercizio e economicamente sopportabile. Inoltre, anche se i valori di pianificazione sarebbero rispettati in caso di collocazione dell'impianto in un determinato luogo, vi sarebbe comunque una violazione del principio di prevenzione se entrasse in considerazione un'altra collocazione idonea a ridurre i rumori che fosse tecnicamente possibile ed economicamente sopportabile. In relazione al principio di prevenzione anche la distanza dal confine e tra edifici potrebbe avere il suo peso, di modo che, oltre a pretendere il rispetto delle distanze minime da confine valide per gli edifici (piccole costruzioni) e per gli impianti, si potrebbe anche esigere che la collocazione della termopompa dovrebbe avvenire in un luogo esterno che creerebbe meno problemi verso le parti sensibili del vicinato. Concretamente, anche se apparentemente non sarebbero violati i limiti massimi di rumore validi nelle ore notturne per le zone di sensibilità II, uno sforzo ulteriore per diminuire i rumori si potrebbe fare senza creare spese supplementari o porre problemi tecnici particolari. Inoltre visto che si tratterebbe di una corte interna della zona nucleo con una situazione edificatoria stabile, sarebbe possibile scegliere un'ubicazione che potrebbe creare in modo definitivo un impatto meno dannoso verso i vicini. Le soluzioni per la posta della termopompa a una distanza di almeno 2,5 m dai vari confini della particella in questione sarebbero innumerevoli, per esempio a ridosso della costruzione accessoria n. K._____ sul fondo dei ricorrenti. Si informava infine che andrebbero considerati anche gli artt. 72, 37, 38, 34, 15 e 22 cpv. 6 LE. Si concludeva ritenendo che il ricorso avrebbe sorpreso il convenuto e il municipale caporamo, in quanto quest'ultimo sarebbe stato contattato in seguito alla decisione di diniego della licenza edilizia da uno dei ricorrenti,

  • 9 - il quale in seguito alla spiegazione del caso, sarebbe stato soddisfatto. Si sarebbe concordato che egli avrebbe inoltrato una nuova domanda di costruzione con un'ubicazione diversa. 11.Con ulteriore scritto del 20 agosto 2023 i ricorrenti prendevano posizione, apportando due osservazioni: essi avrebbero parlato con il municipale preposto riguardo al caso, ma non avrebbero mai assicurato di fare una nuova domanda edilizia. Inoltre il convenuto avrebbe elencato sotto le prove anche un sopralluogo, questo sarebbe stato effettuato sul posto senza informarli, poi sarebbero anche state fatte e pubblicate foto della loro proprietà privata, senza chiedere la loro autorizzazione. Si riteneva tale modo di procedere come giuridicamente non corretto e le foto non potrebbero quindi essere usate come prove. 12.Con scritto del 24 agosto 2023 il Tribunale ha assegnato ai convenuti e al convenuto un termine per l'inoltro di un'eventuale presa di posizione. Detto termine è trascorso inutilizzato. II. Considerando in diritto: 1.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 10 maggio 2023 del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2.Per quanto riguarda l'aspetto formale è da valutare il petito dei ricorrenti. 2.1.I ricorrenti hanno affermato nella loro replica che il convenuto avrebbe esperito un sopralluogo senza informarli, scattando e pubblicando foto

  • 10 - della loro proprietà privata, senza richiedere la loro autorizzazione; ciò non sarebbe legalmente consentito e le foto non potrebbero quindi essere usate come mezzo di prova. Nessuno dei convenuti si è espresso in merito. 2.2.La LGA non contiene una disposizione che affronti esplicitamente l'utilizzabilità di prove ottenute illegalmente. Le disposizioni di legge del diritto federale, così come esistono attualmente in particolare nel Codice di procedura penale (art. 141 [CPP; RS 312.0]) e nel Codice di procedura civile (art. 152 [CPC; RS 272]), non sono applicabili nel caso in questione, o non sono direttamente applicabili, ma sono al massimo applicabili nella misura in cui esprimono un diritto superiore. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza e la dottrina, devono essere applicati i principi generali. Ciò significa che, in particolare l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) è da prendere in considerazione, secondo il quale ogni persona ha diritto (tra l'altro) alla parità ed equità di trattamento in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative (riguardo ai procedimenti giudiziari vedi anche Fairnessgebot ["fair trial"] ai sensi dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]). Il principio di giustizia procedurale o di equità così sancito è decisivo anche e soprattutto per la questione dell'utilizzabilità di prove ottenute illegalmente. Quindi esiste un divieto fondamentale all'utilizzo di prove ottenute illegalmente. Tuttavia, questo divieto non è assoluto. In presenza di interessi prevalenti nell'applicazione del diritto pubblico, può essere utilizzata in via eccezionale una prova ottenuta illegalmente. L'interesse pubblico a stabilire la verità deve essere soppesato con l'interesse della persona interessata (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_7/2020 del 3 novembre 2020 consid. 3.2.2). In conclusione in linea di principio, le prove ottenute illegalmente non possono essere utilizzate.

  • 11 - Visto che in casu per giudicare la fattispecie sono sufficienti le restanti foto agli atti oltre a quelle presentate dal convenuto, in particolare le foto presentate dai ricorrenti, non si prendono in considerazione le foto presentate dal convenuto (cfr. doc. 4.2. convenuto). Si può quindi lasciare aperta la questione riguardante un'eventuale illegalità nell'assunzione delle prove. 3.Controversa è la validità della decisione del 10 maggio 2023. 3.1.In prima battuta ci si sofferma sulla problematica delle distanze dal confine. 3.1.1. L'art. 75 cpv. 1 LPTC prevede che nella costruzione di edifici che superano il livello del terreno determinante si deve osservare una distanza di 2,5 m dal confine rispetto a ogni fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. L'art. 76 cpv. 1 LPTC prevede che per superfici aperte coperte da un tetto, come pensiline e simili valgono le distanze dal confine per gli edifici, misurate a partire dal cornicione di gronda fino al confine del fondo. L'art. 77 cpv. 1 LPTC prevede che l'autorità edilizia comunale può autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nella presente legge e nella legge edilizia del comune, se è stata conclusa una convenzione tra gli interessati e non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti. L'autorità edilizia comunale ordina la menzione della distanza inferiore nel registro fondiario. L'art. 20 LE "Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d'acqua", prevede quanto segue. L'art. 20 cpv. 5 LE prevede che le costruzioni interrate e le parti delle costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare distanze dal

  • 12 - confine. L'art. 20 cpv. 6 LE ritiene: "Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonché per piccole costruzioni (2.2), costruzioni accessorie (annessi) (2.3), e per gli oggetti elencati all'art. 40 cpv. 5, 6, 7, 8, 12, 16 e 20 dell'OPTC, va tenuta una distanza minima dal confine di 1.5 m 2.50 m." Le piccole costruzioni sono definite all'art. 21 cpv. 1 lett. a LE per quanto riguarda altezza e superficie e alla cifra 2.2 CIAE (vedi anche il messaggio allegato) come "[...] edifici indipendenti che non superano le dimensioni ammesse e che comprendono solo superfici utili secondarie." Si considerano piccole costruzioni per es. i garage, le rimesse per attrezzi, i padiglioni di giardino, le serre e i chioschi (edicole) [...]. Le costruzioni accessorie (annessi) vengono definite all'art. 21 cpv. 1 lett. b LE per quanto riguarda altezza e superficie e alla cifra 2.3 CIAE (vedi anche il messaggio allegato) come "[...] annessi ad un altro edificio, non superano le dimensioni ammesse e comprendono solo superfici utili secondarie." Le costruzioni accessorie superano almeno una delle dimensioni ammesse. Art. 22 cpv. 5 LE ("Zona nucleo NV") ritiene che per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, non oggetto del cpv. 4 va mantenuta una distanza dal confine di 2.50 m. Con l'accordo del vicino è ammessa la costruzione a confine. La cifra 2.4. del CIAE (vedi anche il messaggio allegato) definisce le costruzioni interrate come "edifici che, ad eccezione dell'accesso, delle ringhiere e dei parapetti si trovano completamente sotto il livello del terreno determinato o sistemato."

  • 13 - La cifra 2.5 del CIAE (vedi anche il messaggio allegato) ritiene che le costruzioni seminterrate sono edifici che si trovano sopra il livello del terreno determinante o modificato, al massimo fino alla misura ammessa. La cifra 7.1. del CIAE (vedi anche il messaggio allegato) definisce la distanza dai confini come "distanza tra la base della facciata proiettata e i confini della particella." La distanza dai confini delle costruzioni accessorie (annessi) è misurata separatamente. 3.1.2.Per quanto ritenuto dalle parti si rimanda alle cifre pertinenti della fattispecie. In sintesi il convenuto è del parere che la pompa di calore sia riassumibile sotto la clausola generale dell'art. 20 cpv. 6 LE, la quale si baserebbe sull'art. 76 cpv. 1 LPTC e anche l'UNA consiglierebbe una distanza di 2,5 m. È quindi da chiarire in primo luogo se la pompa di calore ricade sotto l'applicazione dell'art. 20 cpv. 6 o cpv. 5 LE. Codesto Tribunale ha già deciso in precedenza (cfr. STA R 22 34 del 13 giugno 2023 consid. 5.2 e 5.3) che una pompa di calore non è una piccola costruzione ai sensi del CIAE. Inoltre le termopompe non sono enumerate all'art. 20 cpv. 6 LE risp. all'art. 40 cpv. 5, 6, 7, 8, 12, 16 e 20 OPTC. La pompa di calore chiaramente non è una costruzione accessoria (annesso) in quanto in casu non è annessa direttamente a un altro edificio, ma è di carattere indipendente (l'art. 20 cpv. 6 LE infatti rimanda alla cifra 2.3 del CIAE e vedi anche il messaggio allegato, cfr. anche PTA 1989 n. 23 e STA R 2019 35 del 1° settembre 2020 consid. 2.3). Si nota che l'art. 20 cpv. 6 LE prescrive "Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine" e continua con "nonché per [...]" ed elenca poi le tre varianti qui sopra trattate, lasciando quindi spazio oltre a queste tre varianti anche per una clausola di applicazione generale. Analizzando gli articoli della LE non

  • 14 - sono regolate distanze dal confine per le termopompe, questo è anche il caso per la LPTC o la OPTC. Quindi si può approvare quanto ritenuto dal convenuto, cioè che in casu è applicabile la clausola generale dell'art. 20 cpv. 6 LE: "Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine [...] va tenuta una distanza minima dal confine di 1.5 m 2.50 m". Ciò per quanto non si voglia sussumere una termopompa sotto il termine "nuove costruzioni" di cui all'art. 22 cpv. 5 LE che per la zona nucleo, come quella in discussione, egualmente prevede una distanza dal confine di 2,5 m (in quanto chiaramente in casu l'accordo del vicino per una costruzione a confine non è dato). I ricorrenti in sintesi invocano l'applicazione dell'art. 20 cpv. 5 LE e inoltre ritengono che il locale tecnico sarebbe stato classificato come seminterrato con licenza di costruzione nel 2002. Sebbene sia vero che nella lettera del 18 aprile 2002 il convenuto abbia informato di approvare le modifiche apportate alla licenza edilizia in questione come ai piani inoltrati, "inerente la formazione del nuovo locale tecnico (tank) parzialmente interrato sulla vostra particella [...]", tale riferimento fallisce, in quanto dai piani inoltrati dai ricorrenti agli atti risulta chiaro che nel caso del tank non si tratta di una costruzione seminterrata (paragonando alla cifra 2.5 del CIAE e del messaggio allegato), ma di una minima parte della costruzione interrata – probabilmente le fondamenta, come è d'altronde il caso per molte costruzioni – infatti anche nella lettera sopracitata il convenuto non scriveva "seminterrato" ma "parzialmente interrato". Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 20 cpv. 5 LE anche tale richiamo fallisce, perché innanzitutto nel caso concreto non si tratta evidentemente di una costruzione interrata per la quale non si dovrebbero rispettare le distanze dal confine. Inoltre, per quanto si volesse parlare di

  • 15 - una costruzione seminterrata, va osservato che i ricorrenti non sono in grado di dimostrare che il terreno determinate sarebbe al di sopra della prevista ubicazione della termopompa e che quindi si potrebbe considerare la termopompa una parte di una costruzione seminterrata che non sporge dal terreno determinante. 3.1.3.In conclusione si ritiene che la pompa di calore deve mantenere una distanza dal confine di 2,5 m e la decisione impugnata è in tal senso da confermare. 3.2.Si valuta ora per completezza anche la problematica legata alle immissioni foniche. 3.2.1.La pompa di calore in questione è un nuovo impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e art. 2 cpv. 1 OIF, il cui funzionamento provoca emissioni di rumore e quindi si applicano le disposizioni federali in materia di protezione dal rumore. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 della LPAmb e dell'art. 7 cpv. 1 lett. b dell'OIF la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze. L'autorità esecutiva valuta le immissioni acustiche esterne determinate degli impianti fissi sulla base dei valori limite di esposizione secondo gli allegati 3 e segg. OIF (art. 40 cpv. 1 OIF). In casu si applicano i valori di pianificazione stabiliti nell'allegato 6 dell'OIF (vedi art. 1 cpv. 1 lett. e di tale allegato). Le emissioni di rumore (provenienti dall'impianto) devono anche essere limitate con misure preventive, nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente fattibile ed economicamente sostenibile (principio di prevenzione; art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF). La protezione dal rumore è quindi garantita dall'applicazione cumulativa dei valori di pianificazione e dal principio della limitazione preventiva delle emissioni. Il solo rispetto dei valori di pianificazione non significa che siano state adottate tutte le misure

  • 16 - di limitazione imposte dal principio di prevenzione delle emissioni e che il progetto in questione sia conforme alla legislazione sulla protezione ambientale; i casi sono da esaminare alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 11 cpv. 2 della LPAmb e dall'art. 7 cpv. 1 lett. a dell'OIF per stabilire se il principio di prevenzione richieda un'ulteriore limitazione delle emissioni. In questo contesto, il principio di prevenzione prevede che, nella scelta dell'ubicazione di un nuovo impianto, si tenga conto delle emissioni che esso produrrà e della protezione di terzi contro gli effetti dannosi e fastidiosi (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 1C_603/2018 del 13 gennaio 2020 consid. 3.2 e 1C_204/2015 del 18 gennaio 2016 consid. 3.7). Per gli impianti che rispettano i valori di pianificazione della protezione acustica, vengono tuttavia prese in considerazione ulteriori misure di protezione come misura precauzionale solo se in questo modo è possibile ottenere, con uno sforzo relativamente ridotto, una significativa riduzione aggiuntiva delle emissioni (cfr. DTF 127 II 306 consid. 8, sentenza del Tribunale federale 1C_603/2018 del 13 gennaio 2020 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha stabilito che dal principio di prevenzione non può derivare una protezione assoluta contro le emissioni. Piuttosto, sono da accettare disturbi lievi e insignificanti (cfr. HÄNNI, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 7a ed., Berna 2022, p. 409; DTF 126 II 307 s.). 3.2.2.Per quanto ritenuto dalle parti si rimanda alle cifre pertinenti della fattispecie. Nella relazione tecnica riguardante la pompa di calore del 16 gennaio 2023 l'esame del principio di prevenzione non è sufficiente. Per esempio non è stato detto perché (come ha giustamente notato il convenuto) nonostante il rispetto dei valori di pianificazione della protezione acustica all'ubicazione prevista, non siano stati considerati anche altri luoghi sulla parcella n. E._____ (non così vicini alla parcella dei vicini n. H._____), risp.

  • 17 - perché per esempio questi richiederebbero uno sforzo eccessivo e/o porterebbero solo a una riduzione insignificante delle emissioni. Inoltre non è stato neppure affermato che (per motivi tecnici) l'unità esterna non potrebbe essere collocata più lontana dal locale tecnico interno. Nella presa di posizione del 1° marzo 2023 l'ufficio progettista ha sottolineato come nel calcolo effettuato non fosse stata tenuta in considerazione l'attenuazione fonica della barriera fisica interposta tra l'impianto e l'abitazione dei convenuti, si scriveva che infatti il muro retrostante e la soletta di copertura avrebbero una dimensione sufficiente a nascondere la linea di vista tra sorgente e ricettore. Si ritiene al riguardo che è sensato che venga utilizzato il già presente isolamento acustico. Tuttavia nel materiale dei ricorrenti (risp. del progettista) manca una valutazione dell'ubicazione con la quale si possa individuare la migliore soluzione per il vicinato, in particolare i convenuti, o almeno si possa presentare in modo convincente, perché in altri luoghi sulla parcella in questione non sia possibile ottenere (con un minimo sforzo) una significativa riduzione aggiuntiva delle emissioni. In questo senso il convenuto notava appunto (riprendendo i dati della relazione tecnica dei ricorrenti) che in direzione dell'unità esterna della termopompa non vi sono finestre sull'edificio n. G._____ [particella n. F.] e la distanza tra la termopompa e la facciata di questo edificio è superiore ai 17 metri. Al contrario, rispetto alla particella n. H. c'è la casa unifamiliare degli opponenti con locali sensibili al rumore in posizione sopraelevata (circa 2,50 m) ad una distanza di circa 3,20 m dall'impianto in progetto; così solo i convenuti verrebbero fortemente svantaggiati, inoltre sebbene dall'altra parte del mappale dei ricorrenti non ci sono finestre e sussiste una lunga distanza. 3.2.3.Si conclude che il confronto nel rapporto tecnico risp. nella domanda di costruzione con il principio di prevenzione è insufficiente. In ogni caso si

  • 18 - ritiene che l'ubicazione scelta per l'impianto non rispetta la distanza di confine e quindi già per questo motivo non è adeguata né conforme alla legge.

  1. Visto quanto suesposto la decisione del convenuto è da confermare e il ricorso è da respingere. 5.Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'000.00 e spese di cancelleria sono accollate ai ricorrenti soccombenti in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Ai convenuti non sono assegnate ripetibili giusta la regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
  • una tassa di Stato diCHF2'000.00
  • e le spese di cancelleria diCHF390.00 totaleCHF2'390.00 Tali spese sono poste a carico di A._____ e AA._____. 3.Non sono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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