VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 22 57 5a Camera Giudice unicoPaganini AttuariaParolini SENTENZA del 16 marzo 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A., B. e C., c/o D. SA, ricorrenti contro Comune E., patrocinato dall'avv. Giorgio Battaglioni, convenuto e F. e G._____, patrocinati dall'avv. Stefania Polti, convenuti concernente opposizione edilizia
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.G._____ e F._____ sono proprietari del fondo H._____ nel Comune E._____ (di seguito Comune). A., B. e C._____ sono proprietari dell'immobile no. I._____ sul fondo J._____ a E., che confina con il fondo H.. 2.In data 29 ottobre 2020 A., B. e C._____ hanno segnalato all'Ufficio tecnico del Comune E._____ delle irregolarità riguardo alla particella H._____ di G._____ e F.. L'11 marzo 2021 il responsabile dell'Ufficio tecnico ha esperito un sopralluogo a cui erano presenti G., F._____ con la moglie e la loro patrocinatrice, l'avv. Stefania Polti. In seguito il Comune ha concesso ai proprietari della particella H._____ la possibilità di prendere posizione riguardo alla segnalazione dei vicini del 29 ottobre 2020. 3.In data 5 novembre 2021 il Comune ha trasmesso a A., B. e C._____ le osservazioni di G._____ e F._____ del 30 aprile 2021 concedendo a loro un termine per esprimersi in riguardo e invitandoli a comunicargli se intendevano disporre di una formale decisione di accertamento contenendo pure il giudizio sulle spese. Seguiva uno scambio di scritti tra A., B. e C._____ da un lato e il Comune dall'altro lato riguardante la proroga del termine per esprimersi e la produzione di determinati atti. 4.In data 19 gennaio 2022 il Comune ha concesso a A., B. e C._____ una proroga del termine fino al 31 gennaio 2022 ritenendo che gli atti dell'incarto come pure il rapporto del collaudo del 21 luglio 2005 e il rapporto del sopralluogo dell'11 marzo 2021 erano a loro disposizione presso l'amministrazione comunale previo appuntamento. Con scritto del 24 febbraio 2022, entro un'altra proroga del termine concessa fino alla fine di febbraio 2022, A., B. e C._____ hanno inoltrato al Comune
3 - una presa di posizione riguardante le osservazioni di G._____ e F._____ del 30 aprile 2021. 5.Il 6 maggio 2022 il Comune trasmettendo a A., B. e C._____ le osservazioni di G._____ e F._____ del 22 marzo 2022 per loro conoscenza ha comunicato che lo scambio di allegati era terminato e che il Municipio si sarebbe espresso nel merito della segnalazione. 6.A., B. e C., secondo le loro indicazioni, con scritto del 23 maggio 2022 avrebbero richiamato una lesione del diritto di essere sentiti come pure chiesto un nuovo sopralluogo. Con scritto del 30 giugno 2022 il Comune ha informato che aveva deciso di confermare quanto comunicato il 6 maggio 2022 intimando inoltre A., B._____ e C._____ di notificare entro dieci giorni, se intendevano disporre di una decisione formale al riguardo. Questi di seguito hanno chiesto il rilascio di una tale decisione. 7.Con decisione formale del 21 luglio 2022 il Comune, riferendosi anche al suo scritto del 6 maggio 2022, ha confermato che lo scambio di allegati era terminato e che si sarebbe espresso nel merito della segnalazione. 8.Contro questa decisione A., B. e C._____ (in seguito ricorrenti) il 28 luglio 2022 hanno interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con il seguente petito: "1. Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione del 21 luglio 2022 è annullata e al Municipio è intimato di effettuare un sopralluogo in presenza di tutte le parti e di un perito indipendente; Successivamente al sopralluogo il Municipio dovrà concedere ai ricorrenti la possibilità di presentare una duplica alle osservazioni dell'Avv. Stefania Polti del 22 marzo 2022 e a quanto verrà rilevato in occasione del sopralluogo.
5 - II. Considerando in diritto: 1.Nella causa in merito è impugnata la decisione del convenuto del 21 luglio 2022 con cui veniva terminato lo scambio di allegati e segnalato il rilascio di una decisione in materia. Ovviamente non si tratta della prevista decisione in materia, ma piuttosto di una decisione procedurale con cui l'autorità imparte, d'ufficio o su richiesta, le necessarie disposizioni determinanti il corso della procedura (art. 5 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Aggiungendo a tale decisione l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, il convenuto l'ha dichiarata impugnabile separatamente ai sensi dell'art. 49 cpv. 4 lett. b LGA. 1.1.Il Tribunale amministrativo giudica tra l'altro i ricorsi contro decisioni dei comuni (...) che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale (art. 49 cpv. 1 lett. a LGA). Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata (art. 52 cpv. 1 LGA). Le disposizioni determinanti il corso della procedura (...) sono invece impugnabili solo se vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura (art. 49 cpv. 4 lett. b LGA). Il termine per il ricorso di disposizioni determinanti il corso della procedura (...) è di dieci giorni (art. 52 cpv. 2 LGA). 1.2.Il fatto che la decisione procedurale qui impugnata contenga un termine per l'inoltro del ricorso incorretto (cfr. art. 52 cpv. 2 LGA) non nuoce ai ricorrenti, visto che secondo l'art. 7 cpv. 3 LGA indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata. Inoltre il ricorso è stato interposto il 28 luglio 2022, cioè entro
6 - sei giorni dalla notificazione della decisione del 21 luglio 2022, e risulta perciò comunque tempestivo. 1.3.Per conseguenza questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro l'impugnata decisione comunale riguardante la procedura (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a in unione con l'art. 49 cpv. 4 lett. b LGA). Qualora però un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il/la presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) e dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, in qualità di giudice unico. Come si vedrà in seguito, il presente ricorso è manifestamente inammissibile rispettivamente infondato, dimodoché il Tribunale in virtù delle norme sopra citate si esprime in composizione di giudice unico. 2.Anzitutto va esaminata la legittimazione dei ricorrenti. Giusta l'art. 50 LGA è legittimato a inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. 2.1.Per determinare se la legittimazione dei ricorrenti è data o no, serve accertare in che fase di procedura il convenuto abbia rilasciato la decisione impugnata e quali norme procedurali siano applicabili. 2.2.Secondo l'art. 86 cpv. 1 periodo 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) edifici e impianti (progetti di costruzione) possono essere costruiti (...) solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale. Stati materialmente illegali sono da eliminare su ordine dell'autorità competente, indipendentemente dal fatto che in seguito alla loro produzione sia stata eseguita una procedura di contravvenzione (art. 94 cpv. 1 LPTC [che secondo l'art. 107 cifra 6 LPTC va applicato direttamente]). Secondo l'art. 61 dell'Ordinanza
7 - sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) qualora vi siano segnali che indicano condizioni formalmente o materialmente contrarie al diritto edilizio, su preavviso viene effettuato un controllo successivo dei lavori (cpv. 1), e se dal controllo dei lavori risultano segnali di una violazione delle norme edilizie, l'autorità edilizia comunale sollecita gli interessati ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori (cpv. 2). Se l'autorità competente constata una violazione delle norme edilizie materiali nel corso dell'esame della domanda di costruzione inoltrata a posteriori (...) essa dà l'avvio a una procedura per il ripristino dello stato legale e a una procedura di contravvenzione (art. 61 cpv. 3 OPTC). 2.3.Nella causa in merito dopo la segnalazione del 29 ottobre 2020 il convenuto ha avviato un controllo successivo dei lavori ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 OPTC effettuando un sopralluogo sulla particella H._____ in proprietà dei convenuti e coinvolgendo pure i ricorrenti. Siccome il convenuto in quel mentre non aveva ancora né stabilito se ci fossero davvero dei segnali di una violazione delle norme edilizie né, se questo fosse il caso, sollecitato gli interessati, cioè i convenuti, ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori (cpv. 2), la procedura si trovava nella fase di rilevamento della fattispecie ai sensi dell'art. 11 LGA. Un'eventuale procedura concernente l'esame di un'eventuale domanda di costruzione inoltrata a posteriori, che corrisponderebbe alla procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia (anche se ciò non è stabilito esplicitamente nella legge, cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 22 44 dell'11 luglio 2023 consid. 2.1.2), non era ancora stata aperta. Una tale procedura va avviata con l'inoltro (a posteriori) della domanda di costruzione (art. 61 cpv. 2 OPTC; HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, Berna 2022, pag. 582) che poi va esaminata riguardo alla sua completezza e sottoposta a un esame materiale preliminare e pubblicata nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune (art. 44 seg.
8 - OPTC). Entro il periodo d'esposizione i ricorrenti come proprietari del fondo confinante con il fondo dei convenuti potrebbero inoltrare opposizione (art. 45 cpv. 4 OPTC) costituendosi così parte in causa. Il controllo successivo dei lavori ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 OPTC va considerato quale atto di esecuzione e non come decisione, perché non costituisce dei diritti immediati per le persone private interessate (FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, Zürcher Planungs- und Baurecht, vol. 1, Wädenswil 2019, pag. 489, n. 8.1.4.1). Quindi nella qui rilevante fase di accertamento i ricorrenti quali semplici segnalatori non fanno parte della procedura di controllo avviata da parte del convenuto, anche se erano loro a segnalare le presunte irregolarità sulla particella dei convenuti e di seguito erano stati informati sui relativi passi intrapresi da parte del convenuto e invitati a presentare le proprie osservazioni in merito. Con la decisione impugnata il convenuto aveva semplicemente dichiarato terminato lo scambio di allegati e preannunciato il rilascio della decisione nel merito. Innanzitutto avrebbe dovuto esprimersi sulla questione, se ci fossero dei segnali di una violazione delle norme edilizie o no, e poi casomai avrebbe esaminato la domanda di costruzione a posteriori avviando una procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia (art. 61 cpv. 2 OPTC). Appena nel decorrere di quest'ultima procedura, durante il periodo di esposizione della domanda di costruzione (inoltrata a posteriori) (art. 44 e art. 45 cpv. 4 OPTC), i ricorrenti avrebbero potuto inoltrare opposizione e chiedere un sopralluogo in presenza di tutte le parti. Se invece già con il presente ricorso fanno valere che venga effettuato un sopralluogo e che gli sia concessa la possibilità di prendere posizione alle osservazioni del 22 marzo 2022 dei convenuti (cifra 1 del petito), un interesse tutelabile a ricorrere non è riconoscibile, siccome con l'eventuale successo del ricorso essi non otterrebbero un miglioramento della loro situazione di fatto o di diritto.
9 - Quindi la decisione del 21 luglio 2022, anche se fosse da considerare impugnabile non in qualità di sentenza, ma in qualità di atto materiale (Realakt), non attenta ai diritti e ai doveri dei ricorrenti ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LGA (FRITZSCHE/BÖSCH/WIPF/KUNZ, op. cit., pag. 496, n. 8.1.4.8). Riassumendo ciò significa che in assenza di legittimazione a ricorrere, il ricorso contro la decisione del 21 luglio 2022 è manifestamente irricevibile. Questo vale per di più in quanto i ricorrenti chiedano, con cifra 2 del loro petito, che il convenuto sia richiamato all'ordine e diffidato a procedere ulteriormente in maniera abusiva e lesiva nei confronti dei ricorrenti. Tale petito si riferisce al comportamento del convenuto e non a una decisione impugnabile secondo l'art. 49 LGA, quindi non entra nella competenza giurisdizionale del Tribunale invocato (cfr. anche art. 51 LGA). Visto questo esito della procedura pure le varie proposte di prove delle parti non vanno accolte in questa sede. 3.Se per contro i ricorrenti fossero da riguardare parte in causa, il ricorso sarebbe manifestamente infondato per i seguenti motivi. 3.1.Il 6 maggio 2022 il convenuto ha trasmesso ai ricorrenti le osservazioni dei convenuti del 22 marzo 2022 per conoscenza comunicando che lo scambio di allegati era terminato. I ricorrenti richiamano una violazione del diritto di essere sentiti, perché non gli era stato assegnato un termine per esprimersi riguardo alle osservazioni dei convenuti. 3.1.1.Secondo l'art. 16 cpv. 1 LGA, che ha vigore anche per le autorità comunali (cfr. art. 2 LGA), esse devono accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente. Questo diritto di essere sentiti, ancorato anche nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), comprende vari aspetti; tra questi il "diritto di replicare" in senso stretto, applicabile in tutte le procedure giudiziarie e amministrative, nella misura in cui le osservazioni dell'autorità precedente o della controparte
10 - contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e suscettibili d'influire sul giudizio da pronunciare (DTF 138 I 154 consid. 2.3.2). Questo diritto di replicare in senso stretto va distinto dal "diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle allegazioni degli altri partecipanti alla procedura" a prescindere dalla pertinenza dell'allegazione (ossia della presenza o meno di nuovi e rilevanti aspetti) applicabile in tutti i procedimenti giudiziari anche fuori dal campo di applicazione dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ma non dinanzi ad altre autorità come p.e. le autorità comunali (DTF 138 I 154 consid. 2.3.3 e 2.5, 137 I 195 consid. 2.3.1, 133 I 100 consid. 4.5 seg.; sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 3.2.1; STA R 21 113 del 23 novembre 2022 consid. 2.1; WALDMANN/BICKEL, in: WALDMANN/ WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, art. 29 n. 93, art. 31 n. 22, art. 57 n. 44). Secondo la prassi del Tribunale federale il diritto di replica in questo senso ampio sancito dall'art. 6 cifra 1 CEDU esiste indipendentemente dal fatto, che sia stato decretato un secondo scambio di scritti, assegnato un termine per un'ulteriore presa di posizione o che le allegazioni siano state trasmesse solo per conoscenza o informazione (DTF 138 I 484 consid. 2.2, 133 I 98 consid. 2.2, 132 I 42 consid. 3.3.3 und 3.3.4). In questo caso ci si aspetta da una parte, destinatrice di uno scritto senza assegnazione di termine e intenzionata a esprimersi nel merito, che presenti immediatamente e senza esplicita richiesta le sue osservazioni oppure che richieda immediatamente un termine per una presa di posizione (cfr. DTF 138 I 484 consid. 2.2 e 2.4, 132 I 42 consid. 3.3.3); in caso contrario si presuppone che abbia rinunciato all'inoltro di un'ulteriore allegazione (DTF 138 I 484 consid. 2.2, 133 I 100 consid. 4.8). L'autorità giudiziaria che trasmette uno scritto solo per conoscenza rispetta sufficientemente il "diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle
11 - allegazioni degli altri partecipanti alla procedura" se può attendersi che la parte coinvolta sia in grado di presentare immediatamente e senza esplicita richiesta le sue osservazioni o di chiedere subito un termine per una presa di posizione (DTF 138 I 484 consid. 2.4; WALDMANN/BICKEL, op. cit., art. 31 n. 22) 3.1.2.Nel caso in merito c'è stato un doppio scambio di scritti, infatti i ricorrenti, come si evince dagli atti, si sono espressi a più riprese inviando le loro osservazioni con la segnalazione del 29 ottobre 2020 e replicando con la presa di posizione del 24 febbraio 2022 alle osservazioni dei convenuti del 30 aprile 2021. In seguito, in data 22 marzo 2022, i convenuti hanno inoltrato le proprie osservazioni, ovvero una duplica, che con scritto del 6 maggio 2022 il convenuto ha trasmesso ai ricorrenti per loro conoscenza. Se dinanzi all'autorità comunale è sufficiente, in generale, che ci sia stato un semplice scambio di scritti (DTF 138 I 154 consid. 2.3.1; WALDMANN/BICKEL, op. cit., art. 31 n. 20), tanto più che per legge non è prescritto un obbligo di ordinare un secondo scambio di scritti (cfr. art. 11 LGA), e se persino in una procedura giudiziaria il tribunale può sia decretare un secondo scambio di scritti sia solamente trasmettere le osservazioni per conoscenza, quando dalle parti può aspettarsi che si esprimano immediatamente e senza esplicita richiesta o che richiedano subito un termine per una presa di posizione (cfr. DTF 138 I 484 consid. 2.2 e 2.4, 132 I 42 consid. 3.3.3), a maggior ragione ciò deve valere per una procedura comunale in fase di rilevamento della fattispecie come nel caso in merito. Se i ricorrenti avrebbero voluto pronunciarsi riguardo alle osservazioni dei convenuti del 22 marzo 2022 trasmesse a loro con scritto del 6 maggio 2022, avrebbero potuto farlo immediatamente o chiedere subito un termine per l'inoltro delle loro osservazioni. Il fatto che in data 23 maggio 2022, secondo le loro indicazioni nel ricorso del
12 - 28 luglio 2022 (cifra 13 della fattispecie), abbiano criticato la mancata assegnazione di un termine per presentare un ulteriore presa di posizione (ovvero la triplica) chiedendo pure un nuovo sopralluogo, dimostra che sarebbero senz'altro stati in grado di presentare, entro breve tempo, le richieste che ritenevano necessarie oppure chiedere un corrispettivo termine. Tantomeno si capisce perché con scritto del 23 maggio 2022 non si siano espressi riguardo alle osservazioni del 22 marzo 2022 dei convenuti. Alla luce della sopra citata prassi del Tribunale federale non c'è motivo di sancire una presunta mancata assegnazione di un termine per l'inoltro di un terzo scritto legale. Al contrario, visto che il convenuto appena in data 30 giugno 2022, cioè più di un mese dopo la lettera del 23 maggio 2022 dei ricorrenti, ha confermato la sua intenzione di chiudere lo scambio di allegati ed esprimersi nel merito della segnalazione e che appena il 21 luglio 2022, altre tre settimane dopo, ha effettivamente emanato la decisione qui impugnata, per i ricorrenti sarebbe rimasto abbastanza tempo per esprimersi, come da loro desiderato, riguardo alla presa di posizione del 22 marzo 2022 dei convenuti. Siccome invece essi si sarebbero limitati, a loro detta, a richiamare una lesione del diritto di essere sentiti senza nemmeno chiedere un termine per la presentazione di una triplica, e avrebbero confermato la richiesta di effettuare un nuovo sopralluogo in loro presenza, il convenuto, come preannunciato e visto che i ricorrenti non chiedevano niente di nuovo, poteva senz'altro procedere alla chiusura dello scambio di scritti. Quindi non è dato parlare di una lesione del diritto alla replica dei ricorrenti. 3.2.Il convenuto, l'11 marzo 2022 ha esperito un sopralluogo sulla particella dei convenuti. I ricorrenti lamentano l'arbitraria esclusione al sopralluogo eseguito alla loro insaputa.
13 - 3.2.1.La garanzia del diritto di essere sentiti sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende pure il diritto per I’interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne I’assunzione, di partecipare alla stessa e/o perlomeno di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. per il sopralluogo HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2020, n. 1018). Questa garanzia non impedisce però all'autorità – che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito – di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; STA A 14 36 del 10 dicembre 2014 consid. 5.a). 3.2.2.Nel caso in oggetto innanzitutto va ribadito che i ricorrenti non sono parte del procedimento e per questo motivo non gli spetta il diritto di assistere al sopralluogo eseguito da parte del convenuto. Nient'altro risulta dal fatto che erano loro a fare la segnalazione al convenuto. Infatti va tenuto conto che il sopralluogo serviva a controllare i lavori intrapresi sulla particella H._____ ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 OPTC e di stabilire se ci fossero o no delle indicazioni per una violazione delle norme edilizie, che comunque la procedura si trovava nella fase di rilevamento della fattispecie e non ancora nella procedura ordinaria per il rilascio della licenza ediliza (a posteriori) (art. 61 cpv. 2 OPTC), nel cui percorso i ricorrenti potranno interporre opposizione e costituirsi parte della procedura. In questo contesto non è dato parlare di una decisione arbitraria del convenuto a non invitare i ricorrenti a partecipare al sopralluogo esperito sulla particella dei convenuti. Pertanto anche questa censura della lesione del diritto di essere sentiti, qui specificamente della lesione del diritto di partecipare a un sopralluogo, risulta infondata.
14 - 3.3.In fine i ricorrenti lamentano pure una disparità di trattamento e un eccesso e abuso di potere da parte del convenuto. 3.3.1.Secondo l'art. 8 cpv. 1 Cost. tutti sono uguali davanti alla legge (principio dell'uguaglianza giuridica) e secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (principio della parità di trattamento). Inoltre ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost.). Secondo la prassi del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso rispettivamente di scopo (STF 9C_640/2022 del 13 marzo 2023 consid. 7.1; DTF 134 II 124 consid. 4.1). Essa disattende il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (STF 9C_640/2022 del 13 marzo 2023 consid. 7.1, 2C_1108/2018 del 1° maggio 2019 consid. 5.1; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2; 133 I 249 consid. 3.3). 3.3.2.Secondo i ricorrenti rappresenta una lesione del principio dell'uguaglianza il fatto che il convenuto abbia trasmesso a loro gli scritti della controparte del 30 aprile 2021 e del 22 marzo 2022 con grande ritardo, cioè il 5 novembre 2021 rispettivamente il 6 maggio 2022, mentre ai convenuti la loro presa di posizione del 24 febbraio 2022 sarebbe stata inviata tempestivamente. Questa critica è ad ogni modo infondata, non essendo per il Tribunale ravvisabile che il convenuto, comunicando con le parti abbia fatto delle distinzioni ingiustificate tra i convenuti e i ricorrenti. Nonostante ci siano stati degli intervalli di differente lunghezza tra la
15 - comunicazione dei differenti scritti delle parti, ciò non ha, per quanto risulta dagli atti, influenzato in nessun modo visibile l'andamento della procedura di accertamento precedente alla procedura per il rilascio della licenza edilizia. In più non risulta che i ricorrenti siano stati in alcun modo svantaggiati. I ricorrenti si sentono vittima di abuso da parte del convenuto, perché la moglie del convenuto F._____ è impiegata comunale da tanti anni, inoltre vedono un abuso di potere all'interno del Municipio perché costui scrivendo la lettera del 19 gennaio 2022 inviata ai ricorrenti non avrebbe ripreso il testo preparato dal proprio avvocato e perché la vice-sindaca sarebbe molto legata da un legame di profonda amicizia alla convenuta G._____ e suo marito. Per quanto i ricorrenti nei loro scritti legali presentati al Tribunale si riferiscano alla pratica R 21 46 dinanzi al Tribunale amministrativo, ciò non incide sulla pratica in oggetto, cioè sulla questione se il convenuto rilasciando la decisione del 21 luglio 2022 abbia violato dei diritti fondamentali dei ricorrenti o no. In questo contesto mal si comprende la critica dei ricorrenti, visto che il convenuto, pur lasciando passare parecchio tempo tra alcuni dei passi intrapresi – in particolare tra la presa di posizione del 30 aprile 2021 e la comunicazione di quest'ultima ai ricorrenti in data 5 novembre 2021 –, ha iniziato gli accertamenti necessari annunciando pure, a partire dal 6 maggio 2022, il rilascio della decisione nel merito della segnalazione. La ragione per cui ciò finora non è ancora avvenuto risulta piuttosto dal fatto che i ricorrenti abbiano insistito nel rilascio di una decisione formale riguardante l'ulteriore procedura e, come risulta da questa sentenza, abbiano inoltrato un ricorso ovviamente inammissibile già a livello formale come pure in sostanza, cosa che ha sicuramente ritardato considerevolmente una decisione sul controllo successivo dei lavori ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 OPTC giustamente avviato da parte del convenuto. In tali condizioni, anche le censure di disparità di
16 - trattamento e di arbitrio sollevate da parte dei ricorrenti risultano manifestamente infondate. 4.In conclusione, il ricorso è irricevibile e andrebbe comunque respinto, se ricevibile. Quindi la decisione impugnata del 21 luglio 2022 viene confermata. 4.1.Nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese (Art. 73 cpv. 1 LGA). Le spese procedurali consistono in una tassa di Stato, le tasse per compilazioni e comunicazioni della decisione e i esborsi in contanti (Art. 75 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato ammonta al massimo a CHF 20'000.00. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. In procedure dinanzi al Tribunale amministrativo che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse aumenta a CHF 100'000.00 (art. 75 cpv. 2 LGA). Nella procedura di ricorso la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni a cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). 4.2.I costi di questa procedura vengono fissati a CHF 2'500.00 (oltre le spese di cancelleria) e sono posti a carico dei ricorrenti soccombenti giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. 4.2.In assenza di una nota d'onorario ai convenuti quale parte vincente è assegnato un indennizzo (forfettario) fissato a CHF 2'000.00 a carico dei ricorrenti (art. 78 cpv. 1 LGA), mentre al convenuto non spetta un indennizzo a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA) avendo esso agito nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali.
17 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è manifestamente inammissibile. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF2'500.00
e le spese di cancelleria diCHF390.00 totaleCHF2'890.00 Tali spese sono poste a carico di A., B. e C.. 3.A., B._____ e C._____ sono tenuti a versare ad G._____ e F._____ la somma di CHF 2'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[comunicazioni]