VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 22 5 4a Camera PresidenzaRighetti GiudiciBrun e Audétat AttuariaSchupp SENTENZA del 23 gennaio 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, ricorrente contro Commissione cantonale di espropriazione II, c/o Avv. MLaw Davide Nollo, convenuta e Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni, convenuto concernente indennità d'espropriazione
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ è proprietario del fondo n. O., RF del Comune di B. (qui di seguito: Comune), in zona C., di ca. 15'666 m 2 . Il fondo si trova in parte nella zona agricola e in parte nella zona "altro territorio comunale" a un'altitudine di ca. 915 m s.l.m. 2.Con decreto del 28 novembre 2017 (cresciuto in giudicato) il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato il progetto di esposizione per lo spostamento della strada della B., tratto C., tra il km 10.80 e il km 11.20, e al contempo ha conferito il diritto di espropriazione per le superfici dei fondi necessari. 3.In seguito la Sezione acquisto terreni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni (qui di seguito: UTG) ha cercato di trovare un accordo con A. per l'utilizzo temporaneo di ca. 7'607 m 2 del fondo n. O._____ e per il deposito definitivo di ca. 20'000 m 3 di materiale di scavo. Le parti non hanno raggiunto un accordo. 4.Con istanza del 15 ottobre 2019 il Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cantone) rappresentato dall'allora Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (oggi: Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità [DIEM]) ha quindi inoltrato una domanda di esecuzione della procedura di stima. Si prevedeva l'inizio dei lavori per l'autunno 2019. 5.Il 26 novembre 2019 in seguito a un sopralluogo del fondo n. O._____ si è svolta un'udienza di conciliazione. Durante tale udienza il Cantone ha formalizzato la richiesta di immissione anticipata in possesso, in quanto i lavori erano già iniziati e vi era necessità di poter depositare materiale sul fondo n. O._____ al più tardi entro la primavera 2020. Anche questo tentativo di conciliazione è fallito.
3 - 6.In seguito allo scambio di scritti, con decisione del 18 maggio 2020 il Presidente della Commissione cantonale di espropriazione II Circondario ha accolto la richiesta di immissione anticipata in possesso e di conseguenza il Cantone è stato immediatamente autorizzato a utilizzare temporaneamente ca. 7'607 m 2 del fondo n. O._____ e a depositarvi ca. 20'000 m 3 di materiale di scavo. 7.Il 25 agosto 2020 si dava il via all'occupazione di 2'270 m 2 del terreno in questione e nell'autunno 2020 iniziavano i lavori di preparazione della discarica. 8.Con "Fattura all'Ufficio Tecnico Grigioni" datata 26 marzo 2021 l'UTG pagava a A._____ CHF 1'816.00 quale "spese accessorie – indennizzo per l'uso temporaneo dell'area sulla particella n. O.: Totale ca. 2270 m 2 a fr 0.40 per m 2 e anno 2020/2021 (pagamento parziale occupazione parcella nr. O.)". 9.Con lettera del 26 luglio 2021 l'UTG comunicava che, a seguito della decisione del 18 maggio 2020, era stata delimitata la superficie utilizzata per la discarica ed erano stati occupati 2'270 m 2 . Si informava che si era pagato l'acconto per la parziale occupazione della particella per gli anni 2020 e 2021. 10.Con lettera del 27 luglio 2021 A._____ rispondeva all'UTG non dichiarandosi d'accordo. Egli citava la decisione del 18 maggio 2020 e riteneva che il relativo indennizzo avrebbe dovuto comprendere tutta l'area interessata, ossia 7'607 m 2 . Quindi l'indennizzo sarebbe stato di CHF 3'042.80 per anno. Egli invitava quindi a versargli la differenza per gli anni 2020/2021 pari a CHF 4'269.60 (CHF 6'085.60 – CHF 1'816.00).
4 - 11.Con "Fattura all'Ufficio Tecnico Grigioni" datata 28 settembre 2021 l'UTG versava a A._____ CHF 4'269.60 con causale "spese accessorie – indennizzo per l'uso temporaneo dell'area sulla particella n. O.: Totale ca. 2270 m 2 a fr 0.40 per m 2 e anno 2020/2021 (pagamento parziale occupazione parcella nr. O.)". 12.Con decisione del 16 dicembre 2021 la Commissione cantonale di espropriazione II Circondario decideva: "1. Il Cantone dei Grigioni verserà al Signor A._____ le seguenti indennità in relazione al fondo no. O., RF del Comune di B.:
CHF 0.40 il m 2 annui per utilizzo temporaneo di 7'607 m2;
CHF 1.50 per m 3 di materiale di scavo pulito depositato definitivamente; oltre a interessi al 5% a partire dal 18 maggio 2020. Inoltre il Cantone dei Grigioni si farà carico delle perdite di contributi (mancata concessione di pagamenti diretti) in relazione al fondo n. O._____ per tutta la durata dei lavori e li rimborsa al Signor A._____.
5 - volume massimo di [recte precisazione replica: 20'000] m 3 . In aggiunta l'espropriante verserà interessi al 5% dal 18 maggio 2020 c) Il Cantone dei Grigioni è condannato a versare al signor A., C.-B., l'importo una tantum di CHF 7'500.00 a titolo di inconvenienze. Inoltre, resta espressamente riservata una decisione finale sull'indennità dovuta per ridotta produzione giornaliera di uova, da emettere al compimento dell'opera, ossia dopo due anni dalla riconsegna del terreno occupato." Dispositivo n. 2 "Il Cantone dei Grigioni è tenuto a versare all'espropriato l'importo di CHF 10'000.00 a titolo di ripetibili. Eventualmente, questa indennità è fissata secondo prudente criterio di questo Giudice." 14.Con scritto del 3 marzo 2022 la Commissione cantonale di espropriazione II (qui di seguito: convenuta) riferendosi alla decisione impugnata, rinunciava a inoltrare una presa di posizione e postulava la reiezione del ricorso, per quanto fosse dato entrare nel merito dello stesso. 15.Il Cantone rappresentato dal DIEM (qui di seguito: convenuto) ha preso posizione il 22 marzo 2022, chiedendo il ricorso fosse respinto. 16.In data 14 aprile 2022 il ricorrente replicava confermando integralmente il petito del ricorso, con la precisazione e completamento del petito 1.1. lett. b: il volume massimo consentito nella discarica è di 20'000 m 3 . 17.Con scritto del 22 aprile 2022 un impiegato dell'UTG informava D. che era stato scelto quale accompagnatore ambientale E._____, dato che architetto paesaggista HTK e attivo come giardiniere. Quest'ultimo avrebbe concluso una formazione supplementare in accompagnamento
6 - ambientale. Egli avrebbe le competenze, la pratica e avrebbe già lavorato, con piena soddisfazione dell'UTG, in un altro progetto di ampliamento stradale. L'ANU sarebbe stato informato e sarebbe stato d'accordo con la scelta. E._____ vivrebbe a F.; un altro accompagnatore ambientale avrebbe dovuto arrivare dal Ticino, quindi sarebbe costato di più visto il viaggio più lungo. 18.Nello scritto "Situazione al 26 aprile 2022/Programma lavori" del 26 aprile 2022 indirizzato all'UTG, G., per la direzione lavori, spiegava la cronologia dei lavori, iniziati il 30 settembre 2020. Il 26 aprile 2022 sarebbero stati depositati in discarica circa 2'800-3'000 m 3 . Dal 16 agosto 2022 egli spiegava che si sarebbero dovuti ancora trasportare 16'000 m 3
di materiale di scavo e spiegava poi quanto tempo sarebbe stato necessario e come ci si sarebbe organizzati. 19.Con scritto del 2 maggio 2022 un impiegato dell'UTG informava H._____ che la direzione lavori, G._____, avrebbe informato il ricorrente a voce che all'inizio non sarebbe stata recintata e usata tutta l'area come discarica per il materiale di scavo. Per la costruzione del ponte e della strada tra i ponti si produrrebbe meno materiale. Non avrebbe senso utilizzare tutta la superficie a disposizione, in quanto solo dopo la demolizione della strada esistente a partire da agosto 2022 si genererebbe tanto materiale. Per il ricorrente sarebbe anche stato chiaro che, a seconda del bisogno (a dipendenza dell'avanzamento del cantiere), si sarebbe usata tutta la superficie assegnata [al Cantone]. Questa sarebbe la sequenza logica di un cantiere. Così il ricorrente avrebbe la possibilità di utilizzare per i suoi bisogni la superficie temporaneamente non utilizzata [dal Cantone], naturalmente sempre d'accordo con la direzione lavori. Non ci sarebbero state altre conversazioni, però in caso di bisogno, la direzione lavori sarebbe lieta di fornire informazioni.
8 - II. Considerando in diritto: 1.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 16 dicembre 2021 è data dall'art. 22 cpv. 1 della Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni (LCEspr; CSC 803.100) i.c.c. l'art. 49 cpv. 1 lett. g della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile. 2.Si entra in merito ai reclami del ricorrente. 2.1.Riguardo all'indennità per l'utilizzo temporaneo del fondo si ritiene quanto segue. 2.1.1.Il ricorrente non contesta l'importo di CHF 0.40/m 2 , ma nel dispositivo la convenuta non avrebbe fissato la durata dell'indennizzo. Inoltre, l'avviso della convenuta che l'espropriato avrebbe diritto a questa indennità per la durata del cantiere non sarebbe corretto sia formalmente che materialmente. Ammesso che l'indennizzo coprisse il mancato reddito del terreno, viste le limitazioni dovute alla discarica, il fondo riacquisterebbe la sua piena redditività solo due anni dopo la fine del cantiere, ossia dopo che avrebbe pienamente ripreso il suo vigore vegetativo. Egli ritiene che, in base all'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) e all'art. 9 cpv. 1 della LCEspr, l'espropriazione potrebbe avere luogo unicamente mediante risarcimento integrale. Egli, poi, cita l'art. 10 cpv. 1 LCEspr e le rispettive lett. a e d, nonché parzialmente l'art. 10 cpv. 2 LCEspr. 2.1.2.Il convenuto ritiene nella presa di posizione che l'obbligo di indennizzo inizierebbe in occasione del primo utilizzo del fondo e terminerebbe
9 - quando il proprietario riprenderebbe a coltivare il terreno. In casu un consulente specializzato in materia di accompagnamento ambientale in fase di cantiere AAC stabilirebbe quando sarà possibile riprendere a coltivare il terreno. Già per via della natura della cosa non sarebbe possibile fissare concretamente questo momento; ciò sarebbe possibile solo dopo una visita e sopralluogo del consulente AAC. Dall'inizio dell'occupazione del fondo il 25 agosto 2020 fino alla data della presa di posizione (22 marzo 2022) sarebbe stata utilizzata solo una superficie di 2'270 m 2 per lavori di preparazione. I lavori principali avrebbero dovuto avere luogo solo nel 2022 utilizzando il resto della superficie. Ciononostante il ricorrente avrebbe già chiesto per gli anni 2020/2021 un indennizzo per la superficie totale di 7'607 m 2 . Secondo le spiegazioni della decisione della convenuta e secondo il corso abituale delle cose, apparirebbe chiaro che sarebbe solo da indennizzare l'intervento che avrebbe effettivamente avuto luogo a seguito dell'utilizzo del fondo, altrimenti il ricorrente sarebbe favorito, dato che fino alla data della presa di posizione avrebbe continuato a coltivare la superficie non utilizzata. Ciò sarebbe contrario al principio dell'indennizzo integrale, che prevedrebbe che l'espropriato non dovrebbe subire né perdite né realizzare un utile e la sua situazione economica dovrebbe essere analoga come in assenza di un'espropriazione. 2.1.3.Nella replica il ricorrente contesta quanto detto dal convenuto. Egli sostiene che in casu si dovrebbe fare capo a un consulente agricolo e non un giardiniere per stabilire se e quando fosse possibile ricoltivare a pieno regime il fondo. Quindi egli respinge la figura dell'accompagnatore ambientale. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza in casi analoghi, solamente due anni dopo il termine dei lavori il terreno tornerebbe a rendere compiutamente come prima dell'intervento.
10 - Per quanto riguarda l'indennizzo, la frase "fr. 0.40 il m 2 annui per l'utilizzo temporaneo di 7'607 m 2 " del dispositivo 1 della decisione impugnata sarebbe cresciuta in giudicato. Non ci sarebbe scritto da nessuna parte che andrebbe indennizzata solo la parte concretamente utilizzata. Infatti, anche la richiesta di espropriazione del 15 ottobre 2019 non avrebbe fatto questa distinzione, anzi avrebbe chiesto l'utilizzo del terreno di ca. 7'607 m 2 . Sia la domanda sia la decisione di immissione anticipata in possesso confermerebbero questo stato delle cose. Anche l'espropriante, dopo reclamazione del ricorrente, avrebbe pagato integralmente l'indennità per l'occupazione temporanea dei 7'607 m 2 . L'espropriato avrebbe subito una limitazione per tutti i 7'607 m 2 , dato che non ne potrebbe disporre come e quando vorrebbe, quindi andrebbe indennizzato integralmente. 2.1.4.Nella duplica il convenuto ritiene le affermazioni riguardanti le capacità dell'accompagnatore ambientale come prive di fondamento e contestate. Gli AAC verrebbero sempre selezionati con grande cura e avrebbero le conoscenze e l'esperienza pratica necessarie. Il convenuto avrebbe già fatto capo a E._____, quale AAC, per l'ampliamento di una strada. Anche l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) non vi si sarebbe opposto. Il ricorrente partirebbe da un'ipotesi errata: conformemente alla decisione del 16 dicembre 2021, l'utilizzo temporaneo del terreno pari a ca. 7'607 m 2
dovrebbe essere indennizzato con CHF 0.40 per m 2 e anno, attualmente sarebbero però utilizzati soli 2'270 m 2 e il ricorrente, in accordo con la direzione lavori locale, dall'occupazione del terreno avrebbe coltivato il prato sulla superficie residua. Inoltre, dato che i lavori fino ad allora svolti [3 giugno 2022] avrebbero prodotto poco materiale di scavo, non avrebbe avuto senso utilizzare a questo scopo già l'intera superficie. La superficie residua di ca. 5'337 m 2 dovrebbe continuare a poter essere utilizzata dal ricorrente, in accordo con la direzione lavori, fino all'occupazione dell'intera superficie. Il ricorrente ne sarebbe stato a conoscenza.
11 - Quest'ultimo non avrebbe ancora subito alcun danno per quanto riguarda la superficie residua; quindi dovrebbe solo essere indennizzata la superficie di 2'270 m 2 temporaneamente utilizzata al momento. I pagamenti già effettuati sarebbero degli acconti (cfr. doc. 15 ricorrente), quindi al pagamento dell'ulteriore importo parziale (cfr. doc. 5 convenuto) non sarebbe associata alcuna concessione, la correzione sarebbe da effettuare nel conteggio finale in seguito alla restituzione al ricorrente della superficie del fondo temporaneamente usata. 2.1.5.Il ricorrente nell'ulteriore presa di posizione contesta quanto asserito dal convenuto. Egli stimerebbe E._____ quale giardiniere, ma non sarebbe stato interpellato sulla sua scelta quale accompagnatore, né avrebbe visto un rapporto di lavoro. Egli sarebbe perplesso al riguardo. Per le indennità la tesi del convenuto sarebbe destituita da ogni fondamento. Infatti, l'espropriante non avrebbe mai chiesto un utilizzo a tappe del terreno e quindi non avrebbe mai chiesto un pagamento scaglionato. La convenuta avrebbe sancito l'occupazione temporanea di tutta la superficie di 7'607 m 2 e l'espropriante non avrebbe fatto valere nessuna riserva e/o condizione e/o ricorso contro la decisione. Pertanto giuridicamente il vincolo sull'occupazione temporanea sarebbe su tutta l'area di 7'607 m 2 – se casualmente si potesse utilizzare a volte qualche metro in eccedenza, ciò sarebbe irrilevante – e infatti, come prova, il convenuto sarebbe stato tenuto a versare l'importo totale dovuto per l'area. Il doc. 12 del convenuto (lettera del 2 maggio 2022, vedi fattispecie cifra 19) sarebbe un documento interno creato ad arte e mai condiviso con il ricorrente. 2.1.6.La convenuta nella sua decisione del 16 dicembre 2021 spiegava cosa è un'occupazione temporanea, cioè un provvedimento dettato da necessità di cantiere. Questa sarebbe volta a consentire all'espropriante determinati atti che non sarebbero antitetici all'esercizio futuro del diritto di proprietà sull'immobile. Inoltre comporterebbe per l'espropriato una privazione
12 - temporanea del possesso e, per l'espropriante, l'obbligo di ripristinare successivamente l'area occupata. L'indennità sarebbe finalizzata a compensare il danno effettivo derivante al proprietario dalla limitazione d'uso passeggera del bene, salvo che renda attendibile un miglior uso ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LCEspr. Nel caso specifico il ricorrente avrebbe diritto, per la durata del cantiere, al risarcimento costituito dalla differenza fra il reddito oggettivo degli immobili senza limitazioni eccessive e quello nella situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi che non siano già compresi in tale perdita di reddito. Essendo la parte del fondo n. O._____ situata in zona agricola, il ricorrente dall'inizio dei lavori di deposito non potrebbe disporne liberamente (cioè coltivare) e di conseguenza tale perdita di reddito andrebbe indennizzata. L'indennizzo sarebbe dovuto nella misura in cui il fondo non potrebbe più essere effettivamente utilizzato (coltivato) dal ricorrente a causa dei lavori di deposito, cioè, oltre al deposito, anche la superficie utilizzata per accedervi e per le installazioni di cantiere, ecc., per un totale di ca. 7'607 m 2 . Inoltre, la convenuta citava l'art. 26 Cost. e l'art. 9 LCEspr, notando che all'espropriazione dovrebbe corrispondere una piena indennità. La determinazione di questa sarebbe disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non dovrebbe subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. Gli dovrebbe essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo. L'indennizzo annuo per l'utilizzo temporaneo di 7'607 m 2 del fondo n. O._____ veniva dunque fissato a CHF 3'042.80 (CHF 0.40 il m 2 per 7'607 m 2 ). Oltre a ciò, il convenuto si faceva carico di eventuali perdite di
13 - contributi (mancata concessione di pagamenti diretti) per la durata dei lavori di costruzione e li rimborsava al ricorrente. 2.1.7.L'art. 26 cpv. 2 Cost. prevede che, in caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà, è dovuta piena indennità (cfr. Sentenza del Tribunale federale [STF] 1C_412/2018, 1C_432/2018 del 31 luglio 2019 consid. 8.1, vedi anche HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 ed., Zurigo 2020, n. 2472 ss., 2492 ss.). L'art. 9 cpv. 1 LCEspr sottolinea che l'espropriazione non può essere effettuata che mediante risarcimento integrale. Di regola l'indennità deve essere corrisposta in denaro (in analogia vedi artt. 16 e 17 Legge federale sull'espropriazione [LEspr; RS 711]). Secondo l'art. 10 cpv. 1 LCEspr (in analogia vedi artt. 19 e 22 LEspr), nel fissare l'indennità si deve tener conto di tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato senza sua propria colpa per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità deve quindi comprendere tra l'altro: a) l'intero valore venale del diritto espropriato, b) il deprezzamento della frazione residua dovuto all'espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi e d) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, in uno svolgimento normale delle cose, come conseguenza dell'espropriazione. Il cpv. 2 recita: "Se all'atto dell'estinzione o della limitazione di un diritto non è possibile stabilire il pregiudizio derivante, su richiesta dell'espropriante, dell'espropriato o d'ufficio si può rinviare fino al compimento dell'opera la decisione circa l'indennità imponendo eventualmente una adeguata prestazione di garanzia." Il proprietario terriero non deve subire alcuna perdita a causa dell'espropriazione, né realizzare un guadagno, bensì deve essere messo nella stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione
14 - non fosse mai avvenuta. L'indennizzo per un'espropriazione materiale è generalmente calcolato con il metodo della differenza confrontando il valore di mercato della proprietà in questione prima della restrizione della proprietà con quello dopo l'intervento. Inoltre, è possibile che debbano essere compensati ulteriori svantaggi (inconvenienti), come ad esempio spese per la pianificazione diventate inutili o lavori analoghi. L'indennizzo si determina sia per l'espropriazione formale che per quella materiale secondo le stesse regole. Il danno corrisponde alla differenza tra il livello attuale patrimoniale e quello che esisterebbe senza l'evento dannoso (cfr. STF 1C_412/2018, 1C_432/2018 del 31 luglio 2019 consid. 8.1, 8.3 e 8.5, vedi anche HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2407 ss e 2492 ss.). L'indennizzo è misurato in relazione al danno subito dalla persona toccata a causa dell'espropriazione risp. dell'intervento simile all'espropriazione nel suo patrimonio. La persona toccata deve essere trattata come se l'espropriazione risp. l'intervento simile all'espropriazione non avesse avuto luogo. Oltre al valore venale del diritto espropriato (in caso di espropriazione formale) risp. la riduzione di valore del bene interessato dalla restrizione di proprietà (in caso di espropriazione materiale), ci sono anche altre perdite patrimoniali (i cosiddetti inconvenienti) – che sono prevedibili secondo l'ordinario corso degli eventi come conseguenza dell'espropriazione o di una misura simile all'espropriazione (per es. costi di trasloco, spese per lavori di adattamento o spese per una progettazione divenuta inutile) – da compensare. Oltre a quanto precede, oggetto di compensazione sono gli interessi pecuniari, non interessi puramente affettivi o mere aspettative o speranze (cfr. GRAHAM-SIEGENTHALER, Berner Kommentar, Fünfter Abschnitt Eigentumsgarantie und Enteignung / VIII. Materielle Enteignung, Bern, 2022, ed. AEBI-MÜLLER, MÜLLER, p. 365, n. 940). Il periodo di indennizzo deve basarsi sulla durata dell'espropriazione (cfr. STF 1C_163/2017 del 18 luglio 2017 consid. 3.3). In linea di principio
15 - l'ente pubblico è tenuto a pagare un indennizzo se la proprietà privata viene utilizzata per opere e impianti pubblici (cfr. GRAHAM-SIEGENTHALER, op. cit. p. 376 n. 968). L'espropriazione a titolo temporaneo limitata nella sua durata ai sensi degli artt. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1 lett. a LCEspr (v. a livello federale artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1 LEspr) avviene principalmente per consentire i lavori di costruzione riguardo all'opera progettata, cioè ad esempio per creare un accesso per il trasporto di materiale, per la messa a disposizione di spazio di deposito e per l'approvvigionamento di materiale. L'indennità deve coprire il danno effettivamente subito e non può essere concessa indipendentemente da questo, ad esempio come interesse sul valore di mercato. In termini di forma l'indennità può essere corrisposta alternativamente o cumulativamente come pagamento unico o periodico. Sebbene il diritto cantonale relativo all'espropriazione non preveda nulla in merito alla modalità dettagliata del pagamento dell'indennità, con rimando all'art. 17 LEspr, si ritiene che indennizzi periodici siano possibili; circostanza, questa, che non è stata contestata dal ricorrente. Il versamento di indennizzi periodici è particolarmente adatto quando la durata dell'utilizzo non è nota fin dall'inizio. Complessivamente l'indennizzo deve coprire sia la costante perdita d'utilizzo come anche i danni derivanti dalla temporanea o permanente compromissione per mano dell'attività gestita dall'espropriante, sia i costi di ripristino del terreno, a meno che non eseguiti dall'espropriante stesso (cfr. HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrect des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Bern, 1986, art. 19 n. 39). Secondo il Tribunale federale, gli indennizzi periodici sono da prevedere solo per interventi temporanei, cioè se è certo fin dall'inizio, o si può ipotizzare con un alto grado di certezza sufficiente, che dei diritti saranno revocati o
16 - limitati solo temporaneamente. L'indennizzo deve essere determinato in anticipo per l'intera durata dell'esproprio, anche per le espropriazioni temporanee, sia che venga corrisposto sotto forma di pagamento di capitale o di pagamenti ricorrenti (cfr. STF 1E.15/2007 dell'8 febbraio 2008 consid. 20). 2.1.8.La decisione in questione del 16 dicembre 2021 ritiene nel dispositivo un'indennità in relazione al fondo in questione di CHF 0.40 il m 2 annui per l'utilizzo temporaneo di 7'607 m 2 . Effettivamente, come giustamente notato dal ricorrente, il dispositivo della decisione non menziona la durata precisa dell'indennizzo, quantunque al consid. 4.1. la convenuta specifica che l'indennizzo è dovuto per la durata del cantiere. Tantomeno il dispositivo ritiene che verrebbero indennizzati "fino a" 7'607 m 2 . Al contempo non nomina una cifra totale di indennizzo (totale = m 2 x CHF). Ciononostante il dispositivo soddisfa i requisiti del Tribunale federale poiché l'indennizzo è stato fissato in anticipo – cioè non appena possibile secondo il normale corso degli eventi e della procedura – per l'intera durata dell'espropriazione a CHF 0.40 il m 2 annui. Per quanto riguarda la durata dell'indennizzo nel tempo la scelta di formulazione della convenuta nel dispositivo non può essere stata casuale, in quanto se la convenuta avesse inteso fissare un lasso di tempo più preciso, essa lo avrebbe fatto. Il dispositivo è da interpretare con il sostegno dei considerandi della decisione (cfr. DTF 144 I 11 E. 4.2; STF 9C_682/2023 del 7 dicembre 2023 consid. 3.3.4) e, quindi, l'indennizzo dovuto per il periodo di cantiere (cfr. consid. 4.1 della decisione). Infatti, considerando i pagamenti parziali o acconti avvenuti per gli anni 2020/2021 (cfr. doc. 14 e 15 ricorrente, doc. 2 convenuto, vedi anche le fatture per l'anno 2022/2023), se ne poteva già allora dedurre che questo metodo di procedere era dovuto al fatto che la durata dell'utilizzo in casu non era nota fin dall'inizio ciò, che secondo HESS/WEIBEL (op.cit. art. 19 n.
17 - 39), può essere il caso. Infatti, anche in scritti precedenti il convenuto non si esprimeva fissando una data precisa, ma collegando la fine dell'indennizzo alla ricoltivazione del terreno da parte dell'espropriato (cfr. doc. A3 convenuto). Tale indicazione è in linea con la dottrina e giurisprudenza sopracitata, che prevede che il periodo di indennizzo deve basarsi sulla durata dell'espropriazione. Nel caso concreto risulta quindi adeguato che la convenuta non ha fissato una data o un lasso di tempo preciso nel dispositivo. Lo stesso si può dire per quanto riguarda i metri quadrati di superficie da indennizzare. Se la convenuta avesse inteso indennizzare tutti i 7'607 m 2 , ella avrebbe fissato, vista la rilevanza, direttamente nel dispositivo l'importo dovuto annualmente (m 2 x CHF), in quanto senz'altro calcolabile. Al consid. 4 la convenuta sottolinea che la relativa indennità sarebbe finalizzata a compensare il danno effettivo derivante al proprietario dalla limitazione d'uso passeggera del bene (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit. art. 19 n. 39). Poi al consid. 4.1 ritiene che "Dall'inizio dei lavori di deponia l'espropriato non può più disporre liberamente del proprio fondo il quale non può di conseguenza venir coltivato. Tale perdita di reddito va indennizzata. L'indennizzo è dovuto nella misura in cui il fondo non potrà più essere effettivamente utilizzato (coltivato) dall'espropriato a causa dei lavori di deposito, vale a dire, oltre al deposito in quanto tale, anche la superficie utilizzata per accedere alla deponia, quella utilizzata per le installazioni di cantiere, ecc. per un totale di circa 7'607 m 2 ." La convenuta sottolinea che l'indennizzo è dovuto nella misura in cui il fondo non può più essere effettivamente utilizzato, ergo solo per tale periodo e per tale parte del fondo. Invece la nominata superficie totale di 7'607 m 2 rappresenta la superficie massima possibilmente utilizzabile per la discarica. Ciò risulta in linea con quanto ritenuto da dottrina e giurisprudenza che prevedono che il proprietario non deve subire alcuna perdita a causa
18 - dell'espropriazione, né realizzare un guadagno, bensì deve essere messo nella stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non fosse mai avvenuta, ossia che l'indennità deve coprire il danno effettivamente subito. Questa argomentazione è stata poi ripresa dal convenuto nello scambio di scritti dinanzi a codesto Tribunale. Si constata infine che, sebbene la convenuta abbia ritenuto al consid. 4.3 che "L'indennizzo annuo per l'utilizzo temporaneo di x 7'607 m 2 del fondo n. O._____ viene dunque fissato dall'infrascritta Commissione in fr. 3'042.80 (fr. 0.40 il m 2 per 7'607 m 2 )", l'importo calcolato non è poi stato incluso nel dispositivo; circostanza, questa, che lascia presagire che tale indennizzo è interpretabile quale mero calcolo dell'eventuale importo massimo. Inoltre, per il ricorrente, considerando i vari scritti in questo senso e spediti dal convenuto, avrebbe dovuto essere palese che l'indennizzo sarebbe stato scaglionato e parziale, cioè stabilito solo per la parte di terreno effettivamente e temporaneamente sottrattagli e quindi per lui non utilizzabile. Infatti, in uno scritto del 2 maggio 2022 un impiegato UTG riteneva che il ricorrente era stato informato verbalmente dalla direzione lavori che all'inizio non si intendeva recintare e utilizzare come deposito tutta la superficie, in quanto solo da agosto 2022 si sarebbe creato molto materiale (demolizione della strada esistente) e non avrebbe avuto senso usare tutta la superficie a disposizione. Nello scritto si riteneva che per il ricorrente sarebbe anche stato chiaro che, a seconda delle esigenze (in base all'avanzamento dei lavori di costruzione), sarebbe stata utilizzata dall'UTG la superficie totale. Si concludeva che il ricorrente avrebbe così avuto la possibilità di utilizzare per le sue necessità le superfici inutilizzate dal deposito, sempre in accordo con la direzione lavori. Non avrebbero avuto luogo altre conversazioni (cfr. doc. 12 convenuto). Infatti, anche in questo senso, inizialmente è stata recintata come discarica solo un'area di circa 2'270 m 2 (fattura del 26 marzo 2021 per gli anni 2020/2021, cfr.
19 - doc. 14 ricorrente). In aggiunta, si nota che nella proposta di accordo concernente l'utilizzo temporaneo di terreno inviata al ricorrente in data 28 maggio 2019 il convenuto riteneva tra l'altro alla cifra 2 che "Il Cantone indennizza il proprietario per la superficie utilizzata temporaneamente con un importo pari a fr. 0.40 per m 2 e anno. L'indennizzo sarà versato al momento in cui il terreno verrà utilizzato" (cfr. doc. B5, B6 convenuta). Quindi il convenuto non si esprimeva riguardo ai m 2 precisi della superficie concreta, ma lasciava intendere che l'indennizzo dipendeva dall'uso concreto della superficie. Oltre a ciò, il ricorrente stesso ammette nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2019 alla convenuta – sebbene egli nell'ultima presa di posizione dinanzi a codesto Tribunale affermi che il convenuto non avrebbe mai chiesto un utilizzo a tappe del terreno e quindi nemmeno un pagamento scaglionato e sebbene egli nella replica a codesto Tribunale affermi che non ci sarebbe scritto da nessuna parte che andrebbe indennizzata solo la parte concretamente utilizzata – che in sede di conciliazione il convenuto aveva parlato di un deposito scaglionato sulla proprietà del ricorrente (cfr. doc. 4 ricorrente, consid. II.A.5). Egli, poi, in tale scritto replica dicendo che l'espropriante avrebbe proposto "CHF 0.40/m 2 p.a. per l'utilizzo (effettivo) del terreno occupato" (cfr, doc. 4 ricorrente, consid. II.C.2). Tali osservazioni lasciano intendere che il convenuto intendeva indennizzare solo il terreno realmente occupato e che il ricorrente ne era al corrente. In questo senso sono riassumibili anche gli ulteriori scritti agli atti. Nella replica del 20 gennaio 2020 del convenuto alla convenuta si riteneva che, "come spiegato in occasione dell'udienza di conciliazione", secondo la prassi cantonale, si indennizzerebbe l'espropriato per l'occupazione del terreno n. O._____ con CHF 0.40 per m 2 e anno. Si indennizzerebbe quindi la superficie annua effettivamente non più disponibile per la coltivazione. Tale obbligo d'indennizzo sarebbe iniziato con il primo utilizzo del terreno e finito con la ricoltivazione da parte del proprietario (cfr. doc. A3 convenuta consid. III.1). Con fattura del 26
20 - marzo 2021 al ricorrente si versavano CHF 1'816.00 per l'anno 2020/2021 come indennizzo per ca. 2'270 m2 a CHF 0.40 per m 2 e anno (cfr. doc. 14 ricorrente). Sebbene il ricorrente in precedenza avesse preteso un indennizzo per l'intera superficie del fondo n. O._____ (cfr. doc. 5 ricorrente), egli non reagiva a tale fattura risp. pagamento. Anche lo scritto del 26 luglio 2021 attesta che l'intenzione del convenuto fosse quella di indennizzare solo la parte realmente usata del terreno del ricorrente. In tale scritto l'UTG informava il ricorrente riguardo al fatto che il 25 agosto 2020 uno studio di ingegneria aveva misurato il fondo n. O._____ con un drone e che una volta terminati i lavori si sarebbe rimisurato il fondo, paragonando i due modelli, sarebbe poi risultato il volume da indennizzare. Si informava che in tale data si era delimitata la superficie utilizzata per la discarica e si era avviata l'occupazione di una superficie pari a 2'270 m 2 . Si inviava il conteggio in acconto per la parziale occupazione della particella per gli anni 2020 e 2021. Infine, si concludeva dicendo che in seguito alla decisione definitiva della convenuta si sarebbe proceduto al pagamento definitivo dopo deduzione dell'acconto (cfr. doc. 2 convenuto). Solo a questo scritto il ricorrente si è poi opposto il 27 luglio
21 - carattere non definitivo di tali pagamenti. Detto ciò, i pagamenti non sono da interpretare né come errore né quale ammissione da parte del convenuto o garanzia nei confronti del ricorrente, in quanto, da quanto si rileva dal dossier, si intendeva effettuare la correzione nel conteggio finale in seguito alla decisione definitiva della convenuta (cfr. doc. 2 convenuto). Valutato quanto appena esposto, le intenzioni del convenuto di indennizzare solo la parte di terreno da lui concretamente utilizzata appaiono indiscutibili e il ricorrente, perlomeno da quanto si evince dagli atti, ne era a conoscenza. Considerando i documenti agli atti, solo da metà agosto 2022 in poi è stato prodotto molto materiale di scavo, cioè secondo i calcoli della Direzione lavori circa 16'000 m 3 in più rispetto ai già depositati 2'800-3000 m 3 fino a fine aprile 2022 (cfr. doc. 13 convenuto). Quindi va concluso che prima di agosto 2022 è stata occupata solo una superficie di 2'270 m 2 e, apparentemente, il ricorrente ne era a conoscenza (cfr. doc. 12 convenuto). Tenendo conto di quanto sopra scritto, nonché richiamando la dottrina e giurisprudenza suesposta, si conclude che rettamente sono da indennizzare solo i metri quadrati della particella n. O._____ realmente utilizzati per il deposito e, quindi, non utilizzabili per l'agricoltura o per altri scopi previsti dal ricorrente. Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente sono infondate. 2.1.9.Per quanto concerne l'accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AAC), si rileva che esso si è sviluppato negli anni 2010 nell'ambito di grandi progetti, diventando uno strumento importante per la protezione dell'ambiente durante i cantieri. In molti casi è necessaria una competenza ambientale per risolvere i problemi del cantiere o per la realizzazione di misure ambientali che rendano un progetto idoneo all'approvazione. L'AAC, il quale sempre più spesso accompagna la realizzazione di progetti impegnativi per conto del committente, contribuisce in modo significativo
22 - alla qualità ambientale dei cantieri (BRUNNER, SCHMIDWEBER, Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle, UFAM, Berna, 2007, p. 7-8). In particolare per l'area specialistica del suolo è necessario consultare degli specialisti, che accompagnino il progetto dal rilevamento delle condizioni iniziali (mappatura del suolo) alla progettazione di adeguate misure di protezione del suolo, all'attuazione di tali misure durante le fasi di costruzione rilevanti per il suolo, fino alla ricoltivazione e al ritiro delle superfici interessate dal progetto (BRUNNER, UVP-Handbuch Modul 6, Umweltbaubegleitung und Erfolgskontrolle, UFAM, Berna 2009, p. 2). Non si intravvede né dall'argomentazione del ricorrente, né in maniera generale, perché il fatto che un consulente specializzato in materia di accompagnamento ambientale in fase di cantiere AAC si occupi, quale persona qualificata, di valutare il momento in cui il terreno riprende vigore vegetativo (cfr. doc. 9 e 10 convenuto), possa rappresentare un problema. I motivi addotti dal ricorrente per il respingimento della figura dell'AAC scelto non risultano essere pertinenti né fondati. Come si evince dai manuali dell'UFAM la figura dell'accompagnatore ambientale è piuttosto diffusa e necessaria per poter garantire un utilizzo conforme alla protezione ambientale del terreno anche in seguito a un cantiere (vedi ricoltivazione). Il fatto che il convenuto intenda avvalersi di un AAC diplomato (cfr. doc. 10 convenuto), dovrebbe essere accolto dal ricorrente come novità positiva, perché chiaramente anche nei suoi interessi. Inoltre, al contrario di quanto sembrerebbe pretendere il ricorrente, quest'ultimo non deve essere interpellato al riguardo, né deve visionare il rapporto di lavoro, in quanto tale procedura è da condurre dal convenuto, quale committente dei lavori in questione. Per giunta il convenuto ha ritenuto che questo modo di procedere era già stato adottato con successo in passato
23 - (con lo stesso consulente). Per questo motivo la scelta del convenuto in merito è da appoggiare. 2.1.10. La censura è interamente respinta. 2.2.Riguardo agli inconvenienti si ritiene quanto segue. 2.2.1.Il ricorrente lamenta nel ricorso che l'approntamento della discarica gli causerebbe degli indubbi pregiudizi, in quanto ben la metà della sua particella – cioè 7'607 m 2 – verrebbe in futuro occupata per la discarica. Ciò comporterebbe una grave limitazione della lavorazione della particella visti gli spazi minori e conseguente maggior dispendio in fatto di razionalità del lavoro e della resa. Essendo egli agricoltore, dal profilo agricolo sfrutterebbe intensamente la particella n. O._____. Infatti, il terreno verrebbe usato: per lo sfalcio (due/tre tagli all'anno), quale pascolo per il bestiame (35 capre e 3 asini) e quale area libera per 450 galline ovaiole. L'ingombro non gli permetterebbe più di pianificare al meglio il pascolo dei suoi animali. La ridotta porzione residua renderebbe più difficile la convivenza delle galline ovaiole con gli altri animali. Si dovrebbero ridurre le recinzioni con obbligo di rotazione più frequente. Inoltre, il cantiere provocherebbe pregiudizi molesti dovuti al traffico, rumore e polveri degli autocarri e degli escavatori. L'indennizzo di CHF 7'500.00 richiesto, risultante in CHF 2'500.00 all'anno sull'arco di tre anni, sarebbe ragionevole ed equo. Sarebbe vero che non vi sarebbero parametri oggettivi per fissare questa indennità, ma il corso naturale delle cose e l'esperienza della vita insegnerebbero che un tale cantiere comporterebbe gli inconvenienti esposti. 2.2.2.Il convenuto nota nella presa di posizione che sarebbe difficile prevedere l'entità delle immissioni al momento dell'espropriazione. Di norma per l'espropriante sarebbe praticamente impossibile descrivere al momento
24 - dell'esposizione pubblica dei piani se e quali competenze di protezione in materia di rapporti di vicinato esso intenda revocare o limitare mediante l'esproprio. Ciò varrebbe inversamente anche per la pretesa dell'espropriato. Quindi egli contesta la richiesta di CHF 7'500.00 che, ad ogni modo, non sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di sostanziare. Poiché attualmente non sarebbe possibile determinare con precisione l'utilizzo della discarica e le immissioni effettivamente prodotte, il ricorrente avrebbe la possibilità di far valere le sue pretese ai sensi dell'art. 17 OCEspr. Inoltre, il convenuto ritiene che si potrebbe solo trattare di immissioni eccessive, poiché tutte le altre immissioni dovrebbero essere tollerate in ogni caso. Le immissioni sarebbero "eccessive" se al contempo gravi e intense, se colpirebbero il singolo proprietario in maniera particolare e se fossero state per lui imprevedibili. Gli inconvenienti fatti valere dal ricorrente quali "traffico degli autocarri, rumore e polveri di questi ultimi e degli escavatori" non sarebbero da considerare né gravi né intensi, ma corrisponderebbero a inconvenienti da una normale attività di cantiere. Oltretutto, per il ricorrente sarebbe stato prevedibile che i lavori avrebbero potuto generare polvere e si sarebbero potuti sentire gli autocarri. Non risulterebbe evidente la ragione per cui egli dovrebbe essere particolarmente colpito da tali aspetti e non verrebbe nemmeno esposta in modo plausibile. Non si capirebbe l'affermazione del ricorrente secondo la quale i lavori e i processi dell'azienda agricola, nonché la convivenza degli animali sul fondo, sarebbero limitati, dato che gli rimarrebbe comunque a disposizione la metà del fondo. Infine, vista l'ubicazione della discarica sul prato sul lato della strada, la stalla non sarebbe interessata. Visto che il ricorrente (incontestatamente) non potrebbe più sfruttare il prato nella stessa misura di prima, egli percepirebbe un indennizzo corrispondente. 2.2.3.Si richiama innanzitutto il contenuto dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LCEspr, nonché l'art. 10 cpv. 2 LCEspr sopracitati.
25 - Inoltre, l'art. 17 cpv. 1 e lett. c OCEspr prevede che possono esser presentate pretese di indennità dopo la conclusione della procedura di stima in alcuni casi, tra i quali "se solo durante o dopo la costruzione dell'opera l'espropriato si rende conto di un danneggiamento imprevedibile o non prevedibile in tutta la sua estensione al tempo del deposito dei piani". Ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 Cost., in caso di espropriazione deve essere corrisposto un indennizzo completo (vedi anche art. 9 cpv. 1 LCEspr). Questo si suddivide in un massimo di tre posizioni: il valore di mercato, il deprezzamento e gli inconvenienti. I cosiddetti inconvenienti sono da risarcire come danno indiretto. Secondo la formulazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LCEspr, l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi, dal corso ordinario delle cose, possano essere previsti come una conseguenza dell'espropriazione, sono da indennizzare. Quindi sono da compensare tutti gli altri svantaggi pecuniari subiti dall'espropriato a causa della cessione e che hanno un nesso causale adeguato con essa (cfr. GRAHAM-SIEGENTHALER, op. cit., p. 347 s. n. 894). Possono formare l'oggetto dell'espropriazione anche i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato (cfr. art. 4 cpv. 1 LCEspr, vedi in analogia art. 5 cpv. 1 LEspr; cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., art. 19 n. 140). 2.2.4.In linea con quanto ritenuto dal convenuto, si nota innanzitutto che l'indennizzo di CHF 7'500.00 richiesto dal ricorrente non è minimamente sostanziato a livello economico. Inoltre, il ricorrente non entra nel dettaglio e non spiega per esempio come e quando si manifesterebbero i rumori (quali giorni, quali orari, quanta polvere, prove fotografiche, ecc.) e come ciò possa avere un influsso dal profilo economico. Anche in relazione agli spazi minori egli, in modo del tutto generico, si limita a censurare un presunto pregiudizio, senza tuttavia entrare nel merito dello stesso. Ciò
26 - sebbene si tratti di fatti a lui (al momento degli avvenimenti) palesemente più accessibili che alle autorità (vedi al riguardo DTF 132 II 113 consid. 3.2; DTF 122 II 385 consid. 4c.cc, entrambe con rimandi alla dottrina; STF 8C_1/2013 del 4 marzo 2014 consid. 4.2.2). Dall'altra parte il ricorrente nemmeno fa valere delle richieste probatorie specifiche in questo senso. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene la censura infondata. In ogni caso, in penuria di dettagli, non è possibile né analizzare e/o calcolare l'asserita inconvenienza, né risulta fattibile esprimersi in merito ai diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato. A titolo abbondanziale, si ricorda che il ricorrente riceve già dal convenuto un indennizzo per l'utilizzo temporaneo di una parte del suo terreno (vedi dispositivo 1 della decisione della convenuta, doc. 1 ricorrente). 2.2.5.In conclusione la censura è infondata. 2.3.Per quanto riguarda la mancata produzione di uova si ritiene quanto segue. 2.3.1.Il ricorrente nel ricorso precisa che dinanzi alla convenuta si sarebbe espressamente riservato la facoltà di chiedere un indennizzo, qualora la produzione giornaliera di uova fosse diminuita. Egli avrebbe fatto valere la riserva il 3 dicembre 2019, quando i lavori alla discarica non sarebbero ancora stati iniziati e non poteva ancora dimostrare danni. Egli indica che nel 2020 avrebbe allevato 450 galline ovaiole e la sua intenzione sarebbe stata di arrivare a 750 esemplari. Purtroppo quando la discarica iniziava a prendere corpo nel 2021, il ricorrente avrebbe dovuto drasticamente ridurre il contingente da 450 a 200, abbandonando il progetto di potenziamento, con una diminuzione della produzione giornaliera di almeno 200 uova (considerato un allevamento di 450 capi). Il ricorrente venderebbe tali uova a CHF 0,53/pz., calcolando un margine di guadagno
27 - di 60% del prezzo di vendita, e, dunque, mensilmente percepirebbe CHF 1'920.00 (CHF 0.32 x 200 x 30). 2.3.2.Il convenuto censura nella presa di posizione che tra il danno fatto valere e il pregiudizio giuridico dovrebbe esistere un nesso causale adeguato, ciò che non risulterebbe evidente dalle argomentazioni del ricorrente. Inoltre, non verrebbe esposta in misura sufficiente la ragione per cui il materiale depositato sarebbe all'origine della riduzione del numero di galline ovaiole (cosa di per sé contestata). Sarebbe incontestato che il ricorrente continuerebbe ad avere a disposizione una superficie inferiore a causa della discarica, ma comunque ancora 5'589 m 2 di prato (nonché un ulteriore superficie di 2'470 m 2 ). Se si ipotizzasse che le uova venissero vendute con un marchio (ad es. Naturafarm) che imporrebbe corrispondenti aree di movimento per gli animali, si calcolerebbe uno spazio di 2,5 m 2 per animale, quindi, per 400 galline, un'area di movimento di 1'000 m 2 . Tenendo in considerazione il necessario spostamento dell'area di movimento sul fondo, sulla restante superficie di 8'059 m 2
rimarrebbe ancora spazio a sufficienza per una tale area di movimento. Quindi il materiale depositato sul fondo non avrebbe alcun influsso sulla produzione di uova. Infine, in linea di principio, un mancato guadagno non sarebbe da tenere in considerazione per il calcolo dell'indennizzo per espropriazione. 2.3.3.Nella replica il ricorrente ritiene che vivrebbe della produzione delle uova e indica che la drastica riduzione della produzione lo metterebbe in grave difficoltà. Le galline ovaiole sarebbero estremamente sensibili ai rumori. Inoltre, le continue immissioni moleste scaturite dalla formazione della discarica sul lato nord del suo fondo lo avrebbero obbligato a chiudere uno stabilimento e macellare 250 galline, poiché non avrebbero più prodotto uova. Addirittura, a causa di tali immissioni, ci sarebbero stati casi di cannibalismo tra galline, fenomeni mai visti in precedenza. Le galline non
28 - verrebbero sostituite finché perdurerebbe il cantiere. Il costo di una gallina ovaiola sarebbe di CHF 25.00, per cui il pregiudizio ammonterebbe a CHF 6'250.00, aggiungendo poi i costi di CHF 1'920.00 mensili per la mancata produzione di uova. Se il convenuto persistesse nella sua contestazione, sarebbe da eseguire una perizia giudiziaria atta ad accertare le cause della perdita di produzione di uova nell'azienda del ricorrente e atta a stabilire l'entità del danno. 2.3.4.Il convenuto nella duplica ritiene la motivazione di controparte della replica pretestuosa, notando che avrebbe già potuto addurla nel ricorso. Dall'allegato del ricorrente (costo per il macello delle 250 galline [inteso sembrerebbe il doc. 17 ricorrente]) risulterebbe che l'effettivo sarebbe stato ridotto nel novembre 2021. A quel momento i primi lavori preparatori erano già stati conclusi da un anno; tra i lavori e la macellazione delle 250 galline non sussisterebbe alcun nesso causale adeguato. Non ci sarebbero nemmeno continue immissioni foniche moleste, in quanto dalla conclusione dei lavori preparatori (12 novembre 2020) per 327 giorni lavorativi si sarebbero finora [ovvero 3 giugno 2022] depositati solo 3'000 m 3 di materiale; in questo senso vi sarebbe stato raramente traffico di veicoli fino alla discarica. Inoltre, a tal riguardo si ricordava che l'azienda del ricorrente si troverebbe lungo una strada cantonale sulla quale circolerebbero quotidianamente, tra l'altro, cinque veicoli commerciali pesanti o 15 autobus di linea. Le galline sarebbero quindi abituate alle immissioni foniche del traffico stradale nonché al rumore di macchinari pesanti. Oltretutto, il ricorrente coltiverebbe il prato adiacente ai pollai con macchine agricole (ad es. falciatrice, transporter, ecc.). Quindi il "rumore" non potrebbe essere stato la causa della mancata produzione di uova. Ciononostante si provvederebbe alla riduzione del rumore conformemente alla Direttiva sul rumore dei cantieri dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. Tale valutazione verrebbe condivisa dal Plantahof. Sarebbe
29 - improbabile che le galline smettessero di deporre uova per via di immissioni foniche (e non piuttosto per via dell'età, del sistema di stabulazione, della gestione della luce, del foraggiamento, ecc.). Anche l'P._____ (centro di competenza dell'avicoltura svizzera) sarebbe dello stesso parere. Stando alle loro informazioni, si sarebbe in passato osservata una riduzione della quantità di uova deposte in caso di sorvoli supersonici dell'esercito, ma con una ripresa relativamente rapida; cioè nemmeno un tale rumore nettamente superiore all'usuale rumore dei cantieri avrebbe fatto smettere la deposizione delle uova delle galline. Il cannibalismo tra galline sarebbe ampiamente diffuso e si verificherebbe ripetutamente (come abbastanza noto). Si manifesterebbe di solito in maniera imprevedibile e le cause sarebbero diversificate (per es. gestione della luce, sistema di stabulazione, foraggiamento, condizioni climatiche, ecc.). Ad ogni modo la responsabilità non sarebbe da attribuire alle presunte immissioni foniche della discarica. Il convenuto ipotizza che il numero di 450 galline ovaiole sarebbe forse stato troppo grande, tanto più che sarebbe stato il numero più grande degli ultimi anni. Infatti egli riteneva che, secondo il rilevamento dei dati delle strutture (cfr. doc. 17 convenuto), già nel 2019 sarebbe stato ridotto il numero da 400 a 350 e prima del decreto governativo del 28 novembre 2017 il ricorrente avrebbe avuto 200 e 260 galline ovaiole, mentre l'anno successivo avrebbe raddoppiato l'effettivo. Il ricorrente avrebbe agito così quando già avrebbe saputo che il suo fondo sarebbe stato occupato temporaneamente e quindi ne sarebbe responsabile. 2.3.5.Il ricorrente nell'ulteriore presa di posizione sostiene che nel ricorso si sarebbe fatta valere una riserva in tal senso e contesta quanto prima ritenuto dal convenuto, asserendo che la sua tesi sarebbe di pura convenienza. Il convenuto avrebbe preso conoscenza del problema del rumore solo dopo le censure ricorsuali. Prima sarebbe stata solo una
30 - questione di spazio. Riguardo al fatto che galline ovaiole sarebbero abituate al traffico della strada cantonale e quindi il deposito non causerebbe nessun rumore molesto, egli adduce che il traffico modesto della strada cantonale sarebbe decisamente più distante da quello di cantiere, che invece sarebbe contiguo all'azienda agricola. Oltre a ciò, a suo dire, il traffico sarebbe diverso, cioè senza macchinari in esercizio. Poi egli adduce che per trasportare 3000 m 3 di materiale sciolto ci sarebbero voluti almeno 300 trasporti con pesanti automezzi che sarebbero transitati in prossimità dell'azienda agricola. Inoltre, il materiale sarebbe stato trattato (liberato da grossi massi, ecc.) con grossi veicoli che avrebbero provocato ulteriori ed elevate immissioni moleste, inesistenti prima del cantiere. Sarebbe assurdo pretendere che le galline ovaiole siano abituate ai rumori. Il doc. 13 del convenuto sarebbe insignificante e documento interno allestito per necessità di causa. Invece il doc. 15 del convenuto non sarebbe pertinente. Nel doc. 16 del convenuto la fondazione P._____ ammetterebbe di non poter allestire una valutazione esatta, poiché mancherebbero molte informazioni; ciò confuterebbe la tesi del convenuto e, inoltre, la fondazione fornirebbe solo informazioni generali, non afferenti al caso concreto. Il ricorrente evidenzia però che P._____ riterrebbe che le galline reagirebbero molto male ai rumori improvvisi. Questi rumori provocherebbero stress e ridurrebbero (almeno temporaneamente) la deposizione delle uova. Le galline ovaiole potrebbero abituarsi al traffico stradale – quello di cantiere sarebbe però altra cosa. Per stabilire una riduzione della deposizione delle uova riconducibile alla presenza della discarica bisognerebbe disporre di più informazioni. Il cannibalismo, come tale, non potrebbe essere escluso quale conseguenza di tale discarica. Sarebbe falso sostenere che il ricorrente avrebbe aumentato di proposito l'effettivo delle sue galline nel 2018 – egli avrebbe voluto portare l'effettivo a 750 –, ma non avrebbe potuto a causa del progetto in questione. Egli richiede una perizia giudiziaria per stabilire l'entità del danno causato.
31 - 2.3.6.La convenuta nella sua decisione ritiene brevemente che il ricorrente non avrebbe dimostrato alcuna perdita di guadagno in relazione al suo allevamento di galline ovaiole causato da discarica di materiale. Non sarebbe dovuto alcun ulteriore indennizzo. 2.3.7.Si richiamano i già sopra citati articoli inerenti l'indennità (tra i quali art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 lett. d LCEspr). L'indennizzo per l'espropriazione materiale può essere concesso anche per la perdita di profitti futuri, se il presunto mancato guadagno era atteso con un certo grado di certezza in un futuro prevedibile (cfr. DTF 103 Ib 293 consid. 1.b; STF 1C_412/2018, 1C_432/2018 del 31 luglio 2019 consid. 8.3). Tra il danno fatto valere e la perdita dei diritti deve sussistere un adeguato nesso di causalità (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., art. 19 n. 17). 2.3.8.Riguardo agli spazi più contenuti per le attività del ricorrente si ritiene quanto segue. Risulta chiaro che le galline ovaiole in questione hanno spazio a sufficienza per il pascolo e questo anche in presenza del deposito temporaneo. Infatti, la "Direttiva Coop uova Naturafarm" prevede una superficie di pascolo di almeno 2,5 m 2 (cfr. doc. 7 convenuto, cifra 4.3.3). Sebbene in casu il ricorrente non ricada sotto tale marchio restrittivo, in linea con il calcolo esperito dal convenuto, sia prendendo in considerazione le 200 galline del ricorrente – area di movimento necessaria di 500 m 2 -, sia prendendo in considerazione il numero di galline del 2020 – cioè 450 esemplari con una corrispondente area di movimento di 1'125 m 2 –, o anche considerando il numero ipoteticamente desiderato dal ricorrente di 750 galline – necessità di terreno di 1'875 m 2
–, tenuto conto del terreno restante a disposizione del ricorrente in presenza del deposito, ossia approssimativamente 8'000 m 2 (15'666 m 2
detratti al massimo 7607 m 2 , cfr. doc. 1 ricorrente), si conclude che lo spazio di movimento per le galline era in ogni caso sufficiente. Pertanto la
sarebbero stati effettuati 300 viaggi. Ora, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Direzione lavori, si presume che per il quantitativo di 3'000 m 3 sono stati effettuati circa 255 viaggi (51 viaggi giornalieri per 5 giorni). Questo Tribunale, indipendentemente dai viaggi effettivamente effettuati (siano 255 o 300), ritiene il rumore causato dalle immissioni acustiche essere piuttosto limitato nel tempo risp. concentrato in pochi momenti. Ciò considerato, l'ipotesi avanzata dal ricorrente non è atta a dimostrare la presenza di un nesso causale. Per quanto affermato dal ricorrente che il materiale in seguito sarebbe stato trattato con grossi veicoli (liberato da massi, ecc.), egli non ha inoltrato né fotografie, né altri mezzi di prova, per cui tale affermazione non è sufficientemente sostanziata (v. sopra consid. 2.2.4).
33 - La valutazione di P._____ (doc. 16 convenuto) non contiene un'analisi precisa della situazione concreta a causa della mancanza di informazioni sul caso specifico, ma risposte di carattere generale. Ciononostante fornisce alcuni riscontri importanti. Concretamente, infatti, la valutazione sostiene che le galline reagiscono in modo molto marcato ai rumori (non familiari) dell'ambiente circostante. Casi di spavento per l'intero branco con fuga e calpestamento, sarebbero stati registrati in presenza di voli supersonici dell'esercito – quindi non è il caso della fattispecie concreta – e, sebbene ci fosse stata una riduzione a breve termine della deposizione delle uova, questa si sarebbe ripresa in tempi relativamente brevi. La valutazione ritiene come piuttosto improbabile che le galline, per colpa dell'inquinamento fonico, smettano di deporre uova e che tale interruzione perduri nel tempo. Per una tale costellazione il rumore dovrebbe causare un notevole stress alle galline, cioè dovrebbe esserci un'esposizione permanente e significativa al rumore per un periodo di tempo prolungato. P._____ ritiene poi che le galline si abituerebbero ai rumori (per es. treni, strade, attrezzature della stalla, ecc.) nonché, visto che in casu ci sarebbe una strada cantonale nelle vicinanze, che si potrebbe presumere che gli animali si siano abituati al rumore generato dai veicoli. Per poter confermare risp. negare una correlazione tra la creazione del deposito e l'arresto della deposizione delle uova si necessiterebbe di più informazioni. Dato che le galline si abituerebbero al rumore, sarebbe stato più probabile aspettarsi una reazione riguardante il "nuovo" rumore all'inizio dei lavori di costruzione risp. di deposito (riguardo all'interruzione della deposizione delle uova). Altre cause plausibili per un'interruzione della deposizione delle uova sarebbero per es. l'età delle galline (dopo i due anni di deposizione), problemi di salute, periodo di cova, mancanza di acqua, ecc. Il cannibalismo sarebbe un comportamento scorretto che potrebbe manifestarsi nelle galline ovaiole. Sarebbe un problema multifattoriale. A tal riguardo si elencavano, oltre allo stress (tra l'altro anche causato dal
34 - rumore), ben altre otto cause possibili quali errori nel management, nel mantenimento degli animali, nell'alimentazione, riguardo alla temperatura della stalla e alla luce, problemi di salute, mancanza di occupazione delle galline, oppure la combinazione di più cause. Ogni branco presenterebbe le sue peculiarità, nel senso che in alcuni casi il medesimo trattamento del branco potrebbe portare a risultanze diverse e, a volte, al cannibalismo. I primi segni di cannibalismo rimarrebbero spesso a lungo inosservati, perché le prime piccole ferite sarebbero ancora nascoste dalle piume. Di conseguenza una causalità tra un episodio (per es. l'inquinamento acustico) e l'inizio del comportamento scorretto quale il cannibalismo sarebbe difficile da collegare. In conclusione P._____ ritiene la presenza di una causalità tra l'interruzione nella deposizione delle uova e il rumore del deposito non probabile. Le altre cause summenzionate sembrerebbero, senza ulteriori informazioni e documenti, più probabili. Quindi, sebbene non si possa escludere il rumore del deposito quale causa (principale) per il cannibalismo, trattandosi di un problema multifattoriale, non sarebbe possibile stabilire un collegamento definitivo sulla base della situazione descritta. Le conclusioni di P._____ parlano per sé e sono da condividere, in quanto ben argomentate e soprattutto riconducibili a un'istituzione specializzata sul tema delle galline. Appare palesemente poco probabile che il rumore del deposito stia in un nesso adeguato con l'interruzione nella deposizione delle uova e/o per il comportamento cannibale delle galline del ricorrente. Si osserva oltretutto che mancano elementi di prova agli atti, quali per es. fotografie delle galline vittime di cannibalismo. Si aggiunge che la tematica del cannibalismo è stata avanzata dal ricorrente solamente in sede di replica. Se tale problematica fosse stata considerata come veramente preponderante per la produzione ovaiola, egli l'avrebbe fatta valere subito.
35 - A titolo completivo si ritiene che, pur tenendo conto del rumore causato dal trasporto e dal deposito di materiale, nonché del rumore aggiuntivo dovuto al livellamento del materiale, il rumore della discarica non può essere considerato notevole e duraturo. Inoltre, il rumore prodotto nella situazione concreta non è da considerare significativo, in quanto il deposito si trova sul lato della parcella confinante con la strada cantonale, mentre le stalle delle galline si trovano a circa 55 metri dal punto più vicino al deposito esistente fino all'estate 2022 (misurazione tramite il sito geogr.ch). Ne discende che le galline ovaiole avevano ancora un'ampia area residua per pascolare a disposizione sulla parcella in questione e non dovevano per forza pascolare nelle immediate vicinanze della discarica. Pertanto anche la richiesta di indennizzo di CHF 6'250.00 non è fondata. 2.3.9.In conclusione anche questa censura è interamente da respingere. 2.4.Per quanto riguarda l'indennità di deposito si ritiene quanto segue. 2.4.1.Il ricorrente ritiene nel ricorso che la convenuta non avrebbe specificato nella decisione se si trattasse di materiale sciolto, oppure compatto. Inoltre, la motivazione per l'indennità si baserebbe su una prassi non meglio definita (nell'ultima presa di posizione egli la definiva come "arbitraria"). Il calcolo sarebbe iniquo e carente dal profilo della motivazione. Il ricorrente chiede almeno CHF 6.00/m 3 per il deposito di materiale sciolto; ciò perché il ricorrente, quale coltivatore, potrebbe procedere in qualsiasi momento alla riqualifica e bonifica del suo terreno con materiale pulito, come avrebbero fatto diversi agricoltori in I.. Inoltre, gli indennizzi esigibili per questi depositi sarebbero superiori a quanto da lui rivendicato; Comuni politici J. (K., L., M._____ e N._____) avrebbero preteso una tassa di discarica tra CHF 15.00 e 18.00/m 3 . Tenuto conto che per lo spianamento e la sistemazione della discarica vi sarebbe un costo di CHF 10-12.00/m 3 e per il progetto e
36 - permessi un esborso di CHF 2-3.00/m 3 (tutti costi a carico dell'espropriante) rimarrebbero per il gestore della discarica CHF 5- 6.00/m 3 , il che sarebbe ragionevole e proporzionato. A maggior ragione perché i prezzi indicati dai Comuni sarebbero politici. Per altre discariche la differenza a favore del gestore sarebbe più alta. Non sarebbe ammissibile che l'espropriante, se costretto ad andare in discariche autorizzate, sarebbe tenuto a pagare tasse di discarica tra CHF 18.00 e CHF 45.00 a m 3 (nell'ultima presa di posizione egli indicava almeno CHF 40-45/ m 3 ), mentre con i privati (procedura espropriativa per discariche ad hoc) potrebbe speculare in modo indecente. Ciò, a suo dire, urterebbe il senso di giustizia ed equità e il principio di parità di trattamento. Nell'ultima presa di posizione il ricorrente chiedeva di esperire una perizia per calcolare l'esatto costo del deposito di materiale. 2.4.2.Il convenuto precisa nella presa di posizione che in casu si tratterebbe di materiale di scavo sciolto ricompattato (fattore 1,25) e non di "materiale sciolto". In base alla prassi cantonale l'aliquota per l'indennizzo dovrebbe essere fissata in modo tale che ogni danno causato al proprietario dal deposito di materiale estraneo possa essere coperto. Tale danno sarebbe causato dal cambiamento topografico del terreno, cioè dal riempimento del fondo con materiale estraneo. L'aliquota di CHF 1.50/m 3
corrisponderebbe alla prassi cantonale vigente. Per motivi di parità di trattamento al convenuto non sarebbe concesso scostarsi da tale base di calcolo, tanto più che non sussisterebbero circostanze particolari da giustificare uno scostamento. L'espropriato non dovrebbe subire né una diminuzione né un aumento della sostanza, ragione per cui l'indennizzo dovrebbe quindi compensare la differenza tra la situazione precedente e quella successiva all'esproprio. La determinazione della differenza, ovvero del volume che dovrebbe infine essere indennizzato, risulterebbe dalla differenza dei modelli digitali di terreno (MDT), i quali verrebbero registrati
corrisponde alla prassi cantonale per indennizzi dovuti al riempimento di un fondo con materiale estraneo (in questo caso con materiale di scavo sciolto ricompattato). Benché tale prassi non sia corroborata nel dettaglio, non vi è motivo di dubitare della sua esistenza. D'altronde il ricorrente si limita a censurare che la "non meglio specificata «prassi cantonale» risulta essere del tutto arbitraria", senza tuttavia sollevare dubbi sostanziati in merito alla rispettiva esistenza. Per quanto concerne la valutazione di prassi consolidate di autorità cantonali in merito a valori stimati, il Tribunale amministrativo interviene unicamente con riserbo (v. al riguardo ad
38 - esempio decisione del Tribunale amministrativo San Gallo, B 2020/185 del 21 gennaio 2021, consid. 2.2, con rimandi). Orbene, in considerazione del principio di compensazione del "danno effettivo" a seguito di espropriazione – che non vige per il deposito di materiale in discariche –, ricordato il principio di eguaglianza di trattamento e ritenuta la prassi in rassegna non essere arbitraria, questo Tribunale non ravvisa essere necessario scostarsi da essa, per esempio fissando l'ammontare dell'indennizzo tenendo conto dell'attività di una discarica. 2.4.5.La censura è pertanto da respingere. 2.5.Infine, ci si sofferma sull'indennità per ripetibili. 2.5.1.Secondo il ricorso del ricorrente, la convenuta gli avrebbe accollato le spese di procedura, negando un'indennità per ripetibili, senza motivazione e avrebbe così violato il diritto di essere ascoltati. Egli richiama l'art. 22 cpv. 1 OCEspr. Anche dal profilo materiale non si potrebbe proteggere l'agire della convenuta. La procedura sarebbe molto complessa e avrebbe reso necessario l'intervento del patrocinatore. In più già prima della formale procedura d'espropriazione ci sarebbero stati molti contatti con l'espropriante per trovare un accordo. La procedura dinanzi alla convenuta avrebbe portato un rilevante dispendio (sopralluogo, seduta di conciliazione, opposizione alla richiesta di immissione anticipata e doppio scambio di allegati) e negare al ricorrente il rimborso dei costi di CHF 10'171.80 sarebbe stato sbagliato anche perché contrario alla prassi di codesto Tribunale, che prevedrebbe la gratuità per l'espropriato. L'indennità sarebbe da fissare secondo criterio del giudice.
39 - Nella replica il ricorrente ritiene che il convenuto non contesterebbe il diritto del ricorrente alle ripetibili in prima istanza, ma ne contesterebbe l'ammontare, senza per altro sostanziare e motivare le sue censure. 2.5.2.Il convenuto cita nella presa di posizione l'art. 22 cpv. 1 OCEspr e ritiene che nel caso in cui codesto Tribunale fissasse delle ripetibili, queste andrebbero stabilite applicando per analogia l'art. 16 dell'Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA; CSC 370.120). L'importo fatto valere dal ricorrente sarebbe contestato perché privo di fondamento. Nella duplica il convenuto aggiunge che le spese per un procedimento di prima istanza sarebbero totalmente sproporzionate rispetto all'onere di lavoro effettivamente sostenuto: partecipazione alla trattativa per l'acquisto del terreno il 30 agosto 2019 per 60 min, partecipazione al sopralluogo/udienza di conciliazione il 26 novembre 2019 per 90 min, stesura delle osservazioni del 3 dicembre 2019 inclusa la presa di posizione relativa all'immissione anticipata in possesso e duplica del 20 febbraio 2020 (tutte entro i limiti consueti). 2.5.3.La convenuta nella sua decisione cita l'art. 22 cpv. 1 LCEspr e ritiene che in relazione ai costi della presente procedura – posti interamente a carico dell'espropriante – sarebbe stata emanata una decisione separata. Non si assegnavano ripetibili. 2.5.4.Secondo l'art. 22 cpv. 1 OCEspr ("spese"), le spese della procedura di prima istanza per un'espropriazione formale sono a carico dell'espropriante, il quale, in casi giustificati, può anche essere obbligato a versare ripetibili. Al cpv. 2 si ritiene che circa l'assegnazione delle spese per procedure secondo gli artt. 18 e 19 deciderebbe con libero apprezzamento la commissione d'espropriazione. Di regola esse saranno addebitate alla parte soccombente. L'art. 18 cpv. 1 OCEspr
40 - "Espropriazione materiale" ritiene che le richieste d'indennizzo derivanti da fatti simili ad espropriazioni (espropriazione materiale) devono essere presentate al presidente della commissione competente. Il presidente esegue una procedura di consultazione. 2.5.5.Sia che si applichi il cpv. 1 o 2 dell'art. 22 la prima istanza dispone di un grande potere d'apprezzamento. Inoltre, il cpv. 2 prevede che, di regola, le spese saranno addebitate alla parte soccombente. Tenendo conto del fatto che la convenuta ha – chiaramente nell'interesse del ricorrente – accollato le spese di procedura interamente all'espropriante (secondo il cpv. 1), cioè il convenuto, sebbene il ricorrente fosse dinanzi alla convenuta completamente soccombente, la scelta della convenuta di non assegnare ripetibili appare giustificata. La convenuta non ha nemmeno negato il diritto di essere ascoltati in quanto, prima di tutto, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi al riguardo dinanzi alla convenuta con più scritti (cfr. doc. 4 e 5 ricorrente). Per giunta, dalla frase riguardante i costi della convenuta al consid. 7 della decisione in questione "In relazione ai costi della procedura – posti interamente a carico dell'espropriante – verrà emanata una decisione separata. Non sono assegnate ripetibili.", si può dedurre che la convenuta è partita dal presupposto che non si fosse in presenza di un caso giustificato secondo l'art. 22 cpv. 1 in fine LCEspr. Questa decisione della convenuta può senz'altro essere appoggiata, in quanto il ricorrente, appunto, era completamente soccombente. A titolo abbondanziale, si ritiene che la motivazione riguardante l'accollamento delle spese e/o delle ripetibili in una sentenza, se esplicata, solitamente avviene in maniera concisa; quindi il fatto che la convenuta abbia semplicemente menzionato l'assegnazione dei costi e le ripetibili appare sufficiente. 2.5.6.La censura è respinta, in quanto infondata.
41 - 3.1Il ricorrente chiede che vengano raccolte ulteriori prove (vedi informazioni scritte dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione del Cantone dei Grigioni in merito agli animali allevati dal ricorrente, informazioni scritte dai Comuni di K., L., N._____ e M._____ sulle tasse di discarica da loro pretese sopralluogo, varie perizie, interrogatorio e deposizione del ricorrente, ogni altra consentita). In valutazione anticipata delle prove, ritenuto quanto esposto ai considerandi di cui sopra, nonché rilevato che dall'edizione del materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento, in quanto questo Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b.; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1), si rinuncia a dar seguito alle richieste probatorie di parte ricorrente. 3.2.In conclusione il ricorso è integralmente respinto. 4.Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria sono accollate al ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Ai convenuti non sono assegnate ripetibili giusta la regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA.
42 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di stato diCHF2'500.00
e le spese di cancelleria diCHF846.00 totaleCHF3'346.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.Non sono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]