VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 22 47 e 48 5a Camera Giudice unicoPaganini AttuariaSchupp SENTENZA del 4 aprile 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, G., patrocinate dall'avv. Leandro Noi, ricorrenti contro Comune di B., patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, convenuto concernente domanda di costruzione (decreto procedurale e provvisionale)
3 - delimitanti i giardini delle due case non rispettavano la licenza edilizia, perché superanti l'altezza massima, a "parete chiusa" e impedenti la visuale in uscita sulla strada. Inoltre anche la siepe e gli alberi piantati non rispettavano la licenza. Si informava che il Comune doveva condurre per questo aspetto, una procedura edilizia a posteriori, invitando a presentare entro 30 giorni un'adeguata domanda edilizia, riservata una procedura di multa. Inoltre si informava che la domanda edilizia presentata non rispettava la distanza di 5 metri dalla strada cantonale. Il Comune non aveva rilevato l'errore e la licenza era stata rilasciata sulla scorta dei piani presentati. La questione era di competenza dell'Ufficio tecnico dei Grigioni (qui di seguito: UTG). 8.Il Municipio ha citato ad un sopralluogo in data 2 marzo 2021 i proprietari, la A._____ SA e l'UTG. Le versioni delle parti riguardanti quanto discusso e gli accaduti sono divergenti e in tal senso si rimanda ai considerandi. 9.Con lettera del 5 marzo 2021 alla A._____ SA, riferendosi all'impegno della A._____ SA preso durante il sopralluogo di presentare la domanda per l'accesso carrozzabile alla strada cantonale per i garage e le costruzioni con distanza inferiore a 5 metri siti sui mappali no. C._____ e D._____ con il relativo progetto. Il Comune sottolineava che lo stesso doveva anche prevedere l'adeguamento delle limitazioni metalliche poste a fianco dell'entrata delle abitazioni, così da ripristinare la visuale verso la strada. Si invitava la A._____ SA a presentare la domanda edilizia a posteriori entro 30 giorni. 10.L'8 marzo 2021 la A._____ SA mandava all'avv. Keller, rappresentante del Comune, una prima bozza progettuale da valutare dall'UTG, riguardante il nuovo impianto cancelli, volta a preparare una domanda di autorizzazione per l'accesso delle proprietà dei mappali in questione, già integrante le indicazioni dell'Ufficio tecnico. Si sottolineava che si apprezzava la proposta del Sindaco circa i due posti auto in discussione. Infine si
4 - informava a tal riguardo che la A._____ SA aveva già discusso favorevolmente con entrambe le proprietà, le quali sembravano allo stato acconsentire a quanto proposto dal Sindaco, concretamente i posteggi sull'attiguo fondo J.. Si chiedevano inoltre rassicurazioni circa l'aspetto sanzionatorio e circa l'esonero da ipotetiche tasse ex post ai sensi dell'art. 61 LStra e così come da limitazioni di cui all'art. 47 cpv. 2 LStra. 11.L'avv. Keller rispondeva in data 24 marzo 2021 specificando che il Municipio non rilasciava preavvisi, in quanto l'autorizzazione era da richiedere prima all'UTG per l'accesso alla strada cantonale. Riguardo la LStra e Ostra si rimandava alla competenza cantonale. Per l'aspetto dei posti auto andava sentito il Sindaco, che si era messo personalmente a disposizione per cercare una soluzione, il Comune non poteva offrire garanzie in proposito. Infine si chiedeva che la domanda edilizia fosse presentata in forma definitiva entro la fine di aprile 2021. 12.In data 29 marzo 2021 la A. SA si è rivolta direttamente all'UTG, allegando la bozza progettuale, richiedendo un incontro, il quale ha avuto luogo il 16 aprile 2021. All'incontro è seguito lo scritto del 22 aprile 2021 del rappresentante della A._____ SA alla polizia cantonale, allegando il progetto con note tecniche, riguardante l'apposizione di due specchi. La polizia rispondeva il 23 aprile 2021 che dal loro punto di vista lo specchio poteva essere montato in quella forma e che avrebbero inviato presto l'autorizzazione necessaria, però per montare lo specchio il committente doveva ottenere l'autorizzazione dal proprietario. La A._____ SA rispondeva il 26 aprile che si sarebbe impegnata in tal senso. 13.Il 3 maggio 2021 la A._____ SA informava il Comune, riguardo alle modifiche ingresso dei mappali no. C._____ e D._____ che stava preparando la domanda con le dovute modifiche accordate con il Cantone e che entro il 14 maggio l'avrebbe presentata. Con scritto del 10 maggio 2021 della A._____ SA all'UTG intitolato "Sopralluogo 2 marzo 2021
5 - mappale no. C._____ e D._____ RF di B.", recapitato a mano il 17 maggio al Comune, i proprietari iniziavano prendendo posizione riguardo al sopralluogo avvenuto. Si riteneva che il Comune si fosse in tal momento esplicitamente impegnato a trovare due parcheggi per le proprietà, in sostituzione dei due posti auto sulle rampe, condizione necessaria per cui si era disposti a inoltrare la domanda di modifica per quanto concerneva l'autorizzazione cantonale sugli accesi. I proprietari si aspettavano subito la garanzia comunale di due parcheggi auto in zona. Si diceva che si allegava una domanda di modifica dell'accesso, per la necessaria sostituzione dei cancelli, come d'accordo con le autorità cantonali. In via alternativa si proponeva una soluzione già accettata dal Cantone, la cui esecuzione sarebbe dipesa però dall'assunzione dei relativi costi da parte del Comune (cioè posa specchi, atti notarili, tasse), se il Comune non avesse sostenuto le spese tale variante decadeva e il Comune sarebbe stato obbligato a "mettere a disposizione due parcheggi come inequivocabilmente promesso dal Sindaco". In una seconda pagina si riteneva in sintesi in tre punti, che i cancelli attuali sarebbero stati sostituiti con altri manufatti, per agevolare la visuale; si sarebbero posizionati due specchi per agevolare la visuale a destra e sinistra delle macchine parcheggiate sulle rampe dei mappali C. e D.; si allegava la tavola 3 nella quale si evidenziava la superficie e il volume occupato dagli edifici nella distanza minore dei 5 mt. Infine si notava che per gli specchi l'autorizzazione verbale ottenuta dal proprietario del mappale K. sarebbe stata formalizzata all'ufficio del registro prima di eseguire la posa. La firma era della ricorrente 1 e seguivano tre disegni. 14.Il 24 settembre 2021 la A._____ SA mandava anche per posta elettronica quanto già consegnato brevi manu il 17 maggio 2021. Il Comune inoltrava il materiale all'UTG con scritto del 12 ottobre 2021. 15.Con lettera del 4 novembre 2021 l'UTG ha preso posizione. L'UTG sottolineava che il progetto approvato dal comune era stato realizzato
6 - senza le autorizzazioni cantonali necessarie, quella d'eccezione (art. 47 LStra) e quella supplementare (art. 52 LStra). Egli riteneva che, in sostanza, durante il sopralluogo era stato constatato che per il rilascio di un'autorizzazione a posteriori, le recinzioni (pareti metalliche) all'interno dei campi di visuale della strada di accesso avrebbero dovuto essere abbassate fino a un'altezza massima di 0,60 m dalla superficie della carreggiata. Si era ritenuto che per ragioni di sicurezza della circolazione sarebbe stato necessario rinunciare ai parcheggi esterni (reciproco ostacolo alla visuale), al contempo il Comune si era posto l'obbligo di cercare e di mettere a disposizione parcheggi alternativi nelle immediate vicinanze. L'UTG riteneva che la documentazione di progetto trasmessagli corrispondeva a quanto esposto, con l'eccezione dei parcheggi esterni. Si concludeva che in linea di principio era possibile prospettare il rilascio a posteriori dell'autorizzazione per la costruzione a distanza ridotta e dell'autorizzazione di accesso necessarie a condizione che si rinunciasse ai parcheggi esterni sulle particelle n. C._____ e D.. L'UTG intimava di presentare la domanda per edifici e impianti lungo le stradi cantonali, corredata della documentazione di progetto riveduta secondo quanto era stato esposto in precedenza. 16.Con decreto procedurale e provvisionale del 22 giugno 2022 del Municipio si rilevava che sebbene il Sindaco avesse messo a disposizione i suoi buoni uffici per trovare un'area di parcheggio sui terreni privati limitrofi, egli non avesse avuto successo in tal senso. Inoltre si considerava che fino a quel giorno non erano state depositate le domande formali e non erano state intraprese le misure di ripristino, benché una segnalazione in tal senso fosse già stata fatta durante il sopralluogo e la A. SA avesse ricevuto lo scritto del 5 marzo 2021. Il Municipio quindi in sintesi ordinava alla A._____ SA, risp. ai proprietari dei mappali no. C._____ e D._____ di presentare entro 30 giorni al Municipio, sui formulari ufficiali con piani allegati come da disposizioni in materia edilizia, una domanda edilizia in
7 - sanatoria con indicazione delle misure atte a ripristinare la situazione autorizzata per la costruzione del giardino e la domanda all'UTG per l'accesso alla strada cantonale, il posteggio a confine della strada e per la costruzione di due edifici a distanza ravvicinata. In caso contrario il Municipio avrebbe intrapreso le misure di ripristino dello stato di legalità. Si ordinava alla A._____ SA e ai proprietari sopracitati, di allontanare in via cautelare tutti i vasi e le piante posti nel giardino nell'area adiacente la strada cantonale, entro 10 giorni dal decreto. Veniva riservata una procedura di multa. 17.In data 11 luglio 2022 la A._____ SA (qui di seguito: ricorrente 1, procedura R 22 47) risp. in data 13 luglio 2022 la signora G._____ (qui di seguito: ricorrente 2, procedura R 22 48) hanno interposto ricorso contro il decreto procedurale e provvisionale del Comune (qui di seguito: convenuto) del 22 giugno 2022. Le ricorrenti hanno chiesto che il ricorso fosse accolto e il decreto integralmente annullato. In via procedurale, esse hanno chiesto che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo.
9 - pregiudizio irreparabile alle parti. L'unica misura di cui sarebbe stata richiesta l'esecuzione immediata sarebbe l'allontanamento dei vasi e delle piante poste in vaso che sono posti sul ciglio della strada. La misura non creerebbe pregiudizio per le parti in quanto, qualora si rilevasse che le piante potessero essere mantenute, le stesse potrebbero poi essere poste nuovamente sul ciglio della strada. Infine il decreto non sarebbe stato emanato quale decisione impugnabile singolarmente. 3.2.Tenor l'art. 49 cpv. 4 LGA, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo qualora causino alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile oppure qualora vengano espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura. Nella pratica in giudizio la decisione del convenuto rappresenta una decisione intermedia impugnabile singolarmente, infatti il convenuto ha emanato la decisione in oggetto quale espressamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo (vedi cifra 5 del dispositivo, doc. B ricorrente 1). Inoltre vista la difficoltà nell'avanzamento della procedura edilizia, dovuta proprio a diverse incomprensioni e questioni aperte e alle posizioni irremovibili assunte delle parti, la decisione del convenuto e di conseguenza di questo Giudice, possono sicuramente semplificare la procedura per entrambe le parti in quanto permettono di chiarire dei punti basilari per il prosieguo dell'affare in questione. Il presupposto dell'art. 49 cpv. 4 lett. b LGA è adempito, al contrario di quanto sostenuto dal convenuto. Il ricorso è inoltre tempestivo, presentato nella dovuta forma e le ricorrenti sono legittimate a presentare ricorso (art. 38, 42, 50 LGA), si entra dunque nel merito di quanto sollevato.
10 - 4.Oggetto di litigio è in casu la possibilità di mantenere i due posteggi esterni siti sulle parcelle n. C._____ e D.. 4.1.1Riguardo la cifra 3 del dispositivo, cioè l'ordine di allontanare in via cautelare tutti i vasi e le piante posti nel giardino nell'area adiacente la strada cantonale, le ricorrenti hanno addotto che tale cifra sarebbe da ritenere nulla per quanto le riguarda, in quanto i vasi e le piante sarebbero di proprietà dei signori H./I.. 4.1.2.Il convenuto ritiene che lo spostamento degli alberi in vaso (siepe) non costituisca un pregiudizio di carattere permanente e il tema non potrebbe essere oggetto del ricorso, in quanto escluso dall'art. 44 cpv. 4 LGA. Egli ritiene che lo spostamento delle piante possa avvenire senza alcun danno, inoltre la richiesta riguarderebbe solo il mappale n. C. i cui proprietari non hanno interposto ricorso. Anche se dovesse esserci un pregiudizio esso sarebbe di lieve entità, l'esito della procedura sarebbe chiaro e la sicurezza della circolazione giustificherebbe la misura come proporzionale. Infine egli ritiene che nella misura in cui il fatto non tocchi la ricorrente 2 esso sarebbe per lei irrilevante, il ricorso sarebbe quindi da qualificare come irricevibile in tale punto. 4.1.3.In assenza di un ricorso da parte dei proprietari H./I. e in assenza di una valida argomentazione giuridica da parte delle ricorrenti riguardo alla misura ordinata, la cifra 3 del dispositivo è da confermare. Non sta al Tribunale adito entrate in merito. 4.2.La cifra 4 del dispositivo riguarda l'eventuale avvio di una procedura di multa. Tale cifra non è stata contestata né commentata dalle ricorrenti e pertanto viene confermata.
11 - 4.3.Le cifre 1 e 2 del dispositivo riguardano l'invito entro 30 giorni a presentare una domanda edilizia a posteriori e le conseguenze di un mancato inoltro, cioè il ripristino da parte del Municipio dello stato di legalità. 4.3.1.Nel caso è indiscusso che il convenuto ha sbagliato a catalogare la strada in questione come comunale, quando invece questa è cantonale, ne consegue che egli ha sbagliato a non chiedere i relativi permessi stradali all'UTG nell'ambito del rilascio della licenza edilizia. Tralasciabili in quanto non rilevanti, sono quindi le argomentazioni sollevate da entrambe le parti riguardanti l'(in)esattezza del sito geogr.ch riportante estratti catastali. La richiesta delle ricorrenti di edizione del Piano del traffico ai sensi dell'art. 15 della Legge edilizia del Comune di B._____ (LE) è quindi superflua e in quanto tale non le verrà dato seguito. Risulta che servono pertanto l'autorizzazione per il diritto di costruzione a distanza ridotta (art. 47 LStra), l'autorizzazione di raccordi quindi per l'accesso alla strada cantonale (art. 52 LStra) e infine anche l'autorizzazione per i due posteggi esterni. Concretamente l'UTG sembrerebbe incline al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione a distanza ridotta e dell'autorizzazione di accesso necessarie, a condizione che si rinunci ai parcheggi esterni siti su mappali n. C._____ e D._____ (doc. B ricorrente 1). 4.3.2.1 Nel decreto attaccato si riteneva che il Sindaco aveva messo a disposizione i suoi buoni uffici per trovare un'area di parcheggio nelle vicinanze, senza successo. 4.3.2.2. Secondo le ricorrenti durante il sopralluogo del 2 marzo 2021 si sarebbe raggiunta una soluzione condivisa da tutti, per cui il Sindaco, avrebbe offerto in maniera vincolante - come sarebbe ritenuto dallo scritto dell'UTG del 4 novembre 2021 (doc. B ricorrente 1) - due parcheggi in zone
12 - adiacenti ai proprietari, se questi avessero sistemato gli accessi, tacitando così ogni eventuale rivalsa (da danno economico) da parte di questi ultimi nei confronti del primo per gli errori, ammessi dal Sindaco, che conducevano alla perdita di due parcheggi esterni sui fondi n. C._____ e n. D.. Tale promessa sarebbe stata considerata da tutti in buona fede, tranne che dal Comune, parte integrante della procedura edilizia e degli impegni assunti in sede. In funzione di ciò i proprietari si sarebbero "dichiarati favorevoli in stessa sede alle risultanze del sopralluogo e a procedere a tutte le misure di ripristino del caso". Esse lamentano che la decisione contestata non presenterebbe più alcun impegno vincolante da parte del Comune di fornire i due parcheggi promessi, riducendo arbitrariamente le dichiarazioni del Sindaco in sede di sopralluogo a meri "buoni uffici". Secondo le ricorrenti nel caso concreto sarebbe nato un contratto di diritto amministrativo tra il convenuto e le parti interessate, quali le ricorrenti e i proprietari. La proposta del Sindaco sarebbe quindi da intendere quale conditio sine qua non e parte integrante della procedura edilizia in questo contesto, per tutte le parti private coinvolte dal Comune. Inoltre le ricorrenti considerano il sopralluogo, visto che avrebbero presenziato tre funzionari cantonali, due municipali (sindaco e capo dicastero L.) con il consulente legale, le proprietà, le ricorrenti con una collaboratrice e il consulente legale, come atto ufficiale serio. Le ricorrenti citano a tal riguardo l'art. 45 dello Statuto comunale (qui di seguito: Statuto). l'assenza di un verbale di sopralluogo sarebbe da imputare al convenuto. Le ricorrenti ritengono però che gli accordi verbali varrebbero anche in assenza di formulazioni scritte. Nonostante ciò, quanto detto in sede di sopralluogo sarebbe deducibile dalla domanda edilizia del 10/17 maggio 2021 come dalla comunicazione cantonale dell'UTG del 4 novembre 2021. Il valore dei parcheggi rientrerebbe addirittura nei limiti di competenza del Municipio, che il convenuto avrebbe dichiarato in sede di duplica.
13 - Riguardo all'email del 24 marzo 2021 dal convenuto all'avvocato Noi, citata dal convenuto come scritto che chiaramente esprimerebbe che il Sindaco mettesse a disposizione i propri buoni uffici, ma che il Comune non potesse garantire che il tutto andasse a buon fine, le ricorrenti notano che solo la ricorrente 1 era rappresentata legalmente a quel momento, quindi solo lei ne avrebbe preso conoscenza immediata. La decisione del Comune intenderebbe modificare unilateralmente tali accordi, ciò che non sarebbe accettabile e svuoterebbe di ogni legittimità e serietà una procedura ufficiale. Le ricorrenti richiedono che la buona fede e la disponibilità a trovare una soluzione siano tutelate, mentre l'abusività e il mancato rispetto di accordi intercorsi nell'agire del convenuto, non siano tutelati. Inoltre esse richiedono che il decreto comunale contestato vada corretto integrando l'assunto obbligo comunale di fornire parcheggi alle due proprietà toccate, o, alternativamente annullare il decreto e rinviare gli atti al convenuto per una nuova e corretta emissione del decreto. 4.3.2.3. Il convenuto sostiene che durante il sopralluogo le violazioni alla licenza edilizia segnalate dal Comune sarebbero state confermate (anche dalle parti) e che l'UTG, per gli aspetti di sua competenza, avrebbe chiesto di condurre una formale procedura di domanda a posteriori. Egli contesta che le parti avessero trovato un accordo in tale sede, prova ne sarebbe l'assenza di verbali ufficiali, l'assenza di sottoscrizione e il fatto che sia il convenuto che l'UTG avrebbero trattato gli aspetti di loro competenza. Il Comune quindi non avrebbe assunto degli impegni nei confronti dei proprietari e della ricorrente 1, il Sindaco si sarebbe messo a disposizione a livello personale e in buona fede per cercare una soluzione. Ciò che sarebbe stato confermato con email del 24 marzo 2021 del rappresentante legale del convenuto, dove si precisava che "per questi aspetti va pertanto sentito il sindaco" e che il Comune non poteva offrire una garanzia in tal senso. Da ciò sarebbe risultato chiaramente che il Sindaco avrebbe messo
14 - a disposizione i propri buoni uffici, ma che il Comune, non essendo proprietario delle particelle limitrofe, non avrebbe potuto garantire che questa procedura sarebbe andata a buon fine. A questa comunicazione non sarebbe seguita una reazione. Se la controparte riteneva che la proposta del Sindaco non fosse riconducibile a buoni uffici e non avesse carattere personale, avrebbe dovuto segnalarlo subito in tal momento. Inoltre la comunicazione dell'UTG del 4 novembre 2021 non vincolerebbe il convenuto, in quanto sarebbe un'interpretazione di quanto avvenuto. Infine il convenuto sostiene che quanto preteso dalle ricorrenti, cioè che il Sindaco avesse assunto un impegno irrevocabile, non sarebbe possibile in quanto il Sindaco non avrebbe avuto le competenze per un tale decisione, perché, rimandando allo Statuto, egli da solo non potrebbe impegnarsi per la cessione di aree di terreno, per l'acquisto di proprietà immobiliari da cedere a terzi e per competenze finanziarie quali quelle necessarie in caso. Il preteso obbligo sarebbe quindi nullo. Il fatto che al sopralluogo fossero presenti due municipali non costituirebbe un impegno irrevocabile per il Comune, il Municipio non avrebbe le competenze per impegnarsi nella cessione di terreni. Egli richiama gli art. 28 cifra 5 e art. 44 cifra 6 dello Statuto, quindi neppure la copertura finanziaria sarebbe stata data. In conclusione, indipendentemente dal fatto che siano identificati o meno due posteggi nelle vicinanze, ciò non muterebbe l'obbligo delle ricorrenti di presentare una domanda edilizia per gli aspetti di competenza UTG. 4.3.2.4. In caso sono apparenti le divergenze tra la versione delle ricorrenti e la versione del convenuto. Comprensibile appare la frustrazione di entrambe le parti vista la procedura stagnante, senza poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciononostante l'appello delle ricorrenti alla buona fede non regge: né il Sindaco singolarmente, né il Sindaco e il capo dicastero
15 - L._____ presenti al sopralluogo, potevano prendere un impegno vincolante a nome del Municipio per l'acquisizione di un terreno o la costituzione di oneri fondiari o impegni in ambito di pianificazione locale (cfr. art. 28 cifra 5 e 40 ss. Statuto). L'art. 48 dello Statuto, riguardante le competenze del Sindaco, non cita tali competenze, non trattandosi in caso nemmeno di disposizioni cautelative. Anche la presenza di un contratto di diritto pubblico sostenuta dalle ricorrenti non è sostenibile, in quanto secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza un contratto di diritto pubblico tacito o di fatto non è ammesso, dacché un contratto di diritto pubblico richiede la forma scritta (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 2019 113 del 5 maggio 2020 consid. 6.4, Sentenza del Tribunale federale 1C_61/2010 del 2 novembre 2010 consid. 4.1. con riferimenti). Nel caso specifico non vi è un contratto di diritto pubblico scritto. Se anche eventualmente le ricorrenti ipotizzassero la presenza di un rapporto contrattuale tacito di diritto privato, le pretese andrebbero però chiaramente promosse sulla via civile. Il comportamento del Sindaco non è determinante per la fattispecie e come tale l'argomentazione delle ricorrenti al riguardo è infondata. 4.3.3.Nel decreto (doc. B ricorrente 1) si riteneva che non erano ancora né state depositate le necessarie domande formali – sebbene ciò avrebbe dovuto essere fatto in seguito alla richiesta comunale del 5 marzo 2021, né intraprese le misure per il ripristino della visuale e della sicurezza per l'accesso alla strada cantonale – benché fosse già stato segnalato durante il sopralluogo che vasi e piante poste a confine con la strada, visti gli impedimenti e limitazioni visuali, non potevano essere accettate e non erano conformi alla licenza edilizia.
16 - 4.3.3.1. Le ricorrenti respingono tale imputazione. Esse sostengono che già in data 8 marzo 2021 la ricorrente 1 avrebbe inviato al convenuto una prima bozza progettuale, affermando il proprio sostegno per la "proposta del Sindaco", da promuovere prima possibile, informando che ella avrebbe già discusso favorevolmente con entrambe le proprietà, le quali sembravano d'accordo con quanto proposto dal Sindaco (doc. G ricorrente 1). Oltre a ciò la ricorrente 1 si sarebbe direttamente adoperata tra marzo e aprile 2021 per contattare l'UTG e la Polizia cantonale in merito alla questione degli accessi stradali, proponendo la soluzione, in un primo momento accettata, degli specchi. Infine esse sostengono di avere inoltrato una domanda edilizia "vera e propria" con scritto del 10 maggio consegnato il 17 maggio 2021, vincolata alla messa a disposizione di due posteggi nelle vicinanze delle parcelle e proponendo in via subordinata la posa degli specchi. 4.3.3.2. Il convenuto sostiene che la domanda formale a posteriori non sia ancora stata presentata. Già con lettera del 5 marzo 2021 (doc. 3 convenuto) il Municipio aveva indicato la procedura da seguire e da quel momento la ricorrente 1 aveva inviato vari scritti al convenuto e all'UTG, infine in data 24 marzo 2021 il convenuto aveva ancora precisato più aspetti, indicando come termine per la domanda edilizia fine aprile 2021 (doc. 4 convenuto). Ciononostante la domanda non sarebbe mai stata presentata. Motivo per il quale il Municipio sarebbe stato costretto a rilasciare il decreto contestato. Egli contesta che lo scritto 10/17 maggio 2021 (doc. I ricorrente
17 - necessaria. Lo scritto del 17 maggio 2021 della ricorrente 1 all'UTG sarebbe quindi una proposta informale senza utilizzo di documenti ufficiali. 4.3.3.3. Si rileva che seppur le ricorrenti non si oppongano alla presentazione di una domanda a posteriori, nella fattispecie una tale domanda non è stata inoltrata dalle ricorrenti, non essendo lo scritto del 10/17 maggio 2021 da ritenere come tale (doc. I ricorrente 1), in quanto formalmente non corretto e non rispettante gli articoli pertinenti della Legge sulla pianificazione territoriale del Canton dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) e dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110). Infatti per esempio ai sensi dell'art. 89 cpv. 3 LPTC, se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario, firma che in caso non è stata apposta dai proprietari dei mappali in questione, ma solo dalla ricorrente 1 al contempo committente, come giustamente ha notato il convenuto. Inoltre, non sono stati rispettati i requisiti formali richiesti dall'OPTC e dalla LE, quali l'inoltro su modulo ufficiale (cfr. art. 42 cpv. 1 e cpv. 2 OPTC) e l'inoltro di tutti gli allegati necessari elencati all'art. 75 della LE, dato che la ricorrente 1 ha solo allegato tre piani di situazioni "minor distanza pianta e sezioni", "posa specchi" e "muretti o manufatti in corten H 60". Di conseguenza allo stato attuale il convenuto non è ancora in possesso della necessitata domanda di costruzione a posteriori. La domanda è quindi da inoltrare al più presto. 4.3.4.Le ricorrenti sostengono che prima di ricevere la decisione in oggetto, abbiano dovuto aspettare un'indicazione formale da parte del convenuto per oltre un anno in seguito all'inoltro della loro presunta domanda edilizia di maggio 2021. Secondo le ricorrenti per i disposti dell'OPTC, in assenza di decisioni divergenti entro un mese risp. un mese e mezzo dalla richiesta, sono considerati autorizzati i progetti edilizi esposti dai richiedenti. Quindi visto il silenzio di oltre un anno tra la domanda edilizia a posteriori del 17 maggio 2021 e il decreto del 22 giugno 2022 si potrebbe ammettere che il
18 - Comune avrebbe accettato di mettere a disposizione due parcheggi come da impegno assunto nel sopralluogo del 2 marzo 2021. Il decreto impugnato sarebbe in contraddizione con quanto già consolidatosi. Il convenuto sostiene che non avendo presentato una domanda a posteriori, le ricorrenti non potrebbero invocare i disposti dell'OPTC. Come rilevato pocanzi da parte delle ricorrenti/proprietari non è stata presentata una domanda di costruzione a posteriori formalmente corretta, ne consegue che le argomentazioni delle ricorrenti risultano prive di oggetto e il Tribunale non si esprimerà in merito. 4.3.5.Indiscusso è che ci siano stati ritardi da parte del convenuto nell'inoltro delle comunicazioni (cioè scritto del 10/17 maggio 2021, doc. I ricorrente 1, inoltrato il 12 ottobre 2021, doc. 5 convenuto, e scritto del 4 novembre 2021, doc. B ricorrente 1, inoltrato il 22 giugno 2022, doc. B ricorrente 1) tra Cantone e ricorrenti/proprietari. Secondo le ricorrenti tale mancanza rappresenterebbe una mancata collaborazione e un'incompetente gestione comunale delle comunicazioni ex art. 7 OStra e art. 88 LPTC, esse richiedono quindi l'edizione di diversi documenti per determinare cosa e quando sapesse il Municipio circa i succitati documenti inoltrati tardivamente. Il convenuto asserisce che avrebbe supposto che entrambe le lettere fossero già state spedite direttamente anche all'UTG risp. alle ricorrenti/proprietari, rilevato più tardi che non era stato il caso, egli le avrebbe inoltrate. In conclusione il convenuto ritiene, che indipendentemente da tali ritardi, ciò non muterebbe l'obbligo delle ricorrenti di presentare una domanda edilizia per ripristinare una situazione legale.
19 - In effetti i ritardi nell'inoltro di scritti addotti dalle ricorrenti a carico del convenuto non sono in caso né determinanti, né rilevanti. Si ribadisce che a prescindere dal comportamento del convenuto le ricorrenti/proprietari debbano presentare una domanda di costruzione a posteriori. La critica mossa dalle ricorrenti risulta priva di oggetto. 5.Le ricorrenti chiedono sia concesso l'effetto sospensivo. Il convenuto ha espresso che egli non si oppone a tale richiesta, per quanto questa sia volta unicamente a procrastinare la procedura. Con questa sentenza diventa superflua la richiesta delle ricorrenti di concedere l'effetto sospensivo al ricorso. 6.In conclusione, vista la domanda di costruzione non formalmente corretta secondo le disposizioni di legge e visto che gli aspetti materiali qui non sono da decidere e quindi non si entra in merito, per quanto ammissibile il ricorso risulta manifestamente infondato e va dunque respinto. I costi di procedura di CHF 1'500.00 sono posti a carico delle ricorrenti giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente (art. 73 cpv. 2 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Per quanto ammissibile il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF1'500.00
e le spese di cancelleria diCHF392.00 totaleCHF1'892.00
20 - Tali spese processuali sono poste a carico della A._____ SA e di G._____ in ragione di un mezzo ciascuna. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]