VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 22 28 brs 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 30 giugno 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Comune politico di B., patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuto e C., e Comune patriziale di B., entrambi patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller, convenuti concernente opposizione edilizia
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.L'8 aprile 2022 il Municipio del Comune di B._____ ha rilasciato la licenza edilizia a C._____ (richiedenti) per l'edificazione di una casa unifamiliare (quale abitazione primaria) sul mappale n. D._____ di proprietà del Comune patriziale di B., il quale intende cedere detto fondo ai richiedenti in diritto di superficie di modo che essi possano edificarlo e stabilirvisi. L'edificazione è prevista in zona residenziale 2 (R2), che è sovrapposta dalla zona insediamenti nel bosco. 2.Con decisione di stessa data, il Municipio ha respinto l'opposizione al progetto sollevata il 17 febbraio 2022 dal A., proprietario di una casa di vacanza sul mappale vicino n. 1564. 3.Avverso la licenza edilizia e la decisione su opposizione il A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 4 maggio 2022 chiedendone, conformemente al significato, l'annullamento. 4.Nella risposta del 23 maggio 2022 i richiedenti e il Comune patriziale di B._____ (qui di seguito: convenuti) hanno postulato in via principale che il ricorso sia dichiarato irricevibile, in via subordinata che esso sia respinto per quanto ricevibile. 5.Nella presa di posizione del 24 maggio 2022 il Comune politico di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. 6.Il 7 giugno 2022 il ricorrente ha inoltrato la propria replica. Con scritti rispettivamente del 9 e 10 giugno 2022 il convenuto risp. i convenuti hanno rinunciato all'inoltro di una duplica.
3 - II. Considerando in diritto: 1.Oggetto di impugnazione sono le decisioni dell'8 aprile 2022 con cui il convenuto ha rilasciato la licenza edilizia per l'edificazione di una (nuova) casa unifamiliare sul fondo n. D._____ e respinto l'opposizione del ricorrente. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro queste decisioni comunali (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate, per cui – con le riserve di cui sotto – il ricorso è fondamentalmente ricevibile risp. ammissibile. 2.Giusta l'art 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. L'interesse tutelabile (o degno di protezione) consiste nell'interesse pratico del ricorrente all'ammissione delle proprie richieste, dimodoché la sua situazione fattuale e giuridica sia direttamente modificata. Il ricorso non può mirare a un controllo astratto della liceità delle attività statali bensì deve procurare un interesse pratico al ricorrente (cfr. DTF 141 II 307 consid. 6.2). Nella misura in cui il ricorrente intende difendere la qualità di vita di tutti i liberi cittadini del E._____, delle Alpi e della Svizzera non è dunque data la legittimazione ricorsuale perché manca un interesse proprio. Tuttavia, le relative censure correlate alla protezione dell'ambiente vanno, se del caso, trattate più sotto nell'ambito della rispettiva tematica del disboscamento. Oltretutto, non è dato entrare nel ricorso per quanto egli sostenga di sentirsi minacciato a seguito del sollevamento della sua opposizione. Tale questione non rientra nella competenza di giudizio di questo Tribunale ma eventualmente della Procura pubblica dei Grigioni. Nel senso qui sopra descritto, il ricorso va dunque considerato inammissibile.
4 - 3.Sotto il profilo formale, il ricorrente fa valere una violazione del principio della separazione dei poteri in quanto la decisione di rilascio della licenza edilizia del Comune politico riguarda un fondo di proprietà del Comune patriziale. Questa censura è manifestamente infondata. La Sovrastanza patriziale ha sottoscritto la domanda di costruzione poiché il Comune patriziale è proprietario del fondo di costruzione, conformemente all'art. 89 cpv. 3 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). Il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia in qualità di Autorità edilizia (cfr. art. 6 cpv. 1 LE). Il Comune politico e quello patriziale sono dunque due entità distinte con personalità giuridiche separate. Anche la composizione dei due enti è diversa. Non vi è pertanto alcuna lesione del principio della separazione dei poteri. 4.1.Il ricorrente osserva che l'inserimento della particella interessata in zona edificabile/residenziale sarebbe avvenuta per decisione del Comune solo nel 2018, approvata dal Governo nel 2021, senza comunicazione scritta ai vicini; prassi che egli non ritiene democratica e rispettosa dei diritti dei cittadini. Di conseguenza, non sarebbe stato possibile opporsi all'inserimento in zona edificabile di questa particella. 4.2.La parte della particella di costruzione n. D._____ che i richiedenti intendono edificare in diritto di superficie si trova in zona R2, sovrapposta dalla zona insediamenti nel bosco, ed è attualmente ricoperta da alberi (per il resto il fondo si trova in zona per spazi verdi e in zona altro territorio comunale). Come si vedrà qui di seguito, il ricorrente non può contestare oggi l'inserimento di detto fondo in zona edificabile avvenuta con la revisione del 23 settembre 2018, approvata dal Governo il 6 aprile 2021. 4.3.In linea di principio, un piano delle zone va contestato al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, in via accessoria, in occasione di un'applicazione concreta può avvenire solo
5 - eccezionalmente: se l'interessato al momento del rilascio del piano non poteva rendersi conto delle limitazioni che il piano gli avrebbe imposto e non aveva quindi la possibilità di salvaguardare i propri interessi; se questi [per altri motivi] al momento del rilascio del piano non aveva la possibilità di tutelare i propri diritti o se le circostanze di fatto o di diritto sono radicalmente mutate rispetto al momento del rilascio del piano (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 1C_518/2016 consid. 3 con rinvii; DTF 123 II 337 consid. 3a). 4.4.Il ricorrente era proprietario del fondo adiacente a quello di costruzione in discussione già al tempo della summenzionata revisione della pianificazione locale e avrebbe quindi potuto sollevare le proprie contestazioni già allora nella procedura di revisione. Inoltre, le circostanze presenti al momento dell'inserimento del fondo in zona edificabile nell'ambito della revisione non sono radicalmente cambiate. Non sono dunque soddisfatti i requisiti per un controllo incidentale del piano delle zone in questa sede di procedura edilizia. La revisione della pianificazione locale non può quindi essere messa in discussione. 4.5.L'obiezione del ricorrente secondo cui sarebbe dovuta avvenire una notifica ufficiale agli aventi diritto della revisione della pianificazione locale, come da asserita prassi nel Canton Ticino, è inconferente. Nel Cantone dei Grigioni e nel Comune convenuto non sussiste nessun obbligo di comunicare le modifiche della pianificazione locale ai singoli proprietari. La relativa documentazione viene esposta pubblicamente. L'esposizione pubblica è resa nota tramite l'organo di pubblicazione ufficiale del relativo comune e il Foglio ufficiale cantonale (cfr. art. 13 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC; CSC 801.110]). Quale proprietario di una casa di vacanza nel rispettivo comune, il ricorrente era tenuto a informarsi su eventuali revisioni tramite gli organi di pubblicazione.
6 - Le censure del ricorrente riguardo all'inserimento della particella di costruzione in zona edificabile sono perciò tardive. 5.Il ricorrente sostiene che la casa unifamiliare in discussione distruggerebbe un pregiato bosco di abeti esistente da secoli o almeno da quando egli è nato. Non vi sarebbe nessuna perizia da parte della "Istituzione forestale cantonale", che avverrebbe solo dopo la concessione della licenza edilizia e lo scavo distruttivo previsto. A causa anche della crisi climatica mondiale non si dovrebbe ridurre ulteriormente le superfici boschive. 5.1.Nella zona R2, dove è previsto il progetto in questione, come detto occorre soddisfare i requisiti della zona insediamenti nel bosco ad essa sovrapposta. Giusta l'art. 35 ter della Legge edilizia comunale (LE) la zona insediamenti nel bosco comprende la zona residenziale e la zona per spazi verdi a E._____, le quali sono state oggetto di permessi di dissodamento speciali (cpv. 1). Le caratteristiche dell'insediamento nel bosco devono essere salvaguardate. Alberi possono essere tagliati solo eccezionalmente con l'autorizzazione scritta del Forestale comunale, il quale, in stretta collaborazione con l'autorità edilizia, stabilisce anche le misure necessarie per mantenere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito, come piantagioni sostitutive o altri interventi (cpv. 2). 5.2.Nel contesto della procedura di revisione della pianificazione locale il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM) il 15 gennaio 2021 ha rilasciato l'autorizzazione per il dissodamento delle aree boschive per il loro inserimento nella zona edificabile. A tal fine sono state predisposte delle misure di compenso, ovvero l'inserimento di nuove zone boschive compensative nel contesto della pianificazione locale. Dal relativo decreto del DIEM (doc. 3 convenuto) risulta che l'autorizzato
7 - dissodamento di complessivi 3'114 m 2 , di cui 18 m 2 sulla particella n. D._____ qui in discussione, è compensato da nuove superfici boschive pari 3'867 m 2 ottenute mediante dezonamenti e attribuzioni al bosco. Inoltre, nel caso specifico l'accesso al fondo n. D._____ è previso dalla strada cantonale, in modo da contenere il taglio del bosco. Infine, onde garantire la salvaguardia del bosco ai sensi dell'art. 35 ter LE, alla cifra 3 del dispositivo della licenza edilizia impugnata è stato imposto l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del Forestale comunale per il taglio degli alberi necessari, il quale dovrà inoltre stabilire le misure necessarie per mantenere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito. Altre misure non sono previste per legge. Il paventato impatto ambientale non è ravvisabile. Per queste ragioni le rispettive censure del ricorrente vanno respinte. 6.In conclusione il ricorso va respinto per quanto ammissibile. 7.1.I costi della presente procedura – composti da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria – sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. 7.2.Giusta l'art. 78 cpv. 2 LGA alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 7.2.1.In base alla succitata regola, al Comune politico non sono assegnate ripetibili. 7.2.2.Va invece analizzato più a fondo un'eventuale diritto a ripetibili del Comune patriziale. Benché il legislatore non abbia specificato nulla al riguardo (cfr. Messaggio del Governo [quaderno n. 6 /2006–2007, pag. 559 seg.] e
8 - relativo protocollo del Gran Consiglio [pag. 235 seg.]), secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale sotto l'art. 78 cpv. 2 LGA rientrano anche i comuni patriziali (cfr. ad es. STA U 20 72). In base all'art. 89 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) i fondi di cui esso è proprietario rientrano nelle proprietà del comune patriziale (cpv. 1). Il patrimonio patriziale serve esclusivamente all'adempimento di compiti di interesse pubblico (cpv. 2 prima frase). Il comune patriziale decide in merito all'amministrazione del proprio patrimonio (art. 90 cpv. 1 lett. b LCom). Nel caso di specie la concessione di un fondo del Comune patriziale in diritto di superficie va dunque ritenuto un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 LGA. Ne consegue che anche il Comune patriziale non ha diritto a ripetibili. 7.2.3.Il ricorrente deve per contro indennizzare le spese legali ai richiedenti. Il patrocinatore dei richiedenti non ha inoltrato una nota d'onorario. Le ripetibili sono dunque fissate d'ufficio. Nell'accordo sull'onorario agli atti è pattuita una tariffa oraria di CHF 300.00. In base alla prassi di questo Tribunale la tariffa massima riconosciuta ammonta tuttavia a CHF 270.00. In considerazione di un dispendio piuttosto contenuto causato dal presente ricorso, si parte dal presupposto che per l'analisi del caso e la redazione della risposta siano state sufficienti ca. 8 ore di lavoro da parte del patrocinatore. Siccome egli ha rappresentato entrambi i convenuti (comune patriziale e richiedenti) e visto che l'indennizzo a titolo di ripetibili spetta alla rispettiva parte (e non al patrocinatore), vanno calcolate 4 ore di lavoro che il patrocinatore avrebbe fatturato a carico dei richiedenti. Ne discende un diritto forfettario a ripetibili in favore dei richiedenti pari a CHF 1'200.00 (CHF 270.00 x 4 h x 1.03 [spese] x 1.077 [IVA]). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto per quanto ammissibile.
9 - 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF2'500.00
e le spese di cancelleria diCHF219.00 totaleCHF2'719.00 Tali spese sono poste a carico del A.. 3.Il A. versa a C._____ CHF 1'200.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]