VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 21 43 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 6 dicembre 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente contro Comune di B._____, patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuto concernente domanda di costruzione
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La A._____ SA è proprietaria del fondo n. D., RF del Comune di B., ubicato in zona villaggio e in minima parte in zona residenziale. 2.Il 12 maggio 2014 il Municipio dell'allora Comune di C., oggi frazione del Comune di B., ha rilasciato alla A._____ SA la licenza edilizia per l'edificazione del fondo n. E._____ (oggi fondo n. D.) con una residenza plurifamiliare con sei appartamenti e un'autorimessa sotterranea. Con decisione del 19/22 settembre 2016 il Municipio dell'allora Comune di C. ha concesso alla A._____ SA una proroga sino al 31 ottobre 2017 per ultimare i lavori autorizzati. Ad oggi i lavori non sono ancora terminati. 3.Il 14 settembre 2020 la A._____ SA ha inoltrato una notifica a posteriori ai sensi dell'art. 40 OPTC per "l'installazione di una copertura provvisoria per proteggere il tetto (non ancora ultimato) da infiltrazioni d'acqua piovana e altre intemperie" sull'edificio in costruzione sul fondo n. D.. 4.Il 18 settembre 2020 si è svolto un incontro tra il Municipio (del Comune fusionato di B.) e la A._____ SA da cui è emersa l'intenzione di quest'ultima di ampliare il progetto approvato. Con decisione del 19/22 settembre 2020 il Municipio le ha quindi intimato l'immediato fermo lavori e le ha fissato un termine per l'inoltro di una domanda di costruzione. 5.II 9 novembre 2020, dopo aver ottenuto alcune proroghe, la A._____ SA ha inoltrato una domanda di costruzione per l'ampliamento del progetto di costruzione approvato il 12 maggio 2014. La modifica concerne un ampliamento a nord-ovest del primo piano (per tre nuovi uffici con bagno e archivio) e del secondo piano (per una nuova camera/ufficio e atrio) nonché la realizzazione di un nuovo piano mansardato per un nuovo appartamento innalzando la costruzione esistente.
3 - 6.L'11 gennaio 2021 il Municipio ha informato la A._____ SA che in base al rapporto del 30 novembre 2020 del consulente architettonico del Comune (arch. J.), il progetto risulterebbe in contrasto con la Legge edilizia comunale (LE). Il Municipio ha quindi invitato la A. SA a inoltrare una nuova domanda di costruzione entro il 31 gennaio 2021. 7.ll 1° febbraio 2021 la A._____ SA ha chiesto al Municipio di esporre pubblicamente la sua domanda di costruzione. Con scritto del 19 febbraio 2021 l'architetto della A._____ SA, F., ha contestato il rapporto del consulente architettonico del 30 novembre 2020. 8.Con decisione 24/30 marzo 2021 il Municipio ha respinto la domanda di costruzione del 9 novembre 2020, motivando in sintesi che le quattro falde del tetto non raggiungerebbero la pendenza tra 25°e 35° prescritta dalla LE e constatando che in alcune parti annesse (scale, uffici) il tetto è piatto. Inoltre, il progetto non si inserirebbe nel contesto esistente, in particolare per quanto riguarda proporzioni, dimensioni e aspetto. 9.Avverso questa decisione la A. SA (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo l'11 maggio 2021 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che le sia rilasciata la licenza edilizia per l'edificazione del fondo n. D._____ come da domanda di costruzione del 9 novembre 2020. Come motivazione, la ricorrente adduceva che la pendenza delle falde del tetto non avrebbe giustificato un diniego della domanda di costruzione. Secondo il principio di proporzionalità, per far rispettare le pendenze della LE sarebbe bastato imporre un innalzamento del colmo del tetto di almeno 52 cm. Oltretutto, la pendenza prescritta nella LE presumibilmente non sarebbe mantenuta negli edifici adiacenti. Inoltre, il tetto piano nell'ampliamento sul lato nord sarebbe stato proposto dal consulente architettonico del Comune per cui ora il Municipio non potrebbe contestarlo. Oltre a ciò, la ricorrente ha esposto come il progetto si inserirebbe nell'insediamento esistente.
4 - 10.Nella presa di posizione del 31 maggio 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha postulato l'irricevibilità del ricorso in quanto divenuto privo d'oggetto. In via subordinata, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. Il convenuto argomentava in sintesi che la licenza edilizia del 12 maggio 2014 sarebbe estinta, siccome la ricorrente non ha terminato i lavori entro il termine prorogato dal Comune scadente il 30 ottobre 2017. La domanda di costruzione del 9 novembre 2020 sarebbe pertanto una domanda a posteriori per un progetto non compatibile con la LE. La ricorrente con il ricorso avrebbe manifestato di non avere più interesse al progetto presentato con domanda del 9 novembre 2020, per cui il ricorso sarebbe irricevibile. Inoltre, la domanda di costruzione sarebbe da considerare ritirata, siccome la ricorrente non ha inoltrato un nuovo progetto entro il termine assegnatole con la comunicazione del convenuto dell'11 gennaio 2021 in cui la si informava che il progetto è in contrasto con la LE. In via eventuale, il ricorso sarebbe da respingere poiché la ricorrente ha ammesso che il progetto non mantiene la pendenza del tetto prevista dalla LE. L'eliminazione di questo difetto tramite rielaborazione dei piani sarebbe una modifica concettuale e non una di poco conto risolvibile con una disposizione accessoria nella licenza. Ciò non sarebbe nemmeno possibile, visto che innalzando il tetto di 52 m si supererebbe l'altezza massima al colmo consentita. Riguardo all'obiezione della ricorrente secondo cui gli edifici adiacenti non adempirebbero le condizioni sulla pendenza, il convenuto osservava che questi sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della LE qui determinante. Il progetto andrebbe pure rigettato a causa dell'inosservanza dell'altezza massima dell'edificio. Infine, il convenuto illustrava come il progetto non si inserirebbe nel contesto esistente. Esso non potrebbe essere approvato anche per questo motivo. 11.Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti e hanno approfondito le loro argomentazioni.
5 - 12.Con scritto del 20 luglio 2021 la ricorrente ha ribadito la sua richiesta di esperire un sopralluogo prima che sia pronunciata una decisione. 13.Il 16 settembre 2021 il Tribunale ha effettuato un sopralluogo in presenza delle parti. Il relativo protocollo è stato inoltrato alle parti per eventuali osservazioni. Il convenuto ha presentato la propria presa di posizione in data 8 ottobre 2021, la ricorrente in data 11 ottobre 2021. Alle proprie osservazioni, la ricorrente ha allegato un rapporto dell'arch. G._____ datato 14 settembre 2021. Questi lavora presso lo studio Architetti H._____ SA, che è stato co-mandatario assieme allo studio I._____ AG della revisione della pianificazione locale dell'allora Comune di C.. Dopo aver eseguito anche un sopralluogo, l'arch. G. giungeva alla conclusione che la domanda di costruzione non presenterebbe criticità tali da giustificarne un diniego. Il progetto rappresenterebbe la traduzione effettiva e plausibile di quanto la revisione della pianificazione locale si era prefissata. 14.Il 22 novembre 2021 il convenuto ha inoltrato un'ulteriore presa di posizione. Il convenuto osservava in special modo che la perizia dell'arch. G._____ sarebbe da considerare come allegazione di parte, mentre i rapporti del consulente architettonico (arch. J.) del 30 novembre 2020 e del 26 ottobre 2011 sarebbero delle perizie risp. mezzi di prova ufficiali perché ordinate da un'autorità. Il rapporto del 26 ottobre 2011 dell'arch. J. sarebbe inoltre stato confermato dall'arch. K., dello studio I. AG. II. Considerando in diritto: 1.Impugnata è la decisione del 24/30 marzo 2021 del convenuto. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro di essa (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38
6 - LGA) del ricorso sono rispettate. La legittimazione della ricorrente è data (art. 50 LGA). Il ricorso è dunque ricevibile. 2.Controverso è se il convenuto ha rigettato a ragione la domanda di costruzione del 9 novembre 2020 della ricorrente. 3.Innanzitutto va qualificata la domanda di costruzione in oggetto. 3.1.Al momento dell'emanazione della decisione impugnata del 30 marzo 2021 era già in vigore la nuova regola di cui all'art. 91 cpv. 2 LPTC, che prevede quanto segue: Licenze edilizie e permessi EFZ si estinguono, qualora i lavori di costruzione non siano stati avviati entro due anni a decorrere dal passaggio in giudicato della licenza edilizia o del permesso EFZ o qualora il progetto di costruzione non sia stato ultimato entro tre anni dall'inizio dei lavori. L'autorità competente per l'autorizzazione può, su richiesta motivata, prolungare questi termini in maniera adeguata e comunica una proroga anche a eventuali opponenti. Questa modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2019. La questione temporale se per la licenza edilizia rilasciata il 12 maggio 2014 e per i lavori connessi ancora in atto vada applicata la vecchia versione dell'art. 91 cpv. 2 LPTC, può essere lasciata aperta, siccome il vecchio disposto e la giurisprudenza prevedevano anch'essi dei termini per l'inizio e la conclusione dei lavori, che come si vedrà più sotto sono parimenti scaduti. I vecchi termini per l'inizio e la conclusione dei lavori erano di rispettivamente un anno a decorrere dalla data d'inizio ammissibile dei lavori (invece dei due a decorrere dal passaggio in giudicato della licenza edilizia, secondo la nuova norma) e di due anni dall'inizio dei lavori (invece di tre, secondo la nuova norma). 3.2.Dopo il rilascio della licenza edilizia in data 12 maggio 2014 per la costruzione di una casa plurifamiliare da parte del vecchio Comune, la ricorrente ha chiesto una proroga per la terminazione dei lavori già iniziati,
7 - che è stata concessa fino al 31 ottobre 2017 (cfr. doc. 10 convenuto). I lavori non sono ad oggi stati terminati. Il convenuto sostiene dunque a ragione che la licenza edilizia del 12 maggio 2014 (doc. 9 convenuto) è scaduta. Il fermo lavori del 19 settembre 2020 è avvenuto dopo l'estinzione della licenza edilizia, per cui non può essere invocato dalla ricorrente per sostenere che il convenuto le avrebbe impedito di terminare i lavori. La domanda di costruzione del 9 novembre 2020 va dunque considerata una domanda a posteriori. Ciò significa che il nuovo Comune poteva decidere su suddetta domanda e dunque sull'intero progetto in costruzione e sull'ampliamento richiesto con pieno potere discrezionale, senza vincoli alla precedente decisione del vecchio Comune e che la ricorrente non può appellarsi a nessuna approvazione già avvenuta per questa costruzione. 4.In fase di ricorso e di sopralluogo la ricorrente ha presentato una modifica al progetto inoltrato con domanda del 9 novembre 2020. Essa è del parere che il progetto poteva venire approvato con oneri e condizioni (condizioni accessorie) conformemente alla modifica presentata dalla ricorrente. 4.1.Giusta l'art. 90 cpv. 1 LPTC se difetti di contenuto o formali del progetto di costruzione possono essere eliminati senza particolari difficoltà oppure se si impongono disposizioni per la creazione o il mantenimento dello stato legale, alla licenza vanno associate adeguate disposizioni accessorie (oneri, condizioni, scadenze). 4.2.La modifica secondo i piani presentati durante il sopralluogo prevede un innalzamento del tetto di 52 cm di modo da rispettare la pendenza minima del tetto di 25° per la zona villaggio giusta l'art. 18 cpv. 2 LE. Il convenuto osserva a ragione che questa modifica non è di poco conto, perché occorre rielaborare i piani del tetto, ma anche perché verosimilmente necessiterebbe di un permesso eccezionale visto che a prima vista non sarebbe rispettata l'altezza massima al colmo consentita. L'indiscusso inadempimento della pendenza minima legale per il tetto della domanda
8 - di costruzione non poteva dunque essere sanato con delle disposizioni accessorie. Andava pertanto presentata una nuova domanda di costruzione. Già per questo motivo, posta l'indiscussa inosservanza della pendenza del tetto, la decisione impugnata va confermata. 5.Per motivi di economia processuale qui di seguito si entrerà comunque nel merito dell'ulteriore aspetto materiale alla base del diniego della licenza edilizia, che è quello dell'inserimento del progetto nel contesto esistente, visto che questa questione si ripresenterebbe con l'inoltro di una domanda di costruzione completa includente la relativa modifica di innalzamento del tetto di 52 cm. 5.1.Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE nella zona villaggio le nuove costruzioni devono inserirsi nell'insediamento esistente per quanto concerne la posizione, le proporzioni, la struttura del tetto e l'aspetto esterno. Va notato che per quanto concerne l'inserimento nel paesaggio il Tribunale non può procedere a una verifica dell'adeguatezza della valutazione comunale, ma si deve limitare a giudicare abusi discrezionali (cfr. ad es. STA R 21 20 del 7 settembre 2021 consid. 6.2). 5.2.Fondandosi principalmente sulla valutazione del suo consulente architettonico arch. J._____, il convenuto ritiene che la costruzione in esame non si inserisce nel contesto esistente. Questi aveva già stilato un rapporto il 26 ottobre 2011 prima del rilascio della licenza edilizia del 12 maggio 2014. In tale rapporto egli in sintesi affermava che le volumetrie del progetto sarebbero eccessive e comprometterebbero la vista da e sulla chiesa e la silhouette dell'edificazione storica. Il linguaggio architettonico e l'uso dei materiali sarebbero estranei alla tipologia del luogo. Nella valutazione del 30 novembre 2020 riguardo al progetto di ampliamento qui in esame, egli ha confermato quanto scritto nel rapporto precedente aggiungendo in particolare quanto segue: "Il volume realizzato rappresenta l'ingombro massimo possibile per non compromettere la
9 - situazione sul lato sud-ovest della chiesa. Il volume attuale sopraelevato di un piano non è ammissibile in quanto compromette in modo troppo marcato la vista da e sulla chiesa e la silhouette dell'edificazione storica" (cfr. doc. 6 convenuto con disegni allegati). Nel rapporto del 26 ottobre 2011 (doc. 6 convenuto) egli aveva affermato che il nucleo del paese si potrebbe leggere in due momenti edilizi, distinguibili soprattutto per spazialità, ma anche per tipo e prestigio degli edifici. La parte più a monte sarebbe data da un percorso parallelo alle curve altimetriche, caratterizzata da edifici abitativi a 2-3 piani; la parte a valle sarebbe caratterizzata da un'area digradante verso la strada cantonale, dominata dalla presenza di tre edifici di prestigio, di grande mole, e dalla chiesa. Lo spazio a ovest e a sud della chiesa, parzialmente compromesso dagli edifici sorti negli ultimi anni in zona residenziale, conferirebbe ancora un importante respiro spaziale all'edificio e permetterebbe, soprattutto a una vista da lontano, di apprezzarne l'imponenza. La sopraedificazione di questo spazio determinerebbe l'unione della zona residenziale con il nucleo storico principale e ruberebbe spazio alla chiesa; per questo motivo, in questo particolare sito, si dovrebbero considerare adeguatamente le preesistenze, in particolare la chiesa. Il progetto presentato non considererebbe questi aspetti. A questa valutazione la ricorrente contrappone quella dell'arch. G._____ (rapporto del 14 settembre 2021 [allegato al doc. E3 ricorrente]). Questi critica in sintesi che il consulente architettonico arch. J._____ farebbe riferimento unicamente a criteri soggettivi, opinabili e non suffragati. La sua valutazione riportata solo attraverso un punto di vista (fotomontaggio) non potrebbe essere considerata attendibile e completa. Il contesto urbanistico e architettonico andrebbe visto anche alla luce dei presupposti alla base del progetto urbanistico nell'ambito della revisione della pianificazione locale 2005. L'obiettivo sarebbe stato di raggiungere un insediamento di nucleo densificato, valorizzando così gli indizi insediativi preesistenti, e di rafforzare la riconoscibilità dell'insediamento del nucleo dal resto della
10 - zona residenziale a tessuto puntuale e sparso. Il progetto di ampliamento in oggetto sarebbe conforme alla zona e risponderebbe ai presupposti pianificatori. Con la sua posizione, posta proprio al limite della zona villaggio, l'edificio concorrerebbe a rafforzare la presenza del nucleo e a segnarne la distinzione, rispondendo in maniera condivisibile dal profilo urbanistico alla condizione di un edificio limite. Oltre alla corretta giacitura dal profilo urbanistico, l'impostazione del progetto stesso andrebbe vista anche nell'ottica dei suoi aspetti tipologici interessanti che concorrono ad avvicinare l'edificio secondo uno "spirito di nucleo", anche dal profilo sociale. Tutti i posteggi delle automobili della residenza sarebbero organizzati in autorimessa, l'accesso veicolare avverrebbe discretamente tramite un monta-veicoli, un accorgimento questo che sarebbe di gran lunga meno invasivo e impattante rispetto a una rampa. Questa scelta coraggiosa, la cui attuazione presupporrebbe per il committente un maggior investimento economico, sarebbe stata fatta proprio in funzione di salvaguardare il carattere di nucleo e dei suoi spazi esterni, per i quali tradizionalmente le automobili e i parcheggi sarebbero elementi estranei. Scevro da automobili, lo spazio esterno sarebbe ridato agli abitanti e ai co- abitanti, quale spazio che riporterebbe al mondo del nucleo, per l'incontro, attività comuni e il gioco dei bambini. Inoltre, la chiesa del paese sarebbe un edificio relativamente di piccole dimensioni, l'hortus definito attorno sarebbe uno spazio pregiato che la pianificazione introdurrebbe quale area di rispetto. Questo insieme tradizionalmente sarebbe sempre stato accolto quale parte autonoma di un tessuto nel nucleo. La particolarità urbanistica della chiesa risiederebbe proprio nel fatto che, diversamente da altre situate nella regione, si collocherebbe al margine del nucleo e si relazionerebbe principalmente con la sua facciata di navata laterale sullo spazio pubblico della strada cantonale. Per quanto attiene alla densità, alla forma e alle relazioni del tessuto insediativo nel comparto della chiesa, date le sue dimensioni ridotte e la posizione autonoma all'interno di un'area libera e decretata tale, il progetto di pianificazione del 2005 si
11 - sarebbe basato sulla volontà di compattare la cornice edificata attorno alla chiesa stessa, evitando accorgimenti di relazioni spaziali che non fossero quelli dei percorsi già esistenti. Per questo motivo il progetto di pianificazione non avrebbe ritenuto utile, ai fini della qualità urbanistica, introdurre specifici strumenti a favore di una trasparenza, scelta che sarebbe incoerente e contraria alle peculiarità urbanistiche dell'immediato contesto. 5.3.Da un confronto tra queste valutazioni specialistiche non emerge che il convenuto, basandosi sull'opinione del suo consulente arch. J., abbia preso una decisione arbitraria, ritenendo che la costruzione progettata non si integra nel contesto esistente. Se da un lato l'architetto di uno dei due studi d'architettura che erano stati incaricati della revisione della pianificazione locale ritiene che il progetto si concilia con gli scopi della revisione, dall'altro il consulente architettonico sostiene che la costruzione in discussione – soprattutto con la sopraedificazione come da domanda qui in discussione – compromette la vista da e sulla chiesa e la silhouette dell'edificazione storica. Queste opinioni non sono diametralmente opposte. La costruzione con l'ampliamento di un piano può essere ritenuta al contempo conforme agli scopi della pianificazione revisionata, in particolare con lo scopo di insediamento di nucleo densificato, ma non inseribile nel contesto esistente per motivi prettamente estetici. Tanto più che il primo rapporto dell'arch. J. del 26 ottobre 2011 – alla base anche del suo successivo rapporto del 30 novembre 2020 inerente alla sopraedificazione – è stato confermato dall'arch. K._____ dell'altro studio co-mandatario della revisione della pianificazione locale (cfr. scritto del 22 febbraio 2011 [doc. 12 convenuto]). In base anche ai rilevamenti del sopralluogo, questi giudici sono del parere che la decisione del convenuto fondata sull'opinione del consulente architettonico non è abusiva e dunque non contestabile dal Tribunale perché nel quadro dell'apprezzamento di cui gode il convenuto.
12 - 6.Riassumendo, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 7.I costi della presente procedura composti da una tassa di Stato fissata a CHF 3'000.00 e spese di cancelleria sono posti a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA).
13 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF3'000.00
e le spese di cancelleria diCHF266.00 totaleCHF3'266.00 Tali spese sono poste a carico della A._____ SA. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto il 28 febbraio 2022 nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile (1C_39/2022).