VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 21 37 ang 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 23 maggio 2022 nella vertenza di diritto amministrativo A., patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, convenuto Comune di B., convocato 1 e
2 - C., e D., entrambi patrocinati dall'avv. lic. iur. Marco Pool, convocati 2 e E._____, convocato 3 concernente domanda di costruzione (EFZ)
3 - I. Ritenuto in fatto: 1.1.Il 14 giugno 2019 A._____ ha inoltrato una domanda EFZ per la costruzione di un capannone per l'essiccazione di erbe aromatiche sulla particella n. F._____ (fondo base) risp. G._____ (fondo in diritto di superficie) Registro fondiario (RF) del Comune di B., in zona altro territorio comunale (ATC) che è sovrapposta da una zona di pericolo 2 (pericolo di allagamento) nella zona orientale dove è previsto gran parte dell'impianto. 1.2.A. ha preso in affitto l'azienda agricola (compresa la coltivazione di erbe aromatiche) a H._____ da suo zio I._____ dal 1° gennaio 2019 e intende rilevarla nel prossimo futuro. La sua attività è suddivisa in due settori: allevamento di animali nonché coltivazione, essicazione e vendita di erbe aromatiche. Nella zona "J." si trova l'azienda agricola biologica (dipendente dal suolo). Il centro dell'azienda e gli edifici agricoli si trovano sulla particella n. K. (attualmente di proprietà dello zio del ricorrente). La superficie utile agricola dell'azienda è di 49.94 ha, di cui ca. 15 ha dedicati alla coltivazione delle erbe aromatiche. L'effettivo di bestiame presso il centro dell'azienda corrisponde a 51.44 unità di bestiame grosso (UBG). L'effettivo è composto principalmente da mucche nutrici per l'allevamento e la produzione animale, maiali da ingrasso per il commercio o la produzione di salsicce nonché galline per la produzione di uova. L'azienda agricola completa (inclusa la coltivazione di erbe) genera un onere lavorativo espresso in unità standard di manodopera (USM) pari a ca. 7.7 USM. La coltivazione delle erbe avviene su più campi sparsi in un raggio di ca. 860 m dall'attuale impianto di essiccazione preso in locazione a "L._____"
4 - (particella n. M._____ di proprietà di un terzo) risp. di ca. 1 km dal succitato centro agricolo con una superficie di ca. 15 ha e un raccolto annuo di ca. 40 t. Una volta essiccate l'azienda agricola vende le erbe aromatiche alla N._____ S.a.g.l. Le erbe essiccate sono quindi trasportate nell'impianto di miscelazione e confezionamento di quest'ultima che si trova sul fondo n. O._____ in zona villaggio. Da qui le erbe aromatiche (biologiche) vengono vendute a negozi regionali e a importanti ditte svizzere. Stando alle dichiarazioni di A., l'attuale impianto di essiccazione è ormai vecchio e nella zona "L.", in cui è situato, un suo ampliamento non è possibile. Onde ottimizzare il processo di produzione delle erbe aromatiche si intende congiungere l'essiccatoio con l'esistente impianto di miscelazione e confezionamento delle erbe sul fondo adiacente n. O._____ in zona villaggio (di proprietà della N._____ S.a.g.l.). 2.Il 9 dicembre 2017 I._____ (unico socio e gerente della N._____ S.a.g.l.) aveva inoltrato una prima domanda per la costruzione di un essiccatoio sulla particella n. O._____ (allora non ancora scomposta). Con presa di posizione del 5 ottobre 2018 l'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST) aveva riferito in particolare che, ammesso ma non concesso un carattere agricolo (e non industriale-commerciale) dell'impianto, esso potrebbe fondamentalmente essere realizzato in zona agricola risp. ATC. Da parte sua, l'UST aveva ritenuto buona l'ubicazione proposta e aveva segnalato che si sarebbe dovuto prendere in seria considerazione l'azzonamento della zona ATC in questione per attività prevalentemente artigianali. L'UST aveva osservato che, prima di dare un parere esaustivo, occorreva chiarire le questioni di compatibilità dell'azienda con le norme agricole e fondiarie come da parere dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) del 23 agosto 2018 (la
5 - N._____ S.a.g.l. non era/è né proprietaria né gestrice dell'azienda agricola, per cui l'UAG riteneva l'essiccatoio di carattere commerciale). Nella presa di posizione del 21 novembre 2018 l'UAG aveva poi spiegato che secondo esso erano possibili due varianti per la realizzazione dell'essiccatoio: la prima consisteva nell'eseguire una rizonizzazione legata al progetto in questione affinché la N._____ S.a.g.l. potesse realizzare il progetto quale costruzione industriale-commerciale; la seconda comprendeva un'autorizzazione dell'essiccatoio quale diretta preparazione agricola delle erbe coltivate in prevalenza nell'azienda agricola. I passi necessari secondo l'UAG per la seconda variante erano i seguenti: separazione di un appezzamento della particella n. O._____ in zona ATC onde avere un fondo indipendente per il sito di costruzione progettato; trasferimento del nuovo fondo indipendente nella sostanza privata di I._____ quale proprietario dell'azienda agricola; accertamento dell'esistenza di un'azienda agricola ai sensi della LDFR da parte dell'Ispettorato del RF e Registro di commercio (RC); inoltro di una domanda di costruzione per l'essiccatoio quale livello di trasformazione direttamente collegato all'azienda agricola. L'UAG aveva sottolineato che non si trattava di un'informazione vincolante da parte sua e che in definitiva spettava all'UST decidere. Nella valutazione provvisoria del 18 febbraio 2019 l'UST aveva concluso che l'impianto poteva essere considerato un impianto per la preparazione di prodotti agricoli conforme alla zona agricola, piuttosto che un impianto industriale. L'UST aveva poi elencato le premesse necessarie da creare prima dell'inoltro della domanda di costruzione EFZ (come in gran parte già richieste dall'UAG [v. sopra], con l'ulteriore premessa – successivamente al passaggio di gestione dell'azienda agricola da I._____ a A._____ – della cessione del terreno per l'impianto di essiccazione in
6 - diritto di superficie da parte di I._____ a A., da integrare nel relativo contratto d'affitto rurale riguardante l'intera azienda agricola). In seguito sono stati intrapresi i passi elencati dall'UAG risp. dall'UST, in sostanza: il 31 luglio 2019 dal fondo n. O. è stato separato un appezzamento (fondo n. F.), che la N. S.a.g.l. ha venduto a I.. Il 6 agosto 2019 I. ha concesso a A._____ un diritto di superficie, a sé stante e permanente (fondo n. G.) a carico del fondo n. F., per la costruzione e la gestione dell'essiccatoio delle erbe. 3.Il 6 agosto 2019 il Comune ha inoltrato la domanda EFZ di A._____ all'UST con richiesta di approvazione. Avverso il progetto sono state sollevate diverse opposizioni. 4.L'UST ha raccolto le necessarie decisioni di coordinamento dei relativi uffici cantonali: 4.1.Nella presa di posizione del 6 febbraio 2020 l'UAG ha in special modo affermato che nel caso dell'essiccazione delle erbe aromatiche in questione si tratterebbe di una fase di elaborazione di prodotti derivati dall'agricoltura. Per l'UAG, i requisiti della conformità alla zona di aziende agricole sono adempiti. 4.2.Con presa di posizione del 24 gennaio 2020 l'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) ha segnalato che, data la zona di pericolo 2 con rischio di allagamento, per il progetto in questione andrebbe svolta una (nuova) procedura di verifica da parte dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG). 4.3.L'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) l'8 aprile 2020 ha approvato il progetto quale impianto ad elevato inquinamento atmosferico.
7 - 4.4.L'Ufficio tecnico (UT) ha dichiarato di non avere obiezioni alla costruzione dell'impianto in questione. 5.Il 14 agosto 2020 l'UST ha svolto un sopralluogo in presenza della committenza e degli opponenti. Sono stati visitati l'ubicazione dell'edificio previsto (particella n. F._____ risp. G.), il centro aziendale (particella n. K. in zona agricola) con considerazione della zona artigianale nelle vicinanze (particella n. P._____ di proprietà del Comune) e dell'attuale impianto di essiccazione (particella n. M._____ in zona agricola di proprietà di un terzo). 6.Con decisione EFZ e su opposizione del 9 marzo 2021 l'UST ha negato l'autorizzazione EFZ al progetto, respingendo così la relativa domanda EFZ e accogliendo le opposizioni ai sensi dei considerandi. In sostanza, l'UST ha ritenuto che il previsto impianto per l'essiccazione abbia carattere industriale-commerciale per cui non sarebbe conforme alla zona e di conseguenza non sarebbe a ubicazione vincolata. Il progetto andrebbe piuttosto realizzato nella zona edificabile (ad es. nella zona artigianale nelle vicinanze [particella n. P.]) o in una zona speciale appositamente prevista. Anche se il progetto fosse conforme alla zona, secondo l'UST esso non potrebbe comunque essere autorizzato nell'ubicazione scelta, poiché mancherebbe un esame completo di ubicazioni alternative. In tale esame si sarebbe soprattutto dovuto analizzare un'ubicazione nelle immediate vicinanze del centro aziendale sulla particella n. K.. 7.Contro questa decisione dell'UST, il 23 aprile 2021 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo che la decisione impugnata sia cassata e riformata e che gli sia rilasciata l'autorizzazione EFZ per il progetto edilizio in questione e le opposizioni siano respinte.
8 - 8.Con scritto del 17 maggio 2021 il Comune (qui di seguito: convocato 1) ha rinunciato all'introduzione di una presa di posizione. Il convocato 1 ha riconfermato la rinuncia a prendere posizione il 2 settembre e l'11 ottobre 2021 nell'ambito degli ulteriori scambi di scritti. 9.Con presa di posizione dell'11 giugno 2021 gli opponenti C._____ e D._____ (qui di seguito: convocati 2) hanno chiesto il rigetto del ricorso, la conferma della decisione impugnata e l'accoglimento delle loro opposizioni. 10.Nella presa di posizione del 14 luglio 2021 l'UST (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. 11.Nella presa di posizione del 14 luglio 2021 E._____ (qui di seguito: convocato 3) ha esposto le sue censure contro il progetto. 12.Con replica del 24 agosto 2021 il ricorrente si è riconfermato nei suoi petiti del ricorso. 13.Nella duplica dell'8 settembre 2021 il convenuto ha confermato il suo petito di rigetto del ricorso. 14.Con scritto del 14 settembre 2021 i convocati 2 hanno rinunciato a duplicare. 15.Il 30 settembre 2021 il ricorrente ha presentato delle osservazioni spontanee a completazione dei fatti. 16.Il 12 ottobre 2021 il convenuto ha preso posizione sulle osservazioni spontanee del ricorrente confermando il proprio petito.
9 -
10 - 3.1.1.Giusta l'art. 41 cpv. 2 LPTC nell'ATC sono ammessi progetti di costruzione che soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 24 segg. della Legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]). 3.1.2.In base all'art. 24 LPT possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti fuori delle zone edificabili se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Secondo la prassi del convenuto, i requisiti per edifici e impianti di economia rurale in zona agricola valgono allo stesso modo per edifici e impianti di economia rurale a ubicazione vincolata situati nella zona ATC (cfr. UST, Edifici e impianti fuori delle zone edificabili, 2017, pag. 24). Per gli impianti di economia rurale in sostanza il concetto di ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) corrisponde a quello di conformità alla zona (DTF 125 II 278 consid. 3a). In base a questa prassi, qui di seguito occorre dunque anzitutto esaminare se il convenuto ha giustamente negato al progetto la conformità alla zona agricola (vista la suddetta applicazione per analogia delle rispettive condizioni per impianti agricoli in ATC). 3.1.3.Giusta il qui rilevante art. 34 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (lett.a ); la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale–commerciale (lett. b) e il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato (lett. c). Questa è la fattispecie che entra in considerazione e va esaminata nel caso di specie.
11 - 3.1.4.In generale, l'art. 34 cpv. 2 OPT trova applicazione solo se l'edifico per la sua ubicazione e struttura ha una relazione diretta funzionale e degli spazi con l'attività aziendale. È dunque necessaria una stretta relazione tra l'edificio agricolo e l'attività propria dell'agricoltore (cfr. WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 16a n. 13). Il processo di lavorazione e valorizzazione devono trovarsi in rapporto diretto con l'utilizzo del suolo e la tecnica di lavoro deve avere uno stretto legame con lo sfruttamento del suolo. Il limite si situa là dove la produzione originale non è più preponderante: appena la trasformazione del prodotto passa in primo piano o appena lo sfruttamento prende un carattere industriale o commerciale, non vi è più spazio nella zona agricola (cfr. DTF 129 II 413 consid. 3.3 con rinvio a DTF 125 II 278 consid. 7). La lett. a di cui all'art. 34 cpv. 2 OPT precisa che nel caso dei prodotti lavorati, immagazzinati o venduti deve trattarsi di prodotti coltivati nella regione. In tal modo si vuole evitare che i prodotti vengano trasportati su lunghe distanze. I prodotti vanno inoltre coltivati in misura preponderante nell'azienda ove s'intende costruire gli edifici in questione (azienda d'ubicazione) o – nel caso di produzione tra aziende – in misura preponderante nelle aziende unite in una comunità di produzione. Quest’ultima deve essere stata costituita per la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei suoi prodotti. La condizione sancita alla lett. b esclude processi di lavorazione meccanici e che richiedono investimenti onerosi o un elevato dispendio in termini di personale. Nel rispetto del principio fondamentale della separazione, ma anche per evitare distorsioni inutili della concorrenza, la zona agricola non deve diventare accessibile a vere e proprie aziende di trasformazione o a magazzini di stoccaggio. Queste ultime devono chiaramente essere ubicate nella zona edificabile (industriale risp. commerciale). Inoltre, in conformità alla condizione stabilità alla lett. c, diversamente dagli impianti di torchiatura gli edifici e gli impianti ad es. per la trasformazione di patate in patatine chips non devono rientrare nella zona agricola, in quanto
12 - mediante trasformazioni di questo genere verrebbe mutato in maniera determinante il carattere agricolo dell’azienda (cfr. Ufficio federale dello sviluppo territoriale [USTE], Commenti relativi all'OPT, Berna 2001, pag. 30 seg.). 3.1.5.Nell'ambito della valutazione della conformità alla zona agricola di una nuova costruzione destinata alla lavorazione di erbe aromatiche, il Tribunale federale ha considerato decisivo per la qualifica quale attività industriale-commerciale il fatto che essa non svolgeva nessuna funzione di sostegno (nei confronti del centro aziendale dipendente dal suolo), realizzava un alto valore aggiuntivo ed era indipendente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Tra l'imballaggio delle erbe e la produzione del suolo vi era solo una debole relazione indiretta. Infatti, a mente del Tribunale federale rispetto alla coltivazione e al raccolto in tal caso la lavorazione delle erbe aromatiche rappresentava una procedura equivalente e separata dal punto di vista della tecnica del lavoro, che poteva essere svolta da diversi lavoratori. La lavorazione delle erbe giocava un ruolo importante in tutta la filiera produttiva visto l'alto valore di mercato delle erbe elaborate per mezzo di imballaggio, etichettatura e la loro immissione sul mercato (cfr. caso "Boppelsen" DTF 125 II 278 consid. 7c). 3.2.Nel caso di specie, va anzitutto osservato che il fatto che l'UAG abbia ritenuto che l'essiccazione delle erbe sia una fase di elaborazione di prodotti derivati dall'agricoltura (cfr. presa di posizione del 6 febbraio 2020 [doc. 3 convenuto]) ai sensi del concetto di "agricoltura" di cui all'art. 3 della Legge federale sull'agricoltura (Legge sull’agricoltura [LAgr; RS 910.1]) non è di per sé determinante per l'affermazione della conformità alla zona agricola. È vero che, a scopo di armonizzazione reciproca tra la terminologia del diritto agricolo e di pianificazione del territorio, per la precisazione della conformità alla zona agricola risulta logico rifarsi a
13 - questa definizione (cfr. USTE, op. cit., pag. 29). Ma è anche vero che ancor più rilevante per l'interpretazione della conformità alla zona agricola (art. 16a LPT e 34 OPT) è la relativa letteratura e giurisprudenza. Dalla sola affermazione dell'UAG summenzionata (peraltro non sufficientemente motivata) il ricorrente non può dunque dedurre che si sia in presenza di un impianto conforme alla zona agricola. 3.3.1.Il ricorrente sostiene essenzialmente che il processo di essiccazione farebbe parte della sua attività agricola, la quale non procederebbe a miscelare e a confezionare le erbe coltivate, ma le venderebbe semplicemente essiccate. Qui non si discuterebbe quindi di un impianto completo di lavorazione delle erbe come nel caso "Boppelsen" (DTF 125 II 278). Per evitare la perdita di qualità aromatica e il deterioramento delle erbe, queste andrebbero essiccate subito dopo la raccolta. Pertanto, la lavorazione (nel senso di essiccazione) sarebbe direttamente connessa all'esigenza di conservare le qualità intrinseche del prodotto agricolo. L'impianto sarebbe in tal senso equiparabile agli impianti di vinificazione (risp. torchiatura) ammessi in zona agricola. Il ricorrente aggiunge che l'attività d'essiccazione non può essere congiunta con quella di miscelazione, confezionamento e commercializzazione già presente della N._____ S.a.g.l. L'impianto esistente e autorizzato sulla particella n. O._____ in zona edificabile non sarebbe in discussione. Si tratterebbe solo di decidere se un essiccatoio di erbe aromatiche per l'azienda agricola del ricorrente, in sostituzione di un essiccatoio già esistente e qualificato di agricolo, possa essere realizzato sul mappale n. F._____ che si trova accanto all'esistente impianto commerciale della N._____ S.a.g.l. in zona edilizia. Inoltre, l'investimento (di 1.55 mio in uno spazio di 610 m 2 ) sarebbe contenuto e l'impianto sarebbe dimensionato alle necessità dell'azienda del ricorrente. Per poter parlare di un impianto industriale si
14 - dovrebbe avere un investimento di oltre 10 mio e una superficie utilizzata di oltre 2000 m 2 . 3.3.2.Inizialmente, nella valutazione provvisoria del 18 febbraio 2019 (doc. 18 convenuto) – tuttavia non vincolante (art. 41 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC; CSC 801.110]) – il convenuto argomentava in favore di una conformità alla zona agricola: stando a detta valutazione, le materie prime trattate proverrebbero da una produzione dipendente dal suolo ottenuta direttamente in azienda, manterrebbero le loro caratteristiche originali (l'impianto non creerebbe un prodotto sostanzialmente nuovo; le erbe aromatiche resterebbero erbe aromatiche) e l'intera filiera – dal campo alla miscela per tisane o per altri prodotti elaborati altrove – sarebbe parte integrante di un'azienda che manterrebbe la sua caratteristica agricola primaria (gli operai che gestiscono l'impianto di essicazione sarebbero gli stessi operai agricoli che coltivano le erbe; con il nuovo impianto la manodopera necessaria sarà di un operatore presso l'essiccatoio per una decina di operatori sui campi: la prevalenza del lavoro sui campi sarebbe data). Il valore risp. il costo dell'impianto sarebbe notevole ma accettabile in proporzione ad altri impianti di preparazione dei prodotti del suolo considerati agricoli. Nella decisione impugnata e dinanzi al Tribunale il convenuto è invece dell'avviso opposto, cioè che l'impianto in discussione non è un impianto agricolo. Stando a questa argomentazione, l'elaborazione delle erbe sarebbe indipendente da un luogo e resa indipendente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Essa non mostrerebbe una relazione funzionale e spaziale diretta con la coltivazione del suolo e con il centro dell'azienda agricola a "J." (particella n. K.). Per garantire procedure lavorative razionali, si vorrebbe costruire il nuovo capannone per l'essiccazione nelle immediate vicinanze del centro di produzione nella zona edificabile. Insieme ad esso, il capannone in questione formerebbe
15 - un'unità produttiva aziendale e dal valore aggiunto elevato che emergerebbe in primo piano rispetto alla coltivazione del terreno e al centro aziendale "J.". Da ciò deriverebbe che detto capannone con i macchinari per l'essicazione previsti al suo interno sarebbe di tipo industriale-commerciale. Oltre a ciò, il capannone d'essiccazione avrebbe un carattere industriale-commerciale anche per l'aspetto esterno. La sua forma a cubo riprenderebbe quella del capannone artigianale (di miscelamento e confezionamento) sul fondo adiacente n. O.. Non sarebbe perciò dato il requisito di mantenimento dell'identità agricola risp. orticola dell'azienda d'ubicazione. 3.3.3.Questi giudici reputano sostenibile l'argomentazione sostenuta dal convenuto nella decisione impugnata e nelle prese di posizione dinanzi al Tribunale. 3.3.3.1. Preliminarmente va notato che il fatto che attualmente l'essiccazione delle erbe aromatiche avvenga in un edificio in zona agricola preso in locazione non ha alcun effetto pregiudiziale sulla decisione di autorizzazione del nuovo impianto d'essiccazione previsto. 3.3.3.2. Il primo criterio di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. a OPT sembra soddisfatto, siccome le erbe provengono da campi dell'azienda agricola del ricorrente situati nella regione e le distanze di trasporto fino all'essiccatoio non sono lunghe. Secondo questi giudici non appaiono invece adempiti gli ulteriori criteri posti dall'art. 34 cpv. 2 lett. b e c OPT. Per il capannone previsto su una superficie di ca. 600 m 2 munito di un'area di scarico erbe, quattro essiccatori e deposito, si prospetta un investimento di 1.59 mio. Per dimensioni e conformazione esso è simile all'esistente capannone di conservazione, miscelazione e confezionamento sulla particella n. O._____ (se non leggermente più grande) e assomiglia quindi più a un capannone industriale-commerciale. Benché non si possa parlare di
16 - un'indipendenza dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro (gli operai che gestiscono l'impianto di essicazione sono apparentemente gli stessi operai agricoli che coltivano le erbe), la funzione del capannone d'essiccazione previsto appare piuttosto collegata all'attività commerciale di lavorazione delle erbe aromatiche dello zio del ricorrente (N._____ S.a.g.l.) che all'attività dell'azienda agricola risp. orticola (settore di coltivazione delle erbe aromatiche) del ricorrente. Va ritenuto che la tecnica di lavorazione (essiccazione in un grande capannone di tipo industriale, in cui vengono trasportate le erbe coltivate in campi che si trovano in un raggio fino a 760 m da detto capannone) non presenta uno stretto e diretto legame con lo sfruttamento del suolo (coltivazione di erbe aromatiche). Il processo di essiccazione permette di ottenere un prodotto aggiuntivo (erbe aromatiche essiccate) che il ricorrente vende alla N._____ S.a.g.l. per essere ulteriormente elaborato (miscelazione e confezionamento) onde ottenere il prodotto finale (tisane, ecc.). Non si intravede dunque tanto un processo artigianale di lavorazione che sta in secondo piano rispetto alla coltivazione agricola (come ad es. un impianto di vinificazione nel vigneto), quanto piuttosto una fase di produzione di un processo industriale. Va quindi affermata l'esistenza di un carattere industriale-commerciale. 3.4.In conclusione, il convenuto ha negato a ragione la conformità alla zona agricola dell'impianto di essiccazione in discussione. Di conseguenza, non occorre verificare le ulteriori condizioni per l'autorizzazione d'impianti conformi alla zona agricola giusta l'art. 34 cpv. 4 OPT. Non è dunque necessario procedere, in base a questa norma, alla valutazione di siti alternativi più idonei (cfr. STF 1C_550/2009 consid. 4.2). Accertato il carattere non agricolo e visto che la collocazione dell'impianto in discussione non è prevista nel nucleo esistente dell'azienda, non entrano dunque nemmeno in discussione le disposizioni per edifici e impianti per
17 - l'ampliamento interno nell'ambito dell'orticoltura e del giardinaggio non dipendenti dal suolo (art. 16a cpv. 2 LPT e art. 37 OPT; cfr. WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 16a n. 18 con riferimenti; UST, Edifici e impianti fuori delle zone edificabili, 2017, pag. 28). 4.Siccome l'impianto non è conforme alla zona perché ritenuto un impianto non agricolo risp. industriale-commerciale, può essere principalmente esclusa un'ubicazione vincolata in ATC. Tuttavia, per completezza va fondamentalmente ancora esaminato se può essere ammessa altrimenti un'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT; cfr. WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24 n. 9 con riferimento a STF 1A.277/1999 consid. 6b). 4.1.1.La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non bastano (DTF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti ed oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (DTF 136 II 214 consid. 2.1 e riferimenti). La decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione degli interessi che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT (DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).
18 - 4.1.2.Secondo prassi un'ubicazione vincolata positiva è tipicamente ammessa per impianti di estrazione delle materie prime (senza obbligo di pianificazione), misure di protezione dalle inondazioni, strade di accesso al bosco o piste per lo sci di fondo. Un'ubicazione vincolata negativa, cioè imposta dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile e dall'indisponibilità di un'apposita zona d'utilizzo adatta nella regione, è di regola data quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali, uno stand di tiro o una discarica; cfr. WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24 n. 10 con riferimenti). Inoltre, secondo la dottrina e la giurisprudenza un'ubicazione vincolata derivata viene presunta quando è previsto che in aggiunta a un edificio o impianto esistente a ubicazione vincolata situato al di fuori della zona edificabile venga realizzato un edificio supplementare strettamente correlato sotto il profilo operativo con quest'ultimo. L'edificio o l'impianto supplementare deve però presentare un'ubicazione vincolata in senso positivo ed è esentato solamente dal requisito dell'esame di ubicazioni alternative (cfr. per un'abitazione del personale di un ristorante a ubicazione vincolata a lunga distanza dalla zona abitata e difficilmente raggiungibile DTF 117 Ib 266 consid. 2 con rinvii; v. per tutto DTF 124 II 252 consid. 4c; UST, op. cit., pag. 11]). 4.2.Nel caso concreto, non è intravedibile la necessità di costruire il nuovo impianto di essicazione nella particella in ATC piuttosto che in zona edificabile. L'essiccazione delle erbe aromatiche non è vincolata all'ubicazione scelta in ATC. Gli argomenti del ricorrente secondo cui senza il trasporto delle erbe dall'essiccatoio all'impianto di miscelazione e confezionamento calerebbe l'impatto ambientale e si avrebbe una migliore qualità del prodotto alimentare poiché questo sarebbe meno esposto a contaminazione e poiché ne verrebbe conservata meglio la fragranza, non
19 - bastano per ritenere che l'ubicazione scelta sia molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile. Il ricorrente nemmeno sostiene e dimostra che finora abbia dovuto intraprendere misure particolarmente dispendiose per garantire la qualità delle erbe essiccate durante il trasporto dall'esistente essiccatoio al relativo centro di imballaggio. Inoltre, l'impatto ambientale per il trasporto delle erbe essiccate non può essere ritenuto tale da rendere necessaria un'ubicazione dell'essiccatoio fuori della zona edificabile accanto al centro di imballaggio esistente. Va inoltre aggiunto che il ricorrente non può nemmeno appellarsi alla prassi di un'ubicazione vincolata derivata siccome non si tratta di costruire un impianto supplementare che per necessità d'esercizio deve essere collocato vicino a uno stabilimento esistente a ubicazione vincolata fuori zona edificabile e poiché in ogni caso, come visto sopra, va negata l'ubicazione vincolata dell'impianto stesso. 4.3.Per inciso, non trovano nemmeno applicazione le disposizioni sulle aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT, art. 40 e 43a OPT) dato che il relativo impianto non è previsto all'interno del nucleo dell'azienda agricola. 4.4.Riassumendo, non è soddisfatto il presupposto dell'ubicazione vincolata giusta l'art. 24 lett. a LPT per cui non occorre procedere alla verifica di siti alternativi più idonei e alla ponderazione degli interessi secondo l'art. 24 lett. b LPT. Tantomeno sono applicabili ulteriori disposizioni per un'autorizzazione d'eccezione giusta gli artt. 24 segg. LPT. Ne consegue che non può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per la costruzione prevista. Per quanto possibile spetta dunque al convocato 1 creare le basi pianificatorie nel quadro della revisione della pianificazione locale in corso per permettere l'edificazione del nuovo impianto di essiccazione.
20 - 5.In base a quanto sopra considerato, diventa superfluo entrare nel merito delle ulteriori considerazioni della decisione impugnata relative alle opposizioni dei convocati 2 e 3 risp. delle argomentazioni di quest'ultimi sollevate in questa sede contro il progetto in discussione. 6.Il ricorrente invoca infine una presunta violazione del principio di uguaglianza di trattamento siccome il convenuto avrebbe rilasciato un permesso per un maneggio di cavalli in zona agricola in un luogo diverso del centro aziendale (che si troverebbe in un'altra frazione). 6.1.Una decisione disattende il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, faccia delle distinzioni che nessun fatto importante giustifichi oppure sottoponga ad un regime identico situazioni che presentano tra loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (cfr. DTF 136 I 345 consid. 5; 136 II 120 consid. 3.3.2; 133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2). L'ossequio del principio della parità di trattamento impone dunque che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (cfr. DTF 134 I 23 consid. 9.1). 6.2. Il caso preso a confronto dal ricorrente è una fattispecie giuridicamente diversa dal caso in questione, trattasi infatti di un permesso rilasciato secondo le disposizioni sulla tenuta e l'utilizzazione di cavalli (Art. 16a bis
LPT i.c.d. con l'art. 34b OPT). Non può dunque trovare applicazione il principio di parità di trattamento. Il convenuto sottolinea oltretutto a ragione che, anche se nel caso preso a confronto dal ricorrente fosse stata ingiustamente rilasciata un'autorizzazione per un progetto senza ubicazione vincolata, ciò non basta a comprovare una prassi illegale d'autorizzazione da parte del convenuto. E pur ammettendo l'esistenza di una costante prassi illegale in tal senso, il ricorrente potrebbe invocare un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità soltanto se l'autorità non
21 - lasciasse riconoscere l'intenzione di volersi discostare da tale prassi illegale in futuro (cfr. DTF 136 I 65 consid. 5.6). Il convenuto non può certo avere – né tantomeno ha in qualche modo mostrato – l'intenzione di instaurare risp. continuare una prassi non conforme al diritto federale. Il ricorrente non può dunque nemmeno appellarsi a una parità di trattamento nell'illegalità. 7.Ne discende che la decisione EFZ e su opposizione impugnata – con cui il convenuto ha negato il rilascio di un'autorizzazione EFZ per il relativo impianto di essiccazione – va confermata e il presente ricorso contro di essa va respinto. 8.1.Il ricorrente soccombente in causa è tenuto a pagare le spese processuali (art. 73 cpv. 1 LGA), composte da una tassa di Stato fissata a CHF 3'000.00 e spese di cancelleria. Al convocato 1 non sono accollate spese dacché ha rinunciato a partecipare alla presente procedura. 8.2.ll ricorrente deve inoltre rifondere le spese di patrocinio ai convocati 2. Nella nota d'onorario inoltrata il loro patrocinatore fa valere delle prestazioni complessive pari a CHF 1'756.70 (così composte: 6.25 h à CHF 250.00 secondo accordo sull'onorario = CHF 1'562.50, spese di CHF 68.60 e IVA del 7.7%). Le spese di CHF 68.60 non sono dimostrate nel dettaglio e eccedono l'importo forfettario del 3 % sull'onorario riconosciuto per prassi di questo Tribunale. Esse vanno perciò ridotte all'importo di CHF 46.85 (CHF 1'562.50 x 0.03). Contrariamente a quanto obiettato dal legale del ricorrente, il dispendio di 6.25 ore non può essere messo unicamente in relazione alle pagine scritte dal patrocinatore dei convocati 2. Il dispendio del patrocinatore dei convocati 2 per la presa di posizione e gli ulteriori scritti di rinuncia a duplicare appare proporzionato all'entità del caso e alle ampie memorie inoltrate dal legale del ricorrente, che evidentemente andavano studiate. Di conseguenza, il ricorrente deve
22 - indennizzare ai convocati 2 CHF 1'733.30 (CHF 1'562.50 x 1.03 x 1.077) a titolo di ripetibili. Al convenuto non sono assegnate ripetibili conformemente alla regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA). Il convocato 3 non ha diritto a ripetibili perché non rappresentato da un legale. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF3'000.00
e le spese di cancelleria diCHF542.00 totaleCHF3'542.00 Tali spese sono poste a carico di A.. 3.A. versa a C._____ e D._____ CHF 1'733.30 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni] [Con sentenza 1C_492/2022 del 12 settembre 2023 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissi- bile.]