VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 20 112 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 9 dicembre 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A., Officina A., B., C., D., tutti patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrenti contro Comune di E., patrocinato dall'avv. Caterina Ventrici, Caviezel Partner AG, convenuto e F._____ AG, rappresentata dall'avv. Q._____,

  • 2 - convocata concernente domanda di costruzione

  • 3 - I. Ritenuto in fatto: 1.Il 9 ottobre 2017 il Comune di E._____ ha autorizzato alla F._____ AG la costruzione di un nuovo capannone artigianale sulle particelle di sua proprietà n. G._____ e H._____ in zona artigianale e con piano di quartiere a "I.". Il 20 dicembre 2019 la F. AG ha inoltrato al Comune di E._____ una domanda di costruzione per la realizzazione di una centrale di betonaggio all'interno del capannone precedentemente autorizzato. 2.Nel corso dell'esposizione pubblica, al Comune sono pervenute tre op- posizioni al progetto. 3.Il 22 giugno 2020 la F._____ AG ha inoltrato al Comune la perizia fonica (datata 22 giugno 2020 e redatta dalla Consulenze geologiche e ambientali SA) per l'impianto previsto richiesta dal Comune. Con e-mail del 12 agosto 2020 l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) ha inviato la propria valutazione positiva sulla perizia fonica. Il 14 settembre 2020 l'UNA ha inoltre approvato l'impianto previsto a elevato inquinamento atmosferico a determinate condizioni. 4.Con decisione del 27 ottobre 2020 il Consiglio comunale ha respinto le opposizioni e autorizzato l'installazione della centrale di betonaggio nell'edificio n. 996B sulle particelle n. G._____ e H._____ con riserva di particolari condizioni. La decisione dell'UNA del 14 settembre 2020 e le condizioni ivi stabilite sono state dichiarate parte integrante della licenza edilizia. 5.Avverso questa decisione una parte degli opponenti ovvero A._____ (Officina A.), B., C._____ e D._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo il 4 dicembre 2020, chiedendo in via principale la cassazione della licenza edilizia e in via

  • 4 - subordinata il suo annullamento e il rinvio degli atti al Comune nonché in via provvisionale il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 6.Con scritto del 10 dicembre 2020 il Comune di E._____ (qui di seguito: convenuto) ha rinunciato a prendere posizione sul conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 7.Nella presa di posizione del 12 gennaio 2021 la F._____ AG (qui di seguito: convocata) ha chiesto il rigetto del ricorso. 8.Con decreto ordinatorio del 13 gennaio 2021 il Giudice istruttore ha con- cesso l'effetto sospensivo al ricorso. 9.Nella presa di posizione del 28 gennaio 2021 (in lingua tedesca) il Comune di E._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. In via subordinata ne ha chiesto il rigetto per quanto ricevibile e la precisazione della condizione di cui al punto 2.1 del dispositivo della licenza edilizia del 27 ottobre 2020 impugnata come segue: "L'impianto può essere attivo solo durante la settimana lavorativa e le ore lavorative (07.00-19.00) e sono limitate al giorno (art. 33 LECo)." 10.Nella replica del 15 marzo 2021 i ricorrenti si sono riconfermati nei loro petiti. 11.Il 22 risp. 23 marzo 2021 la convocata risp. il convenuto hanno rinunciato a una duplica. II. Considerando in diritto: 1.Impugnata è la decisione del convenuto del 27 ottobre 2020 con cui esso a determinate condizioni ha autorizzato l'installazione di una centrale di betonaggio nel relativo edificio sulle particelle G._____ e H._____ e ha

  • 5 - respinto le rispettive opposizioni. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro questa decisione comunale (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate. La legittimazione dei ricorrenti (Art. 50 LGA), quali destinatari della decisione impugnata e proprietari di mappali inclusi nel piano di quartiere in cui si trovano pure i fondi di costruzione in oggetto, è data. Si entra pertanto nel merito del ricorso. 2.Oggetto della presente lite è se il convenuto ha giustamente approvato la domanda di costruzione per l'installazione di una centrale di betonaggio nel relativo edificio sulle particelle G._____ e H.. Il convenuto ha trattato questa domanda di costruzione come una modifica del progetto di realizzazione del capannone artigianale su detti fondi approvato con licenza edilizia del 9 ottobre 2017. La parte di capannone non ancora costruito, dove è previsto il collocamento dell'impianto, riguarda la particella n. H. e in piccola parte la particella n. G.. 3.I ricorrenti eccepiscono la completezza della domanda di costruzione siccome non è stata chiesta la licenza per il capannone sulla particella n. H. (recte: e in parte sulla particella n. G._____) non ancora costruito. La convocata non potrebbe appellarsi alla licenza edilizia del 9 ottobre 2017, in quanto questa sarebbe scaduta. 3.1.Innanzitutto va chiarita la questione dei termini d'estinzione della licenza edilizia già rilasciata risp. per la conclusione dei lavori. 3.1.1.Giusta l'art. 91 cpv. 2 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) licenze edilizie e permessi EFZ si estinguono, qualora i lavori di costruzione non siano stati avviati entro due anni a decorrere dal passaggio in giudicato della licenza edilizia o del permesso EFZ o qualora il progetto di costruzione non sia stato

  • 6 - ultimato entro tre anni dall'inizio dei lavori. L'autorità competente per l'autorizzazione può, su richiesta motivata, prolungare questi termini in maniera adeguata e comunica una proroga anche a eventuali opponenti. 3.1.2.La convocata ha terminato una parte del capannone approvato il 9 ottobre

  1. Avendo essa inoltrato una domanda di modifica per lo stesso il 20 dicembre 2019 (con nuovi piani quindi con una modifica per la parte di capannone non realizzata dove si intende installare la centrale di betonaggio) e essendo questa stata approvata con la licenza edilizia del 27 ottobre 2020 qui impugnata, i termini di avvio e ultimazione dei lavori riguardano ora questa modifica di progetto con nuova licenza edilizia. Pertanto, relativamente alla parte concernente la modifica, i termini d'avvio dei lavori iniziano (nuovamente) a decorrere dal passaggio in giudicato della licenza edilizia del 27 ottobre 2020 qui impugnata, come giustamente affermato dal convenuto nella presa di posizione. Riguardo alla validità della licenza edilizia del 9 ottobre 2017, si osserva che questa è valida fino al 20 novembre 2021, come da proroga concessa dal convenuto ai ricorrenti per concludere i lavori (v. doc. 3 convocata). 3.2.Va dunque esaminata la censura di incompletezza della domanda di costruzione. 3.2.1.I ricorrenti fanno notare che è stata realizzata solo la parte di capannone sulla particella n. G.. Per la parte del capannone non realizzata, stando ai ricorrenti vi sarebbe un totale cambiamento di destinazione, per cui una domanda completa avrebbe dovuto tener conto anche di questo. La licenza edilizia in discussione riguarderebbe soltanto l'impianto di betonaggio, mentre per costruzione della parte di capannone sulla particella n. H. (recte: e in parte sulla particella n. G._____) non sarebbe stata chiesto un permesso. In particolare, i ricorrenti lamentano che le dimensioni dell'impianto non sarebbero chiare. Inoltre, nei piani in esame non sarebbero indicati tutti gli allacciamenti. Non sarebbe stato
  • 7 - segnatamente chiarito se l'acquedotto ha la capacità di fornire l'impianto di betonaggio e come verranno evacuate le acque luride. In più, dinanzi al capannone sarebbe indicata una fossa e una costruzione senza specificarne la destinazione e gli allacciamenti per l'evacuazione delle acque. Non sarebbe poi indicato l'impianto di lavaggio per le autobetoniere. Oltre a ciò, i ricorrenti paventano un pregiudizio di un eventuale allacciamento per via aerea all'energia elettrica. 3.2.2.Giusta l'art. 114 cpv. 1 cifra 3 LE in relazione al progetto di costruzione può essere richiesto quale allegato, fra i vari, un piano di situazione con gli allacciamenti per l'acquedotto, la fognatura, la corrente elettrica e il telefono. Secondo l'art. 114 cpv. 4 LE in caso di trasformazioni o modifiche di piani approvati, deve emergere dagli stessi lo stato delle relative parti della costruzione come si presenta prima e dopo la trasformazione risp. modifica (parti esistenti: grigio; parti nuove: rosso; demolizioni: giallo). 3.2.3.Nel caso di specie, nella pianta dei piani della modifica la convocata non ha ben distinto tra le parti esistenti e quelle nuove risp. modificate. Ma in combinazione con i piani di profilo e in sezione emerge chiaramente quali sono le parti nuove (impianto di betonaggio e di riciclaggio delle acque) risp. modificate (facciate della parte di capannone precedentemente approvato e non ancora realizzato). I ricorrenti fanno giustamente valere che la domanda di modifica doveva essere completa, perché sostituisce la parte di capannone approvata in precedenza, non ancora realizzata e per la quale si chiede appunto una modifica onde poter installare l'impianto di betonaggio. Nei piani della modifica mancano in effetti gli allacciamenti. Nella domanda di costruzione la convocata ha tuttavia contrassegnato come esistenti gli allacciamenti alle acque come pure all'energia elettrica. Non è chiaro se per gli allacciamenti ci si possa ancora fondare sui piani già approvati con licenza del 9 ottobre 2017, dove questi sono indicati (anche per la parte di capannone non costruita e qui di interesse). In tal senso, la domanda di costruzione non sembra completa, per cui l'incarto

  • 8 - va rinviato al convenuto per i relativi chiarimenti. Per ragioni di economia processuale, si entrerà comunque nel merito delle ulteriori questioni di ricorso. 3.2.4.Oltre alla posa di una centrale di calcestruzzo all'interno del capannone, la domanda di costruzione qui oggetto di verifica prevede la posa di una vasca di riciclaggio delle acque di lavaggio. Questa è apparentemente la costruzione antistante al capannone segnalata dai ricorrenti e da essi criticata perché non definita. A questo proposito si constata che dai piani della modifica (pianta e sezione) è possibile calcolare la grandezza di questo impianto. Quanto a questo impianto di lavaggio con vasca, va ancora notato che di regola si tratta di un impianto di riciclaggio e quindi a circuito chiuso: l'acqua di lavaggio delle betoniere e del miscelatore dell'impianto dopo la sedimentazione nella vasca del materiale di riciclaggio viene riutilizzata per la produzione nell'impianto o per il lavaggio. Non sono dunque verosimilmente necessari degli allacciamenti per questo impianto. Questo punto va tuttavia ancora incluso nella questione degli allacciamenti di cui sopra. 3.2.5.In sede di replica i ricorrenti asseriscono inoltre che, secondo una lettura combinata dei piani CC e DD, l'impianto non avrebbe lo spazio sufficiente per essere installato all'interno del capannone. In ogni caso, mancherebbe la possibilità di realizzare un impianto di captazione della polvere all'interno del fabbricato. La realizzazione dell'impianto richiederebbe quindi un'ulteriore modifica e un alzamento del capannone. Di conseguenza, i piani non sarebbero conformi a quanto si vuole realizzare. Inoltre, gli autocarri nei piani sarebbero indicati con una scala intenzionalmente errata, così che si abbia l'impressione che buona parte delle manovre possa essere eseguita all'interno del mappale. Un normale autocarro in realtà non potrebbe rimanere all'interno del capannone e tutte le manovre dovranno avvenire all'aperto e su spazi che fuoriescono dai mappali n. G._____ e H._____, ossia sulla strada comunale o sui fondi dei

  • 9 - vicini. Riguardo a queste critiche si rileva innanzitutto che la grandezza delle autobetoniere non è stata raffigurata nei piani in una scala errata. Tuttalpiù, come si vedrà più sotto, nei paini stilati dalla convocata è la grandezza dell'impianto di betonaggio che è stata sottostimata. Inoltre, è vero che l'altezza dell'impianto secondo i piani della produttrice è praticamente al livello (in parte addirittura al di sopra) del tetto. Nella presa di posizione la convocata obietta che se necessario il nastro di trasporto del materiale potrà essere (lievemente) dimensionato in modo che non tocchi il tetto. Contrariamente alle asserzioni dei ricorrenti, non appare realistico che l'impianto per la captazione delle polveri comporti una modifica sostanziale del capannone, ovvero un suo innalzamento con conseguente presunta lesione delle altezze massime consentite (che per quanto leggibile dal Piano delle strutture del Piano di quartiere "I._____" – determinante giusta l'art. 18 cpv. 2 del Regolamento di detto piano di quartiere – ammonta a 9.4 m). Non è comprensibile perché dovrebbe venir installato un filtro o un depolveratore sul nastro di trasporto in alto al livello del tetto, come sembrano sottintendere i ricorrenti con la loro argomentazione, e non sulle tramogge (situate più in basso del nastro trasportatore) o in altre posizioni. Oltre a ciò, non vi è alcun indizio che sia necessario espellere le polveri attraverso una condotta di scarico sul tetto. La condizione al punto 2.3.1 lett. g del dispositivo della licenza edilizia (Captazione ed evacuazione delle emissioni) riprende solamente la regola di cui all'art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), di cui si dirà più sotto, per cui da questa condizione non è dato dedurre che dovranno per forza essere installati dei camini. Tuttavia, anche considerato che i piani dovranno comunque essere rielaborati per gli aspetti discussi nei considerandi precedenti, con la correzione dei piani la convocata è tenuta a far chiarezza anche sulle dimensioni del capannone e quelle dell'impianto. Infine, dai piani della produttrice dell'impianto emerge chiaramente che in larghezza l'impianto richiede più spazio di quanto indicato nel piano della convocata, cosicché

  • 10 - nella fase di carico del beton il muso dell'autobetoniera si troverà al di fuori del capannone (cfr. sezione C-C dei piani del costruttore dell'impianto). Ma a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, dai piani si può constatare che né le autobetoniere né gli autocarri per la fornitura saranno costretti a effettuare manovre sui fondi vicini e sulla strada. Dai piani non è accertabile che questi bloccheranno la strada a causa di presunte manovre. Quest'ultime censure dei ricorrenti vanno perciò respinte. Per il resto, le censure sono accolte e la domanda di costruzione va ritenuta incompleta ai sensi delle considerazioni di cui sopra. 4.1.I ricorrenti fanno valere un'incompatibilità della licenza edilizia in esame con la procedura di ripristino dello stato di legalità sui fondi di costruzione. Come si vedrà qui di seguito questa censura si rivela infondata. Le fotografie allegate dai ricorrenti (doc. 4 ricorrenti) non comprovano in alcun modo un deposito illegale di rifiuti o infiltrazioni di idrocarburi e oli o altri liquidi tossici nel terreno. Una procedura di ripristino non è stata avviata e non è (ancora) stato accertato uno stato materialmente illegale. Il fermo lavori in vigore non è incompatibile con il rilascio della licenza edilizia in oggetto. Il fermo lavori decretato il 24 settembre 2020 (doc. 6 ricorrenti) è stato confermato con decreto del 7 gennaio 2021, ma non perché sono stati riscontrati depositi illegali, bensì in seguito al ricorso in esame contro il permesso di costruzione del 27 ottobre 2020 qui impugnato (cfr. doc. 3 convocata). Si noti inoltre che la convocata ha plausibilmente spiegato come il deposito sulla particella n. G._____ oggetto del fermo lavori concerni del materiale di scavo, sia temporaneo risp. parte del cantiere e si sia reso necessario a causa della pessima qualità del materiale di scavo, che ha dovuto essere sostituito per la realizzazione del capannone e del piazzale (approvato insieme alla posa di una gru a torre e la formazione di una recinzione sulla particella n. G._____ con licenza del 9 gennaio 2017 [doc. 2 convocata]).

  • 11 - 4.2.Inoltre, nella replica i ricorrenti censurano un utilizzo illecito da parte della convocata di due gru sui loro mappali n. G._____ e H._____. Una delle gru sarebbe installata senza permesso nell'area definita "zona libera" secondo il piano di quartiere. Mentre la gru autorizzata non rispetterebbe la condizione posta nella relativa licenza edilizia di non invadere i fondi confinanti durante il suo esercizio. Questa censura è meramente appellatoria. Il fatto che il convenuto non abbia ordinato il blocco del braccio di quest'ultima gru, in modo da limitare la rotazione della stressa all'area dei fondi della convocata, non dimostra una mala fede del convenuto asserita dai ricorrenti. Inoltre, va presunto che la prima gru sia stata posata sul cantiere in corso. Ad ogni modo, la presunta posa illecita risp. il suo allontanamento non costituiscono oggetto del presente ricorso. Posto quanto detto sopra, si palesano inconsistenti le accuse dei ricorrenti di lesione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). Si noti per inciso che attualmente è in vigore il fermo lavori; se la licenza edilizia viene confermata, prima dell'inizio dei lavori il convenuto potrà ancora accertare se effettivamente sussiste lo stato illecito asserito dai ricorrenti. Contrariamente alle allegazioni dei ricorrenti, da parte del convenuto non si ravvisa alcun favoritismo verso la convocata. 5.Sotto il tema della buona fede i ricorrenti fanno oltretutto valere che il convenuto avrebbe permesso (di proposito) l'utilizzazione dell'impianto anche il fine settimana e i giorni festivi, avendo omesso una relativa limitazione. Al punto 2.1 del dispositivo della licenza edilizia impugnata è stato ordinato quanto segue: "L'impianto può essere attivo solo durante le ore lavorative (07:00-19:00) e sono limitate al giorno (art. 33 LECo)". I ricorrenti non riescono a dimostrare che nell'asserita omissione il convenuto abbia agito in mala fede. Di conseguenza, questa censura va rigettata già per questo motivo. Inoltre, i ricorrenti nel loro ricorso non hanno nemmeno richiesto un'eventuale riforma della licenza edilizia, nel

  • 12 - senso di aggiungere la limitazione dell'esercizio dell'impianto ai giorni settimanali lavorativi. Per inciso, per i ricorrenti a prima vista non si intravede comunque un interesse pratico legittimante la postulazione di una simile limitazione. Non vi è dunque spazio in questa sede per un'analisi della sufficienza legale della succitata limitazione. 6.I ricorrenti affermano che l'impianto di betonaggio previsto non è conforme alla zona artigianale. 6.1.In base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione edilizia è rilasciata solo se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LPTC le zone edificabili possono essere suddivise in zone nucleo, zone centrali, zone villaggio, zone residenziali, zone per imprese di produzione ed imprese di servizio, zone miste per abitazioni e lavori, zone per edifici ed impianti pubblici, zone per infrastrutture turistiche, zone per spazi verdi, zone per impianti sportivi e per il tempo libero, zone alberghiere, zone di conservazione. I comuni possono stabilire ulteriori tipi di zone edificabili. Come giustamente ritenuto dal convenuto, la LPTC non regola le zone per le imprese di produzione e di servizio. L'emanazione delle rispettive zone rientra pertanto nell'autonomia dei Comuni (cfr. art. 26 cpv. 3 LPTC). L'ordinamento base del comune convenuto prevede delle zone artigianali e delle zone industriali/artigianali. Secondo l'art. 46 LE la zona artigianale è destinata alle aziende artigianali in genere e ai magazzini (cpv. 1). Il deposito di materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione non è permesso (cpv. 2). Locali d'abitazione sono ammessi solo per il titolare dell'azienda come pure per il portinaio e il personale, la cui presenza permanente nell'azienda è indispensabile. Questa norma non è applicabile agli edifici esistenti destinati completamente ad abitazione (cpv. 3) [cpv. 4 omissis]. A differenza della zona artigianale, per la zona industriale/artigianale l'art. 47 LE prescrive che quest'ultima è destinata alle aziende di lavorazione e di produzione industriale o artigianale, nonché ai magazzini.

  • 13 - 6.2.Il Tribunale ha già avuto modo di dirimere la questione della conformità di un impianto di betonaggio nella zona artigianale del comune convenuto nella sentenza R 20 113/R 20 155. Qui di seguito sono pertanto riportate le relative considerazioni. 6.3.Il punto di partenza per l'interpretazione di una norma giuridica è il suo testo. Se il testo di una norma non appare completamente chiaro o si presta a diverse possibili interpretazioni, la sua portata viene determinata tenendo conto del suo testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Secondo la prassi del Tribunale federale, il tribunale non deve privilegiare nessuno di questi metodi, bensì ispirarsi pragmaticamente a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 1C_132/2015 del 16 agosto 2017 consid. 3.2; DTF 143 I 272 consid. 2.2.3). 6.4.L'autonomia comunale copre non solo la legislazione ma anche l'applicazione e l'interpretazione del diritto comunale autonomo. In caso di dubbio nell'interpretazione di una norma comunale, il Tribunale interviene pertanto soltanto in caso di abuso, eccesso o difetto del potere d'apprezzamento del comune; esso non può supplire all'interpretazione del comune con un'interpretazione che ritiene più opportuna (cfr. STA R 20 29 del 24 giugno 2021 consid. 3.1 con rinvii, R 19 25 del 10 dicembre 2019 consid. 5). 6.5.La LE non definisce il termine "azienda artigianale" e nemmeno specifica la distinzione tra produzione artigianale e industriale. Il testo di legge non appare dunque chiaro riguardo all'autorizzazione di un impianto di betonaggio in zona artigianale. Per l'interpretazione del termine "artigianale" il convenuto si è perciò riferito segnatamente al Modello di legge edilizia per i comuni grigionesi (MLE 2020), e più precisamente al relativo rapporto esplicativo. Secondo detto rapporto le zone commerciali

  • 14 - risp. artigianali ("Gewerbezone") sono di regola rivolte ai bisogni di aziende artigianali locali, mentre le zone industriali offrono condizioni locali flessibili per stabilimenti di produzione non dipendenti dalla regione (traduzione dal tedesco della spiegazione all'art. 40 MLE 2020 ["Gewerbezone [Industriezone]"] a pag. 29 di detto rapporto). Il Tribunale non può contestare il fatto che il convenuto abbia fatto riferimento a questa descrizione per l'interpretazione della relativa norma comunale. La produzione di beton nell'impianto previsto è destinata al fabbisogno locale. Sotto il profilo letterale, l'impianto di betonaggio in oggetto può dunque essere ritenuto un'attività artigianale. 6.6.Visto che il convenuto non vi ha fatto riferimento, il Tribunale può inoltre partire dal presupposto che i lavori preparatori sull'ultima revisione totale della pianificazione locale emanata nel 2003 o eventualmente sulla prima pianificazione locale del 1974 e la prima revisione negli anni 80 (interpretazione storica) non siano d'aiuto per la distinzione e definizione della zona artigianale. Per quanto ravvisabile, dal decreto di approvazione del Governo del 29 aprile 2003 sulla revisione totale accolta dal popolo il 2 settembre 2001 non si evincono considerazioni utili in questo senso. 6.7.Riguardo allo scopo perseguito dal legislatore con il disposto in discussione (interpretazione teleologica), SCOLARI ritiene che in mancanza di una definizione della nozione di industria risp. artigianato è essenzialmente il pregiudizio a cui l'attività può esporre il vicinato che ha indotto il legislatore comunale a distinguere l'industria dall'artigianato. Un criterio distintivo può allora essere ricercato nell'intensità dell'utilizzazione e degli effetti che questa provoca sulle adiacenze, piuttosto che nei procedimenti di lavorazione utilizzati, il volume e la qualità delle materie trattate (SCOLARI, Commentario LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 250 con rinvio a RDAF 1983 190). Secondo l'opinione di SCOLARI sono dunque in particolare le emissioni sul vicinato ad essere determinanti. In questo senso, un impianto di betonaggio incapsulato in grado di limitare le

  • 15 - emissioni può essere ritenuto conforme allo scopo della zona artigianale, malgrado una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico. 6.8.Infine, dalla relazione con altri disposti (interpretazione sistematica), in special modo con l'art. 33 LE e lo schema delle zone, e in considerazione di quanto ritenuto al considerando precedente, discende che se l'impianto osserva i presupposti del grado di sensibilità fonica (GS), è in grado di contenere le emissioni di polveri e la sua attività lavorativa è limitata al giorno, esso può essere ritenuto di tipo artigianale e quindi mediamente molesto ed è dunque ammesso nella zona artigianale (cfr. art. 33 cpv. 1 secondo periodo LE secondo cui l'ammissibilità nelle varie zone dipende dai gradi delle emissioni causate dagli impianti; schema delle zone [art. 53 LE], secondo cui nella zona artigianale è permesso un grado delle emissioni mediamente molesto; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE secondo cui progetti di costruzione mediamente molesti sono quelli con emissioni usuali di tipo artigianale, le cui ore lavorative sono limitate al giorno. Essi devono osservare i presupposti del GS III). Se questo è il caso per l'impianto in esame, nonostante una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico, verrà analizzato nei considerandi successivi. Va ancora rilevato che all'art. 46 cpv. 2 LE è sancito il divieto di depositare materiali d'estrazione, di scavo e di demolizione nella zona artigianale. Da questo divieto non è però dato dedurre, come invece fanno i ricorrenti 2, che sia proibito anche lo stoccaggio di materiali all'interno di un magazzino o capannone. L'interpretazione data dal convenuto all'art.

  1. cpv. 2 LE appare corretta. 6.9.In conclusione, appare sostenibile che il convenuto abbia reputato l'impianto di betonaggio richiesto conforme alla zona artigianale. 6.10.Ininfluente è la critica dei ricorrenti secondo cui se avessero saputo che un impianto di betonaggio sarebbe stato ritenuto conforme alla zona
  • 16 - artigianale, si sarebbero opposti alla pianificazione locale. Determinante per l'ammissibilità nella zona artigianale non è tanto il tipo di impianto, quanto piuttosto le emissioni che causa (cfr. art. 33 cpv. 1 LE). Un impianto di betonaggio incapsulato (come quello in oggetto), che rispetti in special modo il grado di emissione fonica per la zona in questione e che non immetta polveri significanti nelle particelle contigue può essere ritenuto mediamente molesto con emissioni usuali di tipo artigianale ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE e dunque conforme alla zona, nonostante una sua classificazione di impianto di per sé ad elevato inquinamento atmosferico. 7.I ricorrenti censurano inoltre una violazione del piano di quartiere. 7.1.Stando ad essi, esso sarebbe stato concepito per piccole aziende artigianali. In particolare il caseificio sulla particella J._____ si sarebbe installato in questa zona ritenendo di essere tutelato contro l'inquinamento (soprattutto di polveri). Dopo la costruzione del caseificio sarebbe evidente che l'installazione di future aziende in questa zona va valutata in funzione del caseificio e quindi delle esigenze di ineccepibile qualità dell'aria per la produzione agroalimentare. Oltre a ciò, la convocata violerebbe il piano di quartiere, utilizzando già oggi quale deposito l'area libera a fianco della strada cantonale. Con la licenza la situazione non potrebbe che peggiorare, visto che il capannone verrebbe ampliato. 7.2.Come giustamente indicato dalla convocata, lo scopo del Piano di quartiere "I." è di creare un quartiere artigianale per varie imprese artigianali di diverso tipo e grandezza (cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento del piano di quartiere "I." [doc. 26 convenuto]). Non è dunque vero che il piano di quartiere è stato concepito solo per piccole aziende artigianali, come sostenuto dai ricorrenti. L'asserita violazione del piano di quartiere è dunque infondata.

  • 17 - 7.3.Riguardo alla violazione dell'area libera, la convenuta ha assicurato che appena il cantiere sarà concluso, essa rispetterà l'area libera secondo il piano di quartiere. Ulteriori disquisizioni al proposito esulano dal tema di ricorso. 8.I ricorrenti sostengono inoltre che il progetto in questione viola la zona di pianificazione in vigore. Riferendosi all'opposizione dell'Ente frazionale N._____ al presente progetto di costruzione per ragioni di viabilità (cfr. doc. 10 convenuto), essi affermano che vi sarebbe una volontà politica di escludere con la nuova pianificazione locale impianti come quello di betonaggio in discussione dalla zona artigianale di "I._____", in quanto la popolazione vi si opporrebbe per ragioni di traffico. Pertanto, un'autorizzazione per un simile impianto non potrebbe essere rilasciata, in quanto potrebbe essere contraria al diritto futuro relativo alla zona artigianale in oggetto. 8.1.Nel comune convenuto è attualmente in corso una revisione pianificatoria e su tutto il territorio comunale è in vigore una zona di pianificazione fino al 28 febbraio 2023. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPTC nella zona di pianificazione non può essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. In particolare progetti di costruzione possono essere autorizzati, soltanto se non sono in contrasto né con le pianificazioni e prescrizioni passate in giudicato né con quelle nuove previste. Stando alla relativa pubblicazione del convenuto sul prolungamento della zona di pianificazione, lo scopo principale della zona di pianificazione in vigore è principalmente l'attuazione delle prescrizioni dell'art. 15 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS

  1. nonché del Piano direttore cantonale-Insediamento (PDC-I), e quindi di ridurre per quanto possibile le zone edificabili sovradimensionate. 8.2.Gli enti frazionali hanno lo scopo di curare e promuovere lo sviluppo del proprio comprensorio (v. Legge sugli enti frazionali del convenuto).
  • 18 - Tuttavia, ciò non significa che il convenuto doveva considerare diversamente l'opposizione al progetto in esame presentata dall'Ente frazione N., come affermano i ricorrenti. Va infatti notato che la concentrazione delle aziende artigianali e di piccola industria – come può essere definita l'attività della convocata incluso l'esercizio di un impianto di betonaggio per il fabbisogno valligiano – in questa zona a nord della valle e lontana dai centri abitativi si conforma agli scopi del Piano direttore cantonale (cfr. marg. 5.2-21 segg.) e delle Linee guida per lo sviluppo territoriale comunali (cfr. pag. 19 e 22). Il progetto in esame non sembra quindi ostacolare la futura pianificazione locale. La problematica del traffico espressa dall'Ente frazionale N. non è stata concretizzata da parte dei ricorrenti. Non vi sono indizi per ritenere che con la nuova pianificazione locale si proibiranno impianti di betonaggio in questa zona artigianale a causa di una problematica viaria. La rispettiva censura dei ricorrenti va pertanto respinta. 9.I ricorrenti contestano inoltre per mezzo di una controperizia le conclusioni nella licenza edilizia e nella la perizia fonica presentata dalla convocata riguardo alle emissioni foniche dell'impianto. La convocata nella presa di posizione ha ribattuto alle critiche avanzate nella controperizia. 9.1.Secondo l'art. 11 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l'art. 7 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) le emissioni prodotte dagli impianti nuovi devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (principio di prevenzione). Inoltre, la costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le emissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, art. 7 cpv. 1 lett. b OIF). Se i valori di pianificazione sono rispettati, secondo la giurisprudenza vengono considerate economicamente sostenibili ulteriori misure preventive, solo se queste permettono di

  • 19 - ottenere una riduzione sostanziale delle emissioni con oneri ridotti (cfr. DTF 124 II 517 consid. 5a). 9.2.L'impianto di betonaggio in discussione è indubbiamente un impianto fisso nuovo (art. 2 cpv. 1 OIF). Quali ricettori più prossimi vi sono il ristorante del P._____ sulla particella adiacente n. L., l'ufficio della carpenteria ricorrente sulla particella confinante n. M. nonché l'ufficio dell'officina meccanica del ricorrente sulla particella confinante n. K._____ e gli uffici del caseificio ricorrente sulla particella vicina n. J.. Per tutti questi locali aziendali e per il bar/ristorante del O. in zona per edifici pubblici occorre in linea di principio osservare il valore di pianificazione diurno corrispondente al GS III aumentato di 5 dB (A) (cfr. art. 42 cpv. 1 OIF), quindi 65 dB (A) (cfr. piano delle zone; art. 33 cpv. 2 cifra 2 LE in unione con l'art. 53 LE [schema delle zone], art. 43 cpv. 1 lett. c nonché cifra 2 allegato 6 OIF). Ciò vale anche per il bar/ristorante del O., se questo può essere sufficientemente aerato anche con le finestre chiuse (art. 42 cpv. 2 OIF). 9.3.1.Stando alla perizia fonica del 22 giugno 2020 della Consulenze geologiche e ambientali SA (qui di seguito: perizia), per tutti i ricettori analizzati i valori di pianificazione sono rispettati (anche quelli notturni qui non rilevanti). I livelli di valutazione globali (Lr) per i rispettivi ricettori calcolati nella perizia sono di: 45.0 dB (A) per il ricettore L., 63.4 dB (A) per il ricettore K., 58.4 dB (A) per il ricettore M. e 41.8 dB (A) per il ricettore J._____. Limitando la produzione del beton nel periodo diurno da 7000 m 3

a 6500 m 3 all'anno, quale misura nell'ambito del principio di prevenzione suggerita nella perizia, si raggiunge una diminuzione dei livelli globali di valutazione Lr compresa tra 0.2 e 0.5 dB (A) (qui di seguito ci si riferirà ai valori della perizia senza considerazione della misura preventiva di limitazione della produzione annua di beton). L'UNA nella presa di posizione del 12 agosto 2020 (e-mail al doc. 22 convenuto) ha dato una valutazione positiva a suddetta perizia fonica. Qui di seguito va esaminato

  • 20 - se i ricorrenti per mezzo della controperizia della IFEC ingegneria SA del 2 dicembre 2020 (doc. 5 ricorrenti; qui di seguito: controperizia) sono in grado di confutare le conclusioni del perito confermate dall'UNA. La controperizia indica una probabile sottostima dei livelli globali di valutazione Lr, la non considerazione di tutte le sorgenti o fasi di rumore e l'eccesiva molestia in termini di pressione sonora nei dintorni dell'attività per i seppur brevi tempi indicati di attività delle sorgenti, nonché un'insufficiente applicazione del principio di prevenzione. 9.3.2.Preliminarmente, va ancora osservato che in osservanza della massima inquisitoria il Tribunale non può estromettere la controperizia dagli atti per il motivo, avanzato dal convenuto, che i ricorrenti avrebbero potuto inoltrare una controperizia già in sede di opposizione e rilascio della licenza edilizia invece di attendere fino alla presente procedura di ricorso. 9.4.1.La controperizia solleva il dubbio che il bar/ristorante del O._____ sia aerato a finestre chiuse. Questo dubbio è infondato. Come giustamente affermato dalla convocata, la controperizia non ha valutato correttamente questo ristorante. Si tratta di un bar/ristorante del O._____ aperto sporadicamente (stando al certificato fonico per il Piano di quartiere "I." del 2 settembre/14 novembre 2008 durante 32 mezze giornate all'anno, domenica esclusa) e solamente negli orari di apertura del O.. Inoltre, la controperizia non ha considerato che il Regolamento del Piano di quartiere "I." prevede che per locali con utilizzazione sensibili al rumore (come lo sono i locali del bar/ristorante) non sono ammesse finestre da aprire (cfr. art. 25 cpv. 3 secondo periodo di detto Regolamento). Oltretutto, già con il piano di quartiere il convenuto ha preso delle misure di protezione fonica supplementari per l'edificio del O., segnatamente l'insonorizzazione di pareti e finestre dell'edificio (cfr. art. 36 e 40 cpv. 1 del relativo Regolamento e perizia allegata al relativo Regolamento).

  • 21 - 9.4.2.La controperizia ritiene a torto che la perizia non avrebbe considerato l'attività di movimentazione sul piazzale nello specifico. Essa tratterebbe solo il traffico indotto. La perizia ha tuttavia calcolato le emissioni dei mezzi pesanti per il servizio dell'impianto nonché le emissioni dell'area parcheggio. Non si intravede perché avrebbe dovuto valutare ulteriori transiti e manovre sul piazzale della particella di costruzione. 9.4.3.Relativamente alla critica nella controperizia dei valori calcolati nella perizia sulla termopompa, la convocata risponde innanzitutto che la pompa di calore sarebbe già stata autorizzata. Nella licenza edilizia per il capannone artigianale del 9 ottobre 2017 il convenuto aveva aggiunto la disposizione secondo cui bisognava garantire che il funzionamento della pompa di calore rispettasse le prescrizioni federali di protezione fonica (prevenzione e valori di pianificazione, cfr. punto 7.5 dispositivo della relativa licenza). Pertanto, la licenza richiedeva una valutazione del rumore che apparentemente è avvenuta soltanto con la perizia qui in esame. La perizia considera la pompa di calore quale fonte di rumore con livello di valutazione parziale (Lr,i) di 37.7 dB (A) della fase/fonte di rumore "pompa di calore" al ricettore "ristorante P.". La controperizia giunge a un rispettivo valore parziale di 53.7 dB (A) per questo ricettore. Questo calcolo nella controperizia viene contestato dalla convocata, la quale obietta che non si sarebbe tenuto conto che i locali del ristorante sono al primo piano e della recinzione fra le particelle. In ogni modo, pur considerando il livello di valutazione parziale della controperizia per la termopompa, il livello globale di valutazione Lr per questo ricettore, ovvero il risultato della somma energetica dei livelli di valutazione parziali (14 livelli di valutazione parziali sommati secondo la formula: Lr = 10 · log ∑ 10 Lr,i/10 ), sarebbe comunque inferiore al valore di pianificazione (il livello globale di valutazione Lr per il ricettore L. in tal caso sarebbe di ca. 54.15 dB (A) invece di 45.0 dB (A) secondo la perizia). In considerazione anche del fatto che il bar/ristorante è aperto solo quando è in funzione il O._____,

  • 22 - quindi quando vi sono emissioni foniche considerevoli già a causa dello stesso, e che l'edificio del O._____ è stata debitamente insonorizzato e non ammette l'apertura di finestre, non appare dunque necessaria una correzione del calcolo nella perizia del livello di valutazione parziale per questa sorgente di rumore. Riguardo a un diverso posizionamento della termopompa o a altre misure nell'ambito del principio di prevenzione si rinvia ai considerandi più sotto. 9.4.4.La controperizia lamenta che non sarebbe indicato il modello dell'idropulitrice (fonte di rumore S4). In questa sede la convocata ha però inoltrato la scheda tecnica dell'idropulitrice secondo cui questa possiede un livello di potenza sonora pari a Lw 91 dB (A) quindi 3 dB (A) in meno di quanto considerato nella perizia. Per inciso, si parte dal presupposto che l'idropulitrice verrà utilizzata anche in relazione all'impianto di betonaggio. La controperizia parte inoltre dal presupposto sbagliato che questa venga usata all'esterno, quando invece viene usata all'interno dell'officina. 9.4.5.La critica nella controperizia secondo cui la valutazione nella perizia del rumore proveniente dall'officina di riparazione può risultare in difetto va respinta, siccome la perizia non solo ha tenuto conto del fatto che le relative attività vengono svolte all'interno, ma ha addirittura considerato aperti i portoni durante l'utilizzo dell'officina e le caratteristiche costruttive del capannone (cfr. pag. 17 perizia). Anche per questa fonte di rumore, si presume che sia stato considerato il periodo di utilizzo per attività in relazione con l'impianto di betonaggio. 9.4.6.Secondo la controperizia non è chiara la derivazione dei livelli di potenza sonora indicati nella perizia per la sorgente di rumore "scarico rifiuti". Inoltre, stando alla controperizia non si sarebbero considerate le operazioni di carico e movimentazione. La convocata controbatte che le operazioni di carico e movimentazione sono trascurabili poiché i cassoni vengono ritirati direttamente dai mezzi del convenuto, il cui traffico è già

  • 23 - stato considerato nella perizia. La convocata precisa inoltre che la potenza sonora indicata per questa sorgente di rumore proviene dalla banca dati del perito e che la controperizia non dimostra come queste cifre non sarebbero attendibili. L'opinione della convocata va condivisa. Per inciso, la perizia ha considerato una durata complessiva di 1.5 h alla settimana di quest'area rifiuti, per cui si parte dal presupposto che si riferisca a un utilizzo dell'area rifiuti in relazione all'utilizzo dell'impianto di betonaggio. La convocata non può dunque obiettare che quest'area rifiuti è già stata approvata e quindi lasciar sottintendere che non sia di rilevanza senza dimostrare che essa non viene usata in relazione all'impianto. 9.4.7.La controperizia critica inoltre che per la sorgente di rumore "impianto beton" la perizia abbia preso a riferimento il dato di rumore della scheda tecnica del fabbricante dell'impianto di 85 dB (A) che sarebbe stato misurato in condizioni di campo libero e su un piano riflettente. Secondo la controperizia, con l'impianto installato all'interno di un capannone il livello di pressione sonora interno allo stesso sarà sicuramente maggiore a causa del campo riverberante presente. Considerando un campo sonoro diffuso interno pari a 85 dB (A) cioè comprensivo degli effetti di riverbero dell'edificio, si commetterebbe un errore di svariati dB. Questa critica non risulta consistente. La perizia ha considerato una rumorosità dell'impianto compresa la fase di carico del beton alle autobetoniere secondo la scheda tecnica con livello di pressione sonora Lp di 85 db (A). La perizia ha poi applicato la relativa norma ISO che consente di valutare il rumore che fuoriesce dall'interno del capannone. Ai fini del calcolo, la perizia ha utilizzato un apposito software. Una volta definiti gli elementi costruttivi del capannone, il software ha simulato il livello di potenza sonora da attribuire alle diverse sezioni dell'edificio. Si noti che nella simulazione i portoni sono stati considerati aperti durante il funzionamento dell'impianto. La controperizia non appare dunque in grado di invalidare il metodo di calcolo adottato nella perizia e convalidato dall'UNA. Inoltre, la controperizia

  • 24 - sostiene che non sarebbe data nessuna informazione circa i coefficienti di fonoassorbimento considerati per l'involucro dell'edificio (compresa la pavimentazione). Tuttavia la controperizia non afferma che i valori adottati non sono attendibili. Vista l'approvazione dell'UNA, si può dunque ritenere che i valori nella perizia sul potere fonoisolante dei diversi elementi che compongono il capannone (in parte si tratta di valori cautelativi [per le pareti e la copertura] e in parte di valori dichiarati [finestre e portoni]) sono plausibili. Benché poi non sia ben intravedibile se si sia considerata la pavimentazione quale elemento costitutivo del capannone, la convocata assicura che questa è stata chiaramente considerata. Ad ogni modo, la pavimentazione è evidentemente una componente fonoisolante (se non [anche] fonoassorbente), per cui questo aspetto, se davvero non considerato, non sembra poter influenzare in modo decisivo e in favore dei ricorrenti il calcolo nella perizia di trasmissione del rumore dall'interno del capannone all'esterno. Dal momento poi che la simulazione del software va ritenuta attendibile, non nuoce che non si siano allegate delle schede tecniche dei tamponamenti e non è ben comprensibile come mai si sarebbero dovute indicare delle correzioni nella valutazione per – come asserito nella perizia – tenere conto dell'attesa ridotta prestazione in opera dei componenti o per prendere in debita considerazione fattori di sicurezza progettuali. L'ulteriore critica nella controperizia secondo cui le finestre con un indice di fonoisolamento Rw di 33 dB sarebbero insufficienti, va se del caso chiarita nell'ambito del principio di prevenzione. Irrilevanti sono inoltre le indicazioni nella controperizia sulla rilevanza di definire delle fasce orarie di utilizzo dell'impianto, siccome la licenza edilizia permette solamente un funzionamento diurno dell'impianto. 9.4.8.Circa la sorgente di rumore "scarico materie prime" la controperizia asserisce che per le potenze sonore indicate nella perizia e derivate dal database del perito (Lw per consegna cemento, diversi tipi di ghiaia, e sabbia) sarebbe opportuno allegare un estratto di misura. Non sarebbe

  • 25 - inoltre chiaro se la potenza sonora si riferisce a un singolo evento di consegna e in che modo tale potenza sonora è stata utilizzata per la valutazione (legame fra potenza sonora e numero eventi). Questa censura appare infondata. Come osservato dalla convocata, il controperito non afferma che questi valori sono errati. Al Tribunale sono inoltre noti dei rispettivi valori pressappoco identici riportati in un'altra perizia fonica relativa a un caso analogo (una differenza si riscontra solamente per la consegna della sabbia, che tuttavia è la meno rumorosa). Non vi sono dunque motivi per dubitare di questi livelli di potenza sonora. La controperizia critica inoltre che nella fase di consegna cemento (S2a) il carico del silo cemento presupporrebbe di norma l'attivazione di un filtro per l'aerazione del silo. Tale sorgente non sarebbe definita nella perizia. La convocata obietta tuttavia plausibilmente che questa fonte di rumore è parte dell'impianto stesso ed è dunque inclusa nel livello di pressione acustica di 85 dB (A) prodotta dall'impianto. 9.4.9.Riguardo alla sorgente "gru", la controperizia eccepisce che la perizia non ha identificato il modello di gru fornendo l'apposita scheda tecnica e che non sarebbe chiaro perché la perizia abbia considerato quale fase rumorosa solo quella iniziale legata all'avviamento di durata non superiore a 5 minuti, quando l'emissione della gru sarebbe legata al suo tempo effettivo di utilizzo, poiché di principio la gru azionerebbe il motore elettrico ogni volta che si movimenta il braccio o un carico. La convocata spiega in modo convincente che la fase di rumore della gru è caratterizzata dall'accensione del cicalino, mentre l'azionamento della gru è praticamente silenzioso grazie al motore elettrico. Inoltre, la perizia ha considerato un valore di 96 dB (A), quando il livello di potenza acustica misurato della gru è di 94 dB (A) e quello garantito di 95 dB (A) (cfr. doc. 6 convocata). Le relative critiche nella controperizia sono perciò infondate. Va ancora notato che, come ribattuto dalla convocata, la gru è già stata approvata con licenza del 9 gennaio 2017 (doc. 2 convocata). Non è chiaro

  • 26 - perché l'attività della gru sia stata integrata quale fonte di rumore per l'impianto di betonaggio. Ma vista l'inclusione nella perizia presentata dalla convocata, si deve altresì partire dal presupposto che il periodo d'attività considerato per questa fonte di rumore sia in qualche modo in relazione all'utilizzo dell'impianto. 9.4.10. La controperizia fa notare che i livelli di pressione sonora di diverse attività presso i ricettori sarebbero considerevoli, anche superiori a 70-80 dB (A) e potrebbero quindi configurarsi come molesti per normali attività di lavoro. La controperizia critica che il rispetto dei valori di pianificazione sarebbe assicurato innanzitutto dagli elevati coefficienti correttivi per durata di funzionamento attribuiti alle sorgenti. Stando alla controperizia, la correzione temporale applicata nella perizia sarebbe troppo sensibile e mostra a mo' d'esempio il calcolo per il ricettore K._____ (officina meccanica), per il quale se si applicasse una correzione temporale di 4 minuti invece di 2 minuti al giorno alla sorgente S2d (consegna di ghiaia) con livello di pressione sonora pari a 82.1 dB (A), la correzione scenderebbe da -25.3 giusta la perizia a -22.6 e il livello globale di valutazione Lr risulterebbe già superiore ai valori di pianificazione. La controperizia non indica però dove concretamente la perizia avrebbe considerato una correzione dell'orario d'esercizio (correzione temporale) errata. Anche l'esempio citato nella controperizia è soltanto ipotetico e non viene classificato come corretto rispetto a quello della perizia. Sotto questo aspetto la controperizia non à dunque atta a invalidare la perizia. Oltre a ciò, la controperizia contesta che le correzioni nel calcolo della perizia non tengono conto delle singolarità d'esposizione di ogni ricettore. Le correzioni K2 e K3 (udibilità della componente tonale [K2] ed impulsiva [K3] del rumore sul luogo dell'immissione) nella perizia sono applicate in maniera uguale per tutti i ricettori, mentre secondo la controperizia i parametri avrebbero dovuto essere differenziati in considerazione della diversa esposizione alle sorgenti dei diversi ricettori e trattandosi di

  • 27 - correzioni da apportare al luogo d'immissione. Questa critica a prima vista appare giustificata. L'entità della correzione del livello K2 e K3 dipende dall'udibilità della componente tonale (K2) risp. impulsiva (K3) della fase di rumore nel luogo d'immissione. Le correzioni del livello K2 e K3 si applicano in funzione dell'udibilità della componente tonale o impulsiva: non udibili (0), debolmente udibili (+2), distintamente udibili (+4) e fortemente udibili (+6) (cfr. Aiuto all'esecuzione per gli impianti industriali e artigianali dell'UFAM "Determinazione e valutazione dei rumori dell’industria e dell’artigianato", 2016, pag. 20; cifra 33 allegato 6 OIF). Non è dunque ben comprensibile come mai la perizia applichi gli stessi valori di correzione K2 e K3 a tutti i ricettori. Come segnalato nell'esempio della controperizia, il ricettore K._____ non è esposto alla sorgente S6 (termopompa) come il ricettore L., per cui appare opportuno considerare parametri K2 e/o K3 differenziati. Tuttavia, la controperizia si limita a criticare questa mancanza di differenziazione aggiungendo che le correzioni assegnate nella perizia sarebbero in generale troppo limitate in considerazione della tipologia di sorgenti e della vicinanza dei ricettori alle stesse. Così formulata quest'ultima critica è troppo generica. La controperizia avrebbe dovuto approfondire ogni sorgente il cui calcolo è ritenuto errato, o perlomeno citare alcuni esempi argomentando perché si sarebbe dovuto assegnare correzioni più alte. Resta da chiarire se il fatto che non si siano applicate delle distinzioni nei fattori di correzione per ogni ricettore infici l'attendibilità dei risultati della perizia. Questo non sembra essere il caso. Infatti, ritornando all'esempio citato nella controperizia, si constata che per la termopompa (fonte/fase di rumore S6) è stato applicato (per tutti i ricettori) un fattore di correzione K2 pari a 2.0. La controperizia non afferma che questo fattore sia troppo basso per il ricettore L. (bar/ristorante del O._____), che è il più prossimo alla termopompa e il più esposto al suo rumore. Pertanto, riguardo agli altri ricettori meno esposti al rumore della termopompa non nuoce il fatto che nella perizia si sia applicato ad essi lo stesso fattore di correzione K2. Dal momento quindi

  • 28 - che la controperizia non indica quali fattori di correzione K2,i o K3,i nella perizia sarebbero troppo bassi, la controperizia non riesce a scalfire la validità della perizia nemmeno sotto questo aspetto. 9.4.11. Da ultimo va però ancora rilevato che la perizia non ha tenuto conto della vasca di riciclaggio delle acque di lavaggio e delle operazioni di lavaggio stesse quale fonte di rumore aggiuntiva. Oltre a ciò, se i piani elaborati confermano quanto considerato sopra, la perizia andrebbe adeguata al fatto che le autobetoniere in fase di carico del beton verranno a trovarsi in parte al di fuori del capannone. D'altronde, la perizia ha considerato aperti i portoni durante l'utilizzo dell'impianto e, peraltro, sembra che la perizia abbia considerato delle fonti di rumore che non avrebbero nemmeno dovute essere considerate perché già approvate e in nessun modo collegate all'impianto di betonaggio (si pensi ad es. alla sorgente "gru"). Infatti, per il rispetto dei valori di pianificazione di un impianto nuovo va tenuto conto esclusivamente dell'inquinamento fonico causato dal nuovo impianto (cfr. art. 40 cpv. 2 secondo periodo OIF). Dal momento però che la perizia attesta un valore Lr di 63.4 dB (A) (risp. 62.9 dB (A) applicando le misure preventive proposte nella perizia) al ricettore n. K._____ (officina del ricorrente di fronte all'impianto), non appare chiaro se suddette ulteriori fonti di rumore abbiano ripercussioni rilevanti sulle conclusioni nella perizia. La perizia fonica va dunque completata risp. chiarita nel senso appena descritto. 9.4.12. La controperizia eccepisce infine l'osservanza del principio di prevenzione. Dal punto di vista della prevenzione, la licenza edilizia ha imposto quale condizione la riduzione della produzione di beton da 7'000 m 3 a 6'500 m 3

all'anno e la limitazione al funzionamento dell'impianto durante le ore lavorative diurne. Stando alla controperizia, la sola riduzione della produzione annua di beton di 1'000 m 3 non porterebbe benefici rilevanti per i ricettori, come risulterebbe dalla rispettiva tabella del perito stesso. Inoltre, la misura di riduzione della produzione sarebbe di difficile controllo

  • 29 - e attuazione. Meglio sarebbe stato individuare opportune e possibili soluzioni tecniche presso le sorgenti o i percorsi di propagazione. Come primo esempio il controperito menziona l'utilizzo di pannellatura e copertura fonoassorbente per il nuovo edificio destinato all'installazione dell'impianto di beton in modo da minimizzare l'effetto riverbero e, di conseguenza, l'emissione esterna dell'edificio stesso. Inoltre, la controperizia propone l'utilizzo di incapsulamenti locali per le sezioni più rumorose dell'impianto (tamponamenti rimovibili per manutenzione) ad es. nell'area del miscelatore del calcestruzzo o del nastro carico inerti. La controperizia evidenzia giustamente che la convocata non ha presentato una valutazione completa del principio di prevenzione sotto l'aspetto delle emissioni foniche. A prescindere da essa, possono tuttavia essere fatte le seguenti considerazioni. Innanzitutto, il capannone progettato già dispone di elementi fonoisolanti. Inoltre, il livello di valutazione parziale (Lr, i) più alto, calcolato per il ricettore più prossimo alle emissioni dell'impianto ovvero l'officina sulla particella n. K., è di 51.3 dB (A), dunque ben al di sotto del valore di pianificazione di 65 dB (A). Va pure considerato che l'officina in questione produce verosimilmente essa stessa delle rilevanti emissioni foniche. Per gli altri ricettori, i valori calcolati per la fonte/fase di rumore dell'impianto stesso sono talmente al di sotto del valore di pianificazione che delle ulteriori misure preventive sull'impianto stesso non appaiono a prima vista proporzionati (calcolati secondo la perizia sono 38.9 dB (A) per il bar/ristorante del O. sulla particella L., 45.7 dB (A) per la falegnameria sulla particella n. M., 27.7 dB (A) per il caseificio sulla particella n. J._____). Non sembra nemmeno imporsi una valutazione di posizioni alternative per le aperture dei portoni dell'edificio dell'impianto, anche perché per questi non sono affatto ravvisabili posizioni alternative. Sproporzionata appare inoltre la richiesta nella controperizia di studiare la possibilità di automatizzare i portoni in zona carico beton e scarico materie prime (ipotesi di chiudere il portone durante il carico delle autobetoniere, di creare un breve tunnel

  • 30 - fonoassorbente e fonoisolante nella zona di scarico ghiaia anche in considerazione delle manovre necessarie dei mezzi pesanti). A tal riguardo, va innanzitutto constatato che secondo il progetto gli autocarri scaricano le materie prime in un contenitore situato all'interno del capannone, per cui va relativizzata l'efficacia dell'applicazione di un tunnel fonoassorbente in questa zona di scarico. Per lo scarico delle materie prime, inoltre, il portone deve evidentemente rimanere aperto affinché l'autocarro possa scaricare il materiale nell'apposito contenitore. Visto poi che l'operazione di carico del beton è di breve durata, è alquanto discutibile la fattibilità e l'efficacia di chiudere i portoni del capannone durante questa fase. Va poi considerato che, se da un lato la fonte di rumore per la fase di scarico materiale con la potenza sonora più elevata (S2d, scarico di ghiaia) costituisce il più alto livello di valutazione parziale per tutti i ricettori, dall'altro il livello di valutazione parziale più alto in assoluto (61.8 dB (A)), causato da questa fonte di rumore (consegna di ghiaia), è previsto per l'officina meccanica sulla particella n. K._____ del ricorrente ubicata di fronte all'impianto risp. al luogo di scarico. Anche per queste ragioni appare dunque sproporzionato chiedere alla convocata ulteriori misure di contenimento fonico nel senso appena descritto, peraltro miranti in primo luogo a diminuire le immissioni sulla particella di fronte a quella di costruzione da cui bisogna parimenti attendersi delle rilevanti emissioni foniche. Non appare inoltre necessaria la proposta nella controperizia di ricollocare e/o incapsulare la termopompa. Questa è prevista a nord, sulla parte del capannone rivolta verso il O.. Come visto sopra tuttavia, il bar/ristorante del O. non ammette l'apertura delle finestre, è stato debitamente insonorizzato e quando è aperto è sottoposto alle considerevoli immissioni foniche dello stand di tiro stesso nonché, se aperto prima delle 19.00, a quelle provenienti dalle attività sulle particelle contigue, ovvero, oltre a quella dell'impianto previsto, a quelle dell'officina meccanica e della falegnameria dei ricorrenti. La pompa di calore calcolata con livello di valutazione parziale di 37.7 dB (A) per

  • 31 - suddetto ristorante appare dunque trascurabile a livello di emissioni. Non sembra dunque necessaria la valutazione di un altro posizionamento della termopompa o l'installazione di un tamponamento fonico ulteriore o un funzionamento ridotto notturno nell'ambito del principio di prevenzione. Infine, come già accennato sopra, la controperizia reputa insufficienti le finestre con un indice di fonoisolamento Rw di 33 dB. Stando alla perizia, la parete del capannone con indice di fonoisolamento in opera R'w di 50 dB raggiungerebbe un risultato globale di fonoisolamento in opera significativamente ridotto anche in presenza di soli pochi m 2 di finestre. Stando ai piani, sono previste quattro finestre sulla facciata nord, tre sulla facciata est e due sulla facciata sud, tutte con potere fonoisolante Rw dichiarato di 33 dB, quindi di buona efficacia. Evidentemente si potrebbero però installare delle finestre ancora più isolanti. La convocata non si è espressa su questa critica nella controperizia. Vista la materia tecnica, il Tribunale non può escludere che un maggiore isolamento delle finestre porterebbe benefici significativi per i rispettivi ricettori. L'incarto è pertanto rinviato al convenuto per il chiarimento dell'aspetto del principio di prevenzione in maniera globale, integrando tutte le questioni discusse in questo considerando. 10.I ricorrenti eccepiscono il rispetto del principio di prevenzione anche in merito alle emissioni di polveri. 10.1.Stando ad essi, in primo luogo non ci sarebbe una valutazione di come l'impianto potrebbe essere collocato per ridurre le emissioni al minimo. In secondo luogo, le limitazioni imposte nella licenza edilizia non sarebbero sufficientemente definite. La domanda edilizia non indicherebbe in quale misura e con quali impianti di captazione si intendono limitare le emissioni di polveri. I ricorrenti avrebbero però il diritto di sapere quali concreti interventi sono previsti e se del caso a opporvisi. Le aggiunte progettuali richieste con le condizioni nella licenza edilizia (ovvero elementi dell'impianto che riguarderebbero la costruzione come camini, aspiratori,

  • 32 - ecc.) non sarebbero aspetti secondari e non potrebbero essere rinviati a un procedimento successivo. 10.2.Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell’allegato 1 (art. 3 cpv. 1 OIAt). Giusta l'art. 4 cpv. 1 OIAt l'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile. Secondo l'art. 5 cpv. 1 OIAt se c’è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni. 10.3.La centrale di betonaggio in esame è indubbiamente un impianto provocante un elevato inquinamento atmosferico e quindi sottostante al consenso dell'UNA (art. 13 cpv. 1 della Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente [Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100] e 4 cpv. 1 lett. f in unione con l'allegato 1 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente [OCPAmb; CSC 820.110]). Con decisione del 14 settembre 2020 (doc. 4 convenuto) l'UNA ha autorizzato l'impianto progettato a determinate condizioni. Queste condizioni sono state riprese nella licenza edilizia. Relativamente alle emissioni di sostanze nocive nell'aria, al punto 2.3.1 lett. b del dispositivo della licenza edilizia impugnata è stata posta la condizione secondo cui in base alla cifra 41 allegato 1 OIAt (disposizioni generali sulla polvere) se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0.20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3. Inoltre, in linea con la cifra 43 allegato 1 OIAt sono state imposte le seguenti misure relative alle operazioni di trattamento, immagazzinamento, trasbordo e trasporto (punto 2.3.1 lett. d dispositivo licenza edilizia):

  • 33 - "Se durante l'esercizio della centrale di betonaggio si effettuano operazioni come trasporto su nastro, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e vengono provocate emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere. In caso d'immagazzinamento e di trasbordo all'aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere, si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere. In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere, si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l'insorgere di emissioni considerevoli di polvere. Se la circolazione sull'area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere." La licenza edilizia riporta inoltre in special modo le condizioni di cui all'art. 6 OIAt (Captazione ed evacuazione delle emissioni) come segue (punto 2.3.1 lett g dispositivo licenza edilizia): "Conformemente all'art. 6 OIAt, le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante condotte di scarico. L'altezza minima sui tetti viene stabilita in base alla raccomandazione sui camini dell'UFAM. Le emissioni devono poter essere emesse verticalmente e senza ostacoli dallo sbocco dei gas di scarico. Sono vietati cappelli e altri dispositivi che impediscono tale evacuazione." 10.4.Nel caso di specie la limitazione d'emissione di polvere imposta nella licenza edilizia in esame è fissata alla cifra 41 allegato 1 OIAt; e ciò non nel senso di un criterio minimo (il quale secondo il principio di prevenzione andrebbe inasprito se economicamente sopportabile). In linea di principio, tale limitazione ottempera dunque già di per sé al principio di prevenzione (cfr. WAGNER PFEIFER, Umweltrecht Allgemeine Grundlagen, 2017, marg. 421). Purché tale limitazione d'emissione sia osservata, fondamentalmente non serve dunque una valutazione – richiesta dai ricorrenti – di come l'impianto potrebbe essere collocato per ridurre le

  • 34 - emissioni al minimo. Inoltre, nella licenza edilizia in oggetto sono state decretate delle limitazioni complementari nel senso delle sopra descritte misure relative alle operazioni di trattamento, immagazzinamento, trasbordo e trasporto nonché di captazione ed evacuazione delle emissioni. Data l'autorizzazione dell'UNA, si può partire dal presupposto che attraverso queste misure non si superi la limitazione di 20 mg/m 3 di emissioni totali sotto forma di polvere nel caso in cui il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0.20 kg/h. Tuttavia, come rimarcato dai ricorrenti, le relative misure decretate con la licenza edilizia per far rispettare suddetta limitazione di emissione di povere non sono formulate in modo concreto. La convocata obietta che vi sarebbe un impianto per la captazione delle polveri, infatti vi sarebbero un abbattitore e dei filtri per il cemento dell'impianto tecnico. Nell'impianto di betonaggio previsto vi sarebbero concretamente un filtro depolveratore per sfiato cemento con pulizia ad aria e un depolveratore 22 m 2 da posizionare a terra. Stando alla convocata, questi impianti saranno all'interno dell'edificio approvato per cui non vi sarà nessun impatto estetico dell'impianto di captazione della polvere. La convocata sottolinea che non sarà necessaria nessuna modifica sostanziale del progetto. Non ci sarebbero dunque condizioni supplementari riguardanti la costruzione di camini o altro che andrebbero regolate ulteriormente. Le condizioni imposte nella licenza edilizia sarebbero concrete e attraverso esse verranno eliminate eventuali emissioni di polvere provenienti dall'impianto di betonaggio. I ricorrenti controbattono che l'impiego di un depolveratore per sfiato cemento e un depolveratore da posizionare a terra (che nei piani non sarebbero indicati) non sarebbe una misura sufficiente, allorché vi sarebbero dei nastri trasportatori che vanno fino al tetto. I ricorrenti sostengono che non solo questi impianti andavano indicati nel dettaglio, ma dovevano essere forniti i requisiti tecnici degli stessi per permettere un corretto esercizio del diritto di essere sentiti e quindi fare oggetto della documentazione della domanda. Questo punto di vista dei ricorrenti non può essere condiviso. È

  • 35 - vero che nella licenza edilizia non si sono formulate delle misure dettagliate sugli impianti di captazione delle polveri da impiegare. Tuttavia, i relativi filtri e depolveratori, che come garantito dalla convocata saranno installati all'interno del capannone, sono delle misure per garantire il rispetto della limitazione di polvere imposta che non toccano i ricorrenti. Questi impianti (depolveratori risp. abbattitori) nel caso di specie possono essere ritenuti di natura accessoria all'impianto progettato. Per quanto riguarda i filtri, come assicurato dalla convocata l'impianto di betonaggio ne è già munito. A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non c'è da aspettarsi l'eventualità che questi comportino la necessità di rielaborare i piani di costruzione. Essi si limitano ad attuare le relative disposizioni accessorie ai sensi dell'art. 90 LPTC di contenimento delle polveri. Da questi impianti per la captazione della polvere non bisogna inoltre attendersi delle emissioni foniche rilevanti per i vicini, siccome saranno in funzione nelle relative fasi di esercizio dell'impianto. Per inciso, si ribadisce che, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, il contenitore di scarico delle materie prime si trova all'interno del capannone. Per questa fase di scarico del materiale verrà verosimilmente impiegato l'abbattitore menzionato dalla convocata. La convocata ha dunque reso credibile che attraverso gli impianti e apparecchi di captazione delle polveri potrà rispettare la limitazione delle emissioni di polvere imposta. Questi potranno essere installati dalla convocata senza che debba essere previamente concesso ai ricorrenti il diritto di esprimersi in merito, poiché, come appena visto, dal loro impiego non bisogna attendersi delle ripercussioni per i ricorrenti e poiché possono essere ritenuti delle parti secondarie del progetto e di attuazione delle disposizioni accessorie. Si rammenta infine che il rispetto del summenzionato valore limite per la polvere sarà in ogni caso controllato dopo la messa in funzione dell'impianto. Posto quanto sopra, le rispettive censure dei ricorrenti sono respinte. In ogni caso, se la convocata prevede l'installazione di camini o

  • 36 - impianti che hanno un impatto esteriore o a livello di rilevanti emissioni foniche per i ricorrenti, questi andranno indicati sui piani rielaborati. 11.In conclusione il ricorso va accolto nel petito subordinato. La decisione di autorizzazione della centrale di betonaggio sulle particelle G._____ e H._____ è annullata e l'incarto è rinviato al convenuto per nuova valutazione a causa dell'incompletezza dei piani (v. sopra consid. 3.2.3 seg.), dell'incompletezza della perizia fonica riguardo alla possibile fonte di rumore proveniente dall'impianto di lavaggio (v. sopra consid. 9.4.11) nonché dell'analisi incompleta sul rispetto del principio di prevenzione riguardo alle emissioni foniche (v. sopra consid. 9.4.12). 12.Visto l'esito della controversia, i costi di questa procedura fissati a CHF 4'000.00 vanno accollati per metà ciascuno al convenuto e alla convocata soccombenti in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Quest'ultimi devono inoltre rifondere ai ricorrenti le spese di patrocinio (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). Nella nota d'onorario il patrocinatore dei ricorrenti fa valere delle prestazioni totali di CHF 9'209.35, composte da un onorario di CHF 8'895.85, spese del 3 % sull'onorario e su tutto il 7.7 % di IVA. Alla base dell'onorario vi è una tariffa oraria di CHF 250.00 e un dispendio di 35 ore e 35 minuti. Per la tariffa oraria messa in conto dal patrocinatore dei ricorrenti di CHF 250.00 non è stato inoltrato l'accordo sull'onorario, per cui secondo prassi il Tribunale riconosce una tariffa oraria di CHF 240.00. Inoltre, l'onorario appare eccessivo, soprattutto se paragonato a quello rivendicato dall'avvocata della convocata di CHF 5'000.00. In più, le spese vive di CHF 46.60, conteggiate oltre alle spese di cancelleria del 3 % sull'onorario, vanno considerate incluse nella tariffa oraria. Si giustifica pertanto un indennizzo a titolo ripetibili per l'importo forfettario di CHF 5'000.00. L'IVA non è stata richiesta e non viene aggiunta a questo importo, in quanto i ricorrenti hanno la partita IVA e possono quindi dedurre l'imposta precedente.

  • 37 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.In accoglimento del ricorso, la decisione del Comune di E._____ del 27 ottobre 2020 su opposizione e di rilascio della licenza edilizia per la realizzazione di un impianto di betonaggio alla F._____ AG è annullata e l'incarto è rinviato al Comune di E._____ per completamento della domanda di costruzione e nuova valutazione ai sensi dei considerandi. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF4'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF770.00 totaleCHF4'770.00 Tali spese sono poste in ragione di metà ciascuno a carico del Comune di E._____ e della F._____ AG. 3.Il Comune di E._____ e la F._____ AG versano in ragione di metà ciascuno complessivamente CHF 5'000.00 a A._____ (Officina A.), alla B., alla C._____ e a D._____ a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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