VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 19 47 5a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser, Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 5 gennaio 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A., B., C._____ SA, D._____ SA, tutti rappresentati dall'avvocata lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrenti contro Comune di E._____, rappresentato dall'avvocato MLaw Davide Nollo, convenuto 1

  • 2 - e Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, convenuto 2 concernente approvazione per EFZ

  • 3 - Fattispecie: 1.Il Comune di E._____ intende piantumare dei filari alberati in località F.. Il filare qui di pertinenza costeggia la nuova Strada J. tra le rotonde F._____ e G._____ lungo il lato in zona verde della particella n. 400 rivolto verso la Via H._____ (particella n. 374), accanto a cui si trovano, tra le altre, le particelle n. 3019, 391 e 524 (in zona artigianale/industriale) di proprietà o in usufrutto di B., A., la C._____ SA e la D._____ SA. La nuova Strada J._____ (strada cantonale) è stata realizzata dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) nell'ambito dei lavori della Circonvallazione di E.. La posa dei filari, stando al Comune di E. e all'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST), costituisce una misura compensativa per la Circonvallazione di E._____ attraverso il tunnel di I.. Avverso questo progetto di piantumazione hanno sollevato obiezione, fra gli altri, i sopraccitati proprietari risp. usufruttuari. 2.Il 2 maggio 2019 l'UST ha rilasciato il permesso EFZ a determinate condizioni e respinto le opposizioni. In particolare, sono state fissate le seguenti condizioni: " a) Il centro dei tronchi deve osservare una distanza di quattro metri dal bordo della carreggiata della strada cantonale; b) Fino all'altezza di cinque metri va garantito un profilo stradale libero largo un metro in più della carreggiata della strada cantonale; c) Per gli accessi alla strada cantonale va garantita una distanza d'osservazione di 3.00 m e una linea di visuale di 80.00 m; d) Vale il divieto di ostruire gli impianti di traffico di cui all'art. 50 LStra (obbligo di manutenzione); e) Si raccomanda all'Autorità edilizia E. di autorizzare l'albero più a sud sulla part. 392 su riserva dell'acquisto, della permuta, del riordino fondiario o dell'esproprio della superficie di terreno corrispondente."

  • 4 - 3.Con decisione 15/23 maggio 2019 il Municipio di E._____ ha accordato la licenza edilizia, costituendo il permesso EFZ con decisione su opposizione dell'UST del 2 maggio 2019 quale parte integrante della licenza edilizia. 4.Contro queste decisione del Municipio e dell'UST, B., A., la C._____ SA e la D._____ SA (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che ne sia accertata la nullità, alternativamente, che la relativa licenza edilizia per l'alberatura nel tratto tra la rotonda F._____ e G._____ nella posizione richiesta sia respinta. 5.Nella presa di posizione del 9 settembre 2019 il Comune di E._____ (qui di seguito: convenuto 1) ha postulato il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. 6.Nella presa di posizione del 21 agosto 2019 l'UST (qui di seguito: convenuto 2) ha chiesto il rigetto del ricorso. 7.Nell'ambito del secondo scambio di scritti le parti hanno confermato i propri petiti. Considerando in diritto: 1.1.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 15/23 maggio 2019 del convenuto 1 con integrato permesso EFZ del 2 maggio 2019 del convenuto 2 è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo inoltre tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.

  • 5 - 1.2.La richiesta in via provvisionale di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto con la presente decisione. 2.Controverso è il rilascio della licenza edilizia per l'alberatura con gelsi nel tratto tra le due rotonde di F._____ e G._____ nella posizione richiesta dal convenuto 1, cioè sul lato destro della Strada J._____ partendo dalla ro- tonda di G._____. 3.Innanzitutto, i ricorrenti sostengono che la domanda di costruzione sarebbe irricevibile perché non controfirmata e non approvata dal proprietario del fondo. La licenza edilizia sarebbe dunque nulla. 3.1.Giusta l'art. 89 cpv. 3 prima frase della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfir- mata dal proprietario. 3.2.Indiscutibilmente, l'USTRA attualmente è ancora il proprietario della parti- cella n. 400 su cui il convenuto 1 intende piantumare il discusso filare di gelsi. L'USTRA non ha però controfirmato la domanda di costruzione. Qui di seguito va dunque esaminato se, come segnalato dal convenuto 1, l'ap- plicazione dell'art. 89 cpv. 3 LPTC (irricevibilità della domanda di costru- zione perché non controfirmata dall'USTRA quale proprietario del fondo di costruzione) comporta un formalismo eccessivo. 3.3.Commette un eccesso di formalismo, costitutivo di un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confe- derazione Svizzera (Cost.; RS 101), l'autorità che applica una regola di pro- cedura con rigidità esagerata, ponendo esigenze eccessive, non giustifi- cate da alcun interesse degno di protezione, così da diventare fine a sé stessa, complicando in maniera inammissibile la realizzazione del diritto

  • 6 - materiale o ostacolando in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1 con rinvii). 3.4.Nella lettera del 16 novembre 2018 (doc. 4 convenuto 1) l'USTRA ha espressamente accolto la richiesta del convenuto per il nuovo posiziona- mento degli alberi (come richiesto nella domanda in esame) alla condizione che il convenuto 1 ottenga una propria licenza edilizia. Nella lettera del 9 settembre 2019 (doc. 24 convenuto 1) l'USTRA ha poi precisato che sta provvedendo all'allestimento della convenzione di cessione al convenuto 1 della rispettiva striscia di terreno (zona verde della particella n. 400, dove si intende piantumare il filare in discussione [n.d.T.]). L'USTRA ha rammen- tato la necessità che sia il convenuto 1 a occuparsi della messa a dimora delle piante su detto sedime. Visto questo esplicito consenso da parte dell'USTRA, un'applicazione rigorosa dell'art. 89 cpv. 3 LPTC costituirebbe un formalismo eccessivo. Il convenuto 1 poteva dunque entrare nel merito della domanda di costruzione. Per questi motivi, si rivela infondata anche la critica dei ricorrenti circa l'ingerenza da parte del convenuto 1 nella rea- lizzazione del relativo filare. Anche se l'USTRA aveva inserito dei paletti indicanti la posizione degli alberi secondo il piano esecutivo del 2001 (a tal riguardo si veda il considerando seguente) nel terreno sull'altro lato della Strada J., ossia a sinistra partendo dalla rotonda di G., esso, come appena visto, si è poi dichiarato d'accordo con il nuovo posiziona- mento come previsto nella domanda di costruzione qui in esame del con- venuto 1. Non si intravede quindi nessuna illecita intromissione da parte del convenuto 1. 4.I ricorrenti fanno inoltre valere che il progetto d'esposizione del marzo 2001 sulla Circonvallazione di E._____ approvato e i relativi piani esecutivi pas- sati in giudicato sarebbero vincolanti. I ricorrenti fanno inoltre osservare che il Piano generale delle strutture (PGS) non indicherebbe la posizione del filare, siccome su detto piano non figurerebbe la Strada J._____.

  • 7 - 4.1.Il progetto d'esposizione del marzo 2001 (progetto esecutivo della Circon- vallazione di E._____ approvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni in base alla legislazione sulle strade nazionali) prevede il posizionamento del filare sulla sinistra della Strada J._____ tra la rotonda G._____ e quella di F._____ (cfr. doc. 2 ricorrenti). Tuttavia, come visto sopra, l'USTRA ha delegato la realizza- zione dell'alberatura al convenuto 1, cedendogli i gelsi già acquistati, e pre- vede, come accordato (cfr. piano delle superfici, zona 12, allegato all'ac- cordo del 3 novembre 2000 [doc. 1 convenuto 1]), di vendergli il relativo terreno. All'USTRA è dunque subentrato il convenuto 1 quale committente. Inoltre, i piani d'esposizione del marzo 2001, i quali prevedono un'albera- tura a sinistra della strada cantonale, non si contrappongono alla domanda di costruzione del convenuto 1 che prevede un'alberatura a destra della strada cantonale. È pertanto superfluo chiarire se la validità dei piani ese- cutivi del 2001 sia decaduta giusta il diritto federale sulle strade. 4.2.Vincolante per il convenuto 1 è piuttosto la pianificazione locale. Ora, è vero che nel PGS dell'aprile 2014, emanato in votazione popolare il 1. giugno 2014 e approvato dal Governo il 7 luglio 2015 (doc. 1 convenuto 2 duplica), figura ancora il vecchio sedime di autostrada e non la nuova strada canto- nale (Strada J.). Ciononostante, nel PGS il filare nel tratto in discus- sione è ben visibilmente posizionato lungo il lembo di terra a fianco della Via H.. Come menzionato dal convenuto 1 poi, il PGS è stato allestito e approvato in votazione popolare dopo l'approvazione del progetto di Cir- convallazione, per cui i cittadini erano a conoscenza del nuovo tracciato della Strada J.. Ciò, come osservato dal convenuto 2, si evince dal Piano generale di urbanizzazione (PGU), anch'esso modificato nell'ambito della revisione parziale della pianificazione locale (parte concernente il pro- getto di "ricucitura" del centro di E. in seguito allo spostamento della strada nazionale A13), in cui è tracciata come progettata la nuova Strada

  • 8 - J., mentre è stralciata l'autostrada. Da una lettura combinata del PGS e del PGU emerge chiaramente che il filare è destinato a sorgere sul lato destro della Strada J. partendo dalla rotonda G., cosa che i ricorrenti avrebbero dovuto riconoscere. Posto ciò, in questa sede il PGS non può essere censurato a titolo preliminare (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4) ed è perciò vinco- lante. 4.3.Ora i ricorrenti non possono più far valere che lo spostamento dell'albera- tura dal lato sinistro a quello destro della strada violerebbe le loro aspetta- tive, in quanto essi si sarebbero affidati alla validità e invariabilità del pro- getto stradale. La presente domanda di costruzione concretizza infatti sol- tanto quanto stabilito nel PGS, segnatamente il posizionamento del filare in questione. Certo, i ricorrenti hanno ragionevoli motivi economici per op- porsi a un filare che nasconderebbe la loro attività ai veicoli transitanti sulla Strada J.. Anche il convenuto 1 ha riconosciuto che lo scopo dell'al- beratura di nascondere le facciate degli edifici della zona industriale è opi- nabile. Si noti a tal riguardo che lo scopo principale delle alberature previste sembra piuttosto quello di mascherare la parte posteriore verso l'ex sedime della FR, come emerge dal Messaggio n. 49/2011-2014 datato 17 aprile 2014 del Municipio e della Commissione di Pianificazione al Consiglio Co- munale per la trattanda n. 6 della seduta del 28 aprile 2014: "nel comparto F./G. sono state previste delle alberature di disegno del pae- saggio e superfici minime da destinare ad aree verdi, con le finalità di defi- nire il riquadro agricolo di contenimento della zona edificabile tramite un certo ordine paesaggistico e per accompagnare il percorso ciclabile lungo l’ex sedime RhB. Oltre a rendere riconoscibile il percorso, questa alberatura ha anche la funzione di gestire con una certa dignità il retro della zona in- dustriale-artigianale" (pag. 8 del Messaggio). Come notato dai ricorrenti poi, il convenuto 1 il 26 gennaio 2018, quindi dopo l'approvazione della re- visione parziale della pianificazione locale, ha apparentemente approvato

  • 9 - il filare in questione sulla parte sinistra della strada cantonale (cfr. scritto del 15 novembre 2018 dell'USTRA [doc. 4 convenuto 1]). Tuttavia, simili contestazioni a un'alberatura al confine con la zona artigianale-industriale (a destra della Strada J._____) andavano fatte, se del caso, in fase di revi- sione parziale della pianificazione locale. In questa sede le rispettive cen- sure dei ricorrenti non possono essere ricevute. 5.I ricorrenti sostengono inoltre che un'alberatura a destra del tratto stradale sarebbe inattuabile, siccome non vi sarebbe spazio sufficiente per un filare di piante ad alto fusto come i gelsi previsti. La piantumazione compromet- terebbe poi la sicurezza della circolazione, segnatamente perché nell'incro- cio verso la zona industriale vi circolerebbero soprattutto mezzi pesanti e alti. 5.1.Giusta l'art. 21 dell'Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra; CSC 807.110) per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le se- guenti distanze dal bordo della carreggiata: a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci 6 m dal centro del tronco; b) alberi da frutto ad alto fusto nonché specie arbustive 4 m dal centro del tronco o dalla pianta; c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta (cpv. 1). In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze se- condo il cpv. 1 dal bordo di questi impianti (cpv. 2). Lo spazio sopra la car- reggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3.50 m (cpv. 3). Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione (cpv. 4). Secondo l'art 50 cpv. 1 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC 807.100) le costruzioni, gli impianti e le piantagioni lungo le strade cantonali devono essere realizzati, mantenuti e curati in modo da non causare pregiudizi o pericoli per queste strade e i suoi utenti.

  • 10 - Giusta l'art. 52 LStra la realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico (cpv. 1). L'autorizzazione deve essere negata se il raccordo compromette notevolmente la sicurezza della circo- lazione della strada cantonale (cpv. 4). 5.2.Le foto di cui al doc. 5 e 6 dei ricorrenti mostrano come l'USTRA aveva inserito i picchetti sul lato opposto della Strada J._____ a 6 m di distanza dal bordo della strada. Ciò non significa, tuttavia, che la distanza da osser- vare in questo caso sia di 6 m. In accordo con i convenuti, si constata piut- tosto che i gelsi sono alberi da frutto ad alto fusto. La distanza minima tra il bordo della strada cantonale (Strada J.) e il centro del tronco dei gelsi deve dunque essere di (minimo) 4 metri. Come tali, essi devono inoltre mantenere una distanza minima dal confine pari a 4 m (cfr. art. 96 cpv. 1 n. 2 della Legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100]). Inoltre, non vi sono distanze minime da rispettare dalle strade comunali, in questo caso dalla Via H.. Le norme citate dai ricorrenti al riguardo (art. 73 cpv. 4 della Legge edilizia comunale [LE] e art. 76 cpv. 5 LPTC) non prescrivono delle distanze minime, ma concernono la potatura (art. 73 cpv. 4 LE) o non sono pertinenti (art. 76 cpv. 5 LPTC inerente alle siepi). La censura dei ricorrenti secondo cui la distanza minima da rispet- tare, sia dalla strada cantonale sia da quella comunale che dai loro fondi, sarebbe di 6 m è quindi infondata. Vanno pertanto confermate le conclu- sioni e le restrizioni della licenza edilizia. 5.3.Infondate sono pure le ulteriori critiche dei ricorrenti relative alla sicurezza secondo cui, esistendo già un raccordo alla strada cantonale per veicoli provenienti dalla Via H._____, sarebbe escluso che si possa realizzare un'alberatura che per definizione impedirebbe un'ampia visuale ai veicoli che intendono immettersi sulla strada cantonale. La licenza edilizia è stata rilasciata con condizioni inerenti alla sicurezza del traffico (v. n. 2 della li-

  • 11 - cenza EFZ [doc. 1 ricorrenti]), come ordinato dalla Polizia cantonale (cfr. doc. 8 convenuto 2) e dall'Ufficio tecnico (cfr. doc. 9 convenuto 2) in rispetto della direttiva VSS SN 640 273a sui rapporti di visibilità nei raccordi in pia- nura. È vero che, come osservato dai ricorrenti, non vi sono prove che l'Uf- ficio tecnico abbia verificato in loco la compatibilità del filare con le norme di sicurezza. Tuttavia, se le condizioni concernenti la sicurezza del traffico fissate nella licenza edilizia non potranno essere rispettate, si dovrà proce- dere allo smantellamento degli alberi o di una parte di esse. Con queste condizioni la licenza edilizia può quindi essere rilasciata. 5.4.Infine, si osserva che dall'accordo tra il convenuto 1 e il Cantone dei Gri- gioni del 3 novembre 2000 e dai piani allegati della "Ricucitura di E._____" (doc. 1 convenuto 1) non è intravedibile un compenso ecologico nel tratto in questione. Come sottolineato dai ricorrenti, questo figura soltanto nella zona 16 dall'altra parte del paese. Ma anche ammettendo che, come so- stenuto dai ricorrenti e contrariamente alle affermazioni dei convenuti, il progetto in questione non rappresenti l'attuazione di una misura di compen- sazione ecologica, non vi sono comunque motivi ostativi alla realizzazione del progetto. 5.5.I ricorrenti rammentano che, a causa della grandezza dei gelsi e della loro manutenzione, l'Ufficio tecnico ha consigliato di aumentare la distanza delle piante dalla strada cantonale da 4 a 6 m ed eventualmente di utilizzare piante più adatte a un viale alberato al posto dei gelsi, quali tigli, pioppi o faggi (cfr. presa di posizione/approvazione del 25 febbraio 2019 [doc. 9 convenuto 2]). A tal riguardo va tuttavia notato che l'Ufficio tecnico, mal- grado questo consiglio, ha comunque approvato la distanza di 4 m. Il Tri- bunale non può intervenire ordinando al Comune di rispettare detto consi- glio, siccome tale scelta rientra nel margine discrezionale di quest'ultimo. Ad ogni buon conto, la scelta di utilizzare dei gelsi appare giustificata dall'importanza storico-culturale di questa pianta.

  • 12 - 5.6.Visto quanto detto, le critiche dei ricorrenti secondo cui il progetto sarebbe un atto di abuso nei loro confronti, il quale violerebbe il principio dell'inte- resse pubblico alla misura, di divieto d'arbitrio e di uguaglianza di tratta- mento non trovano conferma. 6.Per i suesposti motivi il ricorso va respinto e la decisione impugnata è con- fermata. 7.I costi processuali sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti in respon- sabilità solidale (art. 73 cpv. 1 e art. 72 cpv. 2 LGA). Secondo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, i convenuti non hanno diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di CHF3'000.--

  • e le spese di cancelleria diCHF324.-- totaleCHF3'324.-- il cui importo va versato in responsabilità solidale da A., B., dalla Holding SA e dalla D._____ SA all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_005, R 2019 47
Entscheidungsdatum
05.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026