TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 14 12 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser, dal giudice Audétat, dalla giudice Moser e dal giudice Stecher, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 26 agosto 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, convenuto e Comune di X., convenuto concernente revisione pianificazione locale
2 - 1.Nell'ambito della revisione parziale della pianificazione locale, il Comune X._____ proponeva al Governo del Cantone dei Grigioni l'azzonamento in zona D._____ di circa un ettaro (ha) di terreno edificabile, di cui 0.3 ha da assegnare alla zona ampliamento del nucleo 2 (AN2) e 0.7 ha alla zona residenziale 2 (R2C), conformemente a quanto riportato dal sottostante estratto del piano delle zone, la cui area in bianco - adiacente alla AN2 e situata tra le due tratte stradali - corrisponde in parte all'attuale zona nucleo. In effetti questo azzonamento era già stato proposto dal comune in occasione della revisione parziale della pianificazione del 1995. Allora il Governo non approvava la proposta, essendo le zone edilizie troppo
3 - estese, e rinviava la pratica al comune per la rielaborazione dei piani. Nell'ambito della successiva revisione del 1998, il comune riproponeva al Governo lo stesso identico azzonamento per la zona D.. Il 16 marzo 1999, la procedura d'approvazione per le citate zone AN2 e R2C veniva sospesa per motivi di protezione contro l'inquinamento fonico generato dallo stand di tiro, infrastruttura che otto anni più tardi cessava definitivamente la propria attività. A seguito di tale chiusura, la zona AN2 veniva dall'autorità comunale considerata alla stregua di una zona edilizia e dai proprietari venivano prelevati i contributi alla canalizzazione e per la depurazione delle acque. 2.Il 17/20 dicembre 2013, il Governo non approvava le zone AN2 e R2C a D. e al punto 2 lett. c del dispositivo del decreto stabiliva che "fino a quando il comune non avrà deciso un nuovo piano delle zone per le corrispondenti superfici, queste superfici vanno considerate e trattate come zona altro territorio comunale". Sostanzialmente il rifiuto veniva motivato dal fatto che sul territorio comunale vi sarebbero delle zone edificabili troppo grandi e che quindi un ulteriore azzonamento di un ettaro a D._____ non sarebbe sorretto da alcuna necessità oggettiva e tantomeno il comune sarebbe stato in grado di dimostrare il fabbisogno di terreno edificabile per i prossimi 15 anni o di motivare nel dettaglio l'incremento dell'area edificabile proposta per approvazione. 3.Il 31 gennaio 2014, A._____ interponeva ricorso al Tribunale amministrativo perorando l'inserimento della particella no. 607 in zona AN2. Considerato il decreto governativo del 1999, a monte della sospensione dell'azzonamento della citata particella non vi sarebbero stati dei motivi di contingenza bensì unicamente l'inquinamento fonico risultante dallo stand di tiro. Quindi con la chiusura di detto impianto, la sospensione dell'azzonamento per la zona AN2 non sarebbe più
4 - giustificata ed i rispettivi fondi dovrebbero essere considerati far parte della zona edilizia. In ogni caso, una corretta delimitazione della zona edilizia comporterebbe anche l'inclusione della particella sopraedificata del ricorrente nella zona nucleo della frazione. 4.Nella risposta di causa del 26 marzo 2014, il Governo dei Grigioni e per esso il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni (DEPS) postulava la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili, richiamandosi alle motivazioni già esposte nel decreto impugnato. I confini della zona edilizia per il nucleo di D._____ sarebbero stati stabiliti dall'autorità comunale e non vi sarebbero stati pertanto motivi per mettere in dubbio tali linee da parte del Governo. Per il resto, sarebbe ora compito del comune decidere se vada ridefinito il vecchio confine tra la zona nucleo e la zona AN2 qualora quello attuale dovesse essere considerato troppo rigido. In ogni caso il fondo non sarebbe edificato in larga misura e con la creazione di una zona cuscinetto orti e frutteti e una zona agricola le necessità di sfruttamento della stalla del ricorrente potrebbero essere soddisfatte senza violare il principio della limitazione dell'estensione della zona edificabile. 5.Nella propria presa di posizione del 24 febbraio 2014, il Comune di X._____ chiedeva di accogliere il ricorso. Per l'autorità comunale, con la chiusura dello stand di tiro, l'azzonamento a D._____ sarebbe divenuto definitivo, come risulterebbe dal decreto governativo del 16 marzo/6 aprile 1999, per cui sarebbe fuori luogo parlare di ampliamento della zona edificabile. 6.Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte precisandole.
5 - 7.Il 22 agosto 2014, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a D._____. In detta sede, tutte le parti al procedimento avevano ancora una volta l'opportunità di esporre il loro punto di vista. Per il ricorrente, degente, erano presenti due dei figli, i quali ribadivano il carattere illogico dell'esclusione della stalla dall'adiacente nucleo della frazione. Considerando in diritto:
7 - quanto come già costatato nei decreti del Governo del 27 agosto1996 e poi del 25 febbraio 1997 si imponeva una rielaborazione di questa zona per la problematica legata alla protezione fonica. Nell'ambito della revisione del 1998, il comune riproponeva al Governo l'azzonamento esattamente come già fatto in precedenza, senza aver preso alcuna misura nei riguardi dello stand di tiro. Per questo motivo, il Governo rinunciava a rinviare gli atti al comune per una rielaborazione dei piani, ma sospendeva la procedura palesandosi il possibile spostamento futuro dello stand di tiro o la sua chiusura (vedi le considerazioni al punto 3 pag. 5 del decreto del 16 marzo/6 aprile 1999), nel qual caso la riserva di terreno edilizio avrebbe potuto essere approvata senza la necessità di operare una modifica del piano delle zone rispetto alla proposta fatta dall'autorità comunale. b)Contrariamente a quanto preteso dal dipartimento anche in sede di sopralluogo, la problematica della troppo estesa area edificabile, già censurata dal Governo nel decreto del 27 agosto 1996, era stata nel 1999 ritenuta evasa. Infatti, il comune riduceva gli iniziali 23.5 ha di zona residenziale di 5.6 ha per cui era reputato, nell'ottica di allora, aver dato seguito alla prescrizione sulla riduzione delle zone edilizie (vedi le considerazioni al punto 1 pag. 3 e 4 del decreto del 16 marzo/6 aprile 1999). Da queste considerazioni è quindi chiaro che nel 1999 era la sola problematica dello stand di tiro ad opporsi all'azzonamento. Come detto dal responsabile del dipartimento in sede di sopralluogo se lo stand di tiro fosse stato chiuso allora, magari la situazione avrebbe potuto evolversi diversamente. Di fatto, la fonte d'inquinamento è stata chiusa a partire dal 2007, ovvero otto anni dopo la decisione del Governo di sospendere la procedura di approvazione. In seguito non è mai seguita un'approvazione per cui la zona AN2 non è mai entrata a far parte dell'area edilizia, avendo come detto l'approvazione del Governo effetto costitutivo. In questo senso
8 - anche il fatto che il comune abbia considerato la zona AN2 come edificabile e quindi proceduto al prelievo di contributi alla canalizzazione e per la depurazione delle acque è ininfluente. Giuridicamente l'area in parola non era nel 2009 (data dei prelievi dei contributi all'urbanizzazione) in zona edificabile. c)I 14 anni trascorsi dall'approvazione dell'ultima revisione parziale della pianificazione nel 1999 e l'attuale decreto Governativo del dicembre 2013 non permettono neppure all'istante di appellarsi alla fiducia suscitata in lui dalle precedenti considerazioni del Governo sulla sospensione della procedura di approvazione per la presenza dello stand di tiro. Un simile lasso di tempo richiede generalmente un riesame del fabbisogno di terreno edilizio in conformità a quanto previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2014, il quale vuole che le zone edificabili comprendano i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Del resto, al termine di 15 anni fa riferimento anche l'attuale art. 15 cpv. 1 LPT, il quale prevede che le zone edificabili vadano definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. Essendo trascorsi quasi 15 anni dall'ultima approvazione del piano delle zone, comprendente anche la zona edilizia, un azzonamento come quello richiesto per la zona AN2 non sarebbe neppure stato possibile senza previo esame della necessità futura di terreno edificabile. Ne discende che nell'ambito dell'attuale revisione parziale della pianificazione, l'istante non può appellarsi al principio della fiducia suscitato in lui dalle considerazioni materiali esposte in un decreto governativo del 1999 per ottenere l'assegnazione del suo fondo alla zona AN2.
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10 - X._____. Non avendo però concretizzato né meglio chiarito questa nuova tesi, la supposizione formulata in sede di sopralluogo è destinata a restare tale. In principio quindi la proposta estensione della zona edilizia è stata giustamente ridimensionata in base al fabbisogno futuro della popolazione in funzione dei calcoli effettuati dal Governo e che non vengono in questa sede debitamente contraddetti. b)Nel mancato azzonamento del suo fondo, il ricorrente intravvede una violazione del principio della parità di trattamento, dovendo egli subire l'intero aggravio per un sovradimensionamento delle riserve di terreno edificabile che riguarderebbe l'intero comune. Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (DTF 131 I 1 cons. 4.2, 130 I 65 cons. 3.6 e rinvii) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Poiché occorre formare specifiche zone, è necessario poterle pure delimitare: non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione (DTF 121 I 245 cons. 6e/bb, 117 Ia 302 cons. 4b e 116 Ia 193 cons. 3b). In questo contesto, l'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere definita arbitraria la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 cons. 3e e 115 Ia 384 cons. 5b). Nell'evenienza in oggetto la mancata approvazione dell'azzonamento proposto dal comune non ingenera una disparità di trattamento, in quanto tutte le aree delle zone AN2 e R2C sono propriamente state trattate in modo uguale, ovvero non inserite in zona edilizia. Per il resto non esiste alcun diritto all'assegnazione ad una determinata zona (DTF 122 II 326 cons. 6a), tanto più se sul territorio comunale è già reperibile una sufficiente riserva di terreno edificabile.
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12 - zona edilizia non seguirebbero alcuna logica e sarebbero stati stabiliti in modo del tutto arbitrario e illogico. c)In effetti, come non è stato neppure contestato espressamente da controparte, i confini dell'attuale zona edilizia sono frastagliati e non seguono un assetto del tutto logico, per questo del resto la pratica è stata ritrasmessa dal Governo al comune convenuto affinché elabori un nuovo piano delle zone per le superfici non azzonate. Per questo Giudice, l'insostenibilità dei confini che delimitano l'attuale zona edilizia si manifesta propriamente dalla mancata inclusione nel comparto abitato della stalla sita sul fondo no. 607. Come il sopralluogo ha permesso di stabilire, il nucleo di D._____ è caratterizzato da costruzioni agricole e case d'abitazione, con stabili vecchi e nuovi. La stalla sita sul fondo del ricorrente è posta a ridosso della costruzione sull'adiacente fondo no. 608, tanto che i rispettivi muri perimetrali distano meno di un metro e gli spioventi dei due tetti quasi si sovrappongono. Già in termini spaziali quindi è estremamente difficile intravvedere un motivo oggettivo per assegnare solo una delle due adiacenti costruzioni alla zona nucleo. Certo la costruzione sul fondo adiacente no. 608 non ha carattere agricolo, ma sono parimenti delle stalle sia lo stabile sito sul fondo no. 609 che confina con la proprietà dell'istante nell'angolo est che i due stabili che delimitano la zona edilizia a sud e che distano dal fondo dell'istante da 40 a 70 metri circa. Anche il fondo dirimpetto a quello del ricorrente sul lato nord, anche se separato dalla particella no. 607 dall'accesso no. 2571, largo circa tre metri, ospita una imponente costruzione rurale. Ne consegue che non può certo essere stato il carattere agricolo dello stabile a giustificare la sua esclusione dal nucleo. Ma anche le fattezze dello stabile lo rendono parte integrante del comparto edilizio che lo circonda. Per quali motivi una simile tipica vecchia costruzione propria a caratterizzare il comparto della frazione non
13 - fosse stata inclusa fin dall'inizio nella zona nucleo è del tutto inspiegabile e illogico. Il comune giustifica i frastagliati confini della zona nucleo con il proposto inserimento di tutta la zona circostante nel comparto edilizio, nel qual caso la zona edilizia sarebbe stata chiaramente delimitata dalle due tratte stradali che rendono viabile la frazione. d)In esito a quanto esposto in precedenza, la stalla sita sulla particella no. 607 va considerata oggettivamente parte integrante del comparto edilizio che la circonda, motivo per cui le considerazioni espresse dal dipartimento quanto al possibile inserimento di tutta la particella in una zona cuscinetto e agricola non trova una giustificazione logica per quanto ha tratto alla stalla, soprattutto in considerazione del concreto assetto locale. Per questo Giudice la stalla sita sul fondo no. 607 va correttamente assegnata alla circostante zona nucleo di cui fa logicamente parte. Poiché anche gli accessi veicolari alla zona edilizia devono in principio trovarsi in area edificabile, in conformità a quanto sancito all'art. 27 cpv. 2 LPTC, si giustifica di tener conto anche di tale aspetto nella definizione dei confini qui in discussione. Non è infatti necessaria l'inclusione di tutto il fondo no. 607 nella zona nucleo, ma solo della parte di mappale che riguarda la stalla, un piccolo andito e l'accesso. Tale suddivisione caratterizza del resto anche i fondi edificati ubicati a sud rispetto alla proprietà dell'istante. Si pone allora concretamente la questione di sapere se in considerazione della particolarità del caso in oggetto e della minima rettifica che i confini richiedono sia possibile una definizione dei confini della zona nucleo direttamente da parte del Tribunale o se si giustifichi un rinvio al comune convenuto. e)Sostanzialmente, questo Giudice considera corretto un minimo ridimensionamento della zona nucleo operando una correzione dei confini
14 - in modo da includere nella circostante zona nucleo le due particelle ni. 2570 e 2571, in esito al parallelo ricorso R 14 11, e la parte sopraedificata della particella no. 607, tracciando una linea immaginaria tra il limitare della zona edilizia lungo il lato sud della proprietà dell'istante e l'angolo costituito dal punto d'incontro tra la strada e il limitare della zona edilizia a sud-ovest del fondo no. 604. Di questo tratto immaginario è ai fini del giudizio determinante solo il segmento che concerne la particella no. 607, che termina all'intersezione con il mappale no. 2571. Quanto all'accesso, quello più logico e parsimonioso in termini di terreno edificabile è costituito da una striscia di terreno, dall'ampiezza massima di tre metri, che corre parallela al mappale no. 2571. Considerata la portata della rettifica dei confini, che tocca solo le parti coinvolte nel presente procedimento, e la minima entità della correzione, che riguarda la completa inclusione di circa 470 m 2 (particella no. 2570 di 167 m 2 , particella no. 2571 di 94 m 2 e circa 210 m 2 della particella no. 607) in zona edilizia – riserva di terreno corrispondente a poco più del fabbisogno di una unità insediativa – si giustifica la presa di una decisione in questa sede anziché il ritorno degli atti al comune convenuto. Correttamente quindi, l'esistente zona nucleo di D._____ viene aumentata della parte tratteggiata sul piano che segue, porzione che si limita a includere in zona edilizia il minimo possibile, ma tutto il necessario.
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Per tutto il restante azzonamento proposto dal comune, ma non approvato dal Governo, l'esecutivo comunale dovrà rielaborare un nuovo piano delle zone e fino alla presa di tale misura queste superfici vanno considerate e trattate come zona altro territorio comunale. 5.Per quanto esposto nei considerandi che precedono, il ricorso è accolto parzialmente. Giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 2 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) le spese occasionate dalla procedura seguono la soccombenza. Nell'evenienza, l'esito della controversia giustifica allora un uguale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento a tutte e tre le parti in causa, venendo tutte a soccombere in parte rispetto agli iniziali petiti formulati negli scritti ricorsuali. Non vengono assegnate ripetibili, non essendosi il ricorrente avvalso della collaborazione di un avvocato o di un rappresentante abilitato dal Tribunale a rappresentarlo. Il Tribunale decide: