R 12 43 5a Camera SENTENZA del 18 settembre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1.Nel 1960 ... SA costruivano sull’allora particella no. 714 (oggi no. 4156), in zona ..., sul territorio del Comune di ..., un deposito per gli esplosivi destinati ad uso aziendale. Il fondo era ubicato a lato della strada cantonale sul fondovalle, a ridosso della vicina montagna e in una zona isolata. I predecessori in diritto dell’attuale ... SA acquistavano nel 1972 dal ... SA la polveriera e mantenevano inalterata la sua destinazione quale deposito di esplosivi. Nel 1988 il deposito veniva ampliato. Nel 1991, veniva prevista la costruzione di uno stand di tiro sulla particella no. 4127 sita di fronte alla polveriera e separata da questa solo dalla strada cantonale. A quel punto per il comune interessato e la Polizia cantonale dei Grigioni (qui di seguito semplicemente polizia cantonale) si palesava la problematica, in termini di sicurezza, di autorizzare un’edificazione senza il previo spostamento della polveriera. In base all’autorizzazione rilasciata il 28 ottobre 1993 da parte della polizia cantonale - che autorizzava la ditta a immagazzinare come finora il materiale esplosivo nel deposito esistente - l’11 novembre 1993 tra la ... SA e il Comune di ... veniva trovato un accordo in base al quale la ditta rinunciava a spostare la polveriera ma riduceva a 2'500 kg il quantitativo di esplosivo massimo depositato e stoccava separatamente da questo i 10'000 detonatori, contro un indennizzo di fr. 7'000.--. Dal canto suo il comune edificava lo stand di tiro sulla vicina particella ad una distanza dalla polveriera di circa 27 m. Nel 1998 il Comune di ... cedeva poi alla ... SA 56 m² di terreno a ridosso della polveriera in compensazione della parte di particella sottratta alla ditta per l’ampliamento dell’adiacente strada cantonale.
2.Nell’ambito della revisione totale della pianificazione locale, approvata dal Governo il 29 aprile 2003, la zona circostante la polveriera, fino ad allora zona con destinazione agricola o altro territorio comunale, veniva inserita in zona artigianale e di pericolo II, con vincolo di piano di quartiere, mentre il fondo no. 4156 era destinato alla zona libera. Nel 2009 veniva poi emanato il piano di quartiere e iniziava l’edificazione della nuova zona artigianale con il rilascio della licenza di costruzione, il 22 dicembre 2010, per la latteria sociale di ..., situata a circa a 90/100 m di distanza dal deposito di esplosivi. A quel punto la polizia cantonale contattava la ... SA per discutere uno spostamento del deposito in considerazione della situazione di pericolo che veniva a crearsi tramite l’edificazione dei terreni circostanti. 3.Il 27 gennaio 2012, ... presentava domanda di licenza edilizia per la costruzione di una rimessa sulla particella no. 4150, che condivideva in comproprietà con ..., nelle immediate vicinanze della particella no. 4156 a circa 70 m dal deposito di esplosivi. Il fondo no. 4150 è sito essenzialmente in zona artigianale, tranne uno scorporo assegnato alla zona per impianti pubblici. La tempestiva opposizione presentata dalla ... SA, che invocava la violazione della norme di sicurezza in materia di esplosivi, veniva respinta in data 2 aprile 2012 ed alla committenza rilasciata la richiesta licenza edilizia. Per l’autorità edilizia comunale, anche se l’opposizione veniva formalmente respinta, la legittimazione all’opposizione dell’istante sarebbe dubbia, non essendo questa tempestivamente insorta contro la pianificazione locale e il piano di quartiere. Essendo comunque il progetto rispettoso della normativa edilizia comunale e cantonale nulla si sarebbe opposto all’entrata nel merito del reclamo ed alla sua reiezione oltre naturalmente al formale rilascio della licenza di costruzione. 4.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 16 maggio 2012, la ... SA chiedeva, oltre alla presa di misure provvisionali per scongiurare un inizio dei lavori di costruzione, l’annullamento della licenza edilizia rilasciata, con protesta di spese e ripetibili. Formalmente, la ditta ricorrente sarebbe certamente toccata nei propri interessi legittimi, essendole
stata ventilata la necessità di una diversa ubicazione del deposito dopo l’edificazione dei terreni circostanti. Materialmente, l’istante conveniva che il progetto di costruzione presentato si conformasse alla normativa comunale e cantonale in materia di pianificazione, ma invocava il principio della preminenza del diritto federale e quindi una violazione da parte dell’autorità edilizia delle disposizioni sulle distanze tra edifici contenute nella normativa federale in materia di sostanze esplosive. 5.Nella propria presa di posizione 2 luglio 2012, il Comune di ... postulava la reiezione integrale del ricorso con protesta di spese e ripetibili. Quanto alla pretesa legittimazione, il comune dubitava della necessità per la ditta ricorrente di dover spostare il proprio deposito in seguito alla realizzazione di altre costruzioni nei dintorni. In ogni caso, la problematica in oggetto riguarderebbe due distinte procedure indipendenti l’una dall’altra. Le disposizioni federali invocate dall’istante riguarderebbero esclusivamente il commercio di esplosivi. Spetterebbe pertanto al proprietario dell’impianto vagliare a che le distanze dagli edifici vicini vengano rispettate. Il mantenimento del permesso per il deposito di esplosivi non avrebbe per il comune alcun nesso con la licenza edilizia in oggetto e quindi le lamentele dell’istante andrebbero analizzate in altra sede. 6.L’11 luglio 2011 ... chiedeva dal canto suo la non entrata nel merito sul ricorso. La ricorrente non sarebbe legittimata a contestare il rilascio della licenza di costruzione tramite l’argomentazione addotta. Infatti, se le norme di sicurezza in materia di esplosivi non dovessero essere rispettate, spetterebbe all’istante liberare immediatamente il deposito, senza che in base ad un’autorizzazione di polizia possa appellarsi a dei diritti acquisiti. In questo senso le disposizioni sugli esplosivi si rivolgerebbero solo all’istante e pretenderebbero il rispetto della normativa solo da parte di coloro che trafficano con gli esplosivi. In questo senso alla ditta sarebbe pregiudicata la possibilità di invocare la normativa federale per impedire il rilascio della licenza di costruzione. Il diniego della licenza di costruzione non migliorerebbe comunque la situazione dell’istante,
che si troverebbe confrontata con dei fondi circostanti comunque già in parte edificati. Finora poi la ditta disporrebbe ancora sempre dell’autorizzazione a depositare esplosivi e quindi non sarebbe toccata dal rilascio della licenza edilizia. 7.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Il 10 luglio 2012, la polizia cantonale preavvisava una futura revoca dell’autorizzazione a depositare materiale esplosivo nell’impianto sito sulla particella no. 4156 e chiedeva alla ricorrente la presentazione di alternative per un’ubicazione alternativa entro il 30 settembre 2012. 8.Al ricorso veniva già il 12 giugno 2012 conferito l’effetto sospensivo e quindi sospeso l’inizio dei lavori fino a giudizio conosciuto sulla vertenza. 9.In data 14 settembre 2012 veniva esperito un sopralluogo a ..., nell’ambito del quale accanto ai rappresentanti della ricorrente, del comune e della committenza erano presenti pure il comproprietario della particella da edificare, ..., e per la polizia Cantonale ... e ... In detta sede veniva da parte della polizia cantonale ribadita l’ininterrotta validità ancora adesso dell’autorizzazione rilasciata nel 1993 per il deposito di esplosivi e l’avvio di trattative volte a trovare, in collaborazione con il comune, una nuova ubicazione per il deposito. Veniva parimenti esclusa la possibilità per la polizia cantonale di approvare al momento attuale l’edificazione richiesta in quanto non supportata dalle richieste misure di sicurezza sulle distanze dai depositi di esplosivi. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla liceità del rilascio della licenza di costruzione ai privati convenuti, i quali contestano già la legittimazione della ditta a proporre ricorso in assenza di un qualsivoglia interesse all’esito della vertenza. Non può
per contro essere oggetto di contestazione la questione di sapere se per lo spostamento della polveriera il comune convenuto sia tenuto a versare un’indennità a titolo di espropriazione materiale e quanto potrebbe essere detto ammontare. Su una simile questione è tenuta ad esprimersi previamente, in caso di disaccordo tra le parti, la competente commissione di espropriazione e poi eventualmente questo Giudice. 2. a)Giusta l’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione. In linea di principio, la legittimazione del vicino presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività. L'insorgente deve essere altresì detentore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Se il rapporto particolarmente stretto con l’oggetto litigioso è dato già grazie alla vicinanza spaziale, l’interesse all’impugnazione è dato senza che lo stesso debba collimare con l’interesse che la pretesa violata normativa intende proteggere (Beusch/ Moser/Kneubühler, Ausgewählte prozessrechtliche Fragen im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, ZBl 2008 pag. 15 s.). Il vicino può in questi casi chiedere il riesame di una licenza di costruzione alla luce di qualsiasi disposizione che possa legalmente o di fatto ripercuotersi sulla sua situazione, ovvero dalla quale può trarre un vantaggio pratico in caso di esito favorevole. Questo vantaggio pratico che deriva dall'annullamento o dalla modifica della decisione contestata consente di riconoscere chi è toccato da un interesse personale chiaramente distinto dall'interesse generale degli altri abitanti (DTF 133 II 400 cons. 2.2, 133 II 249 cons. 1.3 e 120 Ib 48 cons. 2a). Il vicino non è tuttavia libero di fare valere qualsiasi censura, poiché può prevalersi di un interesse degno di protezione a invocare delle disposizioni emanate nell'interesse generale o di terzi solo se possono influire sulla sua situazione di fatto o di diritto. Questa esigenza non è adempiuta quando il vicino
fa valere l'applicazione arbitraria di disposizioni edilizie che non hanno alcuna influenza sulla sua situazione di vicino, come è per esempio il caso delle norme riguardanti la conformazione interna, l'aerazione o l'illuminazione dei locali di abitazione in un edificio vicino. Il vantaggio pratico è un elemento importante per decidere sull’entrata nel merito del ricorso e per evitare una selezione delle possibilità di ricorso secondo le censure invocate (DTF 137 II 33 cons. 2.2.3). Come recentemente precisato dal Tribunale federale, non è possibile ammettere o negare settorialmente la legittimazione al ricorso sulla base delle motivazioni fatte valere (vedi sul tema STF 1C_492/2010 del 23 marzo 2011, cons. 3.2 con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). b)Nell’evenienza è evidente che l’istante è legittimata al ricorso in quanto il rapporto particolarmente stretto con l’oggetto litigioso è dato già dalla vicinanza spaziale della rimessa da edificare con la polveriera, che verrebbero a trovarsi su due fondi vicini ed a una distanza tra edifici incontestatamente di gran lunga inferiore a quanto richiesto dalle norme di sicurezza in materia di esplosivi. Pretendere poi, come allegato dal richiedente la licenza edilizia, che la ditta ricorrente non abbia un interesse di fatto e pratico a bloccare la costruzione della rimessa ad una distanza manifestamente insufficiente dal profilo delle disposizioni in materia di normativa sugli esplosivi è pretestuoso. E’ infatti incontestatamente a causa dell’edificazione circostante che si intende revocare l’autorizzazione al deposito degli esplosivi della ditta attrice, che conseguentemente risulta direttamente toccata nei propri interessi legittimi. Anche l’argomentazione addotta dal comune convenuto che vorrebbe privare l’istante della legittimazione al ricorso non essendo l’interessata insorta a tempo debito contro il nuovo piano delle zone e di quartiere è infondata. Con l’approvazione dei citati piani all’istante poteva semmai derivare uno svantaggio teorico. Concretamente però è il rilascio della licenza di costruire a una distanza non rispettosa delle misure di sicurezza in materia di depositi di esplosivi a pregiudicare gli interessi attuali dell’istante, venendo con ciò a crearsi una situazione di pericolo. La pretesa illegalità data dalla vicinanza della polveriera con la strada cantonale e le altre due costruzioni non è determinante sotto
l’aspetto della legittimazione, in quanto l’attuale situazione pregiudica i legittimi interessi della ditta ricorrente che deve giustamente temere la revoca dell’autorizzazione al deposito di materiali esplosivi propriamente a causa dell’evolversi della situazione edificatoria nei dintorni del suo fondo. 3.Le parti al procedimento ritengono che la presente procedura riguardi due ambiti ben distinti. Da un lato, le prescrizioni comunali e cantonali sul- l’edificazione delle costruzioni che sono incontestabilmente ossequiate, e, dall’altro, le misure di sicurezza imposte dalla legislazione federale per il deposito di esplosivi. L’istante è in possesso dal 1993 di un’autorizzazione tuttora valida per il deposito di esplosivi. Giusta l’art. 74 dell’ordinanza sugli esplosivi (...), nella costruzione di depositi e magazzini vanno rispettate le distanze dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere, prescritte nell’allegato 5 (cpv. 1). Se le distanze previste negli allegati 5 e 6 non possono essere rispettate, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, d’intesa con l’UCEP, può accordare deroghe, a condizione che il richiedente dimostri, per esempio in base a calcoli e a una valutazione del rischio corrispondenti allo stato della scienza e della tecnica, che la sicurezza delle persone e della proprietà altrui è garantita sufficientemente in altro modo (cpv. 5). Giusta l’allegato 5 all’..., la distanza minima tra un deposito di al massimo 2'500 kg di materiali esplosivi e gli edifici abitati o nei quali si trattengono persone, come pure attrezzature che servono alla collettività, è di 225 m. Evidentemente lo scopo della norma è quello di mantenere una distanza di sicurezza, variabile a seconda del tipo di impianto, tra il deposito di esplosivi e le costruzioni circostanti. Indipendentemente quindi dalla questione di sapere se sia il proprietario della polveriera o il committente a dover ossequiare tali distanze minime, è però evidente che fintanto vi sia un deposito di esplosivi grazie ad una valida autorizzazione un’ubicazione ad una distanza che contravviene alla ... non è a prima vista possibile. 4. a)Giusta l’art. 25a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto
necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un’autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente (cpv. 1). Il termine “decisioni di più autorità” va inteso in senso largo, esso non include solo autorizzazioni in senso stretto, ma anche i permessi, le approvazioni o le concessioni necessarie da parte di autorità amministrative. Per contro non sono contemplate da detto disposto le opposizioni edilizie di carattere privato che hanno sia dal punto di vista procedurale che materiale un significato proprio (vedi Marti, Kommentar RPG, nota 16 all’art. 25a). La legislazione federale ha volutamente omesso di elencare quali campi amministrativi la disposizione intendesse coordinare. Escluse dovrebbero essere solo delle autorizzazioni di secondaria importanza senza una necessità di armonizzazione con le altre decisioni, che non toccano i diritti della committenza o di terzi e il cui trattamento in separata sede è ammesso dal diritto cantonale. Decisivo è comunque che attraverso una debita coordinazione tra le diverse istanze amministrative vengano prese decisioni che non contengano contraddizioni (art. 25a cpv. 3 LPT). b)A livello cantonale, il coordinamento delle autorizzazioni supplementari è oggetto dell’art. 88 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC). In base a detto disposto, se progetti di costruzione richiedono, oltre alla licenza edilizia e ad un eventuale permesso EFZ, altre autorizzazioni, autorizzazioni d'eccezione, permessi o l'approvazione di altre autorità (autorizzazioni supplementari) e se le autorizzazioni sono collegate tra loro in modo così stretto da non poter essere rilasciate separatamente e indipendentemente l'una dalle altre, bensì devono essere accordate tra loro dal punto di vista del contenuto, vengono coordinate le procedure e le decisioni nella procedura per il rilascio della licenza edilizia e nella procedura EFZ (cpv. 1). Per progetti di costruzione all'interno di zone edificabili il coordinamento è di competenza dell'autorità edilizia comunale (cpv. 2). Concretamente il coordinamento delle procedure è retto dagli art. 52 ss. dell’ordinanza sulla pianificazione territoriale cantonale (OPTC). Giusta l’art. 55 OPTC una volta conclusa la procedura d'esposizione, in caso di progetti di costruzione all'interno delle zone edificabili, l'autorità edilizia comunale trasmette senza
indugio le domande per autorizzazioni supplementari, unitamente a tutti i documenti necessari e ad eventuali opposizioni, direttamente alle autorità competenti per l'autorizzazione supplementare, se considera soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia (cpv. 1). Le autorità competenti per l'autorizzazione supplementare trasmettono la loro decisione, nonché un'eventuale decisione su opposizione direttamente al comune. Dopo aver esaminato la coerenza dei contenuti, l'autorità edilizia comunale notifica le decisioni inerenti le autorizzazioni supplementari insieme alla decisione edilizia (cpv. 2). Se viene rifiutata un'autorizzazione supplementare, l'autorità edilizia comunale respinge anche la domanda di costruzione, qualora quest'ultima non possa venire autorizzata in parte o con disposizioni accessorie (cpv. 4). c)Nella sentenza pubblicata nella PTA 2009 no. 27, il Tribunale amministrativo ha esposto nel dettaglio la portata del dovere di coordinazione formale e materiale che spetta all’autorità edilizia comunale giusta la legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione, qualora la licenza di costruzione richieda pareri o autorizzazioni di più autorità. La coordinazione materiale intende garantire un’unità di contenuti qualora per la realizzazione di un progetto sia necessaria l’applicazione di norme materiali diverse, ma tanto connesse tra di loro da non poter essere applicate indipendentemente l’una dall’altra. Per permettere un giudizio complessivo in merito alla diversa normativa applicabile è necessaria una complessiva ponderazione degli interessi in gioco, esame che può spettare ad un’unica istanza o che può essere condotto di comune accordo tra diverse autorità. Se nell’applicazione di più norme giuridiche occorrono più decisioni, queste non possono essere contraddittorie. La coerenza di contenuti può essere conseguita solo se le diverse istanze chiamate a pronunciarsi si armonizzano anche in termini di procedura ovvero se la coordinazione è anche di tipo formale. Per questo, in un procedimento coordinato, alla competente autorità spetta il compito di raccogliere tutti i pareri e le autorizzazioni delle istanze chiamate a determinarsi sul progetto di costruzione. Nella fase successiva tutti gli interessi contrapposti dovranno essere vagliati operando una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Le decisioni che dovranno essere
prese separatamente andranno comunicate però tutte assieme attraverso l’autorità incaricata del coordinamento e nell’ambito dei rimedi giuridici deve essere possibile impugnare tutte le misure contemporaneamente. d)Nell’evenienza in oggetto è pacifico che il fondo su cui si intende edificare sia sito in zona edilizia per cui la competenza per il coordinamento delle procedure spetta all’autorità edilizia comunale. Questa considera però estraneo alla procedura di licenza edilizia il rispetto delle distanze dal deposito di esplosivi. L’argomentazione, nell’ottica di quanto esposto in precedenza, non può essere condivisa. In principio, le norme sulle distanze tra edifici conosciute dal diritto edilizio comunale e cantonale mirano a tutelare l'igiene e la sicurezza delle costruzioni, assicurando una buona insolazione, un'aerazione sufficiente e un'adeguata illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro, riducendo le immissioni e prevenendo i pericoli d'incendio (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1175). Non può essere posto in discussione che la distanza prevista dal diritto federale tra un deposito di esplosivi ed una strada o una costruzione abitata o dove si intrattengono delle persone persegua degli analoghi interessei pubblici, nella misura in cui la norma sulle distanze vuole evitare l’esposizione a pericolo di persone o cose in prossimità di un determinato tipo di impianto. Analogamente, per la salvaguardia della salute pubblica, a livello federale l’ordinanza sulle linee elettriche prevede le distanze che vanno mantenute tra queste linee e gli edifici, il bosco ecc.. Ne consegue che per quanto ha tratto al campo di applicazione le disposizioni della legislazione federale in materia di esplosivi sono indubbiamente strettamente legate al rilascio della licenza di costruzione e rientrano negli ambiti soggetti al coordinamento in virtù del diritto federale. Tali disposizioni non potevano pertanto essere semplicemente ignorate dall’autorità incaricata del rilascio della licenza edilizia come avvenuto nell’evenienza. 5. a)A livello cantonale la vigilanza sugli esplosivi spetta alla polizia cantonale. Infatti, per quanto previsto all’art. 3 delle disposizioni di attuazione dell'ordinanza d'esecuzione del Gran Consiglio della legge federale sugli
esplosivi, la polizia cantonale vigila sul deposito di esplosivi (lett. a), dispone le necessarie misure di sicurezza in caso di minacce con esplosivi (lett. b), controlla se la costruzione e l'attrezzatura dei depositi e magazzini di esplosivi corrispondono alle norme (lett. d), dev'essere invitata quale organo consulente per l'edificazione e l'esecuzione di costruzioni e impianti (lett. e) e d'intesa con l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco rilascia agli utenti l'autorizzazione per il deposito di esplosivi (lett. f). Nell’evenienza in oggetto, durante l’esposizione pubblica dei piani, l’autorità edilizia veniva resa attenta con l’opposizione presentata dall’istante alla violazione delle disposizioni sulle distanze di cui all’art. 75 ..., poiché l’opponente deteneva una valida autorizzazione a depositare materiale esplosivo sul fondo vicino a quello oggetto della domanda di costruzione. A questo punto spettava pertanto all’autorità edilizia comunale sentire sulla questione l’autorità che aveva rilasciato l’autorizzazione al deposito onde chiarire la possibilità di una edificazione ed i termini della stessa. Infatti, a determinate condizioni, il diritto federale permette anche delle eccezioni all’obbligo di mantenere le distanze minime previste nell’allegato 5 all’.... Inoltre, qualora le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a depositare esplosivi dovessero essere venute meno, il permesso avrebbe anche potuto essere revocato, nel qual caso nulla si sarebbe opposto al rilascio della licenza edilizia. Determinante è però che solo in base alle risultanze di tale accertamento l'autorità edilizia comunale poteva decidere sulla domanda di costruzione, respingendola o munendola delle necessarie disposizioni accessorie onde garantire la sicurezza della prevista costruzione. Autorizzando il progetto sul fondo vicino malgrado l’esistenza di un valido permesso per il deposito di esplosivi l’autorità ha creato una situazione contraddittoria, che una corretta applicazione delle regole sulla coordinazione avrebbe ovviato. b)Nell’ambito del sopralluogo, la polizia cantonale ha chiaramente respinta la possibilità di una edificazione della vicina particella no. 4150, fino alla revoca dell’autorizzazione a depositare materiale esplosivo sul fondo della ricorrente. Interrogato in merito a possibili misure per ridurre il pericolo ed autorizzare comunque l’edificazione, il responsabile della polizia cantonale escludeva
qualsiasi possibilità di intervento meno incisivo della revoca dell’autorizzazione, in quanto il deposito di soli 500 kg di esplosivo non soddisferebbe le esigenze di alcuna delle parti interessate. In termini materiali tali ragguagli escludono conseguentemente per ora la possibilità di un rilascio della licenza di costruzione. In ossequio al principio della proporzionalità – il quale esige non solo che il mezzo usato sia proprio a conseguire lo scopo che l’autorità si prefigge, ma anche che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 126 I 222 cons. 2c in fine, 124 I 44 cons. 3e, 119 Ia 353 cons. 2a, 118 Ia 397 cons. 2b), questo Giudice considera che l’annullamento della licenza di costruzione sarebbe nell’evenienza una misura sproporzionata allo scopo perseguito, essendo possibile ricorrere ad una misura meno incisiva. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LPTC, se difetti di contenuto o formali del progetto di costruzione possono essere eliminati senza particolari difficoltà oppure se si impongono disposizioni per la creazione o il mantenimento dello stato legale, alla licenza vanno associate adeguate disposizioni accessorie (oneri, condizioni, scadenze). Nel caso in oggetto, poiché è incontestato che il progetto di costruzione si conforma altrimenti alla normativa comunale e cantonale in materia di pianificazione, non si giustifica in quest’ottica un annullamento della licenza di costruzione e quindi la futura necessità di rifare tutta la procedura di licenza edilizia, ma basta il rilascio di una licenza edilizia con un vincolo. L’edificazione della rimessa sulla particella no. 4150 potrà avere inizio solo nel rispetto delle condizioni poste dall’..., ovvero concretamente dal momento in cui sul fondo no. 4156 non sarà più possibile depositare esplosivi (diversa ubicazione o cresciuta in giudicato della revoca dell’autorizzazione e allontanamento dei materiali). Spetta all’autorità incaricata del coordinamento, ovvero all’autorità edilizia comunale, avvisare la committenza qualora le condizioni per l’inizio dei lavori dovessero essere soddisfatte, non avendo l’interessata al progetto di costruzione altrimenti accesso a tali informazioni. In vista dell’evasione di altre domande di costruzione concernenti la zona artigianale in oggetto è però bene ricordare all’autorità edilizia comunale che attualmente è possibile rilasciare licenze edilizie conformi alla normativa in
materia di pianificazione solo per quanto le costruzioni ossequino anche i disposti dell’.... c)I privati convenuti ritengono che la ricorrente disponga di un’autorizzazione di polizia che non le conferisca alcun diritto acquisito e che quindi il permesso potrebbe essere revocato all’interessata all’istante. Anche questa censura non merita protezione. Come confermato anche dalla polizia cantonale, l’istante gode di una tuttora valida autorizzazione a depositare materiale esplosivo nell’impianto costruito sul fondo no. 4156. Una revoca dell’autorizzazione è pertanto possibile nell’ossequio delle regole procedurali minime di cui ogni cittadino gode in materia di diritto pubblico (diritto di audizione, rilascio di una formale decisione e vie di diritto). Una revoca immediata nei termini pretesi è improponibile. Una simile misura potrebbe essere decretata qualora fosse l’istante ad aver creato una situazione di pericolo violando i propri doveri, ma non certamente quanto la situazione contraria all’... è ancora ovviabile, come nell’evenienza, ed è comunque venuta a crearsi per motivi di cui l’istante non può essere oggettivamente chiamata a rispondere. 6. a)Per ottenere il permesso di costruzione la committenza invoca la già compromessa situazione sul posto e una disparità di trattamento. In principio, non esiste un diritto alla parità di trattamento nell’illegalità (DTF 126 V 392 cons. 6a; 124 IV 47 cons. 2c, 122 II 451; 116 Ia 140), in quanto il principio della supremazia della legge è reputato prevalere su quello dell’uguaglianza di trattamento (DTF 117 Ib 266 cons. 3f, 414 cons. 8c, 112 Ib 387 cons. 6). Il fatto che la legge non sia stata in altri casi applicata o non lo sia stata giustamente non accorda ancora al cittadino il diritto di essere posto parimenti al beneficio di un regime illegale. Questo vale però solo se la pratica illegale è riferita ad un caso o ad alcuni casi isolati. Per contro, se l’autorità rifiuta di scostarsi in altre situazioni dalla propria pratica illegale, il privato ha il diritto di pretendere di essere posto al beneficio della prassi illegale alla stessa stregua degli altri (DTF 127 I 2 cons. 3a, 123 II 253 cons. 3c e 115 Ia 83 cons. 2).
b)Nell’evenienza la posizione della polizia cantonale, che deliberatamente ha acconsentito in passato solo all’edificazione dello stand di tiro, ma non della latteria sociale, è chiaramente volta a correggere definitivamente l’insoddisfacente situazione venutasi a creare nella zona, dopo l’edificazione di due impianti non rispettosi delle distanze di sicurezza previste dal diritto federale. Ne consegue che già il presupposto, stando al quale l’autorità indenterebbe perseverare nell’illegalità non è nell’evenienza dato. Se in precedenza sono state violate delle norme di sicurezza non sussiste alcun motivo per mettere a repentaglio l’integrità di un maggior numero di persone di quelle finora esposte a pericolo in nome della parità di trattamento. Non va poi dimenticato che la misura vuole propriamente proteggere la committenza da un determinato pericolo e che il rischio che deriva dall’impianto resta tale indipendentemente dal circostante grado di edificabilità. 7.Durante il sopralluogo, l’autorità edilizia ha dichiarato di essere in trattative con l’istante, ed anche con le competenti autorità cantonali, per trovare una nuova ubicazione per la polveriera lontano dall’area edificabile. In effetti, fintanto che l’istante è autorizzata a depositare sul fondo in oggetto materiale esplosivo, la circostante zona edificabile non può essere edificata che nei termini stabiliti dall’..., con indubbio pregiudizio di tutta la nuova area artigianale sita nelle vicinanze della polveriera. E’ conseguentemente nell’interesse della ricorrente, ma anche e soprattutto del comune convenuto trovare quanto prima una soluzione valida che permetta una diversa ubicazione dell’impianto pericoloso. 8. a)In considerazione di quanto esposto in precedenza, il ricorso dev’essere accolto nel senso dei considerandi. La licenza edilizia rilasciata non viene annullata ma munita della condizione che l’inizio dei lavori per l’edificazione della rimessa sulla particella no. 4150 potrà avvenire solo nel rispetto delle condizioni poste dall’..., cioè dal momento in cui sul fondo no. 4156 non sarà più possibile depositare esplosivi. Giusta l’art. 73 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese (cpv. 1). Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente (cpv. 2).
Nell’evenienza, l’autorità comunale ha omesso di debitamente coordinare la procedura di licenza edilizia ed è pertanto a questa che vanno interamente accollate le spese di procedura anche se il richiedente la licenza di costruzione ha partecipato al procedimento. b)L’art. 78 LGA prevede che, nella procedura di ricorso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1) mentre alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). Nell’evenienza in esame la ricorrente che si è avvalsa della collaborazione di un rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili. Il 9 agosto 2012 il legale ha presentato una nota d’onorario includente 27½ ore lavorative. Questo Giudice considera che la tariffa applicata dal legale (fr. 250.--/ora) sia corretta, mentre il dispendio di tempo fatto valere per approfondire la situazione giuridica va ridotto, considerando che la centrale questione del coordinamento non è stata oggetto di discussione. Per questo si giustifica l’attribuzione di un’indennità forfettaria a titolo di ripetibili di fr. 4'000.-- (IVA compresa). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi. 2.Vengono prelevate
il cui importo sarà versato dal Comune di ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Comune di ... versa alla ... SA, ..., fr. 4'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.