R 09 66 SENTENZA del 22 settembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia (diniego e/o ritardata giustizia) 1.In data 24 aprile 2009, ... informava l’autorità edilizia del Comune di ... che sulla particella no. 2076 il vicino avrebbe costruito un pollaio contrario all’ordinamento legale. Il segnalante chiedeva l’intervento dell’autorità per far demolire il fabbricato, minacciando che in caso contrario avrebbe pure lui edificato sul fondo no. 2075 una legnaia senza alcuna licenza edilizia. Il 30 maggio 2009, il Comune di ... informava ... di aver intrapreso i passi necessari per chiarire la fattispecie segnalata e in vista delle relative misure da adottare, precisando comunque che, indipendentemente dall’esito della procedura nei confronti del vicino, in nessun caso sarebbe stata tollerata l’erezione di un qualsiasi manufatto da parte del denunciante senza il previo rilascio della necessaria licenza di costruzione. Il 27 luglio 2009, ... chiedeva ragguagli al comune sull’andamento della pratica e rendeva partecipe l’autorità della sua intenzione di adire il Tribunale amministrativo entro 10 giorni dallo scritto, qualora il pollaio non fosse nel frattempo stato demolito. 2.Il 25 agosto 2009, ... adiva il Tribunale amministrativo contro la pretesa inattività dell’autorità comunale chiedendo che il pollaio venisse allontanato. Per l’istante, determinante per l’evasione della pratica sarebbe il termine di tre mesi previsto dall’ordinamento in materia di pianificazione territoriale, termine che l’autorità edilizia avrebbe manifestamente misconosciuto. 3.Nella risposta di causa del 31 agosto 2009, il Comune di ... concludeva all’irricevibilità del ricorso, avendo ... adito l’istanza incompetente, ed eventualmente alla sua reiezione. Il procedimento nei confronti del vicino
sarebbe stato avviato e a ... sarebbe stato accordato il diritto di determinarsi sulla presunta infrazione. Appena possibile, l’autorità comunale intenderebbe poi decidere sulla questione, anche se non spetterebbe comunque al ricorrente determinare velocità e priorità dell’operato dell’amministrazione comunale, potendo il comune procedere alla trattazione delle pendenti pratiche solo entro i limiti delle proprie forze e capacità. 4.Replicando e duplicando la parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Il comune in particolare esponeva cronologicamente i passi concretamente intrapresi in vista dell’evasione della controversa procedura edilizia. Dal canto suo, ... contestava la legittimazione dell’istante ad adire il Tribunale amministrativo non essendo proprietario del fondo no. 2075 come erroneamente preteso. Per il resto, la costruzione in parola sarebbe ancora sempre la stalla eretta nel 1800 e già oggetto del precedente procedimento no. 353/98 davanti al Tribunale amministrativo. Considerando in diritto:
esposti nei considerandi che seguono il ricorso è manifestamente infondato, la competenza è nell’evenienza del giudice unico. 3.Anche la legittimazione del ricorrente non può essere messa in discussione non essendo comunque solo lo statuto di proprietario ad accordare all’istante la qualità per agire in giustizia. Giusta l’art. 50 LGA, è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Per essere legittimata al ricorso, la persona deve essere interessata dal procedimento più di quanto potrebbe esserlo qualsiasi altro cittadino e deve avere con l’oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto della normativa vigente (STF 1A.71, 73/2000, 1P.121 e 129/2000) o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile. L'interesse del ricorrente può pertanto essere anche solo un interesse di fatto. Deve comunque in ogni caso esser degno di giudizio nell'ambito del contenzioso. Questo presupposto è adempiuto qualora la situazione di fatto o di diritto del ricorrente possa essere direttamente influenzata dall'esito della vertenza. Indipendentemente quindi dalla questione di sapere chi sia proprietario del fondo, poiché l’istante usufruisce del fondo no. 2075 in modo particolare egli è legittimato ad intervenire contro il fautore di una pretesa costruzione illegale sul fondo adiacente (cf. PTA 2007 no. 34 e 1997 no. 56). 4. a)Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale (CF) comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p. 570). La Costituzione federale è pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (STF del 18 luglio 2006
2P.89/2006), tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito del tutto o che non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c e 103 V 195 cons. 3c). b)La nozione di termine ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico. Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità. Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono oggettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 cons. 1c, 107 Ib 164s.). c)Nell’evenienza, il ricorrente insorge contro il preteso ritardo di una decisione di allontanamento che teoricamente vorrebbe vedere eseguita a tre mesi dalla
denuncia fatta e dieci giorni dopo essersi informato sull’andamento della pratica. In principio, la decisione di allontanamento di una costruzione illegale presuppone l’esplicazione di un distinta procedura volta, da un lato, a definire il carattere illegale o meno della costruzione, e, dall’altro, ad eventualmente accollare al perturbatore una contravvenzione. Prima di poter pretendere l’allontanamento del manufatto, l’autorità deve pertanto dare al committente la possibilità di esprimersi sulla pretesa infrazione commessa e di presentare una regolare domanda di costruzione in sanatoria, onde legalizzare la situazione. Se a posteriori è dato rilasciare una licenza di costruzione, non potrà evidentemente essere pretesa la demolizione dell’impianto anche se questo è stato eretto in violazione dell’ordinamento edilizio formale. Qualora invece non sia possibile il rilascio di una licenza di costruzione a posteriori si pone la questione di sapere se possa essere richiesta la demolizione della costruzione, in ossequio ai principi che regolano tale tipo di procedura (sulla questione vedi PTA 2007 no. 30). Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che una decisione di demolizione di una pretesa costruzione illegale non può essere presa entro tre mesi dalla notifica dello stato d’illegalità. d)Concretamente, dopo la notifica pervenutale nell’aprile del 2009, l’autorità edilizia ha, il mese successivo, preso contatto con il vicino, invitandolo a determinarsi sulle censure sollevate. Alle osservazioni dell’interessato del 22 giugno 2009 sono seguite: la trasmissione dei formulari per la domanda di costruzione (9 luglio 2009) ed a due riprese è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda di costruzione (29 luglio e 6 agosto 2009). In data 1. settembre, all’autorità edilizia è stata introdotta la domanda di costruzione e questa ha tempestivamente, ovvero il 7 settembre 2009 richiesto il rapporto del consulente edile, rapporto che è poi stato sollecitato una settimana più tardi. In considerazione dell’agire dell’autorità comunale non vi è pertanto allo stato attuale assolutamente alcun elemento per concludere ad una ritardata giustizia. Il rimedio giuridico della ritardata giustizia vuole tutelare il cittadino da immotivate lungaggini procedurali, ma non promuovere l’evasione di una pratica entro il minor tempo possibile o giusta quanto ritiene soggettivamente adeguata una delle parti in causa. Solitamente non vi à già ritardata giustizia se l’evasione si protrae solo pochi
mesi oltre la normalità (vedi per il rifiuto di una ritardata giustizia STF del 4 gennaio 2005 2P.337/2004 e per la sua ammissione DTF 129 V 411 e 125 V 188 nonché RAMI 1997 U 286, p. 339s.). e)Ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 dell’ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC), le decisioni edilizie vanno notificate entro due mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica. Per progetti di costruzione con opposizioni il termine per l’evasione è al massimo di tre mesi e per i progetti più complicati che richiedono un esame d’impatto ambientale (EIA) di cinque mesi. L’istante pretende di poter dedurre una ritardata giustizia dall’inosservanza di tale disposto, considerando la denuncia fatta alla stregua di un’opposizione edilizia. La tesi si palesa però infondata. In primo luogo, la denuncia fatta dall’istante non può essere equiparata ad un’opposizione edilizia non essendo ancora stata presentata domanda di costruzione. La procedura a cui ha dato avvio l’autorità comunale non riguarda il semplice rilascio di una licenza di costruzione a posteriori (domanda introdotta del resto solo il 1. settembre 2009 e quindi dopo la presentazione del presente ricorso), ma la ben più complessa procedura di licenza edilizia ed eventuale ripristino dello stato di legalità. Inoltre, come il TA ha già avuto modo di precisare (STA R 08 77 e 07 90), anche se il disposto di cui all’art. 46 cpv. 3 OPC dovesse trovare applicazione, la sua violazione non avrebbe le conseguenze che l’istante pretende. Infatti, l’art. 5 cpv. 2 delle legge cantonale sulla pianificazione del territorio LPTC, precisa che le autorità evadono le domande nei “termini ordinatori” definiti nella presente legge e nell’ordinanza. Contrariamente al “termine perentorio”, che obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo, il “termine ordinatorio” vuole semplicemente strutturare un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; il suo non rispetto non comporta né il verificarsi di scadenze né l’applicazione di sanzioni. 5.In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Poiché giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, al ricorrente vengono accollate le spese del procedimento.
Il giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate