VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 23 51 4a Camera Giudice unicoRighetti AttuarioLisi SENTENZA dell'8 marzo 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente imposta federale diretta 2022 e imposta cantonale e comunale 2022
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.In data 28 luglio 2023, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, il cui inoltro era già stato precedentemente esortato mediante diffida dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (di seguito: Amministrazione), a A._____ veniva comminata una multa di CHF 800.00, unita all'invito a presentare la dichiarazione d'imposta entro otto giorni. In virtù del mancato inoltro della documentazione richiesta, il 19 settembre 2023, veniva emessa una tassazione secondo apprezzamento. 2.Contro le decisioni di tassazione cantonale, comunale e federale diretta per l'anno di contribuzione 2022, A._____ presentava reclamo (datato 23 ottobre 2023). Nello stesso, egli sosteneva che la tassazione secondo apprezzamento risulterebbe palesemente sproporzionata e che avrebbe fatto pervenire nei giorni successivi quanto necessario a definire il suo incarto fiscale. 3.In data 26 ottobre 2023 l'Amministrazione intimava a A._____ la decisione su reclamo per l'imposta cantonale, comunale e federale per l'anno di contribuzione 2022. 4.Contro la decisione dell'Amministrazione (di seguito: convenuta), A._____ (di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso in data 27 novembre 2023 al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Nello stesso affermava di ritenere la decisione di tassazione d'ufficio troppo elevata e di accludere i documenti attestanti quanto asserito. 5.In data 28 novembre 2023 il giudice dell'istruzione assegnava al ricorrente un termine di dieci giorni per eliminare i vizi di forma e, in questo senso, per trasmettere un memoriale conforme alle prescrizioni di legge.
3 - 6.Con scritto del 7 dicembre 2023, il ricorrente asseriva che, in virtù della propria situazione fiscale, della quale riportava gli attivi, i passivi e la sostanza, la tassazione secondo apprezzamento per l'anno d'assoggettamento 2022 sarebbe sproporzionata e chiedeva una adeguata revisione, in linea con gli anni precedenti. 7.Nella presa di posizione del 10 gennaio 2024, la convenuta affermava che la decisione di tassazione secondo apprezzamento sarebbe stata inviata per posta A Plus al contribuente in data 19 settembre 2023 e recapitata il 20 settembre 2023. Il termine di reclamo sarebbe cominciato pertanto a decorrere dal 20 settembre 2023 e sarebbe scaduto infruttuoso il 20 ottobre
4 - II. Considerando in diritto: 1.I requisiti processuali relativi alla competenza del Tribunale amministrativo (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000] e art. 140 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; 642.11]), la legittimazione della ricorrente (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]), nonché la forma (art. 139 cpv. 2 LIG e art. 140 cpv. 2 LIFD) e la tempestività (art. 139 cpv. 1 LIG e art. 140 cpv. 1 LIFD) del ricorso sono adempiti. Pertanto si entra nel merito dello stesso. 2.Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato. Dunque il Tribunale amministrativo decide in composizione di giudice unico. 3.Secondo quanto affermato dalla convenuta nella presa di posizione del 10 gennaio 2024, quest'ultima avrebbe emanato una decisione di non entrata in materia, in quanto, da una parte, il reclamo presentato in data 23 ottobre 2023 sarebbe tardivo e, dall'altra parte, il ricorrente non avrebbe trasmesso mezzi di prova a comprova della manifesta inesattezza della decisione di tassazione secondo apprezzamento. 4.Stando a quanto affermato dalla convenuta nella sua presa di posizione, il reclamo sarebbe stato intempestivo. Considerato che la decisione di tassazione discrezionale sarebbe stata inviata per posta A Plus al ricorrente il 19 settembre 2023 e recapitata il 20 settembre 2023 (Track&Trace Posta Svizzera), il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere a partire dal 20
5 - settembre 2023 e sarebbe scaduto il 20 ottobre 2023. Il reclamo sarebbe stato tardivo, in quanto trasmesso il 24 ottobre 2023 per posta A Plus, ossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIG e dall'art. 132 cpv. 1 LIFD. Ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Tale principio generale è rilevante anche nel diritto processuale. L'onere della prova relativo all'esecuzione e alla data della notifica di una decisione, da cui dipendono l'attivazione e il decorso di un termine di impugnazione, spetta all'autorità che l'ha notificata. Se la consegna o la data sono contestate e sussistono effettivamente dubbi al riguardo, ci si deve basare sulla rappresentazione del destinatario. Per contro, l'onere della prova relativo alla tempestività del reclamo spetta di regola al reclamante (v. al riguardo DTF 142 V 389 consid. 2.2; Sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.3; 5D_88/2011 del 14 settembre 2011 consid. 3). Nel caso in esame, la convenuta non ha allegato alcun giustificativo di Track&Trace attestante l'invio al ricorrente della tassazione secondo apprezzamento il 19 settembre 2023 e il rispettivo recapito allo stesso il 20 settembre 2023. Ne risulta che non è possibile dedurre, in base agli atti, quando il termine abbia iniziato a decorrere e quando questo sia effettivamente scaduto. D'altro canto, il ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla convenuta nella presa di posizione del 10 gennaio
6 - causa di una manifesta inesattezza. Il reclamo va motivato e deve menzionare i mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso. Tale articolo impone dunque al contribuente di fornire la prova della manifesta inesattezza della tassazione secondo apprezzamento mediante il reclamo. Qualora il contribuente non fosse in grado di comprovare la manifesta inesattezza, nel merito del reclamo non si deve entrare (Sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.3). Nel caso in esame, da quanto risulta dagli atti procedurali – circostanza non contestata dal ricorrente –, al reclamo datato 23 ottobre 2023 non è stato allegato nessun mezzo di prova a sostegno della manifesta inesattezza della tassazione secondo apprezzamento. Il ricorrente si è invece limitato alla dichiarazione di natura appellatoria che la tassazione secondo apprezzamento sarebbe stata sproporzionata. Alla luce di quanto esposto poc'anzi, si rileva dunque che egli non ha ottemperato all'onere della prova che gli incombe in materia di reclamo contro decisione secondo apprezzamento. Per tale motivo, la convenuta, a ragione, non è entrata nel merito del reclamo. 6.In definitiva, posto in concreto, considerato che i requisiti per entrare nel merito del reclamo non erano (risp. sono) soddisfatti, il presente ricorso è da ritenersi palesemente infondato. Per conseguenza, esso va integralmente respinto e la decisione della convenuta confermata. 7.I costi sono posti a carico del ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato ammonta al massimo a CHF 20'000.00. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese (art. 75 cpv. 2 LGA). Tenuto conto di questi criteri, la tassa di Stato viene fissata a CHF 500.00. Alla convenuta non vengono assegnate spese ripetibili, avendo agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).
7 - III. Per questi motivi il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF500.00
e le spese di cancelleria diCHF158.00 totaleCHF658.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[vie di diritto] 4.[Comunicazioni]