VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 23 37 4a Camera PresidenzaRighetti GiudiciBrun e Pedretti AttuarioPaganini SENTENZA del 24 gennaio 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, patrocinata dall'architetto Carlotta Assirelli, ricorrente contro Comune B._____, convenuto concernente tasse di allacciamento (pagamento rateale)

  • 2 - I. Ritenuto: -che, con decisione 30 agosto 2023, il convenuto ha respinto la richiesta di rateizzazione della ricorrente del 16 giugno 2023 delle fatture con importo totale di CHF 30'123.95 (IVA inclusa) per le tasse di allacciamento AP, CAN e IDA inerenti agli edifici sul fondo n. 2326, secondo decisione di tassazione definitiva del 21 aprile 2023, -che il 29 settembre 2023 la ricorrente ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo avverso questa decisione (nonché avverso la decisione del 30 agosto 2023 di rifiuto della modifica alla licenza edilizia del 2 aprile 2019 proposta dalla ricorrente, oggetto di una procedura separata dinanzi a questo Tribunale), -che nella presa di posizione del 26 ottobre 2023 il convenuto ha esposto i motivi alla base della decisione impugnata, -che, con replica dell'11 novembre 2023, la ricorrente ha ribadito quanto espresso nel ricorso, mentre il convenuto, con scritto del 22 novembre 2023, ha rinunciato all'inoltro di una duplica, -che, affinché il Tribunale amministrativo possa entrare nel merito di un ricorso, devono essere soddisfatti i requisiti processuali, tra cui la giurisdizione in materia. Il Tribunale esamina d'ufficio se i requisiti per una sentenza di merito sono soddisfatti. La mancanza di uno di questi requisiti comporta l'emissione di una decisione di non entrata in materia (cfr. STA U 23 70 consid. 1 con riferimenti), -che, in base all'art. 71 cpv. 6 Legge edilizia Leggia (LE), le tasse d’allacciamento vengono stabilite e riscosse conformemente alle prescrizioni dei regolamenti di urbanizzazione. Giusta l'art. 36 del

  • 3 - Regolamento comunale sul trattamento delle acque di scarico e l'art. 33 del Regolamento comunale sull'approvvigionamento idrico, i reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione (cpv. 1). Il Municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione (cpv. 2), -che in questo caso non si tratta di una decisione concernente la fatturazione di per sé o l'ammontare delle tasse, come enunciano i suddetti testi di legge, bensì di una decisione su una richiesta di rateazione delle relative tasse di allacciamento, -che, di primo acchito, contro una simile decisione sembrerebbe essere dato il ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale amministrativo, benché la decisione impugnata sia sprovvista di rimedio legale, -che, procedendo per analogia, si osserva che l'autorizzazione di pagamenti rateali per le imposte dell'Amministrazione delle imposte cantonale avviene in via definitiva (art. 154 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIGR; CSC 720.000]), -che, in questo senso, contro decisioni definitive è escluso un ricorso giudiziario (v. art. 49 cpv.1 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100] e art. 139 cpv. 1 LIGR e contrario) e, semmai, ammesso un ricorso costituzionale (art. 57 cpv. 1 lett. c LGA), -che, tuttavia, questo Tribunale ritiene che tra la fatturazione e il pagamento rateale sussiste uno stretto legame, motivo per cui va adita la via legale di cui all'art. 36 cpv. 1 del Regolamento comunale sul trattamento delle acque di scarico e dall'art. 33 cpv. 1 del Regolamento comunale sull'approvvigionamento idrico,

  • 4 - -che, pertanto, contro la decisione qui impugnata andava dapprima sollevato reclamo al Municipio, -che, di conseguenza, il Tribunale amministrativo non è competente per giudicare il presente ricorso, -che il presente ricorso non è dunque ricevibile, -che la presente pratica è di conseguenza rinviata al convenuto per il proseguimento della stessa risp. per il trattamento del ricorso del 29 settembre 2023 come reclamo (art. 4 cpv. 3 LGA), -che, non essendo stato indicato un rimedio legale nella decisione, la ricorrente (peraltro non patrocinata da un avvocato) non può subire un pregiudizio da questo fatto risp. alla ricorrente non può essere rimproverato di aver sollevato ricorso (come visto a torto) dinanzi a questo Tribunale (cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; STF 8C_459/2015), per cui, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia al prelievo di spese processuali. II. Il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è irricevibile. 2.Non sono prelevate spese processuali. 3.[vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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