VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 21 8 4a Camera Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA dell'11 giugno 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente esenzione fiscale
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.L'8 novembre 2019 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha emanato le decisioni di tassazione concernenti l'imposta cantonale 2018 e l'imposta federale diretta 2018 per la A.. 2.Contro di esse la A. ha presentato reclamo con lettera del 3 dicembre 2019. Lo stesso giorno, essa ha inoltrato una domanda di esenzione fiscale in virtù dell'art. 78 cpv. 1 lett. f LIG risp. art. 56 lett. g LIFD. 3.Con decisione del 30 gennaio 2020 l'Amministrazione imposte ha respinto la domanda di esenzione fiscale. 4.Con lettera del 28 febbraio 2020 la ricorrente ha presentato reclamo contro tale decisione e ha chiesto un colloquio per spiegare e motivare il proprio reclamo. A causa della pandemia di COVID-19 il colloquio (telefonico) si è svolto solo il 17 dicembre 2020. 5.Con decisione su reclamo del 26 gennaio 2021 l'Amministrazione imposte ha respinto il reclamo. 6.Avverso questa decisione la A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 25 febbraio 2021, chiedendo che la decisione impugnata sia annullata e la sua domanda di esenzione fiscale sia accolta. In via preliminare essa ha domandato il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 7.Nella presa di posizione del 9 aprile 2021 l'Amministrazione imposte (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. In via procedurale essa non si è opposta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
3 - 8.Nella replica del 17 maggio 2021 la ricorrente si è riconfermata nei suoi petiti. 9.Con scritto del 25 maggio 2021 la convenuta ha rinunciato all'inoltro di una duplica. II. Considerando in diritto: 1.1.I requisiti processuali sulla competenza del Tribunale amministrativo (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000]), la legittimazione della ricorrente (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]) nonché la forma (art. 139 cpv. 2 LIG) e tempestività (art. 139 cpv. 1 LIG) del ricorso sono adempiti, per cui si entra nel merito del ricorso. 1.2.Il valore litigioso ammonta a CHF 2'230.00 (CHF 1'907.00 imposta cantonale 2018 + CHF 323.00 imposta federale 2018 [doc. 1 e 2 convenuta]). Di conseguenza, la presente vertenza viene decisa dal giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). 2.Sotto il profilo formale la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentiti, in quanto la convenuta non sarebbe entrata nel merito dei contenuti del colloquio del 17 dicembre 2020 e non le avrebbe recapitato il verbale di tale colloquio prima di emanare la decisione su reclamo. 2.1.1.Il diritto di essere sentiti, ancorato nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), comprende vari aspetti; tra questi, il diritto a consultare gli atti e di potersi esprimere in proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (cfr. DTF 135 I 279 consid. 2.3; STF 2C_1170/2016, 2D_55/2016 consid. 3.2 con rinvii). Per le procedure amministrative nel Cantone dei Grigioni il diritto di essere sentiti è retto dall'art. 16 LGA. Il diritto di prendere visione degli atti è garantito dall'art. 17 LGA. Secondo questa norma, la presa in visione
4 - degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato (cpv. 2). Se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove (cpv. 3). Il diritto di prendere visione degli atti può essere negato in merito a documenti amministrativi interni (quali bozze, proposte, appunti, corapporti, prove ausiliari ecc.; cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Dal diritto di essere sentiti discende inoltre l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione è sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata della decisione e di far uso con piena cognizione di causa dei rimedi legali a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi a un'istanza giudiziaria superiore. A tale scopo, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio atte a influire sulla decisione di merito (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 139 IV 179 consid. 2.2; STF 2C_385/2020 consid. 6, 4A_248/2013 consid. 3). 2.1.2.Nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e i contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. Il contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione (art. 138 cpv. 1 LIG). 2.1.3.Riguardo al verbale del colloquio del 17 dicembre 2020 (doc. 14 convenuta), si osserva che la convenuta si è limitata a verbalizzare (in lingua tedesca) le dichiarazioni del presidente dell'associazione ricorrente e del suo legale. Se la ricorrente lo desiderava, avrebbe potuto chiedere alla convenuta la produzione di detto verbale d'audizione. L'autorità ha infatti un obbligo di edizione, ma non è tenuta a notificare spontaneamente
5 - alle parti atti di cui le parti hanno o dovrebbero avere conoscenza (cfr. art. 13 cpv. 1 e contrario LGA). Oltretutto, la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente ai sensi della succitata giurisprudenza, per cui non vi è stata una lesione dell'obbligo di motivare la decisione. Un'eventuale errata o mancata ponderazione dei rispettivi argomenti del colloquio da parte della convenuta va analizzata sotto il profilo materiale. Non è dunque intravedibile nessuna violazione del diritto processuale. Le relative censure della ricorrente si rivelano pertanto inconsistenti. 2.2.La ricorrente chiede inoltre che venga sentito il suo presidente e il suo responsabile della comunicazione nonché altre persone ancora da indicare, che potranno riferire in merito alle attività svolte dalla ricorrente e al reimpiego degli utili ai soli scopi di pubblica utilità. In una valutazione anticipata delle prove il Tribunale ritiene, tuttavia, che la fattispecie è sufficientemente acclarata e che dalle testimonianze proposte – considerato pure che il presidente della ricorrente si è già potuto esprimere durante il summenzionato colloquio – non ci si deve attendere delle informazioni rilevanti ai fini di giudizio, per cui si rinuncia a dar seguito a queste richieste probatorie. 3.Controverso dal punto di vista materiale è se la ricorrente soddisfa i requisiti per un'esenzione fiscale secondo l'art. 78 cpv. 1 lett. f LIG e l'art. 56 lett. g della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). 3.1.Giusta l'art. 56 lett. g LIFD sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità
6 - pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali (v. anche art. 23 cpv. 1 lett. f della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Secondo l'art. 78 cpv. 1 lett. f LIG sono esenti dall'assoggettamento le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell'interesse cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi. 3.2.L'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica presuppone che l'attività svolta dalla persona giuridica rientri nell'interesse della collettività e sia altruistica (cfr. STF 2C_162/2011 consid. 3.2). Secondo costante giurisprudenza, a tal proposito devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti. In primo luogo, l'impiego dei fondi deve essere indirizzato esclusivamente verso l'utilità pubblica o il bene comune. In secondo luogo, i fondi a destinazione vincolata devono essere legati indissolubilmente alle finalità esenti dall'imposta; l'irrevocabilità dell'impiego dei mezzi per scopi di utilità pubblica deve essere garantita nello statuto, anche in caso di scioglimento della persona giuridica (cfr. STF 2C_143/2013 consid. 4.2; DTF 131 II 1 consid. 3.4.2). In terzo luogo, le finalità stabilite nello statuto devono essere effettivamente realizzate. Pertanto è necessaria una realizzazione concreta, verificabile ed effettiva delle finalità previste. La mera dichiarazione statutaria di un'attività esente dall'imposta non è sufficiente (cfr. STF 2C_147/2019 consid. 4.1, 2C_740/2018 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.1). Ai fini dell'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica riveste fondamentale importanza il perseguimento dell'interesse generale. Un interesse generale è di regola riconosciuto soltanto quando la cerchia dei destinatari del sostegno è fondamentalmente aperta. Una cerchia eccessivamente ristretta di destinatari, limitata ad es. alla cerchia familiare o ai membri di un'associazione, esclude la possibilità di un'esenzione fiscale a titolo di
7 - utilità pubblica. Lo stesso vale, se la cerchia dei destinatari è ampia secondo l'articolo dello statuto relativo allo scopo ma di fatto, invece, è molto ristretta (cfr. STF 2C_147/2019 consid. 5.1, 2C_835/2016 consid. 2.2, 2C_592/2008 consid. 4.1). Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L'assistenza sociale, l'arte e le scienze, l'insegnamento, il sostegno dei diritti dell'uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l'aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune. L'interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell'opinione pubblica (Circolare n. 12, AFC, 1994, pag. 2 seg.; STF 2C_835/2016 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non ogni attività fornita al servizio della collettività e in qualche modo rivolta a promuovere sotto il profilo economico o sociale singole cerchie di popolazione rientra nell'interesse generale. Le finalità perseguite devono essere considerate come degne di essere sostenute dal punto di vista sociale generale (cfr. DTF 114 Ib 277 consid. 2b). Nel settore della cultura, le manifestazioni con mero carattere di intrattenimento non sono considerate di utilità pubblica. Ciò vale anche se esse si rivolgono a un pubblico ampio. Per contro, un'utilità pubblica dovrebbe essere riconosciuta a pubbliche manifestazioni artistiche di associazioni per la promozione altruistica di artisti necessitanti una simile promozione. L'utilità pubblica viene inoltre presunta qualora siano offerte a un vasto pubblico delle produzioni di alto valore artistico che non servono soltanto all'intrattenimento del pubblico, bensì anche all'istruzione generale e alla promozione del benessere pubblico spirituale o, se del caso, religioso (cfr. DTF 113 Ib 7 consid. 3). Il concetto di utilità pubblica comprende, oltre all'elemento dell'interesse generale, l'elemento del disinteresse, vale a dire dell'agire altruistico. In linea di principio, un'esonerazione per utilità pubblica è esclusa qualora una persona giuridica persegua principalmente scopi di lucro o di mutua
8 - assistenza. Nei casi in cui sussiste un'attività lucrativa, essa non può costituire lo scopo effettivo dell'istituzione, bensì deve avere mera funzione secondaria risp. ausiliaria e subordinata (cfr. STF 2C_835/2016 consid. 2.3, 2C_251/2012 consid. 3.1.1). La nozione di utilità pubblica secondo il diritto fiscale è molto più ristretta della nozione di attività ideale. Chi persegue scopi ideali non dà importanza al conseguimento di un vantaggio valutabile in denaro. L'agire per scopi ideali non presuppone tuttavia né la promozione del bene comune né il fatto di agire in modo disinteressato. Attività per scopi ideali sono di utilità pubblica solo se sono soddisfatti i criteri specifici stabiliti dal diritto fiscale (cfr. REICH, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in: ASA 58, pag. 476). 3.3.La convenuta ritiene, in sintesi, che la ricorrente non soddisfi i summenzionati presupposti per un'esenzione fiscale, poiché primo l'irrevocabilità dell'impiego dei mezzi non sarebbe stabilita dallo statuto, secondo le attività svolte dalla ricorrente avrebbero scopo ideale ma non di pubblica utilità e terzo con la gestione del villaggio in occasione del Carnevale C.________ (qui di seguito: Carnevale) verrebbe perseguito uno scopo di lucro che non sarebbe di importanza subordinata e non rappresenterebbe una mera attività ausiliaria. 3.4.Secondo l'art. 19.2 dello Statuto della ricorrente (doc. F ricorrente), in caso di scioglimento dell'associazione è l'assemblea a decidere l'impiego degli attivi. Come giustamente osservato dalla convenuta, in base a questa disposizione non è escluso che in caso di scioglimento il patrimonio sociale venga ripartito tra i membri o trasferito a un'altra persona giuridica non esente dalle imposte. Di conseguenza, questa disposizione non soddisfa il requisito secondo cui l'irrevocabilità dell'impiego dei fondi a scopo di pubblica utilità deve essere prevista dallo statuto. Già per questo motivo non è dato concedere un'esenzione fiscale. Ma anche se lo Statuto della ricorrente garantisse l'irrevocabilità dell'impiego dei mezzi per scopi di
9 - utilità pubblica in caso di scioglimento, un'esenzione fiscale andrebbe esclusa per i motivi descritti nei considerandi successivi. 3.5.Stando alla ricorrente, lo scopo di pubblica utilità sarebbe l'unico suo obiettivo perseguito, come dimostrato dalle numerose attività sociali e benefiche da essa svolte e dall'opinione comune. La cerchia dei destinatari delle prestazioni sarebbe aperta e illimitata, l'azione dell'associazione sarebbe dettata da motivi altruistici (disinteressati) e gli introiti conseguiti verrebbero adoperati esclusivamente quale strumento per conseguire lo scopo di pubblica utilità e, come tali, avrebbero un'importanza secondaria e subordinata rispetto alla primaria e unica finalità disinteressata e volontaria. La ricorrente sottolinea di non perseguire uno scopo economico ma di pubblica utilità. Essa non sarebbe neppure iscritta al Registro di commercio. Il lavoro svolto dai membri avverrebbe su base volontaria e senza rimunerazione (né monetaria né in natura). La manifestazione carnevalesca e gli eventi da essa organizzati, secondo il senso comune determinante, andrebbero a vantaggio e sarebbero accessibili all'intera popolazione. Essa eserciterebbe un'attività di interesse generale, valorizzando e conservando la storia, tradizione e cultura grigione-italiana in conformità all'art. 90 della Costituzione del Cantone dei Grigioni (CostC; CSC 110.100), secondo cui il Cantone e i comuni promuovono l'attività artistica, culturale e scientifica nonché lo scambio culturale, tenendo in considerazione la molteplicità linguistica e le caratteristiche regionali. L'attività della ricorrente sarebbe anche enucleata nel Regolamento comunale, il quale riserverebbe due nottate per il Carnevale. Ogni anno il Carnevale conterebbe circa 10'000 partecipanti con dispendi di ca. CHF 45'000.00. Il Carnevale sarebbe uno degli eventi cardine della Regione, di risonanza non solo locale ma pure internazionale. Questa costellazione di avvenimenti non potrebbe essere ridotta a semplice intrattenimento. Non si tratterebbe di intrattenere semplicemente le persone con stand, sfilate di carri e manifestazioni. Durante i sei giorni del Carnevale, oltre a
10 - organizzare il corteo e i veglioni, la ricorrente offrirebbe numerosi pasti a tutta la popolazione seguiti da giochi e balli. Una delle sei giornate sarebbe inoltre interamente dedicata agli anziani. Non vi sarebbero poi attività principali e attività secondarie. Essa opererebbe tutto l'anno a livello regionale. Organizzerebbe numerosi eventi simbolici, svolgerebbe diverse attività ludiche, allestirebbe l'albero di Natale, presterebbe sostegno a diverse associazioni della regione con conseguenti spese a suo carico, organizzerebbe la festa di San Nicolao e dell'epifania, incontri con diverse associazioni sportive e culturali, pranzi, cene e serate di festa nonché visite nelle Case anziani. La ricorrente avrebbe inoltre promosso ben due pubblicazioni. Queste attività dovrebbero essere considerate insieme alla manifestazione carnevalesca, tutte a pubblico vantaggio e senza obiettivo di lucro. La ricorrente permetterebbe di assolvere importanti funzioni, assumendo un ruolo centrale per la vita del Paese. Peraltro, a causa dell'emergenza sanitaria per l'anno in corso i carnevali del Canton Ticino avrebbero persino ottenuto delle sovvenzioni dall'Ufficio federale della cultura. La convenuta non comproverebbe poi che tutte le associazioni attive nel settore sportivo o del tempo libero non siano esentate dall'assoggettamento. Inoltre, la ricorrente reimpiegherebbe totalmente i ricavi dal villaggio del Carnevale per programmi a beneficio della collettività e per autofinanziarsi. Le entrate non verrebbero ripartite a membri o collaboratori o per qualsivoglia finalità lucrativa. Dai conti annuali risulterebbero sovente delle perdite, che verrebbero coperte da eventuali introiti di altri anni d'esercizio. Essa non potrebbe inoltre costituire debiti privati. Non sarebbe condivisibile l'assunto della convenuta, secondo cui gli introiti derivanti dalla gestione del Carnevale costituirebbero una parte sostanziale della base finanziaria della ricorrente. Esercitando un'attività di interesse generale e perseguendo uno scopo di pubblica utilità in modo disinteressato senza fini economici o personali, la ricorrente soddisferebbe i presupposti legali per un'esenzione fiscale.
11 - 3.6.Giusta l'art. 1.1 e 2.1 dello Statuto (doc. F ricorrente) la ricorrente è una società di utilità pubblica che si prefigge di salvaguardare e sviluppare le tradizioni carnevalesche del paese di B., nonché di organizzare manifestazioni ricreative e culturali anche nel periodo extra-carnevalesco, di regola sul territorio di B.. La società non persegue scopo di lucro, ma può perseguire scopi benefici. Secondo l'art. 5.1 dello Statuto sono considerati soci attivi della ricorrente tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche, che si mettono a disposizione gratuitamente prestando almeno una (1) giornata di lavoro (8 ore). Qui di seguito va esaminato se la ricorrente effettivamente non persegue scopi di lucro bensì di utilità pubblica nell'accezione giuridico-fiscale. Stando alle rispettive voci nel conto economico della ricorrente, una gran parte dei ricavi della ricorrente proviene dalla vendita dei biglietti di ingresso per il Carnevale e delle consumazioni presso le buvette del villaggio del Carnevale (v. voci n. 3001 e 3003 dei rispettivi conti economici). Tali ricavi ammontano a CHF 229'192.97 per l'anno 2017/2018 (di fronte a una cifra d'affari della manifestazione carnevalesca di CHF 291'994.04 e un totale dei ricavi pari a CHF 337'816.93 [cfr. doc. 17 convenuta]), a CHF 192'145.35 per l'anno 2018/2019 (di fronte a una cifra d'affari della manifestazione carnevalesca di CHF 263'097.45 e un totale dei ricavi pari a CHF 307'093.86 [cfr. doc. 18 convenuta]) e a CHF 199'303.39 per l'anno 2019/2020 (di fronte a una cifra d'affari della manifestazione carnevalesca di CHF 269'802.22 e un totale dei ricavi pari a CHF 315'411.57 [cfr. doc. 19 convenuta]). La fonte d'introito principale della ricorrente è quindi riconducibile alla gestione del villaggio del Carnevale. Questa attività ha prevalentemente carattere di intrattenimento, considerato che il Carnevale è sì una tradizione con un certo valore artistico (si pensi ad es. al corteo risp. alle sfilate dei carri), ma è soprattutto una festa con consumazione di cibi e bevande. In tal senso, non vi è tanto un'offerta di produzioni di alto valore artistico risp. di interesse generale ai sensi della succitata giurisprudenza, quanto piuttosto un'attività ricreativa con carattere ideale. La convenuta ha perciò distinto
12 - a ragione tra questa attività in prevalenza commerciale, in cui la ricorrente riceve un corrispettivo per le prestazioni fornite, e le altre attività, apparentemente di utilità pubblica, da essa svolte. La convenuta non ha abusato del suo apprezzamento ritenendo tale attività a scopo di lucro e senza scopo di utilità pubblica nel senso fiscale. Come visto sopra, la gestione del villaggio del Carnevale rappresenta l'attività principale della ricorrente e non un'attività ausiliare o subordinata. Come concluso dalla convenuta, ritenuto come questa attività principale sia un'attività a scopo di lucro e non di utilità pubblica, è irrilevante il fatto che i rispettivi ricavi da questa attività vengano impiegati per l'autofinanziamento, senza qualsiasi beneficio per l'associazione o i suoi membri. La convenuta ha quindi giustamente negato un'esonerazione per utilità pubblica. 4.Inconferente è inoltre l'invocazione della disparità di trattamento da parte della ricorrente, siccome questa non accenna a società paragonabili ad essa, anzi, fa riferimento a società con scopo a carattere ideale e non anche di pubblica utilità nel senso fiscale visto sopra. Alla luce della conclusione al considerando precedente, vanno poi rigettate in toto le accuse di arbitrio e mala fede sollevate dalla ricorrente nei confronti della convenuta. 5.In conclusione, siccome lo statuto della ricorrente non prevede l'irrevocabilità dell'impiego dei fondi a scopo di pubblica utilità e siccome l'attività principale della ricorrente va ritenuta a scopo di lucro e non di utilità pubblica, la convenuta ha giustamente negato un'esenzione fiscale secondo gli artt. 78 cpv. 1 lett. f LIG e 56 lett. g LIFD. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 6.Le spese procedurali fissate a CHF 1'500.00 oltre spese di cancelleria sono poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). In base alla regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non sono assegnate ripetibili.
13 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF1'500.00
e le spese di cancelleria diCHF266.00 totaleCHF1'766.00 Tali spese sono poste a carico della A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]