VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 17 37 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 28 novembre 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Comune di X., rappresentato dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, convenuto concernente tasse di allacciamento
2 - 1.Il 7 settembre 2009 il Municipio del Comune di Y._____ (oggi in seguito a fusione: Comune di X.) rilasciava ad A. una licenza edilizia per la ristrutturazione interna e il rifacimento della copertura del suo fabbricato sulla particella n. 735, Y.. 2.Il 28 aprile 2017 il Comune di X. emanava un conteggio relativo al contributo definitivo di allacciamento acqua potabile per detto fabbricato. La base di calcolo per la determinazione del contributo dovuto, pari a fr. 504.95, si compone dalla differenza tra il valore di stima indicizzato del 1998 e il valore attuale secondo l'ultima stima del 2013. 3.Il 7 giugno 2017 il Municipio del Comune di X._____ emanava una decisione su opposizione con cui respingeva l'opposizione sollevata da A._____ il 12 maggio 2017, confermando così la decisione di tassazione del 28 aprile 2017. 4.Avverso tale decisione il 7 luglio 2017 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Sostanzialmente egli sosteneva che, secondo il chiaro testo del regolamento applicabile nel caso di specie, tutt'al più potrebbe essere richiesto un contributo in relazione all'aumento del consumo d'acqua. Nell'ambito dei lavori della licenza edilizia del 7 settembre 2009 non sarebbero tuttavia state apportate modifiche all'allacciamento esistente o all'impianto interno portanti ad un aumento del consumo d'acqua potabile. 5.Con presa di posizione del 1° settembre 2017 il Comune di X._____ (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. In special modo, esso asseriva che avrebbe valutato e respinto gli argomenti dell'opposizione basandosi sul principio di equivalenza e d'uguaglianza di trattamento.
3 - Inoltre, il metodo di calcolo utilizzato nella decisione in discussione si fonderebbe su di una prassi consolidata del Comune convenuto. Il restauro della casa di vacanza ne avrebbe permesso un utilizzo maggiore anche nella stagione invernale e autunnale. Una simile facoltà di uso più intensivo comporterebbe la possibilità di un maggior utilizzo dell'impianto dell'acqua e quindi di un maggior consumo d'acqua. Vi sarebbe perciò un aumento anche senza un potenziamento degli allacciamenti. Con il risanamento del tetto oggi il solaio potrebbe essere utilizzato come locale abitativo. Essendo stata aumentata la superficie potenzialmente abitabile della casa, potrebbe aumentare l'uso degli impianti. Il Comune sarebbe solamente tenuto a dimostrare la semplice possibilità di un aumento del consumo d'acqua. Un presumibile consumo maggiore d'acqua ai sensi del regolamento applicato sarebbe dato, siccome gli investimenti per la lotta agli incendi negli acquedotti sarebbero proporzionali ai valori assicurativi che gli impianti dovrebbero proteggere. E in questo caso, dopo la riattazione il valore assicurativo sarebbe aumentato per cui il bisogno d'acqua antincendio e con ciò il consumo sarebbe maggiore. 6.Con replica del 15 settembre 2017 il ricorrente puntualizzava le proprie argomentazioni. In particolare, egli sosteneva che per verificare il rispetto del principio dell'eguaglianza bisognerebbe confrontarsi con la prassi applicata al periodo della domanda e dell'esecuzione dell'opera e non dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento nel marzo 2012. La soffitta (composta da un unico locale) sarebbe utilizzabile adesso come lo sarebbe stata in precedenza. Egli contestava poi l'allegazione del convenuto secondo cui per combattere un incendio di una casa con un tetto nuovo ci sarebbe la necessità di avere più acqua a disposizione che non per una casa con un tetto vecchio. I rischi d'incendio per un tetto nuovo sarebbero inoltre inferiori.
4 - 7.In sede di duplica, il 26 settembre 2017 il convenuto ribatteva le affermazioni del ricorrente precisando le proprie. 8.Nella triplica del 7 ottobre 2017 il ricorrente sottolineava in particolare che la casa in questione non sarebbe mai stata di vacanza, ma abitata tutto l'anno fino al decesso di sua madre nel 2008. Ora essa verrebbe utilizzata da egli stesso quando ne avrebbe il tempo. Inoltre, stando all'ordinanza in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia, il 50 % dell'eventuale tassa di allacciamento avrebbe dovuto essere fatturato e pagato con il rilascio dell'autorizzazione. Considerato che sulla licenza non verrebbe citato niente in merito, si dovrebbe concludere che il Municipio di allora avrebbe ritenuto che non poteva essere applicata nessuna tassa. Infine, egli precisava che il solaio rimarrà adibito a ripostiglio. 9.Nelle osservazioni presentate il 23 ottobre 2017 il convenuto ribadiva che determinante sarebbe l'oggettiva possibilità di utilizzo e non la volontà del ricorrente. Esso asseriva in particolare che i tempi di fatturazione sarebbe imputabili anche alla sua negligenza nell'informare l'Autorità edilizia sulla fine dei lavori. Il Municipio del vecchio Comune non avrebbe poi conteggiato una quota parte della tassa (50 %) al momento del rilascio della licenza per via di una disfunzione del segretario comunale. In ogni caso, detta tassa prelevata con la licenza sarebbe provvisoria. Determinante sarebbe unicamente la tassazione definitiva. Il Municipio del vecchio Comune non avrebbe preso alcuna decisione di esonero. Esso specificava poi che nei comuni di montagna – come esso stesso – gli investimenti necessari agli acquedotti sarebbero determinati all'80 % dalle esigenze di assicurare riserve in caso di incendio. Il solo criterio oggettivo utilizzabile allo scopo di coprire questi costi con le tasse sarebbe quello del valore dell'immobile, ovvero del bene protetto dal rischio d'incendio. Il principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento esigerebbe che la
5 - tassa di allacciamento secondo il valore dell'immobile venga applicata oltre che alle costruzioni nuove anche alle riattazioni. Il regolamento andrebbe perciò applicato di conseguenza. 10.Il 6 novembre 2017 il ricorrente presentava un'ulteriore presa di posizione in cui delucidava nuovamente i suoi argomenti. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nei loro scritti nonché sulla decisione impugnata si ritornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i 5'000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici. La presente lite verte su una tassa di allacciamento pari a fr. 504.95. Non essendo altrimenti prevista una composizione a cinque giudici, sulla presente controversia è pertanto dato statuire in veste di Giudice unico. 2.Oggetto impugnato è la decisione su reclamo 7 luglio 2017 con cui il convenuto ha respinto il reclamo del ricorrente e confermato così il conteggio del 28 aprile 2017, figurante la tassa d'allacciamento da versare da parte del ricorrente di fr. 504.95 qui in esame. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare il contenzioso è pacifica (art. 49 cpv. 1 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinatario della decisione, il ricorrente è legittimato a ricorrere in giudizio
6 - (art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile.
10 - definito nell'ordinanza citata (norma giuridica, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_581/2016 del 29 novembre 2016 cons. 3.4.1 con rinvii) e non un'eventuale prassi del Comune convenuto. b)Questo Giudice è dell'avviso che il testo della disposizione qui determinante di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a della corrispettiva ordinanza, va inteso nel senso che il prelievo di un supplemento alla tassa di allacciamento in applicazione del tasso dell'1.5 % sull'aumento del valore attuale può avvenire soltanto se in seguito a ampliamento, restauro o cambiamento d'uso vi è un aumento del consumo di acqua. Come giustamente affermato dal convenuto, a tal proposito non può essere pretesa la prova di un concreto aumento del consumo d'acqua ma va ritenuta sufficiente la possibilità di un uso più intensivo dell'edificio con un corrispettivo teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. In questo senso, un aumento risp. un miglioramento della superficie abitativa è un fattore che da sé lascia presumere un possibile aumento del consumo d'acqua. Nel caso di specie, sono stati eseguiti fra l'altro dei lavori di risanamento del tetto. Il ricorrente stesso afferma che questo intervento avrebbe apportato una miglioria nell'abilità (recte: abitabilità) interna. Bisogna perciò concludere che con il restauro (risanamento energetico) dell'abitazione si è ottenuta la possibilità di un maggior utilizzo dell'edificio con un conseguente teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. La tassa in discussione – per altro calcolata correttamente in base ai valori di stima (cfr. doc. 4 e 5 convenuto) – pari a fr. 504.95 è quindi dovuta. 7.Resta infine da precisare che la validità del conteggio del 28 aprile 2017 sulla tassa in discussione non è messa in discussione dal fatto che siano passati più di sei anni dallo smontaggio dei ponteggi (a fine gennaio 2011). Secondo l'art. 5 della relativa ordinanza la fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l'ammontare del valore attuale ufficiale. Stando alle
11 - indicazioni del ricorrente, i lavori di alcune parti interne del solaio non sarebbero ancora terminati. Egli non ha poi contestato l'allegazione del convenuto secondo cui egli non avrebbe informato il convenuto sulla terminazione dei lavori. Ai tempi di emanazione del conteggio del 28 aprile 2017, tenente conto dell'ultima stima del 10 settembre 2013, non c'è dunque nulla da eccepire. Infine, non è nemmeno subentrata prescrizione. Nell'ordinanza in discussione non vi sono disposizioni inerenti alla prescrizione, per cui va constatato che il termine applicabile subordinatamente di 10 anni di cui all'art. 127 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]), semmai avesse cominciato a decorrere – visto che il ricorrente stesso afferma che i lavori non sarebbero ancora terminati –, non è ancora trascorso. 8.Per questi motivi il ricorso va respinto. La decisione impugnata del 7 giugno 2017 e con ciò il conteggio sul contributo definitivo d'allacciamento costringente il ricorrente al versamento di fr. 504.95 al convenuto sono perciò confermati. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non vengono assegnate ripetibili, siccome vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.500.--
e le spese di cancelleria difr.248.--
12 - totalefr.748.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie die diritto] 4.[Comunicazioni]