VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 17 37 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 28 novembre 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Comune di X., rappresentato dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, convenuto concernente tasse di allacciamento

  • 2 - 1.Il 7 settembre 2009 il Municipio del Comune di Y._____ (oggi in seguito a fusione: Comune di X.) rilasciava ad A. una licenza edilizia per la ristrutturazione interna e il rifacimento della copertura del suo fabbricato sulla particella n. 735, Y.. 2.Il 28 aprile 2017 il Comune di X. emanava un conteggio relativo al contributo definitivo di allacciamento acqua potabile per detto fabbricato. La base di calcolo per la determinazione del contributo dovuto, pari a fr. 504.95, si compone dalla differenza tra il valore di stima indicizzato del 1998 e il valore attuale secondo l'ultima stima del 2013. 3.Il 7 giugno 2017 il Municipio del Comune di X._____ emanava una decisione su opposizione con cui respingeva l'opposizione sollevata da A._____ il 12 maggio 2017, confermando così la decisione di tassazione del 28 aprile 2017. 4.Avverso tale decisione il 7 luglio 2017 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Sostanzialmente egli sosteneva che, secondo il chiaro testo del regolamento applicabile nel caso di specie, tutt'al più potrebbe essere richiesto un contributo in relazione all'aumento del consumo d'acqua. Nell'ambito dei lavori della licenza edilizia del 7 settembre 2009 non sarebbero tuttavia state apportate modifiche all'allacciamento esistente o all'impianto interno portanti ad un aumento del consumo d'acqua potabile. 5.Con presa di posizione del 1° settembre 2017 il Comune di X._____ (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. In special modo, esso asseriva che avrebbe valutato e respinto gli argomenti dell'opposizione basandosi sul principio di equivalenza e d'uguaglianza di trattamento.

  • 3 - Inoltre, il metodo di calcolo utilizzato nella decisione in discussione si fonderebbe su di una prassi consolidata del Comune convenuto. Il restauro della casa di vacanza ne avrebbe permesso un utilizzo maggiore anche nella stagione invernale e autunnale. Una simile facoltà di uso più intensivo comporterebbe la possibilità di un maggior utilizzo dell'impianto dell'acqua e quindi di un maggior consumo d'acqua. Vi sarebbe perciò un aumento anche senza un potenziamento degli allacciamenti. Con il risanamento del tetto oggi il solaio potrebbe essere utilizzato come locale abitativo. Essendo stata aumentata la superficie potenzialmente abitabile della casa, potrebbe aumentare l'uso degli impianti. Il Comune sarebbe solamente tenuto a dimostrare la semplice possibilità di un aumento del consumo d'acqua. Un presumibile consumo maggiore d'acqua ai sensi del regolamento applicato sarebbe dato, siccome gli investimenti per la lotta agli incendi negli acquedotti sarebbero proporzionali ai valori assicurativi che gli impianti dovrebbero proteggere. E in questo caso, dopo la riattazione il valore assicurativo sarebbe aumentato per cui il bisogno d'acqua antincendio e con ciò il consumo sarebbe maggiore. 6.Con replica del 15 settembre 2017 il ricorrente puntualizzava le proprie argomentazioni. In particolare, egli sosteneva che per verificare il rispetto del principio dell'eguaglianza bisognerebbe confrontarsi con la prassi applicata al periodo della domanda e dell'esecuzione dell'opera e non dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento nel marzo 2012. La soffitta (composta da un unico locale) sarebbe utilizzabile adesso come lo sarebbe stata in precedenza. Egli contestava poi l'allegazione del convenuto secondo cui per combattere un incendio di una casa con un tetto nuovo ci sarebbe la necessità di avere più acqua a disposizione che non per una casa con un tetto vecchio. I rischi d'incendio per un tetto nuovo sarebbero inoltre inferiori.

  • 4 - 7.In sede di duplica, il 26 settembre 2017 il convenuto ribatteva le affermazioni del ricorrente precisando le proprie. 8.Nella triplica del 7 ottobre 2017 il ricorrente sottolineava in particolare che la casa in questione non sarebbe mai stata di vacanza, ma abitata tutto l'anno fino al decesso di sua madre nel 2008. Ora essa verrebbe utilizzata da egli stesso quando ne avrebbe il tempo. Inoltre, stando all'ordinanza in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia, il 50 % dell'eventuale tassa di allacciamento avrebbe dovuto essere fatturato e pagato con il rilascio dell'autorizzazione. Considerato che sulla licenza non verrebbe citato niente in merito, si dovrebbe concludere che il Municipio di allora avrebbe ritenuto che non poteva essere applicata nessuna tassa. Infine, egli precisava che il solaio rimarrà adibito a ripostiglio. 9.Nelle osservazioni presentate il 23 ottobre 2017 il convenuto ribadiva che determinante sarebbe l'oggettiva possibilità di utilizzo e non la volontà del ricorrente. Esso asseriva in particolare che i tempi di fatturazione sarebbe imputabili anche alla sua negligenza nell'informare l'Autorità edilizia sulla fine dei lavori. Il Municipio del vecchio Comune non avrebbe poi conteggiato una quota parte della tassa (50 %) al momento del rilascio della licenza per via di una disfunzione del segretario comunale. In ogni caso, detta tassa prelevata con la licenza sarebbe provvisoria. Determinante sarebbe unicamente la tassazione definitiva. Il Municipio del vecchio Comune non avrebbe preso alcuna decisione di esonero. Esso specificava poi che nei comuni di montagna – come esso stesso – gli investimenti necessari agli acquedotti sarebbero determinati all'80 % dalle esigenze di assicurare riserve in caso di incendio. Il solo criterio oggettivo utilizzabile allo scopo di coprire questi costi con le tasse sarebbe quello del valore dell'immobile, ovvero del bene protetto dal rischio d'incendio. Il principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento esigerebbe che la

  • 5 - tassa di allacciamento secondo il valore dell'immobile venga applicata oltre che alle costruzioni nuove anche alle riattazioni. Il regolamento andrebbe perciò applicato di conseguenza. 10.Il 6 novembre 2017 il ricorrente presentava un'ulteriore presa di posizione in cui delucidava nuovamente i suoi argomenti. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nei loro scritti nonché sulla decisione impugnata si ritornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i 5'000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici. La presente lite verte su una tassa di allacciamento pari a fr. 504.95. Non essendo altrimenti prevista una composizione a cinque giudici, sulla presente controversia è pertanto dato statuire in veste di Giudice unico. 2.Oggetto impugnato è la decisione su reclamo 7 luglio 2017 con cui il convenuto ha respinto il reclamo del ricorrente e confermato così il conteggio del 28 aprile 2017, figurante la tassa d'allacciamento da versare da parte del ricorrente di fr. 504.95 qui in esame. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare il contenzioso è pacifica (art. 49 cpv. 1 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinatario della decisione, il ricorrente è legittimato a ricorrere in giudizio

  • 6 - (art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile.

  1. a)I tributi pubblici si lasciano sostanzialmente suddividere in imposte e tasse causali. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse (come lo è quella qui in discussione) caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all'amministrazione pubblica per la copertura del comune fabbisogno finanziario (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_886/2015 del 16 novembre 2016 cons. 4.3.1 con rinvii). b)Secondo la giurisprudenza i tributi pubblici necessitano di una base legale in una legge formale (principio di legalità, cfr. art. 127 cpv. 1 e 164 cpv. 1 lett. d Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). In essa occorre disciplinare perlomeno la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo del tributo. Per alcuni tipi di tributi causali la giurisprudenza ha allentato i requisiti per il calcolo del tributo, segnatamente laddove la quantità del tributo è delimitata da principi costituzionali verificabili (quali il principio di copertura dei costi e di equivalenza, cfr. DTF 135 I 130 cons. 7.2 con rinvii). c)Né a livello federale né tantomeno a livello cantonale sussistono delle regolamentazioni sull'approvvigionamento idrico. Nella vertenza in esame, la base legale per la riscossione della tassa di allacciamento all'acqua potabile è perciò esclusivamente data dall'Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione dell'acqua potabile del vecchio Comune di Y._____, in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia (7 settembre 2009) per il restauro del fabbricato del ricorrente. L'ordinanza in questione è stata approvata dall'Assemblea comunale e regola i dovuti
  • 7 - requisiti (cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo del tributo). Essa rappresenta perciò indubbiamente una sufficiente base legale formale.
  1. a)I tributi d'allacciamento possono essere riscossi sotto forma di tasse, qualora l'allacciamento all'impianto sia avvenuto e sussista la possibilità di utilizzo. L'ente pubblico può però prevedere che, al posto delle tasse, siano riscossi dei contributi (quali oneri preferenziali). Gli oneri preferenziali costituiscono dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Essi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi d'allacciamento in forma di oneri preferenziali – contrariamente alle tasse di allacciamento – vengono riscossi già al momento che l'interessato proprietario fondiario detiene la possibilità d'allacciamento, seppure esso stesso non sia ancora stato realizzato e quindi non possa essere utilizzato (cfr. [in merito alle tasse di canalizzazione] 2P.78/2003 del 1° settembre 2003 cons. 3.6; DTF 106 Ia 241 cons. 3b). Nella prassi, tuttavia, non è sempre ravvisabile una netta distinzione tra il termine "tassa" e "contributo". b)La tassa d'allacciamento soggiace ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio di copertura dei costi esige una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse di allacciamento e l'ammontare complessivo dei costi generati per l'infrastruttura prevista (cfr. DTF 126 I 188 cons. 3a/aa e 124 I 20 cons. 6c). Il principio dell'equivalenza – che discende dal principio della proporzionalità – dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un adeguato rapporto con la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 188 cons. 3a/bb). Il divieto dell'arbitrio e il principio dell'uguaglianza di trattamento pongono, infine, ulteriori limitazioni all'esazione (DTF 106 Ia 243 cons. 3b).
  • 8 - c)Come sancito dall'art. 1 della relativa ordinanza del vecchio Comune qui applicabile, il prelievo di una tassa di allacciamento mira al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti. All'art. 2 della relativa ordinanza si specifica che la tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell'edificio al momento della rispettiva domanda. Questa tassa di allacciamento rientra dunque nella categoria degli oneri preferenziali, nel senso che viene riscosso un contributo per il conferito vantaggio di potersi allacciare all'acquedotto. In risposta alla censura del ricorrente, occorre chiarire che sebbene detta ordinanza all'art. 1 preveda una tassa di allacciamento (unica) e una tassa annuale di consumo, secondo la giurisprudenza non è esclusa la riscossione di tributi supplementari (come la tassa qui contestata) per successivi ampliamenti o restauri di edifici già allacciati, a condizione che la rispettiva disposizione lo preveda (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 cons. 3.3 con rinvii). Nel caso di specie, la riscossione di un supplemento alla tassa di allacciamento in seguito a ampliamenti, restauri ecc. è prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. a della rispettiva ordinanza.
  1. a)Secondo la consolidata giurisprudenza, per fissare l'ammontare dei contributi (e delle tasse) di allacciamento non serve che l'ente pubblico determini i costi concreti derivanti dal singolo allacciamento. Al fine di determinare il beneficio conferito al singolo cittadino è bensì possibile basarsi su criteri schematici. Nel caso di abitazioni, la giurisprudenza ha costantemente confermato che il valore assicurativo di un fabbricato (che corrisponde al valore a nuovo di un fabbricato, vale a dire al dispendio necessario per la costruzione nello stesso luogo di un fabbricato dello stesso genere e delle stesse dimensioni [vedi art. 11 dell'ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali, OVI; CSC 850.110]), come pure altri simili valori (come il valore fiscale), rappresentino un criterio adeguato per l'accollamento dei costi di costruzione di reti fognarie, impianti di
  • 9 - depurazione delle acque o acquedotti (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_356/2013 del 17 marzo 2014 cons. 5.2.2, 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 cons. 3.3). b)Nel caso di specie la tassa di allacciamento nonché il supplemento in seguito a ampliamenti ecc. vengono determinati in base al valore attuale dell'edificio (secondo notifica di stima cantonale, cfr. art. 3 della relativa ordinanza). Il valore attuale corrisponde al valore a nuovo, dedotto il deprezzamento tecnico dovuto all'età, all'usura, alle intemperie, a danni e difetti di costruzione o ad altri motivi (art. 14 OVI). Essendo inferiore al valore a nuovo, detto valore fissato per la base di calcolo nella rispettiva ordinanza non può essere contestato.
  1. a)Come appena visto sopra, la base di calcolo per l'allacciamento si conforma al valore attuale dell'edificio. A differenza che per nuovi allacciamenti di edifici (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della rispettiva ordinanza), per la determinazione della tassa supplementare dovuta nei casi di ampliamento, restauro o di cambiamento dell'uso di un edificio allacciato (come nel caso in questione), oltre al valore di stima attuale del fabbricato, è prevista una variabile ("in relazione all'aumento del consumo di acqua"). L'art. 3 cpv. 2 lett. a (ampliamento di allacciamenti esistenti) della relativa ordinanza sancisce infatti quanto segue: "nei casi di ampliamento, restauro o di cambiamento dell'uso di un edificio allacciato all'acquedotto, la tassa di allacciamento sarà aggiornata in modo adeguato ed in relazione all'aumento del consumo di acqua, applicando il tasso dell'1.5 % sull'aumento del FVA. [...]." Se questa distinzione tra le due tasse menzionate viola il principio di parità di trattamento è una questione che non può essere esaminata in questa sede. In osservanza della massima dispositoria (art. 56 cpv. 1 LGA), il Giudice si deve limitare a dare una giusta interpretazione a questa norma. Oltretutto, giusta il principio di legalità, a far stato è il calcolo del tributo
  • 10 - definito nell'ordinanza citata (norma giuridica, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_581/2016 del 29 novembre 2016 cons. 3.4.1 con rinvii) e non un'eventuale prassi del Comune convenuto. b)Questo Giudice è dell'avviso che il testo della disposizione qui determinante di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a della corrispettiva ordinanza, va inteso nel senso che il prelievo di un supplemento alla tassa di allacciamento in applicazione del tasso dell'1.5 % sull'aumento del valore attuale può avvenire soltanto se in seguito a ampliamento, restauro o cambiamento d'uso vi è un aumento del consumo di acqua. Come giustamente affermato dal convenuto, a tal proposito non può essere pretesa la prova di un concreto aumento del consumo d'acqua ma va ritenuta sufficiente la possibilità di un uso più intensivo dell'edificio con un corrispettivo teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. In questo senso, un aumento risp. un miglioramento della superficie abitativa è un fattore che da sé lascia presumere un possibile aumento del consumo d'acqua. Nel caso di specie, sono stati eseguiti fra l'altro dei lavori di risanamento del tetto. Il ricorrente stesso afferma che questo intervento avrebbe apportato una miglioria nell'abilità (recte: abitabilità) interna. Bisogna perciò concludere che con il restauro (risanamento energetico) dell'abitazione si è ottenuta la possibilità di un maggior utilizzo dell'edificio con un conseguente teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. La tassa in discussione – per altro calcolata correttamente in base ai valori di stima (cfr. doc. 4 e 5 convenuto) – pari a fr. 504.95 è quindi dovuta. 7.Resta infine da precisare che la validità del conteggio del 28 aprile 2017 sulla tassa in discussione non è messa in discussione dal fatto che siano passati più di sei anni dallo smontaggio dei ponteggi (a fine gennaio 2011). Secondo l'art. 5 della relativa ordinanza la fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l'ammontare del valore attuale ufficiale. Stando alle

  • 11 - indicazioni del ricorrente, i lavori di alcune parti interne del solaio non sarebbero ancora terminati. Egli non ha poi contestato l'allegazione del convenuto secondo cui egli non avrebbe informato il convenuto sulla terminazione dei lavori. Ai tempi di emanazione del conteggio del 28 aprile 2017, tenente conto dell'ultima stima del 10 settembre 2013, non c'è dunque nulla da eccepire. Infine, non è nemmeno subentrata prescrizione. Nell'ordinanza in discussione non vi sono disposizioni inerenti alla prescrizione, per cui va constatato che il termine applicabile subordinatamente di 10 anni di cui all'art. 127 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]), semmai avesse cominciato a decorrere – visto che il ricorrente stesso afferma che i lavori non sarebbero ancora terminati –, non è ancora trascorso. 8.Per questi motivi il ricorso va respinto. La decisione impugnata del 7 giugno 2017 e con ciò il conteggio sul contributo definitivo d'allacciamento costringente il ricorrente al versamento di fr. 504.95 al convenuto sono perciò confermati. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non vengono assegnate ripetibili, siccome vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.500.--

  • e le spese di cancelleria difr.248.--

  • 12 - totalefr.748.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie die diritto] 4.[Comunicazioni]

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