VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 15 15 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 2 settembre 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, ricorrente contro Comune di X., rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto concernente restituzione tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico
3 - enti pubblici" versati quali parte delle tasse sull'energia tra il 1. gennaio 2009 e il 21 marzo 2012 e pari ad un importo complessivo di fr. 561.61. A motivo della richiesta veniva essenzialmente addotta la palese disparità di trattamento tra cittadini che avevano onorato i loro impegni e altri che non avevano corrisposto l'importo loro fatturato, senza che nei loro confronti venisse pretesa la corresponsione della tassa. Il 27 novembre 2014, dall'esecutivo veniva da parte di A._____ pure pretesa l'edizione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2013 limitatamente alla trattanda no. 4, richiesta alla quale non veniva però dato alcun seguito. Il 2 febbraio 2015, A., richiamati i solleciti rimasti giacenti del 14 ottobre, 27 novembre e 29 dicembre 2014, chiedeva l'evasione di quanto preteso nelle precedenti missive entro la fine del mese corrente. 3.Con decisione 25 febbraio 2015, il Comune di X. respingeva la richiesta di rimborso di A._____ adducendo sostanzialmente la crescita in giudicato delle decisioni di tassazione nei confronti del gestore di rete, la mancanza di un motivo di revisione e l'assenza di un titolo giuridico per chiedere al comune la restituzione della prestazione. 4.Contro tale decisione A._____ insorgeva in data 30 marzo 2015 al Tribunale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Dal profilo formale l'istante contesta di aver voluto ottenere una decisione in merito alla restituzione dei tributi versati. Lo scopo dei suoi interventi era volto a conoscere le intenzioni dell'esecutivo in merito alla chiara discriminazione tollerata tra contribuenti sottoposti al medesimo ordinamento legale e non quello di veder evasa una precisa richiesta. Del resto rifiutando formalmente all'istante il rimborso richiesto, il comune opererebbe una nuova disparità di trattamento: qualora, infatti, dovesse decidere la restituzione degli importi indebitamente corrisposti all'ente pubblico, l'istante e solo lui si vedrebbe opposta la crescita in
4 - giudicato di una formale decisione di rifiuto della restituzione. Per il resto sarebbe del tutto inammissibile che l'esecutivo, senza prendere una decisione di principio sulla questione - pur avendo promesso di farlo - e malgrado numerosi cittadini abbiano chiesto ragguagli in materia, emani un provvedimento nei confronti di un unico contribuente. Il ricorrente invoca poi una violazione del diritto di audizione, non avendogli l'esecutivo permesso di visionare il verbale della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2013. 5.Nella presa di posizione del 26 maggio 2015, il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso, per quanto lo stesso potesse essere considerato ammissibile. La richiesta di "rimborso dei tributi comunali sull'energia" del 30 dicembre 2013 non sarebbe mai stata ritirata e dopo le sollecitazioni pervenutegli, l'esecutivo avrebbe ritenuto doveroso rilasciare una decisione formale sulla domanda di restituzione a suo tempo presentata. Pur ammettendo di non aver consegnato il richiesto verbale della seduta del 18 marzo 2013, il comune considera che tale documento non potesse comunque servire alla causa dell'istante, per cui la violazione del diritto di audizione commessa sarebbe ininfluente ai fini della vertenza. L'istante sarebbe poi stato perfettamente informato sulle decisioni prese nell'ambito della seduta del 18 marzo 2013, poiché egli stesso avrebbe prodotto con gli atti di ricorso anche il comunicato stampa emanato dall'esecutivo in esito a detta seduta. 6.Nelle rispettive replica e duplica le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte precisandole. Considerando in diritto:
5 - 1.In applicazione all'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza, la procedura che è sfociata nel provvedimento impugnato è seguita alla richiesta di rimborso di fr. 561.61 avanzata dall'istante nel dicembre 2013. La decisione impugnata riguarda il rifiuto di restituire tale importo, anche se l'istante pretende che il provvedimento non avrebbe dovuto essere preso. Questo sarebbe del resto il motivo per cui verrebbe richiesto solo l'annullamento della decisione impugnata e non il rimborso dei tributi a suo tempo pretesi. A prescindere da quanto l'istante vorrebbe ottenere o avrebbe voluto ottenere dal comune convenuto, il valore litigioso non può superare quanto è oggetto della decisione impugnata, per cui la competenza del Giudice unico a statuire sulla presente vertenza è data.
6 - quanto da questi richiesto il 27 novembre 2014. Per il ricorrente già questa violazione del suo diritto di audizione comporterebbe l'annullamento del provvedimento impugnato, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso. Nell'evenienza concreta la tesi non merita protezione. b)Tenendo presente lo scopo del diritto di audizione, l'omissione perpetrata dal comune convenuto è di carattere del tutto secondario alle pretese ricorsuali. In primo luogo, già prima di richiedere l'edizione del verbale in parola, l'istante ha formulata la propria pretesa di restituzione quantificandola in franchi e centesimi, senza che avvertisse la necessità di ricorrere ad altri mezzi di prova. Del resto, anche allorquando il legale avvertiva l'esecutivo di aver assunto il mandato - il 14 ottobre 2014 - il documento non veniva richiesto. Sull'esito della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2013 i cittadini erano poi stati separatamente informati. Dal comunicato del 2 aprile 2013, che il ricorrente stesso allega al ricorso, risultava la data a partire dalla quale la LEnc veniva abrogata, la sospensione del prelievo della tassa enti pubblici per il periodo dal 1. aprile 2012 al 31 marzo 2013 e che le questioni riguardanti la sorte dei contributi 2012 e 2013 nonché di quelli riscossi durante gli esercizi precedenti venivano demandate al futuro. In questo senso, le salienti decisioni prese durante la seduta del 18 marzo 2013 erano state debitamente rese note a tutti gli interessati. E' in tale evenienza palese che l'interesse dell'istante a visionare il richiesto protocollo, poco meno di un anno dopo aver formulata la propria richiesta di restituzione, non può certo costituire una violazione grave del suo diritto di audizione relativamente alla pendente richiesta di rimborso. c)Giusta il verbale della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2013, alla precisa domanda in merito ad un eventuale rimborso dei contribuiti versati da parte dei cittadini per i periodi precedenti, l'allora commissario
7 - amministrativo rispondeva che "al momento si sta cercando di risolvere la questione trovando una soluzione che non penalizzi nessuno". Da tale affermazione l'istante non può dedurre alcun diritto a suo favore, in quanto il ragguaglio fornito non può essere oggettivamente inteso come l'assicurazione che non sarebbe comunque stata perpetrata alcuna disparità tra coloro che avevano pagato la tassa per gli enti pubblici e coloro che non l'avevano corrisposta. Una tale decisione non poteva neppure spettare al solo commissario amministrativo e l'abrogazione stessa della LEnc era formalmente di competenza del popolo. Oggettivamente, in sede di Consiglio comunale del 18 marzo 2013 venivano discusse le questioni correnti, tra l'altro anche "le alternative per recuperare quanto non incassato con l'abolizione della tassa" enti pubblici senza però che venisse presa alcuna risoluzione formale sulla tematica della restituzione. E' allora in queste condizioni pretestuoso richiedere l'annullamento di una richiesta di rimborso formulata - sulla base comunque di informazioni ufficiali che garantivano all'istante sotto ogni punto di vista la possibilità di avanzare le pretese che ha anche effettivamente formulate - senza il concorso dell'estratto della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2013. Ne discende che l'indiscussa violazione dello statuto comunale perpetrata dall'esecutivo, nella misura in cui non ha trasmesso al ricorrente l'estratto richiesto, riveste carattere pressoché irrilevante nell'ottica del preteso diritto ad ottenere il rimborso delle tasse versate a favore degli enti pubblici. Il richiamo alla violazione del diritto di audizione appare in quest'ottica poco pertinente, anche se l'autorità ha con il proprio atteggiamento indubbiamente violato lo statuto comunale.
8 - l'IVA)" era indubbiamente volta all'ottenimento di una ben determinata prestazione da parte dell'ente pubblico nei suoi confronti. La precisa quantificazione dell'importo non lascia alcun dubbio sul fatto che il ricorrente avesse chiesta la restituzione delle tasse da esso (eventualmente indebitamente) corrisposte e non dei semplici ragguagli in merito all'ulteriore procedere, come avevano già fatto numerosi altri cittadini. A fondamento della richiesta, l'istante adduceva una palese disparità di trattamento tra cittadini che avrebbero integralmente onorato le fatturazioni loro recapitate e coloro che invece non avrebbero corrisposto la parte del tributo destinata agli enti pubblici. Questa pretesa era confermata anche dal successivo scritto del 14 ottobre 2014, allorquando il rappresentante premetteva di tutelare i particolari interessi del ricorrente in relazione "alla tematica del rimborso dei tributi comunali sull'energia pagati nel periodo tra gennaio 2009 e marzo 2012" e del fatto che "A distanza di quasi 9 mesi il mio cliente non ha ancora ricevuto risposta". E' vero che nella missiva del 14 ottobre 2014 l'istante chiedeva parimenti se l'autorità comunale intendesse chiedere il pagamento dei tributi agli utenti renitenti o restituire gli importi versati verosimilmente a torto, è però indubbio che la procedura avviatasi a fine 2013 riguardava in primo luogo gli specifici interessi dell'istante e non quelli di tutti i cittadini. L'istante ha agito da sempre in nome proprio e solo a tale titolo era del resto legittimato a pretendere, come ripetutamente faceva, l'evasione dalle proprie richieste. Che accanto al suo specifico interesse al rimborso il ricorrente volesse provocare una decisione di fondo sulla questione che l'esecutivo si ostinava a posticipare è probabile. In generale però un cittadino non è in legittimato ad insorgere a salvaguardia dei diritti della collettività ed a pretendere, come fa l'istante, una decisione di merito su questioni generali. Pertanto, se dopo il sollecito del 2 febbraio 2015 l'esecutivo emanava il provvedimento qui impugnato, tale agire non dà adito a critiche, anche considerata l'insistenza dell'interessato a voler veder evaso "quanto richiesto nelle precedenti missive" "entro la fine del
9 - corrente mese". Basti a questo proposito ancora ricordare che anche allorquando l'istante _____ (ndr faceva parte dell'esecutivo cantonale) del comune convenuto, la richiesta di ristorno dei contributi di fr. 4'801.-- pagati da un utente tra il 1. gennaio 2009 e il 30 settembre 2010 veniva evasa mediante formale decisione, con una motivazione molto simile a quella contenuta nel provvedimento qui impugnato. b)A sostegno della propria teoria, l'istante adduce di non richiedere neppure il rimborso dei contributi, ma semplicemente l'annullamento del provvedimento impugnato. In principio, come giustamente addotto anche dal comune convenuto, tale atteggiamento è contradditorio, essendo stato il provvedimento qui impugnato la logica conseguenza della precisa richiesta scritta e quantificata di rimborsare al ricorrente i contributi versati a favore degli enti pubblici. In tali circostanze è effettivamente lecito dubitare, come lo fa anche il comune, che l'istante detenga la necessaria legittimazione al ricorso per addurre quanto pretende. La problematica della legittimazione può comunque rimanere irrisolta, in quanto la questione di sapere quanto l'istante voglia veder confermato o meno si porrebbe comunque solo in caso di accoglimento del ricorso.
10 - il Tribunale amministrativo reputa allora indicato riprendere, senza che sia necessario un esame dettagliato su questioni rimaste sostanzialmente inconfutate, le pertinenti motivazioni contenute nella decisione impugnata e giusta le quali: Con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) è stato introdotto a livello federale l'obbligo per il gestore di rete di indicare in modo trasparente sulla fattura tutti i tributi pagati agli enti pubblici (art. 12 LAEI). A decorrere dal 1. gennaio 2009 la B._____ SA ha di conseguenza modificato il proprio sistema di fatturazione e da allora indica separatamente l'importo - calcolato in cts/kWh - delle prestazioni da essa versate agli enti pubblici. Importo di riflesso dedotto dalle proprie prestazioni (fornitura energia e utilizzazione rete). L'entrata in vigore della LAEI non ha reso inefficaci le convenzioni in vigore tra gli enti pubblici e i gestori di rete, ma la legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEI GR; CS 812.100) assegnava ai gestori di rete e agli enti pubblici un termine di un anno per adeguare le convenzioni in vigore al diritto federale. Sino al 30 settembre 2010 il contributo pagato dalla B._____ SA al comune trovava la sua giustificazione nei rapporti bilaterali creati dalla convenzione di privativa del 4/18 novembre 1997. Per il periodo dal 1. ottobre 2010 in poi è entrata in vigore la LEnc e la convenzione è stata modificata. Dal 1. gennaio 2009 al 30 settembre 2010 il richiedente non pone in discussione l'importo pagato dalla B._____ SA al comune bensì l'importo che detta società elettrica ha posto a carico degli utenti per ribaltare sugli stessi il contributo da essa pagato al comune. Al proposito va sottolineato che il regime giuridico derivante dalle convenzioni di privativa non creava alcun rapporto diretto di natura fiscale fra l'ente pubblico e l'utente finale bensì unicamente un rapporto convenzionale fra l'ente pubblico e il gestore di rete. II debitore delle partecipazioni agli enti pubblici previste dalla convenzione di privativa era cioè unicamente il gestore di rete. Per quest'ultimo le prestazioni al comune apparivano come un costo (al pari per esempio delle servitù di transito) che a decorrere dal 1. gennaio 2009 doveva però esporre separatamente in fattura (come i costi di rete o quelli di fornitura di energia elettrica) in base alle nuove normative federali e in particolare al citato art. 12 LAEI. La novità entrata in vigore il 1. gennaio 2009, ossia l'obbligo di esposizione in fattura dei contributi agli enti pubblici, non ha avuto per effetto di creare un rapporto diretto fra l'ente pubblico e l'utente finale. In altre parole, l'importo incassato dal comune sino al 30 settembre 2010 non era un tributo comunale a carico dell'utente finale bensì una partecipazione su base contrattuale a carico del gestore di rete. Di modo che la richiesta di restituzione dell'utente finale all'ente pubblico non si fonda su di un rapporto giuridico preesistente con il comune che possa giustificarla e risulta già per tale ragione chiaramente infondata. Per il periodo a decorrere dal 1. ottobre 2010 sino al 31 marzo 2012 i tributi sono stati prelevati in base alla LEnc che prevedeva la percezione
11 - tramite il gestore di rete di una tassa di 1.2 cts/kwh a carico del consumatore finale (per l'uso del suolo e del terreno pubblico) e una tassa di 1.2 cts/kwh a carico del gestore di rete per la delega dell'approvvigionamento elettrico. Tale legislazione è poi stata ripresa negli adeguamenti 2011 della convenzione di privativa (art. 8n) che ha concretizzato a carico della B._____ SA gli obblighi (di percezione e di versamento) posti a carico del gestore di rete dalla legge comunale sull'energia. In base alla citata legislazione comunale e alla convenzione di privativa (modificata) la B._____ SA tramite regolari decisioni ha percepito le tasse per l'uso del suolo pubblico ed esposto separatamente in fattura (ribaltandola sul consumatore finale) la tassa da lei corrisposta al Comune per la cessione del monopolio di distribuzione. Tali decisioni di fatturazione, sebbene menzionassero la possibilità di reclamo, non sono mai state contestate e al contrario sono sempre state regolarmente pagate. L'istante mette di conseguenza in discussione le decisioni di tassazione del gestore di rete emanate in base alla legge comunale sull'energia e alla convenzione di privativa regolarmente cresciute in giudicato. Nella misura in cui la richiesta mette direttamente in discussione un tributo comunale percepito dal gestore di rete sulla base di decisioni non contestate, l'istanza costituisce una richiesta di revisione ai sensi dell'art 67 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). Non è però dato alcun motivo di revisione ai sensi di tale disposizione e l'istante stesso, da parte sua, non invoca nessuno dei casi previsti dall'art. 67 LGA. La sua istanza di revisione è pertanto da considerare irricevibile. b)A prescindere delle motivazioni materiali a fondamento del rifiuto deciso, per il ricorrente l'autorità comunale continuerebbe tuttora a violare la parità di trattamento. Sotto l'egida della stessa normativa comunale, ovvero della LEnc, il comune avrebbe tollerato che alcuni cittadini versassero i contributi per gli enti pubblici, mentre altri non avrebbero corrisposti tali importi, senza però incorrere in alcuna sanzione. La censura, relativamente alla concreta situazione dell'istante non merita protezione, visto che le due situazioni non sono certo identiche. Nei confronti dei cittadini che hanno pagato le tasse loro fatturate senza interporre reclamo, la tassazione è divenuta definitiva ed è cresciuta in giudicato. Per coloro che invece hanno interposto reclamo, la tassazione non è mai divenuta definitiva. Dopo la sentenza di fondo DTF 138 II 70 si palesava inoltre il probabile ben fondato di almeno una parte delle censure rivolte alla tassa destinata agli enti pubblici. Per i contribuenti che
12 - hanno adite le vie ordinarie di ricorso, opponendosi alla fatturazione, la situazione è pertanto del tutto diversa da quella degli utenti che hanno accettato la tassazione. In queste circostanze, non avendo interposto reclamo contro la tassazione, l'istante non può esigere che le conseguenze giuridiche del suo operato siano le stesse di quelle che vanno opposte agli utenti che invece hanno impugnata la tassa e che non l'hanno conseguentemente neppure pagata. c)Nel proprio ricorso, l'istante pretende però che il comune, perfettamente a conoscenza della situazione creatasi nel maggio 2012, abbia comunque lasciato che alcuni utenti pagassero le tasse non dovute e tollerato che altri invece non lo facessero. Tale tesi non è però corretta. Con l'introduzione della LEnc veniva sancito l'obbligo contributivo anche per enti pubblici e per la concessione. Solo dopo la pubblicazione nel 2012 della DTF 138 II 70 si palesava quindi per la collettività pubblica la non perfetta costituzionalità del tipo di tassa contemplato anche dalla LEnc. L'annullamento del prelievo della tassa per enti pubblici dal 1. aprile 2012, anche se deciso solo in seguito, dimostra che il comune non ha semplicemente tollerata una situazione di illegalità. Al comune non può allora essere rimproverata alcuna mala fede, avendo lo stesso rinunciato almeno momentaneamente al prelievo della tassa dopo essere venuto a conoscenza della sua parziale incostituzionalità. Le parti concordano, infatti, sul fatto che la parte di tributo dovuta agli enti pubblici e prelevata con le tassazioni dall'aprile 2012 a fine marzo 2013 sia stata rimborsata agli utenti. Non è conseguentemente dato sostenere che l'autorità comunale abbia deliberatamente svantaggiato l'onesto cittadino, tollerando semplicemente una situazione di illegalità. d)Che attualmente sul territorio comunale vi siano contribuenti che hanno versato l'intero contributo e altri che invece hanno versato delle tasse decisamente più ridotte, avendo quest'ultimi contestato la tassazione e
13 - omesso di corrispondere la parte di tributo dovuta per gli enti pubblici, è un dato di fatto. Questa situazione si presenta del resto spesso anche laddove solo una parte degli interessati adisce le vie legali contro un determinato provvedimento. Anche in questa situazione la riduzione o l'annullamento in sede giudiziaria di una tassa nei confronti di un cittadino non implica uno stesso trattamento anche nei confronti di coloro che non hanno impugnata la misura. Per il resto, dal profilo strettamente legale, il fatto che un'autorità comunale prelevi una tassa che in seguito si rivela in parte incostituzionale (annullabile e non nulla) non rappresenta ancora un motivo per tornare sulla decisione di tassazione cresciuta in giudicato e quindi per rimborsare a tutti il tributo indebitamente versato (vedi per una tematica analoga la decisione del Tribunale amministrativo A 11 8 dell'11 maggio 2011), anche se è evidente che per dirimere tali questioni, magari nell'interesse di tutti, al comune quale autorità politica spetti un largo margine di apprezzamento.
14 - trattato diversamente da altri che avanzavano analoghe pretese. Per quanto riguarda invece le tasse corrisposte per il periodo successivo, la legittima perplessità sollevata nel ricorso - quanto alla possibilità di opporre in futuro all'istante l'eventuale conferma in sede giudiziaria del rifiutato rimborso - ha indotto il comune convenuto ad assicurare all'utente lo stesso trattamento che verrà in futuro riservato agli altri cittadini nella stessa situazione, qualora venisse deciso un rimborso o dovesse essere applicato un diverso ordinamento giuridico. Considerata l'assicurazione fatta, non vi è per questo Giudice motivo di disquisire oltre sulla questione, anche se per questo motivo il ricorso viene respinto nel senso dei considerandi. b)Le censure dell'istante non meritano neppure protezione per quanto venga addotta una disparità di trattamento tra utenti nell'evasione della pratica. Che l'autorità abbia agito in via decisionale nei suoi confronti, considerata la concreta pretesa avanzata è difendibile. Per contro, il trattamento riservato a quei cittadini che semplicemente si informavano sulla questione relativa all'eventuale rimborso, senza però formulare concrete pretese e senza pretendere l'evasione della richiesta a corto termine, con la rinuncia all'emanazione di un provvedimento impugnabile non configura una disparità di trattamento nei confronti del ricorrente anche se sarebbe indubbiamente auspicabile una definitiva soluzione della tematica sollevata nell'ambito della presente vertenza ad oltre tre anni dalla presa di conoscenza della situazione di verosimile parziale incostituzionalità della tassa pretesa a favore degli enti pubblici. 6.Tenuto conto dell'insoddisfacente situazione che perdura tuttora sul territorio comunale e comprendendo in parte dal profilo soggettivo le perplessità esposte nel ricorso, il Tribunale rinuncia al prelievo di spese di procedura anche se il ricorso va respinto nel senso dei considerandi. La violazione dello statuto comunale accertata in questa sede, con la
15 - mancata trasmissione del verbale richiesto, riveste carattere marginale nell'ottica della concreta pretesa avanzata dall'istante. Per questo motivo il ricorrente non ha neppure diritto al rimborso di una parte delle ripetibili (vedi art. 78 cpv. 1 LGA). Al comune convenuto, che ha agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi. 2.Non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L’interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.