A 12 40 4a Camera SENTENZA del 16 ottobre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente imposta cantonale 1.... SA per gli anni dal 2004 al 2009 era stata tassata nei Grigioni come una società di domicilio. A questo titolo essa corrispondeva per ognuno di questi anni un’imposta per l’importo minimo legale di fr. 300.--. Il 22 febbraio 2012, ... SA inoltrava la dichiarazione d’imposta per il 2010. Sulla base della lista dei debitori registrati richiesta in seguito, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) concludeva all’esistenza di un’attività commerciale in Svizzera (provvigione di mediazione immobiliare) e procedeva pertanto ad effettuare una tassazione ordinaria per il 2010, ritenendo che il privilegio del domicilio non fosse più giustificato. Per il 2010, la contribuente dichiarava un utile netto di fr. 119'666.-- che compensava però con una perdita per gli anni dal 2004 al 2009 di fr. 377’491.--. Conseguentemente per l’imposta federale e quella cantonale, la società riteneva di non aver realizzato alcun utile imponibile. 2.Nella decisione di tassazione del 22 giugno 2012, l’amministrazione imposte ignorava per contro le perdite fatte valere e imponeva la contribuente sulla base di un utile netto di fr. 119’666.--, senza operare alcuna compensazione. Il tempestivo reclamo interposto dalla società il 20 luglio 2012 - e mediante il quale la contribuente chiedeva la presa in considerazione delle perdite subite negli anni precedenti come avvenuto per la tassazione a livello federale - veniva respinto con decisione 25 luglio 2012. In sostanza, l’amministrazione fiscale si rifaceva alla propria prassi in materia e considerava che con il passaggio dalla
tassazione come società di domicilio a quella ordinaria una compensazione con le perdite subite durante gli anni precedenti non sarebbe fattibile. 3.Il 17 agosto 2012, ... SA interponeva ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni postulando la presa in considerazione accanto all’utile conseguito durante il 2010 anche delle perdite subite negli anni precedenti. Le perdite in parola sarebbero state prese in considerazione nella tassazione per l’imposta federale e i parametri fiscali sarebbero generalmente gli stessi anche per l’imposta cantonale. Se la società non avesse mai beneficiato dello statuto di società di domicilio e fosse stata pertanto imposta anche dal 2004 al 2009 in modo ordinario, le perdite subite sarebbero state debitamente considerate nell’ambito della tassazione ordinaria anche per i periodi successivi. Sussisterebbe conseguentemente nell’evenienza una disparità di trattamento tra ditte sempre assoggettate allo stesso regime e società che passano dal regime delle società di sede a quello ordinario. Per l’istante, il risultato fiscale ai fini dell’imposta federale diretta dovrebbe valere anche per l’imposta cantonale, in quanto la tassazione come società di sede verrebbe regolata anche dalle disposizioni sull’armonizzazione fiscale. 4.Nella propria presa di posizione 3 settembre 2012, l’amministrazione imposte postulava la reiezione del ricorso. Il fatto che la ricorrente non abbia finora beneficiato del privilegio - rispetto alla tassazione ordinaria - dell’esonero in ampia misura dall’imposizione sull’utile aziendale riconosciuto dalla legislazione fiscale alle società di domicilio, sarebbe imputabile unicamente ai risultati aziendali conseguiti dall’istante, che avrebbe contabilizzato essenzialmente delle perdite. Con ciò la società non potrebbe però pretendere di non aver beneficiato per anni dei privilegi fiscali offerti alle società di sede. In caso di un cambiamento di status fiscale, come quello avvenuto nell’evenienza, la legislazione cantonale non conterrebbe disposizioni specifiche in materia. La prassi cantonale, confermata del resto anche dal Tribunale federale, prevederebbe propriamente che con il passaggio alla tassazione ordinaria le perdite d’esercizio degli anni precedenti non vengano prese in considerazione.
Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla questione di sapere se l’amministrazione fiscale passando dalla tassazione secondo una società di domicilio a quella ordinaria abbia, per la determinazione dell’utile aziendale del 2010, giustamente omesso di considerare le perdite subite durante gli anni dal 2004 al 2009. 2. a)Sono dette società di domicilio o di sede le persone giuridiche che esercitano un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale. Giusta l’art. 89a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG), disposizione che riprende sostanzialmente quanto previsto all’art. 28 cpv. 3-5 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), dette società di domicilio godono di determinati privilegi fiscali in quanto casi particolari e il calcolo dell’imposta viene effettuato diversamente nel senso che esse non pagano l'imposta sull'utile per ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 88 LIG nonché su utili in capitale e di rivalutazione su tali partecipazioni (cfr. cpv. 1). Esse versano tuttavia l'imposta sull'utile in progressione propria: a) sugli altri proventi da fonti svizzere, compresi gli utili in capitale e di rivalutazione, b) su una quota degli altri proventi da fonti estere, compresi gli utili in capitale e di rivalutazione, in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera (cpv. 2). Sono eccettuati dalla riduzione ai sensi del capoverso 2 lettera b) i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempre che la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera (cpv. 3). Le spese giustificate dall'uso commerciale e in relazione economica con determinati proventi devono prima di tutto essere dedotte da questi ultimi. Le perdite subite su partecipazioni giusta il capoverso 1 possono essere compensate unicamente con i ricavi da tali partecipazioni (cpv. 4).
b)Nell’evenienza non è contestato che dal 2004 e fino al 2009, la ricorrente venisse imposta come una società di domicilio. Durante detti anni l’istante non ha mai corrisposto imposte sull’utile. Questo sgravio fiscale non era imputabile al computo delle perdite registrate durante quegli anni, ma propriamente al privilegio fiscale di cui l’istante era beneficiaria. Anche l’imposta sul capitale giusta l’art. 92 LIG avveniva alla speciale aliquota dello 0,05 per mille di fr. 100'000.-- per un minimo però di fr. 300.-, anziché i regolari 2.3 per mille che avrebbe richiesto la tassazione ordinaria giusta l’art. 91 LIG. Infine, la ricorrente era esonerata dal versamento delle imposte di culto e complementari (art. 92 cpv. 1 e 2 LIG). In queste condizioni, è pertanto evidente che l’istante era stata messa al beneficio del privilegio delle società di sede nella misura consentita dai risultati contabili conseguiti tra il 2004 e il 2009. Che in termini di risparmio economico lo status fiscale della società di domicilio non abbia concretamente apportato vantaggi di rilievo è per contro ai fini del giudizio indifferente, essendo questo dato di fatto riconducibile unicamente all’andamento aziendale. Non è poi controverso il fatto che per il 2010 si sia resa necessaria una tassazione ordinaria, dopo la constatazione dell’esistenza di un’attività commerciale in Svizzera. Infatti, per beneficiare del privilegio delle società di sede le condizioni legali devono essere soddisfatte per l’anno commerciale in questione. 3. a)Contrariamente a quanto preteso dall’istante, la questione di sapere quali conseguenze abbia per la contribuente la perdita del privilegio della società di sede non è disciplinata in modo esauriente e uniforme dalla normativa in materia di armonizzazione fiscale, ma è lasciata in gran parte all’autonomia dei cantoni. Come il Tribunale federale ha recentemente confermato nella sentenza allegata da controparte STF 2C_645/2011 del 12 marzo 2012, l’art. 28 LAID, che riguarda propriamente il calcolo dell’imposta in casi speciali, lascia ai cantoni un largo margine di apprezzamento (Ernst Höhn, Holding- und Domizilgesellschaften gemäss StHG, in: Höhn/Athanas [Editori.], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, 1993, pag. 253; Robert Waldburger, Holding- und Domizilprivileg im Steuerharmonisierungsgesetz, 1996, pag. 19 ss.). Sulla base dei lavori preparatori in vista dell’emanazione della LAID infatti,
il Consiglio federale avrebbe espressamente lasciato ai cantoni il compito di stabilire le conseguenze nel caso in cui una società avesse definitivamente perso il privilegio di holding (cons. 1.5, 3.2 e riferimenti). E’ vero che la citata sentenza si riferisce espressamente al privilegio di holding e non a quello delle società di sede. L’art. 28 LAID contempla però ambedue questi privilegi e la libertà lasciata ai cantoni di regolare le conseguenze della perdita del privilegio di cui godono le società di sede deve quindi essere necessariamente la stessa di quella che spetta loro nel caso di perdita del privilegio di holding. Del resto il calcolo dell’imposta, con l’esonero dell’imposta sugli utili, in questi due casi particolari ha indubbi elementi in comune. Il fatto che i cantoni possano stabilire quali siano le conseguenze della perdita dello statuto di società di sede, comporta necessariamente la possibilità che il calcolo dell’imposta cantonale non corrisponda a quello effettuato per l’imposta federale (vedi anche quanto esposto al cons. 4). Ne consegue che l’istante non può pretendere la stessa imposizione fatta in base al diritto federale anche per l’imposta dovuta al cantone. b)Come constatato anche dal Tribunale federale, malgrado la libertà lasciata ai cantoni dalla LAID, solo due cantoni hanno espressamente legiferato sulle conseguenze della perdita del privilegio di holding o di società di sede. Gli altri hanno istituito delle prassi cantonali a questo riguardo (vedi STF 2C_645/2011 cons. 3.2 in fine), come è il caso dei Grigioni. In conformità a dette considerazioni, la censura sulla mancanza di una base legale per non prendere in considerazione le perdite d’esercizio degli anni precedenti il 2010 è priva di substrato, non essendo indispensabile una base legale formale per procedere nel senso operato dall’autorità fiscale, la quale ha definito una prassi a questo proposito, come del resto quasi tutti gli altri cantoni. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 LIG riguardante la possibilità di compensare l’utile con le perdite di determinati periodi precedenti non è direttamente applicabile alla presente fattispecie, poiché la società era stata sotto il precedente regime propriamente esonerata dal versamento di un’imposta sull’utile. In base alla prassi stabilita dall’amministrazione imposte: “le riserve occulte create nel corso della
tassazione quale società di domicilio possono essere dichiarate in un bilancio fiscale prima del passaggio alla tassazione ordinaria. ... Le perdite subite prima del cambiamento di status possono essere compensate dopo il passaggio alla tassazione ordinaria unicamente nei limiti della quota imponibile”. A condizione che la dichiarazione delle riserve occulte avvenga in modo fiscalmente neutro, la citata prassi grigionese - che è la stessa per quanto riguarda la perdita del privilegio di holding e di società di domicilio - come quella dal Canton Obvaldo, è stata espressamente dichiarata ammissibile dal Tribunale federale (STF 2C_645/2011 cons. 3.3). La liceità di detta prassi era dedotta dal fatto che in questo modo gli utili e le perdite venivano trattati in modo uguale, nel senso che né gli utili né le perdite venivano presi in considerazione nella tassazione ordinaria. c)Concretamente, la ricorrente in qualità di società di domicilio non ha mai corrisposta nei Grigioni un’imposta sull’utile. Per questo Giudice non sussistono allora motivi per ritenere che l’applicazione della prassi ritenuta ammissibile dal Tribunale federale per la perdita del privilegio di holding non trovi la propria giustificazione anche nel caso della perdita del privilegio fiscale delle società di domicilio. 4.Il principio della parità di trattamento non vieta che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e oggettive. In altre parole, esso impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (DTF 131 I 103 cons. 3.4, 129 I 357 cons. 6 e 121 I 100 cons. 3a). Nell’evenienza in esame è chiaro che il calcolo dell’imposta per l’anno di passaggio dalla tassazione secondo il privilegio delle società di domicilio a quella ordinaria non può essere parificato al calcolo dell’imposta ordinaria per le persone giuridiche da sempre assoggettate a questo regime fiscale. Gli art. 69 e 70 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), prevedono un trattamento fiscale speciale solo per le società di partecipazioni e non per le società di domicilio. A livello federale, essendo
sempre stata tassata ordinariamente, la ricorrente ha diritto alla deduzione dall’utile aziendale delle perdite subite negli anni precedenti. Se l’istante fosse stata sempre tassata ordinariamente anche nei Grigioni, essa godrebbe dello stesso identico diritto a livello cantonale. Il diverso trattamento riservato alla ricorrente per il calcolo dell’imposta del 2010 a livello federale è pertanto giustificato dalla diversità di situazioni e sfugge a qualsiasi critica. 5.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’esito della controversia giustifica pertanto l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla ricorrente. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate