A 12 37 SENTENZA del 21 novembre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente condono fiscale 1.Per l’anno 2009 ... veniva imposta in base ad un reddito di fr. 28'900.-- ed una sostanza di fr. 378'900.--. Il conto definitivo dell’imposta dovuta al Comune di ..., comprendente anche l’imposta fondiaria ed ecclesiastica nonché la tassa rifiuti, ammontava a fr. 2'211.--. Il 7 aprile 2011, ... faceva domanda di condono per l’importo ancora da pagare pari a fr. 553.--. La stessa richiesta veniva fatta per l’imposta cantonale per un ammontare scoperto di fr. 493.--. Il 10 febbraio 2012, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte cantonale) accoglieva la richiesta e condonava all’istante l’importo di fr. 493.--, in considerazione del fatto che la richiedente era stata posta al beneficio di una prestazione complementare dal

  1. agosto 2009. 2.Il Comune di ..., dopo aver esperito accertamenti propri, giungeva invece alla conclusione che i presupposti per il condono fiscale non fossero soddisfatti e respingeva pertanto la richiesta con decisione 24 maggio 2012. In sostanza, il comune riteneva che il calcolo della prestazione complementare effettuato non si conformasse alla reale situazione della petente. Essa beneficerebbe, infatti, di un diritto di usufrutto su quella che era la residenza coniugale, pur restando gli interessi e gli ammortamenti ipotecari che graverebbero detta proprietà a carico dell’ex marito. Correggendo (riducendole) dovutamente le uscite, la contribuente non avrebbe neppure diritto ad una prestazione complementare, per cui dall’istante potrebbe essere preteso il versamento della rimanenza

dell’imposta, non rappresentando detto pagamento un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua situazione economica. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 giugno 2012, ... chiedeva che la sua richiesta di condono venisse accolta. Gli effetti accessori del divorzio, e in particolare l’ammontare della prestazione assistenziale dovuta alla moglie, sarebbero stati adeguati alla nuova situazione economica dell’ex marito e spetterebbe ora all’istante far fronte al debito ipotecario di quella che era l’abitazione coniugale (vedi al riguardo STA S 09 184). Avendo diritto a prestazioni complementari, l’argomentazione addotta dal comune per negare il condono sarebbe da censurare. 4.Nella propria presa di posizione il Comune di ... chiedeva la conferma del rifiuto deciso. La casa su cui l’istante avrebbe un diritto di usufrutto verrebbe in realtà attualmente abitata dal figlio con la propria famiglia e da una delle figlie dell’istante, mentre i debiti ipotecari della proprietà verrebbero assunti da tutti e tre i figli. Pertanto, nel calcolo della prestazione complementare sarebbe a torto stato considerato un importo di fr. 10'620.-- a titolo di pigione a carico della ricorrente. Omettendo tale deduzione, il disavanzo risultante dal calcolo della prestazione complementare operato, pari a fr. 3'308.--, verrebbe annullato e ne risulterebbe un’eccedenza di fr. 7'212.--, importo con il quale la petente potrebbe indubbiamente far fronte al proprio obbligo fiscale. Per il resto, una sostanza imponibile di fr. 378'900.-- escluderebbe parimenti la possibilità di operare una tassazione zero. 5.Replicando, la ricorrente contestava il punto di vista del comune, avendo l’istante direttamente risentito dei cambiamenti della situazione di salute e quindi anche finanziaria dell’ex marito. Infatti, essa avrebbe potuto far fronte ai debiti ipotecari propriamente grazie al generoso contributo alimentare a carico del marito stabilito in sede di divorzio nel 1996. La diversa situazione venutasi a creare in seguito avrebbe comportato la drastica riduzione di tale contributo e quindi preclusa all’istante la possibilità di sobbarcarsi i debiti ipotecari come in

precedenza. Per questo due dei figli condividerebbero con lei l’abitazione. Nel calcolo della prestazione complementare si sarebbe tenuto conto di questo fatto e alla richiedente sarebbe stato computato un importo ridotto equivalente al costo di mercato della pigione per la parte dell’abitazione occupata. Questi costi sussisterebbero del resto anche se l’istante andasse a vivere altrove. Infine, la sostanza imponibile sarebbe composta dal semplice valore fiscale della casa, valore dal quale non potrebbe dedurre il debito ipotecario, essendo l’immobile di proprietà dei figli. 6.Nella propria duplica il comune convenuto esprimeva dei seri dubbi sulla liceità del comportamento assunto dalla ricorrente, che in un primo tempo avrebbe acconsentito all’alienazione di sostanza a favore dei figli, in seguito avrebbe chiesto e ottenuto delle prestazioni complementari e infine pretenderebbe il condono da imposte, lasciando che i suoi successori diretti beneficino gratuitamente dell’abitazione in cui vivono e senza che paghino imposte su questa parte della sostanza. In realtà, la ricorrente abiterebbe a ...e non a ..., dove la pretesa dimora sarebbe destinata esclusivamente alla famiglia del figlio ed alla figlia con la sua attività di estetista. L’istante farebbe pertanto valere delle uscite che oggettivamente non dovrebbe sostenere. Nel calcolo della prestazione complementare sarebbero poi stati tenuti in considerazione l’importo degli interessi ipotecari effettivi pari a fr. 19'500.--, ammontare al quale sarebbe stato contrapposto il valore locativo dell’abitazione per lo stesso importo, e ancora fr. 10'620.-- di pigione, ciò che costituirebbe un doppione delle spese per l’abitazione. Considerando in diritto: 1.Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l’istante chiede il condono dell’imposta

comunale 2009 per un ammontare di fr. 553.--. Ne consegue che la controversia è di competenza del giudice unico. 2. a)Ai sensi dell’art. 156 della legge cantonale sulle imposte (LIC), le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contributrici venute a trovarsi nel disagio o alle quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni. La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono che è stata presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione. In casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero. Il Governo disciplina i dettagli (art. 156a LIC). L’art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG), entrato in vigore solo il 1. gennaio 2010, prevede che per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta per persone sole a meno di fr. 25'000.--. b)La normativa fiscale comunale non conosce disposizioni materiali proprie sul condono. In virtù dell’art. 6 cpv. 5 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) la competenza per decidere sulla domanda di condono per l’imposta comunale spetta al rispettivo comune. Facendo uso di questa facoltà la legge fiscale comunale (LFC) stabilisce all’art. 19 la competenza del Municipio a decidere in materia, dopo aver preso atto della decisione dell’Autorità cantonale. Questo rinvio lascia perlomeno supporre che siano i principi del diritto cantonale ad essere applicabili a titolo sussidiario (STA A 2010 48 e A 1998 818). Come tale il semplice fatto di percepire delle prestazioni complementari, anche se è indice di una certa difficoltà economica, non

significa automaticamente che occorra accordare un condono d’imposta (vedi STF 2D_133/2007 del 26 febbraio 2008 e 2D_140/2007 del 13 agosto 2008). In effetti, la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui all’art. 112 cpv. 2 lett. b della Costituzione federale (Cost. Fed.) e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF), anche se la differenza è poca. Per questo, giusta la prassi dell’amministrazione fiscale cantonale, un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se la contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe per lei un onere troppo grave. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per la contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se a ragione non lo si può pretendere dalla contribuente. Per la valutazione se il pagamento delle imposte pendenti costituisca per la contribuente un onere troppo gravoso, si confronta – ovviamente tenendo conto di tutte le circostanze che in un modo o nell'altro possono essere ancora rilevanti, ovvero in particolare anche la situazione di diritto patrimoniale – il minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione (più un importo per le imposte correnti) ai proventi effettivamente conseguiti. Se ne risulta un'eccedenza di entrate il condono viene interamente o parzialmente respinto (vedi prassi cantonale sulla tassazione zero consultabile sul sito internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/Praxisfestlegungen/156a- 01-i.pdf). In questo senso per l’imposta cantonale, il semplice fatto di essere al beneficio di una prestazione complementare giustifica in linea di principio il condono richiesto, senza che sia necessario un computo separato del minimo esistenziale. Con ciò si vuole propriamente evitare un dispendio amministrativo ingente quando le differenze tra i due metodi di calcolo si rivelano minime. Eccezioni possono sussistere in presenza di una cospicua sostanza, che nel

calcolo della prestazione complementare viene computata solo in parte come reddito. 3. a)Il comune convenuto ha motivato la decisione di rifiuto, adducendo un errato computo della prestazione complementare, alla quale l’istante non avrebbe quindi diritto. Tale argomentazione non è però corretta. Giusta la legislazione in materia di prestazioni complementari va computato nel reddito annuo, ossia nelle entrate, accanto alle rendite AVS, quelle del secondo pilastro ecc. anche il valore dei proventi della sostanza immobiliare occupata dal proprietario (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) che nell’evenienza sono costituiti dall’importo di fr. 19'560.--. In base all’art. 12 dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) infatti, il valore locativo dell’abitazione occupata dalla proprietaria o dall’usufruttuaria come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. b)Nelle spese annuali vanno tra gli altri presi in considerazione: il fabbisogno vitale annuo della persona sola (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC), gli interessi ipotecari effettivi e le spese di manutenzione del fabbricato oltre al valore locativo se si è proprietari dell’immobile fino ad un ammontare massimo stabilito dalla legge (vedi art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC). E’ propriamente il computo di questo valore locativo che il comune non vorrebbe tener in considerazione reputandolo un doppione. Un simile modo di calcolare la prestazione non si conforma però alle disposizioni in materia di prestazioni complementari, che per qualsiasi persona prevedono il computo di una pigione, indipendentemente dalla questione di sapere se la residenza sia stata presa in affitto dalla richiedente, se sia di sua proprietà o se l’interessata ne abbia l’usufrutto (Erwin Cariget/Uve Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2. edizione, pag. 139 capitolo VI e pag. 170 cifre 3 e 4). Nel proprio ragionamento, quando il comune ritiene che le spese vengano computate alla ricorrente due volte e che quindi la presa in considerazione di una pigione lorda sia un doppione, la parte convenuta sembra voler equiparare il diritto d’usufrutto della ricorrente ad un

diritto di abitazione gratuito. Questi due istituti sono però distinti. L’usufrutto permette all’istante di possedere, usare e godere dell’immobile in oggetto, pur dovendo assumersi le spese ordinarie ad esso correlate. Nel caso in oggetto, giusta il calcolo della prestazione complementare in termini economici l’usufrutto non porta all’istante alcuna maggiore entrata (compensazione tra il ricavo e le spese). Come però si è già detto, anche la beneficiaria di un usufrutto, come la proprietaria di un’abitazione, ha diritto al computo di una pigione stabilita in base ai dati risultanti dalla stima ufficiale. Nel caso in esame questa pigione lorda e l’importo forfettario legale riconosciuto come spesa e pari a fr. 1680.-- (art. 16a OPC-AVS/AI) sono stati divisi per due, in considerazione del fatto che la richiedente la prestazione condivide l’abitazione con il figlio e la figlia ( vedi anche art. 16c OPC-AVS/AI). Pertanto, nel calcolo della prestazione complementare, il fatto che l’abitazione sia effettivamente condivisa con altri ha comportato per l’istante una riduzione della metà dell’importo del valore locativo proprio dell’abitazione in base alla stima ufficiale, causando di riflesso la relativa diminuzione delle uscite. c)Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC). Dette spese ammonterebbero nell’evenienza a fr. 22'231.--, di cui è stato considerato solo l’importo di fr. 19'560.--, ovvero l’ammontare massimo previsto dalla legge e che corrisponde al ricavo lordo dell’immobile. Per il comune non sarebbe l’istante a corrispondere gli interessi sui debiti ipotecari, bensì l’ex marito. In base però alle circostanze concrete, tale pretesa resta una supposizione. Giusta il contratto di cessione a titolo di futura eredità del 7 marzo 1996, con la cessione dell’immobile ai figli gli interessi ipotecari restavano come fino ad allora a carico del marito dell’istante. Nell’ambito del successivo divorzio, il marito si impegnava a corrispondere alla ricorrente una pensione alimentare tanto elevata da permettere a questa di coprire dette spese. Infatti al punto 2.2 cpv. 2 della sentenza di divorzio veniva chiaramente pattuito che “Con questo importo la moglie dovrà far fronte agli oneri ipotecari e alle spese relative alla dimora coniugale” (sentenza di divorzio

del 12 dicembre 1996 pag. 4 in fine e punto 2.2 cpv. 2 del dispositivo di detta sentenza). Dal profilo giuridico, a partire dall’entrata in forza di giudicato della decisione di divorzio è pertanto l’istante ad essere debitrice degli interessi ipotecari e delle relative spese. Attualmente non vi sono pertanto elementi concreti che permettano di considerare pertinente la tesi sostenuta dal comune convenuto. Anche in base alle dichiarazioni fiscali dei figli, pur essendo questi i detentori delle ipoteche in quanto proprietari dell’immobile, non è dato concludere che il debito ipotecario venga assunto da altri se non dalla ricorrente. d)Per finire, nel calcolo della prestazione complementare vengono computati come reddito anche i proventi e i beni a cui l’assicurata ha rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Concretamente, nel calcolo operato è stato considerato anche tale fattore che ha comportato per il periodo qui in discussione riferito alla seconda metà del 2009 un incremento delle entrate di fr. 2'789.--. Ne consegue che il calcolo della prestazione complementare non accorda all’istante un’eccedenza dell’entità di fr. 7'212.--, come preteso dall’autorità comunale, con la quale la contribuente potrebbe far fronte al debito fiscale ancora scoperto. Poiché il comune convenuto non sembra mettere in dubbio la validità della prassi cantonale, che consacra in linea di principio il condono dell’imposta per le persone al beneficio di una prestazione complementare, è lecito ritenere che avendo l’istante diritto a questa prestazione, essa possa parimenti beneficiare del condono fiscale richiesto per l’ammontare ancora scoperto, per quanto lo stato della sua sostanza non permetta una diversa conclusione. 4. a)In base alla direttiva cantonale sulla tassazione zero, in principio, se una contribuente dispone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata. In termini quantitativi, la legislazione cantonale prevede (vedi art. 51 DELIG in vigore dal 1. gennaio 2010) la possibilità di operare una tassazione zero per persone sole unicamente se la sostanza determinante ammonta a meno di fr. 25'000.--. Quale ulteriore motivo per rifiutare la richiesta di condono, il comune convenuto adduce propriamente il cospicuo ammontare

della sostanza dell’istante per un importo di fr. 378'000.--. La questione relativa all’ingente ammontare della sostanza non si pone in vista di una tassazione zero, che nessuno ha richiesto, ma unicamente come eventuale risorsa economica per poter far fronte al debito d’imposta. In questo senso, la sostanza della contribuente è decisiva per quanto questa possa essere tradotta in un valore economico suscettibile di essere impiegato per far fronte al debito fiscale. Non è contestato che la sostanza in discussione sia essenzialmente rappresentata dal valore capitalizzato del diritto di usufrutto. Nel 1996, allorquando avveniva la cessione a titolo di futura eredità a favore dei figli, il valore di questo diritto d’usufrutto veniva quantificato a fr. 390'000.-- e restava da allora praticamente immutato. Nel calcolo della prestazione complementare questo capitale è reputato fruttare e gravare sul bilancio della ricorrente in ragione dello stesso valore, per cui le entrate e le uscite dell’usufrutto si equivalgono e quindi si compensano interamente. Per far fronte al debito fiscale, un’alienazione di parte della sostanza o un aumento del debito ipotecario non entrano nell’evenienza in considerazione, non essendo la ricorrente proprietaria dell’immobile. Queste considerazioni avevano del resto spinto l’amministrazione imposte ad accordare alla richiedente il condono dell’imposta cantonale. b)Nel proprio giudizio, il comune convenuto precisa però più concretamente quale sia la reale situazione logistica dell’istante e della sua famiglia. In base a tale realtà di fatto, concludere all’impossibilità di tradurre in franchi la sostanza a causa dell’impossibilità dell’istante di aumentare l’ipoteca o di realizzare l’immobile appare troppo riduttivo. La concreta situazione in cui vive non preclude alla ricorrente la possibilità di trarre dal diritto di usufrutto di cui è beneficiaria maggiori vantaggi economici di quelli effettivamente finora dimostrati. Se per la prestazione complementare è nel calcolo delle entrate determinante quanto effettivamente l’istante ha a disposizione (STF P 2/07 del 7 agosto 2008 e riferimenti in particolare alla DTF 110 V 21 cons. 3), per decidere sulla necessità o meno di accordare all’istante un condono dall’imposta la situazione è diversa. Dall’usufrutto di cui gode, la ricorrente potrebbe ottenere vantaggi maggiori di quelli che attualmente trae, già semplicemente pretendendo da coloro che abitano la casa la giusta e usuale pigione che sarebbe dovuta per una abitazione analoga da

qualsiasi altro terzo locatario. Nella concreta situazione, è incontestato che la famiglia del figlio, complessivamente quattro persone, abitino il piano superiore della casa e che il piano terreno sia occupato dalla figlia e dalla sua attività di estetista. A detta dell’istante nell’immobile le resterebbe comunque a disposizione una possibilità di alloggio. Anche considerando come reddito il ricavo della proprietà fondiaria occupata dall’usufruttuaria giusta il calcolo della prestazione complementare, è concretamente indiscutibile che l’istante ha in parte rinunciato ai propri diritti di godimento sull’abitazione a favore dei figli. Questa rinuncia potrebbe però oggettivamente tradursi nell’immediato pagamento di due congrui affitti che potrebbero permettere alla ricorrente di far più comodamente fronte non solo al proprio debito ipotecario, ma anche ai propri oneri fiscali. In questo senso, il tribunale considera che dalla sostanza a propria disposizione l’istante possa trarre immediate e sufficienti risorse per coprire il proprio debito d’imposta. Ne consegue che il rifiuto del condono deciso è da confermare e il ricorso va conseguentemente respinto. 5.Per quanto esposto in precedenza il rifiuto di accordare all’istante il condono per l’importo ancora scoperto dell’imposta comunale merita in questa sede conferma. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’esito della controversia giustifica pertanto l’accollamento dei costi alla ricorrente. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.300.--
  • e le spese di cancelleria difr.266.-- totalefr.566.--

il cui importo sarà versato dalla ricorrente entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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