A 10 25 4a Camera SENTENZA del 29 giugno 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente contributo compensativo per parcheggi 1.Il 1./12 febbraio 2010 il Comune di ... accordava a ... il permesso di sopraelevare di un piano - per la formazione di un nuovo appartamento di oltre 80 m 2 di superficie utile lorda (SUL) - l’esistente casa d’abitazione no. 75, sita sul mappale no. 1288 (prima no. 921) in zona ... La parte edificata del fondo è sita in zona edilizia, mentre la restante è ubicata in zona “agricola: altro territorio idoneo all’agricoltura” e viticola. Ai punti 1 e 2 del dispositivo della licenza edilizia alla committente veniva chiesto il versamento di un contributo sostitutivo per due posteggi per complessivi fr. 7'000.--. 2.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 15 marzo 2010, ... postulava l’annullamento delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 della licenza edilizia, relative al contributo sostitutivo per i posteggi. Sulla particella in oggetto l’impianto per due parcheggi sarebbe già stato praticamente eseguito, senza però la possibilità di un allacciamento alla via pubblica. Infatti, contrariamente a quanto di sua competenza e responsabilità, l’ente pubblico non avrebbe ancora proceduto alla realizzazione della necessaria strada di quartiere a ... Questa inattività non potrebbe però certo tornare a sfavore dell’istante. 3.Nella risposta di causa, il Comune di ... concludeva alla reiezione del ricorso ed alla conferma del contributo sostitutivo richiesto. Nella domanda di costruzione la committente non avrebbe prevista l’edificazione di posteggi e non avrebbe neppure apportato la prova di disporre dei posti macchina richiesti sul terreno di terzi. Anziché i due posteggi richiesti, la ricorrente
avrebbe a disposizione unicamente un terreno pianeggiante, recentemente sistemato per terrazzamenti vinicoli, fuori della zona edilizia. Del resto già per la costruzione precedente sarebbe stato versato nel 1999 il contributo sostitutivo, ciò a dimostrazione della fondatezza dell’attuale pretesa. L’urbanizzazione del quartiere tramite la strada anche se di competenza del comune non sarebbe imminente a causa delle difficoltà tecniche che l’intervento comporterebbe (pendio). Con la costruzione della strada non sarebbe poi certamente garantito l’allacciamento del fondo in oggetto alla via pubblica. Infine, la censura riguardo l’insufficiente urbanizzazione della zona sarebbe priva di fondamento, giacché in tale caso non sarebbe stato possibile rilasciare una licenza di costruzione come quella concretamente concessa alla ricorrente. 4.Replicando, l’istante riaffermava la possibilità di usufruire sul proprio terreno - che conta complessivamente 8'000 m 2
renderebbe oggettivamente impossibile un allacciamento dei posteggi alla strada. Per il comune, il preteso contributo non darebbe adito ad alcuna critica, in assenza della strada e della comprova della possibilità di disporre dei necessari parcheggi richiesti. Considerando in diritto: 1.E’ controversa la legittimità del contributo sostitutivo per i due posteggi richiesti all’istante. 2. a)Giusta l’art. 31a della legge edilizia comunale (LE), in caso di costruzione di nuovi edifici nonché di trasformazioni o ampliamenti, che presumibilmente creeranno traffico supplementare, vanno costruiti sulla particella stessa oppure nelle immediate vicinanze su terreno privato posteggi per veicoli a motore accessibili durante tutto l’anno e da mantenere liberi permanentemente per il parcheggio (cpv. 1). Devono essere messi a disposizione per edifici residenziali 1 posteggio per ogni abitazione fino a 80 m 2 di SUL; oltre: 2 posteggi (cpv. 2). In base all’art. 31b LE, se l’impianto dei previsti posteggi non è possibile su terreno proprio oppure su terreno di terzi garantito mediante l’iscrizione a registro fondiario ed i posteggi non possono nemmeno essere approntati sotto forma di impianto collettivo, per ogni posteggio mancante deve essere versato un contributo unico sostitutivo (cpv. 1). Il contributo sostitutivo ammonta a fr. 3'500.-- per posteggio (cpv. 2 all’inizio). Il contributo sostitutivo viene fatturato alla committenza nell’atto del rilascio della licenza edilizia e deve essere versato prima dell’inizio della costruzione (cpv. 3). b)Il contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che sostituisce l’obbligo principale di eseguire posteggi (obbligazione di fare), quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato, in particolare per motivi tecnici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la manifesta sproporzione tra l’onere a carico dell’obbligato e i vantaggi derivanti alla collettività (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 29 LALPT, n. 275
ss.). Come altre indennità sostitutive (ad es. quelle per la costruzione di rifugi), il presente tributo causale non ha un carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell’esistenza e nell’entità, dall’obbligazione di fare principale, ovvero quella di realizzare dei parcheggi su suolo privato. Il contributo sostitutivo per posteggi non dà diritto a particolari prestazioni da parte dell’ente pubblico (per es. all’uso di posti auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L’indennità in questione deve essere versata poiché l’obbligato viene liberato dalla prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell’ente pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato. D’altra parte, se non fosse prevista la possibilità di versare tale indennità, la licenza edilizia potrebbe addirittura essere negata a quei proprietari che non sono in grado di adempiere in natura l’obbligo di realizzare i posteggi necessari (DTF 97 I 802, cons. 6). 3. a)Nell’evenienza l’istante reputa principalmente di avere praticamente già a disposizione i due posteggi richiesti. Questa allegazione non è però stata dimostrata. I piani allegati alla domanda edilizia e presentati dall’istante non recavano alcuna indicazione sulla sistemazione esterna ed in particolare riguardo alla creazione dei due posteggi. Già il 16 ottobre 2009, prima del rilascio della licenza edilizia, l’ufficio tecnico comunale richiedeva alla committente l’indicazione relativa ai posteggi. L’interessata rispondeva alla richiesta adducendo una serie di considerazioni, giusta la mancata necessità di creare nuovi posteggi, l’utilizzazione da parte della famiglia di un parcheggio di terzi e la possibilità di sistemare i posteggi davanti al muro appena eretto o comunque altrove sul fondo. Sulla base di tali indicazioni, l’autorità edilizia concludeva all’impossibilità oggettiva di creare i due posteggi in zona edilizia a causa della morfologia del suolo ed in particolare a seguito dell’elevata pendenza del fondo e trovandosi la restante parte della particella al di fuori della zona edificabile. b)Non è contestato che l’ubicazione concernente lo spiazzo antistante il nuovo muro si trovi in “zona agricola: altro territorio idoneo all’agricoltura”
sovrapposta ad una zona viticola. Giusta l'art. 16a cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. Affinché la conformità sia adempiuta, il suolo deve costituire il fattore produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 cons. 3a e rinvii). L'art. 34 cpv. 1 OPT riprende questa nozione, precisando che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno (DTF 129 II 413 cons. 3.1). In detta zona dei posteggi che servono alla zona edilizia sono evidentemente contrari allo scopo di zona. Diversamente da quanto preteso dall’istante, che non vede intralci al rilascio di un permesso per erigere l’impianto fuori zona, la concessione da parte del competente dipartimento cantonale di una licenza edilizia d’eccezione per l’erezione di due posteggi non può considerasi cosa fatta. Una simile richiesta esula dalla semplice formalità e le possibilità di ottenere quanto richiesto per un impianto che va indubbiamente assegnato alla zona edilizia non sono a priori date. Giustamente pertanto, l’autorità edilizia ha considerato che l’alternativa dei posteggi fuori zona non fosse nell’evenienza data. Semmai spetterebbe all’istante comprovare di poter effettivamente ottenere un simile permesso d’eccezione. c)Anche un’ubicazione in zona edilizia è stata dal comune ritenuta praticamente inattuabile. In effetti, partendo dall’ipotesi che il tracciato della futura strada di quartiere verrà a sovrapporsi a quello dell’attuale percorso pedonale, la creazione di due parcheggi sul fondo della ricorrente a ridosso di tale tracciato in zona edilizia sarebbe in termini puramente teorici possibile, anche se tecnicamente alquanto difficile a causa della pendenza del fondo dell’istante e della morfologia del suolo. Per poter creare due posti macchina l’esecutivo considera necessari degli ingenti interventi di scavo, prima, e di sostegno, dopo, che comporterebbero dei costi di costruzione esorbitanti. Dal canto suo, l’istante neppure pretende di essere disposta ad edificare concretamente i due posteggi in zona edilizia e ad assumersi i relativi costi. Ne consegue che quanto ritenuto dall’autorità edilizia in merito all’attuale assenza di posteggi merita in questa sede conferma.
sostituivo per i due posteggi che oltre a non essere attualmente realizzabili non potrebbero neanche venir resi accessibili. Per il resto, non è contestata la necessità di procedere alla creazione di due nuovi posteggi, in considerazione della creazione di un appartamento di oltre 80 m 2 di SUL, né l’ammontare del contributo sostituivo pari a fr. 3'500.-- per ogni posto macchina mancante. 5.In conclusione il ricorso è respinto e la licenza edilizia viene confermata anche in relazione all’obbligo di versare un contributo sostitutivo per i due posteggi mancanti di fr. 7'000.--. Visto l’esito del ricorso, le spese procedurali vengono poste a carico della ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al comune convenuto non spettano ripetibili. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate