A 09 65 4a Camera SENTENZA del 23 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente imposta cantonale sull'utile 1.La ... SA è un’impresa di costruzioni per sopra e sottostrutture con sede a ... e una succursale a ... dal 2005. Oltre ad operare nel ..., la ditta è attiva pure nel vicino Cantone Ticino. Considerata la significativa presenza operativa della società sul suolo ticinese, per la divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone del Ticino, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (qui di seguito detto semplicemente ufficio di tassazione) vi sarebbe uno stabilimento d’impresa. Riguardo l’anno 2004 tra i due cantoni veniva operato un riparto fiscale. Nel 2005, l’impresa era imposta in Ticino sulla base di utili immobiliari per un ammontare di fr. 127'800.-- e per il 64% dell’utile ordinario, percentuale corrispondente alla mole di lavori svolti in Ticino rispetto alla cifra d’affari complessiva. Anche per il 2006 l’ufficio di tassazione operava un analogo riparto. 2.Il 16 luglio 2008, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente amministrazione imposte) emetteva le decisioni di tassazione per l’anno 2005, ritenendo la ditta interamente imponibile nei Grigioni. Alcuni giorni più tardi veniva emessa la tassazione riguardante il 2006 in base agli stessi criteri. L’interposto reclamo contro la decisione di tassazione per l’anno 2005 veniva respinto con decisione 9 novembre 2009, mentre il reclamo riguardante la tassazione 2006 è tuttora pendente. Per l’amministrazione imposte, in base alla documentazione fornita dall’impresa di costruzioni, nel 2005 anziché un utile sulle vendite immobiliari la ditta avrebbe subito una perdita. L’utile ordinario della società andrebbe invece imposto interamente nei Grigioni, poiché non sarebbero dati i presupposti per
riconoscere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa fuori cantone. La ditta svolgerebbe infatti la propria attività partendo dalla sede nei Grigioni, da dove verrebbero sbrigate tutte le pratiche amministrative e d’ufficio, mentre in Ticino l’impresa non avrebbe che dei momentanei cantieri nel luogo dove di volta in volta edificherebbe, senza però alcuna infrastruttura o struttura gestionale che esuli dallo stretto necessario per portare a termine i lavori in corso. 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 9 dicembre 2009, la ... SA chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa in Ticino e la retrocessione degli atti all’amministrazione imposte per il riparto delle imposte del 2005 secondo la base fissa stabilita in Ticino ed gli elementi ad essa spettanti. Per l’istante le condizioni per procedere ad un riparto fiscale sarebbero date, detenendo la ditta delle istallazioni fisse in Ticino. Contrariamente alla restrittiva interpretazione proposta e sostenuta dall’amministrazione imposte, per i cantieri d’impresa sarebbe determinante l’importanza economica della costruzione, così come il tipo e l’organizzazione degli impianti sul posto. Poiché la ditta conseguirebbe dei proventi superiori nel Ticino rispetto ai Grigioni e impiegherebbe manodopera in gran parte ticinese, anche per questi motivi vi sarebbe appartenenza economica al Ticino. 4.Nella propria presa di posizione, l’amministrazione imposte postulava la reiezione del ricorso. Gli impianti che l’istante deterrebbe in Ticino sarebbero da considerare come usuali impianti mobili per cantieri e non quali istallazioni a carattere permanente. Anche la visita effettuata presso la succursale di ... avrebbe permesso di costatare come in loco la ditta non disporrebbe né di un ufficio o comunque una sede fissa e neppure di una buca per le lettere. Come confermato dalla rappresentante della ditta, a ... la ditta non deterrebbe alcun ufficio e tutta l’amministrazione, fatturazione, assunzione di personale ecc. avverrebbe tramite l’ufficio di .... Per l’utile immobiliare conseguito dalla vendita dei 12 appartamenti sulla particella no. 448 RF di ..., la ditta sarebbe imponibile in Ticino, anche se per l’amministrazione imposte la ditta avrebbe per dette costruzioni realizzata una perdita, assuntasi dal Cantone dei Grigioni, anziché un utile.
5.Sentito al riguardo, l’ufficio di tassazione confermava la correttezza dell’imposizione dell’utile immobiliare nel Cantone Ticino e il riparto operato per l’utile ordinario, avendo la ditta uno stabilimento d’impresa in Ticino giusta la definizione fornita al riguardo dal diritto federale e dalla relativa prassi del Tribunale federale. 6.Replicando l’istante riconfermava il petito di ricorso e le motivazioni già addotte a sostegno dello stesso senza aggiungere ulteriori osservazioni. Considerando in diritto: 1.La controversia riguarda principalmente l’imposizione del reddito ordinario della persona giuridica e solo di riflesso gli utili immobiliari. Per quanto riguarda gli utili immobiliari risultanti dalla vendita dei 12 appartamenti sulla particella no. 448, la loro imposizione in Ticino non è contestata. Per l’amministrazione imposte, sottraendo dal prezzo di vendita degli immobili i costi di costruzione sostenuti dalla ditta giusta la documentazione ed i giustificativi allegati, risulterebbe una perdita di fr. 4'231.35. Perdita che l’autorità fiscale grigionese ha dedotto dal risultato d’esercizio degli anni 2005 e 2006. La questione di sapere se il calcolo operato dall’ufficio di tassazione, che ha corretto riducendo sostanzialmente le prestazioni proprie dell’impresa per concludere all’esistenza di un utile immobiliare, non merita ulteriori disquisizioni, poiché una modifica dei fattori nel senso operato dall’autorità fiscale ticinese andrebbe in questo contesto a diretto svantaggio della ricorrente. 2. a)Nell’evenienza si tratta di stabilire se la ditta dispone, come preteso dall’ufficio di tassazione, di uno stabilimento d’impresa nel Cantone Ticino. Giusta la legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni (LIC), le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se la loro sede o la loro effettiva amministrazione si situa nel Cantone (art. 74 cpv. 1 LIC) o se conducono nel Cantone stabilimenti d’impresa (art. 75 cpv. 1 lett. b LIC). La citata legislazione intende per
stabilimento d’impresa una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in parte, l’attività dell’impresa (art. 75 cpv. 4 LIC). Come i Grigioni riconoscono una sovranità fiscale limitata sulle persone giuridiche con stabilimenti d’impresa sul loro territorio, reciprocamente l’esistenza di uno stabilimento d’impresa sul territorio di un altro cantone rende necessario un riparto fiscale. Nei rapporti intercantonali, l’art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevede un assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica delle persone giuridiche con sede o amministrazione fuori cantone se tali società tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone. La LAID rinunciava, contrariamente a quanto previsto all’art. 51 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), ad una definizione di stabilimento d’impresa, ritenendo sufficienti le chiare direttive già stabilite dalla giurisprudenza a livello intercantonale per l’interpretazione di tali nozioni (vedi FF 1983 III 87) e i cantoni non possono essere tenuti a riprendere la formulazione della LIFD (Zwahlen in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, art. 21 marginale 35). Il Cantone Ticino ha però ripreso la definizione del diritto federale, la quale stabilisce che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi (vedi art. 61 cpv. 3 della legge tributaria cantonale e art. 51 cpv. 2 LIDF). Mentre in Ticino la presenza di uno stabilimento d’impresa è per i cantieri di costruzione data dopo una permanenza di oltre 12 mesi, come nei rapporti internazionali, né la legislazione in materia di armonizzazione né quella grigionese conoscono una tale nozione in virtù della durata temporale del cantiere. b)Già in funzione della propria posizione geografica, in particolare con i confinanti Cantoni di San Gallo e Glarona, il Cantone dei Grigioni non detiene un interesse ad operare dei riparti fiscali a livello intercantonale già dal momento in cui un cantiere d’impresa è presente sul suolo cantonale, o opera sul suolo di un altro cantone, per oltre 12 mesi. Se quindi vi è una certa
comprensione per la regola che conosce il Cantone Ticino, anche perché sicuramente maggiormente confrontato con riparti internazionali che non intercantonali, questo Giudice non ha motivo per imporre ai Grigioni una definizione di stabilimento d’impresa per i cantieri di costruzione giusta la LIFD quando ciò non corrisponde manifestamente alla volontà né del legislatore cantonale né di quello federale in materia di armonizzazione fiscale. c)Per il resto non vengono neppure seriamente messe in dubbio le conclusioni dell’amministrazione imposte quanto all’inesistenza di fatto di una succursale in Ticino. Anche se la ricorrente ha dal 2005 costituita una filiale in Ticino, a ... la ditta non ha un ufficio destinato alla gestione aziendale, non versa alcun affitto, presso la sede non lavora alcun dipendente e la ditta non dispone neppure in loco di una buca delle lettere. Come confermato dalla responsabile dell’impresa di costruzioni, i lavori amministrativi della ditta vengono svolti esclusivamente dall’ufficio di .... d)Che l’amministrazione imposte abbia accettato un riparto intercantonale per l’anno 2004 non è pregiudizievole per l’esito della vertenza. E’ infatti solo a partire dal 2005 che sono state effettuate delle verifiche sul posto e che è stata dettagliatamente esaminata la situazione aziendale dell’impresa, mentre in precedenza erano state semplicemente accettate le conclusioni prese dall’ufficio di tassazione. 3. a)Per il Tribunale amministrativo la questione dell’appartenenza economica va pertanto risolta sulla base delle regole di riparto intercantonale sviluppate da prassi e giurisprudenza. Non è contestato che in base a queste, le condizioni per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa siano cumulativamente:
Questa condizione richiede l’erezione per un periodo indeterminato di una determinata infrastruttura (P. Locher, op. cit., pag. 44 s.). Per quanto concerne i cantieri edili, la richiesta stabilità era riconosciuta agli uffici, agli impianti di lavorazione ecc., per quanto questi fossero stati impiegati per diversi cantieri e eretti per un certo (indeterminato) periodo di tempo (DTF 95 I 435 cons. 3 e 62 I 139 cons. 2). Nel 1984 il Tribunale federale ha cambiato la propria prassi dovendo statuire sull’esistenza o meno di uno stabilimento d’impresa nel caso di un consorzio di ditte impegnato in un grosso progetto della durata decennale. Giusta la nuova prassi, l’esigenza della “costanza” di un cantiere non deve più essere compresa unicamente dal punto di vista della durata, ma bisogna piuttosto tener conto dell’importanza economica dell’opera come pure della natura e dell’organizzazione delle istallazioni nel luogo considerato. Se si tratta di istallazioni importanti (vie d’accesso, teleferiche, dispositivi per il trattamento dei materiali, infermerie, parco macchine, officina di riparazione ecc.) che restano sul posto per diversi anni, si può parlare di elementi “permanenti” che giustificano la presa in considerazione di stabilimenti d’imprese di costruzioni (ASA 55, 522). b)In casu, nel periodo qui determinante la ditta ha lavorato in Ticino sul cantiere di ... alla costruzione di 12 appartamenti dal maggio 2005 al settembre 2006, ad ... per una palazzina di 8 appartamenti dal luglio 2005 al novembre del 2007 ed a ... per quattro case unifamiliari dal settembre 2005 al novembre 2007. Giusta quanto attestato dalla ditta, ogni cantiere disponeva di recinzioni, gru, impianti di approvvigionamento idrico, impianto smaltimento acque di rifiuto, illuminazione elettrica e quadri elettrici, Verabox per uffici di cantiere e per gli operai (con mobilio, riscaldamento e impianto elettrico) e container per le attrezzature nonché WC da cantiere. I lavori venivano organizzati direttamente dall’ufficio di cantiere, anche se la responsabile ha ammesso che qualsiasi attività amministrativa (corrispondenza, salari, fatturazione ecc.) della ditta veniva svolta da .... In base a questa descrizione forza è di constatare che l’impresa ricorrente dispone di diversi lavori in corso in Ticino, muniti tutti separatamente delle ordinarie istallazioni di cantiere che sono necessarie all’esecuzione dell’opera progettata. Le recinzioni, la gru, l’acqua potabile e l’impianto di smaltimento, la corrente elettrica, i WC e i container
per le attrezzature sono delle infrastrutture proprie a qualsiasi cantiere edile anche di ridotte dimensioni. Anche un box per dare ai dipendenti la possibilità di trascorrere i momenti di pausa seduti o al caldo non è un indizio come tale per ammettere l’esistenza di un’istallazione fissa di una certa importanza. Gli unici elementi che potrebbero sostenere la tesi della ricorrente sono costituiti dai rispettivi uffici di cantiere. Da questi viene però gestito unicamente il rispettivo lavoro in via di esecuzione e non progetti ubicati altrove. Le fatturazioni, i salari, gli annunci d’infortunio, l’assegnazione degli operai ai vari cantieri ecc. vengono svolti dall’ufficio sito nei Grigioni. I 12 appartamenti a ... sono situati sullo stesso fondo e fanno parte dello stesso progetto di costruzione per cui non possono essere considerati come 12 distinti cantieri coordinati tra di loro dall’ufficio di cantiere. Stesse considerazioni si impongono anche per gli altri cantieri che riguardano la costruzione di più unità facenti però parte dello stesso progetto. In queste condizioni non è dato parlare di istallazioni di una certa importanza nel senso della prassi sopra citata. c)E’ indubbio che la ditta sia effettivamente molto attiva nel vicino cantone, distando gli uffici della stessa solo una ventina di minuti dal .... Gli svariati cantieri edili non permettono però di ritenere soddisfatto il criterio della presenza di istallazioni o impianti fissi o permanenti sul suolo Ticinese. Il fatto che venga impiegata in gran parte manodopera ticinese, non da ultimo in considerazione della vicinanza geografica delle due regioni, non è neppure una considerazione determinante ai fini del giudizio. 4.In conclusione, la decisione su reclamo impugnata viene confermata e con questa la decisione di tassazione a suo fondamento. Il ricorso è respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese e viene obbligata in base all’art. 78 LGA a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni e al Cantone invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2).
Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate