U 09 8 3a Camera SENTENZA del 26 marzo 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente assistenza sociale (diniego di e/o ritardata giustizia) 1...., 1959, lasciava nel 2006 il proprio lavoro come montatore d’impianti per dei disturbi psichici e faceva in seguito domanda per l’ottenimento di prestazioni d’invalidità. All’esaurimento delle indennità giornaliere di malattia nel 2008, viveva dell’aiuto sociale fornitogli dal comune di .... Dal 14 ottobre 2008, ... si annunciava presso il comune di ... come domiciliato e il 9 dicembre successivo, tramite il servizio sociale ..., faceva domanda di prestazioni assistenziali mensili per un importo di fr. 2'103.00, comprensivi del premio della cassa malati, in continuità all’aiuto sociale precedentemente già percepito a ... Dalla richiesta emergeva che il richiedente era divorziato dal 2008, aveva due figli maggiorenni, che vivevano con la ex moglie, e che si era deciso a trasferirsi a ..., frazione del Comune di ..., per “tagliare con il passato”. Il 23 dicembre 2008, il Comune di ... informava l’incaricata del servizio sociale, con copia per conoscenza al diretto interessato, che la domanda doveva essere approfondita non essendo il richiedente persona conosciuta nel comune e occupando questi una casa con più persone per un affitto insolitamente elevato. Per questo l’autorità comunale intendeva evadere la richiesta dopo le festività natalizie, ovvero alla ripresa dell’attività il 12 gennaio 2009. A titolo meramente provvisorio, al richiedente veniva concesso il forfait per il mantenimento di fr. 480.00 nella forma di un credito presso il negozio di alimentari del paese. Il 5 gennaio 2009, ... rinviava al mittente il buono d’acquisto, postulando il riconoscimento di una prestazione assistenziale dignitosa e chiedendo al comune di voler emanare una decisione impugnabile sulla richiesta a suo tempo presentata.
2.In data 26 gennaio 2009, ... adiva l’ufficio cantonale del servizio sociale con un gravame di vigilanza, chiedendo che all’autorità comunale venisse fatto ordine di evadere quanto prima la richiesta 4 dicembre 2008 mediante un provvedimento formale. Il Governo cantonale, tramite l’ufficio per i comuni dei Grigioni, al quale era stata trasmessa la pratica, inviava il 9 febbraio 2008 la vertenza al Tribunale amministrativo per la sua evasione quale ricorso per denegata o ritardata giustizia, dopo aver previamente conferito con il Giudice dell’istruzione. 3.Nella propria presa di posizione, il Comune di ... chiedeva la reiezione del ricorso. La richiesta di aiuto sociale sarebbe stata esaminata già in data 15 dicembre 2008. Allora l’esecutivo aveva però ritenuto di necessitare ulteriori informazioni prima di poter decidere in merito alla richiesta. In particolare all’autorità interessava conoscere la suddivisione dei costi dell’abitazione tra coinquilini, i nominativi del proprietario dell’autovettura di grossa cilindrata immatricolata a nome del richiedente, la provenienza dei mezzi di sostentamento per i due cani, il motivo della presa di un domicilio sul territorio comunale e perché era stato sottoscritto un contratto d’affitto molto più oneroso di oggetti analoghi. Infine, voleva essere esaminata la possibilità di inserire il richiedente in un programma occupazionale. Prima delle ferie natalizie non sarebbe stato possibile esperire tutti gli accertamenti necessari per cui a ... sarebbe stata concessa almeno la possibilità di rifornirsi di generi alimentari presso il negozio del paese. Poi, tutti i tentativi di raggiungere personalmente il richiedente tramite il controllo abitanti e l’usciere comunale non avrebbero dato alcun esito. Come l’autorità comunale avrebbe poi appreso in seguito, dal 23 dicembre 2008 ... sarebbe comunque stato assente da ... Al momento attuale, l’esecutivo non ritiene pertanto di poter dar seguito alla richiesta dell’istante. Qualora il richiedente dovesse far rientro sul territorio comunale, a questi rimarrebbe comunque impregiudicata la possibilità di contattare il municipio per chiarire la situazione. 4.Nella propria replica, l’istante esponeva di aver vissuto presso il Comune di ... fino al 1. ottobre 2008 e di aver deciso di cambiare domicilio dopo la rottura della sua relazione sentimentale. Si sarebbe annunciato presso il Comune di
... solo in dicembre per l’aiuto sociale, ignorando che la competenza in materia fosse dei comuni e non della Confederazione. Per l’insorgente i motivi invocati dal comune convenuto per giustificare il mancato rilascio di una formale decisione di merito sulla richiesta di assistenza presentata sarebbero insostenibili. L’elezione di domicilio non dipenderebbe dalla lingua parlata dalla persona richiedente e le indagini dell’autorità a questo riguardo sarebbero tendenziose e razziste. L’autovettura immatricolata a suo nome sarebbe di proprietà dell’amica e resterebbe a sua disposizione fino alla scadenza della validità dell’immatricolazione. Per il richiedente sarebbe però impossibile alienare il bene mobile, non essendone il proprietario. Presso la casa presa in affitto vivrebbe saltuariamente l’amica, la quale resterebbe comunque domiciliata a Tomils e si prenderebbe unicamente cura dell’istante durante l’esacerbarsi della malattia, come propriamente avvenuto durante il periodo qui in discussione. La possibilità di assumere un lavoro sarebbe per il ricorrente momentaneamente esclusa, essendo inabile completamente al lavoro e in attesa di una decisione da parte dell’AI. Infine, l’istante non ritiene criticabile l’affitto di un bilocale anziché di una semplice stanza. In ogni caso a partire dal 1. marzo 2009, egli soggiornerebbe presso i genitori a ..., non essendogli possibile per ragioni di salute continuare ad abitare a ... Con la sospensione dell’aiuto sociale al petente non sarebbe neppure stato possibile corrispondere i premi della cassa malati, motivo per cui ora si troverebbe in una situazione di mancata copertura e nell’impossibilità di procurarsi i farmaci di cui necessiterebbe. Dal canto suo il comune convenuto rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1.Giusta l’art. 8 cpv. 2 della legge cantonale sulle lingue, la lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. In considerazione del fatto che sul territorio del comune convocato la lingua ufficiale è l’italiano si giustifica la redazione della presente sentenza in lingua
italiana anche se al ricorrente resta impregiudicata la possibilità di esporre le proprie argomentazioni nella lingua ufficiale tedesca. 2.In ossequio all’art. 4 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), le autorità esaminano d’ufficio la loro competenza (cpv. 2). Se un’autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all’autorità ritenuta competente, avvisando le parti (cpv. 3). Per quanto concerne l’ammissibilità del ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo, l’art. 49 cpv. 3 LGA parifica alle decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone. Mentre quindi in precedenza la passività di un’autorità era censurabile solamente presso l’autorità di vigilanza, con l’entrata in vigore della nuova LGA il 1. gennaio 2007, anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono deferibili a questo Giudice dalla persona colpita come qualsiasi altra decisione. E’ quindi a giusta ragione che l’ufficio cantonale di assistenza sociale e poi l’autorità di vigilanza (art. 18 della legge cantonale sull’assistenza, LA), ovvero il Governo cantonale, aditi a torto, hanno trasmesso la pratica al sottoscritto Tribunale per la sua evasione. L'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il Tribunale non può, quindi, decidere sulla fondatezza o meno del diritto all’aiuto sociale. Le prestazioni materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. 3. a)Il diritto dell’amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale (CF) comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell’autorità adita. L’autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, Les garanties de procédure, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berna 2006, p. 570). La Costituzione federale è pure violata nel caso in cui l’autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (STF del 18 luglio 2006,
2P.89/2006). Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati) o nel caso in cui l'autorità competente sia decisa ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito del tutto o che non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c e 103 V 195 cons. 3c). b)La nozione di termine ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico. Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità. Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 cons. 1c, 107 Ib 164s.). Relativamente ad una domanda di aiuto sociale, il Tribunale federale considerava del tutto priva di fondamento la richiesta di un ricorrente che voleva veder evasa la propria richiesta otto giorni dopo la sua presentazione (sentenza del 4 gennaio 2005, 2P.337/2004). Nella sentenza dal 4 febbraio 2008 (riferimento 42.2008.4) il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva accertato un diniego di giustizia dopo che l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non aveva ancora rilasciato la decisione
di sua competenza afferente al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale al trascorrere di 2 anni e 8 mesi dalla presentazione della richiesta. Nella sentenza del 6 novembre 2006, lo stesso ufficio si era reso passibile della stessa censura a 7 mesi di inattività dalla presentazione della richiesta (riferimento 42.2006.15). Nell’evenienza occorre pertanto stabilire se l'autorità non abbia agito in maniera tempestiva (per la ritardata giustizia vedi considerando 4 che segue) o non abbia agito del tutto (per il diniego di giustizia vedi considerando 5 che segue). 4. a)La richiesta di assistenza del 4 dicembre 2008 era stata fatta proseguire dal servizio sociale all’autorità comunale con scritto 9 dicembre 2008. La domanda poteva quindi essere pervenuta presso il comune convenuto al più presto il mercoledì 10 dicembre 2008. La pratica veniva trattata nella seduta del 15 dicembre successivo, ma ritenendo l’autorità necessari ulteriori accertamenti si decideva di informare l’interessato sull’ulteriore procedere. Per questo in data 23 dicembre 2008 il richiedente e il servizio sociale competente venivano avvertiti della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti e all’istante veniva trasmesso il buono d’acquisto per generi alimentari ritenuto suscettibile di coprire il suo fabbisogno personale fino alla presa di una decisione definitiva sulla questione, ad un mese circa dalla presentazione della richiesta. Infatti, nella comunicazione 23 dicembre 2008 veniva espressa l’intenzione di evadere la domanda dopo la riapertura degli uffici comunali il 12 gennaio 2009. Come non viene neppure contestato, il ricorrente aveva ricevuto detta comunicazione e la responsabile del servizio sociale gli aveva spiegato nel dettaglio quali punti avrebbero ancora dovuto essere chiariti. Senza fornire all’autorità alcun ragguaglio, il 5 gennaio 2009, prima quindi della riapertura degli uffici comunali, il richiedente pretendeva semplicemente l’emanazione di un provvedimento impugnabile e il 29 gennaio 2009 interponeva il gravame per denegata o ritardata giustizia. Dal canto suo, il comune giustifica l’impossibilità di evadere la richiesta alla ripresa dell’attività a metà gennaio 2009, non essendo l’interessato in alcun modo reperibile. In seguito sarebbe emerso che il richiedente avrebbe dato ordine alla posta di trasmettere la propria corrispondenza ad un altro indirizzo già dal
23 dicembre 2008, a conferma del fatto che il ricorrente non era già più a quest’epoca sul territorio del comune convenuto. b)Nel proprio ricorso, l’istante non contesta di non essere stato rintracciabile, ma considera inammissibili le richieste e gli accertamenti che l’autorità intendeva condurre nei suoi confronti. La censura è in parte comprensibile. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di esporre nella PTA 2005 no. 4, la libertà di domicilio di una persona di cittadinanza svizzera non può essere fatta dipendere dalle condizioni economiche, dalla solvibilità o dall’onorabilità della stessa. Il fatto però che alcune richieste dell’autorità fossero manifestamente fuori luogo (motivo del trasferimento, lingua) non liberava l’interessato dal suo obbligo di collaborare all’accertamento della fattispecie su altri aspetti rilevanti ai fini dell’evasione della richiesta. In principio, l’autorità è tenuta ad accertare d’ufficio i fatti, mentre il richiedente è obbligato a dare qualsiasi informazione utile e a produrre i documenti necessari (art. 4 LA), collaborando in questo modo all’accertamento della fattispecie (art. 11 LGA). Per l’autorità era indubbiamente rilevante la questione di sapere se nell’appartamento che il richiedente abitava vi fossero altri inquilini, nel qual caso le spese dell’affitto avrebbero potuto essere ripartite su più parti, se la vettura immatricolata a nome dell’istante fosse anche di sua proprietà, e se fosse conseguentemente operabile una deduzione dell’aiuto sociale, o la questione di sapere se al richiedente potesse essere offerto un impiego. Sul formulario di richiesta di prestazioni assistenziali, era menzionato il fatto che l’istante fosse in attesa di una prestazione da parte dell’invalidità, ma non vi erano indicazioni sul grado della residua abilità lucrativa. Non essendo stato reperibile per chiarire queste questioni, l’istante è quindi in parte corresponsabile della mancata pronta evasione della propria richiesta già durante il mese di gennaio 2009, come era nelle intenzioni del comune convenuto. Due settimane dopo la presentazione della richiesta di assistenza, era poi stato inviato al richiedente il buono d’acquisto per generi alimentari, a conferma della pronta reazione dell’autorità alla domanda presentata. Ne consegue che in termini temporali, all’autorità comunale non può essere addebitata alcuna ritardata giustizia.
dell’impossibilità di contattare quest’ultimo per ottenere le informazioni utili all’evasione della pratica. Non spetta in tali circostanze al Tribunale amministrativo imporre al comune un termine per l’evasione della pretesa come in un caso di accoglienza del ricorso, fermo restando che la decisione di merito sulla richiesta dovrà essere presa entro un congruo termine, poiché è notoria la precarietà economica nella quale solitamente versano le persone bisognose di assistenza. 6.In conclusione, il ricorso per ritardata e denegata giustizia è respinto, anche se il comune convenuto è comunque tenuto a voler prendere un provvedimento impugnabile entro un congruo termine. In principio, la procedura è soggetta a spese di giustizia (art. 73 cpv. 1 LGA). L’esito della controversia, che richiama al comune la necessità di decidere in ogni caso sulla richiesta presentata, giustifica eccezionalmente la rinuncia al prelievo di dette spese. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non vengono prelevate spese di giustizia.