DTF 145 V 399, 8C_276/2009, 8C_345/2023, 8C_738/2021, 8C_746/2014
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 24 32 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRighetti Giudicivon Salis e Brun AttuariaSchupp SENTENZA dell'8 ottobre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., ricorrente contro B., convenuta concernente indennità di disoccupazione (idoneità al collocamento)
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato il C. 1980, si è iscritto all'Ufficio di collocamento in data 27 ottobre 2022. Quale cassa di disoccupazione (qui di seguito: CD) responsabile gli veniva assegnata la B._____ di D.. 2.Tramite domanda del 7 novembre 2022, A. rivendicava un'indennità di disoccupazione a partire dal 1° novembre 2022, indicando di essere abile al lavoro al 50% e di aver richiesto il 30 marzo 2022 una rendita presso l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Ufficio AI). 3.La CD B._____ di E._____ in data 14 novembre 2022 comunicava a A._____ che egli, a partire dal 1° novembre 2022 fino al 31 ottobre 2024, aveva diritto a 400 indennità, pari a 23,61 mesi. L'idoneità era ritenuta del 50%. 4.Con svariati certificati medici i Dr. med. G._____ (medico assistente del F.), H. (viceprimario del F.), I. (FMH medicina interna generale), J._____ (FMH medicina interna generale) e K._____ (medico assistente pronto soccorso), ritenevano per A._____ – in certe occasioni in concomitanza e divergenti - un'inabilità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2023 al 1° febbraio 2024 compreso e dal 4 marzo al 23 maggio 2024, nonché del 100% dal 27 al 28 febbraio 2023, l'8 marzo 2023 e dal 12 gennaio al 4 marzo 2024. 5.In data 17 febbraio 2023 la Divisione provvedimenti preventivi (qui di seguito: DPP) dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (qui di seguito: UIAML) riteneva, con decisione relativa al test d'idoneità professionale, che A._____ aveva diritto a ottenere le prestazioni dell'Assicurazione disoccupazione (qui di seguito: AD).
3 - 6.L'Ufficio AI rilasciava il 21 settembre 2023 un progetto di decisione riguardante l'attribuzione di una rendita d'invalidità, nel quale prevedeva di accordare dal 1° gennaio 2023 una rendita del 60%. L'Ufficio AI riteneva che A._____ non sarebbe stato più abile al lavoro nella sua attività usuale; un'attività adatta allo stato di salute dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 50%. 7.Con scritto del 25 settembre 2023, la CD B._____ di L._____ informava A._____ che, visto il progetto di decisione dell'Ufficio AI, il grado d'idoneità di collocamento sarebbe stato adeguato a far tempo dalla crescita in giudicato del progetto di decisione. Inoltre, si riteneva che la CD avrebbe versato un'indennità pari al 50% nel momento dell'emissione della decisione definitiva dell'assicurazione invalidità si sarebbe richiesta la compensazione all'Ufficio AI di quanto versato in eccesso. 8.La Sozialversicherungsanstalt (SVA) di P., con lettera del 31 ottobre 2023 alla CD B. di L., riteneva per A., tra le altre cose, un grado d'invalidità dal 1° al 31 ottobre 2023 di 60%. 9.Con scritto del 2 novembre 2023, la CD B._____ di D._____ comunicava a A._____ una decisione di restituzione delle prestazioni versate per un importo pari a CHF 3'667.60, o compensazione con la rendita d'invalidità assegnata. In seguito alla comunicazione della decisione sulla rendita AI, la CD avrebbe dovuto adeguare l'indennità giornaliera retroattivamente all'insorgere del diritto alla rendita della capacità lucrativa rimanente. Al contempo la CD avrebbe dovuto compensare le indennità giornaliere versate con quelle dell'assicurazione invalidità ciò fino al raggiungimento dell'importo della rendita versata dall'assicurazione invalidità. La CD riteneva di aver anticipato dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 prestazioni per un importo di CHF 3'667.60, da compensare con l'assicurazione invalidità.
4 - 10.Con decisione del 15 novembre 2023, l'Ufficio AI riteneva che, a partire dal 1° gennaio 2023, A._____ aveva diritto a una rendita di 60%. Inoltre, si effettuavano pagamenti arretrati di CHF 9'080.00 (periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023), che poi si sarebbero computati con la CD B._____ e l'assicurazione M.. 11.A. si rivolgeva, con e-mail del 16 novembre 2023, all'Ufficio AI. Egli chiedeva se il grado d'invalidità corrispondesse al grado d'incapacità lavorativa e, quindi, se la sua situazione dal 1° gennaio 2023 prevedesse una capacità lavorativa del 40% e un'IL (grado d'invalidità) del 60%. Con ulteriore e-mail del 20 novembre 2023, all'Ufficio AI, A._____ chiedeva ulteriori delucidazioni in merito. 12.Con e-mail del 21 novembre 2023, l'Ufficio AI rispondeva a A._____ che il grado d'invalidità non corrisponderebbe in ogni caso anche alla capacità risp. incapacità lavorativa. Si riteneva che, secondo le valutazioni, A._____ sarebbe abile al lavoro nella misura del 50% per attività adatte, mentre ci sarebbe un'inabilità lavorativa per l'attività abituale. Per statuire in merito al l grado d'invalidità sarebbe necessario un confronto dei redditi, dal quale risulterebbe un'invalidità del 60%. 13.In un'ulteriore e-mail del 14 dicembre 2023 all'Ufficio AI, A._____ sosteneva che "La mia percentuale non può essere considerata/calcolata in base al grado d'invalidità=incapacità al guadagno, ma alla capacità al lavoro, che corrisponde al 50%". 14.Con decisione n. 007/2023 del 15 dicembre 2023, la CD B._____ di D._____ decideva che, in base alla decisione dell'Ufficio AI accordante una rendita con grado AI del 60% a partire dal 1° gennaio 2023, ella provvedeva ad adeguare l'idoneità al collocamento nel grado residuo, quindi 40% a partire dal 1° gennaio 2023.
5 - 15.A._____ il 22 gennaio 2024 sollevava opposizione contro la decisione del 15 dicembre 2023. Egli riteneva che il grado d'invalidità sarebbe pari al grado d'incapacità al guadagno, ma non equivarrebbe al grado d'incapacità lavorativa. Egli riteneva che nella decisione dell'Ufficio AI per il calcolo della perdita di guadagno si sarebbe tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50%. Inoltre, egli citava in questo senso l'email dell'Ufficio AI del 22 novembre 2023. La sua (in)capacità lavorativa del 50% sarebbe attestata dai suoi certificati medici. Egli vi concludeva che il suo grado d'idoneità al collocamento corrisponderebbe alla sua capacità lavorativa residua, pari al 50%. Chiedeva che l'opposizione fosse accolta e che la decisione in questione fosse annullata. 16.Con decisione su opposizione del 27 febbraio 2024, la CD B._____ di N._____ respingeva l'opposizione e confermava la decisione del 15 dicembre 2023. La CD B._____ riteneva che la decisione del 15 novembre 2023 avrebbe riconosciuto una rendita retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 60% e, pertanto, una riduzione del guadagno assicurato dal 50% al 40% sarebbe corretta. Infatti, se l'assicurazione invalidità stabilisse un grado AI del 58%, la CD calcolerebbe l'importo del rimborso, basandosi su una capacità di guadagno rimanente del 42% e, quindi, su una riduzione corrispondente del guadagno assicurato su cui si fonderebbero inizialmente le indennità. 17.Il 28 febbraio 2024 A._____ telefonava con un collaboratore della CD B._____ ritenendo che, a suo parere, la decisione su opposizione avrebbe affrontato prevalentemente un oggetto diverso – ovvero il calcolo del guadagno assicurato – da quello principale della controversia, ovvero l'adeguamento del grado d'idoneità al collocamento. Su richiesta di A., la CD B. riesaminava la decisione, emanandone successivamente una nuova.
6 - 18.Con nuova decisione su opposizione del 5 marzo 2024, la CD B._____ di N._____ annullava e sostituiva la decisione del 27 febbraio 2024, respingendo l'opposizione di A.. Si riteneva che la decisione del 15 dicembre 2023 "è confermata per ciò che atteneva il 40% di grado occupazionale e il relativo calcolo effettuato in considerazione della decisione AI del 15 novembre 2023. Mentre la frase riportata, nella decisione qui impugnata «La cassa ha pertanto provveduto ad adeguare la sua idoneità al collocamento nel grado residuo, vale a dire al 40% a partire dal 01.01.2023» è annullata e corretta nel seguente modo: «La cassa ha pertanto provveduto ad adeguare il grado residuo, vale a dire al 40%, a partire dal 01.01.2023.» Le Casse di disoccupazione in Svizzera non possono pronunciarsi sull'idoneità al collocamento. Questo compito spetta agli Uffici regionali di collocamento rispettivamente alle Sezioni del lavoro, uffici giuridici dei relativi cantoni." Per il resto veniva ripresa l'argomentazione della decisione del 27 febbraio 2024. 19.Il 16 aprile 2024 A. nuovamente telefonava con la CD B., informando quest'ultima degli errori contenuti nella decisione del 5 marzo 2024, ovvero la citazione della sezione CD B. di O._____ al posto di D._____ e la data riportata della decisione n. 007/2023 15 ottobre 2023 al posto di 15 dicembre 2023. 20.Con nuova decisione su opposizione riportante la data del 5 marzo 2024, ma rilasciata il 16 aprile 2024, la CD B._____ di N._____ respingeva l'opposizione di A.. La CD B., lasciando l'argomentazione invariata, ma correggendo la data di emissione della decisione no. 007/2023 al 15 dicembre 2023 (invece del 15 ottobre 2023) e l'ufficio che ha rilasciato la decisione, quindi la CD B._____ di D._____ (e non di O._____).
7 - 21.A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni avverso tale decisione in data 18 aprile 2024. Egli chiedeva che la sua opposizione fosse accolta, la decisione n. 007/2023 del 15 dicembre 2023 annullata e la situazione ripristinata allo stato antecedente. Egli, inoltre, chiedeva un rimborso/risarcimento da stabilire secondo valutazione del Tribunale. 22.La CD B._____ (qui di seguito: convenuta) nella sua presa di posizione del 15 maggio 2024 chiedeva la reiezione del ricorso. 23.Il Giudice dell'istruzione informava il ricorrente, con scritto del 17 maggio 2024, che un ulteriore scambio di scritti non era ritenuto necessario, però restava impregiudicata la facoltà di introdurre una replica. 24.Con replica del 27 maggio 2024, il ricorrente riconfermava il petito ricorsuale, aggiungendovi che fosse riconosciuto il suo grado d'idoneità al collocamento pari al 50%. Egli approfondiva le sue argomentazioni. 25.Con duplica del 31 maggio 2024, la convenuta riconfermava la sua posizione, approfondendo le sue argomentazioni. II. Considerando in diritto: 1.Oggetto di impugnazione è la terza decisione su opposizione della convenuta datata 5 marzo 2024 e recapitata al ricorrente il 17 aprile 2024 (cfr. doc. A ricorrente). Il ricorso contro questa decisione, circostanza non contestata, ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 [LADI; RS 837.0] i.c.d. con l'art. 56 e 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC
8 - 370.100]; art. 100 cpv. 3 LADI i.c.d. con l'art. 128 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02] i.c.d. con l'art. 119 cpv. 1 lett. a OADI). La legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo, circostanza avverso la quale non sono state sollevate censure, (art. 60 LPGA i.c.d. con l'art. 39 cpv. 1 lett. a LGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2.Controverso è se la convenuta, giustamente, in seguito alla fissazione del grado d'invalidità al 60%, ha fissato il grado residuo al 40% a partire dal 1° gennaio 2023. 3.1.Secondo il ricorrente, le CD in Svizzera non potrebbero pronunciarsi sull'idoneità al collocamento; questo compito spetterebbe agli Uffici cantonali di collocamento (qui di seguito: URC) risp. alle Sezioni del lavoro. Quindi la convenuta non avrebbe potuto adeguare il grado d'idoneità al collocamento. Secondo la LPGA, il grado d'invalidità sarebbe pari al grado d'incapacità al guadagno, ma non equivarrebbe al grado d'incapacità lavorativa. Per quanto riguarda il grado di capacità lavorativa, l'Ufficio AI nella sua decisione di novembre 2023 riterrebbe che un'attività adatta allo stato di salute dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 50% e nella stessa decisione terrebbe conto di una capacità lavorativa residua del 50% per il calcolo della perdita di guadagno. Tale incapacità lavorativa al 50% sarebbe anche attestata dai certificati medici. In un colloquio con il consulente URC del 26 marzo 2024, questi gli avrebbe confermato che il grado d'idoneità al collocamento sarebbe tuttora pari a 50%, come stabilito dalla decisione del 15 novembre 2023. Inoltre, nelle tre decisioni d'opposizione si affronterebbe un oggetto diverso, ovvero il calcolo del guadagno assicurato, ma non l'oggetto principale, ovvero l'adeguamento del grado d'idoneità al collocamento previsto nella decisione del 15 dicembre 2023.
9 - 3.2.La convenuta nella risposta ribadiva che in casu l'idoneità al collocamento sarebbe stabilita dagli URC e/o dalle Sezioni del lavoro, uffici giuridici dei relativi cantoni. Il ricorrente sarebbe idoneo al collocamento e la convenuta si sarebbe già espressa su questo punto nella decisione inviata il 16 aprile
10 - 3.4.La convenuta nella duplica cita le indicazioni contenute nella marginale C26 della Prassi LADI ID (Segreteria di Stato dell'economia SECO, stato 1° luglio 2023). In sostanza, se l'Ufficio AI stabilirebbe un grado d'invalidità del 58%, l'AD calcolerebbe l'importo del rimborso basandosi su una capacità al guadagno rimanente del 42% e quindi su una riduzione corrispondente del guadagno assicurato su cui si fonderebbero inizialmente le indennità giornaliere. La convenuta ribadiva poi le sue argomentazioni di risposta al ricorso. 4.1.Secondo l'art. 23 cpv. 1 prima frase LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. Secondo l'art. 40b OADI, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per "menomazione della capacità lucrativa" si intende l'invalidità constatata dall'Ufficio AI (Prassi LADI ID, n. C26a). Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPGA, per valutare la presenza di una tale incapacità sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. L'art. 8 cpv. 1 LPGA ritiene che è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
11 - 4.2.Nel caso di persone ai sensi dell'art. 40b OADI, si tratta di individui per i quali un'altra assicurazione sociale ha accertato un'invalidità. La copertura assicurativa fornita dall'assicurazione contro la disoccupazione è limitata a coprire la capacità di guadagno rimanente e, quindi, il corrispondente adeguamento del guadagno assicurato in base al grado di validità determinato (cfr. DTF 145 V 399 consid.4.1.1, 142 V 380 consid.3.3.2, 140 V 89 consid.5.1 ff., 133 V 530 consid.4.1.2, 133 V 524 consid.5 und 132 V 357 consid.3.2; sentenza del Tribunale federale [STF] 8C_746/2014 del 23 marzo 2015 consid.3.3 con rif.). Sentenze del Tribunale amministrativo [STA] S 22 87 del 18 ottobre 2023 consid.5.2; S 19 57 del 19 febbraio 2021 consid.4.4; Prassi LADI ID, n. C26 segg.). Per gli assicurati ai sensi dell'art. 40b OADI, il guadagno assicurato va ricalcolato in funzione della capacità di guadagno rimanente e l’indennità versata in eccesso va rimborsata rispettivamente compensata con altre prestazioni dell’assicurazione sociale (cfr. Prassi LADI ID, n. C26). 4.3.L'assicurazione invalidità e l'assicurazione disoccupazione non sono complementari. La riscossione di una rendita AI intera non implica necessariamente l’inidoneità al collocamento. Infatti, se un assicurato percepisce una rendita AI intera, egli conserva tuttavia una capacità di guadagno residua, che può conferirgli un diritto alle prestazioni di disoccupazione (cfr. STF 8C_276/2009 del 2 novembre 2009 consid.5; STA S 17 75 del 31 gennaio 2018 consid.4.b/aa). Quindi, se l'invalidità è stabilita, la CD calcola l’importo del rimborso basandosi su una capacità di guadagno rimanente (100% - % d'invalidità; cfr. Prassi LADI ID n. C26). Poiché l'assicurazione per l'invalidità e quella per la disoccupazione non si basano sugli stessi criteri di ammissibilità, può accadere, nel caso di uno stesso danno alla salute, che l'AI presuma la piena abilità al lavoro mentre l'AD neghi l'idoneità al collocamento (cfr. DTF 109 V 29; STF 2C_282/05
12 - del 3 marzo 2006 consid.2.3 con rif.; STA S 17 75 del 31 gennaio 2018 consid.4.b/aa). 4.4. La censura del ricorrente, secondo la quale le CD non potrebbero pronunciarsi sull'idoneità al collocamento, perché il compito spetterebbe ad altri uffici, non è qui di rilevanza e, come tale, non è meritevole di ulteriori considerazioni. Inoltre, giova qui rilevare che nella terza decisione su opposizione del 5 marzo/16 aprile 2024 la convenuta, seguendo il ricorrente, correggeva la frase in questione, sostituendo la frase "la sua idoneità al collocamento nel grado residuo" con "adeguare il grado residuo". Il ricorrente ha altresì ragione quando ritiene che l'incapacità al guadagno è da considerare come invalidità. Si precisa però che la seconda è data unicamente nella misura in cui la prima diventa permanente o di lunga durata (cfr. art. 7 e 8 LPGA). Essendo qui stata constatata per mezzo di una decisione un'invalidità del 60% da parte dell'Ufficio AI preposto (quindi un'incapacità al guadagno duratura; cfr. doc. 106 convenuta), ed essendo che la CD copre la perdita di guadagno corrispondente alla capacità di guadagno rimanente, se ne deduce che il calcolo della convenuta basato sulla capacità di guadagno rimanente della ricorrente in misura del 40% (100% - 60%) non dà adito a critiche. La censura è dunque infondata e, per conseguenza, il ricorso del ricorrente va respinto (cfr. anche Prassi LADI ID n. C26, vedi anche i summenzionati consid. 4.1 segg.). 4.5.Questo Tribunale rileva in questo senso che il ricorrente confonde alcuni concetti, misconoscendone la portata. Egli incorre in errore quando deduce che la capacità lavorativa residua del 50% in un'attività adatta – come ritenuto dall'Ufficio AI – corrisponda alla capacità di guadagno rimanente. Si tratta di due concetti diversi; infatti, l'(in)capacità lavorativa fissa la percentuale nella quale la persona in questione è ancora in grado di lavorare in un determinato campo. Mentre, come rettamente sostiene la
13 - convenuta, il calcolo del grado d'invalidità scaturisce da un calcolo di paragone tra lo stipendio percepito da valido (quindi antecedente il danno alla salute) e lo stipendio percepito da invalido (cfr. tra tante STF 8C_345/2023 del 4 luglio 2024 consid.5.1; 8C_738/2021 dell'8 febbraio 2023 consid.3.4, 3.6 e 4; STA S 23 104 del 12 dicembre 2023 consid.5). Infine, come ricordato dalla convenuta, occorre ricordare che in ogni caso il ricorrente non ha sollevato opposizione contro la decisione dell'Ufficio AI e, quindi, egli ha accettato il grado d'invalidità ivi assegnatoli e il conseguente adeguamento della capacità di guadagno rimanente apportato dalla convenuta. 4.6.Ritenuto tutto quanto sopra il ricorso è da respingere. 5.1.Ai sensi dell'art. 61 lett. f bis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Poiché la LADI non prevede alcun obbligo di pagamento delle spese e non vi è temerarietà o sconsideratezza, non vengono addebitate spese giudiziarie al ricorrente. 5.2.Il ricorrente fa valere una pretesa di risarcimento o perlomeno un contributo a titolo di rimborso spese per il tempo e i mezzi investiti per l'opposizione. Considerato che è parte soccombente, a quest'ultimo non spetta un indennizzo. La convenuta non ha un diritto a un rimborso di spese ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).
14 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non sono assegnate indennità. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]