VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 21 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaPaganini Giudicivon Salis e Zanolari Hasse AttuariaSchupp SENTENZA del 15 agosto 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinata dall'avv. Andrea Toschini, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto concernente prestazioni complementari

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nata il B., in data 28 luglio 2022 ha fatto richiesta di prestazioni complementari (qui di seguito: PC). Ella indicava di possedere della proprietà fondiaria in Svizzera, di aver negli anni precedenti ceduto, venduto, ceduto a titolo di anticipo ereditario beni patrimoniali o proprietà fondiarie a familiari/terzi o rinunciato a entrate, e questo a favore di coniuge/figli e di percepire una rendita AVS (CHF 1'956.00) e una rendita della previdenza professionale (CHF 591.00). Dal 14 giugno 2022 ella non risiedeva più al domicilio di C._____ ma si era trasferita nella casa di cura per anziani di D., con retta giornaliera di CHF 164.00. Si indicavano risparmi sul conto bancario di CHF 1'647.30. Inoltre si indicava una comproprietà di ½ di una cascina all'E. particella no. I._____ e fabbr. n. J._____ con valore venale di CHF 149'744.00 (sua quota CHF 74'872.00). Ella indicava di avere un'ipoteca di CHF 88'000.00. Inoltre i coniugi A._____ K._____ in data 2 ottobre 1990 cedevano alle figlie F._____ e G._____ le particelle n. L._____ [recte: oggi n. R.] (casa n. N.), n. O._____ (stalla n. M.), n. P. (prato), n. Q._____ (terreno) e un'interessanza in comunione con eredi K._____ della particella n. S._____ (stalla e cascina n. T.). Sulla particella n. L. [recte: oggi n. R.] veniva istituito un diritto di abitazione personale vita natural durante a favore dei coniugi A. K._____ (cfr. doc. 14, 15 convenuto). 2.La tassazione del 2021 attestava quale sostanza: tre immobili, n. J._____ (CHF 76'000.00), parcella n. U._____ (CHF 2'500.00) e casa n. N._____ / 42.10% (CHF 184'800.00). I debiti privati compresi quelli di partecipazione erano fissati a CHF 91'300.00 (cfr. doc. 17 convenuto). 3.Il 30 settembre 2022 la Cassa di compensazione AVS decideva di respingere la domanda di prestazioni complementari. Si riteneva il patrimonio di A._____ di CHF 116'672.00 (conti bancari CHF 1'864.80 e

  • 3 - valore venale della proprietà fondiaria cascina e terreno CHF 114'808.00.) Si indicava che i debiti ipotecari potrebbero essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano, ma l'ipoteca di CHF 88'000.00 non graverebbe su un immobile della signora A.. Pertanto i requisiti per le PC non erano dati (cfr. doc. 24 convenuto). 4.G. sollevava opposizione contro la decisione con scritto del 27 ottobre 2022, chiedendo il diritto alle PC a decorrere dal 21 agosto 2022. Ella indicava che A._____ avrebbe potuto restare al domicilio grazie alle cure e all'aiuto delle figlie, le sue entrate mensili sarebbero bastate al suo sostentamento e alle spese. Dal 10 aprile al 14 giugno 2022 si sarebbe fatto capo a una badante per la sorveglianza notturna, il servizio sarebbe costato CHF 7'116.00, pagato da G._____ quale prestito a A.. Dal 14 giugno 2022 quest'ultima risiederebbe in una casa di cura per anziani e le entrate mensili di CHF 2'547.00 basterebbero appena a coprire i premi e partecipazione alle spese di cassa malati, le assicurazioni, le imposte, effetti personali, ecc. La retta mensile verrebbe anche pagata dalla figlia, cioè dal 14 giugno 2022 al 30 settembre 2022 CHF 16'456.00. La somma dei due importi di CHF 23'572.00 costituirebbe un debito di A. nei confronti della figlia, quindi sebbene il patrimonio di A._____ fosse stato ritenuto a CHF 116'672.80, questo sarebbe ridotto al 30 settembre 2022 a CHF 93'100.00. La soglia di CHF 100'000.00 sarebbe stata raggiunta il 20 agosto 2022 e da allora varrebbe il diritto alle PC (cfr. doc. 28 convenuto). 5.Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2023 la Cassa di compensazione AVS respingeva l'opposizione. Si citava l'art. 9a cpv. 1-3 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30). Si riteneva che gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta. La sostanza cui si è rinunciato fa parte

  • 4 - della sostanza netta. Si sosteneva che in data 31 dicembre 2021 erano stati identificati CHF 116'672.80 di sostanza netta, composti da depositi bancari di CHF 1'864.80 e proprietà fondiaria di CHF 114'808.00. Si aggiungeva che i debiti dovrebbero essere presi in considerazione solo se il loro rimborso è garantito, in corso o imminente. In base ai documenti presentati non risulterebbe che il rimborso sarebbe attualmente in corso o imminente, anzi si presumerebbe che il rimborso non potrebbe essere effettuato con l'attuale sostanza (si citava la sentenza del Tribunale federale [STF] 9C_884/2013 del 9 aprile 2014). Per cui la decisione PC impugnata sarebbe legittima (cfr. doc. 33 convenuto). 6.In data 20 febbraio 2023 A._____ (qui di seguito: ricorrente) presentava ricorso chiedendo le fosse riconosciuto il diritto alle prestazioni complementari a decorrere dal 21 agosto 2022. In via eventuale si chiedeva la cassazione della decisione impugnata e la retrocessione dell'incarto alla Cassa di compensazione AVS per una nuova decisione. 7.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (qui di seguito: convenuto) prendeva posizione in data 9 marzo 2023 chiedendo il rigetto del ricorso. 8.La ricorrente replicava in data 13 aprile 2023 confermando i suoi petiti. 9.In data 3 maggio 2023 il convenuto comunicava di rinunciare all'inoltro di una duplica dettagliata, confermando i petiti. II. Considerando in diritto: 1.I presupposti formali secondo gli artt. 56 cpv. 1, 58 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) i.c.c. l'art. 19 della Legge cantonale sulle prestazioni complementari (CSC 544.300), l'art. 57 LPGA i.c.c. l'art. 49 cpv. 2 Legge sulla giustizia

  • 5 - amministrativa (LGA; CSC 370.100) nonché l'art. 61 lett. b LPGA sono dati, per cui si entra nel merito del ricorso. 2.Indiscusso è il deficit di entrate e la sostanza della ricorrente. Contestati sono i debiti deducibili dalla sostanza e quindi se dalla sostanza netta di CHF 116'672.80 sono deducibili il debito ipotecario di CHF 88'000.00 e i presunti debiti di CHF 23'572.00 fatti valere nei confronti della figlia G.. 2.1.La ricorrente riteneva che fino all'estate 2022 ella viveva a casa sua, aiutata dalle due figlie, le quali ora non sarebbero più in grado di sostenerla. In seguito al tentativo con un aiuto esterno, ella poi si sarebbe spostata in casa anziani. Al momento del ricovero le sue entrate sarebbero state di CHF 2'547.00 (CHF 591.00 cassa pensione e CHF 1'956.00 di AVS). A partire dallo scorso anno, vista la retta mensile della casa anziani e i costi per l'aiuto domestico precedente il ricovero, ella non potrebbe più far fronte al suo fabbisogno e avrebbe quindi chiesto le PC. Non si contestava la sostanza di CHF 116'672.80. Però si ritenevano dei passivi, cioè debiti, quali: il debito ipotecario di CHF 88'000.00 nei confronti della Banca H. che graverebbe ora sulla casa della figlia, e il prestito di denaro dalla figlia G._____ avvenuto nel 2022 (CHF 23'572.00) per poter pagare le fatture dell'aiuto domestico e la retta della casa anziani; in considerazione del fatto che le sue entrate sarebbero bastate unicamente a coprire le spese ordinarie (cassa malati e partecipazione ai costi, imposte, assicurazioni, cura della persona, ecc.). Si citava poi il contenuto dell'opposizione del 27 ottobre 2022: in sintesi nella denegata ipotesi di una mancata considerazione del debito ipotecario, già solo considerando il debito verso la figlia il patrimonio netto sarebbe sceso sotto la soglia dei CHF 100'000 già il 20 agosto 2022.

  • 6 - Si nominavano gli art. 9a LPC e l'art. 17 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). La prima istanza avrebbe adottato dei criteri molto limitativi che né legge né ordinanza menzionerebbero, considerando solo alcuni debiti ad esclusione di altri. Anche la dottrina di riferimento non confermerebbe l'interpretazione della prima istanza, al contrario sottolineerebbe che andrebbero considerati tutti i debiti, anche quelli non ancora esigibili. Si citava CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed., Zurigo 2021, p. 234 n. 596, cioè che dalla sostanza netta sarebbero da dedurre i debiti comprovati, nella misura in cui al momento rilevante esistano effettivamente e non solo possibilmente, e il loro motivo legale e derivante dalla causa stessa è soddisfatto, inoltre l'esigibilità non sarebbe un requisito. La giurisprudenza andrebbe nello stesso senso della dottrina, precisando che andrebbero considerati tutti i debiti e trattandosi di diritti federali non ci sarebbe spazio per interpretazioni divergenti delle autorità cantonali. Si citava quindi il consid. 3.3. della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo ZL.2020.00028 del 4 novembre 2021 (vedi sotto). Neppure la STF 9C_884/2013 del 9 aprile 2014 (pubblicata DTF 140 V 201) citata dal convenuto confermerebbe la tesi secondo la quale i debiti possono essere presi in considerazione solo se il loro rimborso è garantito, in corso o imminente. Al consid. 4.2 si sarebbe specificato infatti che quali debiti varrebbero i prestiti ipotecari, i piccoli crediti e anche i prestiti tra privati, i debiti fiscali, ecc. Ne discenderebbe che l'interpretazione dell'art. 17 OPC-AVS/AI fornita dalla prima istanza sarebbe in contrasto con l'interpretazione letterale e grammaticale della norma e con l'interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza. Quindi il debito ipotecario della ricorrente andrebbe considerato in riduzione della sua sostanza anche se graverebbe su un immobile che non le apparterrebbe e anche il debito contratto nei confronti della figlia andrebbe parimenti dedotto. La sostanza netta della ricorrente sarebbe quindi inferiore a CHF 100'000.00.

  • 7 - Nella replica la ricorrente puntualizzava i fatti ritenuti dal convenuto. Come risulterebbe dal contratto di cessione a futura successione del 2 ottobre 1990 la ricorrente non avrebbe rinunciato ad alcuna sostanza, sarebbe stato il marito ad anticipare la sostanza (di lui beni) alle figlie con costituzione di un diritto di abitazione a favore della moglie. Se si volesse parlare di rinuncia a sostanza, l'importo sarebbe al massimo di ca. CHF 52'000.00 (CHF 213'280.00 x ½ [quota successoria nella successione del marito] / CHF 61'200.00 [diritto di abitazione]). Inoltre la cessione risale al 1990, per cui applicando l'art. 17e cpv.1 OPC-AVS/AI sarebbe manifesto che in casu non vi sarebbe sostanza alla quale si sarebbe rinunciato da considerare come patrimonio computabile in riduzione della rendita complementare. Sarebbero passati 22 anni dalla cessione dei beni del marito alle figlie e un'eventuale rinuncia andrebbe considerata solo se superiore a CHF 220'000.00, qui non il caso. Secondo l'atto di cessazione del 1990 non sarebbe vero che sulla casa ceduta alle figlie sarebbe gravata un'ipoteca che la moglie avrebbe tenuto come debito proprio alienando la sostanza. La particella n. L._____ [recte: oggi n. R.] casa n. N. sarebbe appartenuta al marito e all'epoca non sarebbe stata gravata da alcuna ipoteca. Il debito ora garantito da ipoteca sarebbe stato contratto successivamente dalla ricorrente per provvedere ai suoi fabbisogni. Il debito contratto nel 2022 nei confronti della figlia G._____ sarebbe risarcibile (al contrario di quanto affermato dal convenuto). La ricorrente sarebbe comproprietaria di una cascina, cioè ci sarebbe sufficiente sostanza per provvedere alla restituzione (alienando o mettendo in pegno la quota di comproprietà). Il convenuto applicherebbe a torto la giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] S 15 9 – caso diverso perché la ricorrente avrebbe alienato tutta la sua sostanza pochi anni prima non avendone più per poter rimborsare il debito - e le sentenze del Tribunale federale (nelle quali eccezionalmente

  • 8 - i debiti non verrebbero considerati). Il debito sarebbe deducibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. La giurisprudenza citata dal convenuto sarebbe stata sviluppata per correggere casi in cui la semplice applicazione dell'art. 17 cpv. 1 OPC- AVS/AI porterebbe a un risultato in buona fede inaccettabile. 2.2.Il convenuto per la fattispecie rinvia agli atti. Per la motivazione rinvia alla sua decisione del 19 gennaio 2023. In aggiunta egli cita la STA S 2015 9 del 10 settembre 2015 consid. 2.c e 2.e. In sintesi contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, anche i debiti per i quali non ci si può aspettare seriamente che il richiedente PC pagherà il credito, sono considerati non correttamente riportati e quindi non computabili a livello giuridico-PC. Questa sarebbe la situazione in casu. Evidentemente un rimborso dei prestiti non sarebbe (stato) previsto, né economicamente possibile. La ricorrente avrebbe infatti ceduto l'immobile su cui grava l'ipoteca alle figlie in cambio di un diritto di abitazione. Questo vorrebbe dire che la ricorrente non sarebbe più proprietaria dell'immobile, ma avrebbe evidentemente mantenuto l'ipoteca su di esso. Quest'ipoteca non sarebbe più garantita tramite proprietà della ricorrente. I debiti ipotecari, tuttavia, potrebbero solo essere presi in considerazione come presupposto del diritto nella determinazione del patrimonio se l'immobile è di proprietà e abitato dal proprietario (cfr. n. 2512.01 WEL i.c.c. n. 3442.02 WEL). Dunque un obbligo di rimborso (sia dei prestiti che dell'ipoteca) sarebbe associato a notevoli incertezze risp. un rimborso nelle attuali circostanze molto improbabile e al momento non esisterebbe nemmeno un obbligo corrispondente. Pertanto gli attuali prestiti dei figli e il debito ipotecario soddisferebbero esattamente i principi stabiliti dalla prassi, motivo per cui un debito a livello giuridico-PC (eccezionalmente) non sarebbe computabile. Questa prassi si dimostrerebbe corretta e coerente anche all'interno del sistema PC, in particolare in casi (come questo) dove ci sarebbe una rinuncia al patrimonio. Attraverso la cessione nel 1990 la

  • 9 - ricorrente e suo marito avrebbero rinunciato a CHF 213'280.00, così per essi si sarebbero create delle lacune nel sostentamento economico. Se si tenesse conto dei debiti derivanti da tale manco (sia nei confronti di un servizio sociale che di una persona privata), nel calcolo delle PC - debiti che sorgono inevitabilmente e inevitabilmente non sono rimborsabili - ciò porterebbe a una riduzione della rinuncia alla sostanza e quindi sarebbe in contrasto con l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e art. 17a OPC-AVS/AI. 3.La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale (art. 2 cpv. 1 LPC). Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare (art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Si nota che l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC dal 1° gennaio 2021 non è più in vigore e non è quindi applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto che cita l'articolo nella sua presa di posizione. L'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC ritiene che le persone sole hanno diritto alle PC se la loro sostanza netta è inferiore all'importo di CHF 100'000. Secondo l'art. 11a cpv. 2 LPC gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta. L'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI ritiene che la sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati. Al cpv. 2 si ritiene che

  • 10 - i debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile. Al cpv. 3 si elencano le deduzioni dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle PC o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone. L'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Secondo l'art. 13 cpv. 1 del Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 624.14) l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. L'art. 54 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (CSC 720.000) ritiene che è soggetta all'imposta la sostanza netta. Secondo l'art. 17b lett. a OPC-AVS/AI vi è una rinuncia alla sostanza se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione. Secondo l'art. 17e OPC-AVS/AI per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'art. 11a cpv. 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di CHF 10'000.00. Secondo l'art. 17e cpv. 2 OPC-AVS/AI l’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno. Secondo il cpv. 3 per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione. 3.1.Riguardo alla sostanza della ricorrente si ritiene che ella al momento della richiesta PC risiedeva (e per quanto noto) risiede nella casa di cura per

  • 11 - anziani di D., e vista la sua attuale età di 96 anni percepisce una rendita AVS. Ella è comproprietaria in ragione di un mezzo della particella n. I. edificio n. J._____ (cascina) nel comune di C._____ (cfr. doc. 15 p. 7 s. convenuto). L'altra metà appartiene alla comunione ereditaria del defunto marito, alla quale anche lei appartiene. Il convenuto calcolava quindi come quota della ricorrente ¾ del valore venale (CHF 149'744.00) della particella, cioè CHF 112'308.00. Inoltre aggiungeva CHF 2'500.00 di valore venale per la parcella n. U._____ (vedi doc. 17 convenuto), portando il sub-totale di sostanza netta a favore della ricorrente a CHF 114'808.00. A tale importo si aggiungevano CHF 1'647.30 di sostanza bancaria presso la Banca H._____ (cfr. doc. 15 p. 4 convenuto) e CHF 217.50 presso la Post Finance (cfr. doc. 26 p. 4 convenuto), portando il totale della sostanza bancaria a CHF 1'864.80. Il totale complessivo è quindi di CHF 116'672.80, che è indiscusso (vedi anche decisione del 30 settembre 2022, cfr. doc. 24 convenuto e ricorso del 20 febbraio 2023 punto III.3). 3.2.Sebbene le parti abbiano sollevato la questione della rinuncia alla sostanza, il computo degli immobili ceduti nel 1990 non è oggetto di discussione (netto CHF 213'280.00: cioè, come da calcoli del convenuto, in seguito a deduzione al netto del valore capitalizzato del diritto di abitazione cfr. doc. 21 e 23 convenuto). Si precisa però che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sostanza è stata nel 1990 ceduta da entrambi i coniugi – quindi non solo dal defunto marito (cfr. doc. 4 p. 11-14 convenuto). Ciononostante in casu sono passati 32 anni dalla cessione (vedi 1990-2022). L'ammortizzazione di CHF 10'000.00 annuali è iniziata nell'anno 1992 (cfr. art. 17e cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI) ma in ogni caso considerando la cifra di cui sopra, già dal ventiduesimo anno (2013) il capitale di rinuncia era stato interamente ammortizzato, come ritenuto dalla ricorrente (ammortizzazione di CHF 220'000.00) e quindi tale rinuncia alla sostanza non è qui da considerare per il computo della

  • 12 - sostanza netta, come giustamente ritenuto dal ricorrente, inoltre anche il convenuto nelle sue decisioni non tocca il tema. 3.3.Per quanto riguarda la deduzione di debiti dalla sostanza si ritiene quanto segue. Dalla sostanza effettiva, non dalla sostanza alla quale si è rinunciato, sono da dedurre i debiti comprovati dalla persona avente diritto alle PC, nella misura in cui al momento rilevante esistano effettivamente, e non solo possibilmente e sia soddisfatta la loro causa giuridica e il motivo d'origine. La scadenza al riguardo non è un requisito. Tuttavia, possono essere presi in considerazione solo i debiti che il debitore deve seriamente aspettarsi di dover pagare. Questo requisito è soddisfatto nel caso di debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), se si può ritenere con grande probabilità, che il creditore farà valere il proprio diritto non appena il debitore disporrà di nuovi beni (vedi anche DTF 142 V 311, vedi sotto; cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 233 s. n. 596). Oltre ai debiti ipotecari e ai piccoli prestiti concessi dalle banche, in linea di principio anche i prestiti concessi da privati devono essere considerati come una riduzione del patrimonio. Se questi non si basano su un contratto di prestito scritto, il richiedente PC deve dimostrare, che ha effettivamente ricevuto soldi dal creditore e che un rimborso è dovuto [questo passo è anche ripreso nella sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2020.00028 del 4 novembre 2021 consid. 1.4, citata dalla ricorrente]. Soprattutto nel caso di prestiti di importo elevato si presume che il creditore faccia almeno riconoscere per iscritto il pagamento di un prestito. Anche il debitore ha ovviamente un grande interesse a richiedere una ricevuta immediatamente dopo il rimborso, in modo da poter dimostrare in seguito che il prestito è stato rimborsato. Nel caso dell'assenza di sostanza si tratta di fatti generanti un

  • 13 - diritto, che a causa della generale ripartizione dell'onere probatorio devono essere dimostrati dalla persona che richiede le prestazioni. In tal caso non è sufficiente la mera possibilità di una determinata fattispecie né il rendere credibile (Glaubhaftmachen), ma si applica il grado di prova della probabilità preponderante. La prova è considerata fornita se a favore della correttezza dell'affermazione, da un punto di vista oggettivo esistono motivi così importanti, che altre possibilità immaginabili non possono ragionevolmente essere considerate in misura significativa. Se la prova non può essere fornita, viene ritenuta una rinuncia alla sostanza (cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 234 n. 597). Secondo le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS del 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022 (vedi 3.4.4.3 componenti della sostanza e 3.4.4.4 valutazione della sostanza) al punto 3443.05 si ritiene "Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati. I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui gravano." Al punto 3444.01 si ritiene "la valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell’applicazione delle deduzioni fiscali legali." Al punto 3444.03 si ritiene: "Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato)." Il Tribunale federale ritiene nella STF 9C_884/2013 del 9 aprile 2014 al consid. 4.2 (ora DTF 140 V 201 consid. 4.2, senza consid. 5) che il fatto che la disposizione dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC preveda che una parte della sostanza netta venga conteggiata come reddito non significa altro che i debiti del richiedente PC devono essere dedotti dalla sostanza lorda prima di determinare l'importo di erosione della sostanza. Riguardo ai

  • 14 - debiti da dedurre ci si riferiva a CARIGIET/KOCH, si riteneva poi che non sono deducibili debiti incerti o il cui importo non è ancora stato determinato. Al consid. 5 si sosteneva la sentenza dell'istanza precedente nella misura in cui questa respingeva la considerazione come debito di un eventuale obbligo di rimborso delle prestazioni sociali ricevute. Si concordava con l'istanza inferiore quando questa motivava ritenendo che un corrispondente obbligo di restituzione sarebbe associato a notevoli incertezze, date le circostanze una richiesta di restituzione sarebbe sembrata persino altamente improbabile e, al momento della decisione su opposizione, non ci sarebbe ancora stato un corrispondente obbligo. Tale argomentazione terrebbe conto del principio che nell'ambito delle PC vengono presi in considerazione solo i debiti accertati e non anche quelli incerti che non sono ancora stati determinati in termini di importo. La STA S 15 9 del 10 settembre 2015 consid. 2.b. richiamava quanto appena ritenuto nella sopracitata sentenza e da CARIGIET/KOCH. Si riteneva poi che se un obbligo di rimborso per le prestazioni di aiuto sociale ricevute è associato a incertezze e quindi il recupero è improbabile, non può essere preso in considerazione come debito. Al consid. 2.c. si riteneva che nel caso concreto si trattava di un prestito fatto valere dalla ricorrente, con contratto di prestito tra lei congiuntamente al marito e quali prestatori i figli. Questo debito non è stato preso in considerazione come tale dalla cassa di compensazione AVS. La ricorrente ha poi interposto ricorso, chiedendo il debito fosse computato per il calcolo della sostanza netta. Il Tribunale ha ritenuto che si deduceva dagli atti che, sebbene ci fosse un debito originante da un prestito (importo ed esistenza del prestito erano incontestati e quindi in sé provati), un rimborso del prestito non era previsto (nemmeno al momento della decisione poi contestata). La ricorrente di conseguenza non aveva portato una prova sufficiente di un rimborso, in quanto ella, considerata la sua situazione finanziaria, non sarebbe riuscita a restituire un debito così alto mentre ancora in vita. Quindi un rimborso

  • 15 - era collegato ad accresciute incertezze ed era ritenuto altamente improbabile. Nella DTF 142 V 311 al consid. 3.1. si riteneva che il debito deve essere provato in maniera ineccepibile. Al consid. 3.3 si riteneva che secondo l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI (i.c.c. l'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC) la sostanza computabile deve essere valutata secondo i principi dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta per la valutazione della sostanza del Cantone di domicilio. Evidentemente sulla stessa base si valuta se un debito deve essere dedotto dalla sostanza lorda. Si citavano l'art. 13 cpv. 1 della LAID e la legge sulle imposte cantonale. Si sottolineava che il concetto della sostanza netta totale è di natura di diritto federale e quindi per i cantoni vincolante. Sotto questo concetto si riassume la differenza positiva tra gli attivi e i debiti della persona soggetta a imposte (parte ripresa nella sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2020.00028 del 4 novembre 2021 consid. 3.3). Si richiamavano CARIGIET/KOCH. Si completava dicendo che possono essere presi in considerazione solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Ciò si applica se il debitore prevede seriamente di doverli saldare. Si richiamavano CARIGIET/KOCH riguardo all'art. 149 cpv. 1 LEF: il semplice fatto che per un lungo periodo di tempo non siano state intraprese azioni di esecuzione, non consente in ogni caso di concludere a livello giuridico, che il debito non grava sulla sostanza economica del patrimonio e quindi che non sia deducibile. In un caso del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (ZL.2016.00073 del 22 giugno 2017) riguardante degli aiuti finanziari volontari al ricorrente (richiedente PC) da un'amica, la quale aveva confermato per iscritto in diverse occasioni di aver sostenuto il ricorrente tra il 2010 e il 2014 con CHF 300.00 mensili (non sussisteva contratto), il Tribunale ha ritenuto che dagli atti e in particolare dalle conferme scritte dell'amica non risultava se i pagamenti mensili fossero stati soggetti a

  • 16 - restituzione o meno, quindi i debiti fatti valere dal ricorrente in questo senso non erano stati ritenuti come comprovati (cfr. consid. 4.3.5) e il presunto debito nei confronti dell'amica non veniva riconosciuto come tale (consid. 4.5). Nella sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2020.00028 del 4 novembre 2021 (revisione: abbassamento e rimborso della rendita PC vista la rinuncia al capitale) la ricorrente riteneva di non avere mezzi per ripagare le PC e quindi i figli le avrebbero fatto dei prestiti per ripagare la somma. Ella chiedeva che questi prestiti fossero dedotti dalla sua sostanza lorda (consid. 2.2). Si richiamavano CARIGIET/KOCH e la DTF 142 V 311 consid. 3.3 (consid. 3.3). Si riteneva che la ricorrente era beneficiaria AVS e senza patrimoni significativi. Quindi un miglioramento della situazione economica o finanziaria della ricorrente sarebbe stato improbabile e non ci si aspettava seriamente che i crediti di prestito sarebbero stati soddisfatti. Si riteneva che certamente il debito in questione non era insignificante e non si potesse escludere che i figli all'occorrenza avrebbero potuto riscuotere i crediti. Tuttavia si giudicava improbabile che la ricorrente nelle circostanze concrete sarebbe arrivata a nuovo patrimonio. Le circostanze avrebbero quindi indicato che il debito in questione non graverebbe sulla sostanza economica del patrimonio e quindi il requisito per la deducibilità non era dato (consid. 3.4). 3.3.1.Si analizza il debito ipotecario della ricorrente e se questo è veramente deducibile dalla sostanza quale debito. Si rileva anzitutto che il convenuto non mette di per sé in discussione l'ipoteca di CHF 88'000.00 nei confronti della Banca H.. In assenza di documenti attestanti il contrario e in ossequio all'applicazione del grado di prova della probabilità preponderante (cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 234 n. 597), si presuppone che l'ipoteca in questione gravi come ipoteca di primo grado sulla casa (particella n. R., C._____), che nel 1990 è

  • 17 - stata ceduta dai genitori alle figlie (cfr. doc. 4 p. 11 convenuto), appartenente alla figlia della ricorrente e al marito dell'altra figlia, per la quale la ricorrente ha un diritto d'abitazione e dove ha vissuto fino al trasferimento in casa per anziani (cfr. doc. 4 p. 13, doc. 28 p. 13 convenuto). Essa ha un valore venale attuale di CHF 600'000.00 (cfr. doc. 15 p. 9 e doc. 26 p. 2, 3 e 13 convenuto). Detta casa su cui grava la rispettiva ipoteca non è dunque un'abitazione ad uso proprio e il debito della ricorrente è pertanto garantito tramite pegno appartenente a terzi. Ciò tuttavia non significa che questo debito della ricorrente non possa essere considerato a priori perché non si tratta di un'ipoteca gravante su un immobile abitato dalla richiedente PC. Occorre piuttosto esaminare se questo debito può essere ridotto dal patrimonio secondo la succitata giurisprudenza e dottrina. Un'ipoteca di primo grado, come noto, viene garantita per un finanziamento fino a 2/3 del valore venale dell'immobile. Considerando il valore venale di CHF 600'000.00 (che negli anni precedenti e quindi al momento dell'apertura dell'ipoteca era più basso) ed essendo in casu l'ipoteca rimanente di CHF 88'000.00, questa è chiaramente di primo grado. A differenza dell'ipoteca di secondo grado, quella di primo grado non deve essere ammortizzata entro un certo numero di anni (cfr. https://www.ubs.com/ch/de/private/mortgages/guide/financing/second- mortgage.html, consultato l'ultima volta il 19 settembre 2023). Sebbene il debito ipotecario sia stato dedotto quale debito nella dichiarazione d'imposta del 2021 (cfr. doc. 17 convenuto), basandosi sulla dottrina (cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 233 s, n. 596 s.) e sulla succitata giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 142 V 311 consid. 3.3 e STF 9C_884/2013 consid. 4.2) si ritiene che chiaramente questo non è un debito che la ricorrente deve seriamente aspettarsi di dover saldare. Anzi, date le circostanze una richiesta di restituzione dell'intero debito pare altamente improbabile e quindi non è un debito che grava sulla sostanza

  • 18 - economica del patrimonio (vedi anche sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2020.00028 del 4 novembre 2021 consid. 3.4). Questa conclusione si impone per tre motivi. Primo, perché non è documentata una richiesta di restituzione o un corrispondente obbligo. Secondo, perché concretamente non c'è da aspettarsi che la Banca H._____ richieda il pagamento dell'intera ipoteca alla ricorrente, in quanto le ipoteche di primo grado non devono essere ammortizzate. Infatti non sono nemmeno stati addotti documenti dalle parti che attesterebbero una tale intenzione della banca. Terzo, perché l'ipoteca grava su proprietà di terzi, quindi anche nella denegata ipotesi che la banca richiedesse di saldare l'ipoteca, il debito verrebbe verosimilmente rimborsato attraverso la realizzazione del pegno e non con il capitale della ricorrente. In conclusione il debito ipotecario qui citato non è detraibile dalla sostanza netta della ricorrente. 3.3.2.Si analizza il presunto debito della ricorrente nei confronti della figlia G._____ e se questo è veramente deducibile dalla sostanza quale debito. In concreto nel ricorso si indica che la figlia avrebbe pagato CHF 23'572.00 a favore della ricorrente e che questo sarebbe detraibile dalla sostanza della ricorrente quale debito nei confronti della figlia. Dagli atti risultano pagamenti alla badante di fatture riguardanti l'accudimento della ricorrente per il valore di CHF 7'116.60 (per il valore di CHF 5'506.60 le ricevute annotano esplicitamente che ha pagato la figlia per nome della ricorrente, per il restante importo invece sta scritto che la figlia ha pagato per l'accudimento notturno della ricorrente (cfr. doc. 28 p. 5-8 convenuto). Inoltre risultano pagamenti di CHF 16'456.35 per la retta della casa anziani, senza che si sia specificato chi si sia fatto carico del

  • 19 - pagamento (cfr. doc. 28 p. 9-13 convenuto). Il totale complessivo ammonta a CHF 23'572.95. Come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza succitata, sono da dedurre i debiti comprovati, nella misura in cui esistano effettivamente e non solo possibilmente. Possono essere presi in considerazione solo i debiti che il debitore deve seriamente aspettarsi di dover pagare risp. rimborsare. Se i prestiti concessi da privati non si basano su un contratto di prestito scritto – come in casu – il richiedente PC deve dimostrare che ha effettivamente ricevuto soldi dal creditore e che un rimborso è dovuto (cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 233 s. n. 596 s., vedi tutte le sentenze di cui sopra). Nell'ambito delle PC vige il principio secondo il quale vengono presi in considerazione solo i debiti accertati e non anche quelli incerti che non sono ancora stati determinati in termini di importo. Saldare il debito non dovrebbe essere associato a notevoli incertezze, né una richiesta di restituzione sembrare altamente improbabile (STF 9C_884/2013 consid. 5). Si ricorda che in un caso di aiuti finanziari da un'amica, la quale aveva confermato per iscritto in diverse occasioni di aver sostenuto il ricorrente per anni con CHF 300.00 mensili, considerando gli atti e le conferme scritte dell'amica, si era ritenuto che non risultava se i pagamenti mensili fossero soggetti a restituzione o meno, quindi i debiti fatti valere in questo senso erano stati ritenuti non comprovati (sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2016.00073 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.5 e 4.5). Agli atti non c'è un contratto di prestito. La ricorrente ha parzialmente dimostrato di aver ricevuto (cioè la figlia ha fatto dei pagamenti a nome della ricorrente) soldi dalla figlia (in particolare per il pagamento della badante). Tuttavia la ricorrente non ha dimostrato che e per quando un rimborso degli importi sarebbe dovuto (vedi cfr. STA S 2015 9 consid. 2.c; STF 9C_884/2013 consid. 4.2). Anzi appare che il rimborso del supposto prestito non era previsto e continua a non esserlo. Quindi la ricorrente non

  • 20 - deve aspettarsi seriamente di dover pagare la cifra sopramenzionata (cfr. CARIGIET/KOCH, op.cit., p. 233 n. 596). Inoltre considerata la situazione economica attuale della ricorrente (assenza di liquidità), pare altamente improbabile che la figlia possa richiedere alla ricorrente di saldare questo importo (cfr. STF 9C_884/2013 consid. 4.2; STA S 15 9 consid. 2.c). All'argomentazione della ricorrente secondo cui con la comproprietà alla summenzionata cascina ci sarebbe sufficiente sostanza per provvedere alla restituzione (alienando o mettendo in pegno la quota di comproprietà), va obiettato che se ciò non è stato fatto finora, va dedotto che la ricorrente e gli eredi abbiano dei motivi per non procedere in questo senso. Questa possibilità non appare dunque concreta. Non essendo quindi il debito accertato, esso non è deducibile dalla sostanza della ricorrente, come anche ritenuto dal convenuto e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (vedi anche sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ZL.2016.00073 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.5). In conclusione il presunto debito fatto valere nei confronti della figlia non è (eccezionalmente) detraibile dalla sostanza netta della ricorrente. 3.3.3.Riassumendo, come giustamente ritenuto dal convenuto né il debito ipotecario di CHF 88'000.00 né le fatture pagate dalla figlia della ricorrente di CHF 23'693.55 sono detraibili dalla sostanza ai sensi dell'art. 17 OPC- AVS/AI, per cui la sostanza netta della ricorrente si trova al di sopra di CHF 100'000.00 e lei non ha diritto alle PC. 4.Secondo l'art. 73 cpv. 1 LGA la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. In questa circostanza non si prelevano spese processuali (cfr. art. 61 lett. 1 f bis LPGA i.c.c. art. 75 LGA). Nella procedura di ricorso la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 61 lett. g LPGA i.c.c. art. 78 cpv. 1 LGA). Ciononostante all'art. 78 cpv. 2 LGA si ritiene che alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico

  • 21 - non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, per cui al convenuto non sono assegnate ripetibili. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2023 21
Entscheidungsdatum
15.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026