VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 23 104 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaZanolari Hasse GiudiciPedretti e von Salis AttuariaSchupp SENTENZA del 12 dicembre 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'Assista Protezione giuridica SA, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato il B., domiciliato a C., è titolare dal 2002 della ditta individuale D. con sede a C., nella quale egli lavora come giardiniere indipendente. 2.In data 17 ottobre 2009 A. soffriva un primo incidente nel quale si rompeva il tendine del muscolo supraspinato della spalla destra (seguito da un'operazione). Il 12 novembre 2012 si è verificato un nuovo evento riguardante la spalla destra, con diagnosi di lussazione con rottura del tendine supraspinato e a dicembre 2012 è avvenuto un altro episodio di lussazione della spalla destra (con ulteriore operazione a gennaio 2013). Si sono poi verificati ancora due eventi minori il 14 e 18 ottobre 2016 concernenti una lussazione della spalla destra. Anche riguardo alla spalla sinistra ha avuto luogo una rottura del tendine supraspinato nel 2014 (seguito da un'operazione). 3.A._____ con richiesta di integrazione professionale/rendita del 23 marzo 2017 inoltrata all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Ufficio AI) faceva valere come danno una lussazione alla spalla destra con strappo del sovraspinato diventato irreparabile, ritenendo una mobilità buona ma un'impossibilità di alzare pesi e una sussistenza del danno dal 12 novembre 2012. 4.Con comunicazione del 10 gennaio 2018 l'Ufficio AI negava a A._____ il diritto a provvedimenti di riqualifica. 5.Con progetto di decisione del 10 gennaio 2018 l'Ufficio AI comunicava di prevedere di respingere la richiesta di prestazioni. Seguiva l'obiezione del ricorrente. La patrocinatrice di A._____ informava in data 2 marzo 2019
3 - che quest'ultimo il 15 giugno 2018 era stato vittima di un infortunio alla spalla sinistra (diagnosi: trauma contusivo con rottura del supraspinato). 6.In data 10 maggio 2019 l'Ufficio AI respingeva tramite decisione la richiesta di prestazioni di A.. Si riteneva A. abile al lavoro quale giardiniere (indipendente) nella misura del 75% e un'attività adeguata allo stato di salute dal lato medico esigibile in misura del 100%. Paragonando i redditi – secondo le tabelle del rilevamento della struttura salariale (qui di seguito: RSS) rilasciate dall'Ufficio federale di statistica (qui di seguito: UFS) e il reddito raggiungibile senza problemi di salute nell'attività quale giardiniere indipendente - l'Ufficio AI non intravvedeva una perdita economica di almeno 40%. L'Ufficio AI si basava soprattutto sulle valutazioni mediche del Dr. med. E._____ del 18 settembre 2017 e del Dr. med. F._____ dell'8 gennaio 2019 nonché del Dr. med. G._____ del Servizio medico regionale (qui di seguito: SMR) del 13 luglio e 16 ottobre 2017. 7.A._____ ripostulava qualche mese più tardi una domanda di rendita AI. Concretamente con scritto datato 7 gennaio 2020 il Dr. med. H._____ allegava il rapporto medico del 19 dicembre 2019 del Dr. med. I._____ e scriveva che A._____ avrebbe presentato l'insorgere di una patologia reumatica infiammatoria ai polsi delle due mani con artrosi secondaria, si sarebbe trattato di una patologia cronica a trattamento sintomatico con influsso sulla capacità lavorativa, che risulterebbe già compromessa dalle conosciute patologie alle spalle. Il rapporto medico citato diagnosticava tra le altre cose: un'oligoartrite seronegativa a entrambi i polsi, un'artrosi dell'articolazione radiocarpale sul lato destro e dolori a entrambe le spalle. Il Dr. med. I._____ riteneva che le prime due patologie qui elencate avrebbero limitato in maniera aggiuntiva l'attività lavorativa del 10-20%, anche per attività leggere a carico alternativo. Poi con formulario datato 17 gennaio 2020 A._____ richiedeva una rendita AI, facendo valere un
4 - infortunio alla spalla destra, una malattia alla spalla sinistra e una malattia ai polsi. 8.Con progetto di decisione del 13 febbraio 2020 l'Ufficio AI prevedeva di non entrare nel merito della richiesta di prestazioni. Seguiva l'obiezione del ricorrente. 9.A._____ in data 16 febbraio 2021 è stato vittima di un ulteriore incidente con trauma alla spalla destra, al gomito destro, al piede destro e al bacino (egli notificava l'infortunio il 17 febbraio 2021). Il Dr. med. J._____ in data 16 aprile 2021 gli diagnosticava una perdita persistente di forza e disturbi da carico riguardo alla spalla destra nonché una frattura metacarpale del piede destro. 10.L'Ufficio AI con progetto di decisione del 3 febbraio 2022 prevedeva di attribuire una rendita di invalidità a tempo determinato, quindi tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 e una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio al 30 settembre 2021. A._____ in data 3 marzo 2022 presentava un'obiezione al progetto di decisione chiedendo di accogliere la richiesta di prestazioni e accordargli una rendita d'invalidità anche dopo il 30 settembre 2021. Con scritto del 5 maggio 2022 l'Ufficio AI informava A._____ che dopo aver esaminato la sua obiezione intraprendeva ulteriori accertamenti. Il 6 maggio 2022 l'Ufficio AI dava così incarico al Dr. med. K._____ per una perizia monodisciplinare. 11.Con perizia reumatologica datata 4 ottobre 2022 il Dr. med. K._____ valutava A._____ (visita medica del 28 settembre 2022). Il dottore riteneva per quanto riguarda l'attività svolta fino a quel momento diverse conclusioni. Quale giardiniere – inteso un lavoro pesante che richiede la possibilità di salire sulla scala a pioli, camminare su terreni sconnessi, l'utilizzo completo delle spalle – sussisteva una capacità lavorativa del
5 - 20% (e un'incapacità lavorativa [qui di seguito: IL] dell'80%). Come responsabile d'azienda, cioè per l'acquisizione di nuovi clienti, la capacità lavorativa era ritenuta del 100%. Per lavorare in ginocchio nella serra la capacità lavorativa era ritenuta almeno al 60%, dove il 40% sarebbe dato da un problema di introduzione di pause per potersi sedere. Come guidatore di piccoli mezzi di trasporto egli lo valutava abile al lavoro all'80%, dove il 20% sarebbero eventualmente dei tempi maggiori richiesti durante il carico e scarico della merce. Riguardo alle ore di presenza al giorno il dottore riteneva per l'attività di giardiniere un'esigibilità del 20% dove potrebbe fare delle attività molto leggere, mentre per le altre attività svolte quale proprietario sarebbero possibili 8-9 ore al giorno con diminuzione del rendimento. Tale diminuzione del rendimento sarebbe dovuta al fatto che il paziente dovrebbe ogni tanto poter cambiare postura, sedersi o fare delle pause soprattutto quando dovrebbe caricare o scaricare il camion. Per la valutazione complessiva il dottore indicava che come giardiniere il paziente sarebbe inabile al 100%, mentre per l'attività in ditta e come proprietario della ditta rimandava alle varie percentuali precise sopraelencate. Per lo sviluppo nel tempo della capacità lavorativa il dottore riteneva che l'IL come giardiniere sarebbe già stata presente prima magari in misura del 60%. Dal giorno dell'infortunio il 16 febbraio 2021 per 8 settimane ci sarebbe stato un periodo d'IL al 100%, poi secondo le sue valutazioni qui riportate. Il dottore si esprimeva poi per quanto riguarda la capacità e l'incapacità lavorativa in un'attività adeguata. Egli riteneva che il paziente era abile al 70% in un'attività leggera, dove non dovrebbe sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, dove non dovrebbe lavorare sopra l'orizzontale, dove non dovrebbe lavorare con mezzi pesanti tipo motosega e martello. L'attività dovrebbe comprendere soprattutto momenti da seduto, meno momenti in piedi, senza salire le scale a pioli o camminare su terreni irregolari. Si ritenevano nove ore di presenza per una tale abilità erano nove. Ci sarebbe poi una limitazione
6 - del rendimento di circa il 30% dovuta all'introduzione di pause durante la giornata. Complessivamente egli riteneva un'abilità del 70% e un'IL del 30%. Per lo sviluppo nel tempo egli riteneva un'abilità al 70% fino all'infortunio, mentre dal 14 febbraio 2020 bisognerebbe calcolare un'IL di ca. 8 settimane al 100%, dopo di che varrebbe l'abilità lavorativa da lui ritenuta. 12.Con decisione del 27 luglio 2023 l'Ufficio AI decideva di attribuire a A._____ a decorrere dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 tre quarti di rendita e dal 1° maggio al 30 settembre 2021 una rendita intera d'invalidità (per l'intero periodo con rendita per figli). In sintesi la decisione si basava sulla valutazione del Dr. med. K._____ del 4 ottobre 2022, confermata dal Dr. med. L._____ del SMR il 9 novembre 2022. L'Ufficio AI riteneva che in seguito all'infortunio del 16 febbraio 2021 (piena IL per qualsiasi attività lavorativa) a partire dal 2 giugno 2021 sarebbe stato abile al lavoro quale giardiniere (indipendente) nella misura del 50%. Un'attività adeguata allo stato di salute – attività medio-pesanti – dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 70%. In base alle tabelle RSS 2018 con una capacità lavorativa del 70% A._____ potrebbe raggiungere un reddito annuale di CHF 49'241.50 (adeguato all'evoluzione generale nominale dei salari). Paragonando tale reddito da invalido con il reddito da valido dell'estratto del conto individuale AVS (qui di seguito: estratto CI) del 29 aprile 2022, in modo particolare il reddito medio degli anni 2017-2020 di CHF 46'950.00, non risulterebbe un grado AI dante diritto a una rendita anche dopo il 30 settembre 2021 (tenendo conto del periodo di attesa di tre mesi a partire dal 2 giugno 2021) essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%. 13.In data 12 settembre 2023 A._____ (qui di seguito: il ricorrente) interponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'accoglienza e di conseguenza che la decisione
7 - impugnata fosse annullata e al ricorrente accordata una rendita d'invalidità intera a tempo illimitato anche dopo il 30 settembre 2021, calcolata secondo quanto esposto nei considerandi, protestate tasse, spese e ripetibili. 14.Con presa di posizione del 28 settembre 2023 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) chiedeva il respingimento del ricorso con spese a carico del ricorrente. In ragione del fatto che il convenuto reputava che nel ricorso il ricorrente non avesse presentato nuove allegazioni giuridicamente rilevanti, come pure per evitare ripetizioni, il convenuto rinunciava all'inoltro di una presa di posizione e richiamava i contenuti della propria decisione del 27 luglio 2023 confermandola integralmente. 15.Il giudice dell'istruzione con scritto del 3 ottobre 2023 al ricorrente comunicava tra le altre cose di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti, ma riteneva impregiudicata la facoltà di introdurre una replica entro il 16 ottobre 2023. 16.Con scritto del 13 ottobre 2023 il ricorrente comunicava di non ritenere necessario l'inoltro di una replica, riconfermando integralmente il ricorso. II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 1 cpv. 1 in unione con l'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario
8 - formale e materiale della decisione del 27 luglio 2023, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.Per quanto riguarda il diritto applicabile, va notato che a partire dal 1° gennaio 2022 sono applicabili le disposizioni rivedute della LAI (e della LPGA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione per invalidità (OAI; RS 831.201), che prevedono un ulteriore sviluppo dell'AI. Secondo la lett. b cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della LAI riguardo alla modifica del 19 giugno 2020 i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente finché il loro grado di invalidità non subisca una modificazione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA. In casu la presente controversia si basa su un già esistente diritto alla rendita il quale è terminato il 30 settembre 2021, in tale momento il ricorrente non aveva ancora 55 anni, quindi si applica il vecchio diritto. 3.È indiscusso che il ricorrente dal 2 giugno 2021 è abile al lavoro nell'attività usuale (quale giardiniere indipendente) nella misura del 50% e in un'attività adeguata allo stato di salute – attività medio-pesante – in misura del 70%. Anche indiscusso è il diritto a tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 e a una rendita intera dal 1° maggio al 30 settembre
9 - 4.Le parti ritengono quanto segue nei loro scritti. 4.1.Il convenuto rimanda ai contenuti della sua decisione del 27 luglio 2023, essendo questa cronologicamente antecedente al ricorso è qui da citare prima (vedi a complemento la cifra 12 della fattispecie). Inizialmente il convenuto ritiene il ricorrente a partire dal 2 giugno 2021 abile al lavoro quale giardiniere (indipendente) nella misura del 50%. Un'attività adeguata allo stato di salute – attività medio-pesanti – dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 70%. Se una persona assicurata dopo l'insorgenza del danno alla salute non avrebbe ripreso un'attività lavorativa o per lo meno un'attività adeguata ritenuta esigibile, potrebbero essere applicate le tabelle secondo il RSS rilasciate dall'UFS. Infatti egli riteneva (vedi cifra 12 fattispecie) che in base a queste il ricorrente potrebbe raggiungere un reddito da invalido di CHF 49'241.50 (adeguato all'evoluzione nominale). Paragonando il reddito da invalido con il reddito da valido non vi sarebbe una perdita economica di almeno 40%. Per la determinazione del grado d'invalidità sarebbe ininfluente il fatto che un'attività esigibile verrebbe effettivamente svolta o meno. Il diritto alla rendita si estinguerebbe il 30 settembre 2021 essendo poi il grado d'invalidità inferiore al 40%. Poi il convenuto si sofferma sulla determinazione del reddito ipotetico con invalidità. Specificando che non ci si potrebbe semplicemente basare su quanto l'assicurato guadagnerebbe effettivamente, bensì ci si dovrebbe basare sul reddito ottenibile in un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in base alle circostanze concrete, in particolare mediche, sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. DTF 117 V 18). Il concetto del mercato del lavoro equilibrato sarebbe un concetto teorico e astratto, nel quale per l'assicurato vi sarebbero sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento. Fattori estranei all'invalidità (per es. cattiva formazione)
10 - non influenzerebbero il grado di invalidità. Infine se dopo l'insorgere del danno alla salute l'assicurato non avrebbe intrapreso un'attività lucrativa o in ogni caso nessuna attività lucrativa di per sé ragionevolmente esigibile, ci si potrebbe basare sugli stipendi rilevati dalle tabelle o sugli stipendi delle attività che entrerebbero ancora in questione in diverse aziende della regione dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/bb con rimandi; sentenza TFA I 90/01 del 13 giugno 2001 consid. 3a). Il convenuto si è basato sulla perizia reumatologica del 4 ottobre 2022 del Dr. med. K., perché per lui rappresentante un quadro globale dell'(in)capacità lavorativa e in merito allo stato di salute sufficientemente chiaro, nonché completa, convincente, comprensibile e coerente (vedi per il contenuto la cifra 11 fattispecie) e infine confermata dal Dr. med. L. del SMR il 9 novembre 2022. Le valutazioni mediche sarebbero univoche e medicalmente non vi sarebbero incertezze, non sarebbero necessari ulteriori accertamenti. Si citavano le conclusioni mediche del Dr. med. K._____ (vedi cifra 11 fattispecie secondo paragrafo). Infine si sottolineava che sul mercato del lavoro equilibrato determinante, per l'assicurato vi sarebbero sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento; cioè in casu utilizzo di un macchinario semplice, funzioni di controllo, facili lavori di smistamento, verifica e imballaggio, lavori leggeri nel settore della gestione di magazzino o della gestione di pezzi di ricambio (gestione in parte meccanica, mediante elevatore a forche, ecc). La capacità lavorativa dell'assicurato sarebbe quindi senza dubbio sfruttabile dal punto di vista del diritto in materia di invalidità. Secondo la giurisprudenza, per la determinazione del reddito conseguibile si potrebbe far capo agli stipendi delle tabelle secondo il RSS (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 con rimandi). Riferendosi alla tabella TA1 della RSS 2018 lo stipendio lordo mensile (valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali) per attività semplici di
11 - tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) nel settore privato (totale, media di tutti i settori economici) ammonterebbe per gli uomini a CHF 5'417.00. In base al tempo di lavoro medio usuale di 41,7 ore settimanali e in considerazione di uno sviluppo dei salari nominali dello 0,9117% nel 2019, dello 0,8400% nel 2020, dell'1% negli anni 2021 e 2022, così come della capacità lavorativa dell'assicurato del 70%, risulterebbe per il 2022 uno stipendio di CHF 49'241.50 (CHF 5'417.00 / 40 x 41.7 x 12 x 1,009117 x 1,008400 x 1,01 x 1,01 x 0,7). Nel confronto con il reddito da valido rilevante – riferendosi all'estratto CI del 29 aprile 2022, in modo particolare al reddito medio degli anni 2017-2020 di CHF 46'950.00 – non risulterebbe un grado AI sufficiente per una rendita dopo il 30 settembre 2021. Riguardo alla parallelizzazione si ritiene che in generale non si effettuerebbe alcuna parallelizzazione nel caso di lavoratori indipendenti (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b OAI). La deduzione di massimo 25% dallo stipendio della tabella si baserebbe sulle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 126 V 78 consid. 5a/bb). Sarebbe esclusa la concessione di una deduzione in considerazione dei disturbi, dato che nell'abilità al lavoro attestata del 70% già se ne terrebbe conto. Inoltre il fattore dell'età avanzata per sé stesso non avrebbe l'effetto di ridurre la retribuzione (cfr. sentenza del TFA del 28 luglio 1999; STA S 08 47 consid. 5c). Per il reddito da invalido ci si sarebbe basati su un'attività con livello di competenza 1 delle tabelle RSS, cioè attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale, per le quali non si presuppongono conoscenze professionali o specifiche e che corrispondono al livello di competenze di stipendi più basso delle tabelle RSS, quindi si sarebbe tenuto conto della formazione e dell'attività lavorativa passata dell'assicurato. Inoltre tali attività tabellari comprenderebbero sia attività fisicamente leggere che intellettualmente meno esigenti. Infine se confrontati con un tasso d'occupazione del 50-
12 - 74%, secondo le statistiche, risulterebbe una perdita di guadagno del 4,1% per gli uomini; il Tribunale federale non avrebbe valutato ciò quale perdita di guadagno sproporzionata e quindi non avrebbe effettuato una deduzione per tale criterio (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 8C_699/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.1). 4.2.Il ricorrente contesta il salario da valido considerato nella decisione impugnata di CHF 46'950.00, pari al reddito medio degli anni 2017-2020 risultante dall'estratto CI. Per determinare il reddito da valido occorrerebbe stabilire quanto guadagnerebbe l'assicurato secondo il grado della verosimiglianza preponderante quale persona sana nel momento dell'inizio del diritto alla rendita. Di regola ci si potrebbe fondare sull'ultimo reddito che la persona assicurata avrebbe conseguito prima del danno alla salute (adeguandolo all'evoluzione dei salari). Ma secondo la giurisprudenza in presenza di circostanze particolari ci si potrebbe e dovrebbe scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325, 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Ciò nel caso dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida, per esempio se l'assicurato prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali (cfr. decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino del 29 agosto 2022 inc. n. 32.2022.38). La media dei salari AVS degli anni 2017-2020 di CHF 46'950.00 non corrisponderebbe a quanto il ricorrente avrebbe ipoteticamente percepito oggi in assenza dei problemi di salute, infatti già nel periodo 2017-2020 la
13 - sua capacità di guadagno sarebbe stata limitata per motivi di salute. Egli al riguardo riteneva che dal 2016 sarebbe inabile nella sua attività di giardiniere come anche riconosciuto con decisione del convenuto del 10 maggio 2019 (IL del 40% nell'attività di giardiniere in senso stretto, considerando anche le mansioni da titolare d'azienda l'IL complessiva del 25%). Inoltre per svolgere i lavori di giardiniere (in senso stretto) che egli non avrebbe potuto più fare o solo in misura limitata egli avrebbe dovuto far capo a due lavoratori su chiamata, pagandoli, infatti gli importi dal 2017 al 2020 risulterebbero in crescita visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. D ricorrente), mentre in assenza del danno alla salute egli stesso avrebbe svolto una buona parte di tali lavori conseguendo un guadagno superiore. Si tratterebbe di una piccola azienda in cui lui, finché in salute, avrebbe svolto tutti i lavori. Inoltre nel periodo 2017-2019 egli avrebbe percepito delle indennità giornaliere per malattia e infortunio, che non verrebbero considerate nel conto individuale AVS (IL per infortunio in misura variabile dall'80% al 50% dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2018 e per malattia al 50% dal 2 agosto 2018 al 30 giugno 2019; cfr. doc. E ricorrente). Infine nel 2020 la sua attività sarebbe stata limitata a causa delle misure covid-19. Quindi il ricorrente riteneva che per determinare in casu il salario da valido la giurisprudenza imporrebbe di scostarsi dall'ultimo/i reddito/i conseguito/i prima del danno alla salute e di ricorrere ai dati statistici. La tabella T1_b dell'UFS 2020 Settore privato e settore pubblico per la silvicoltura indicherebbe un valore mediano per 40 ore settimanali per uomini di CHF 6'362.00. Non essendoci il salario per la funzione di quadro dirigente, egli riteneva il salario dovrebbe essere aumentato ad almeno CHF 7'500.00. In base al tempo di lavoro usuale di 41.7 ore settimanali e dello sviluppo dei salari nominali dell'1% nel 2021 e 2022, risulterebbe uno stipendio annuo di ca. CHF 95'697.00. In via subordinata se non si applicassero i dati statistici, le indennità giornaliere
14 - versate da ÖKK andrebbero considerate insieme al salario, così come gli esborsi per i due giardinieri su chiamata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, avrebbe realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professione, senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procederebbe a un parallelismo – che potrebbe avvenire a livello di reddito da valido o da invalido, aumentando risp. riducendo (cfr. DTF 135 V 297 e 134 V 322). Il ricorrente, al contrario del convenuto, riteneva di voler parallelizzare i redditi. In sintesi egli non si sarebbe accontentato del suo reddito, avrebbe provveduto al suo sostentamento e della famiglia e non avrebbe rinunciato a un'attività meglio remunerata. Il reddito percepito come giardiniere indipendente negli anni 2017-2020 (ridotto a causa delle limitazioni fisiche) sarebbe quello oggettivamente e realisticamente conseguibile nella zona in cui egli risiede, cioè una piccola valle confinante con l'Italia, dove i rapporti di scambio tra paesi comporterebbero inevitabilmente una pressione sui salari. Per la realtà di tale zona non sarebbe realisticamente conseguibile un reddito da valido allineato ai salari statistici svizzeri. In applicazione del parallelismo, si aumenterebbe il reddito da valido effettivamente conseguito facendo capo ai valori statistici e considerando quindi un reddito di CHF 95'697.00. Riguardo al salario da invalido il ricorrente ritiene che un'attività di tipo fisico o manuale riferita a tutti i settori economici non sarebbe da considerare adeguata allo stato di salute del ricorrente, viste le numerose limitazioni che dovrebbe avere una tale attività. Al riguardo egli si riferiva alla perizia reumatologica del 4 ottobre 2022 del Dr. med. K._____ (vedi attività fisicamente leggera, vedi cifra 11 fattispecie) e anche il Dr. med. L._____ del SMR con parere del 9 novembre 2022 avrebbe confermato ciò. Poi come attestato dal Dr. med. H._____ il 22 settembre 2021 il
15 - ricorrente presenterebbe anche importanti disturbi alle articolazioni delle dita della mano, non sarebbero quindi possibili mansioni che comprenderebbero la scrittura a mano o alla tastiera. Quindi il Tribunale dovrebbe valutare un salario statistico riferito alle attività che potrebbero considerarsi adeguate al suo stato di salute. Il ricorrente contesta che il convenuto non abbia proceduto a una riduzione del reddito da invalido di 25% e richiede tale riduzione sia considerata. Ciò si giustificherebbe in casu per vari motivi. Dapprima egli ritiene che gli uomini che eserciterebbero un'attività lavorativa a tempo parziale sarebbero svantaggiati dal profilo salariale. Inoltre si dovrebbero considerare le affezioni invalidanti del ricorrente. Infine anche la sua età rappresenterebbe una limitazione (difficoltà nel trovare lavoro) ed egli possiederebbe solo il diploma di giardiniere e avrebbe sempre solo esercitato tale mestiere lavorando quale indipendente. Il salario da invalido sarebbe di massimo CHF 32'158.85 (CHF 4'800.00 / 40 x 41,7 x 12 x 1,01 x 1,01 x 0,7 x 0,75). Confrontando il salario da valido di CHF 95'697.00 con quello da invalido di CHF 32'158.85 risulterebbe un grado d'invalidità sufficiente per una rendita d'invalidità illimitata anche dopo il 30 settembre 2021. 5.Si procede quindi a verificare se il convenuto in applicazione del metodo generale nell'ambito del paragone dei redditi giustamente si è solo basato sull'estratto CI per determinare il reddito da valido. 5.1.1.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno
16 - senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 1 cpv. 1 LAI i.c.c. l'art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 7 LPGA n. 22 ss.; per l'aggravamento e simili cfr. anche DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 ss. e 140 V 193 consid. 3.3). 5.1.2.Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un assicura- to che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
17 - e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro [reddito da invalido], è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido [reddito da valido]. Il confronto dei redditi in genere deve essere effettuato in modo tale che i due ipotetici redditi lavorativi siano determinati in cifre nel modo più accurato possibile e confrontati tra loro. Dalla differenza tra i redditi si determina il grado d'invalidità in percentuale (metodo generale del confronto dei redditi; DTF 144 I 21 consid. 2.1, 142 V 290 consid. 4, 141 V 15 consid 3.2, 128 V 29 consid. 1, sentenza del Tribunale federale [STF] 9C_225/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 2 e 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2). Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (confronto delle attività; art. 28a cpv. 2 LAI). Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia: le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata (lett. a); le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (lett. b). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OAI il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell'ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
18 - 5.2.1.Il grado d'invalidità di una persona che esercita un'attività lavorativa va sempre valutato, nel limite del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi (cfr. STF 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2). Dato che in caso di persone precedentemente indipendenti si suppone che la persona in questione avrebbe continuato la sua precedente attività indipendente se non si fosse verificato il danno alla salute, il punto di partenza per la determinazione del reddito da valido è il precedente reddito da indipendente (cfr. KIESER, op. cit., art. 16 n. 32). In tal caso generalmente ci si basa sugli estratti CI (KIESER, op. cit. art. 16 n. 33). Il Tribunale federale infatti ritiene che, in considerazione dell'equiparazione prevista all'art. 25 cpv. 1 OAI tra l'ipotetico reddito comparativo rilevante nel diritto-AI con il reddito lavorativo soggetto a contributi AVS, il reddito da valido degli indipendenti può essere solitamente determinato secondo le registrazioni sul CI. Se l'ultimo reddito percepito (fino all'insorgere dell'invalidità) presenta fluttuazioni forti e apparse relativamente a breve termine, ci si basa sul reddito medio realizzato su un periodo di tempo più lungo (cfr. STF 8C_738/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 3.4.2.2 e rimandi; 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.3 e rimandi; 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 consid. 3.3). Se non è possibile né un regolare confronto dei redditi secondo l'art. 16 LPGA, né una stima affidabile dei redditi comparativi, è da applicare il metodo di valutazione straordinario – applicabile principalmente agli indipendenti – cioè, sulla base del metodo specifico per persone senza attività lucrativa, si deve fare un confronto delle attività e determinare il grado di invalidità in funzione delle ripercussioni lavorativa dovute alla capacità lavorativa ridotta nella specifica situazione professionale (cfr. KIESER, op. cit. art. 16 n. 104; STF 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2 e rimandi; DTF 128 V 29 consid. 1; GERBER, Kommentar zum
19 - schweizerischen Sozialversicherungsrecht: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung: IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), Berna 2022, art. 28a n. 211; STF 9C_36/2009 consid. 3.3 e 3.4). 5.2.2.Secondo la procedura di valutazione straordinaria – seguendo il metodo specifico per le persone che non esercitano un'attività lavorativa (art. 28a cpv. 2 LAI i.c.c. l'art. 27 OAI) – occorre innanzitutto effettuare un confronto delle attività. L'eventuale invalidità deve essere stimata in base alle ripercussioni professionali che la perdita di performance fisica comporta. La differenza fondamentale tra questo procedimento speciale e il cosiddetto metodo specifico consiste nel fatto che l'invalidità non viene direttamente calcolata secondo il confronto delle attività in quanto tale. Piuttosto, fondandosi sul confronto delle attività è da determinare la disabilità dovuta alla sofferenza; ma poi questa deve essere valutata in modo particolare per quanto riguarda il suo impatto lavorativo. Il grado d'invalidità è quindi da determinare in base all'impatto lavorativo della prestazione ridotta nella specifica situazione lavorativa. La valutazione dell'invalidità secondo il metodo di valutazione straordinario per gli indipendenti richiede che i lavori da svolgere nell'impresa, sulla base di una verifica in loco, siano elencati in modo dettagliato e che le limitazioni per motivi di salute nei vari settori di lavoro siano circostanziate. Da esaminare è, se e in quale misura il ricorrente, riguardo alle attività da svolgere nell'impresa, sia totalmente o parzialmente inabile al lavoro e quali delle attività rientranti nella sua sfera di competenza ci si possa ancora totalmente o parzialmente aspettare da lui. Successivamente è da determinare e da ponderare l'importanza lavorativa delle attività ancora ragionevolmente esigibili da un punto di vista aziendale considerando il risultato complessivo dell'impresa. Alle singole attività parziali è da assegnare un tasso salariale risp. di profitto. Con ciò si tiene conto in
20 - particolare, che l'attività di gestore o di capo d'azienda è regolarmente associata a un valore aggiunto relativamente alto e corrisponde a un tasso di profitto più elevato rispetto a un lavoro manuale. La ponderazione lavorativa significa che le attività a stampo amministrativo, riguardo alle quali la disabilità del ricorrente ha un impatto minore, acquisiscono maggiore importanza nel determinare il grado di invalidità. Con questa ponderazione non ci si può semplicemente basare sui RSS dell'UFS ma si deve tener conto dei criteri individuali (dimensioni dell'impresa, settore, esperienza del titolare, ecc., STF 8C_645/2010 del 22 novembre 2010 consid. 7.1 con rimandi, DTF 128 V 29 consid. 4e, vedi anche Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] valida dal 1° gennaio 2015 stato al 1° gennaio 2021, cifra 5, n. 3103 ss.). Il Tribunale federale ha precisato le circostanze riguardanti la procedura di valutazione straordinaria. Infatti egli riteneva che tale giurisprudenza non deve essere intesa nel senso che nel caso di indipendenti il metodo di valutazione straordinario sostituisca regolarmente il confronto dei redditi. Tuttavia questo cambio di metodo è necessario se una persona assicurata che lavora prevalentemente nel settore agricolo o dell'artigianato è costretta, per via del danno alla salute, a rinunciare alla sua precedente attività principale fisicamente impegnativa e ad adattare la struttura della propria piccola impresa alle mutate circostanze assumendo dei dipendenti. In una simile costellazione, il confronto dei redditi spesso non può essere effettuato o non può essere effettuato correttamente, in particolare perché manca l'esperienza con l'impresa nuovamente strutturata. Il metodo di valutazione straordinario è specificamente adatto a tali costellazioni, in quanto consente di rilevare le ripercussioni lavorative del danno alla salute durante le mutate condizioni operative. La procedura di valutazione straordinaria è applicabile anche quando i fattori estranei all'invalidità – come modifiche strutturali dell'impresa gestita dalla persona
21 - assicurata, ammortamenti supplementari in seguito a una ristrutturazione – hanno influenzato il risultato dell'impresa e quindi il grado di invalidità non può essere facilmente dedotto dalla perdita di reddito (cfr. STF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016 consid. 4 con riferimento a DTF 128 V 29 consid. 2) 5.3.1.Il convenuto non nega che il ricorrente quale proprietario della ditta individuale lavorasse fondamentalmente da solo. Visto il danno alla salute del ricorrente sussistente già dal 2009 e innescante delle limitazioni legate alla salute, che si sono accentuate nel 2016 in seguito ad altri incidenti, risulta plausibile che egli, a causa del suo stato di salute, tra gli anni 2017 e 2020 ha dovuto ricorrere all'aiuto di manovali e ha quindi dovuto sostenere delle spese. Infatti il ricorrente già nella valutazione del 4 aprile 2017 indicava che viste le sue limitazioni avrebbe dovuto assumere un nuovo collaboratore e ciò con delle ripercussioni finanziarie (cfr. doc. 14 p. 3 convenuto). Poi nel questionario dell'Ufficio AI del 24 marzo 2017 indicava di occupare dipendenti su chiamata, cioè M._____ e N._____ (cfr. doc. 20 convenuto). Anche nel rapporto del fisioterapista del 5 settembre 2017 egli indicava di aver assunto un collaboratore dopo l'ultimo infortunio per rispondere ai bisogni della clientela (cfr. doc. 38 p. 10 convenuto). Inoltre anche con dettaglio dei conti orari della ditta del ricorrente risulta che i due manovali citati hanno lavorato per la ditta da febbraio risp. marzo a novembre risp. dicembre per gli anni 2017-2020 (cfr. doc. D ricorrente). Secondo l'estratto del conto individuale AVS le entrate annuali del ricorrente dall'anno 2002 all'anno 2015 (senza considerare l'indennità di perdita di guadagno [IPG]) si muovevano tra i CHF 11'500.00 e CHF 47'200.00. Tenendo conto delle limitazioni di salute sopra citate (peggioramenti dal 2016 in poi) dall'estratto CI si evince che il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2016 uno stipendio annuale di CHF 66'600.00, nel 2017 di CHF 56'100.00 e nel 2018 di CHF 60'900.00 (cfr. doc. 130
22 - convenuto). A questo proposito l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale le spese per i manovali durante il periodo in questione non si sarebbero riflesse nell'estratto CI, è priva di fondamento, in quanto le entrate per gli anni 2017 e 2018 sono significativamente più alte degli stipendi tra gli anni 2002 e 2015. Nel 2019 è stato dichiarato uno stipendio molto più basso di CHF 18'300.00, invece nell'anno 2020 la cifra era di CHF 52'500.00. Ciononostante considerando le limitazioni di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa preesistenti già agli atti (cfr. doc. 18 p. 15 s., doc. 23 e altri, convenuto) e in base all'estratto CI (cfr. doc. 130 convenuto), non può essere determinato con una probabilità preponderante, quanto avrebbe effettivamente guadagnato il ricorrente dal 2017 fino al 2020 in assenza di un danno alla salute, dato che dal 2009 in poi egli ha lottato con dei problemi di salute. Si sottolinea inoltre che il ricorrente è stato in grado per tre anni su quattro nel periodo tra il 2017 e il 2020 di generare un reddito più grande del valore medio calcolato di CHF 49'650.00, anche in tal modo non può essere determinato con una probabilità preponderante in base all'estratto CI, quanto avrebbe effettivamente guadagnato il ricorrente in assenza di un danno alla salute. Infine si nota che il ricorrente nella richiesta di rendita del 2017 ha indicato un reddito mensile di CHF 6'175.00 (cfr. doc. 2 p. 6 convenuto), cifra che non combacia con l'estratto CI (cfr. doc. 130 convenuto). Di conseguenza non è possibile quantificare in modo affidabile i redditi da confrontare, in questo senso il convenuto non ha soddisfatto il suo obbligo di accertamento. Tramite l'analisi dell'impresa, che il convenuto avrà da recuperare, si accerta ciò che si avvicina maggiormente alla verità materiale economica in termini di quanto il ricorrente avrebbe potuto guadagnare da persona sana. 5.3.2.Per contro si deve contraddire il ricorrente, il quale ritiene che in un simile caso si debbano usare le tabelle RSS dell'UFS come base per
23 - l'accertamento del reddito da valido. Piuttosto il grado di invalidità è da calcolare in base a un confronto delle attività tramite un'analisi dell'impresa, ciò che in casu chiaramente non è accaduto. Ciò sarebbe pertanto stato necessario, dato che il ricorrente, nonostante il suo danno alla salute esistente dal 2009, ha proseguito nella conduzione della sua impresa, sebbene sia indiscusso ed è accertato dalla documentazione medica agli atti che determinati compiti fisici non sono per lui ragionevolmente esigibili (cfr. STF 8C_126/2015 del 18 giugno 2015 consid. 4.1). Quindi già solo per questo motivo il ricorso è da accogliere, la decisione impugnata da annullare, nonché gli atti da rinviare al convenuto per l'esperimento di un'analisi dell'impresa e un ricalcolo del grado d'invalidità. Considerate le circostanze risulta quindi superfluo l'esame degli ulteriori reclami del ricorrente riguardo al calcolo del reddito da invalido e riguardo alla deduzione globale del 25%, questi saranno poi da quantificare in seguito all'applicazione della procedura di valutazione straordinaria. In caso di ricorso a tabelle o statistiche sono da considerare i referti concernenti ambiti risp. settori economici che sono in casu paragonabili. Per quanto riguarda quanto richiede il ricorrente in via subordinata, cioè che le indennità giornaliere percepite per malattia e infortunio andrebbero considerate insieme al salario per la determinazione del reddito ipotetico senza il danno alla salute, si ritiene che conformemente al sopracitato art. 25 cpv. 1 lett. a OAI le prestazioni del datore di lavoro per la perdita di guadagno dovuta a malattia in caso di comprovata incapacità lavorativa non sono incluse nel reddito lavorativo rilevante per la valutazione dell'invalidità (cfr. STF 9C_311/2022 del 18 aprile 2023 consid. 3.5.1). Riguardo alla pretesa del ricorrente di esperire una parallelizzazione dei redditi, si nota che il Tribunale federale ha di regola respinto una
24 - parallelizzazione dei redditi nel caso di lavoratori indipendenti (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.7). Il relativo reclamo del ricorrente non è quindi da considerare. 5.4. Il ricorso è da accogliere e la decisione del 27 luglio 2023 da annullare. Gli atti sono da rinviare al convenuto per ulteriori chiarimenti ai sensi dei considerandi e nuova decisione riguardo al grado d'invalidità oltre la data del 30 settembre 2021. 6.Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA i.c.c. l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in caso di una controversia relativa a prestazioni dell'AI, la procedura è soggetta a spese e queste sono da determinare fra i CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Secondo consolidata giurisprudenza un giudizio di rinvio per ulteriori accertamenti e per una nuova decisione corrisponde nella prassi a una vincita completa della parte ricorrente nel quadro della ripartizione di costi e ripetibili (DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1 e 132 V 215 consid. 6.2, Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] S 23 79 del 17 ottobre 2023 consid. 8.1). Considerando l'esito della procedura le spese sono quindi fissate a CHF 700.00 e accollate interamente al convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA). Il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA). Per il resto la valutazione dell'indennizzo di parte ai sensi dell'art. 61 ingresso LPGA è determinata in base al diritto cantonale (cfr. STF 9C_519/2020 del 6 maggio 2021 consid. 2.2). Nel caso della rappresentanza da parte di una compagnia di assicurazioni, come in casu l'Assista Protezione giuridica SA, la tariffa oraria è fissata a CHF 160.00
25 - (cfr. PTA 2010 n. 31 e 32, STA S 21 54 del 18 ottobre 2022 consid. 7). La patrocinatrice del ricorrente con la sua nota d'onorario ha fatturato 945 minuti di prestazioni equivalenti a 15,75 ore. Ella inoltre fa valere spese di CHF 5.60. Ricalcolando l'importo di 15,75 ore con i corrispettivi CHF 160.00 si ottengono CHF 2'520.00, aggiungendo poi le spese di CHF 5.60 e l'IVA di CHF 194.50 (7,7%) il totale ammonta a CHF 2'720.10. Di conseguenza il convenuto ha da rifondere CHF 2'720.10 al ricorrente quali spese ripetibili (incluse spese e IVA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto. La decisione del 27 luglio 2023 è annullata. Gli atti sono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per ulteriori chiarimenti ai sensi dei considerandi e nuova decisione riguardo al grado d'invalidità. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI. 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa in maniera extragiudiziale a A._____ CHF 2'720.10 (incluse spese e IVA) a titolo di ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[comunicazioni]