VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 82 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaPaganini GiudiciPedretti e von Salis AttuariaSchupp SENTENZA del 4 aprile 2023 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Michele Micheli, Nievergelt & Stoehr Advokatur AG, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato il B. 1985, domiciliato a C., era impiegato a tempo pieno con contratto indeterminato a partire dal 1° dicembre 2017 come tuttofare per servizio di pulizia presso un'impresa di servizi di pulizia e servizi di custode di D., poi a C._____ (doc. 8 ricorrente). In data 29 giugno 2019 egli ha subito un incidente. Secondo il rapporto di uscita dal Kantonsspital Graubünden (qui di seguito: KSGR, doc. 9 – pag. 8-9 convenuto) del 2 luglio 2019 dei Dr. med. E., F., G._____ e H._____ (risp. capoclinica, caposervizio, medico assistente e primario nonché direttore sanitario del dipartimento di chirurgia del KSGR), secondo il ricorso del 22 agosto 2022 e il foglio complementare alla richiesta di prestazioni d'invalidità del 14 maggio 2020 (doc. 17 – pag. 2 convenuto), A._____ si sarebbe scontrato contro una vetrata, cosa che avrebbe portato a una lesione da taglio nell'area del gomito. Il rapporto riteneva che il paziente aveva riportato un'estesa ferita da taglio al gomito destro con recisione dell'arteria brachiale così come una lesione completa del nervo mediano. È seguita l'operazione presso il KSGR (doc. 9 – pag. 7-9 convenuto). È stata attestata un'incapacità lavorativa del 100% dal 29 giugno al 15 luglio 2019. 2.Il rapporto del pronto soccorso dell'Ospedale Y._____ del 16 luglio 2019, si esprimeva riguardo le misure intraprese e da intraprendere a livello medico (doc. 0012 – pag. 15 ss. convenuto). Lo stesso vale per il rapporto del 13 agosto 2019 del KSGR (doc. 12 – pag. 28 convenuto). 3.Il certificato medico del Dr. med. J._____ e Dr. med. K., medici assistenti in chirurgia all'Ospedale Y. del 18 luglio 2019 attestava un'incapacità lavorativa del 100% dal 16 luglio al 12 agosto 2019 (doc. 12 – pag. 1-2 convenuto).

  • 3 - 4.I Dr. med. L._____ e J._____ (risp. primario e capoclinica in chirurgia della mano al KSGR) con rapporto medico del 3 ottobre 2019 ritenevano un miglioramento clinico e di continuare con l'ergoterapia. L'incapacità lavorativa come custode permaneva al 100% fino a nuovo avviso (doc. 12 – pag. 29-30 convenuto). 5.Con rapporto medico del 16 dicembre 2019 la Dr. med. M._____ (caposervizio in neurologia al KSGR), attestava a livello clinico ed elettrofisiologico un leggero miglioramento (doc. 12 – pag. 31-32 convenuto). 6.Il 19 dicembre 2019 i dottori L._____ e J._____ del KSGR, attestavano a livello clinico ed elettrofisiologico un miglioramento dei risultati e sottolineavano di continuare con l'ergoterapia e la fisioterapia. Inoltre fissavano un'incapacità lavorativa del 100% fino al prossimo controllo, dato che il paziente come custode doveva utilizzare macchinari pesanti (doc. 12 – pag. 13-14 convenuto). 7.Con rapporto del 16 marzo 2020 la Dr. med. M._____ del KSGR, valutava che c'era stato un leggero miglioramento clinico ed elettrofisiologico. Il paziente dimostrava di aver fatto progressi evidenti, però allo stato non era chiaro se ci sarebbe stata una guarigione completa, un deficit permanente era possibile (doc. 12 – pag. 35-36 convenuto). 8.Durante la telefonata del 2 aprile 2020 intercorsa tra l'assicurazione infortuni e la moglie, nonché datrice di lavoro, di A., lei raccontava che il marito nella vita di tutti i giorni poteva fare tutto, sollevare oggetti leggeri, vestirsi, guidare con un'auto automatica. Invece non riusciva a sollevare oggetti pesanti (doc. 10 – pag. 17 convenuto). 9.Il rapporto medico dell'8 maggio 2020 del Dr. med. L. e Dr. med. J._____, KSGR, attestava un decorso regolare. La capacità lavorativa

  • 4 - come custode con l'utilizzo di macchinari pesanti non era ancora data (doc. 9 – pag. 16-17 convenuto). 10.In data 11 maggio 2020 è stata presentata la domanda AI (doc. 0002 – pag. 1 ss. convenuto). Parallelamente ai provvedimenti di integrazione dell'Ufficio AI, l'assicurazione infortuni ha incaricato in data 16 luglio 2020 la Clinica N._____ con un accertamento (doc. 25 – pag. 14 convenuto). 11.In data 16 maggio 2020 il Dr. med. O._____, medico curante dal 20 marzo 2020, ha compilato un rapporto medico all'attenzione dell'Ufficio AI. Il medico riteneva che il paziente "non può fare attività che necessitino di un impegno muscolare significativo dell'arto superiore destro a partire dal 12.05.2020 fino al controllo neurologico previsto il 15.09.2020." La prognosi sulla capacità lavorativa sarebbe stata da valutare in settembre

  1. Il paziente poteva esercitare un'attività che non necessitasse l'utilizzo della sensibilità delle prime tre dita della mano destra. L'esigibilità dell'attività originaria era attestata a 0% e per la prognosi egli rimandava alla valutazione da fare a settembre 2020. Per quanto riguardava la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa si rimandava alla visita presso il KSGR del 16 marzo 2020 (doc. 9 – pag. 1 ss. convenuto). 12.Nel colloquio di valutazione dell'integrazione con l'Ufficio AI del 6 luglio 2020 A._____ ha indicato che a casa faceva la spesa, puliva (aspirapolvere), curava i bambini e andava a camminare col cane (doc. 23 – pag. 1 ss. convenuto). 13.L'incarico alla Clinica N._____ è sfociato nel rapporto interdisciplinare del 26 agosto 2020 del Dr. med. P._____ (direttore medico e primario), Dr. med. Q._____ (caposervizio reumatologia) e del fisioterapista R._____, di cui si dirà di più sotto. In sintesi si riteneva che il paziente era in grado di svolgere solo parzialmente l'attività lavorativa precedente, vista la difficoltà col maneggiare pesi pesanti e con il sollevamento e trasporto di pesi. Un
  • 5 - reinserimento professionale come custode poteva essere possibile con un carico di lavoro del 50%, tenendo conto che, migliorando ulteriormente la forza della mano e la funzione motoria, poteva essere possibile in futuro aumentare la capacità lavorativa relativa all'attività originaria. In alternativa il paziente poteva svolgere da subito un'attività adeguata allo stato di salute con un carico di lavoro del 100%, tenendo conto delle limitazioni funzionali descritte nel rapporto di ergonomia (doc. 25 – pag. 14-16 convenuto). Il rapporto di fisioterapia del 21 agosto 2020, di cui si dirà di più sotto, specificava il livello di carico ammissibile per il paziente nell'ambito del suo lavoro precedente (doc. 25 – pag. 1-10 convenuto). Il rapporto del 24 agosto 2020 del Dr. med. Q._____ riteneva in sintesi che il decorso clinico era nel complesso molto soddisfacente. Egli proponeva di prudentemente intraprendere un tentativo di lavoro, il quale inizialmente prevedesse attività semplici e non di motricità fine. Non escludeva miglioramenti delle capacità motorie, in particolare della motricità fine (doc. 25 – pag. 11-12 convenuto). Il rapporto del Dr. med. P._____ del 26 agosto 2020 riscontrava la riduzione della sensibilità e, in misura minore, anche la leggera debolezza motoria nell'area della mano destra. Da un punto di vista prettamente reumatologico e muscoloscheletrico, nulla ostacolava il reinserimento nel mondo del lavoro. Il paziente avrebbe dovuto sopportare bene carichi, come quelli che potrebbero verificarsi durante l'attività come custode. Solo le attività di motricità fine erano possibili in misura limitata (doc. 25 – pag. 17-18 convenuto).
  1. L'assicurazione infortuni, con lettera del 7 settembre 2020, basandosi sui rapporti della Clinica N., ha quindi comunicato a A. che gli era possibile riprendere la sua attività lavorativa precedente al 50% con effetto
  • 6 - immediato, tenendo conto delle limitazioni ritenute dal rapporto di fisioterapia e che con un'attività adattata allo stato di salute egli era abile al lavoro al 100%. Al più tardi dal 14 settembre 2020 le indennità giornaliere sarebbero state versate sulla base del 50% (doc. 26 – pag. 1- 2 convenuto). 15.Con rapporto medico del 25 settembre 2020 il Dr. med. L._____ e il Dr. med. J._____ attestavano per quanto riguarda la valutazione e la procedura da adottare, un decorso post-operazione molto piacevole e miglioramento clinico ed elettrofisiologico costante. La capacità lavorativa era del 50%, con tentativo di incremento nel corso delle settimane/mesi seguenti (doc. 4 ricorrente). 16.Il 9 novembre 2020 il Dr. med. S., Servizio Medico Regionale (SMR, qui di seguito: SMR), sosteneva e citava la valutazione della Clinica N.. In sintesi egli richiamava quanto ritenuto dal Dr. med. P._____ nel rapporto del 26 agosto 2020, aggiungendo che ci si poteva aspettare un ulteriore miglioramento o adattamento (doc. 34 – pag. 3-4 convenuto). 17.L'accordo accessorio del 1 dicembre 2020 modificante il contratto di lavoro stipulato in data 11 ottobre 2017 tra la ditta I., C. e il signor A._____, prevedeva che a partire da tale data, egli era assunto in percentuale massima del 30% e su chiamata (doc. 14 ricorrente). 18.I provvedimenti d'integrazione sono stati conclusi in data 10 dicembre 2020 con la raccomandazione di iscriversi all'Ufficio regionale di collocamento (URC, qui di seguito: URC; doc. 36 – pag. 1-2). L'iscrizione è avvenuta in data 30 dicembre 2020 indicando un livello occupazionale del 100% (doc. 17 ricorrente). 19.Con decisione del 22 dicembre 2020 l'assicurazione infortuni, vista la certificata capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata allo stato di

  • 7 - salute, ha rifiutato la concessione di ulteriori prestazioni e ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° febbraio 2021, in seguito a un periodo di transizione di un mese (doc. 38 – pag. 17-18 convenuto). 20.Per il rapporto finale del SMR del 9 marzo 2021 il Dr. med. S._____ si basava sulla valutazione medica della Clinica N._____ di agosto 2020, la quale attestava una piena capacità lavorativa per un'attività adeguata allo stato di salute e una capacità lavorativa del 50% per l'attività svolta in precedenza, a partire dal giorno della visita (doc. 86 – pag. 9 convenuto). 21.Tramite progetto di decisione del 10 marzo 2021 l'Ufficio AI ha prospettato una mezza rendita temporanea di invalidità, grado di invalidità 50%, per il mese di novembre 2020 (doc. 41 – pag. 1 ss. convenuto). Con scritto del 12 maggio 2021 sono state presentate le osservazioni avverso il progetto di decisione, inviando anche un nuovo rapporto medico del 29 marzo 2021 (doc. 52 – pag. 1 ss. convenuto), mentre con scritto del 16 luglio 2021 sono stati presentati i certificati medici dell'assicurazione infortunio e un certificato del 7 luglio 2021 del Dr. med. O._____ (doc. 57 – pag. 1 ss. convenuto). 22.Nel rapporto medico del 29 marzo 2021, il Dr. med. L., attestava che c'era stato un ulteriore recupero neurologico e che ci sarebbe stato ancora bisogno di tempo, finché la sensibilità e la forza sarebbero ulteriormente migliorate. Si consigliava di continuare con la fisioterapia e l'ergoterapia. La capacità lavorativa era stata ritenuta del 50% fino al 25 aprile 2021, con successiva possibilità di incremento, ritenendo però che ci sarebbe ancora voluto molto tempo finché questa sarebbe stata di nuovo del 100%, soprattutto in un lavoro fisico (doc. 52 – pag. 21-22 convenuto). 23.Con certificato medico del 7 luglio 2021 il Dr. med. O. attestava un'incapacità lavorativa del 50% a partire dal 2 luglio 2021 e dello 0% a

  • 8 - partire dal 1° agosto 2021, con conseguente ripresa del lavoro presumibilmente da tale data (doc. 10 ricorrente). 24.Con ulteriore certificato medico della medesima data, indirizzato alla Cassa di Disoccupazione dei Grigioni, il dottore attestava un'incapacità lavorativa del 50% a partire dal 25 marzo 2021 fino al 31 luglio 2021. Inoltre fino al successivo controllo chirurgico di dicembre 2021 il paziente sarebbe stato incapace al lavoro al 50% (doc. 10 ricorrente). 25.Il certificato medico del 19 gennaio 2022 del Dr. med. U._____ (caposervizio in chirurgia della mano al KSGR), inviato il giorno seguente dai rappresentanti legali al SVA Grigioni, attestava un'incapacità lavorativa del 50% dal 19 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (doc. 11 ricorrente). 26.Con rapporto medico del 22 gennaio 2022, inoltrato in data 9 febbraio 2022 dai rappresentanti legali al SVA Grigioni, il Dr. med. L._____ e il Dr. med. U._____ scrivevano riguardo alla valutazione e alla procedura che si poteva ritenere che lo stato finale era stato raggiunto e non si prevedevano ulteriori miglioramenti significativi riguardanti il carico ammissibile per la mano e la sensibilità della mano. A loro avviso era data una capacità lavorativa massima di 30% per attività di motricità fine così come lavori artigianali repetitivi di lunga durata e un'incapacità lavorativa del 50% fino al 30 aprile 2022 (doc. 13 ricorrente). 27.L'Ufficio AI ha quindi incaricato il Dr. med. V._____ del SMR con la valutazione del caso. Egli in data 2 marzo 2022 ha ritenuto in sintesi che il quadro era da considerare stabilizzato a decorrere da agosto 2020. Egli sottolineava che non vi erano elementi per modificare la valutazione già espressa dal SMR (doc. 86 – pag. 20-21 convenuto)

  • 9 - 28.Il Dr. med. L., con certificato medico del 28 aprile 2022, attestava un'incapacità lavorativa del 50% dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022 (doc. 12 ricorrente). 29.Con decisione del 17 giugno 2022 l'Ufficio AI ha riconosciuto a A. il diritto a una mezza rendita di invalidità per il mese di novembre 2020, grado di invalidità 50%, per un tot. di CHF 1'877.00 (escluse le imposte), considerando a partire dal 24 agosto 2020 una capacità lavorativa nell'attività precedente (tuttofare servizio di pulizia) del 50% e un'attività adeguata allo stato di salute del 100%, ovvero un'attività senza elevata esigenza alla sensibilità e alla motricità fine della mano destra. È stato ritenuto un reddito da valido di CHF 42'210.00 e un reddito da invalido di CHF 56'708.60 (tabelle RSS 2020, livello di competenza 1 per uomini, capacità lavorativa del 100%, valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali, indicizzato, parallelizzato; doc. 3 ricorrente). 30.Avverso questa decisione il 22 agosto 2022 A._____ (qui di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo, rappresentato dall'avvocato Michele Micheli, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorrente ha chiesto la constatazione che il lavoro attualmente da lui svolto, alle dipendenze della ditta individuale I., C., in percentuale settimanale massima del 30%, rappresenti l'unico lavoro per lui esigibile. Che sia constatato il grado di invalidità non inferiore al 50% a far data dal 1 o novembre 2020 in poi (a tempo indeterminato) e che il reddito lordo da invalido sia fissato a CHF 21'105.00. In termini procedurali il ricorrente richiede che nei confronti dell'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) sia decretato l'obbligo di effettuare una perizia ex art. 44 e 45 LPGA, con lo scopo di definire il suo grado di invalidità. Che gli sia inoltre concesso un termine di 20 giorni per inoltrare eventuali proposte a riguardo del perito da incaricare ed eventuali riserve su periti proposti dal convenuto. In seguito che gli sia concesso un termine di 30 giorni dalla determinazione del perito per inoltrare le

  • 10 - domande a cui quest'ultimo dovrebbe dare risposta. Infine che sia dichiarato l'effetto sospensivo della decisione del convenuto del 17 giugno 2022 concernente la rendita d'invalidità a tempo inteterminato. Il tutto con spese e ripetibili interamente a carico del convenuto. 31.Nella sua risposta del 9 settembre 2022 il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la propria decisione del 17 giugno 2022. In sostanza, secondo il convenuto dalla documentazione medica agli atti risulta una capacità lavorativa del 100% a partire dal 24 agosto 2020 in un'attività adeguata allo stato di salute. II. Considerando in diritto: 1.Impugnata è la decisione del 17 giugno 2022 concernente la concessione di una rendita di invalidità a tempo determinato. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 [LAI; RS 831.20] le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA; RS 830.1] e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]. In quanto destinatario formale e materiale della decisione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA).

  • 11 - 2.Controverso è se il ricorrente ha diritto a una rendita di invalidità a tempo indeterminato con grado di invalidità di minimo 50% a partire dal 1° novembre 2020, e a tal riguardo se il calcolo del reddito di invalidità allestito è corretto. 3.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Nell'occorrenza potrebbe dunque nascere al più presto il 1° novembre 2020, la domanda essendo stata fatta solamente l'11 maggio 2020. Secondo l'Ufficio AI la fine del periodo d'attesa di un anno sarebbe qui il 28 giugno 2020, vista la domanda tardiva e aggiungendo i sei mesi di attesa, il ricorrente potrebbe avere diritto alla rendita al più presto dal 1° novembre 2020 (vedi il Case Report pag. 3, doc. 7 ricorrente). Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 1 cpv. 1 LAI i.c.c. art. 8 cpv. 1 LPGA). L'invalidità può essere conseguente a infermità, congenità, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente

  • 12 - esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 - 15 - LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado di invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado di invalidità in percentuale. Se l'assicurato non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione del lavoro esercitato) non è possibile raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il grado di invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la

  • 13 - valutazione del medico in merito all'esigiblità, e cioè in merito alle attività che l'assicurato, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurato malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi deve essere valutato il reddito che l'assicurato potrebbe ancora realizzare (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 2020 25 del 5 aprile 2022, consid. 3).

  1. Dapprima si ritiene quanto segue riguardo ai principi del diritto probatorio. 4.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre
  • 14 - dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6). 4.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1). Se l'assicuratore sociale rispettivamente l'amministrazione non ottempera al suo dovere inquisitorio o lo fa solo parzialmente, la causa può essere rinviata per ulteriori accertamenti e susseguente nuovo giudizio (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5). 4.3.Per poter valutare lo stato di salute e con questo la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dalla persona assicurata, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da

  • 15 - medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. Nella valutazione delle conseguenze dei danni alla salute costatati per la capacità lavorativa, tuttavia, gli esperti medici non hanno la competenza per esprimere un giudizio conclusivo. Piuttosto forniscono una valutazione dell'incapacità lavorativa che giustificano nel modo più sostanziale possibile dal loro punto di vista. Le informazioni fornite dai medici costituiscono quindi una base importante per la valutazione della questione di quali attività lavorative specifiche ci si può ancora aspettare che l'assicurato svolga (cfr. DTF 140 V 193 consid. 3.2, DTF 132 V 93 consid. 4 e DTF 125 V 256 consid. 4). Il medico dice in che misura il danno limita l'assicurato nelle sue funzioni fisiche rispettivamente psichiche, naturalmente si esprime soprattutto in merito a quelle funzioni che secondo la sua esperienza sono fondamentali per le possibilità lavorative e che si trovano in primo piano per l'assicurato (ad esempio se esso possa o debba lavorare stando seduto o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa sollevare o portare carichi). Gli specialisti dell'orientamento professionale dicono per contro quali concrete attività professionali entrano in considerazione, sulla base delle indicazioni mediche ed in considerazione delle altre capacità dell'assicurato; a seconda dei casi sono necessari chiarimenti presso il medico (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 2020 25 del 5 aprile 2022 consid. 4.3). 4.4.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le

  • 16 - procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono

  • 17 - a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia

  • 18 - amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3). 4.6.In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è principalmente determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. UELI KIESER, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 17 giugno 2022. 5.1Da valutare è la capacità lavorativa ragionevolmente esigibile dal ricorrente a partire dal 1° novembre 2020. 5.1.1.Il ricorrente nel ricorso formula una richiesta costitutiva di annullamento della decisione del 17 giugno 2022 e due richieste di constatazione, di più al riguardo si dirà sotto. Inoltre il ricorrente richiede l'audizione testimoniale della datrice di lavoro, signora T.. A sostegno di quanto richiesto il ricorrente afferma di essere tuttora inabile al lavoro al 50% e ciò a far data dal 24 settembre 2020 e non sarebbe possibile attendersi miglioramenti. I lavori fisico-manuali potrebbero essere svolti unicamente in una misura non superiore al 50%. La sua formazione scolastica, 5 anni di scuola elementare in W., e professionale, solo qualche corso di formazione da muratore in Svizzera,

  • 19 - non gli consentirebbe di trovare un'attività differente e meno gravosa di quella che già svolgerebbe. Dopo la scuola egli avrebbe subito lavorato e appena maggiorenne si sarebbe trasferito in Svizzera. Egli saprebbe solo il X.. Considerato tutto ciò egli non potrebbe svolgere un lavoro da ufficio. Il lavoro alternativo ipotizzato dal convenuto, non sarebbe praticabile visto lo sforzo eccessivo. Inoltre la formazione per l'utilizzo idoneo e sicuro di tali macchinari, non risulterebbe possibile da svolgere, visti i limiti linguistici e accademici del ricorrente. Ciò si applicherebbe a qualsiasi formazione. L'unica attività lavorativa che potrebbe esercitare il ricorrente sarebbe una analoga a quella svolta prima dell'incidente. Infine nonostante la ricerca di un'attività alternativa meno fisicamente pesante, egli non avrebbe ancora avuto successo, prendendo in considerazione, oltre allo stato di salute, anche le sue competenze linguistiche e professionali e la situazione pandemica da inizio 2020. In ragione di quando detto, il convenuto non potrebbe quindi pretendere che il ricorrente abbandoni l'attuale posto di lavoro al 30%, dove egli esaurirebbe la sua capacità lavorativa residua, per trovare un'altra attività meno gravosa. Inoltre il convenuto non avrebbe preso in considerazione i certificati e gli esami medici più recenti (segnatamente 19 e 22 gennaio, 28 aprile 2022), quindi non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione della situazione, segnatamente che il ripristino della situazione fisica del ricorrente si estinguerebbero piano piano e che al ricorrente non sarebbe possibile riacquistare la sensibilità e forza nell'arto superiore destro. Il ricorrente critica il fatto che il convenuto si baserebbe unicamente sulla valutazione medica della Clinica N. dell'agosto 2020, la quale però risalirebbe a oltre due anni ante il ricorso e non terrebbe conto dell'evoluzione della situazione medica del ricorrente nonché nemmeno sarebbe condiviso dai medici del KSGR. Riguardo a tale rapporto egli critica che esso non terrebbe conto delle caratteristiche estranee all'invalidità del ricorrente, quali la conoscenza delle lingue e il percorso professionale svolto, motivi

  • 20 - per i quali non ci sarebbero altre professioni esigibili se non una professione fisico-manuale. Il Dr. med. Q._____ della Clinica N., avrebbe consigliato la prova di un lavoro meno gravoso, senza esprimersi sulla capacità lavorativa, tantomeno definendola al 50%. Il convenuto non avrebbe effettuato un controllo di quanto riportato dalla Clinica N., per esempio il Dr. med. Q., vista l'apparente gravità delle condizioni del ricorrente, avrebbe consigliato un controllo clinico e neurografico. Secondo il ricorrente non ci sarebbero possibilità di miglioramento, visto che il nervo mediano reciso non potrebbe mai più essere ripristinato e la porzione di muscolo asportata dal braccio destro, non potrebbe più essere recuperata. Il ricorrente richiede dunque una nuova perizia medica formale. Egli menziona che non sarebbe mai stato sottoposto all'esame degli specialisti dell'orientamento professionale, inoltre non gli sarebbe mai stato assegnato un perito che potesse determinare le sue condizioni. Il ricorrente afferma che l'essersi iscritto all'URC con un grado d'occupazione del 100% dimostri soltanto quanto le sue conoscenze linguistiche siano scarse. Egli si sarebbe iscritto all'URC per non dipendere dalle assicurazioni assistenziali. 5.1.2.Il convenuto per quanto concerne la fattispecie rinvia agli atti allegati e rimanda alla motivazione della sua decisione del 17 giugno 2022. Egli riconferma che dalla documentazione medica raccolta agli atti risulta che il ricorrente presenterebbe una capacità lavorativa del 100% a partire dal 24 agosto 2020 in un'attività adeguata allo stato di salute, ovvero un'attività senza elevata esigenza alla sensibilità e alla motricità fine della mano destra. Secondo il convenuto, nemmeno la documentazione medica prodotta dal ricorrente sarebbe da ritenere come valida per scalfire la valutazione dei dottori della Clinica N. o del Dr. med. S._____ del SMR, in quanto in merito i dottori del KSGR non si sarebbero espressi. Il

  • 21 - rapporto medico del 22 gennaio 2022 si baserebbe solo sull'attività originaria del ricorrente. Inoltre sarebbe anche da considerare la valutazione del Dr. med. V._____ del 2 marzo 2022, il quale riconfermerebbe quanto già ritenuto con i due rapporti appena citati. Un'audizione della datrice di lavoro non garantirebbe un valido chiarimento delle contraddizioni. 5.1.3. Dal rapporto interdisciplinare della Clinica N._____ del 26 agosto 2020 (doc. 25 – pag. 14-16 convenuto) si evince che il nervo mediano e l'arteria brachiale destri sono stati recisi completamente. Si attestava la presenza ancora di disturbi della motricità fine nell'area della mano destra e un leggero deficit di forza nell'area dell'avambraccio destro nella zona sensibile e di alimentazione motoria del nervo mediano destro. A causa del disturbo motorio e delle alterazioni della sensibilità nell'area della mano destra, le attività di motricità fine o l'uso di una grande forza della mano sono stati ritenuti possibili in misura ridotta. L'accertamento ergonomico aveva evidenziato come problemi rilevanti per il lavoro, una ridotta coordinazione e forza della mano destra. Dal punto di vista del team interdisciplinare, in particolare considerando l'accertamento ergonomico, non perdurava più un'incapacità lavorativa rilevante. Il ricorrente era stato raramente in grado di manipolare pesi fino a 27,5 kg, il che corrisponde a un carico di lavoro medio-pesante. Tuttavia, a causa dei disturbi residui nell'area del nervo mediano destro, non avrebbero dovuto essere fatte richieste alla coordinazione e alla motricità fine della mano destra. Anche i lavori manuali grossolani non erano possibili a causa dell'ancora ridotta forza nella zona della mano destra. Per motivi di sicurezza, il trasporto con una sola mano o salire sulla scala a pioli con pesi a destra, avrebbero dovuto essere effettuati solo con pesi leggeri.

  • 22 - In conclusione si riteneva che il ricorrente poteva solo parzialmente esercitare la sua attività lavorativa precedente. Per lui era problematico maneggiare pesi pesanti e sollevare e trasportare pesi all'altezza della testa o oltre la testa. Tuttavia, tenendo conto dei deficit funzionali osservati, avrebbe dovuto essere possibile riprendere il lavoro come custode con carico lavorativo del 50%. Si riteneva poi che tramite un'ulteriore miglioramento della forza della mano e delle capacità motorie, avrebbe dovuto essere possibile aumentare in futuro la capacità lavorativa nell'attività originaria. In alternativa il ricorrente poteva svolgere da subito in misura del 100%, qualsiasi attività adeguata allo stato di salute, tenendo conto delle limitazioni funzionali descritte nella relazione ergonomica. Riguardo al trattamento in corso, ritenuto corretto, si consigliava in aggiunta, per incrementare la forza, una terapia medica d'esercizio e il continuamento settimanale delle sedute di ergoterapia, per incrementare la forza. Si riteneva che tramite fisioterapia ed ergoterapia di supporto, la funzione e la forza della mano potessero migliorare. Il rapporto ergonomico del 21 agosto 2020 del fisioterapista R._____ (doc. 25 – pag. 1-10 convenuto) riteneva che la capacità di carico osservata, corrispondeva in sostanza a un'attività medio pesante-pesante, la quale prevedeva raramente pesi massimi di 27,5 kg da sollevare orizzontalmente. Tale capacità di carico era ritenuta ammissibile per l'intera giornata. Si rilevavano le restrizioni seguenti: nessuna richiesta di coordinazione della mano, soprattutto a destra, nessun lavoro manuale grossolano (forza della mano destra inferiore allo standard), rari sollevamenti dall'altezza della vita alla testa e questi di massimo 12,5 kg, infine salire la scala a pioli doveva essere fatto solo con dei pesi leggeri. Come raccomandazione terapeutica per il proseguimento del trattamento si consigliava per il potenziamento della forza un training medico- terapeutico (MTT) 2x alla settimana. Per migliorare la coordinazione della mano si consigliava di fare ergoterapia 1-2x alla settimana.

  • 23 - Il rapporto del 24 agosto 2020 del Dr. med. Q._____ (doc. 25 – pag. 11- 12 convenuto) riteneva che il decorso clinico era nel complesso molto soddisfacente. La forza muscolare dell'arto colpito non era significativamente limitata, in primo piano c'erano i disturbi sensoriali e la limitazione della motricità fine, sebbene nelle attività quotidiane il paziente non ne era particolarmente limitato, specificando che allo stato era incerto in che misura tale disturbo potesse influire sull'attività professionale originaria. Egli proponeva di prudentemente intraprendere un tentativo di lavoro, il quale inizialmente prevedesse attività semplici e non di motricità fine. Egli vedeva una regolare ergoterapia o fisioterapia di accompagnamento come scontate. Visto il buon decorso clinico non era escluso nei prossimi mesi un ulteriore miglioramento delle capacità motorie, in particolare della motricità fine. Il dottore consigliava un controllo clinico e neurografico nei prossimi 3-6 mesi. Il ricorrente affermava inoltre, che solo le attività di motricità fine gli causavano difficoltà, mentre le attività giornaliere non erano difficoltose. Il rapporto del Dr. med. P._____ del 26 agosto 2020 (doc. 25 – pag. 17-18 convenuto) attestava una discreta limitazione funzionale nell'area dell'arto superiore destro. Principalmente si riscontrava la riduzione della sensibilità e, in misura minore, anche la leggera debolezza motoria nell'area della mano destra. Egli consigliava di continuare con la fisioterapia o ergoterapia. Da un punto di vista prettamente reumatologico e muscoloscheletrico, nulla ostacolava il reinserimento nel mondo del lavoro. Il paziente avrebbe dovuto sopportare bene carichi, come quelli che potrebbero verificarsi durante l'attività come custode. Solo le attività di motricità fine, che richiedono una buona sensibilità e un buon controllo motorio della mano destra, erano possibili in misura limitata. 5.1.4.Il Dr. med. S., SMR, confermava tramite rapporto medico del 9 novembre 2020 (riconfermato anche in data 9 marzo 2021) le ferite riportate dall'incidente. Egli richiamava il rapporto della Clinica N.

  • 24 - riguardo il decorso. Inoltre egli ha interamente richiamato quanto ritenuto dal Dr. med. P._____ riguardo al reinserimento professionale del ricorrente, aggiungendo poi che si prevedevano ulteriori miglioramenti e adattamenti (doc. 34 – pag. 3-4 convenuto). 5.1.5.Con rapporto medico del 2 marzo 2022 il Dr. med. V., SMR, in seguito all'analisi del rapporto del 22 gennaio 2022, di cui si dirà sotto, è arrivato alla conclusione che non c'era motivo di modificare la valutazione già a suo tempo espressa. Egli riteneva che si poteva considerare il quadro stabilizzato a decorrere dall'agosto 2020 (accertamento Clinica N.), aggiungendo che "notoriamente i danni neurologici post-traumatici, dopo neuroraffia si stabilizzano entro l'anno e non sono successivamente suscettibili di evoluzione clinica né in senso migliorativo né in senso peggiorativo". Il rapporto sottolineava inoltre che il certificato del 22 gennaio 2022 del Dr. med. U., KSGR, corroborava tale tesi. Il fatto che tale certificato attestasse un'inabilità lavorativa del 70% in attività manuali fini e mansioni artigianali, oltre che essere un parere soggettivo, non necessariamente condivisibile, si armonizzava con la valutazione di un'inabilità lavorativa al 50% in occupazioni proprie, cioè che prevedono mansioni necessitanti motricità fine della mano, con prognosi fino al 30 aprile 2022 (doc. 86 – pag. 20-21 convenuto). 5.1.6.I rapporti e certificati medici antecedenti la valutazione della Clinica N., generalmene attestavano miglioramenti, un decorso regolare e un'incapacità lavorativa al 100%. Nella maggior parte dei casi si trattava di rapporti medici dettagliati. 5.1.7.Rilevanti sono in particolare i rapporti medici seguenti la valutazione della clinica e qui non ancora citati, i quali riguardo alle capacità lavorative del ricorrente, rimangono in linea con quanto ritenuto dalla clinica:

  • 25 - -Il rapporto del 25 settembre 2020 del KSGR asseriva una capacità lavorativa del 50% nell'attività precedente, con tentativo di incremento nel tempo a seguire (doc. 4 ricorrente). -Lo stesso vale per il rapporto del 29 marzo 2021 del KSGR, il quale attestava una capacità lavorativa del 50% fino al 25 aprile 2021 con successiva possibilità di incremento (doc. 52 – pag. 21-22 convenuto). -Con certificato medico del 7 luglio 2021, del Dr. med. O._____, tale capacità lavorativa veniva confermata e inoltre veniva addirittura attestata un'incapacità lavorativa nulla a partire dal 1° agosto 2021. Con ulteriore certificato del medesimo giorno egli attestava anche un'incapacità lavorativa del 50% perdurante dal 25 marzo 2021 a dicembre 2021 (doc. 10 ricorrente). -Tale incapacità lavorativa veniva confermata con certificato medico del KSGR del 19 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 (doc. 11 ricorrente). -Infine il certificato del 22 gennaio 2022 attestava che lo stato finale era stato raggiunto e la capacità lavorativa era da allora di massimo 30% per attività di motricità fine così come lavori artigianali repetitivi di lunga durata, l'incapacità lavorativa era del 50% fino al 30 aprile 2022. -Questa incapacità è stata riconfermata fino al 30 giugno 2022 con certificato del 28 aprile 2022 del KSGR (doc. 13 ricorrente). 5.1.8.Nei rapporti medici è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito. Soltanto i rapporti medici motivati, fondati su esami completi, consideranti i disturbi lamentati dall'assicurato, stilati in piena conoscenza dell'incarto con una chiara descrizione del contesto medico e della situazione medica, con conclusioni ben motivate, rivestono valore probatorio. Tale valore probatorio non può di conseguenza essere ammesso per i seguenti rapporti e certificati: 7 luglio 2021, 19 gennaio 2022 e 28 aprile 2022. Detti certificati non sono motivati e non si esprimono riguardo l'(in)capacità lavorativa e lo stato di salute allora attuale del ricorrente. Essi inoltre non si sono confrontati con le

  • 26 - risultanze mediche della Clinica N._____ e dei medici del SMR. Da sottolineare che le informazioni contenute nei certificati medici del Dr. med. O._____ del 7 luglio 2021 sono addirittura contradditorie. Per quanto riguarda i restanti certificati medici, essi rivestono pieno valore probatorio. A tal riguardo, e contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, giustamente il convenuto non ha preso in considerazione i certificati medici più recenti, quindi del 19 gennaio e 28 aprile 2022, inoltrati dal ricorrente. Tenuto conto di quanto detto, il rapporto interdisciplinare della Clinica N._____ rappresenta un accertamento di specialisti esterni, i quali, in base a indagini e osservazioni approfondite e avendo preso visione di tutta la documentazione medica, considerando anche l'incarto dell'assicurazione infortuni, nonché i dati richiesti e le dichiarazioni del ricorrente nonché degli esami clinici assolti, hanno rappresentato un quadro globale della situazione e dell' (in)capacità lavorativa del ricorrente. Essi sono giunti a delle conclusioni chiare, complete e motivate. Il convenuto è da appoggiare quando ritiene che la valutazione medica della Clinica fornisce un quadro sufficientemente chiaro in merito alla stato di salute e le conseguenze sull'incapacità lavorativa. L'analisi risulta convincente, coerente e anche comprensibile, ed è l'unica analisi così approfondita presente nell'incarto. Tale accertamento riveste quindi pieno valore probatorio. Si sottolinea che i rapporti della clinica sono inoltre stati confermati anche dai Dr. med. S._____ e Dr. med. V.. Tali rapporti, redatti da periti impiegati dall'assicurazione, rivestono un valore probatorio comparabile a quello degli esperti esterni, in quanto appaiono conclusivi, motivati in maniera comprensibile e senza contraddizioni. Il convenuto si è quindi giustamente basato in maniera preponderante sui rapporti medici sopracitati. Riguardo alle lamentele del ricorrente si ritiene quanto segue. Visto che il convenuto si è basato su più rapporti medici (vedi anche Dr. med. S., Dr. med. V._____), i quali peraltro sono anche più recenti (risp.

  • 27 - 9 novembre 2020, 9 marzo 2021), la critica del ricorrente che ritiene che il convenuto si basi unicamente sulla valutazione medica della Clinica N._____ dell'agosto 2020 è infondata. Lo stesso si può dire per la critica che il rapporto di detta clinica non terrebbe conto delle caratteristiche estranee all'invalidità del ricorrente, quali le conoscenze linguistiche e il percorso professionale, in quanto, i periti medici valutano la situazione da una prospettiva prettamente medico-scientifica, sta ad altri esperti e al convenuto, quale istituto sociale, esprimersi negli altri ambiti. Riguardo alla critica del ricorrente che il convenuto non avrebbe effettuato un controllo di quanto riportato dalla Clinica N., si ritiene che ciò è stato fatto, sottoponendo i rapporti della clinica ai Dr. med. S. e V., i quali per quanto attiene in particolare alle capacità lavorative del ricorrente hanno verificato le risultanze cliniche, considerandole corrette. Inoltre come visto sopra, le risultanze mediche della Clinica N. sono state ritenute complete ed esaustive, quindi rispettose dei criteri decisi dalla giurisprudenza (cfr. anche DTF 141 V 281). Il fatto che il ricorrente non accetti le conclusioni della valutazione in questione, non può avere come conseguenza che le conclusioni ivi riportate siano da considerare sbagliate e quindi non siano da utilizzare quale base di decisione. Il ricorrente è stato seguito da diversi esperti, di diversi ambiti, tutti gli accertamenti necessari del caso sono stati esperiti e la valutazione della Clinica N._____ risulta esaustiva per valutare le questioni oggetto del ricorso. Un ulteriore perizia medica formale non risulta quindi né necessaria né indicata. 5.1.9.Per quanto riguarda la concreta capacità lavorativa del ricorrente, si ritiene che oltre all'accertamento della Clinica N._____ e ai rapporti medici dei Dr. med. S._____ e V._____ riguardanti l'attestata attività adeguata allo stato di salute esercitabile in misura del 100%, nessun altro rapporto medico si esprimeva in merito.

  • 28 - I restanti rapporti, anche quelli più recenti inoltrati dal ricorrente, valutavano solo la capacità lavorativa nell'attività originaria, quasi univocamente ritenuta di 50%. Solo il rapporto medico del 22 gennaio 2022 dei Dr. med. L._____ e U., KSGR, si scostava da tale valutazione e attestava, in seguito al raggiungimento dello stato finale una capacità lavorativa del 30% per attività di motricità fine, così come lavori artigianali ripetitivi. Tale rapporto era però poi stato contraddetto dal Dr. med. V. in data 2 marzo 2022, il quale sottolineava che nel caso si trattava di un parere soggettivo, non condivisibile e che si armonizzava per altro con la valutazione dell'incapacità lavorativa del 50% in occupazioni proprie ritenuta fino al 30 aprile 2022. Per il Dr. med. V._____ non vi erano elementi per modificare la valutazione già a suo tempo espressa di una capacità lavorativa nell'attività originaria di 50%. A tal proposito è da notare che il certificato medico dello stesso Dr. med. U._____ del 19 gennaio 2022 (per quanto non motivato) si esprimeva per una capacità lavorativa del 50%. Da notare anche, che il certificato medico del Dr. med. L._____ (cofirmatario del certificato del 22 gennaio 2022) del 28 aprile 2022 (per quanto non motivato) attestava, al contrario di quanto dichiarato tre mesi prima, un'incapacità lavorativa del 50%, e quindi una capacità lavorativa del 50%. Mal si capiscono le variazioni in quanto attestato, in particolare perché in data 22 gennaio 2022 i medici asserivano che lo stato finale era stato raggiunto con una conseguente capacità lavorativa del 30%, per poi rivalutare tale capacità qualche mese più tardi. Ritenuto quanto detto, la tesi sostenuta dal ricorrente di una capacità lavorativa nel lavoro originario del 30%, non sembrerebbe poter essere accertata con sicurezza. Riguardo all'affermazione che il Dr. med. Q._____ avrebbe consigliato la prova di un lavoro meno gravoso non definendo la capacità lavorativa al 50%, questa corrisponde al vero. D'altronde è però lo stesso Dr. med. Q._____ che in seguito ha firmato il rapporto interdisciplinare appoggiando così sia la valutazione di una

  • 29 - capacità lavorativa del 50% nell'attività originaria, sia di una capacità lavorativa del 100% in un'attività adattata allo stato di salute. Ciononostante, la valutazione della capacità lavorativa nell'attività originaria può rimanere senza risposta definitiva, in quanto non rilevante in caso. Infatti la capacità lavorativa in un'attività adeguata allo stato di salute del 100% attestata dalla Clinica N._____ è stata citata e poi sostenuta dai Dr. med. S._____ e V._____ e come tale, in assenza di pareri medici contrastanti, rimane accertata. A tal riguardo si nota che anche il ricorrente a due riprese (cfr. 8 e 12 fattispecie), asseriva di poter effettuare senza problemi attività giornaliere e che si occupava della cura dei bambini, ciò che per altro ha riconfermato durante il controllo presso la Clinica N._____, affermando che solo le attività di motricità fine sarebbero per lui difficoltose (doc. 25 – pag. 11 convenuto), le quali appunto in un lavoro adeguato allo stato di salute non verrebbero sollecitate. Vista la situazione medica acclarata, non risulta necessario esprimersi circa le intenzioni del ricorrente riguardo l'iscirizione presso l'IRC con un grado di occupazione di 100%. 5.1.10. In considerazione di quanto ritenuto, da un punto di vista medico risulta chiaro che il ricorrente non stia sfruttando appieno la sua capacità lavorativa residua del 100% in un'attività adeguata allo stato di salute esercitando, come ora, un lavoro in misura del 30%. 5.2.In seguito è da chiarire la sfruttabilità della capacità di lavoro residua del ricorrente. 5.2.1.Il ricorrente sostiene che la sua formazione scolastica e professionale non gli consentirebbero di trovare un'attività differente e meno gravosa di quella che già svolgerebbe. Il lavoro alternativo ipotizzato dal convenuto, quale magazziniere alla guida di un muletto o sollevatore elettrico, non sarebbe praticabile visto lo sforzo eccessivo. Visti i suoi limiti linguistici-

  • 30 - accademici non potrebbe svolgere formazioni, motivo per il quale, oltre allo stato di salute e la situazione pandemica da inizio 2020, egli non avrebbe ancora trovato un lavoro fisicamente meno pesante. Il convenuto non potrebbe quindi pretendere che il ricorrente abbandoni l'attuale posto di lavoro al 30%, dove egli esaurirebbe la sua capacità lavorativa residua, per trovare un'altra attività meno gravosa. 5.2.2. Il convenuto nella sua presa di posizione rimanda agli atti e alla decisione del 17 giugno 2022. Nella decisione egli riteneva in sintesi che per il convenuto ci siano sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento e che peraltro, "non appare che il ventaglio di attività adeguate allo stato di salute sia talmente ristretto da rendere illusoria la possibilità per un assicurato nato nel 1985 di trovare un impiego". 5.2.3.È considerata incapacità al guardagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'intregrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). La possibilità per una persona assicurata di utilizzare la sua capacità di lavoro residua sul mercato del lavoro equilibrato dipende dalle circostanze concrete del caso specifico. Secondo la giurisprudenza, i fattori decisivi sono il tipo e la natura del danno alla salute e le sue conseguenze, lo sforzo di adattamento e di introduzione prevedibile, e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, i talenti e le capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità di esperienza professionale del settore d'origine. Il mercato del lavoro equilibrato è un concetto teorico, per cui non si può facilmente presumere, che la capacità di lavoro residua non sia sfruttabile. La capacità di lavoro residua è da ritenere non sfruttabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta sul mercato del

  • 31 - lavoro equilibrato o da risultare possibile solo con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e pertanto, la ricerca di un posto di lavoro corrispondente, sembri essere impossibile fin dall'inizio (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1., vedi anche DTF 138 V 457 consid. 3.1). 5.2.4. Come già ritenuto dal convenuto, per il ricorrente su un mercato del lavoro equilibrato vi sono sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento da lui manifestato, quindi attività che non sollecitino eccessivamente la motricità fine. Le attività già enumerate a titolo di esempio nella decisione del convenuto, appaiono esigibili e praticabili: utilizzo di un macchinario semplice, funzioni di controllo, facili lavori di smistamento, verifica e imballaggio, lavori leggeri nel settore della gestione del magazzino o della gestione dei pezzi di ricambio (gestione in parte meccanica, tramite elevatore a forche, ecc.). Come ritenuto dal convenuto, la varietà di attività non appare così ristretta da rendere illusoria la possibilità per un uomo nato nel 1985 di trovare un lavoro. Perdipiù per questa tipologia di lavori non sono né richieste competenze linguistiche, né competenze professionali, come invece sostiene il ricorrente. Inoltre la relativa giovane età del ricorrente (allo stato 38 anni) lo rende un candidato adeguato, se non ricercato, per il mercato del lavoro. La situazione pandemica è nel frattempo stata largamente superata, e tale argomento in questo senso del ricorrente è da ritenere privo di oggetto. Un cambiamento appare quindi esigibile per il ricorrente. 5.2.5. Si stabilisce che la sfruttabilità della capacità di lavoro residua del ricorrente è data. 6.Va esaminato se il calcolo del reddito da invalido sia stato eseguito correttamente e di conseguenza se il convenuto ha giustamente negato un diritto a una rendita d'invalidità indeterminata.

  • 32 - 6.1.Secondo il ricorrente il calcolo della rendita di invalidità allestito dal convenuto si baserebbe su presupposti sbagliati; se per il ricorrente non è possibile effettuare attività lavorative diverse da quelle fisico-manuali, apparirebbe errato prendere come riferimento la media di tutti i settori economici, quindi il calcolo restante del convenuto non troverebbe alcun fondamento. Il reddito senza invalidità sarebbe di CHF 42'210.00 e quindi, secondo la tabella del rilevamento della struttura salariale dell'Ufficio federale di statistica (RSS) 2020, sarebbe inferiore rispetto alla media (pari a CHF 56'597.60) del 25,42%. Secondo il ricorrente tale adeguamento dovrebbe anche essere considerato nel reddito da invalido. Egli ritiene che il convenuto terrebbe solo conto dei fattori di correzione concernenti la formazione professionale, l'età e le competenze linguistiche dell'assicurato, per il reddito da valido, mentre per il calcolo del reddito da invalido i fattori di correzione non sarebbero presi in considerazione. Egli quindi contesta il reddito da invalido fissato a CHF 56'708.60 annui. Secondo il ricorrente il reddito da invalido sarebbe di CHF 21'105.00 annui, motivo per il quale egli avrebbe diritto a una rendita AI nella misura del 50%. 6.2.Il convenuto rimanda a quanto ritenuto nella sua decisione del 17 giugno

  1. In sintesi in tale decisione il convenuto si era basato sull'ultimo salario percepito dal ricorrente quale tuttofare/custode/servizio pulizie (reddito da valido) e su quello statistico in base alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2020 (reddito da invalido). Il convenuto ha rilevato che il reddito da valido sarebbe di CHF 42'210.00. Rispetto alla retribuzione secondo la tabella del rilevamento salariale dell'Ufficio federale di statistica (RSS) 2020, TA 1, ramo economico 96 – altre attività di servizi personali, livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale) uomini, percentuale lavorativa 100%, tempo di lavoro medio usuale di 41,7 ore settimanali, tenendo conto dell'evoluzione generale nominale dei salari, il ricorrente avrebbe raggiunto un reddito del 22.15%
  • 33 - inferiore alla media per cui sarebbe da considerare una deduzione di CHF 11'737.40 per la parallelizzazione nel calcolo del reddito con invalidità. Il reddito da invalido è stato determinato a CHF 56'708.60 (parallelizzato e indicizzato), quindi la perdita di guadagno a CHF 0.00 e il grado di invalidità 0%. Egli non vedrebbe spazio per altre deduzioni, dato che le possibili deduzioni attenenti al profilo del ricorrente, erano già state considerate nella parallelizzazione. 6.3.Per determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi delle tabelle della RSS se, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'assicurato non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 142 V 178; DTF 126 V 75 segg.; Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] stato 1° gennaio 2021, cifra 2.4.3.4., N 3066). In considerazione di quanto prima ritenuto, il ricorrente non sta sfruttando appieno la sua capacità lavorativa residua del 100% in un'attività adeguata allo stato di salute esercitando, come ora, un lavoro in misura del 30%, motivo per il quale per effettuare il calcolo del reddito da invalido il convenuto giustamente si è basato sulle tabelle. 6.3.1.Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. Una parallelizzazione si effettua soltanto per la parte percentuale di differenza tra il reddito da valido e il salario statistico dello specifico settore eccedente la soglia del 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2; sentenze del Tribunale federale 8C_141/2016, 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2). Il ricorrente sostiene che per parificare i redditi occorrerebbe tener conto della riduzione del 25,42% anche nel reddito da invalido, però egli misconosce che riguardo al reddito da valido non sono state fatte deduzioni, bensì è stato preso come riferimento l'ultimo reddito del ricorrente. Visto che tale reddito era più basso della media, è poi stato

  • 34 - ridotto il reddito da invalido. Una parallelizzazione può avvenire o a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici, o a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1). 6.3.2.Nel caso di specie il convenuto ha applicato una correzione del 17.15 % sul redditto da invalido. Esso ha tenuto conto del gap salariale del 22.15% tra il salario che il ricorrente avrebbe percepito nel 2020 senza infortunio (CHF 42'210.00 = reddito da valido) e il rispettivo salario statistico (CHF 54'219.65 giusta la RSS 2020, ramo economico 96 – altre attività di servizi personali, livello di competenza 1 [attività semplici di tipo fisico o manuale] uomini, percentuale lavorativa 100%, tenendo conto dell'evoluzione generale nominale dei salari). Il convenuto ha di conseguenza ridotto il guadagno post-infortunistico esigibile (reddito da invalido pari a CHF 68'446.03 giusta la RSS 2018, TA 1, livello di competenza 1, adeguato a 41.7 ore settimanali, indicizzato fino al 2020) del 17.15 % (gap del 22.15 % meno il 5 % secondo la succitata giurisprudenza, cioè una deduzione di CHF 11'738.49), ottenendo così un reddito da invalido di CHF 56'707.54 (82.85% di CHF 68'446.03). Questo calcolo non può essere contestato. 6.4.In una seconda fase occorre esaminare la questione di una deduzione sul reddito da invalido. 6.4.1.Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), ritenuto che una deduzione massima del 25 % del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

  • 35 - la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2, 134 V 322 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 5b/cc e 6). Va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2). 6.4.2.Innanzitutto, si osserva che l'assenza di formazione professionale e di conoscenze linguistiche (quale fattore estraneo all'invalidità) fatta valere dal ricorrente è già stata debitamente considerata nella parallelizzazione dei redditi (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_492/2015 del 17 novembre 2015 consid. 3.2.3). Va inoltre notato che per il reddito da invalido il convenuto si è basato su un reddito ipotetico nel livello di competenza 1, ovvero in attività semplici, per le quali non si presuppongono specifiche qualifiche – né a livello di istruzione, che di qualificazione professionale o di nozioni linguistiche (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_492/2015 del 17 novembre 2015 consid. 3.2.3). Una deduzione a causa di un'insufficiente risp. assente formazione non entra dunque in considerazione. Inoltre, nemmeno le limitazioni funzionali (quale fattore dovuto all'invalidità) giustificano una deduzione in questo caso. Si noti che l'impossibilità a svolgere lavori pesanti o lavori di motricità fine e ripetitiva, di per sé non comporta una deduzione, dato che nel salario statistico di livello 1 sono comprese diverse attività leggere (sentenza del Tribunale federale 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2). In considerazione dell'esigibilità risp. dei limiti funzionali posti al ricorrente, non si può nemmeno affermare che in un mercato equilibrato non sussistano sufficienti attività ancora accessibili al ricorrente. Per quanto egli faccia valere di non riuscire a trovare impieghi in attività adatte, va

  • 36 - notato che il mercato teorico e astratto determinante nell'ambito del diritto d'invalidità presuppone un mercato offerente numerosi e variegati impieghi che non tiene conto della situazione concreta del mercato lavorativo (cfr. DTF 134 V 64 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 9C_192/2014 del 23 settembre 2014 consid. 3.1). Una deduzione sul salario statistico per le limitazioni dovute al danno alla salute si giustifica soltanto se, tenuto conto degli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, anche su un mercato del lavoro equilibrato non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili all'assicurato (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2). Queste condizioni non sono adempite nel caso di specie in cui il ricorrente, dal punto di vista infortunistico, è stato ritenuto completamente abile al lavoro in un'attività adattata con limitazioni (v. sopra cifra 13 fattispecie) che non appaiano eccessive a tal punto da escludere la prospettiva di trovare un posto di lavoro debitamente retribuito sul mercato generale del lavoro giusta la succitata nozione. Per quanto riguarda l'elemento dell'età, vista l'età non avanzata del ricorrente, va ritenuto che questa non abbia ripercussioni sulla richiesta. In altre parole va ritenuto che per questi lavori vi sia sempre una richiesta a prescindere dall'età dei lavoratori. Sempre secondo la prassi del Tribunale federale, non ha perciò praticamente rilevanza per una deduzione l'obiezione che a causa dell'età avanzata sia più difficile trovare un posto di lavoro (cfr. DTF 146 V 16 consid. 7.2.1). In un apprezzamento globale della situazione, può essere sostenuta la decisione del convenuto di non applicare una deduzione sul salario da invalido. Si nota a titolo abbondanziale che anche se ipoteticamente fosse stata raggiunta la deduzione massima di 25% sul salario da invalido, non sarebbe in concreto comunque risultato un grado di invalidità. Visto che non è raggiunto il grado minimo d'invalidità per una rendita AI del 40 %, il convenuto ha giustamente negato un diritto a una rendita d'invalidità indeterminata.

  • 37 - 6.5.Riassumendo, in apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, il convenuto ha calcolato in modo corretto il reddito di invalidità del ricorrente e quindi ha giustamente negato un diritto a una rendita d'invalidità indeterminata. 7.Il ricorrente solleva due richieste di constatazione, cioè che sia constatato che il lavoro da egli svolto attualmente alle dipendenze della ditta individuale I., C., in percentuale settimanale massima del 30%, consista nell'unico lavoro per lui esigibile. Inoltre che sia constatato il grado di invalidità non inferiore al 50% del ricorrente dal 1° novembre 2020 in poi (a tempo indeterminato), del quale reddito lordo da invalido ammonta a CHF 21'105.00 annui. 7.1.È da decidere sull'ammissibilità di tali richieste di constatazione. 7.2.Per quanto riguarda la presa di posizione delle parti si rimanda a quanto già ritenuto. 7.3.Secondo giurisprudenza consolidata, le decisioni di constatazione sono sussidiarie rispetto alle decisioni di prestazioni e alle decisioni costitutive (vedi sentenza del Tribunale federale 2C_410/2014 del 22 gennaio 2015 c.r. DTF 135 II 60). Le richieste di constatazione sono ammissibili solo se è esclusa una decisione equivalente e presuppongono un interesse legittimo giuridico o di fatto, attuale e concreto, che sia meritevole di tutela, riguardo la constatazione richiesta (cfr. DTF 142 V 2 consid. 1.1, DTF 137 II 199 consid. 6.5). 7.4.In cosa consiste un attuale interesse legittimo del ricorrente per le richieste di constatazione fatte nel senso di una decisione indipendente, non viene da lui spiegato né è evidente. In particolare non è compito del tribunale adito, decidere riguardo a richieste di tipo astratto senza effetto su situazioni giuridiche concrete. Inoltre le due richieste di constatazione

  • 38 - vengono assorbite dalla richiesta principale di annullamento della decisione del convenuto. Di conseguenza non si entra nel merito. 8.Con questa sentenza diventa superflua la richiesta del ricorrente di dichiarare l'effetto sospensivo della decisione impugnata. 9.In conclusione per i suesposti motivi, la decisione impugnata è confermata e il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile. 10.Giusta l'art. 69 cpv. 1 bis LAI i.c.d. con l'art. 61 lett. f bis LPGA la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nell'evenienza, considerato che il dispendio per il presente caso rientra nella media, i costi processuali sono fissati a CHF 700.00. I costi processuali sono posti interamente a carico del ricorrente, dato che nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese (art. 73 cpv. 1 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico del ricorrente. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione]

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