VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 31 3 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioRogantini SENTENZA del 5 aprile 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., patrocinato da Lucia Coronelli, Lex et Iustitia Coronelli, ricorrente contro B. SA, resistente concernente prestazioni assicurative LAMal
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato nel 1966, separato e padre di due figli ormai maggiorenni, cittadino italiano, dal 1° aprile 2015 era impiegato presso la D. SA con sede a E._____ nel Cantone Ticino quale pittore edile rispettivamente tecnico di cantiere nell'ambito della gessatura con grado occupazionale contrattuale del 100% (act. C.7 pag. 10). Tramite la propria datrice di lavoro era assicurato presso B._____ SA contro la perdita di guadagno causata da malattia. 2.La datrice di lavoro di A._____ trasmise all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, sigla tedesca più diffusa SUVA) una notifica d'infortunio LAINF in data 7 dicembre 2017 (act. C.2). Secondo questo documento, il 4 dicembre 2017 A._____ sarebbe scivolato, scendendo le scale esterne di casa, battendo la parte bassa della schiena e il braccio sinistro. Gli sarebbe stata attestata un'incapacità lavorativa totale a far tempo dal 4 dicembre 2017. Nel seguito A._____ inoltrò pure una richiesta di integrazione professionale/rendita all'AI in data 18 aprile 2018 (act. C.3). 3.A seguito della visita circondariale dell'INSAI, con decisione del 19 giugno 2018 l'INSAI chiuse il caso d'infortunio con effetto da tale data, essendo stabilita l'estinzione del nesso di causa tra infortunio e dolori. Sempre in data 19 giugno 2018 la datrice di lavoro notificò alla B._____ SA l'incapacità lavorativa del 100% di A._____ a causa di malattia in seguito alla cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (act. C.4). La B._____ SA assunse il caso e corrispose delle prestazioni assicurative, in particolare delle indennità giornaliere, a far tempo dal 18 giugno 2018. 4.Dopo aver visitato A._____ il 5 settembre 2018 su richiesta della B._____ SA, il Dr. med. F._____, medico specialista in medicina fisica e
3 - riabilitazione nonché in reumatologia, comunicò all'assicurazione in stessa data di ritenere che sarebbe esigibile la ripresa del lavoro da parte di A., previo esame specialistico in ambito neurologico, senza che il paziente presenti limitazioni della sua capacità funzionale incompatibili con il mansionario fornito dalla datrice di lavoro (act. C.5). Nel seguito, il Dr. med. G., medico specialista in neurologia, confermò la totale capacità lavorativa di A._____ con referto medico del 23 ottobre 2018 all'attenzione della B._____ SA (act. C.6), considerando che nell'insieme non risulterebbe alcuna diagnosi neurologica né alcun argomento clinico di neuropatie periferiche o radicolopatie. 5.Con decisione formale del 2 novembre 2018 (act. C.8), la B._____ SA stabilì che le indennità giornaliere verrebbero versate fino al 31 ottobre 2018 e che dal 1° novembre 2018 A._____ sarebbe stato ritenuto completamente abile al lavoro. Chiuse perciò il caso di malattia con effetto dal 31 ottobre 2018. L'assicurazione respinse l'opposizione sollevata da A._____ con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 (act. C.13). Quest'ultima decisione non fu impugnata. 6.Nell'ambito della richiesta di prestazioni AI, A._____ fu sottoposto a una perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM), redatta il 7 agosto 2020 (act. C.7). I periti furono i seguenti: Dr. med. H., medico specialista in medicina interna generale, Dr.ssa med. J., medica specialista in medicina interna generale, Dr. med. K., medico specialista in neurologia, Dr. med. L., medico specialista in psichiatria e psicoterapia, e Dr. med. M., medico specialista in reumatologia nonché in medicina fisica e riabilitazione. Ritennero che dal punto di vista neurologico da A. non sarebbe per nulla esigibile riprendere l'attività svolta in precedenza e sarebbe difficile proporre un'attività adeguata. Lo dichiararono dunque pienamente inabile al lavoro in qualsiasi attività perlomeno dal mese di dicembre 2018, sebbene i sintomi sarebbero apparsi dal mese di dicembre 2017. Con decisioni del
4 - 12 ottobre 2020 e del 20 novembre 2020 (act. C.9 e C.10) l'Ufficio AI del Cantone Ticino pose A._____ al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2018. 7.In data 26 marzo 2021 A., ormai rappresentato dalla consulente giuridica Lucia Coronelli, chiese alla B. SA di poter accedere agli atti e formulò una "richiesta di riapertura sinistro" (act. C.14). Postulò un riesame integrale della decisione su opposizione della B._____ SA del 15 gennaio 2019 in applicazione dell'art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, chiedendo il versamento di prestazioni assicurative dovute alla totale inabilità lavorativa dal 1° dicembre 2018 fino al 31 ottobre 2020, con tanto di interessi di mora del 5% all'anno ex art. 7 OPGA. Fece espresso riferimento alla decisione del 20 novembre dell'Ufficio AI del Cantone Ticino che avrebbe riconosciuto il danno alla salute e avrebbe riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° dicembre 2018. 8.Con scritto del 26 luglio 2021 (act. C.15) la B._____ SA informò A._____ di aver richiamato l'intero incarto AI e di non poter dar seguito alla richiesta poiché le prestazioni AI si fonderebbero sul riconoscimento di limitazioni degenerative presenti al momento dell'emanazione della decisione su opposizione e pertanto non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 9.A._____ inoltrò un ulteriore scritto alla B._____ SA in data 11 agosto 2021, definendolo "opposizione alla decisione del 26 luglio 2021" (act. C.16). Riprese essenzialmente la motivazione già addotta nello scritto precedente approfondendola. 10.La B._____ SA emanò una decisione formale il 27 agosto 2021, dichiarando irricevibile la richiesta di riesame e di revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (act. C.17).
5 - 11.In seguito all'opposizione del 24 settembre 2021 (act. C.18), la B._____ SA emanò una decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 (act. C.19 = act. B.2 [già doc. A2]), confermando la decisione formale del 27 agosto 2021 e respingendo le censure sollevate da A.. Nell'indicazione dei mezzi di impugnazione indicò espressamente che il ricorso andrebbe inoltrato al tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio. 12.A., tutt'ora rappresentato dalla consulente giuridica Lucia Coronelli, ha presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino in data 22 novembre 2021 (act. A.1 [già doc. I]), chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione del 21 ottobre 2021, l'obbligo della B._____ SA di procedere a una revisione della decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 e l'erogazione al ricorrente delle prestazioni assicurative di perdita di guadagno causa malattia dal 1° dicembre 2018 al 31 ottobre 2020, con l'integrazione degli interessi di mora del 5% all'anno da calcolarsi ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente; il tutto con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili sulla base del libero apprezzamento del Tribunale. Quanto alla motivazione ha ripreso quella già contenuta nell'opposizione del 24 settembre 2021 (act. C.18), approfondendola. 13.La B._____ SA ha inoltrato la sua risposta al ricorso in data 14 dicembre 2021 (act. A.2 [già doc. III]), proponendo la reiezione del ricorso. 14.Dallo scambio di scritti, e meglio da uno scritto di A._____ stesso, è emerso che egli risiedeva a C._____ nel Cantone Ticino soltanto fino al 3 settembre 2021 e che dal 4 settembre 2021 è residente di N._____ nel Cantone dei Grigioni. In altre parole al momento dell'inoltro del ricorso già risiedeva nel Cantone dei Grigioni da oltre due mesi. A._____ ha precisato
6 - che la sua rappresentante non sarebbe stata al corrente del cambio di domicilio. 15.Con sentenza 36.2021.53 del 27 gennaio 2022 il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato il ricorso irricevibile per mancata competenza territoriale, trasmettendo gli atti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 17 marzo 2022, senza percepire tassa di giustizia (ma ponendo le spese a carico dello Stato). 16.La B._____ SA ha dichiarato con scritto del 24 marzo 2022 di rinunciare a introdurre un'ulteriore presa di posizione. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
7 - II. Considerando in diritto: 1.Oggetto impugnato è qui la decisione su opposizione della B._____ SA del 21 ottobre 2021, con la quale è stata confermata l'irricevibilità della domanda di riesame oltre che di revisione della decisione su opposizione formalmente cresciuta in giudicato del 15 gennaio 2019. Essa costituisce una decisione che in linea di principio è impugnabile mediante ricorso giudiziario al tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio (art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 [LAMal; RS 832.10] in unione con l'art. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA; RS 830.1] e con l'art. 58 cpv. 1 LPGA). Applicabile è difatti la LPGA, trattandosi in sostanza di indennità giornaliere in base agli artt. 67 segg. LAMal per le quali non si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA; RS 221.229.1). 1.1.Come ritenuto giustamente dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, documentato agli atti ed espressamente riconosciuto dal ricorrente stesso, il ricorrente si è trasferito nel Cantone dei Grigioni prima di inoltrare il ricorso, o meglio, al momento in cui ha trasmesso il suo ricorso egli era domiciliato a N._____. Di conseguenza è competente il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni giusta l'art. 57 LPGA in unione con l'art. 49 cpv. lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Ciò è rimasto incontestato anche dalla controparte, avendo questa avuto l'occasione di esprimersi. Inoltre si ricorda che la sentenza della Corte ticinese – alle quali considerazioni pertinenti ed esaustive si può rinviare per quanto riguarda il foro – è cresciuta in giudicato senza essere impugnata.
8 - 1.2.In quanto destinatario formale e materiale della decisione su opposizione, il ricorrente è particolarmente toccato da quest'ultima, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Il ricorso può essere considerato tempestivo, benché sia stato inoltrato in tempo utile all'autorità incompetente (art. 60 cpv. 2 LPGA in unione con l'art. 39 cpv. 2 LPGA), quest'ultima avendo un obbligo di trasmissione al tribunale competente (art. 58 cpv. 3 LPGA). È inoltre stato presentato nella dovuta forma, perciò può essere entrato nel merito dello stesso (artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.La domanda che qui si pone è quella a sapere se la B._____ SA ha respinto a giusto titolo l'opposizione, confermando la sua decisione di non entrare nel merito né della domanda di riesaminare il caso chiuso con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 né di quella di trarre in revisione detta decisione. È intanto incontestato che la decisione su opposizione 2019 è formalmente passata in giudicato, come correttamente costatato dalla Corte ticinese. 3.Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se la persona assicurata o l'assicurazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, poi, l'assicurazione può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA, infine, l'assicurazione può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio delle sue osservazioni all'autorità di ricorso. 3.1.Innanzitutto è chiaro e anche il ricorrente pare riconoscere che i presupposti di cui al cpv. 3 non sono dati, non essendo pendente una
9 - procedura di ricorso contro la decisione su opposizione del 15 gennaio
10 - era già scaduto da tempo. Di conseguenza anche questa via è ormai preclusa al ricorrente e il ricorso va respinto in questo punto, in conferma della decisione impugnata. 3.3.Resta quindi da esaminare soltanto ancora l'ultima possibilità che è quella del riesame ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, per la quale non è previsto alcun termine (DTF 140 V 514). La notevole importanza dell'auspicata rettifica è senz'altro data, trattandosi nel caso delle indennità giornaliere di prestazioni periodiche (cfr. ad esempio DTF 119 V 475 consid. 1c). Tuttavia, gli altri presupposti non sono dati neppure qui. 3.3.1.Innanzitutto si precisa che la procedura di riconsiderazione è suddivisa in due fasi distinte: nella prima va esaminato se sono dati i presupposti per un riesame, mentre nella seconda va presa una nuova decisione che sostituisce quella riesaminata e ciò fondandosi sulle nuove basi decisionali (vedi fra tanti UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 82 seg. ad art. 53 LPGA con rinvii alla giurisprudenza; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 8C_321/2012 del 14 agosto 2012 consid. 3.2 che rinvia proprio a questo autore). Nell'occorrenza nella decisione qui impugnata la resistente ha ritenuto non dati i presupposti per una riconsiderazione (prima fase) e non è perciò entrata nel merito della rispettiva domanda. 3.3.2.Va poi ricordato che, diversamente dalla revisione di cui al cpv. 1, secondo il testo chiaro del cpv. 2 l'assicurazione può – ma non deve – riconsiderare una decisione passata in giudicato. La giurisprudenza ne conclude che in assenza di motivi di revisione non vi sia un diritto giustiziabile al riesame e che il tribunale adito non possa entrare nel merito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in una domanda di riconsiderazione oppure semmai contro una decisione su opposizione che conferma tale non entrata nel merito (vedi in tal senso DTF 133 V 50
11 - consid. 4.1, confermata con sentenza del Tribunale federale 9C_70/2021 del 12 aprile 2021 consid. 4). A tal proposito la dottrina spiega in modo più nitido come la decisione su una domanda di riesame costituisce un oggetto di contestazione in linea di principio soggetto a controllo giurisdizionale. Effettivamente, come considera giustamente UELI KIESER, è palese che quando l'assicurazione effettua un riesame e prende una nuova decisione di merito con la quale la parte non è d'accordo, la parte deve poter impugnare la decisione di riconsiderazione (in questo senso ha deciso anche il Tribunale federale nella sentenza 8C_111/2019 del 14 giugno 2019, vedi consid. 5.1). Soltanto nella misura in cui l'assicurazione non ha dato seguito a una richiesta di riesame – cioè quando non entra nel merito della domanda –, il che è appunto ammissibile data la discrezionalità di cui dispone, la giurisprudenza ritiene a ragione esclusa l'entrata nel merito di un ricorso avverso la decisione dell'assicurazione, che sia anche presa su opposizione. In altre parole, nella misura in cui poteva essere sollevata opposizione (vedi sempre DTF 133 V 50), la decisione su opposizione che conferma la non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione non può essere impugnata presso il tribunale delle assicurazioni. Ne segue che nel caso qui in giudizio il ricorso si rivela inammissibile in questo punto. 4.Visto quanto precede la Corte considera che la qui impugnata decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 della B._____ SA si è rivelata del tutto corretta e merita piena conferma. Di conseguenza il ricorso va respinto, nella misura in cui è ricevibile. 5.La procedura è gratuita, trattandosi di una controversia relativa a prestazioni e la LAMal non prevedendo che la procedura sia soggetta a spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Alla resistente non vanno riconosciute spese ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
12 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 4.[Comunicazioni]