Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 30 2 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi Giudicivon Salis e Meisser AttuarioRogantini SENTENZA del 13 dicembre 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Andrea Cantieni, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, resistente concernente contributi AVS

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ è cittadino tedesco, nato il D.1._____ a L.1._____ (AN) in Italia, celibe e padre di un figlio nato nel 2010 e residente a L.2._____ (AN) in Italia. Dal 29 marzo 2007 è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'11 gennaio 2019 anche nell'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE/AELS dei Grigioni. Entrò in Svizzera in data 9 novembre 2007 e ottenne un permesso di dimora (permesso B UE/AELS). Il 7 novembre 2011 compilò il questionario per l'affiliazione delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente (ditta individuale) e lo trasmise alla Cassa di compensazione AVS presso l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (act. C.1). Da allora fu considerato assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali elvetico. 2.Nel corso degli anni la Cassa di compensazione AVS emanò diverse decisioni in merito ai contributi annui dovuti da A._____. Tali decisioni (risp. quelle figuranti agli atti trasmessi alla Corte) erano tutte redatte in tedesco. 3.In data 13 dicembre 2019 la Cassa di compensazione AVS emise la decisione definitiva per l'anno 2017 (act. C.36), fissando il reddito da attività lucrativa indipendente a CHF 280'919.00 oltre a contributi personali AVS, AI e IPG di CHF 30'004.10, senza però computare alcun capitale proprio investito nell'azienda, giungendo così a un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di CHF 310'900.00. I contributi furono fissati a un totale di CHF 32'897.75. Per quanto figura agli atti, tale decisione rimase incontestata. 4.Il 16 aprile 2021 poi emise la decisione per l'anno 2018 (act. C.42), giungendo a un reddito da attività lucrativa indipendente pari a CHF 97'453.00, a un capitale investito di CHF 1'000.00 con deduzione di CHF 5.00 di interessi al tasso dello 0.5% e a dei contributi personali AVS,

  • 3 - AI e IPG di CHF 10'408.10. Con questo risultarono un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di CHF 107'800.00 e dei contributi per un totale complessivo di CHF 12'389.55. 5.Nel seguito, il 12 novembre 2021 tale decisione fu sostituita da una nuova (act. C.45), siccome l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni aveva comunicato nuovi importi di redditi. La Cassa di compensazione AVS giunse così ormai a un reddito da attività lucrativa indipendente di CHF 333'598.00, a un capitale investito di CHF 1'000.00 con deduzione di CHF 5.00 di interessi al tasso dello 0.5% e a dei contributi personali AVS, AI e IPG di CHF 35'630.00. Con questo risultarono un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di CHF 369'200.00 e dei contributi per un totale complessivo di CHF 38'429.60. Sempre il 12 novembre 2021 la Cassa di compensazione AVS emise la decisione definitiva anche per il 2019 (act. C.46). Giunse a un reddito da attività lucrativa indipendente di CHF 348'540.00, a nessun capitale investito e a dei contributi personali AVS, AI e IPG di CHF 37'226.45. Con questo risultarono ormai un reddito arrotondato soggetto a contribuzione di CHF 385'700.00 e dei contributi per un totale di CHF 40'037.90. Nella decisione segnalò inoltre che tale decisione sostituirebbe quella del 6 febbraio 2019 che però non figura agli atti inoltrati a questa Corte. 6.A._____ fece sollevare opposizione contro le due decisioni del 12 novembre 2021 in data 9 dicembre 2021 tramite la fiduciaria Fidinam & Partners SA con sede a Lugano (act. C.48). Nella memoria scritta in italiano venne fatto valere che i redditi da attività indipendente di CHF 333'598.00 nel 2018 comprenderebbero redditi da attività indipendente svolta in Svizzera per CHF 97'449.00, per i quali avrebbe già pagato i contributi sociali in Svizzera, e redditi da attività indipendente svolta in Italia per un equivalente di CHF 236'145.00 (reddito

  • 4 - lordo EUR 204'478.00), per i quali avrebbe già provveduto al pagamento degli oneri sociali in Italia di EUR 32'785.00 (act. B.13) tramite la Cassa di previdenza e assistenza forense, alla quale sarebbe iscritto per legge in base all'iscrizione all'albo degli avvocati italiani. Analogamente, i redditi da attività indipendente di CHF 348'540.00 nel 2019 sarebbero comprensivi di redditi da attività indipendente svolta in Svizzera per CHF 139'521.00, per i quali avrebbe già pagato i contributi sociali in Svizzera, e redditi da attività indipendente svolta in Italia per un equivalente di CHF 209'019.00 (reddito lordo EUR 187'887.00), per i quali avrebbe già versato EUR 28'260.00 di contributi in Italia (act. B.14) tramite la Cassa di previdenza e assistenza forense. Dichiarò inoltre di aver esercitato nel 2018 e nel 2019 una parte sostanziale della sua attività lavorativa autonoma in Italia. In considerazione del fatturato e dei servizi prestati in Italia, nel 2018 l'attività lavorativa autonoma avrebbe rappresentato circa il 60% mentre nel 2019 circa il 70%. Nel caso in questione, le decisioni del 12 novembre 2021 risulterebbero essere un'evidente doppia imposizione in ambito di contributi sociali. 7.Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2022 la Cassa di compensazione AVS respinse l'opposizione di A._____ (act. C.55), riprendendo essenzialmente la motivazione di cui alle decisioni impugnate. Spiegò che se si metterebbero in relazione i redditi da attività indipendente conseguiti in Svizzera con il reddito complessivamente realizzato negli anni 2018 e 2019, risulterebbero delle percentuali superiori al 25%, ossia il 29.2% nel 2018 e il 40% nel 2019. Di conseguenza l'opponente sarebbe tenuto a pagare i contributi in Svizzera. 8.A._____ compilò il modulo per modifica delle basi di calcolo in data 1° marzo 2022 (act. C.60), stimando l'utile netto annuo da attività lucrativa indipendente per l'anno 2022 a CHF 90'000.00 e dichiarando un reddito da attività lucrativa indipendente nel 2021 anch'esso di CHF 90'000.00.

  • 5 - 9.Con ricorso del 9 marzo 2022 A., ormai patrocinato dall'avv. Andrea Cantieni, chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'assoggettamento al diritto delle assicurazioni sociali italiane, il tutto sotto protesta di spese e ripetibili (IVA inclusa). Nel ricorso riprende la motivazione dell'opposizione e l'approfondisce. Dichiara di essersi trasferito a L.3. in Svizzera il 9 novembre 2007 e messo in proprio lavorando come avvocato in uno studio legale d'affari nel

  1. Nel 2018 avrebbe cominciato anche l'attività di avvocato indipendente a Milano in Italia. Da allora come membro dell'Ordine degli Avvocati di Milano sarebbe assicurato presso la Cassa di previdenza e assistenza forense e dovrebbe pagare a titolo di contributo integrativo l'effettivo 4% sul volume di affari IVA dichiarato e a titolo di contributo soggettivo il 15% del reddito netto professionale IRPEF. Negli anni 2018 e 2019 sarebbe stato membro del Consiglio di amministrazione della B._____ S.p.a., ottenendo una remunerazione annua di EUR 37'500.00, e della C._____ S.p.a., ottenendo nel 2019 una remunerazione per un totale di EUR 36'246.58. In Svizzera avrebbe invece guadagnato CHF 97'453.00 nel 2018 e CHF 139'521.00 nel 2019 e avrebbe già conteggiato i contributi AVS su questi importi. Per i redditi conseguiti in Italia avrebbe pagato dei contributi per EUR 32'785.00 nel 2018 e per EUR 28'260.00 nel 2019 (nel 2020 sarebbero poi stati EUR 29'195.00). La Cassa di previdenza e assistenza forense si rifiuterebbe di restituire gli importi e la Corte suprema di cassazione italiana avrebbe dichiarato legittima tale prassi con ordinanza del 14 gennaio 2021 n. 544. 10.Nel seguito la Cassa di compensazione ha presentato la sua risposta al ricorso il 1° aprile 2022 (act. A.2), chiedendo la reiezione del ricorso. Rinvia agli atti e in particolare alla decisione impugnata, confermandone e approfondendone la motivazione.
  • 6 - 11.Il ricorrente ha replicato il 25 aprile 2022 (act. A.3), ribadendo quanto già addotto nel ricorso e contestando le affermazioni della Cassa di compensazione AVS in merito ai redditi conseguiti, specie quelli ottenuti in Italia. 12.La Cassa di compensazione AVS ha rinunciato a presentare una duplica con scritto del 6 maggio 2022 (act. A.4). Ha ribadito unicamente che nell'ambito di una valutazione complessiva, alla luce dei redditi percepiti in Svizzera e in Italia – anche tenendo conto dei criteri invocati dal ricorrente – risulterebbe che il ricorrente eserciterebbe almeno una quota del 25% di attività lucrativa indipendente in Svizzera. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerando in diritto: 1.Qualora una persona abbia il suo domicilio nel Cantone dei Grigioni e non faccia parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, è competente la Cassa di compensazione AVS dei Grigioni (art. 64 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 [LAVS; RS 831.10]). Le decisioni su opposizione della Cassa di compensazione AVS dei Grigioni possono essere impugnate con ricorso giudiziario al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni quale tribunale delle assicurazioni competente sia per materia sia per territorio (vedi l'art. 84 LAVS, che nelle versioni tedesca e francese menziona espressamente le decisioni su opposizione, nella versione italiana invece erroneamente no, in unione con l'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA; RS 830.1] e con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]; l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS si applica soltanto a persone domiciliate all'estero).

  • 7 - Nella fattispecie il ricorso è diretto contro la decisione su opposizione della Cassa di compensazione AVS del 14 febbraio 2022 che conferma le due decisioni in merito ai contributi personali per gli anni contributivi 2018 e

  1. Il ricorrente è domiciliato a L.3._____ nel Cantone dei Grigioni e vi ha lavorato nel periodo in questione (2018 e 2019). In quanto destinatario formale e materiale della decisione su opposizione, egli è particolarmente toccato da quest'ultima, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.A titolo processuale si osserva che il ricorrente stesso è di lingua madre italiana, essendo avvocato italiano che esercita la sua professione in parte in Svizzera ma in parte anche in Italia e verosimilmente anche cittadino italiano oltre che tedesco. Dagli atti risulta che egli ha sempre comunicato in italiano con le autorità cantonali e nel registro IDI è stato indicato l'italiano come lingua di comunicazione prediletta. Parte degli atti della Cassa di compensazione AVS sono in lingua tedesca. Perlomeno le decisioni originarie contestate e quella su opposizione qui impugnata che le confermano sono invece state scritte in italiano, cosicché il ricorrente – del resto patrocinato da un avvocato che apparentemente comprende sufficientemente bene entrambe le lingue – ha avuto luogo di comprenderle e di reagirvi adeguatamente. Il ricorso giudiziario è stato stilato dal patrocinatore in lingua tedesca e per la sua risposta la Cassa di compensazione AVS si è tenuta alla lingua del ricorso. Le altre memorie sono anch'esse state scritte in tedesco. Le ordinanze del Tribunale sono per contro state emanate tutte in italiano. Quale lingua di procedura ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100) può perciò essere considerato l'italiano. Parimenti, questa sentenza può essere redatta in italiano.
  • 8 - 3.La questione che qui si pone è a sapere se il ricorrente è stato correttamente assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali svizzero e obbligato a pagare i contributi sociali in Svizzera. Non è invece tema di questa sentenza esprimersi sull'eventuale obbligo di pagare contributi in Italia. 4.Incontestato è intanto che nella fattispecie sono applicabili d'un canto il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166/1 del 30 aprile 2004 e RS 0.831.109.268.1 nella versione consolidata; nel seguito Regolamento n. 883/2004) – ivi incluse in particolare le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 – e d'altro canto il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; nel seguito Regolamento n. 987/2009). Questi due Regolamenti determinano il diritto sociale nazionale applicabile riguardo a fatti internazionali concreti. In tal modo viene determinato lo Stato membro competente. Secondo l'art. 15 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone de 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) in unione con l'art. 1 n. 1 dell'Allegato II dell'ALC e la Sezione A con le relative modifiche ivi elencate, detti due Regolamenti sono applicabili anche in Svizzera (cfr. per il tutto la DTF 144 V 210 consid. 4). 4.1.L'art. 1 del Regolamento n. 883/2004 definisce alcuni termini, fra cui in particolare l'attività subordinata (lett. a) e l'attività autonoma (lett. b). Per entrambe il diritto comunitario prevede che si intende qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione. In altre parole, la

  • 9 - distinzione va fatta in base al diritto nazionale interno dello Stato in cui è esercitata l'attività, ossia qui in Italia o in Svizzera (presumendo che il ricorrente non sia attivo economicamente anche in altri Stati). La determinazione della legislazione applicabile è disciplinata dagli artt. 11 segg. del Regolamento n. 883/2004, ricordando innanzitutto il principio generale secondo cui le persone alle quali si applica detto Regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e che tale legislazione è determinata proprio a norma del titolo II del Regolamento (art. 11 par. 1 del Regolamento n. 883/2004). L'assoggettamento a un'unica legislazione permette di evitare che la persona rimanga senza protezione sociale, che confluiscano prestazioni con lo stesso obiettivo da Stati diversi o che la stessa persona sia sottoposta a un doppio onere contributivo. 4.2.La pluriattività, ossia l'esercizio abituale di una o più attività in più Stati – a prescindere dalla domanda se si tratti di attività subordinate, di attività autonome oppure di una combinazione fra le due – è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento n. 883/2004. Al suo par. 1 questa disposizione contiene delle regole per determinare la legislazione applicabile per persone che esercitano abitualmente un'attività subordinata, mentre al par. 2 quelle per persone che esercitano abitualmente un'attività lavorativa autonoma ai sensi dell'art. 1 lett. b del Regolamento n. 883/2004. Il par. 3, poi, disciplina i casi in cui una persona esercita sia un'attività subordinata sia un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, prescrivendo che in tal caso la persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata. Va da sé che in ciascuna delle tre costellazioni non fa differenza se si tratta di una o più attività dello stesso tipo. 4.3.Nel caso in giudizio va prima definito che tipi di attività svolga il ricorrente. Egli fa valere nel suo ricorso di esercitare abitualmente l'attività di avvocato a titolo autonomo sia in Svizzera sia in Italia e per di più di essere anche

  • 10 - membro di diversi consigli di amministrazione di società italiane, il che significherebbe a suo dire che sarebbe da considerare come persona che svolge (anche) un'attività subordinata in Italia. A tal proposito però il ricorrente erra. È pur vero e documentato che nel 2018 e nel 2019 al ricorrente sono stati versati degli importi che in Svizzera verrebbero considerati come dei salari. È pacifico anche che tale attività, secondo il diritto elvetico, andrebbe ritenuta attività subordinata. Difatti per prassi costante nel caso di attività in seno a un consiglio di amministrazione di una società (anonima, ad esempio) – benché la sua base non sia costituita da un contratto di lavoro bensì da un contratto di società – si tratta di un'attività considerata svolta a titolo dipendente (vedi ad esempio la DTF 133 V 498 che precisa tale prassi; cfr. anche l'art. 5 cpv. 2 LAVS, l'art. 7 lett. h dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS; RS 831.101] che lo specifica e l'art. 18 lett. j della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 [Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20]). In Italia, invece, perlomeno nel caso del ricorrente le attività svolte in seno al consiglio di amministrazione della B._____ S.p.a. e della C._____ S.p.a. si devono ritenere attività lucrative autonome; tant'è che le rispettive entrate così sono state dichiarate nelle Certificazioni Uniche dell'Agenzia Entrate per i periodi d'imposta 2018, 2019 e anche 2020. Figurano difatti nelle le tre relative "Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (act. B.19, B.26 e B.31 rispettivamente). Su queste, al punto 1 quale tipologia reddituale è stato inserito il codice A. Quest'ultimo, secondo le istruzioni per la compilazione per il periodo d'imposta 2018 (vedi il sito internet ufficiale dell'Agenzia Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazio ni/certificazione-unica-2019/modello-cu2019>, visitato da ultimo il 13 dicembre 2022, pag. 66 del documento PDF "Istruzioni per la compilazione"), corrisponde a "prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale". Dette istruzioni sono rimaste

  • 11 - invariate in questo punto anche nelle versioni per i periodi d'imposta 2019 e 2020. Vi si aggiunge, ad abundantiam, che nella sua risposta al ricorso la Cassa di compensazione AVS spiega come su sua domanda telefonica l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni avrebbe anch'essa dichiarato che in Italia gli importi in questione sarebbero stati considerati come redditi da attività lavorativa autonoma. D'altronde, di canto suo il ricorrente non spiega minimamente perché non dovrebbe trattarsi di redditi da attività autonoma, limitandosi a rinviare al sistema elvetico che non è determinante, posto che la tipologia di attività va determinata secondo il diritto interno dello Stato in cui è stata esercitata l'attività (art. 1 lett. b del Regolamento n. 883/2004). Di conseguenza, riassumendo, si è in presenza esclusivamente di attività lucrative autonome, svolte in Svizzera e in Italia. Al contrario di quanto presume il ricorrente, non si applica perciò l'art. 13 par. 3 del Regolamento n. 883/2004 (che lui chiama "la seconda regola di collisione"), né tantomeno il par. 1, bensì il par. 2 di detta disposizione (vedi anche l'art. 14 par. 6 del Regolamento n. 987/2009). 4.4.A mente del ricorrente, anche in applicazione di questa regola di collisione ("la prima", a suo dire) risulterebbe applicabile il diritto italiano e non quello elvetico. Come riassume correttamente, l'art. 13 par. 2 del Regolamento n. 883/2004 dispone che una persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale delle sue attività in tale Stato membro (lett. a). La nozione di parte sostanziale delle attività è definita dall'art. 14 par. 8 del Regolamento n. 987/2009. Detta norma stabilisce che per parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilirlo valgono i criteri indicativi del fatturato, dell'orario di lavoro, del numero di servizi

  • 12 - prestati e/o del reddito (lett. b). Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. Infine, come osservato giustamente dal ricorrente, l'art. 14 par. 10 del Regolamento n. 987/2009 dispone che per determinare la legislazione applicabile a norma dei par. 8 e 9, le istituzioni interessate debbano tener conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili. 4.4.1.Innanzitutto va ricordato che la nozione e la determinazione del reddito di un'attività lucrativa indipendente sono disciplinate dall'art. 9 LAVS. Secondo questa norma il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza di altri (cpv. 1). In altre parole, tutto ciò che non costituisce un salario di una persona che svolge un'attività subordinata, per riprendere la terminologia del diritto comunitario, è reddito da attività autonoma ai sensi della LAVS (vedi anche l'art. 17 OAVS). La disposizione elenca poi varie deduzioni da fare sul reddito lordo (cpv. 2) per poi prevedere che il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda (da detrarre) sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione (cpv. 3). Secondo l'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali. In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (cpv. 2). L'art. 23 cpv. 4 OAVS stabilisce infine che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. La dottrina e la

  • 13 - giurisprudenza hanno avuto luogo di precisare che i redditi comunicati per il rispettivo periodo contributivo dalle autorità fiscali sono vincolanti per la cassa di compensazione a meno che non contengano errori chiaramente riconoscibili, il che non può essere assunto con leggerezza (vedi ad esempio la sentenza del Tribunale federale 9C_270/2018 del 20 settembre 2018, in particolare consid. 5.2.1 con diversi rinvii). 4.4.2.Nella fattispecie la Cassa di compensazione AVS si è basata interamente sugli importi comunicatile dall'Amministrazione imposte. Ciò si rivela corretto, non essendovi indizi che suscitano sufficienti dubbi in merito. Come precisa a ragione la Cassa di compensazione AVS nella risposta al ricorso e al contrario di quanto adduce il ricorrente, gli importi riguardanti i redditi conseguiti in Svizzera non sono degli importi di fatturato lordo o di reddito lordo, bensì trattasi di redditi netti così comunicati dall'Amministrazione imposte. Se lo dedurrebbe, volendo, anche dalla contabilità inoltrata dal ricorrente stesso (vedi l'act. B.22), dato che gli importi ivi contenuti divergono da quelli su cui la Cassa di compensazione AVS si basa, a suo dire, a torto, essendo questi ben più bassi. Di conseguenza, già solo per coerenza anche per i redditi conseguiti in Italia andrebbe basatosi sugli importi netti comunicati anch'essi dall'Amministrazione imposte, anziché su un fatturato lordo non meglio specificato da estrarre dai Modelli IVA 2019 e 2020, cioè le dichiarazioni del ricorrente delle operazioni attive e determinazione del volume d'affari per l'IVA dei periodi d'imposta 2018 e 2019 (act. B.18 e B.24). Mal si comprende perché si dovrebbe scostarsi dagli importi ufficialmente comunicati dall'Amministrazione imposte, stabiliti nelle rispettive tassazioni in base proprio alle dichiarazioni del ricorrente stesso, quando non vi sono né indizi né altri elementi concreti e plausibili che giustifichino di giungere ad altre somme. Il ricorrente comunque non lo spiega in modo sufficientemente plausibile e condivisibile. In altri termini, ci si può basare

  • 14 -

    sugli importi comunicati dall'Amministrazione imposte e presi come base

    di calcolo da parte della Cassa di compensazione AVS.

    4.4.3.Per i redditi conseguiti in Svizzera ciò significa che per il 2018 va preso

    l'importo di CHF 97'453.00 e per il 2019 quello di CHF 139'521.00. Per i

    redditi conseguiti in Italia, poi, il ricorrente sostiene che negli importi

    comunicati dall'Amministrazione imposte non sarebbero contenute le

    remunerazioni per le attività in seno ai consigli di amministrazione della

    B._____ S.p.a., ottenendo una remunerazione annua di EUR 37'500.00

    (cioè per il 2018 e nuovamente per il 2019), nonché della C._____ S.p.a.,

    ottenendo nel 2019 una remunerazione per un totale complessivo di

    EUR 36'246.58 (pare per le attività del 2018 e del 2019). Anche in questo

    punto il ricorrente tralascia di motivare tale asserzione che non trova

    alcuna prova agli atti. Viceversa, la Cassa di compensazione AVS ha

    spiegato in modo plausibile come l'Amministrazione imposte le ha

    comunicato le somme complessive di redditi conseguiti in Italia di

    CHF 236'145.00 nel 2018 e CHF 209'019.00 nel 2019, le quali

    comprendono, appunto, in particolare anche tutte le remunerazioni per le

    attività quale membro del consiglio di amministrazione qui in domanda di

    CHF 43'307.00 nel 2018 e di CHF 82'041.00 nel 2019. Tali importi non

    vanno dunque addizionati, come sostiene erroneamente il ricorrente.

    Basandosi la Corte su questi importi ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 OAVS, non

    vi è necessità di interpellare l'Amministrazione imposte per ulteriori

    dichiarazioni come offerto a titolo eventuale dalla Cassa di compensazione

    AVS.

    4.4.4.A titolo di completezza sia aggiunto che giusta l'art. 90 del Regolamento

    1. 987/2009 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento
    2. 883/2004 e del Regolamento n. 987/2009 il tasso di cambio tra due

    valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La

    data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è

    stabilita dalla Commissione amministrativa (vedi la decisione n. H12 del

  • 15 - 19 ottobre 2021 [GU C 93/6 del 28 febbraio 2022]). Siccome però il ricorrente non fa valere che il tasso di cambio applicato dalla Cassa di compensazione AVS nel suo caso sarebbe sbagliato, limitandosi a lamentare che lo sviluppo di tale tasso di cambio sarebbe stato a lui sfavorevole per il caso in giudizio, non si impone indugiare oltre sul tema. 4.4.5.Il ricorrente giunge a un rapporto percentuale dei redditi conseguiti in Svizzera inferiore al 25% soltanto perché si è basato su importi da lui estrapolate dai Modelli IVA, diversi da quelli ufficiali comunicati dall'Amministrazione imposte. Prendendo invece questi ultimi, come giustamente fatto dalla Cassa di compensazione AVS, nel raffronto di CHF 97'453.00 (entrate conseguite in Svizzera) e CHF 333'598.00 (totale delle entrate in Svizzera e in Italia insieme, cioè CHF 97'453.00 + CHF 236'145.00) nel 2018 si arriva a un tasso dei redditi in Svizzera di oltre 29.2%, mentre nel raffronto di CHF 139'521.00 (totale dei redditi conseguiti in Svizzera) e CHF 348'540.00 (totale delle entrate in Svizzera e in Italia congiuntamente, cioè CHF 139'521.00 + CHF 209'019.00) nel 2019 si giunge a un tasso di redditi in Svizzera di più del 40%. A ragione la Cassa di compensazione AVS ha dunque concluso che nel 2018 e nel 2019 la parte sostanziale dell'attività del ricorrente ai sensi dell'art. 13 par. 2 lett. a del Regolamento n. 883/2004 è stata svolta in Svizzera dove è del resto domiciliato. 4.4.6.Sulla base dei redditi è difatti lecito concludere anche che ai sensi del diritto comunitario di collisione il ricorrente svolge una parte sostanziale delle ore lavorative e delle prestazioni di servizio in Svizzera e non in Italia. Quanto addotto dal ricorrente a riguardo non convince. Egli si limita a sostenere d'un canto di aver emesso un numero più elevato di fatture in Italia che in Svizzera. Questa circostanza può essere dovuta a molteplici fattori, specie per l'attività di avvocato e libero professionista, ad esempio il fatto di seguire più mandati di breve durata o comunque meno laboriosi che quelli in Svizzera. Il tema non va approfondito, il ricorrente non

  • 16 - dimostrando più precisamente cosa ciò implichi. A prescindere dal fatto che le liste dei movimenti relativi all'Italia (act. B.20, B.23, B.27 e B.29) non sono comparabili nel grado di dettaglio con le semplici tabelline del tutto rudimentali e sembranti piuttosto improvvisate con il titolo "Moneta base – 3400 EUR Ricavi lordi prestazioni di servizio EUR" che il ricorrente afferma essere le liste delle fatture da lui emesse in Svizzera (act. B.21 e B.28), il mero numero di fatture non è in grado di capovolgere la regola base di cui all'art. 13 par. 2 del Regolamento n. 883/2004, essendo dati gli altri elementi giusta l'art. 14 par. 8 del Regolamento n. 987/2009. Ma anche rispetto al tipo di attività il ricorrente si limita ad affermare di svolgere mere attività di routine in Svizzera e compiti giuridici complessi in Italia, senza addurre prova alcuna né renderlo sufficientemente verosimile in altro modo. Ciò a prescindere dal fatto che egli deve osservare il segreto professionale, poiché vi sono modi di dimostrare la propria attività senza specificare i nomi dei clienti. Comunque sia, l'art. 14 par. 8 del Regolamento n. 987/2009 non contiene un automatismo secondo cui il mancato raggiungimento del valore soglia minimo significa per forza che la parte sostanziale sia stata svolta nell'altro paese, al contrario. Il testo del Regolamento recita che una quota inferiore al 25% è un indicatore, il che presuppone una valutazione con un certo margine di discrezionalità. Anche sotto quest'ottica quindi si giustifica concludere a una parte sostanziale dell'attività in Svizzera. 4.4.7.A titolo abbondanziale sia detto anche che il ricorrente è iscritto nell'albo pubblico grigionese degli avvocati degli Stati dell'UE e dell'AELS ai sensi dell'art. 28 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) dall'11 gennaio

  1. Perlomeno per il 2019 si può perciò desumere che egli è attivo in Svizzera per più di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, visto considerato che un'iscrizione all'albo pubblico è necessaria soltanto qualora si superi tale soglia definita all'art. 5 cpv. 1 ALC. In tal caso è
  • 17 - parimenti raggiunta la soglia del 25% annuo di cui all'art. 14 par. 8 Regolamento n. 987/2009 anche sotto l'aspetto del tempo di lavoro in rapporto fra Svizzera e Italia. 4.5.In una valutazione globale si può perciò aggregarsi alle conclusioni della Cassa di compensazione AVS e ritenere che sia nel 2018 sia nel 2019 il ricorrente ha svolto una parte sostanziale delle attività in Svizzera, Stato in cui è domiciliato, per cui sono dati i presupposti di cui all'art. 13 par. 2 lett. a del Regolamento n. 883/2004 e si applica il diritto dello Stato di residenza, ossia la Svizzera. 4.6.Giunti a questo risultato, va esaminato se la Cassa di compensazione AVS ha calcolato correttamente i contributi da versare. Verosimilmente per motivi di strategia difensiva, il ricorrente ha rinunciato a promuovere censure in merito. Il calcolo eseguito dalla Cassa di compensazione AVS pare comunque essere corretto, cosicché pure gli importi dei contributi possono essere confermati. 5.Visto quanto precede, il ricorso si rivela infondato e va respinto. La decisione impugnata del 14 febbraio 2022 merita piena conferma. Resta ancora da ripartire le spese giudiziarie, composte da spese processuali (consid. 6) e spese ripetibili (consid. 7). 6.Al contrario delle procedure di competenza dell'autorità federale di ricorso, ossia il Tribunale amministrativo federale, l'art. 85bis cpv. 2 LAVS non si applica e tornano applicabili le norme generali della LPGA, concretamente l'art. 61 LPGA. 6.1.Questo Tribunale amministrativo ha stabilito una nuova prassi per le procedure nel campo d'applicazione della LPGA avviate dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a LPGA) che non sono considerate controversie relative a prestazioni ai sensi dell'art. 61 lett. f bis LPGA, come in particolare le

  • 18 - controversie in materia di contributi (cfr. le sentenze del Tribunale amministrativo S 21 48 dell'8 febbraio 2022 consid. 4.1 segg. e S 21 49 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.1 segg.). In applicazione di questa nuova prassi, l'obbligo di assumersi le spese e il quadro delle spese in procedure di ricorso giudiziario in materia di assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 61 LPGA sono disciplinati di principio dal diritto cantonale e quindi dai principi generali di ripartizione delle spese per procedure di ricorso e d'azione dinanzi al Tribunale amministrativo (artt. 72 segg. LGA). 6.2.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno a carico del ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato è fissata secondo l'art. 75 cpv. 2 LGA. Essa ammonta al massimo a CHF 20'000.00, si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. Nella fattispecie si giustifica fissarla a CHF 2'000.00. Vi si aggiungono poi le tasse per compilazioni e comunicazioni della decisione giusta l'art. 2 Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110). 7.La resistente non ha diritto al rimborso delle spese ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA).

  • 19 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF2'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF392.00 totaleCHF2'392.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 4.[Comunicazioni]

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