VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 22 22 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioPaganini SENTENZA del 10 maggio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7001 Coira, convenuto concernente rendita AI / prestazioni assicurative AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., 1963, di professione B., ha lavorato in tale qualità per 17 anni e in seguito ha svolto diverse altre attività in qualità di gessatore, impiegato presso C., custode e da ultimo aiuto muratore. Dal 1° novembre 2000 al 29 febbraio 2001 egli ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità e dal 1° marzo 2001 al 30 novembre 2001 di una rendita intera d'invalidità in seguito a disturbi depressivi. 2.Il 31 marzo 2011 A. ha fatto nuova domanda di prestazioni d'invalidità a causa di affezioni alla schiena (ernia discale C6-C7 e C5-C6) nonché di un calo del visus all'occhio destro (con metamorfopsie, coiroidite e retinite bilaterale di origine non chiara). Il 22 dicembre 2011 il medico curante ha segnalato un peggioramento dell'acuità visiva dell'occhio destro nonché un'incipiente distrofia maculare all'occhio sinistro e chiedeva pertanto una rivalutazione globale all'Ufficio AI, il quale però non entrava nel merito della richiesta. Con decisione del 2 dicembre 2011 l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha negato ad A._____ il diritto a una rendita d'invalidità. Contro questa decisione A._____ ha sollevato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni facendo valere, oltre a un notevole peggioramento della vista, uno squilibrio psichico. Con sentenza S 12 17 del 24 maggio 2012 il Tribunale ha respinto il ricorso. 3.Il 27 agosto 2012 il medico curante ha chiesto all'Ufficio AI una riapertura del caso a causa di un peggioramento dovuto alla maculopatia giovanile bilaterale con componente essudativa in particolare all'occhio sinistro (OS), compromettente gravemente la capacità visiva centrale in entrambi gli occhi (secondo il rapporto dell'oculista l'acuità visiva era ridotta a OD 0.01 e OS 0.1). In considerazione anche della sindrome cervico- spondilogena cronica a sinistra (lato dominante) e dei disturbi statici del rachide il Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto un'incapacità
3 - lavorativa completa a partire da giugno 2012 con possibilità di sole attività per ipovedenti. 4.Il 23 aprile 2013 A._____ ha fatto altresì richiesta per un assegno per grandi invalidi AI. 5.Dopo che era stata negata la possibilità di reintegrazione nel mondo del lavoro (l'accertamento professionale è stato interrotto dopo una settimana e il centro d'accertamento professionale non è riuscito a individuare attività esigibili), considerate le limitazioni alla vista, le ridotte competenze professionali e la totale mancanza di conoscenze informatiche, l'Ufficio AI ha accordato ad A._____ una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° giugno 2012 (decisione 14 maggio 2014) nonché un assegno per grandi invalidi per caso speciale di grado lieve a partire dal 1° agosto 2013 (decisione 2 ottobre 2013). Il diritto all'assegno veniva motivato con il fatto che a causa dell'ipovisione egli necessitava di aiuto per spostarsi e mantenere il contatto con l'ambiente esterno. Per errore l'Ufficio AI ha apparentemente versato ad A._____ un assegno per grandi invalidi di grado medio. 6.Già nel 2016 il servizio Lotta agli abusi assicurativi (LAA) aveva condotto delle indagini preliminari sul caso di A._____ in seguito a segnalazioni della Polizia e della popolazione. Il 21 luglio 2016 un'agente della Polizia stradale aveva segnalato di aver ripetutamente visto A._____ giungere risp. ripartire in taxi con bastone bianco per ciechi a risp. da una struttura – dove la Polizia stava conducendo delle osservazioni – e utilizzare il proprio cellulare, a parere della denunciante come se non avesse problemi di vista. Il 19 settembre 2016 un informante aveva riferito che A._____ si recherebbe spesso al bar in taxi o autopostale lasciando il bastone bianco davanti all'entrata. Più volte sarebbe stato visto prendere le chiavi del bagno esterno dal personale del bar, inserire la chiave nel buco della serratura, aprire e richiudere la porta a chiave senza visibili limitazioni e
4 - riconsegnare le chiavi al personale. Inoltre, sarebbe stato visto salutare delle donne che stavano arrivando o andando via. L'Ufficio AI ha tuttavia rinviato le indagini a causa della decisione di sospendere gli incarichi di sorveglianza a partire dalla metà del 2017. Tra il 2019 e il 2020 all'Ufficio AI sono pervenute ulteriori segnalazioni di abuso assicurativo. Il 1° marzo 2019 all'LAA è stato riferito che A._____ si sposterebbe in pubblico senza limitazioni, taglierebbe l'erba del giardino e farebbe l'aspirapolvere all'auto del padre. Inoltre, il 6 marzo 2020 è stato segnalato che questi aveva pubblicato su facebook delle corna di cervo. Infine, il 17 aprile 2020 l'LAA ha appreso, sempre in via confidenziale da una terza persona, che A._____ avrebbe spaccato della legna con ascia (mazza spaccalegna) e cuneo in modo accurato, riuscendo pure a raccogliere il cuneo caduto tra i rami. 7.Il 22 aprile 2020 l'Ufficio AI ha pertanto avviato una revisione d'ufficio della rendita. Secondo i rapporti di decorso rispettivamente del medico curante Dr. med. D._____ e dell'oculista Dr. med. E._____ del 5 giugno 2020 risp. del 7 luglio 2020 lo stato di salute e la capacità lavorativa di A._____ erano rimasti invariati risp. non vi era una ragionevole possibilità di reintegrazione professionale. Il Dr. med. E._____ ha indicato la diagnosi di maculopatia giovanile essudativa bilaterale (sussistente dal 2010) con acuità visiva inferiore a 0.01 non migliorabile da ambedue le parti, segmento anteriore calmo, segmento posteriore cicatrici maculari. Il Dr. med. D._____ ha riassunto le diagnosi come segue: cecità quasi completa da atrofia maculare all'occhio destro e maculopatia giovanile evoluta all'occhio sinistro con visus a destra 0.01 scarso, visus a sinistra 0.05 scarso e campo visivo bilateralmente ineseguibile; disturbo affettivo bipolare associato a disturbo della personalità di tipo borderline; ipertensione arteriosa trattata ed esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale in C5-C6 e C6-C7 per radicolopatie invalidanti.
5 - 8.Nel formulario con le domande supplementari per la revisione della rendita compilato il 27 aprile 2020 il ricorrente ha dichiarato, in essenza, di essere impedito dalla vista nell'intraprendimento di un'attività lavorativa. Con il bastone riuscirebbe a spostarsi in paese. Farebbe solo alcuni lavori in giardino. Cercherebbe di mantenere una vita sociale e di fare un po' di ginnastica. Ogni tanto per gli spostamenti utilizzerebbe i mezzi pubblici. Avrebbe avuto problemi psicologici all'insorgenza della malattia. Non riuscirebbe a immaginarsi di esercitare un'attività lucrativa. 9.A causa del coronavirus le indagini dell'Ufficio AI sono state rimandate all'autunno 2020. Il 17 settembre 2020 l'Ufficio AI ha incaricato un servizio esterno per un'osservazione. L'osservazione è avvenuta in sei diverse giornate tra il 23 settembre 2020 e il 31 ottobre 2020. Secondo il rapporto di sorveglianza del 24 novembre 2020 A._____ è stato visto svolgere diverse attività (spostamento e trasporto di materiali, giardinaggio, frequentazione di esercizi pubblici) senza l'aiuto di terze persone. Il servizio di sorveglianza non ha avuto modo di constatare segni evidenti di danni alla salute. 10.Il 2 dicembre 2020 il Dr. med. F._____ dell'SMR ha preso posizione sul video dell'osservazione constatando quanto segue: nelle attività di giardinaggio l'assicurato è in grado di camminare a passo sicuro su terreno irregolare e scosceso, talvolta anche sul bordo del pendio senza mostrare insicurezza. Può maneggiare in modo mirato il pesante tosaerba e raccogliere l'erba tagliata con il rastrello. Mostra un passo fluido e deciso, solo in un'occasione ha utilizzato il bastone per tastare un cordolo inciampando leggermente; talvolta utilizza il bastone per camminare sul marciapiede tastandone il bordo. Al bar è in grado di afferrare il bicchiere senza insicurezze e di raccogliere la sigaretta caduta con presa sicura. Spesso utilizza il cellulare; sorprendente è la situazione in cui compara le informazioni sullo schermo con l'orario dell'autopostale. Secondo il Dr. med. F._____, il video lascerebbe trasparire dei dubbi sul grado effettivo
6 - della disabilità visiva. La visione binoculare non sembrerebbe essere significativamente limitata e diverse volte si avrebbe l'impressione che l'assicurato possa focalizzare gli oggetti. Il 6 gennaio 2021 Il Dr. med. F._____ ha affermato che nel profilo di capacità di A._____ rientrerebbero delle attività che non richiedono la focalizzazione e la visione binoculare risp. per la cui esecuzione è sufficiente un orientamento approssimativo nello spazio. 11.Il 19 gennaio 2021 si è svolto un colloquio tra A._____ e i funzionari dell'Ufficio AI. Inizialmente gli è stato chiesto di illustrare la sua situazione. Dopodiché è stato confrontato con le segnalazioni di terzi e i risultati dell'osservazione. Prima di essere confrontato con le risultanze dell'osservazione e le segnalazioni di terzi, A._____ in sintesi ha affermato quanto segue: di salute starebbe bene ma non psichicamente; la sua vista andrebbe tuttavia peggiorando. Dall'ultima decisione del maggio 2014 vedrebbe sempre meno. I disturbi principali che lo limiterebbero nella vita quotidiana sarebbero i frequenti mal di testa e la stanchezza degli occhi. A causa delle operazioni alle vertebre cervicali non riuscirebbe a muoversi bene. Attualmente non sarebbe in terapia, farebbe delle normali visite dal medico curante e prenderebbe dei farmaci (per la pressione sanguinea e per stabilizzare l'umore). Finché prende i farmaci (giornalmente) il suo stato sarebbe stabile. Avrebbe degli sbalzi di umore a causa della perdita della vista. I problemi psichici sarebbero più forti di quelli fisici. Per quanto concerne la vista, da lontano vedrebbe meglio che da vicino. Da vicino con un occhio non vedrebbe nulla, con l'altro molto male, ma da lontano con quest'ultimo andrebbe ancora. Con l'occhio destro potrebbe solo ancora riconoscere tra chiaro e scuro mentre con quello sinistro vedrebbe al 20 %. A casa si destreggerebbe bene perché avrebbe memorizzato una specie di mappa della casa. Riuscirebbe solo ancora a fare dei piccoli lavori in giardino, annaffiare e tagliare qualcosina. Durante il giorno non gli servirebbe l'aiuto di terzi. Sua sorella però verrebbe 1-2 volte alla
7 - settimana per fare i lavori di casa; e suo padre cucinerebbe. Anche la spesa la farebbero loro, da solo sarebbe difficile. In giardino non riuscirebbe ad adoperare macchine da giardino. A leggere riuscirebbe solo poco. Un computer non riuscirebbe a usarlo. Anche avendo a disposizione una lente, non vedrebbe i dettagli ma solo tutto offuscato. Il cellulare lo utilizzerebbe con il comando vocale. Il bastone per ciechi gli servirebbe per camminare all'esterno, per la sicurezza. Riuscirebbe a passeggiare nel paese, ma fuori gli servirebbe sempre un accompagnatore. A causa dei problemi alla colonna vertebrale sarebbe limitato nel sollevamento di pesi. Da anni non avrebbe più condotto un'auto, ma possiederebbe ancora la patente. La sua giornata tipica sarebbe monotona, ascolterebbe la radio e guarderebbe fuori dalla finestra finché la giornata è terminata. Non si riterrebbe abile al lavoro. Abiterebbe in casa con suo padre. Non avrebbe contatti con i figli. A._____ è poi stato dapprima confrontato con le segnalazioni da parte di terze persone a cui ha obiettato, in particolare, che la fotografia del cervo non l'avrebbe fatta lui, bensì suo cugino con il suo cellulare. Questi l'avrebbe poi pubblicata su facebook su sua richiesta. Il cugino gestirebbe il suo account in facebook. Questi sarebbe cacciatore e avrebbe trovato lui le corna. Per quanto riguarda le segnalazioni che taglierebbe e spaccherebbe la legna, ammette di aver spaccato al massimo 2-3 pezzi di legna per il caminetto. Si sarebbe trattato di legno tenero. Suo cugino preparerebbe la legna e il fratello la spaccherebbe, mentre il padre la porterebbe su dalla cantina per accendere il caminetto. Infine, A._____ si è rifiutato di esprimersi sui risultati dell'osservazione rimostratigli dall'Ufficio AI. 12.Con scritto del 22 febbraio 2021 l'Ufficio AI ha comunicato ad A._____ che per verificare il suo diritto a prestazioni era necessaria un'approfondita perizia medica pluridisciplinare (medicina interna generale, oftalmologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia). L'Ufficio AI ha conferito l'incarico
8 - per la perizia al Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona (solamente) il 13 dicembre 2021.
9 - immediato. Esso ha inoltre tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Come motivazione, esso ha essenzialmente addotto che gli accertamenti della sezione lotta antifrode attivatasi su numerose segnalazioni della popolazione, avrebbero rilevato il sospetto fondato di una riscossione illecita di prestazioni AI. L'Ufficio AI ha tuttavia osservato che per poter decidere in maniera fondata riguardo a un eventuale rimborso di rendite già versate in seguito a violazione dell'obbligo di notifica e riguardo a un futuro diritto a rendite sono necessari ulteriori accertamenti. 20.Avverso queste decisioni il 21 febbraio 2022 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo, in via formale, che alla procedura di ricorso sia conferito carattere urgente, in via materiale, l'annullamento delle due decisioni impugnate e che gli siano versate ordinariamente le attuali rendite AI e assegno grandi invalidi fino a che la perizia multidisciplinare non sia stata eseguita. In sostanza, il ricorrente ha eccepito che l'Ufficio AI fonderebbe le decisioni su delle segnalazioni di vicini di casa (con i quali il ricorrente avrebbe avuto delle discussioni) e non terrebbe conto dei rapporti del medico curante e dello specialista che attesterebbero come a metà dell'anno 2020 la sua situazione era immutata e non migliorabile in rapporto a quella dell'anno 2010. Senza l'accertamento peritale che permetta il confronto con la situazione al momento della decisione di rendita del 2012, non si giustificherebbe alcun provvedimento cautelare e neppure l'apertura di una procedura di revisione. Inoltre, il criterio dell'urgenza per la misura cautelare intrapresa non sarebbe soddisfatto, dacché l'Ufficio AI avrebbe appreso al più tardi nel febbraio 2021 delle attività facenti dubitare la limitazione effettiva del ricorrente ma non avrebbe intrapreso alcun provvedimento cautelare né disposto la preannunciata perizia. Esso avrebbe invece atteso 10 mesi prima di emanare il progetto di sospensione cautelativa delle prestazioni. Dopo questa lunga attesa, mal si comprenderebbe perché l'Ufficio AI non possa
10 - attendere ancora alcuni mesi fino all'allestimento della perizia da parte del SAM. Non vi sarebbe nessuna necessità di agire in via cautelare. Oltretutto, le decisioni impugnate violerebbero il principio di proporzionalità. Da un lato, con esse gli si ritirerebbero le uniche risorse che ha per poter vivere obbligandolo a rivolgersi all'assistenza sociale; dall'altro queste decisioni potrebbero avere effetto per alcuni mesi al massimo, in quanto la perizia sarà consegnata a breve. L'interesse dello Stato contrapposto alla grave situazione del ricorrente sarebbe solo quello di risparmiare alcuni mesi di rendite, che il ricorrente verosimilmente potrebbe anche recuperare in un secondo tempo. Infine, anche dal punto di vista della prognosi sull'esito degli accertamenti la decisione impugnata sarebbe insostenibile, siccome agli atti vi sarebbero dei rapporti medici riferenti la situazione medica sette mesi prima delle verifiche esperite dall'Ufficio AI. Non sarebbe ipotizzabile che la sua situazione si sia modificata in modo sostanziale nel giro di sei mesi e che vi siano dei fondati sospetti che egli riceva indebitamente delle prestazioni. 21.Nella presa di posizione del 15 marzo 2022 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso, rinviando principalmente alla motivazione nelle decisioni impugnate. Secondo il convenuto, la sospensione cautelare della rendita d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi avvenuta solo il 15 febbraio 2022 sarebbe a favore del ricorrente, visto che esso avrebbe potuto sospenderne il versamento già un anno fa, cioè quando sarebbe insorto il fondato sospetto che il ricorrente ricevesse indebitamente le prestazioni. 22.Nella replica del 4 aprile 2022 il convenuto si è riconfermato nei petiti di ricorso. Egli ha sottolineato, in particolare, che la diminuzione della vista e le altre patologie dell'assicurato sarebbero state oggettivate dalle perizie mediche iniziali e confermate da uno specialista (Dr. med. E.) e dal medico curante (Dr. med. D.), che lo hanno regolarmente visitato dal 2012 fino ad oggi. Il parere del medico dell'SMR Dr. med. F._____ non
11 - potrebbe essere ritenuto una valutazione medica, in quanto espresso senza visita e analisi del ricorrente. Inoltre, questi non sarebbe competente nel campo in questione essendo specializzato in reumatologia, medicina interna e medicina psichiatrica [recte: medicina fisica e riabilitativa]. Oltre a ciò, la motivazione del convenuto per la sospensione delle prestazioni si fonderebbe unicamente sui rilievi legati alla patologia oftalmologica. Per ottenere un quadro sommario della salute complessiva del ricorrente occorrerebbe attendere la perizia pluridisciplinare. Visto che il SAM prevede cinque visite di cui tre per aspetti di psichiatria e psicologia, questi aspetti sarebbero rilevanti, o forse anche determinanti, per la capacità lavorativa del ricorrente. Il convenuto avrebbe trascurato il costante consumo ripetuto di alcol e il connesso problema di dipendenza, certamente in relazione con un problema psichiatrico, come segnalato dal medico curante nel rapporto del 5 giugno 2020 dove parla di "disturbo affettivo bipolare associato a disturbo della personalità di tipo borderline". E nemmeno si sarebbero verificati gli aspetti reumatologici. La decisione di sospensione non risponderebbe quindi ai requisiti del "fumus bonis juris" presupposto per ogni decisione provvisionale. Inoltre, il convenuto avrebbe dovuto adottare la sospensione delle prestazioni nel momento in cui erano date le condizioni, ovvero già un anno fa, come riconosciuto dal convenuto stesso. Dato che non lo ha fatto avrebbe perso la facoltà di agire a titolo cautelare. La prolungata inerzia pre-processuale rappresenterebbe un abuso da parte del convenuto. 23.Con scritto del 26 aprile 2022 il convenuto ha rinunciato all'inoltro di una duplica. II. Considerando in diritto: 1.1.Impugnate sono due decisioni di sospensione cautelare rispettivamente della rendita d'invalidità e dell'assegno di grandi invalidi, emanate
12 - nell'ambito di una procedura di revisione (art. 17 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). 1.2.Contro queste decisioni processuali (intermedie) non è possibile sollevare opposizione ma è data direttamente la possibilità di ricorso (v. art. 56 cpv. 1 i.c.d. con l'art. 52 cpv. 1 LPGA; Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 2 marzo 2018 [FF 2018 1333]). La competenza territoriale e materiale di questo Tribunale è pacifica (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20] e art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il termine di 30 giorni – che in questo caso è rispettato – vale anche per le decisioni processuali e pregiudiziali quali quelle in oggetto (KIESER, ATSG- Kommentar, art. 60 n. 5-8 con riferimento a DTF 132 V 418). La legittimazione (art. 59 LPGA) del ricorrente è data. I requisiti per l'impugnabilità di decisioni intermedie di cui all'art. 49 cpv. 4 LGA (cfr. art. 61 primo periodo LPGA) sono soddisfatti (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale amministrativo [STA] S 17 66 del 13 settembre 2017 consid. 1c seg. con rinvii secondo cui la sospensione di una rendita d'invalidità, che quale reddito sostitutivo finanzia il sostentamento di un assicurato, rappresenta uno svantaggio probabilmente irreparabile, che dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni può anche essere meramente fattuale). 1.3.Il convenuto ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, rendendo così le decisioni impugnate immediatamente esecutive (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI i.c.d. con gli artt. 49 cpv. 5 e 52 cpv. 4 LPGA). Il ricorrente non si è opposto a tale disposizione, ha però chiesto che alla procedura di ricorso sia conferito carattere urgente nonché la continuazione del versamento della rendita e dell'assegno grandi invalidi fino a che la perizia multidisciplinare non sia stata eseguita. Il giudice istruttore non ha esplicitamente dichiarato urgente la presente procedura; tuttavia con la
13 - data d'emanazione della presente decisione è tenuto conto dell'urgenza del ricorso invocata dal ricorrente. Una decisione del Tribunale sulla revoca dell’effetto sospensivo è superflua, siccome si deve in ogni caso giudicare se vi sono i presupposti per la misura cautelare in oggetto (sospensione delle prestazioni durante la procedura di revisione in corso), che sono fondamentalmente gli stessi della revoca dell'effetto sospensivo (v. considerandi successivi). 2.1.Giusta l'art. 52a LPGA l'assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se l'assicurato ha violato l'obbligo di notificazione di cui all'art. 31 cpv. 1 LPGA, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell'esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebitamente. 2.2.Un sospetto è fondato quando si basa su indizi concreti o indicazioni molteplici che fanno pensare a una riscossione indebita di prestazioni o a una violazione dell'obbligo di notificazione (KIESER, ATSG-Kommentar, 4a ed., 2020, art. 52a n 15 con riferimento al Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 2 marzo 2018 [FF 2018 1333]). 2.3.Secondo prassi amministrativa, quale misura cautelare la sospensione cautelativa delle prestazioni deve fondamentalmente soddisfare i requisiti posti nell'ambito dell'esame dell'effetto sospensivo (cfr. STA S 17 66 consid. 4c con riferimenti; cfr. invece KIESER, op. cit., art. 52a n 3-5 dove sembra esigere solo la ponderazione degli interessi), ovvero l'urgenza, cioè la necessità di prendere immediatamente un simile provvedimento, il pregiudizio difficilmente riparabile che arrecherebbe la rinuncia al provvedimento, nonché l'interesse predominante (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2).
14 - 2.4.Nella ponderazione degli interessi, in cui si esamina se i motivi in favore di un'immediata esecutorietà della sospensione delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli del ricorrente di continuare a percepire le prestazioni durante la procedura di revisione in corso, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonda la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive circa l'esito finale della vertenza principale, che però devono essere evidenti (cfr. sentenze dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni [STFA] I 426/05 consid. 2.2, I 57/03 consid. 4.1 e U 21/02 consid. 7.2 e 8.2). 2.5.Lo scopo della sospensione cautelativa è soprattutto quello di evitare che a un assicurato, nel caso in cui una fattispecie non sia stata completamente chiarita, continuino a essere versate prestazioni alle quali non ha eventualmente più diritto e di cui in seguito non potrebbe più venire richiesta la restituzione (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] I 406/01 consid. 4a). In tale caso risulta evidente un interesse rilevante dell'amministrazione a evitare nel limite del possibile una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il rischio di non recuperare la pretesa. In linea di principio, a questo interesse va accordata priorità rispetto a quello dell'assicurato tendente al proseguimento dell'erogazione delle prestazioni al fine di non ritrovarsi in difficoltà finanziarie, purché da un esame sommario della fattispecie non emerga con probabilità preponderante che l'assicurato nel procedimento principale risulti vincente. Questa regola vale in linea di massima anche qualora la sospensione dei pagamenti ponga l'assicurato nella condizione di dover ricorrere all'assistenza sociale (cfr. STF 8C_110/2008 consid. 2.3, 8C_276/2007 consid. 4.1, I 406/01 consid. 4b, 4bb; STFA I 426/05 consid.
15 - 2.3; cfr. anche Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 2 marzo 2018 [FF 2018 1333]). 2.6.Nel caso di specie va affermato il sospetto fondato che il ricorrente riceva indebitamente le prestazioni. In seguito alle segnalazioni della popolazione e all'osservazione effettuata (cfr. doc. 215 convenuto) sussistono infatti degli indizi concreti che il ricorrente, nonostante i disturbi fisici (soprattutto alla vista) accertati medicalmente, nella vita quotidiana e nella capacità lavorativa non sia limitato nella misura da lui indicata di fronte ai medici e all'assicurazione. D'accordo con il Dr. med. F._____ va dunque concluso che i risultati dell'osservazione lasciano trasparire dei dubbi sul grado effettivo della disabilità (soprattutto quella visiva) del ricorrente. Se per il diritto a una rendita possa influire anche l'aspetto psichico, che il ricorrente reputa essere più incisivo sulla sua capacità lavorativa di quello fisico, è un fatto che va ancora appurato peritalmente. Questo aspetto non era peraltro alla base della decisione del 14 maggio 2014 di assegnazione di una rendita intera d'invalidità e di quella del 2 ottobre 2013 di riconoscimento di un assegno per grandi invalidi per caso speciale di grado lieve. 2.7.Il criterio del pregiudizio difficilmente riparabile per il convenuto in seguito a una rinuncia a una sospensione è evidentemente dato dalla concreta possibilità che le prestazioni debbano essere restituite. Oltre al dispendio amministrativo che ciò comporterebbe, le prestazioni potrebbero inoltre risultare irrecuperabili, dato che queste servono al sostentamento del ricorrente. Pertanto è pure adempito il requisito dell'urgenza, benché il convenuto per la sospensione delle prestazioni – come da esso ammesso – abbia atteso circa un anno dall'insorgenza del fondato sospetto di indebita percezione delle prestazioni. Sebbene possa apparire opinabile la scelta di interrompere cautelativamente le prestazioni pochi mesi prima degli accertamenti pluridisciplinari ordinati, il Tribunale non intravede un
16 - abuso di diritto in questa decisione. Inoltre, nonostante la lunga attesa dall'insorgenza del sospetto fondato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il diritto alla sospensione non è perento e il criterio dell'urgenza può a tutt'oggi essere affermato. Nella ponderazione degli interessi in gioco va segnatamente rilevato che, proprio perché il ricorrente impiega le prestazioni AI per il proprio sostentamento, l'interesse dell'amministrazione (cantonale) a evitare una perdita delle prestazioni versate è ritenuto prevalere su quello del ricorrente di non dover ricorrere all'assistenza pubblica (comunale), come da succitata giurisprudenza. Riguardo alla prognosi della procedura principale, si osserva che in attesa dei risultati della perizia multidisciplinare non è possibile fare delle evidenti prognosi favorevoli al ricorrente sulla procedura principale. In base agli atti esistenti, giusta la giurisprudenza va dunque dato maggior peso all'interesse pubblico del convenuto a una sospensione cautelare delle prestazioni (rendita intera e assegno per grandi invalidi di grado lieve) che a quello del ricorrente al proseguimento del loro versamento fino alla decisione principale. 3.In conclusione, il ricorso va respinto e le decisioni impugnate confermate. 4.I costi della presente procedura fissati a CHF 700.00 (cfr. art. 61 lett. f bis
LPGA e art. 69 cpv. 1 bis LAI) sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa.