Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 21 37 3 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioRogantini SENTENZA del 15 febbraio 2022 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, n. d'assicurata, patrocinata dall'avv. lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, resistente concernente rendita AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque il B.1_____, ha una figlia nata nel 1995 e vive a C.. Apprese dapprima la professione di commessa, concludendo l'apprendistato nel 1986 con l'ottenimento del attestato federale, dopodiché dal 2000 in poi lavorò come cuoca presso la casa anziani della fondazione D. di E., il 18 luglio 2002 essendole rilasciato l'attestato di capacità quale cuoca (act. C.11). Dal 2006 al 2007 fu inattiva per problemi di salute, poi gestì un grotto per un po' di tempo, prima di intraprendere una riqualifica professionale dal 2009 al 2012 quale impiegata di commercio e poi essere assunta come impiegata d'ufficio e animatrice. Da ultimo ha lavorato come (aiuto) cuoca. 2.Il 7 marzo 2006 A. presentò una prima richiesta di prestazioni AI per problemi alla spalla destra che avrebbero causato un'inabilità al lavoro dapprima piena e poi del 50%. Il 3 dicembre 2004 era stata sottoposta a un intervento di artrolisi e resezione dell'articolazione acromion-claveare della spalla destra, dopodiché subentrarono altri danni con peggioramento della spalla (act. C.2 e C.13). 3.Nel seguito fu esaminato ma negato il sussistere di una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) tipo I di lieve entità alla spalla destra. In data 19 febbraio 2007 seguì un nuovo intervento di acromion-plastica e borsectomia con lesione parziale del tendine sovraspinato e leggero impingement subacromiale (act. C.24 pag. 4 segg.). Inizialmente la situazione si sviluppò positivamente, ma poi i dolori ricominciarono come prima dell'intervento (cfr. act. C.25). Vi si aggiunsero una diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva cronica-recidivante con sospettata bulimia nervosa nonché una di sindrome radicolare L4 a sinistra nell'ambito della nota sindrome spondilogena lombo-sacrale (cfr. act. C.39). Seguì poi un accertamento professionale presso il Centro d'accertamento professionale (CAP) di F._____ (vedi comunicazione del 27 maggio 2008, act. C.42, e il
3 - relativo rapporto intermedio del 29 dicembre 2008, act. C.46). Con decisione del 16 dicembre 2008 l'Ufficio AI assegnò delle indennità giornaliere per la durata dei provvedimenti professionali, cioè dal 10 novembre 2008 al 5 dicembre 2008 (act. C.45). Con comunicazione del 14 gennaio 2009 l'Ufficio AI informò A._____ di assumersi i costi per uno stage di osservazione (orientamento) per una verifica concreta dell'idoneità di una riqualifica quale impiegata di commercio (act. C.50) nel seguito poi prolungato (act. C.60). Parimenti furono concesse altre indennità giornaliere per quel periodo (act. C.51 e C.62). Il relativo rapporto finale che attestò un esito positivo fu rilasciato il 23 giugno 2009 (act. C.63), cosicché fu comunicata una garanzia per riformazione in data 19 agosto 2009 con ulteriore prolungamento del diritto alle indennità giornaliere (act. C.68 seg., C.76 seg. e C.83). L'attività quale impiegata di commercio fu considerata più adatta ai disturbi alla spalla presenti. Intanto il 19 febbraio 2010 A._____ fu sottoposta a un terzo intervento chirurgico consistente in un'artroscopia alla spalla destra con ricostruzione del tendine del sovraspinato e decompressione sottoacromiale per la rottura del sovraspinato della spalla destra e un conflitto sottoacromiale. Il 12 gennaio 2011 e il 9 marzo 2012 vi furono poi ancora due interventi di artroscopia al ginocchio sinistro con meniscectomia mediale (act. C.79 e C.129). I problemi alla spalla destra si esacerbarono ulteriormente dall'estate 2011 (cfr. C.84). 4.Dal 1° settembre 2012 A._____ fu assunta a tempo indeterminato come impiegata all'80% presso la casa anziani I._____ di E., dove alternò l'attività di segretaria (50%) a quella di animatrice (30%). Il reddito lordo ammontava a CHF 38'400.00 annui. Con scritto del 13 settembre 2012 (act. C.124) l'Ufficio AI comunicò perciò il termine dei provvedimenti professionali. In data 12 ottobre 2012 diede l'incarico al Dr. med. G., medico specialista in medicina fisica e riabilitazione nonché in reumatologia, di allestire una perizia monodisciplinare in reumatologia, la
4 - quale fu completata il 30 gennaio 2013 (act. C.129). Nella perizia furono pronunciate le seguenti diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa: periartropatia omero-scapolare tendinopatica con leggera sintomatologia d'impingement alla spalla destra in stato dopo tre interventi chirurgici, periartropatia delle ginocchia bilateralmente in stato dopo vari interventi chirurgici alle ginocchia bolateralmente di tipo artroscopico per problematiche meniscali e condropatia del compartimento mediale del ginocchio sinistro; senza ripercussione sulla capacità lavorativa sarebbero invece le lombalgie recidivanti su alterazioni statiche e minime alterazioni di tipo degenerativo soprattutto con una discopatia L4-L5, i dolori ai piedi bilaterali, la sindrome cervicale su iniziali alterazioni degenerative e la fibromialgia. In merito al grado di capacità lavorativa il perito ritenne che per l'ultima attività professionale svolta si potrebbe ritenere A._____ inabile al lavoro nella forma del 20% quale riduzione della redditività sul posto di lavoro dal 1° settembre 2012. Si tratterebbe di un'attività professionale variata e particolarmente idonea ai disturbi dell'assicurata che permetterebbe di lavorare in tutte le posizioni, sia quella seduta, in piedi e camminando. L'attività attualmente svolta andrebbe perciò considerata adatta alle condizioni di salute, le quali non potrebbero essere migliorate ulteriormente. Con rapporto del 7 marzo 2013 (act. C.131) il Dr. med. H., medico specialista per medicina interna generale, del Servizio medico regionale (SMR) condivise l'apprezzamento, attestando pure lui un'inabilità lavorativa del 20% in attività adeguata. 5.Con progetto decisione del 6 maggio 2013 l'Ufficio AI prospettò il diniego del diritto a una rendita d'invalidità (act. C.137). A. fece presentare obiezione, dopodiché l'Ufficio AI emise la decisione del 26 marzo 2014 con cui respinse la richiesta di prestazioni, considerando un grado d'invalidità del 37% (act. C.146). Alla base mise un reddito senza invalidità quale cuoca di CHF 60'634.00 (CHF 55'679.00 del 2006 indicizzati al 2012) e un
5 - reddito con invalidità di CHF 38'400.00 (reddito concretamente conseguito con volume d'impiego dell'80%). 6.A._____ fece impugnare detta decisione a questo Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale con sentenza S 14 65 accolse solo parzialmente il ricorso, rinviando gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti e l'emanazione di una nuova decisione (act. C.163). Questa Corte ritenne essenzialmente che per giudicare il periodo dal 1° settembre 2012 in poi sarebbero necessari ulteriori accertamenti, in particolare una perizia pluridisciplinare che si esprima anche sulla problematica a livello psichico e/o il suo eventuale aggravamento. Confermò invece il rifiuto di aggiudicare una rendita d'invalidità dal 1° agosto 2006 al 31 agosto 2012, non considerando convincente la perizia del Dr. med. G._____ in merito alla capacità lavorativa e reputando corretti i calcoli attuati dall'Ufficio AI quanto al reddito effettivamente ancora conseguibile dall'assicurata senza il danno alla salute e quanto al possibile conseguimento di un reddito in attività medico-teorica leggera e di tipo ripetitivo fino al 31 agosto 2012. 7.Il 5 ottobre 2015 fu stilata una perizia pluridisciplinare (act. C.180), nella quale i medici incaricati ritennero esigibile nella misura dell'80% l'attività tuttora esercitata come segretaria e animatrice presso la casa anziani. 8.Come da progetto di decisione del 25 gennaio 2016 e non essendo stata interposta obiezione, con decisione del 10 marzo 2016 (act. C.189) l'Ufficio AI respinse la richiesta di prestazioni anche per i punti restanti, cioè la domanda di rendita dal 1° settembre 2012 in poi, giungendo a un grado d'invalidità del 35%. Alla base mise nuovamente un reddito senza invalidità quale cuoca di ormai CHF 62'310.50 (CHF 55'679.00 del 2006 indicizzati al 2012) e un reddito con invalidità di CHF 40'800.00 (reddito concretamente conseguito con volume d'impiego dell'80%). Difatti in applicazione delle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei
6 - salari (RSS) per il reddito da invalida sarebbe risultato un grado d'invalidità ancor più basso del 32.13% (act. C.190 e C.191). Tale decisione non fu impugnata. 9.Dopo essere stata licenziata per riorganizzazione interna del personale presso la I._____ nel 2016 ed essersi ricollocata come (aiuto) cuoca all'80% sempre alla casa anziani della fondazione D., A. presentò dapprima il formulario di rilevamento tempestivo il 28 settembre 2018 per problemi in relazione alla protesi totale al ginocchio [sinistro]. In seguito inoltrò una nuova domanda di prestazioni AI in data 26 ottobre 2018 (act. C.197, C.199, C.202 e C.208), indicando di essere stata inabile al lavoro al 100% dal 12 dicembre 2017 al 30 aprile 2018, poi al 50% dal 1° maggio 2018 al 30 settembre 2018 e all'80% dal 1° ottobre 2018 in poi. 10.Nell'ambito di quest'ultima richiesta il 18 novembre 2019 fu allestita una nuova perizia pluridisciplinare su iniziativa dell'Ufficio AI. Secondo la valutazione consensuale (act. C.228, in particolare pagg. 29 segg.) i medici coinvolti giunsero alla conclusione che potrebbero essere definite le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: (a.) sindrome dolorosa cronica alla spalla destra e all'arto superiore destro con stato dopo artrolisi e resezione acromion-claveare nel 2004, stato dopo acromion-plastica e borsectomia nel 2007, stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 2010 e neuropatia intermittente del nervo ulnare, (b.) gonartrosi incipiente a sinistra di media importanza con artrolisi per condropatia della rotula nel 1989, meniscectomia mediale parziale nel 2001, meniscectomia mediale subtotale nel 2012 e posa di protesi totale ginocchio sinistro nel 2017, (c.) gonartrosi incipiente a destra con stato dopo intervento molti anni fa, gonartrosi, rottura parziale di ca. 2/3 del legamento crociato anteriore, lesione del menisco laterale necessitanti avulsione del moncone del legamento crociato anteriore e meniscectomia laterale parziale in artroscopia nel 2014, (d.) sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (ICD-10 F33.4) e infine (e.) disturbo
7 - di personalità ansioso (ICD-10 F60.6). Senza ripercussioni sulla capacità lavorativa furono invece ritenute le seguenti diagnosi: (a.) rottura transmurale parziale del sovraspinato a sinistra asintomatica, (b.) sindrome cervico-lombospondilogena cronica, senza deficit neurologici, (c.) tendenza alla fibromialgia con 18/18 tender points, (d.) piedi cavi, (e.) pregressa possibile sindrome irritativa dei nervi mediano e/o ulnare a destra, attualmente senza deficit neurologici, (f.) emicrania senza aura, (g.) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), (h.) rilievo di un valore di pressione arteriosa elevata senza diagnosi d'ipertensione DD ipertensione da camice bianco, e (i.) iperlipidemia LDL. In merito alla capacità lavorativa nell'attività svolta finora ritennero che questa sarebbe del 60%, mentre quella in attività adeguata raggiungerebbe il 70%. 11.Il 9 dicembre 2019 e il 17 febbraio 2020 si tennero dei colloqui di valutazione per l'integrazione professionale (act. C.239). Al secondo dei due A._____ si presentò accompagnata ormai dalla sua patrocinatrice. Da tali colloqui risultò che l'assicurata preferirebbe rinunciare a "BM" [possibilmente acronimo tedesco con cui si intendono provvedimenti d'integrazione professionale], rimanendo con il suo posto di lavoro sicuro all'80% presso la fondazione D._____ dove percepiva CHF 37'710.90 annui. Fu quindi considerato di chiudere il "mandato AV" [verosimilmente acronimo tedesco per collocamento professionale]. Seguì il formale preavviso di decisione del 18 febbraio 2020, dopodiché il 29 aprile 2020 l'Ufficio AI rilasciò la decisione di conclusione del collocamento (act. C.243). 12.In data 12 maggio 2020 l'Ufficio AI emise poi il progetto di decisione secondo cui non vi sarebbe alcun diritto a una rendita d'invalidità (act. C.244). Detto progetto si basò su un reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute come cuoca di CHF 63'248.10 e un reddito con invalidità
8 - calcolato secondo le tabelle RSS 216 [recte: 2016] di CHF 38'930.90, cosicché risulterebbe un grado d'invalidità del 38% soltanto. 13.A._____ presentò le sue osservazioni con obiezione del 15 giugno 2020 (act. C.248), con le quali chiese che sia riconosciuto il suo grado d'invalidità del 44% e le sia corrisposta una rendita AI. Già di primo acchito apparrebbe inverosimile che se con una capacità lavorativa dell'80% l'assicurata avrebbe avuto un grado d'invalidità del 37% come deciso nel 2014 e confermato dal Tribunale amministrativo, con uno stato di salute palesemente peggiorato e una capacità lavorativa ridotta al 70% il suo grado d'invalidità sia ancora del 38%, quindi pressoché invariato. Nella decisione precedente, difatti, il reddito da valida sarebbe stato fissato sulla base del reddito conseguito come cuoca diplomata e quello da invalida sarebbe stato calcolato sulla base dell'attività adeguata da lei concretamente svolta di segretaria all'80%. Nel progetto di decisione del 12 maggio 2020 qui contestato, invece, l'Ufficio AI avrebbe adottato un calcolo diverso per il reddito da invalida, basandosi sulle tabelle RSS, scostandosi così dal reddito effettivo percepito in attività adatta senza avere un motivo per farlo. Tutti i dati per mantenere il calcolo come nella decisione precedente (reddito da valida e da invalida sulla scorta dei redditi effettivamente percepiti) sarebbero a disposizione e potrebbero essere applicabili. Il raffronto dei redditi dovrebbe avvenire sulla base dei dati concreti già utilizzati nel 2013 e 2014. 14.Con decisione del 24 febbraio 2021 (act. C.250) l'Ufficio AI respinse la richiesta di prestazioni di A._____ come da preavviso, negando il diritto a una rendita d'invalidità. Ritenne che dal 1° dicembre 2017 la capacità lavorativa di A._____ sarebbe limitata. Senza problemi di salute e tenuto conto dell'evoluzione dei salari, nell'attività di cuoca ella potrebbe conseguire un reddito annuale di CHF 63'248.10. In tale attività sarebbe abile al lavoro nella misura del 60%. Un'attività adeguata dal lato medico sarebbe invece esigibile nella misura del 70%, purché si tratti di lavori
9 - d'ufficio. Per la determinazione del reddito da invalida considerò applicabili le tabelle statistiche RSS 216 [recte: 2016] e si basò su un reddito da invalida di CHF 38'930.90, cosicché risulterebbe una perdita di guadagno di CHF 24'317.20 e così un grado d'invalidità del 38%. Essendo inferiore al 40%, il diritto a una rendita non sussisterebbe. Ritenne difatti che non ci si potrebbe basare semplicemente su quanto guadagnerebbe effettivamente l'assicurata, bensì ci si dovrebbe basare sul reddito ottenibile in un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in base alle circostanze concrete, in particolare mediche, sul mercato del lavoro equilibrato. Se dopo l'insorgere del danno alla salute l'assicurata non avrebbe intrapreso un'attività lucrativa o in ogni caso nessun'attività lucrativa di per sé ragionevolmente esigibile, secondo la giurisprudenza ci si potrebbe basare sugli stipendi rilevati dalle tabelle statistiche RSS. Per le decisioni precedenti del 26 marzo 2014 e del 10 marzo 2016 l'Ufficio AI avrebbe calcolato il reddito da invalida di A._____ sulla base dell'attività adeguata di segretaria che ella avrebbe potuto conseguire all'80% presso la I.. Per il preavviso qui contestato, l'Ufficio AI avrebbe invece calcolato il reddito da invalida facendo correttamente riferimento alla tabella TA 1 [inteso: TA1_tirage_skill_level] della RSS 2016, visto che conformemente alla documentazione medica agli atti e contrariamente all'opinione dell'assicurata l'attività da lei svolta dal 17 ottobre 2016 in poi quale aiuto cuoca presso la casa anziani della fondazione D. non risulterebbe essere un'attività adeguata allo stato di salute. Risulterebbe piuttosto adeguato ad esempio un lavoro d'ufficio, attività che potrebbe essere ragionevolmente pretesa dall'assicurata con un volume d'impiego del 70%. Andrebbe pure notato che per il calcolo del reddito da invalida l'Ufficio AI si sarebbe basato su un'attività del livello di competenza 1, il quale comprenderebbe proprio attività semplici di tipo fisico o manuale, non presupporrebbe né particolari abilità né conoscenze intellettuali e linguistiche, né tantomeno conoscenze professionali e corrisponderebbe soprattutto al livello di competenze e stipendi mensili lordi più basso delle
10 - tabelle RSS. Tenuto conto delle competenze professionali di A._____ si potrebbe però senz'altro prendere in considerazione un livello di competenze più elevato, cosicché risulterebbe un reddito da invalida determinante superiore. Infine gioverebbe ricordare l'obbligo di ridurre il danno quale principio generale del diritto delle assicurazioni sociali. 15.A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro tale decisione in data 12 aprile 2021 (act. A.1), chiedendone l'annullamento e l'assegnazione di ¼ di rendita, sotto protesta di "spese, tasse e ripetibili". Riprendendo l'argomentazione di cui all'obiezione del 15 giugno 2020, fa valere che risulterebbe un grado d'invalidità di almeno il 43%. Il calcolo operato dall'Ufficio AI, basandosi su dati diversi da quelli presi a fondamento in precedenza, si dimostrerebbe incoerente e contrario alla buona fede e del resto non rispecchierebbe neppure l'effettivo grado d'invalidità della ricorrente. Il raffronto dei redditi applicato nel 2016 (su conferma del Tribunale amministrativo) dovrebbe essere lo stesso anche nel 2021, trattandosi sempre dello stesso metodo di calcolo e non essendo intervenuto alcun cambiamento legale. Ammettere il contrario significherebbe lasciare all'amministrazione la possibilità di operare a proprio piacimento, secondo il risultato che essa vuole ottenere. Se si considererebbe il reddito effettivamente conseguito da attività adeguata di cui nelle decisioni del 2016, indicizzandolo e tenendo conto della capacità lavorativa ormai ridotta al 70% anziché dell'80%, il grado d'invalidità salirebbe dal 37% al 44%, il che giustificherebbe il riconoscimento di un quarto di rendita. L'Ufficio AI invece si baserebbe a torto sulle tabelle RSS e ignorerebbe il peggioramento subito dalla ricorrente. Infatti, l'argomentazione addotta nella decisione impugnata, ossia che la ricorrente non valorizzerebbe sufficientemente la sua capacità lavorativa residua, avrebbe potuto essere fornita già nell'ambito della precedente valutazione, se effettivamente l'Ufficio AI avesse ritenuto che quanto realmente guadagnato da invalida non fosse
11 - stato coerente con quanto effettivamente avrebbe potuto guadagnare in base ai redditi conseguibili secondo le tabelle RSS. Il fatto che la ricorrente abbia in seguito perso tale concreto posto di lavoro a causa di una riorganizzazione interna non le sarebbe in alcun modo imputabile né opponibile. Del resto l'attività pretesa dall'Ufficio AI non sarebbe nemmeno esigibile. Difatti fra l'altro la problematica a livello di irritazione del nervo ulnare avrebbe assunto ora carattere invalidante, il che significherebbe che la ricorrente deve evitare lavori impegnativi per le mani e comunque di carattere ripetitivo. Dunque, nonostante la ricorrente forse non svolgerebbe l'attività che teoricamente sarebbe la più adatta, ella sicuramente starebbe contribuendo in modo sostanziale al mantenimento del suo stato di salute, impegnandosi in un'attività ed evitando così di abbandonarsi a peggioramenti e con essi all'inesorabile declino e totale invalidità. Infine, nella misura in cui dovrebbero essere ciononostante applicati i dati statistici, si imporrebbe una riduzione unitaria del reddito stabilito in base alle tabelle RSS del 10%. In base a quanto accertato nell'ambito della perizia del 18 novembre 2019, la ricorrente avrebbe difatti innumerevoli patologie che si ripercuoterebbero anche sulle attività cosiddette semplici e ripetitive, oltre ai gravi e invalidanti disturbi alle spalle. Conto tenuto di tutte le componenti dello stato di salute psico-fisico della ricorrente, la pretesa attività di tipo leggero e a carattere ripetitivo non potrebbe essere ritenuta esigibile. Poiché sarebbe incontestabile la reale difficoltà di trovare un lavoro adeguato che le permetta di alternare le differenti posizioni, di eseguire lavori sempre diversi tra loro, di evitare il sollevamento e il trasporto di pesi e che le garantisca la sufficiente tranquillità emotiva, apparrebbe del tutto giustificato applicare un'ulteriore riduzione del reddito conseguibile del 10%. 16.Con osservazioni del 4 maggio 2021 (act. A.2) l'Ufficio AI ha richiesto la reiezione del ricorso, con spese a carico della ricorrente. Ribadisce che dalla ricorrente potrebbe essere pretesa un'attività adeguata allo stato di
12 - salute, ovvero un'attività fisicamente leggera, per un volume d'impiego del 70%. Una tale attività risulterebbe essere quella di impiegata di commercio ad esempio. In questo campo lavorativo la ricorrente sarebbe in possesso di un attestato federale di capacità (AFC), visto che con sostegno dell'AI dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2012 avrebbe goduto della formazione in questa nuova attività, insieme a lezioni di sostegno in tedesco, con relativo versamento di indennità giornaliere. L'attuale lavoro di aiuto cuoca sarebbe invece un lavoro fisicamente piuttosto pesante, da eseguire in piedi e camminando, e non costituirebbe un'attività adeguata allo stato di salute. In merito alla deduzione sociale l'Ufficio AI considera che sulla scorta della documentazione medica agli atti la ricorrente disporrebbe di una capacità lavorativa del 70% in un'attività adeguata allo stato di salute, quindi a suo dire sarebbe esclusa la concessione di una deduzione per attività a tempo parziale. Non sarebbe nemmeno giustificata un'altra deduzione in considerazione dei disturbi lamentati, dato che nell'abilità al lavoro attestata del 70% sarebbero già sufficientemente considerate eventuali pause supplementari, nonché le limitazioni della capacità fisica, psichica, funzionale e del rendimento (nessuna doppia presa in considerazione delle caratteristiche che influenzano il reddito). Inoltre per quanto riguarderebbe l'elemento dell'età andrebbe considerato che questo elemento tenderebbe piuttosto ad aumentare il salario per il gruppo di persone della fascia d'età dai 40 anni in su. Del resto l'Ufficio AI si sarebbe basato su un'attività del livello di competenze 1, ossia il livello più basso in termini di stipendi di cui alle tabelle RSS. 17.La ricorrente ha confermato la domanda formulata nel ricorso con replica del 7 giugno 2021 (act. A.3). Sostiene inoltre che l'Ufficio AI non avrebbe tenuto debitamente conto del referto dell'ultima perizia pluridisciplinare del 18 novembre 2019. Nelle sue osservazioni non risponderebbe del resto effettivamente agli argomenti sollevati nel ricorso se non limitatamente a due aspetti. D'un canto considera che una riduzione del 10% per attività a
13 - tempo parziale sarebbe indubbiamente giustificata. Oltre alle numerose limitazioni dovute ai suoi disturbi fisici che sarebbero peggiorati rispetto alla valutazione pluridisciplinare del 2015, la ricorrente soffrirebbe anche di una sindrome depressiva ricorrente e di un disturbo ansioso. Uno dei periti avrebbe difatti dichiarato che la ricorrente sarebbe giunta effettivamente al limite delle sue forze. La ricorrente non sopporterebbe lo stress, cioè la pressione sul posto di lavoro, e la problematica a livello di irritazione del nervo ulnare avrebbe assunto carattere invalidante, tanto che dovrebbe evitare lavori impegnativi per le mani e di carattere ripetitivo. D'altro canto poi l'attività presso la I._____ sarebbe stata riconosciuta quale attività adatta dall'Ufficio AI. Partendo dal reddito conseguito di CHF 38'400.00 all'80%, per un volume d'impiego ridotto al 70% e considerando il rincaro, lo stipendio odierno conseguibile dalla ricorrente ammonterebbe a CHF 35'535.00. L'Ufficio AI invece affermerebbe, sulla scorta delle tabelle statistiche RSS, che la ricorrente potrebbe percepire circa CHF 3'500.00 in più all'anno rispetto allo stipendio che risulterebbe dall'evoluzione reale dei salari, il che sarebbe spiegabile soltanto con la manifesta intenzione dell'Ufficio AI di modificare il proprio calcolo del grado d'invalidità per ottenerne uno inferiore al 40%, così da negare il diritto alla rendita. 18.L'Ufficio AI ha comunicato con scritto dell'11 giugno 2021 (act. A.4) di rinunciare all'inoltro di una duplica, limitandosi a richiamare quanto fatto valere e richiesto in precedenza. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
14 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinataria formale e materiale della decisione, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimata a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA). 2.Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI ha negato a ragione una rendita AI alla ricorrente. Il reddito senza invalidità di CHF 63'248.10 come cuoca è pacifico. Contestato è invece innanzitutto il reddito da invalida, con limitazioni dovute al danno alla salute, posto che l'Ufficio AI pretende che vada calcolato in base alle tabelle RSS a CHF 38'930.90, cosicché risulterebbe un grado d'invalidità del 38% soltanto, inferiore quindi alla soglia del 40% richiesta, mentre la ricorrente sostiene si debba considerare il reddito da lei effettivamente conseguito, come è stato fatto nelle decisioni del 2016. Inoltre è contestata pure la deduzione sociale dal reddito secondo le tabelle RSS. Per quanto attiene al diritto applicabile va notato che dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le disposizioni rivedute della LAI (nonché della LPGA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI;
15 - RS 831.201) (Ulteriore sviluppo dell'AI). Siccome sia la decisione impugnata sul diniego della concessione di una rendita sia l'eventuale diritto alla rendita stesso antecedono il 1° gennaio 2022, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. ad esempio la Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità [CIRAI] n. 9100 seg.). Ciò risulta anche dalle regole generali del diritto intertemporale e della fattispecie determinante (cfr. fra tante le DTF 148 V 174 consid. 4, DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 e DTF 129 V 354 consid. 1 con rinvii). 3.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurata ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalida ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Nell'occorrenza secondo l'Ufficio AI la fine del periodo d'attesa di un anno sarebbe il 30 novembre 2018, con un'incapacità lavorativa media durante l'anno d'attesa del 59.89% (act. C.251 pag. 15). Il diritto alla rendita potrebbe dunque nascere al più presto il 1° dicembre 2018. Poiché però la nuova domanda di prestazioni AI è stata inoltrata solo il 26 ottobre 2018 (act. C.202), la ricorrente potrebbe avere diritto alla rendita al più presto dal 1° aprile 2019 in poi. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita,
16 - malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un'assicurata che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurata invalida potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lei dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che ella avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale. Se l'assicurata non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione dal lavoro esercitato) non è possibile
17 - raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il grado d'invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la valutazione del medico in merito all'esigibilità, e cioè in merito alle attività che l'assicurata, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurata malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi deve essere valutato il reddito che l'assicurata potrebbe ancora realizzare (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurata avrebbe ottenuto se non fosse diventata invalida (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità (cfr. fra tante DTF 148 V 174 consid. 5 e DTF 130 V 343 consid. 3.3 e 3.4 con rinvio alla DTF 128 V 29). 4.Per determinare il reddito con invalidità ci si deve principalmente basare sull'effettiva situazione professionale-reddituale della persona assicurata. Se dopo l'inizio dell'invalidità la persona svolge un'attività lucrativa per la quale – cumulativamente – sono date condizioni di lavoro particolarmente stabili e si può presumere che sfrutterà appieno e in modo ragionevole la sua capacità lavorativa residua, e se inoltre il reddito derivante dalla prestazione lavorativa risulta essere adeguato e non un salario sociale, in linea di principio il guadagno effettivamente conseguito viene considerato come reddito d'invalidità. In assenza di un tale reddito effettivamente percepito, in particolare qualora dopo l'insorgere del danno alla salute la persona assicurata non abbia intrapreso nessun'attività lucrativa o in ogni caso nessun'attività lucrativa di per sé ragionevolmente esigibile, secondo la giurisprudenza ci si può basare sugli stipendi rilevati dalle tabelle RSS pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (DTF 143 V 295 consid. 2.2 e DTF 135 V 297 consid. 5.2; vedi anche fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_491/2021 del 20 dicembre 2021 consid. 4.2 e 9C_206/2021
18 - del 10 giugno 2021 consid. 4.4.2). Di norma si applica il valore totale (vedi DTF 144 I 103 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 8C_632/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 6.3.2, 9C_206/2021 del 10 giugno 2021 consid. 4.4.2 e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1, non pubblicata in DTF 133 V 545, ma in SVR 2008 IV n. 20 pag. 63). 4.1.Nell'occorrenza l'Ufficio AI ha negato l'esaurimento della capacità lavorativa residua della ricorrente, argomentando che con l'attività di aiuto cuoca ella non svolgerebbe un'attività adatta alla sua condizione. A mente dell'Ufficio AI, secondo la perizia la ricorrente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 70% in una tale attività adeguata, anziché quella del 60% nell'attività svolta precedentemente come attestatole dai periti. Questo ragionamento non convince. Nella misura in cui l'Ufficio AI prende di mira lo sfruttamento della capacità lavorativa dal punto di vista medico, questa Corte ritiene inammissibile rimproverare alla ricorrente di non aver esaurito tale capacità. Dopo tutto, ella lavora come (aiuto) cuoca con un volume d'impiego dell'80%, il che supera non solo la capacità di lavoro nella sua occupazione abituale come indicata nella perizia (60%), bensì pure la capacità lavorativa considerata ragionevolmente esigibile per le attività adattate (70%). Esaminato va piuttosto se la ricorrente stia sfruttando appieno la sua capacità lavorativa residua dal punto di vista occupazionale. In questo contesto il salario effettivamente percepito quale (aiuto) cuoca, ridotto a un carico di lavoro del 70%, deve essere confrontato con il salario secondo le tabelle RSS con un volume d'impiego sempre del 70%. Giustamente non può invece essere considerato il guadagno quale segretaria e animatrice, in quanto la ricorrente non svolge più quelle attività. 4.2.Secondo la giurisprudenza si considera che la capacità lavorativa non sia sfruttata appieno quando la persona assicurata potrebbe percepire, in un ipotetico mercato del lavoro equilibrato (art. 16 LPGA), un reddito più alto di quello effettivamente percepito (DTF 135 V 297 consid. 5.2; sentenze
19 - del Tribunale federale 8C_5/2020 del 22 aprile 2020 consid. 5.1 e 8C_631/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 6; sul concetto di mercato del lavoro equilibrato vedi la DTF 138 V 457 consid. 3.1 e DTF 134 V 64 consid. 4.2.1). In linea di principio la giurisprudenza applica la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, riga "totale", come base di confronto (cfr. le sentenze del Tribunale federale 9C_508/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5 e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1 con rinvio alla DTF 124 V 321; cfr. anche le DTF 143 V 295 consid. 4.2.2 e DTF 142 V 178 consid. 1.3). 4.3.Nel caso qui in giudizio l'Ufficio AI ha reputato applicabili le tabelle statistiche RSS del 2016. In base a esse, il reddito da invalida ammonterebbe a CHF 38'930.90 (valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali, per rami economici, settore privato [TA1_tirage_skill_level], prendendo lo stipendio medio per una persona di sesso femminile nel livello di competenza 1 nella categoria totale con una capacità lavorativa del 70% [CHF 4'363.00 mensili], tredicesima compresa, adattandolo poi al tempo di lavoro medio usuale di 41.7 ore settimanali e indicizzandolo per tener conto dello sviluppo dei salari nominali nel periodo trascorso dal 2016 al 2021, ossia x 1.003995 x 1.004824 x 1.005 x 1.005; vedi act. C.247). Innanzitutto si costata che sarebbero state applicabili semmai le tabelle RSS 2018 e non 2016, poiché esse erano già state pubblicate il 21 aprile 2020, cioè quasi un anno prima del 24 febbraio 2021 quando è stata emanata la decisione qui impugnata (vedi la DTF 143 V 295, in particolare consid. 2.3, e la sentenza del Tribunale federale 9C_15/2018 del 2 luglio 2018 consid. 4.3). Si giungerebbe perciò semmai piuttosto a CHF 38'660.55 (= CHF 4'371.00 / 40 x 41.7 x 12 x 1.005 x 1.005 x 0.7). Di conseguenza il reddito concretamente conseguito dalla ricorrente (CHF 37'710.90; vedi sopra n. 11 della fattispecie), adeguato al volume d'impiego del 70% anziché dell'80% (= CHF 32'997.05), è 14.6% inferiore a quello di cui alle tabelle RSS. Ne segue che di principio non si è più in
20 - presenza di una differenza di poca importanza. Quindi in linea generale ci si potrebbe basare sul reddito effettivamente percepito. 5.Tuttavia va precisato ancora che nel calcolo del reddito da invalidi in base alle tabelle RSS va tenuto conto anche della deduzione sociale. Va dunque esaminato pure questo aspetto. 5.1.Secondo la giurisprudenza federale per le persone assicurate che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, genere, età, anni di servizio, nazionalità o tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico di cui alle tabelle RSS. Va concessa una tale deduzione in particolare se una persona assicurata è limitata anche nella sua capacità di svolgere un'attività lavorativa di manovalanza fisicamente leggera (vedi DTF 126 V 75 consid. 5a/bb; sentenze del Tribunale federale 8C_115/2021 del 10 agosto 2021 consid. 3.2.1 e 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 consid. 7.1.1). Il Tribunale federale ha poi precisato al riguardo che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. La deduzione va inoltre valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti del potere di apprezzamento (cfr. ad esempio la sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1; vedi per il tutto anche DTF 146 V 16 con rinvii). 5.2.Nella fattispecie che qui ci occupa dalla valutazione consensuale nella perizia pluridisciplinare in merito al profilo di resistenza si evince che le incapacità lavorative di pertinenza reumatologica e psichiatrica della ricorrente ridurrebbero entrambe la sua resistenza e la sua tolleranza allo
21 - stress. La riduzione della capacità lavorativa attestata terrebbe inoltre conto delle pause che la ricorrente necessiterebbe per il recupero delle energie psico-fisiche (act. C.228 pag. 34). Sono del resto determinanti, per la capacità lavorativa in attività adatte, le valutazioni reumatologiche e psichiatriche. Dal punto di vista reumatologico i periti ritengono che un'attività adeguata sarebbe un'attività variata, possibilmente in parte sedentaria, che eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione del ginocchio in carico, il salire e scendere ripetutamente le scale, la posizione inginocchiata, la posizione accovacciata, spostamenti su terreni accidentati, spostamenti molto ripetitivi, la posizione statica eretta prolungata, spostamenti su terreni particolarmente accidentati e forti salite ma soprattutto le discese. La posizione eretta alternata alla posizione seduta sarebbe accettabile. Numerosi piccoli spostamenti durante il giorno sarebbero accettabili. Dovrebbero essere invece evitati movimenti molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle, posizioni non ergonomiche, movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco (act. C.228 pag. 47). Dalla parte psichiatrica della perizia quanto al profilo di resistenza non si può desumere informazioni supplementari rispetto a quanto ritenuto pocanzi (act. C.228 pag. 83). Tuttavia dall'apprezzamento medico- assicurativo si può dedurre la ricorrente sarebbe caratterizzata da pervasiva ansietà, sensibilità, insicurezza di sé e criticità nei confronti del futuro (act. C.228 pagg. 82 seg.). In ogni caso, dalla ridotta tolleranza allo stress si potrebbe concludere che un'attività adatta sarebbe quella senza grandi pressioni temporali e con un'atmosfera lavorativa benevola. In costellazioni con requisiti analoghi per un'attività adattata alla sofferenza questa Corte ha già concesso una deduzione sociale del 5% o anche del 10% (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 19 72 del 9 giugno 2020 consid. 6.3 e S 21 108). Ciò si impone ancor più, poiché questi requisiti non sono facilmente compatibili con i decorsi abituali del livello di competenza 1. Si otterrebbe dunque un reddito da invalida basato sulle tabelle RSS del 2018 (e non 2016), adeguato e
22 - indicizzato (CHF 38'660.55), di CHF 36'727.55 dopo una tale deduzione sociale del 5%, ovvero l'11% in più rispetto al reddito effettivamente conseguito quale aiuto cuoca. Volendo però tener conto di una deduzione del 10% come pare qui più ragionevole visto l'insieme delle circostanze del caso e tenuto conto della giurisprudenza federale più recente (cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale federale 8C_115/2021 del 10 agosto 2021 consid. 3.2.1 e 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 consid. 7.1.1), il reddito basato sulle tabelle RSS sarebbe invece di CHF 34'794.50, quindi superiore del 5.4% al salario effettivo. 5.3.Riassumendo, prendendo sempre il reddito senza invalidità rimasto incontestato di CHF 63'248.10, se si ci basa sul salario effettivamente percepito di CHF 37'710.90, adeguandolo al 70% (= CHF 32'997.05), si giunge a un grado d'invalidità del 48%. Se invece ci si vuole basare sul salario di cui alle tabelle RSS (2018 e non 2016) di CHF 38'660.55 con una deduzione del 5% (= CHF 36'727.50), risulta un grado d'invalidità del 42%, mentre con una deduzione del 10% (= CHF 34'794.50) se ne ottiene uno del 45%. In ogni caso quindi risulta un diritto a un quarto di rendita della ricorrente. 6.Per questi motivi il ricorso va accolto e la decisione impugnata del 24 febbraio 2021 va annullata. Alla ricorrente va riconosciuta un quarto (¼) di rendita a far tempo dal 1° aprile 2019. 7.Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese, siccome la LAI lo prevede espressamente. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1 bis LAI). Le spese vanno di regola a carico della parte soccombente.
23 - Nella fattispecie l'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese, fissate per prassi di questa Corte a CHF 700.00, all'Ufficio AI. 8.La ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale cantonale delle assicurazioni. Anche a questo proposito l'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA). 8.1.Nell'occorrenza con decreto del 16 giugno 2021 (act. D.6) l'allora giudice dell'istruzione aveva invitato la ricorrente a presentare la propria nota d'onorario e l'accordo sull'onorario. Con rinvio agli artt. 2 segg. dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250) aveva segnalato espressamente che in assenza dell'inoltro di un accordo sull'onorario la Corte stabilirebbe l'eventuale indennità di parte secondo doveroso apprezzamento. 8.2.La patrocinatrice della ricorrente ha presentato la sua nota d'onorario in data 21 giugno 2021 (act. E.1), con la quale fa valere un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 3'153.90, composta da 11.5 ore a CHF 250.00 l'ora (= CHF 2'875.00), oltre a CHF 248.00 di spese di cancelleria e CHF 30.90 di spese vive ("disborsi postali e telefonici, trasferte"). Tale nota d'onorario è stata intimata all'Ufficio AI per osservazioni, il quale non si è espresso in merito. 8.3.Il numero di ore fatte valere appare adeguato alla complessità del caso. Come accennato nel decreto del 21 giugno 2021, però, secondo la prassi ormai costante di questa Corte (vedi in particolare il comunicato stampa del Tribunale amministrativo del 22 novembre 2017 su <https://www.giustizia-gr.ch/1/gerichte/tribunale- amministrativo/attualita/informazioni> con vari rinvii; cfr. fra tante la
24 - sentenza del Tribunale amministrativo A 19 15 del 1° luglio 2019 consid. 6.2) se viene fatta valere una tariffa oraria diversa da quella cosiddetta corrente di CHF 240.00 l'ora (cioè a metà fra CHF 210.00 e CHF 270.00; cfr. l'art. 3 cpv. 1 OOA), occorre versare agli atti un accordo sull'onorario. Qui manca, cosicché per prassi si applica la tariffa ordinaria di CHF 240.00. Ai CHF 2'760.00 di onorario vi si aggiunge poi – sempre per prassi – un massimo (forfettario) del 3% per spese, oltre al 7.7% di IVA, arrivando così a un importo complessivo di CHF 3'061.70 da rimborsare alla ricorrente. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell'Ufficio AI del 24 febbraio 2021 è annullata. Alla ricorrente è riconosciuto un quarto (¼) di rendita a far tempo dal 1° aprile 2019. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI. 3.L'Ufficio AI è obbligato a versare alla ricorrente l'importo di CHF 3'061.70 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]