VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 28 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unicoRacioppi AttuarioPaganini SENTENZA del 24 marzo 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., patrocinato dall'avv. Mario Antonio Ghidoni, ricorrente contro B. SA, convenuta concernente premi LAMal

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ è assicurato presso B._____ SA per l'assicurazione obbligatoria giusta la LAMal. 2.A._____ non ha pagato sei premi LAMal per i mesi da gennaio a giugno 2019 e sei fatture di partecipazione LAMal per il periodo da ottobre 2018 a marzo 2019. Queste fatture hanno fatto oggetto di richiamo e di diffida. Con lettera del 9 settembre 2019 B._____ lo ha avvisato di un prossimo avvio di un'esecuzione. 3.Il 7 novembre 2019 B._____ ha promosso un'esecuzione. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione C._____ ha spiccato un precetto esecutivo per le partecipazioni LAMal pari a CHF 1'984.20 e per i premi LAMal pari a CHF 1'671.60 (oltre interessi del 5 % a partire dal 6 novembre
  1. nonché per spese amministrative di CHF 610.00 e interessi scaduti di CHF 53.80, in totale CHF 4'319.60. 4.Con decisione del 18 novembre 2019 B._____ ha tolto l'opposizione parziale fatta da A._____ al precetto esecutivo limitatamente alle spese amministrative di CHF 610.00 per l'importo complessivo di CHF 4'265.80 (somma dei crediti contenuti nel precetto esecutivo dedotti gli interessi scaduti di CHF 53.80) oltre interessi di mora del 5 % l'anno. 5.Questa decisione è stata confermata da B._____ con decisione su opposizione del 7 febbraio 2020. 6.Con e-mail del 21 febbraio 2020 A._____ ha chiesto ad B._____ una liquidazione bonale (a saldo), caso contrario l'emanazione di una formale decisione di rifiuto. Il 12 maggio 2020 B._____ ha sottolineato che una simile proposta non sarebbe attuabile e ha ritenuto di non dover emanare una decisione formale in merito.
  • 3 - 7.Il 27 febbraio 2020 A._____ ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la decisione su opposizione del 7 febbraio 2020 chiedendone l'annullamento; in via secondaria, il ricorrente ha postulato l'annullamento delle spese amministrative pretese da B., eventualmente la loro riduzione in sostenibilità e proporzione ai premi e alle partecipazioni arretrati con il lavoro effettivo d'incasso. Inoltre, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di valutare se la prassi messa in atto da B. non assurga agli estremi della segnalazione alle autorità competenti. 8.Nella risposta del 25 maggio 2020 B._____ (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso e che la sua decisione su opposizione impugnata dal ricorrente sia confermata, in particolare nel senso che le spese amministrative di CHF 610.00 sono dovute. 9.Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti e nelle loro argomentazioni. II. Considerando in diritto: 1.1.Il ricorrente ha domicilio nel Cantone dei Grigioni. Di conseguenza è data la competenza territoriale di questo Tribunale delle assicurazioni per giudicare il ricorso contro la decisione su opposizione 7 febbraio 2020 (cfr. art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 1 e l'art. 58 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). La competenza materiale di questo Tribunale discende dall'art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente è pacifica (cfr. art. 59 LPGA). Il ricorso risponde ai requisiti formali e temporali (cfr. 1 cpv. 1 LAMal in combinato disposto con l'art. 61 lett. b LPGA e l'art. 60 LPGA).

  • 4 - 1.2.Considerata la richiesta del ricorrente di annullamento totale della decisione impugnata a causa di motivi formali, il valore litigioso ammonta al massimo a CHF 4'265.80. È dunque data la competenza del giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). 1.3.Il ricorrente non contesta il credito vantato dalla convenuta per partecipazione a prestazioni fornite e premi scoperti e nemmeno gli interessi di mora, bensì unicamente le spese amministrative che, a suo dire, non sarebbero giustificate. Va pertanto esaminato se il convenuto ha rigettato a ragione l'opposizione parziale (in merito alle spese amministrative di CHF 610.00) del ricorrente alla rispettiva esecuzione. Dapprima va però esaminato se la decisione impugnata vada annullata per ragioni formali. 2.1.Sotto il profilo formale si rileva, innanzitutto, che il contestato invio da parte della convenuta della decisione del 18 novembre 2019 al ricorrente stesso e non al suo legale è stato riconosciuto come errore dalla convenuta e non ha avuto nessun effetto negativo per il ricorrente. 2.2.1.Il ricorrente fa inoltre valere che, benché connessi con premi e costi di partecipazione a prestazioni fornite, non essendo contemplati nell'art. 49 LPGA i crediti vantanti per le spese amministrative avrebbero dovuto essere evasi in procedura semplificata giusta l'art. 51 LPGA. Semmai, il convenuto avrebbe prima dovuto fare un accertamento con decisione ex art. 49 LPGA e poi avviare un'esecuzione e non viceversa. A mente del ricorrente, il convenuto avrebbe piuttosto dovuto statuire con un'unica decisione su opposizione ex art. 52 LPGA senza passare tramite una decisione di accertamento. Se si volesse prevedere due istanze decisionali, il convenuto non avrebbe dovuto statuire esso stesso sull'opposizione alla decisione del 18 novembre 2019 di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo. La procedura adottata dalla convenuta sarebbe pertanto arbitraria per eccessivo formalismo (a causa

  • 5 - della doppia procedura, a dire del ricorrente, inutile e per lui dispendiosa). Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento del procedimento per arbitrio e la conferma dell'opposizione al precetto esecutivo. In ogni caso, andrebbe debitamente tenuto conto di questo atteggiamento procedurale inammissibile nella fissazione delle spese e ripetibili. Il ricorrente solleva infine la domanda se la prassi del convenuto non debba essere segnalata alle autorità competenti (autorità di vigilanza, penali, ecc.). 2.2.2.Queste critiche del ricorrente sono inconsistenti. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 LPGA possono essere sbrigati con una procedura semplificata. Da queste disposizioni discende, anzitutto, che la scelta di adottare la procedura semplificata ricade nella discrezione dell'assicuratore, per cui la rispettiva censura del ricorrente va respinta già solo per questo motivo. L'assicuratore malattie può dunque esigere delle spese di diffida contemporaneamente alla rivendicazione di crediti da premi o partecipazione scoperti. Il ricorrente misconosce lo scopo della procedura semplificata giusta l'art. 51 LPGA, la cui applicazione, in questo caso, avrebbe semmai avuto senso se il ricorrente fosse stato d'accordo con il pagamento delle spese. Inoltre, l'assicuratore può scegliere di promuovere in primo luogo un'esecuzione e, in seguito, se viene fatta opposizione contro l'esecuzione, far riconoscere la sua pretesa seguendo la procedura amministrativa. In tal caso, l'assicuratore deve emanare una decisione esso stesso che condanni il debitore a pagargli la rispettiva somma in denaro e che tolga espressamente l'opposizione. Una volta passata in giudicato questa decisione, l'assicuratore può continuare l'esecuzione (cfr. DTF 134 III 115 consid. 4.1; STF 9C_414/2015 consid. 4.2.1).

  • 6 - Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, la procedura adottata dalla convenuta è dunque legittima. 2.2.3.Il ricorrente lamenta inoltre una lesione del diritto di essere sentiti risp. una denegata giustizia, poiché nella decisione impugnata non si sarebbe entrati nel merito dell'opposizione alla decisione risp. del precetto esecutivo. Questa censura è infondata. La decisione su opposizione impugnata contiene infatti una ben comprensibile motivazione, delucida la fondatezza dei crediti rivendicati e considera infondata l'opposizione del ricorrente. 3.Sotto il profilo materiale, il ricorrente ritiene che i presupposti giusta l'art. 105b cpv. 2 dell'Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) per addossargli i costi amministrativi non sarebbero dati, siccome il convenuto avrebbe saputo (o perlomeno avrebbe dovuto sapere) della sua precaria situazione finanziaria. Il mancato pagamento non sarebbe quindi attribuibile a un comportamento colpevole del ricorrente. Le spese amministrative di CHF 610.00 non sarebbero oltretutto trasparenti e sproporzionate rispetto ai crediti vantati. Nell'intento di contenere il danno e per ragioni di buona fede giusta l'art. 2 del Codice civile (CC; RS 210), il convenuto avrebbe dovuto raggruppare i singoli importi scoperti e procedere con una diffida unica. Inoltre, le "spese di apertura d'incarto" pari a CHF 120.00 non sarebbero comprensibili e andrebbero perlomeno ridotte. 3.1.Giusta l'art. 64a LAMal Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 1). Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi

  • 7 - all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (cpv. 2). Secondo l'art. 105b OAMal in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (cpv. 1). Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (cpv. 2). Nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) qui applicabili è previsto che l'assicuratore può riscuotere un interesse di mora nonché dei costi amministrativi, segnatamente per richiami, diffide e promozioni di esecuzioni (cfr. art. 3 cpv. 1 CGA). 3.2.Per le diffide la convenuta ha fatturato al ricorrente un importo tra CHF 20.00 e CHF 50.00 in base al rispettivo tariffario in vigore valevole per tutti gli assicurati (7 diffide à CHF 50.00, 4 à CHF 30.00 e 1 à CHF 20.00 per i relativi 12 crediti non pagati [cfr. doc. 18 convenuta]). Ogni diffida è stata preceduta da un richiamo. Nei richiami la convenuta ha esposto le spese che sarebbero insorte in caso di mora, ossia, in base al rispettivo tariffario in vigore, per le diffide: CHF 30.00 risp. tra CHF 20.00 e CHF 100.00 a dipendenza dell'importo insoluto; per le esecuzioni: tra CHF 30.00 e CHF 150.00 a dipendenza dell'importo insoluto; per richiami: CHF 10.00 (cfr. doc. 18 convenuta). Le spese per i richiami non sono (più) state computate nel credito promosso in esecuzione. La convenuta ha dettagliatamente dimostrato, già nella decisione su opposizione, che per ogni pagamento di premi risp. partecipazioni scoperti (in totale 12 singoli crediti) il ricorrente è stato dapprima sollecitato e in seguito diffidato, e che i costi di diffida ammontano complessivamente a CHF 490.00. A tal riguardo, si osserva che il Tribunale federale ha considerato ammissibili dei costi di richiamo pari a CHF 20.00 e di diffida pari a CHF 30.00, per cui, tenendo conto che

  • 8 - in parte sono stati riscossi costi di CHF 50.00 per le diffide ma non sono stati richiesti costi per i richiami, i costi addebitati al ricorrente dalla convenuta sono giustificati. Per l'apertura dell'incarto risp. l'avvio dell'esecuzione la convenuta ha prelevato inoltre la somma di CHF 120.00. Benché prima di questa procedura non fosse stato chiaramente indicato che l'importo di CHF 120.00 per l'apertura dell'incarto era riferito alla promozione dell'esecuzione, questo errore di formulazione non fa decadere il diritto alla riscossione di un indennizzo per tali spese previste dalle CGA. L'importo totale di CHF 610.00 per le spese amministrative rispetta inoltre il principio di equivalenza di fronte a fatture scoperte per l'importo di CHF 3'655.80. Infine, il fatto che il ricorrente si trovava (e apparentemente si trovi tuttora) in una situazione finanziaria precaria non lo discolpava (risp. non lo discolpa) da un mancato pagamento tempestivo dei crediti dovuti alla convenuta. Se del caso, spettava al ricorrente cercare una rispettiva soluzione per il pagamento, se necessario rivolgendosi all'assistenza sociale. Ne consegue che i presupposti legali per il prelievo di spese amministrative sono adempiti e le relative spese di CHF 610.00 sono dovute. 3.3.Oltretutto, va ancora precisato che dalle disposizioni di cui sopra si rileva come ogni credito debba essere diffidato separatamente, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la convenuta non ha violato alcun obbligo di contenimento del danno; essa non doveva (e non poteva) raggruppare i singoli importi scoperti e procedere con una sola diffida. 4.Infine, il ricorrente esorta il Tribunale a chiarire il quesito se il convenuto abbia la facoltà di concludere una liquidazione bonale, come da lui richiesto, oppure se la LAMal lo esclude. Il Tribunale non è ovviamente tenuto a rispondere a una simile domanda. Per motivi di parità di trattamento degli assicurati, va comunque notato che appare alquanto impensabile che l'assicuratore malattia possa optare per una simile

  • 9 - soluzione, dal momento poi che conformemente all'art. 64a cpv. 2 LAMal l'assicuratore deve chiedere l'esecuzione in caso di mora nel pagamento di premi e partecipazioni ai costi. 5.Il ricorso va pertanto respinto. La decisione su opposizione della convenuta del 7 febbraio 2020 è di conseguenza confermata, cosicché è confermata a sua volta la decisione della convenuta del 18 novembre 2019, con cui è stata tolta l'opposizione parziale fatta dal ricorrente nell'esecuzione 20192507 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione C._____ e con cui il ricorrente viene obbligato al pagamento dell'importo complessivo di CHF 4'265.80 oltre interessi di mora del 5 % l'anno. 6.La procedura è gratuita ai sensi dell'art. 61 lett. f bis LPGA. La convenuta non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e contrario) e peraltro nemmeno le richiede nei petiti. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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