VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 90 3 a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRacioppi GiudiciPedretti e von Salis AttuarioRogantini SENTENZA del 24 febbraio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, resistente concernente rendita AI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ nacque nel 1960. Frequentò le scuole dell'obbligo e completò un apprendistato di falegname. In seguito si dedicò a varie attività lavorative. Lavorò in particolare come falegname e parallelamente anche come montatore di soffitti, contadino (gestione in proprio di una piccola azienda con cavalli da traino [slitte e carrozze] e parzialmente cavalli da sella), cocchiere e negli anni 1999 e 2000 pure operaio stagionale degli impianti da sci del B._____ (benché, come risulta dall'estratto del conto individuale [CI] in act. C.79, in quei due anni guadagnò molto meno rispetto agli anni precedenti). Per la sua attività di falegname si mise in proprio. 2.Il 5 gennaio 2000 fu vittima di una caduta sulle piste di sci del B., riportando una rottura traumatica della sinfisi pubica con susseguente intervento di osteosintesi e asporto del materiale il 28 aprile 2000 e di conseguenza un periodo di completa inabilità lavorativa. Il 30 maggio 2000, poi, cadde nella doccia, procurandosi una frattura a V del metacarpo a destra. 3.In seguito a tali infortuni lamentò fra l'altro forti dolori di schiena e difficoltà nel sollevare pesi. Fu esaminato all'Ospedale cantonale di Coira. I medici gli sconsigliarono l'esecuzione di un intervento operatorio, ma proposero delle sedute di fisioterapia. A tale scopo vi fu un primo soggiorno nella Clinica di riabilitazione della SUVA a Bellikon nei mesi di ottobre e novembre 2001. In quell'ambito il primario Dr. med. D., specialista in medicina fisica e riabilitazione, ritenne che nel corso del programma di allenamento ergonomico, nonostante un'ottima volontà di esecuzione e cooperazione, il paziente avrebbe una capacità di recupero significativamente ridotta, soprattutto per quanto riguarderebbe i carichi con movimento simultaneo nella zona pelvica (ad esempio camminare con un carico). Il dolore dipendente dal carico nelle articolazioni sacroiliache difficilmente potrebbe essere migliorato da un allenamento intensivo con
3 - muscoli già ben sviluppati. Solo la cintura consegnata per stabilizzare il bacino avrebbe portato un po' di sollievo dal dolore. In considerazione dei pesanti carichi da movimentare e del necessario lavoro in posizioni inclinate in avanti su impalcature e tetti (dichiarazione di una sensazione di insicurezza), un impiego pieno come falegname sarebbe da considerarsi sfavorevole a lungo termine. Concluse che la precedente attività quale falegname sarebbe sostenibile anche su una base a tempo pieno, purché però gli siano concesse pause aggiuntive di 2 ore distribuite su tutta la giornata per alleviare l'accumulo di disturbi alla schiena nel corso della giornata. La movimentazione di carichi che pesano più di 30 kg e il lavoro prolungato in posizione prona dovrebbero essere evitati. Parimenti, il lavoro sui tetti in particolare dovrebbe essere evitato se possibile a causa della sensazione di insicurezza riferita dal paziente (act. C.15 pagg. 7 seg. = act. B.4). 4.Dopo detti infortuni A._____ presentò una richiesta di prestazioni AI (act. C.2). Percepì delle indennità giornaliere dalla cassa malati, essendo considerato da tale assicurazione inabile al 100% dal 5 gennaio 2000 al 27 aprile 2000, poi al 75% fino al 15 maggio 2000, in seguito di nuovo al 100% fino al 4 luglio 2000 e infine al 50% fino al 16 luglio 2000 (act. C.9). 5.Con decisioni del 12 aprile 2002 (act. C.25) e del 25 aprile 2002 (act. C.28) l'Ufficio AI decretò dei provvedimenti professionali dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002. Si trattò di una riformazione professionale in qualità di impiegato d'ufficio/allrounder presso un terapista Shiatsu/craniosacrale. Il 14 e 17 maggio 2002 l'Ufficio AI decise di assegnargli delle indennità giornaliere per la durata dei provvedimenti professionali (act. C.29 e act. C.31). A._____ protestò con lettera del 14 giugno 2002, facendo valere che in base al salario che avrebbe avuto prima come falegname di ca. CHF 7'000.00 mensili la decisione dell'Ufficio AI sarebbe alquanto inferiore e ingiusta. Con tutta la buona volontà, lamenterebbe ancora giornalmente dolori al bacino anche a fare lavori d'ufficio. Si renderebbe
4 - inoltre conto che non sarebbe portato per i lavori d'ufficio e che a causa anche dei dolori continui non riuscirebbe a essere efficiente al 100%. Nel seguito l'Ufficio AI costatò che l'assicurato avrebbe interrotto la riformazione, cosicché non gli furono più pagate indennità giornaliere (act. C.34). 6.L'Ufficio AI decretò dei nuovi provvedimenti professionali con decisione dell'11 dicembre 2002 (act. C.38 = act. B.6 pagg. 1 segg.), ossia una riformazione in qualità di venditore/magazziniere presso una ditta di ferramenta dall'11 novembre 2002 al 10 febbraio 2003, concedendogli pure per questo periodo delle indennità giornaliere (vedi le decisioni del 3 febbraio 2003, act. C.39 e C.40). Pure questo tentativo di integrazione fallì. La consulente professionale riassunse il 1° aprile 2003 che considerando le circostanze di salute la prova di lavoro di tre mesi non sarebbe andata male, ma non sarebbe nemmeno stata ottimale. I dolori crescenti e l'incertezza sulla data dell'operazione prevista renderebbero difficile per tutte le persone coinvolte prendere una decisione (act. C.42 = act. B.6 pag. 3). 7.La SUVA aggiudicò a A._____ una rendita del 10% a partire dal 1° novembre 2003 (decisione in tedesco, act. C.44), considerando fra l'altro che dovrebbero essere evitati la movimentazione di carichi che pesano più di 30 kg, il lavoro prolungato in posizione prona e il lavoro sui tetti. Per contro un'attività adeguata ai postumi dell'infortunio sarebbe sostenibile a tempo pieno. Questa decisione fu confermata su opposizione dell'assicurato con decisione del 23 gennaio 2004 (questa volta in italiano, act. C.46 = act. B.7). Ritenne fra l'altro che A._____ sarebbe stato nuovamente sottoposto a dei consulti presso l'Ospedale cantonale di Coira e la Clinica Balgrist di Zurigo. Sarebbe stato prospettato un intervento operatorio per il 27 maggio 2003 che però non avrebbe avuto luogo tenuto conto dei reperti riscontrati durante la fase di preparazione all'intervento. All'assicurato sarebbe invece stata prescritta dell'ulteriore fisioterapia. Un
5 - tentativo di riprendere a lavorare, limitatamente al 50%, presso gli impianti di risalita del B._____ avrebbe avuto esito negativo. A._____ avrebbe quindi ripreso a lavorare, a tempo parziale, presso una falegnameria per un salario di almeno CHF 1'000.00 mensili. Il 29 settembre 2003 avrebbe avuto luogo l'ultimo controllo presso la Clinica Balgrist e il 16 ottobre 2003 la visita medica di chiusura. Dagli atti risulterebbe infine che l'assicurato, tenuto conto dei postumi dell'infortunio, non sarebbe più in grado di svolgere lavori pesanti. Come attestato dal medico di circondario al termine della visita di chiusura, però, egli potrebbe esercitare, sull'arco dell'intera giornata, un'attività leggera, in posizione alternata. 8.Il 16 giugno 2004 l'Ufficio AI comunicò a A._____ di volergli conferire una rendita AI sulla base del 50% limitatamente per i due periodi dal 1° ottobre 2002 al 30 novembre 2002 e dal 1° febbraio 2003 al 31 ottobre 2003 (act. C.50 e C.52). Considerò che i tentativi di reintegrazione non avrebbero dato un risultato soddisfacente e che dall'11 novembre 2002 al 10 febbraio 2003 gli sarebbe stata erogata un'indennità giornaliera in appoggio all'integrazione professionale. Richiamò poi in particolare il versamento di una diaria per l'incapacità lavorativa sulla base del 100% e del 50% e in seguito di una rendita sulla base del 10% da parte della SUVA. Inoltre costatò che secondo gli accertamenti della SUVA risulterebbe un reddito annuale esigibile senza invalidità di CHF 45'800.00 e con invalidità di CHF 41'600.00, cioè una perdita di guadagno di CHF 4'200.00, ossia un grado d'invalidità del 9.17%. A partire dal 1° novembre 2003 i presupposti per l'erogazione di una rendita da parte dell'AI non sarebbero quindi più assolti. 9.Con decisioni del 14 dicembre 2004 (act. C.56 segg.) l'Ufficio AI gli riconobbe un'indennità giornaliera dall'11 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 e dal 1° febbraio 2003 al 10 febbraio 2003.
6 - 10.In data 12 marzo 2017, poi, A._____ presentò una nuova richiesta di prestazioni AI (act. C.75). Quale origine del danno indicò un'aritmia cardiaca a seguito di infarto cerebrale avvenuto il 1° febbraio 2017. Fu trasferito d'emergenza prima nell'Ospedale J.________ e poi nell'Ospedale cantonale di San Gallo. Dal rapporto di dimissioni dell'Ospedale cantonale di San Gallo, dove A._____ fu ricoverato dal 2 al 10 febbraio 2017, risulta che egli soffrì un'ischemia cerebrale nell'area dell'arteria cerebellare inferiore posteriore (PICA) destra (ICD-10 I63.9) con disturbi dell'equilibrio e vertigini nonché fibrillazione atriale (act. C.83 pag. 2). Seguì un ricovero stazionario presso il centro di riabilitazione delle Cliniche di Valens fino al 9 marzo 2017. Nel rapporto di dimissioni del 9 marzo 2017 (act. C.88 pagg. 31 segg.) si certificò un'inabilità lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2017 e una ripresa graduale del lavoro dal 1° aprile 2017 in poi. 11.Con rapporto in seguito all'ora di visita per malattie neurovascolari del 23 maggio 2017 il Dr. med. G., specialista in neurologia, valutò lo sviluppo riabilitativo molto positivo e costatò che il reinserimento nella vita quotidiana, sia a livello privato sia a livello professionale, sarebbe praticamente organizzato (act. C.92 pagg. 6 seg.). Nel suo rapporto del 10 agosto 2017 (act. C.92 pagg. 10 seg.) il Dr. med. H., specialista in neurologia, ritenne che il disturbo principalmente lamentato da A._____ sarebbe ancora il rapido esaurimento, l'affaticamento e l'atassia della posizione e dell'andatura che però sarebbe solo leggermente pronunciata. Per questo motivo A._____ attualmente non considererebbe data la sua capacità di lavoro come contadino, il che sarebbe certamente in parte comprensibile. D'altra parte, a un certo punto sarebbe possibile iniziare una graduale reintegrazione professionale. Da un punto di vista puramente medico ritenne che ora l'assicurato sia in grado di lavorare per almeno 2 ore al giorno, con l'obiettivo di sviluppare la sua capacità lavorativa. Tuttavia saprebbe bene che la reintegrazione professionale
7 - nell'attività agricola sarà molto difficile. Eventualmente A._____ potrebbe aver bisogno del sostegno dell'AI. Dal canto suo, con rapporto di decorso per l'aggiornamento atti del 21 settembre 2017 (act. C.92 pagg. 1 segg.) il medico di famiglia di A., il Dr. med. I., specialista in chirurgia, lo dichiarò in grado di svolgere altre attività (sedentarie) in misura del 50%, purché vi siano diverse pause per recuperarsi. Precisò che momentaneamente l'assicurato non sarebbe in grado di svolgere lavori fisici e avrebbe grosse difficoltà anche in senso mentale (difficoltà di concentrazione). 12.Nel frattempo A._____ ottenne delle indennità giornaliere sulla base del 100% dal 1° febbraio al 4 dicembre 2017 e da quella data in poi sulla base del 80% (act. C.96 pag. 2). 13.Il 22 febbraio 2018 il medico di famiglia, Dr. med. I._____ certificò che inizialmente vi sarebbe stato un buon recupero delle diverse funzioni. Da diversi mesi a questa parte però la situazione sarebbe stazionaria. Il paziente lamenterebbe ancora disturbi di equilibrio, vertigini, come pure stanchezza e debolezza generale. Per il suo lavoro di contadino, in particolare per il periodo della fienagione, il paziente necessiterebbe di aiuto, essendo momentaneamente inabile al lavoro all'80% (act. C.106). 14.Su incarico dell'Ufficio AI fu svolta un'analisi aziendale dell'azienda agricola di A._____ da parte del Plantahof con accertamenti effettuati il 30 maggio 2018 (act. C.102). In quell'ambito fu considerato che A._____ avrebbe dato inizio all'attività agricola con cavalli nel 1999, all'inizio di dimensioni molto minute, aumentandola poi con il passare degli anni. Attualmente l'azienda agricola con 8-10 cavalli adulti corrisponderebbe a un effettivo di bestiame pari a 6-7 unità di bestiame grosso (UBG) e coltiverebbe poco più di 7 ha di superficie agricola utile (SAU). L'attività principale sarebbe la detenzione di cavalli con i quali la compagna dell'assicurato promuoverebbe un'offerta agroturistica di trekking a cavallo
8 - con un reddito lordo nel 2016 di ca. CHF 8'000.00. In queste condizioni la gestione aziendale richiederebbe relativamente molto lavoro, sarebbe costosa e il reddito sarebbe abbastanza limitato. Quanto alle limitazioni delle facoltà di rendimento come agricoltore di A._____ si ritenne che nel camminare, specialmente su suolo deformato, egli dovrebbe concentrarsi per non perdere l'equilibrio e cadere. Alla deambulazione, ma anche alla guida dei mezzi agricoli o durante le differenti attività agricole, egli si sentirebbe insicuro rispettivamente disattento, diventerebbe rapidamente stanco e per riprendersi dovrebbe intercalare pause più o meno prolungate. Per questo motivo A._____ avrebbe gravi difficoltà nello svolgere quasi tutte le mansioni di contadino. Secondo la stima del lavoro calcolato, la capacità lavorativa dell'assicurato in agricoltura sarebbe del 22%. In altre parole la riduzione delle facoltà lavorative corrisponderebbe a 78%. Se abile al lavoro al 100% l'assicurato avrebbe un reddito totale di CHF 19'656.00. Il reddito da invalido ammonterebbe a CHF 5'039.00, cosicché risulterebbe un grado d'invalidità del 74%. Mezzi tecnici specifici per l'aumento dell'abilità lavorativa in azienda non entrerebbero in considerazione, siccome l'inabilità lavorativa comprenderebbe praticamente tutti i lavori in agricoltura, l'azienda non si predisporrebbe a misure di razionalizzazione e lo sviluppo dello stato della salute sarebbe incerto. Quanto al giudizio di un cambiamento professionale che competerebbe all'Ufficio AI si ritenne infine che sarebbe da considerare che A._____ avrebbe già una certa età e che le sue attitudini intellettuali rispettivamente le sue esperienze professionali sarebbero piuttosto limitate. 15.Il Dr. med. H._____ fu interpellato riguardo alla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico. Con scritto del 15 giugno 2018 (act. C.105) giudicò che il referto dal punto di vista clinico-neurologico sarebbe rimasto invariato rispetto all'anno precedente. Il paziente avrebbe apprezzato la sua capacità lavorativa al massimo a 1-2 ore al giorno e ciò solo per lavori
9 - leggeri, organizzatori. Avrebbe dichiarato di non poter fare lavori pesanti come ad esempio falciare o anche rimuovere il letame nella stalla. In particolare sarebbe ancora infastidito dal disturbo dell'equilibrio e dai disturbi della sensibilità nel braccio e nella zona della spalla/collo e del viso a sinistra. Inoltre soffrirebbe di una pronunciata stanchezza. Dal punto di vista neurologico, il medico comprenderebbe questo apprezzamento del paziente. In effetti, lavori fisici pesanti non sarebbero possibili per lui al momento causa i disturbi dell'equilibrio. In particolare non sarebbe possibile lavorare sul terreno rispettivamente in situazioni potenzialmente pericolose. Le attività più leggere sarebbero probabilmente possibili in una certa misura del 30-40%. Anche i compiti organizzativi con fatica sarebbero fattibili solo con una capacità di prestazione limitata. Nell'attuale attività quale agricoltore vedrebbe un'incapacità lavorativa del 70-80%. In attività leggere di natura diversa, come ad esempio il lavoro d'ufficio, stimerebbe teoricamente una capacità lavorativa del 50%. 16.L'Ufficio AI rilasciò il suo preavviso in data 15 agosto 2018 (act. C.107), con il quale prospettò una reiezione della richiesta di prestazioni, in quanto vi sarebbe un grado d'invalidità dello 0%, considerando un reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute di CHF 20'051.10 e un reddito con dette limitazioni di CHF 34'248.95, basandosi a tale scopo sulla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) e partendo da una capacità lavorativa in attività adeguata del 50%. 17.Nel frattempo A._____ si sottopose a un'ulteriore visita medica presso l'Ospedale cantonale di San Gallo in data 4 settembre 2018. Il referto del 17 settembre 2018 steso dalla Dr.ssa med. F._____ (act. C.115 pagg. 10 segg.), specialista in neurologia, concluse che vi sarebbe un'incapacità lavorativa dell'80% nella professione svolta finora di agricoltore in proprio. Ciò sarebbe dovuto a un disturbo residuo dell'equilibrio centrale (atassia del tronco e dello stance) con stato dopo infarto cerebellare destro. La medica propose di iscrivere l'assicurato alla Pro Infirmis e di presentare
10 - ricorso contro la decisione negativa in materia di invalidità. Ritenne infine che si dovrebbe puntare a una reintegrazione professionale in un'attività adeguata con un carico di lavoro crescente. 18.A._____ fece interporre precauzionalmente obiezione contro predetto preavviso tramite il suo patrocinatore di allora, l'avv. Piercarlo Plozza, in data 12 settembre 2018 (act. C.111), adducendo essenzialmente che il medico di famiglia, Dr. med. I., avrebbe certificato un'inabilità lavorativa per tutte le attività in misura dell'80%. Con memoria scritta del 5 ottobre 2018 (act. C.115 pagg. 1 segg.) aggiunse una motivazione più esaustiva. Fece valere che la sua professione, al termine della propria formazione scolastica e professionale, sarebbe quella di falegname. Fino al primo evento invalidante del 5 gennaio 2000 avrebbe esercitato tale professione, gestendo contestualmente nel tempo libero un piccolo podere agricolo. Nei momenti di carenza di lavoro d'inverno, inoltre, avrebbe svolto attività presso gli impianti di risalita sul Passo del C.___. In somma, fino all'anno 2000 avrebbe conseguito un reddito variabile fra i CHF 48'000.00 e i CHF 63'900.00. Dopo il primo evento invalidante, l'Ufficio AI avrebbe invece basato la sua decisione in merito alla rendita AI su un reddito senza invalidità troppo basso di CHF 45'800.00. I due infortuni del 2000 avrebbero limitato la sua capacità lavorativa, rendendogli impossibile continuare l'esercizio della propria professione di falegname. Dopo vari tentativi di riformazione professionale falliti, egli si sarebbe dedicato all'agricoltura, grazie alla fattiva collaborazione con la sua compagna. Il terzo evento invalidante del 1° febbraio 2017 avrebbe compromesso definitivamente e in modo irreversibile il suo già precario stato di salute, precludendogli, di fatto, praticamente ogni attività in campo agricolo. I referti medici gli riconoscerebbero in tale contesto un'incapacità lavorativa dell'80%. Egli lamenterebbe tuttora diverse disfunzioni di salute, e meglio:
11 - mancanza di equilibrio, problemi di deambulazione, soventi capogiri, problemi di deglutizione e di digestione, grossi problemi di concentrazione, mancanza di sensibilità nella parte sinistra del corpo, formicolii e vampate di calore e stanchezza cronica. Il progetto di decisione dell'Ufficio AI che lo riterrebbe abile al lavoro in misura del 50% in attività semplici di tipo fisico e manuale non terrebbe conto dell'effettiva capacità lavorativa. A._____ si troverebbe nel 58° anno d'età, quindi a pochi anni dal pensionamento. Ne seguirebbe che non sarebbero più supponibili misure di integrazione. La prassi in merito all'art. 16 LPGA, poi, pur ammettendo di ipotizzare un'attività esigibile dell'assicurato in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, imporrebbe che tale attività non sia puramente teorica ma possa effettivamente essere svolta dall'assicurato. Nel caso concreto, a causa dell'età e dello stato di salute A._____ non potrebbe espletare mansioni in misura superiore al 20%, neppure in attività semplici, e non potrebbe certamente conseguire un reddito di CHF 34'248.95 come previsto dal progetto di decisione contestato. Infine, il reddito conseguibile senza limitazioni dovute al danno alla salute si dovrebbe basare sul reddito effettivamente conseguito da A._____ quale falegname prima del verificarsi del primo evento invalidante del 5 gennaio 2000, cioè su un reddito di almeno CHF 50'000.00 soggetto poi a rivalutazione a causa dei 18 anni trascorsi. Non sarebbe ammissibile basare la decisione AI unicamente sull'ultimo evento invalidante e conseguentemente su reddito percepito dall'assicurato prima di tale evento, poiché egli già in precedenza si sarebbe visto ridurre drasticamente la possibilità di reddito a causa dei precedenti eventi invalidanti che costituirebbero una concatenazione di elementi che non potrebbe essere disgiunta. 19.Con decisione del 12 luglio 2019 (act. C.117 = act. B.2) l'Ufficio AI respinse la richiesta di prestazioni come da preavviso.
12 - 20.Con ricorso dell'8 agosto 2019 (act. A.1) A._____, ancora patrocinato dall'avv. Piercarlo Plozza, ha chiesto che gli sia riconosciuta, con effetto retroattivo dal momento dell'insorgenza del diritto, una rendita di invalidità in misura di ¾, con protesta di spese e ripetibili. 21.Con osservazioni del 4 settembre 2019 (act. A.2) l'Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, con spese a carico del ricorrente. 22.Il 12 settembre 2019 il ricorrente ha replicato (act. A.3), mantenendo le sue richieste e la sua argomentazione. 23.L'Ufficio AI ha rinunciato all'inoltro di una duplica, come ha comunicato l'8 ottobre 2019 (act. A.4), rinviando interamente alle osservazioni del 4 settembre 2019 nonché alla decisione impugnata. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma
13 - può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA). 2.Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI ha negato a ragione una rendita AI al ricorrente, basandosi innanzitutto sul rapporto del Dr. med. H._____ e considerando una capacità al guadagno del ricorrente del 50% in attività adatta, la quale gli renderebbe possibile conseguire un reddito pari a CHF 34'248.95, in confronto con un reddito senza invalidità nell'attività da agricoltore di CHF 20'051.10 annui. Contestati sono innanzitutto il reddito senza invalidità, la capacità al guadagno e con questa il reddito da invalido. 3.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
14 - cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale. Se l'assicurato non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione dal lavoro esercitato) non è possibile raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGA. Il grado d'invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la valutazione del medico in merito all'esigibilità, e cioè in merito alle attività che l'assicurato, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurato malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi
15 - deve essere valutato il reddito che l'assicurato potrebbe ancora realizzare (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità. 4.Dapprima vanno ricordati i principi del diritto probatorio. 4.1.Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali adito (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6).
16 - 4.2.Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1). 4.3.Per poter valutare la questione di quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese da lei, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e di prendere posizione in merito alla misura in cui e in riferimento a quale attività l'assicurato sia incapace al lavoro. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In tal modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. Nella valutazione delle conseguenze dei danni alla salute costatati per la capacità lavorativa, tuttavia, gli esperti medici non hanno la competenza per esprimere un giudizio conclusivo. Piuttosto forniscono una valutazione dell'incapacità lavorativa che giustificano nel
17 - modo più sostanziale possibile dal loro punto di vista. Le informazioni fornite dai medici costituiscono quindi una base importante per la valutazione della questione di quali attività lavorative specifiche ci si può ancora aspettare che l'assicurato svolga (cfr. le DTF 140 V 193 consid. 3.2, DTF 132 V 93 consid. 4 e DTF 125 V 256 consid. 4). Il medico dice in che misura il danno limita l'assicurato nelle sue funzioni fisiche rispettivamente psichiche, naturalmente si esprime soprattutto in merito a quelle funzioni che secondo la sua esperienza sono fondamentali per le possibilità lavorative, che si trovano in primo piano per l'assicurato (ad esempio se esso possa o debba lavorare stando seduto o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa sollevare o portare carichi). Gli specialisti dell'orientamento professionale dicono per contro quali concrete attività professionali entrano in considerazione, sulla base delle indicazioni mediche ed in considerazione delle altre capacità dell'assicurato; a seconda dei casi sono necessari chiarimenti presso il medico. 4.4.Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
18 - approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato stilato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni dell'esperto siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii). 4.5.Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione.
19 - Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3). Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio dall'altro (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3). 4.6.In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del
20 - Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. UELI KIESER, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 12 luglio 2019. 5.Il ricorrente censura fra l'altro il calcolo del guadagno senza invalidità. Conviene qui trattare questo tema per primo. 5.1.A mente del ricorrente, per quanto attiene al reddito senza invalidità l'Ufficio AI avrebbe dovuto basarsi sul reddito da lui conseguito fino al primo evento invalidante del 5 gennaio 2000. L'infortunio del 5 gennaio 2000 avrebbe provocato l'invalidità e quello del 30 maggio 2000 l'avrebbe aggravata. Tali eventi avrebbero dunque limitato la sua capacità lavorativa, rendendogli impossibile continuare l'esercizio della propria professione di falegname. Già allora i tentativi di riformazione professionale non sarebbero riusciti a causa delle condizioni fisiche e delle capacità intellettive del ricorrente che quindi si sarebbe dedicato all'agricoltura. Il terzo evento invalidante, cioè il grave infarto ischemico cerebrale, avrebbe compromesso definitivamente e in modo irreversibile il già precario stato di salute del ricorrente, precludendogli di fatto praticamente ogni attività in campo agricolo. La SUVA gli avrebbe concesso una rendita d'invalidità del 10%. Sia la SUVA sia l'Ufficio AI avrebbero inoltre accertato che già a partire dagli eventi invalidanti del 2000 il ricorrente non sarebbe più stato in grado di esercitare l'attività di falegname, l'Ufficio AI attestandogli un grado di invalidità del 9.17%. Costituirebbe una palese lesione del principio della buona fede e del fine perseguito dalle assicurazioni sociali il voler disgiungere l'ultimo evento invalidante del 2017 dalla situazione clinica precedente che avrebbe visto riconoscere al ricorrente una parziale inabilità lavorativa a causa di invalidità. Considerando che egli era un artigiano/falegname indipendente, il reddito senza limitazioni dovute al danno di salute si sarebbe basato su un reddito medio di CHF 56'031.00 conseguito fino al 1998 compreso. Andrebbe precisato a tal proposito che nel 1999 l'esiguo introito
21 - conseguito sarebbe riconducibile al mandato pagamento di una grande commessa di opere da falegname per diversi mesi mai retribuita. Visto dunque il lungo tempo trascorso dall'ultimo reddito nel 1998, sarebbe opportuno applicare il reddito medio conseguibile da un artigiano specializzato in base alla RSS ammontante a CHF 6'435.00 mensili (CHF 77'220.00 annui). Secondo la giurisprudenza (vedi sentenza del Tribunale federale 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1), per determinare il reddito da valido di regola ci si fonderebbe sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farebbe riferimento a valori empirici o statistici. Per il resto occorrerebbe tenere conto del principio secondo cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità. In tale contesto la normale evoluzione professionale andrebbe senz'altro considerata. 5.2.L'Ufficio AI ha ritenuto essenzialmente che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non ci si potrebbe basare sul reddito da lui conseguito fino al primo infortunio dell'anno 2000. Dal 2002 in poi, egli avrebbe difatti deciso liberamente di svolgere l'attività fisicamente impegnativa di agricoltore, ottenendo così un basso reddito. 5.3.Secondo la giurisprudenza, per determinare il reddito senza invalidità è decisivo quello che la persona assicurata guadagnerebbe effettivamente come persona sana al momento del primo inizio possibile della rendita secondo il grado di prova della probabilità preponderante, e non quello che potrebbe guadagnare nelle migliori delle ipotesi. Se una persona
22 - assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale, se ne deve tener conto nella valutazione del grado d'invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA, purché non vi siano indizi che abbia voluto liberamente accontentarsi di un livello di reddito più modesto. Solo in questo modo si può mantenere il principio che le perdite di salario attribuibili ad aspetti non collegati all'invalidità o non siano affatto prese in considerazione, oppure invece siano prese in considerazione allo stesso modo per entrambi i redditi da comparare. In pratica questo parallelismo dei redditi può avvenire sia sul lato del reddito senza invalidità con un aumento corrispondente del reddito effettivamente realizzato, sia sul lato del reddito da invalido con una riduzione corrispondente del valore statistico. Se però quando era in buona salute la persona assicurata non ha sfruttato completamente il suo potenziale economico, questa parte non utilizzata della capacità di guadagno non è assicurata (vedi per il tutto la DTF 135 V 58 consid. 3.1 segg.). 5.4.Con l'Ufficio AI e contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, nel caso di specie non ci si può basare sul reddito che egli aveva conseguito fino al primo infortunio del 5 gennaio 2000. Fatto sta che dopo tale evento il ricorrente ha effettivamente scelto liberamente di svolgere un'attività che non poteva essere qualificata come adeguata, trattandosi di un lavoro fisicamente molto impegnativo e che garantisce un reddito relativamente modesto, come lui stesso riconosce. Difatti mentre gli fu riconosciuto un grado d'invalidità arrotondato al 10% e la SUVA gli concesse una rendita in tale misura, l'Ufficio AI invece, basandosi sullo stesso grado d'invalidità (o meglio del 9.17%), non gli accordò nessuna rendita. Secondo le decisioni cresciute in giudicato della SUVA e dell'Ufficio AI, dopo gli eventi
23 - dell'anno 2000 il ricorrente disponeva di una capacità al guadagno del 90% in attività adatte. Non è dunque per dei motivi di salute che il ricorrente ha scelto di guadagnare meno e conseguire così un reddito senza invalidità più basso, anzi. Se ciò fosse stato il caso, la rendita della SUVA sarebbe stata più alta. Dopo oltre 10 anni con un reddito più basso e un'attività in proprio, a mente di questa Corte l'Ufficio AI ha ritenuto a giusto titolo che per il guadagno senza invalidità ci si debba basare sul reddito ormai inferiore effettivamente conseguito prima dell'infarto cerebrale del 1° febbraio 2017. 5.5Il calcolo stesso del reddito senza invalidità può essere confermato. Senza che l'abbia indicato né tantomeno spiegato, l'Ufficio AI si è basato sull'analisi aziendale dell'azienda agricola effettuata dal Plantahof (act. C.102), nella quale fu stabilito un reddito senza invalidità concreto di CHF 19'656.00 che, dopo indicizzazione (1% nel 2017 e 1% nel 2018) porta ai CHF 20'051.10 calcolati dall'Ufficio AI. Questo modo di procedere non può essere censurato, perciò va preso detto importo quale reddito senza invalidità. 6.In secondo luogo, il ricorrente censura anche il calcolo del guadagno da invalido rispettivamente della sua capacità al guadagno restante in attività adatta nonché la sua capacità di sfruttare il potenziale medico-teorico. 6.1.Il ricorrente riassume, mantenendo che il 10 agosto 2017 il Dr. med H._____ avrebbe attestato una capacità lavorativa di 2 ore al giorno per qualsiasi attività. Di conseguenza ne risulterebbe un'incapacità al guadagno per tutte le attività dell'80%. Alla stessa conclusione giungerebbe anche l'analisi del Plantahof che avrebbe rilevato un'incapacità lavorativa del 78%. In detto documento si sarebbe precisato inoltre che il ricorrente avrebbe già una certa età e che le sue attitudini intellettuali rispettivamente le sue esperienze professionali sarebbero piuttosto limitate. Il 15 giugno 2018 il Dr. med. H._____ avrebbe attestato
24 - un peggioramento delle capacità di movimento del ricorrente. In un'attività adatta permarrebbe una capacità lavorativa teorica del 50%. Nel rapporto dell'Ospedale cantonale di San Gallo del 17 settembre 2018 verrebbe attestata un'inabilità al lavoro dell'80%. L'Ufficio AI invece si sarebbe basato in particolare sul referto del Dr. med. H._____ del 15 giugno 2018 nonché su altre relazioni mediche che conforterebbero lo stesso, concludendo che il ricorrente sarebbe abile al lavoro – dal punto di vista puramente teorico – in misura del 50% per quanto concerne attività leggere, non impegnative e che non implicano particolari doti mentali. Il ricorrente, però, soffrirebbe ancora di vertigini, problemi di deambulazione, soventi capogiri, problemi di deglutizione e di digestione, grossi problemi di concentrazione, mancanza di sensibilità nella parte sinistra del corpo, formicolii e vampate di calore e stanchezza cronica. Mancherebbe dunque la messa a profitto della capacità residua. Egli sarebbe una persona di 59 anni con predette limitazioni. Non sarebbe supponibile che trovi un'occupazione in misura del 50% che gli permetta di conseguire un reddito di CHF 34'248.95 annui. Qualora si volesse seguire ciononostante le dure conclusioni dell'Ufficio AI, si dovrebbe almeno concedere la riduzione massima del 25% sul reddito statistico da invalido (età, limitazioni dovute al danno di salute, grado occupazionale ecc.). Considerato un reddito da valido di CHF 77'220.00 e un reddito da invalido di CHF 25'686.70 (=75% di CHF 34'248.95), si otterrebbe una perdita di guadagno di CHF 51'533.30 e di conseguenza un grado d'invalidità del 66.75%. 6.2.L'Ufficio AI ha rinviato al principio giuridico, vigente in tutti i rami del diritto delle assicurazioni sociali, che impone all'assicurato di intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lucrativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4). Dall'assicurato si potrebbe esigere anche di
25 - abbandonare la sua attività da indipendente e di iniziare una nuova attività adatta. Potrebbero tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la residua abilità, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa. Con riferimento al fatto se la residua capacità lavorativa medico-teorica in attività adeguate allo stato di salute sia o meno ancora sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato ha rilevato inoltre che nel momento in cui sarebbe stato accertato in modo affidabile che l'esercizio di un'attività adeguata allo stato di salute sarebbe medicalmente esigibile al 50% da ottobre 2017 – nell'occorrenza al momento del giudizio medico da parte del Dr. med. H., ossia il 15 giugno 2018, e del Dr. med. E., ossia il 18 luglio 2018 – il ricorrente non avrebbe ancora raggiunto l'età di 60 anni a partire dalla quale la giurisprudenza considererebbe che di principio non esista più la possibilità realistica di mettere a profitto la residua capacità lavorativa sul mercato del lavoro generalmente supposto equilibrato (DTF 143 V 431 consid. 4.5 e sentenza del Tribunale federale 9C_839/2017 del 24 aprile 2018 consid. 6.2). Peraltro, non apparirebbe che il ventaglio di attività adeguate allo stato di salute sia talmente ristretto, anche tenuto conto delle limitazioni funzionali, da rendere illusoria la possibilità per l'insorgente, che al momento determinante avrebbe avuto 57 anni e 2 mesi, di trovare un impiego, malgrado l'assenza di esperienza professionale in tali ambiti. 6.3.Nell'occorrenza non è stata allestita una perizia vera e propria che si esprima in dettaglio sulla capacità lavorativa residua in attività adatta. A tale riguardo l'Ufficio AI si è piuttosto basato innanzitutto sul rapporto medico del Dr. med. H._____ del 15 giugno 2018 (act. C.105). Lo specialista in neurologia aveva visitato il ricorrente già l'anno precedente in data 10 agosto 2017. Già in quel rapporto (cfr. act. C.92 pagg. 10 seg.)
26 - aveva attestato al ricorrente una capacità lavorativa per almeno 2 ore al giorno, con l'obiettivo di incrementarla gradualmente. Nel rapporto del 15 giugno 2018 ha ritenuto che dal punto di vista clinico-neurologico il referto sarebbe rimasto invariato rispetto all'anno precedente. A mente di questa Camera e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le 2 ore al giorno menzionate da detto medico devono riferirsi specificamente all'attività agricola. Lo conferma anche il rapporto di decorso per l'aggiornamento atti del medico di famiglia del ricorrente del 31 gennaio 2018 (act. C.99 pag. 3). Il Dr. med. H., poi, nel suo primo rapporto ha concesso che la reintegrazione professionale nell'attività agricola precedente si sarebbe rivelata molto difficile. Ciononostante, nel rapporto del 15 giugno 2018 – dopo aver menzionato espressamente l'apprezzamento del ricorrente così come egli lo espone ancora in questa sede – ha considerato d'un canto che lavori fisici pesanti non sarebbero possibili per il ricorrente al momento causa i disturbi dell'equilibrio, d'altro canto però anche che le attività più leggere sarebbero probabilmente possibili in una certa misura del 30-40%. Ha concluso che nella precedente attività quale contadino vedrebbe un'incapacità lavorativa del 70-80%; in attività leggere di natura diversa, invece, come ad esempio il lavoro d'ufficio, stimerebbe teoricamente una capacità lavorativa del 50%. 6.4.Questo apprezzamento, del resto, è stato condiviso anche dal medico del Servizio medico regionale (SMR) Dr. med. E., specialista in medicina interna generale, in medicina fisica e riabilitazione e in reumatologia. Pure lui ha attestato una capacità lavorativa in attività adatta del 50%. Il rapporto della Dr.ssa med. F._____ dell'Ospedale cantonale di San Gallo del 17 settembre 2018 non dice nulla di diverso. Mentre è vero che attesta un'inabilità al lavoro dell'80%, la medica è chiarissima nel indicare che quest'incapacità si riferisce all'attività svolta finora di contadino indipendente. Il ricorrente non può ricavarne nessun vantaggio, poiché qui si tratta di stabilire la sua capacità al guadagno in attività adatte.
27 - In merito a queste ultime, la medica ha non si è espressa. Ha però perlomeno dichiarato anch'essa che andrebbe perseguita una reintegrazione professionale in un'attività adeguata con graduale incremento del volume d'impiego. In ogni caso a mente di questa Corte non vi sono i minimi indizi che essa abbia inteso contraddire le conclusioni del Dr. med. H.. Quanto da lei costatato non suscita dubbi a riguardo. Si costata in questa sede che nei suoi rapporti medici il Dr. med. H. ha tenuto conto dell'anamnesi, della situazione medica nel suo complesso, degli atti medici a disposizione, delle dichiarazioni del ricorrente e ha pure visitato lui stesso il ricorrente a più riprese. Come il primo rapporto, anche quello del 15 giugno 2018 è convincente, comprensibile e coerente. Da quanto esposto risulta che l'esperto ha tenuto debitamente conto delle limitazioni del ricorrente nel suo apprezzamento della capacità al guadagno in attività adatta, distinguendo fra cosa il ricorrente è ancora in grado di fare in qualità di contadino e quali attività sono ancora possibili, vista la sua situazione di salute. Come concluso dunque a giusto titolo dall'Ufficio AI, non vi erano indizi che avrebbero reso necessario fare ulteriori accertamenti riguardo alla capacità lavorativa residua e in particolare di chiedere una perizia. L'Ufficio AI ha potuto basarsi sui rapporti menzionati, partendo da una capacità lavorativa in attività adeguate del 50%. Infine si costata anche che il ricorrente non ha nemmeno fatto valere un peggioramento sostanziale del suo stato di salute intervenuto dopo il mese di giugno 2018, ma si è limitato a spiegare di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, il che è un aspetto estraneo all'invalidità. Gli apprezzamenti medici sono univoche, cosicché non vi sono incertezze da chiarire. 6.5.Occorre ancora verificare la messa a profitto della capacità lavorativa residua del ricorrente. L'età avanzata, pur essendo di per sé un fattore estraneo all'invalidità, è riconosciuta dalla giurisprudenza come un criterio che, assieme ad altre circostanze personali e professionali, può far sì che
28 - la capacità residua di guadagno di un assicurato non sia più realisticamente richiesta sul mercato del lavoro equilibrato e che non ci si possa più ragionevolmente aspettare che egli la utilizzi, anche sulla base dell'onere dell'autointegrazione. Determinanti sono le circostanze del caso concreto, come ad esempio il tipo e la natura del danno alla salute e le sue conseguenze, il prevedibile sforzo di adattamento e familiarizzazione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, i talenti e le competenze esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza professionale dal campo originario (DTF 138 V 457 consid. 3.1 con rinvii). 6.6.Sempre secondo la giurisprudenza, il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa residua di una persona assicurata in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa parziale è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3). 6.7.Nel caso concreto qui in giudizio la messa a profitto della capacità lavorativa residua è data. Il momento determinante è il giorno in cui è stato fatto l'apprezzamento dal medico su cui si basa l'Ufficio AI e cioè al più tardi il 15 giugno 2018. In quella data, come rilevato correttamente dall'Ufficio AI, il ricorrente aveva 57 anni (si precisa che l'Ufficio AI ha fatto capo anche al rapporto di decorso del medico di famiglia del 21 settembre 2017, giungendo per questo motivo a un'età del ricorrente di 57 anni e 2 mesi, mentre sono invece 57 anni e 10 mesi quelli vissuti dal ricorrente se si considera il 15 giugno 2018 come determinante). Considerate le limitazioni dovute allo stato di salute, come si è visto, i medici riconoscono unanimemente una capacità lavorativa nell'attività abituale precedentemente svolta del 20%, tenendo conto appunto dei disturbi lamentati dal ricorrente. Parimenti, e a fortiori, vi è un apprezzamento chiaro e incontrastato fra i medici che un'attività adeguata del 50% è
29 - possibile, ad esempio in un ufficio, purché si tratti di attività leggere e che vi siano pause a sufficienza. Non vi sono elementi concreti che lasciano sufficientemente dubitare la messa a profitto di tale capacità lavorativa. 6.8.Infine il ricorrente sostiene che vada fatta una riduzione massima dei salari statistici, qualora si voglia seguire l'apprezzamento dell'Ufficio AI in merito alla capacità lavorativa imputabile. Secondo la giurisprudenza (DTF 126 V
31 - riconosciute spese ripetibili, non essendovi motivi che eccezionalmente lo giustificherebbero (art. 78 cpv. 2 LGA). 9.Considerato il decesso del patrocinatore del ricorrente in data 19 maggio 2020, questa sentenza va comunicata direttamente a quest'ultimo.
32 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5.[Comunicazioni]