VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 16 37 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciStecher, Moser attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 22 marzo 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dalla Consulenza giuridica andicap, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente revisione della rendita AI

  • 2 - 1.A., contraeva da bambina la poliomielite. Da adulta lavorava - fino alla nascita della figlia nel 2002 - come infermiera diplomata. A seguito del subentrare di una sindrome post-polio dovuta in gran parte alla gravidanza, l'attività di infermiera non poteva più essere esercitata e A. seguiva una formazione ad hoc di tre mesi come aiuto medico, anche se la capacità lavorativa residua restava limitata al 50 %. Dal 1. dicembre 2003, l'assicurata era posta al beneficio di una mezza rendita d'invalidità sulla base di una inabilità complessiva del 50.3 % suddivisa in un grado d'impedimento in ambito lavorativo (80 %) del 56.6 % e nell'attività di casalinga (20 %) del 25.5 %. In seguito, all'assicurata venivano riconosciuti molteplici contributi e mezzi ausiliari. Ad eccezione di brevi tratte percorribili con le stampelle o con il bastone, l'assicurata per deambulare necessita oramai di una sedia a rotelle. 2.Dopo il matrimonio con B., beneficiario di una rendita d'invalidità, la famiglia acquistava e si trasferiva in una propria casa d'abitazione a X. e il 31 luglio 2014 nasceva C.. Questa nuova situazione costituiva il motivo per dare avvio ad una procedura di revisione. In esito agli accertamenti condotti, nell'ambito dei quali si considerava una stessa ripartizione tra attività lucrativa (80 %) e domestica (20 %), veniva accertato un grado d'impedimento invariato in ambito lucrativo (56.6 %), ma una riduzione delle difficoltà in ragione del 19 % in ambito domestico. Pertanto con decisione 4 febbraio 2016 la mezza rendita d'invalidità veniva ridotta ad un quarto di rendita sulla base di un grado complessivo d'invalidità del 49.1 %. 3.Nel ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo il 10 marzo 2016, A. chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità e dell'assistenza giudiziaria gratuita. In primo luogo, l'istante considera che la decisione sia frutto di una valutazione prevenuta della sua situazione socio-familiare e

  • 3 - che quindi il provvedimento andrebbe già per questo fatto annullato. Infatti, nella decisione deferita a giudizio all'assicurata sarebbero state rinfacciate le scelte fatte (abitazione più grande e nuova gravidanza) nel senso che i maggiori impedimenti legati a tali preferenze non avrebbero potuto andare a carico dell'AI. Materialmente, gli effettivi impedimenti riscontrati nell'ambito domestico non sarebbero stati opportunamente valutatati, come non sarebbe stato debitamente preso in considerazione il tipo di abitazione e le sue particolarità. Anche l'aiuto che già offrirebbero sia il marito che la figlia dell'assicurata non potrebbe venir esteso nel senso preteso dagli organi AI: il marito dell'assicurata sarebbe pure parzialmente invalido e la figlia tredicenne per frequentare la scuola mancherebbe da casa durante tutta la giornata, seguirebbe degli allenamenti o delle lezioni di musica per complessivamente tre sere alla settimana ed a volte sarebbe assente anche durante il fine settimana. Tenendo in considerazione questi aspetti sarebbe evidente che si ridurrebbe di conseguenza anche l'esigibile aiuto che una madre affetta da invalidità potrebbe attendersi dal marito e dalla figlia. 4.Nella risposta di causa del 12 aprile 2016, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), postulava la reiezione del ricorso per i motivi già esposti nel provvedimento impugnato. Malgrado la scelta di alcuni termini che avrebbero potuto risultare offensivi e ambigui agli occhi di chi avesse letto la decisione deferita a giudizio - e per l'impiego dei quali l'ufficio AI si scusava sentitamente - la parte convenuta riteneva però di aver debitamente accertato la fattispecie determinante e valutato in modo corretto l'attuale grado d'impedimento dell'assicurata in ambito domestico. Né l'inchiesta condotta, le qualifiche della sua fautrice o l'entità dell'aiuto preteso dai familiari presterebbero nell'evenienza fianco a critiche.

  • 4 - 5Il 18 aprile 2016, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita veniva ritirata. Nella replica del 25 aprile 2016 l'assicurata confermava il proprio scetticismo avverso il provvedimento preso malgrado le scuse espresse nei suoi riguardi e si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, mentre l'ufficio AI il 3 maggio 2016 rinunciava a duplicare. Considerando in diritto:

  1. a)Giusta l'art. 17 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle as- sicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), se il grado d'invalidità della benefi- ciaria della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 133 V 545 cons. 6.1, 130 V 349 cons. 3.5, 113 V 275 cons. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 cons. 2b e 390 cons. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 cons. 2b e 390 cons. 1b). Nel caso di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
  • 5 - accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108 cons. 4.1, 130 V 343 cons. 3.5.2). b)In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un'assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97 cons. 3.3.1; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura della famiglia, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Se invece l'interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) stando al quale: qualora l'assicurata eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16

  • 6 - LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) - pur essendo stato dichiarato conforme alla legge dal Tribunale federale (DTF 137 V 334 e DAS 2013 AI no. 33) - è stato invece di recente oggetto di critica da parte della Corte europea dei dritti dell'uomo (CEDU). c)Nella sentenza 7186/09 del 2 febbraio 2016, Di Trizio contro la Svizzera, la CEDU considerava discriminatorio in ragione del sesso un metodo di calcolo del tasso d'invalidità sfavorevole al lavoro a tempo parziale, maggiormente esercitato per l'appunto dalle donne. In risposta a tale giudizio nella lettera circolare no. 355, l'ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanata la seguente direttiva. "In seguito alla sentenza della CEDU e per rispettare la vita privata e familiare, nei casi che presentano una situazione simile a quella del caso «Di Trizio» andrà mantenuto lo statuto attuale e non si potrà quindi più applicare il metodo misto. Una situazione simile a quella del caso «Di Trizio» si ha quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

  • Revisione di una rendita o riduzione o concessione a tempo determinato della rendita nel quadro della prima concessione della rendita, e

  • riduzione del grado d'occupazione determinata da motivi familiari (obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni). Fino a nuovo avviso, in questi casi una riduzione del grado d'occupazione determinata esclusivamente da motivi familiari connessi agli obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni non costituisce più motivo di revisione. La persona assicurata mantiene lo statuto precedente, poiché la riduzione del grado d'occupazione che l'ha o l'avrebbe portata ad

  • 7 - esercitare un'attività lucrativa a tempo parziale o a ridurre il grado di occupazione della sua attività lucrativa a tempo parziale è o sarebbe stata determinata esclusivamente da motivi familiari. La possibilità di procedere a una revisione della rendita a seguito di un cambiamento dello stato di salute o della situazione economica della persona assicurata è invece mantenuta nei casi valutati secondo il metodo misto." d)Nell'evenienza, all'assicurata era già stato applicato il metodo misto in ragione dell'80 % in ambito lucrativo e del 20 % in attività domestiche all'epoca della definizione del grado d'invalidità nel 2007 con effetto a decorrere dal 2003. Attualmente tale assegnazione percentuale rimane invariata per cui l'assicurata non cade sotto la cerchia di persone alle quali il metodo misto non potrebbe essere applicato in ragione di quanto previsto alla lettera circolare no. 355. La percentuale di attribuzione ai rispettivi ambiti di competenza non è contestata e corrisponde alla volontà espressa dall'istante stessa in occasione dell'incontro tenutosi il 20 maggio 2015 a X._____ alla presenza di ambedue i coniugi, che certificavano - apponendovi la loro firma – che senza il danno alla salute l'istante sarebbe stata intenzionata a continuare a svolgere la propria l'attività di infermiera all'80 %.

  1. a)Nell'ambito della procedura di accertamento in vista della definizione del diritto a rendita l'assicurata presentava uno stato dopo poliomielite infantile con paresi residua all'arto inferiore destro e alla flessione del ginocchio sinistro con importanti disturbi della marcia, instabilità legamentosa cronica al ginocchio sinistro, stato dopo sindrome lombo- radicolare in S1 a destra durante la gravidanza, stato dopo artrodesi della tibiotarsica destra, stato dopo operazione per lussazione rotulea destra e stato dopo TBC con macchia polmonare residua a destra (vedi rapporti del 21 luglio 2005 dei dott. med. D._____ e E._____ e del 21 novembre 2005 dell'OMC). A seguito di queste importanti sequele neurologiche e
  • 8 - ortopediche, l'assicurata sviluppava una sindrome dissociativa motoria (ICD-10 F44.4) e di convulsioni dissociative (ICD-10 F44.5). Tale disagio psichico si risolveva comunque completamente (vedi relazione del dott. med. F._____ del 29 marzo 2006). b)All'epoca della fissazione della rendita d'invalidità l'assicurata era stata considerata non più idonea a svolgere la propria attività di infermiera, nell'ambito della quale era ritenuta inabile completamente. In attività adeguata era invece reputata sussistere un'abilità residua del 50 %. Infatti, l'istante, era portatrice di importanti disturbi della marcia con una paraparesi prossimo-distale predominante all'arto inferiore destro, altre problematiche ortopediche con accorciamento dell'arto inferiore destro, esiti di artrodesi della caviglia, un'instabilità bilaterale del ginocchio ed una iperlordosi lombare. Medicalmente la paziente veniva ritenuta in grado di svolgere un lavoro meno pesante - di quello di infermiera – prevalentemente in posizione seduta (ma non per molte ore onde evitare dolori lombari) e che non necessitasse di frequenti spostamenti. In tali attività la capacità lavorativa sarebbe stata del 50 %/60 % (vedi relazione del neurologo G._____ del 16 agosto 2005). Per il medico SMR invece la valutazione andava fatta ancora più restrittivamente: a seguito della grave compromissione degli arti inferiori per l'assicurata entravano in considerazione solo attività che non richiedessero sforzi fisici, senza porto di pesi e senza frequenti spostamenti. Ideale era ritenuta un'attività prevalentemente a sedere alternata alla posizione eretta. In una simile attività adattata la capacità lucrativa era del 50 % sull'arco della mezza giornata di lavoro con eventuali adattamenti ergonomici, come si imponevano per esempio a causa dell'asimmetria dei glutei (vedi rapporto del dott. med. H._____ del 9 marzo 2006). Conseguentemente il reddito conseguibile da invalida veniva stabilito sulla base di un grado di abilità nell'attività di aiuto medico ritenuta allora ancora confacente del 50 %.

  • 9 - c)Nell'ambito dell'attuale revisione, l'ufficio AI si fondava essenzialmente sulle allegazioni del dott. med. I._____ per concludere ad uno stato stazionario della paziente. In effetti, il 14 aprile 2015, il dott. med. I._____ qualificava come stazionaria la situazione della paziente e poneva la diagnosi di esiti da poliomielite con paraparesi amiotrofica arto inferiore distale destro, displasia bacino destro, dolore conico al bacino, alla spalla sinistra, ginocchio sinistro ed articolazione acromio-clavicolare sinistra. A livello degli arti superiori veniva segnalata una "stenia prossimale e distale". In merito alla capacità lavorativa il medico precisava vi fosse stato un peggioramento dopo la gravidanza, ma la situazione alla visita del 29 novembre (ndr: 2014) sarebbe progressivamente migliorata. Il medico si asteneva però dall'operare una propria valutazione dell'abilità lavorativa limitandosi a riprende l'asserzione dell'assicurata che "stima la propria attuale capacità in misura del 50 %. Per tratti brevi-medi deambula con due stampelle, mentre per i tratti più lunghi fa uso di una sedia a rotelle. Non vi sono deficit a livello del volto. Crampi alle mani in miglioramento così come dolori alle spalle. Persistono dolori al passaggio lombo-sacrale". Di ben diverso parere era invece il dott. med. K._____ che nel proprio rapporto di decorso datato 24 giugno 2015 rilevava un peggioramento della situazione di salute dell'assicurata nel senso di una compromissione non solo degli arti inferiori, ma anche di quelli superiori. In merito alla capacità lavorativa veniva indicata la possibilità di svolgere un lavoro di tipo sedentario per 3 ore giornaliere su 4 giornate alla settimana. Il medico confermava pertanto la completa inabilità in qualità di infermiera e la residua abilità come segretaria del 30 %. d)Paragonando la situazione clinica del 2005/2006 con quella rilevata attualmente, si evidenziano a livello di diagnosi le compromissioni alle spalle e degli arti superiori che in precedenza non venivano neppure evocate, anche se la paziente lamentava da sempre dei leggeri disturbi anche agli arti superiori. In queste condizioni non è possibile concludere

  • 10 - semplicemente all'invariabilità della situazione clinica, dopo che i soli lavori esigibili dall'assicurata sono quelli di tipo sedentario e che quindi richiedono generalmente un uso accresciuto degli arti superiori e dopo che la sola valutazione medica agli atti della residua capacità lucrativa sia stata ridotta dal 50 % al 30 % in attività adattata. L'assicurata è di fatto impiegata 12 ore alla settimana come segretaria presso uno studio di ergoterapia, per cui la valutazione che essa stessa fa della propria abilità lucrativa non può essere determinante. Sarebbe stato diverso, qualora l'assicurata avesse lavorato effettivamente al 50 % nell'attività adatta al suo stato. Già per questi motivi si giustifica il ritorno degli atti all'ufficio AI per l'esecuzione dei necessari accertamenti di carattere medico e la determinazione del tipo di attività e della percentuale di abilità ancora esigibili dalla paziente.

  1. a)L'invalidità delle persone che si occupano parzialmente dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana. L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97 cons. 3.3.1). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurata prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lei. Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), l'ufficio federale delle assicurazioni sociali, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera, ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse (vedi CIGI marginale 3086). Per il resto, l'importanza delle attività legate alla tenuta dell'economica domestica dipende dalle circostanze del caso concreto, come le dimensioni della famiglia, quelle della casa o dell'appartamento, le
  • 11 - condizioni di alloggio, le apparecchiature a disposizione, i mezzi ausiliari, la superfice da gestire ecc. (CIGI marginale 3085). b)La giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste domiciliari, in quanto gli uffici AI dispongono di collaboratrici specializzate, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99 s cons. 3.3.1). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4). c)In virtù poi dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire nella misura da lei ragionevolmente esigibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati ecc.). Deve cioè ripartire al meglio il proprio lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisioni del Tribunale federale 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 e I 257/04 del 17 marzo 2005 nonché DTF 130 V 97 cons. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.
  1. a)Nel ricorso, l'istante dubita già in generale della serietà dell'indagine domiciliare condotta. Sarebbe infatti incomprensibile che con una famiglia più numerosa, una casa più grande e dei problemi di salute in parte maggiori di prima (deambulazione autonoma impossibile anche per brevi tratte rispetto al passato) il grado d'impedimento nell'attività domestica sia diminuito rispetto al passato. Espressa in questi termini la censura, indubbiamente comprensibile, non può essere protetta, giacché il grado
  • 12 - d'impedimento al domicilio va valutato sulla base di ben concreti elementi di giudizio e non in esisto a considerazioni standard. In primo luogo va rilevato che le percentuali riferite alla valutazione delle varie attività domestiche ossequiano i limiti stabiliti dalla CIGI. Analizzando però più nel dettaglio gli esiti dell'inchiesta domiciliare, alcuni apprezzamenti lasciano effettivamente sussistere qualche perplessità sulla correttezza della valutazione operata. b)Per quanto riguarda la preparazione dei pasti, gli impedimenti riscontrati dall'assicurata nell'ambito dell'indagine del 14 marzo 2007 sono praticamente gli stessi di quelli accusati attualmente: cucina e bada ad avere le cose che utilizza maggiormente a portata di mano, fa fatica a mantenere la posizione eretta a lungo, riassetta la cucina da sola, ma per le pulizie da fino (del frigo e degli armadi) ricorre ad un'amica. L'assicurata quantifica il grado di affaticamento prodotto dal cucinare con la necessità di riposare poi una o due orette. Rispetto al passato deve attualmente cucinare, anche se non sempre (figlia è assente sul mezzogiorno durante i giorni di scuola), per tre persone e un bambino che al momento dell'inchiesta aveva un anno e necessitava verosimilmente ancora di un’alimentazione in parte diversa da quella degli adulti. In questa funzione la figlia e il marito aiutano ora l'assicurata a sparecchiare e mettere le stoviglie in lavatrice. In questo senso il maggior lavoro dovuto all'incremento del numero di commensali sembrerebbe compensato dall'aiuto prestato dai familiari. Che però il grado d'impedimento in questa mansione domestica sia addirittura diminuito dal 20 % al 15 % è difficilmente comprensibile, anche considerato che tale riduzione viene accentuata dalla maggiore importanza assegnata a tale mansione che prima era del 30 % mentre attualmente è passata al 32 %. Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto attiene al bucato e alla cura degli abiti. In che misura un notevole incremento degli abiti da lavare (da due a quattro persone) possa comportare una riduzione del grado

  • 13 - d'impedimento dal 15 % al 5 %, pur incontrando l'assicurata le stesse difficoltà è difficilmente comprensibile. È vero che figlia e marito aiutano a rimettere gli abiti piegati negli armadi, ma ciò non può certo compensare l'aumento della mole di lavoro che l'assicurata deve dedicare a lavare, piegare e in parte stirare i vestiti. Se è chiaro che per i figli possano essere scelti capi d'abbigliamento che non richiedano di essere stirati, per i due adulti la questione potrebbe essere meno evidente. c)Per quanto riguarda la pulizia dell'appartamento la valutazione non regge però alle censure di ricorso. L'assicurata è in grado di pulire i lavandini, i gabinetti e la doccia e di rifare i letti. I compiti di passare l'aspirapolvere, pulire i pavimenti, la vasca da bagno e i vetri nonché cambiare le lenzuola del letto non possono più essere assunti dall'istante e vengono svolti dal marito, dalla figlia e da un'amica. In presenza di simili ingenti impedimenti in questa funzione domestica - alla quale viene assegnata un'importanza del 19 % - la valutazione fatta è arbitraria. In questa funzione l'assicurata che non ha forza, deambula su di una sedia a rotelle, non può assumere posizioni inergonomiche e soffre di ingenti dolori alle spalle è impedita in modo decisamente più importante del 20 % ritenuto determinante. Basti solo ricordare che nell'ambito dell'indagine del 2007 quanto l'assicurata era ancora in grado di pulire i pavimenti e i vetri, il grado d'impedimento era in questa attività del 30 % in un contesto abitativo più piccolo e con la sola figlia a carico (quindi con meno persone che sporcano). Che i lavori risultanti da questo importante ambito domestico possano essere assunti praticamente interamente dalla figlia, dal marito e da un'amica dell'assicura non è proponibile in questi termini. Giustamente sia il marito che la figlia devono assistere l'assicurata nei lavori domestici in ragione di quanto si possa esigere da loro, ma non è dato ritenere che possano assumersi tutti i compiti che l'assicurata non è più in grado di svolgere, anche considerata la loro situazione di salute e di formazione (vedi considerando 5 che segue). In quest'ambito pertanto un grado

  • 14 - d'impedimento inferiore al 50 % non può essere in alcun caso giustificato (vedi per un termine di paragone la sentenza del Tribunale federale 9C_642/2010 del 26 aprile 2011 dove malgrado l'aiuto prestato dalla moglie veniva considerato una grado d'impedimento del 50 %; sentenza ticinese 32.2015.37 del 22 dicembre 2015, dove malgrado l'aiuto del marito veniva ritenuto un grado d'impedimento dell'80 % o la sentenza del Tribunale amministrativo S 11 11 dove gli stessi impedimenti con l'aiuto del marito erano stati valutati incidere in ragione del 50 %). d)Anche la valutazione operata al capitolo diversi non convince. La casa ha un orto ed un giardino che per l'assicurata sono molto importanti, permettendole uno scorcio di vita all'aperto. Infatti già nell'ambito della precedente indagine veniva ribadita l'importanza della possibilità di poter uscire all'aperto soprattutto col figlio piccolo, non essendole possibile portarlo a passeggio e/o vegliare su di lui durante le uscite su suolo pubblico, essendo costretta all'uso della sedia a rotelle. Rilevando semplicemente che dell'orto e del giardino si occuperebbe il marito, l'incaricata dell'indagine tralascia completamente di valutare se tale dato di fatto sia o meno relazionato al danno alla salute dell'assicurata. Anche per gli animali della casa, l'incaricata parte semplicemente dall'assunto che marito e figlia si occupino del cane e dei coniglietti nani senza e che tutti diano da mangiare ai gatti. Una vera valutazione in base alle necessarie attività legate a questi animali non è stata fatta (mangime, pulizia, portare a spasso, veterinario ecc.). Concludere in queste condizioni che nell'ambito dell'attività definita "diversi" non vi sia alcun impedimento appare alquanto riduttivo.

  1. a)Come è stato evocato in precedenza, in considerazione della situazione di salute dell'assicurata, sia al marito che alla figlia incombono degli obblighi di accresciuta e reciproca assistenza familiare. Vada al proposito precisato che durante gran parte dell'indagine viene ripetutamente fatto
  • 15 - riferimento al fatto che l'assicurata venga aiutata da un'amica per pulire la cucina a fondo, fare le spese, cambiare i letti, pulire i vetri o mettere il figlio in macchina. A tale terza persona non incombono obblighi di assistenza per cui l'aiuto prestato va debitamente considerato nel quadro degli impedimenti casalinghi imputabili all'istante. b)Per la figlia di 13 anni quest'assistenza familiare significa aiutare la madre oltre quanto fanno generalmente le altre compagne della sua età, specialmente accudendo il fratellino (come ha del resto fatto durante l'indagine a domicilio), aiutandola a sparecchiare e riordinare la cucina nonché a sistemare la spesa, riassettando la propria cameretta, rimettendo la biancheria nei cassetti e occupandosi per quanto possibile dei coniglietti nani e degli altri animali. Tenuto però conto del fatto che la figlia ha solo 13 anni e che manca da casa per frequentare la scuola tutta la giornata e tre sere la settimana, non è possibile contare sull'aiuto della stessa per riassettare la cucina dopo ogni pasto, per passare regolarmente l'aspirapolvere, per lavare i pavimenti o comunque per svolgere pressoché tutte le mansioni quotidiane che la madre non riesce ad eseguire. c)B._____ è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità di tre quarti (confermata nel 2016) sulla base di un grado d'invalidità del 69 %. La restante abilità lucrativa del 31 % viene messa a buon frutto lavorando con rendimento ridotto sull'arco di mezza giornata. Per raggiungere il posto di lavoro a Y., che dista da X. circa 47 km, l'assicurato ricorre ai mezzi pubblici a partire da Z._____, ciò che implica una partenza il mattino verso le ore 6:00 e il rientro pomeridiano verso le ore 14:00. Dopo una simile giornata lavorativa, è almeno lecito chiedersi in che misura dal marito possa essere preteso un aiuto notevole in pressoché tutte le attività domestiche quotidiane. Pure lasciando comunque aperta questa questione, non è in ogni caso corretto concludere che l'assicurata possa contare sull'aiuto di un marito al

  • 16 - beneficio di una rendita d'invalidità del 50 % (e che quindi è ritenuto abile per l'altra metà). Tantomeno nell'indagine sono stati indagati o approfonditi gli eventuali ostacoli che il marito dell'assicurata incontra in alcune attività domestiche propriamente a causa della sua invalidità e del conseguente rallentamento che ne risulta. Nel ricorso viene preteso che nell'esecuzione dei lavori, l'assicurato sarebbe superficiale e necessiterebbe di una sorveglianza costante per poter compiere adeguatamente l'incarico (per esempio pulire o togliere il vasellame dalla lavastoviglie), che potrebbe portare a passeggio il figlio solo se questi verrebbe messo nel suo passeggino malgrado C._____ inizi e voglia camminare. Nell'occuparsi del figlio poi, l'assicurato preferirebbe restare in casa anziché uscire. Inoltre, il marito dell'assicurata non riuscirebbe ad andare a spasso con il figlio e il cane assieme, ma solo con l'uno o l'altro. Sulla base degli esiti dell'indagine condotta, non vi sono elementi che permettano di concludere alla presa in considerazione di tali addizionali limitazioni. Giusta l'inchiesta a domicilio sarebbero stati presi in considerazione gli aiuti pretendibili dal marito e dalla figlia. L'affermazione, sprovvista di qualsivoglia concreta indicazione che simili limitazioni possano in qualche modo essere stati considerati, non basta per ammettere che l'incaricata abbia preso coscienza e quindi anche considerata e debitamente valutata la particolare situazione nella quale versa il marito dell'assicurata.

  1. a)Alla luce delle osservazioni che precedono, sia la situazione medica che quella a domicilio dell'assicurata non risulta chiarita a sufficienza per cui gli atti vengono ritornati all'ufficio AI per l'espletamento dei necessari accertamenti e la presa di una nuova decisione. In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza
  • 17 - riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Poiché il giudizio di rinvio equivale alla vincita della causa, i costi del procedimento pari a fr. 700.-- vanno accollati all'ufficio AI. b)Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA ha diritto alle ripetibili la ricorrente che vince la causa. Davanti al Tribunale amministrativo le organizzazioni di autoaiuto e le assicurazioni di protezione giuridica hanno diritto attualmente ad un'indennità oraria di fr. 160.-- (PTA 2010 ni. 31 e 32). Giusta al nota d'onorario del 31 maggio 2016, alla causa sono state dedicata 17 ore. Le spese conteggiate, soprattutto quelle delle pagine e copie, non corrispondono al dispendio effettivo per cui giusta la prassi di questo Giudice vanno stabilite complessivamente al 3 % dell'onorario. Ne consegue che l'indennità a titolo di ripetibili ammonta a fr. 3'025.70 ed è reputata comprendere l'onorario di fr. 2'720.--, le spese di fr. 81.60 e l'IVA di fr. 224.10. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono ritornati all'ufficio AI affinché proceda ai necessari accertamenti nel senso dei considerandi e provveda ad emanare una nuova decisione. 2.Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni versa ad’ A._____ fr. 3'025.70 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

  • 18 - 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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