S 2015 92

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 92 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 1. febbraio 2016 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., rappresentata dall'Avvocato lic.iur. Monica Albertini Morosi, ricorrente contro B., rappresentata dall'Avvocato Dr. iur. Gian Sandro Genna, convenuta concernente costi di ospedalizzazione

  • 2 - 1.A., 1934, cadendo accidentalmente subiva la frattura del collo del femore sinistro che necessitava in data 21 agosto 2014 dell'impianto di una protesi. Per l'infortunio in oggetto, la B. (qui di seguito semplicemente assicuratore malattie) corrispondeva le legali prestazioni assicurative. Il 4 settembre 2014, l'assicurata veniva trasferita dall'ORBV di O1_____ all'ORBV di O2______ per riabilitazione. Giusta la richiesta di garanzie per dette cure del 1. settembre 2014, la durata della degenza era prevista da due a tre settimane. Il 3 settembre 2014, l'assicuratore malattie garantiva l'assunzione dei costi di degenza per una durata di 14 giorni dal ricovero. Il 15 settembre 2014, l'ORBV di O2_____ chiedeva un prolungamento della garanzia fino al 30 settembre 2014, in quanto gli obiettivi non erano ancora stati raggiunti. Il 16 settembre 2014 la garanzia veniva protratta per un ricovero fino al 24 settembre 2014. Il 25 settembre 2014 veniva rilasciata una garanzia fino al 27 settembre 2014 con la precisazione che se un ritorno a casa il 27 settembre 2014 non fosse stato possibile, l'assicuratore malattie avrebbe assunto dal 28 settembre 2014 solo i costi in analogia al trattamento in casa anziani secondo il livello e la tariffa convenzionata. Il 30 settembre 2014 l'assicurata veniva dimessa dall'ORBV di O2_____. 2.Poiché tra le parti non era in seguito possibile trovare un accordo sull'assunzione dei costi generati dalla degenza dal 28 al 30 settembre 2014, in data 29 gennaio 2015 l'assicuratore malattie emetteva un provvedimento impugnabile nel quale rifiutava l'assunzione delle spese per il soggiorno in ambiente ospedaliero in assenza di una necessità di ospedalizzazione e indennizzava per detto intervallo di tempo le prestazioni per il soggiorno in una casa di cura (differenza a carico dell'assicurata fr. 1'725.--). La tempestiva opposizione presentata dall'assicurata il 12 febbraio 2015 veniva respinta con decisione 19 giugno 2015.

  • 3 - 3.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 18 agosto 2015, A._____ chiedeva l'accoglienza dell'istanza, l'annullamento del provvedimento impugnato e l'assunzione da parte dell'assicuratore malattie dei costi d'ospedalizzazione ancora scoperti pari a fr. 1'725.--. Per l'assicurata la necessità di una degenza sarebbe stata data in considerazione dell'intero quadro clinico presentato dalla paziente e della sua situazione personale. Si tratterebbe infatti di una persona anziana, affetta da una grave patologia oncologica e indebolita nel fisico. Per i medici dell'ORBV di O2_____ e per il curante la degenza ospedaliera sarebbe stata motivata. 4.Nella risposta di causa del 29 settembre 2015, l'assicuratore malattie postulava la reiezione del ricorso. Per la convenuta in ricorso, il curante non avrebbe indicato oggettivamente la necessità di un prolungamento della degenza ospedaliera e durante gli ultimi tre giorni di ospedale all'assicurata non sarebbero state profuse cure ospedaliere ma semplicemente delle terapie che avrebbero potuto essere prestate anche ambulatorialmente. 5.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte che, per quanto utili ai fini del giudizio, verranno riprese nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1.In applicazione all'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza è contestata

  • 4 - l'assunzione di prestazioni assicurative per un ammontare di fr. 1'725.--, per cui la competenza per dirimere la vertenza spetta al giudice unico.

  1. a)Conformemente all'art. 24 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie assume i costi delle prestazioni definite agli art. 25-31, secondo le condizioni di cui agli art. 32-34. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Secondo quanto stabilito dal capoverso 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, tra l'altro, gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate dal medico, dal chiropratico, da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico (lett. a), le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b), i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico (lett. d), nonché la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune (lett. e). I presupposti dell'assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art. 25 ss. sono specificati all'art. 32 LAMal. b)Giusta l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli art. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente (art. 32 cpv. 2 LAMal) e - se le prestazioni sono eseguite da medici svizzeri - sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; RAMI 2000 KV 132 pag. 283 ss. cons. 3). Inoltre, per l'assicurazione obbligatoria, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli art. 25-33 (art. 34 cpv. 1 LAMal).
  • 5 - c)Secondo l'art. 49 cpv. 4 LAMal in caso di degenza ospedaliera, la remunerazione è effettuata secondo la tariffa ospedaliera ai sensi del capoverso 1 finché la paziente, secondo l'indicazione medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non è più soddisfatta, per la degenza ospedaliera è applicabile la tariffa secondo l'articolo 50. L'art. 50 LAMal prevede che per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale secondo l'articolo 25a. I capoversi 7 e 8 dell'articolo 49 sono applicabili per analogia. Un soggiorno ospedaliero non implica, dunque, di per sé l'obbligo contributivo delle casse malati. Presupposto indispensabile alla nascita del diritto alle prestazioni per una cura ospedaliera è la necessità di misure terapeutiche o, almeno, diagnostiche che possono essere applicate soltanto in uno stabilimento ospedaliero (DTF 120 V pag. 206 e seg. cons. 6; RAMI 1989 pag. 154, 1977 pag. 167 e 1969 pag. 32).
  1. a)L'art. 56 cpv. 1 LAMal dispone che il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurata e lo scopo della cura. Il diritto alle prestazioni per cure ospedaliere presuppone dunque, in forza dell'art. 56 LAMal, che la degenza ospedaliera sia richiesta dall'interesse dell'assicurata e dallo scopo del trattamento. Non deve, cioè, essere possibile fare a meno dell'ospedalizzazione senza compromettere il buon esito del trattamento, ledendo così il diritto dell'assicurata ad essere curata in modo adeguato. Gli assicuratori malattie, chiamati a vigilare sul rispetto dell'economia di trattamento, possono e anzi devono rifiutare l'assunzione di provvedimenti terapeutici inutili o che avrebbero potuto essere rimpiazzati da altri, meno onerosi. Tale principio non concerne unicamente i rapporti tra assicuratori e fornitori di cure, bensì è ugualmente opponibile all'assicurata che non ha così alcun diritto all'assunzione e al rimborso di un trattamento non economico (DTF 127 V 46 cons. 2b; cfr. pure la sentenza non pubblicata
  • 6 - dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni K 35/04 del 29 giugno 2004, cons. 3). b)L'obbligo, per gli assicuratori malattie, di concedere delle prestazioni in caso di trattamento stazionario presuppone innanzitutto che la persona assicurata soggiorni in un ospedale, vale a dire in un istituto o in un suo reparto, preposto alla cura stazionaria di malattie acute oppure all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione. Inoltre, occorre essere in presenza di una malattia che renda necessari un trattamento acuto oppure una riabilitazione medica in condizioni ospedaliere. La necessità di ospedalizzazione si realizza, da un lato, se i provvedimenti diagnostici e terapeutici necessari possono essere praticati in modo appropriato unicamente in un ospedale e, dall'altro, se si sono esaurite le possibilità di una cura ambulatoriale e solo una terapia in ambito ospedaliero presenti delle possibilità di successo. L'obbligo di fornire delle prestazioni per soggiorno ospedaliero può giustificarsi anche se lo stato di salute dell'assicurata non lo rende indispensabile, ma il ricovero si impone per la particolare situazione personale e la cura medica non può essere realizzata al di fuori di una tale struttura (DTF 126 V 326 cons. 2b con riferimenti). c)Le terapie destinate a trattare i postumi di malattie possono avere luogo in ambiente ospedaliero. La riabilitazione ha per scopo di ripristinare, con l'ausilio di mezzi di ordine sanitario, funzioni perdute o di migliorare funzioni ridotte. I provvedimenti medici di riabilitazione si caratterizzano per il fatto che il trattamento della malattia è di per sé terminato per lasciare spazio a forme di terapia destinate a trattarne i postumi. La riabilitazione medica segue il trattamento dell'affezione e si propone di eliminare, mediante provvedimenti medici, il danno arrecato dalla malattia o dal suo trattamento alle capacità fisiche o psichiche. Nel caso di malattie croniche, la riabilitazione serve a conservare o addirittura a

  • 7 - migliorare le funzioni residue. La riabilitazione medica può avvenire in forma ambulatoriale, in ambito semi-ospedaliero, in una casa di cura o in una clinica specializzata, nel qual caso devono essere adempiute le condizioni per un soggiorno in ambito ospedaliero. La necessità di un soggiorno in ambito ospedaliero si determina in funzione dell'intensità del trattamento, del grado di impedimento, del genere delle cure richieste, della gravità della malattia principale o dell'intervento di complicazioni che vengono ad aggiungersi alle patologie già esistenti (sentenza non pubblicata dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni K 158/00 dell'11 giugno 2001; DTF 126 V 327 cons. 2c). d)Tuttavia, l'intensità del trattamento terapeutico, richiesto dalla malattia, non costituisce l'unico criterio per decidere se lo stato di salute giustifichi un'ospedalizzazione, soprattutto quando un'assicurata anziana che vive sola o con un'altra persona parimenti anziana si trova nell'impossibilità di ricevere a domicilio la sorveglianza e le cure richieste dal suo stato morboso. Come più volte ricordato dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni gli assicuratori malattie sono tenuti a finanziare il soggiorno ospedaliero anche se lo stato di salute dell'assicurata non lo rende indispensabile, ma il ricovero si impone per la particolare situazione personale e la cura medica non può essere realizzata al di fuori di una tale struttura (DTF 126 V 326 cons. 2b). In concreto non deve allora essere possibile fare a meno dell'ospedalizzazione senza compromettere il buon esito del trattamento, ledendo, così, il diritto dell'assicurata ad essere curata in modo adeguato. Nella sentenza 9C_369/2009 il Tribunale federale ha ribadito che anche se lo stato morboso della persona assicurata non richiede assolutamente un'ospedalizzazione, basta che le cure mediche non possano essere fornite che in ambiente ospedaliero a seguito della particolare situazione della paziente per giustificare la loro assunzione da parte dell'assicuratore malattia. Diversa è invece la situazione, qualora il ricovero non corrisponda ad una

  • 8 - necessità di ospedalizzazione, ma serva a ovviare ad una mancanza di posti liberi in un'altra struttura di accoglienza o sia dettato da motivi di natura sociale. e)La LAMal attribuisce un ruolo importante al medico fiduciario dell'assicuratore malattie che è divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento. Il suo ruolo persegue lo scopo di evitare agli assicuratori la presa a carico di misure inutili. Egli può inoltre offrire all'assicurata una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore malattie di versare prestazioni (sentenza non pubblicata dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni K 87/00 del 21 marzo 2001, cons. 2d).

  1. a)Nell'evenienza in esame non è contestata la necessità di una riabilitazione in ambiente ospedaliero, in quanto per detta degenza la convenuta ha corrisposto legali prestazioni dal 4 al 27 settembre 2014. La questione litigiosa riguarda unicamente la durata della riabilitazione in ambiente ospedaliero dal 28 al 30 settembre 2014. b)L'assicurata era stata ricoverata per trattamento riabilitativo in seguito alla rottura del collo femorale ed al conseguente impianto di una protesi cefalica all'anca sinistra. Quali complicazioni a seguito dell'intervento del 21 agosto 2014 subentrava una iponatriemia, con concentrazione di sodio pari a 123 mmol/L, e un'anemizzazione importante (valori dell'emoglobina di 73 g/L), che rendeva necessaria una trasfusione. Due settimane dopo il ricovero in ospedale per cure acute, la paziente veniva trasferita per trattamento riabilitativo. Oltre alle dirette conseguenze della caduta accidentale con rottura del collo del femore, all'epoca del trasferimento in ospedale riabilitativo, l'assicurata soffriva pure di un'infezione alle vie urinarie da E.coli multisensibile e da linfoma diffuso a grandi cellule B a
  • 9 - localizzazione extranodale (regione occipitale e laterocervicale destra), per il quale era stata sottoposta a radioterapia dal 28 maggio al 3 luglio 2014, lesione focale intra-pancreatica, aneurisma all'arteria renale di destra, ipertensione arteriosa, osteoporosi e sindrome vertiginosa cronica (vedi relazione dell'ORBV dell'8 ottobre 2014). c)Giusta la richiesta di garanzia del 1. settembre 2014 all'indirizzo della convenuta, all'entrata in ospedale la paziente presentava un'importante dipendenza assistenziale nelle attività della vita quotidiana, deambulazione invalidante, transfer impossibile senza aiuti e disturbi dell'equilibrio. Gli obiettivi che la riabilitazione si prefiggeva erano pertanto l'esecuzione indipendente delle attività basali della vita quotidiana, l'addestramento all'uso corretto di ausili, la rieducazione alla deambulazione, l'educazione ai transfer, la prevenzione di cadute e la terapia antalgica. Dopo le due settimane di intenso programma riabilitativo, comprendente la mobilizzazione in attivo e passivo dell'articolazione e la rieducazione alla deambulazione, la marcia risultava ancora molto instabile con una tendenza alla retropulsione e non era stato ancora possibile affrontare le scale, la paziente necessitava di aiuto per i transfer e nelle attività basali quotidiane. Un rientro al domicilio in sicurezza non era prospettabile per cui veniva richiesto un prolungamento della degenza fino al 30 settembre 2014. Gli obiettivi restavano il recupero della mobilità articolare, della deambulazione più sicura e il potersi alzare, vestire, camminare e coricare autonomamente. Quali interventi terapeutici venivano indicati la fisioterapia, l'ergoterapia, il training individuale delle attività della vita quotidiana e l'allenamento all'uso corretto di ausili. Poiché questi obiettivi erano reputati raggiungibili in circa due o tre settimane, veniva chiesto il ricovero fino al 30 settembre
  • 10 - d)In base alla situazione sopra descritta, ed in particolare alle chiare e oggettive indicazioni mediche fornite, è evidente che dall'entrata in ospedale a scopo riabilitativo l'assicurata avesse fatto degli indubbi progressi, anche se gli obiettivi auspicati dal trattamento riabilitativo non risultavano ancora raggiunti. Giusta la richiesta di prolungamento di garanzia era però evidente che i medici reputavano possibile il raggiungimento di tali obiettivi grazie ad una continuazione del trattamento fino al 30 settembre 2014. Poiché la convenuta dava garanzie solo fino al 24 settembre 2014, in tale data il dott. med. C._____ prendeva contatto con l'assicurazione ritenendo che la paziente non potesse ancora essere dimessa. A motivo della necessità di un ricovero di una ulteriore settimana (e quindi fino al 30 settembre 2014) il medico sosteneva vi fossero delle indubbie motivazioni mediche, in quanto la patologia tumorale giocava un importante ruolo nella condizione fisica e per l'allenamento preteso dalla paziente e la marcia era ancora caratterizzata dal pericolo di cadute. Entro una settimana, il medico prospettava fossero dati i requisiti per una dimissione. e)Per rifiutare la necessità del ricovero dal 28 al 30 settembre 2014 la convenuta adduce il fatto che la paziente non necessitasse di una degenza ospedaliera per le cure che le sarebbero state profuse e che tale necessità non potesse neppure venir dedotta dalla certificazione dell'oncologo dott. D._____ del 9 ottobre 2014. In effetti, quanto attestato dall'oncologo in detta data non giustifica come tale oggettivamente la necessità di un ricovero fino al 30 settembre 2014, anche se le informazioni fornite dal medico permettono di considerare che il quadro clinico della paziente fosse in parte aggravato anche da fattori estranei all'infortunio subito e riconducibili alla patologia oncologica. f)Prima dell'infortunio del 19 agosto 2014, l'assicurata viveva a casa con il proprio coniuge e lo scopo principale della cura di riabilitazione era quello

  • 11 - di permetterle un rientro in sicurezza al proprio domicilio, come è anche avvenuto. All'entrata in riabilitazione, la situazione della paziente era poi seriamente compromessa non solo dalle conseguenze della posa della protesi all'anca, ma anche da una serie di patologie secondarie che ne avevano ulteriormente minato il fisico. All'epoca del ricovero l'assicurata aveva compiuto 80 anni, subiva probabilmente ancora sempre gli effetti secondari del trattamento oncologico praticato tra il 28 maggio e il 3 luglio 2014 (vedi certificazione dell'oncologo del 17 agosto 2015), aveva appena subito un intervento operatorio, superato le complicazioni insorte a seguito di una iponatriemia e anemizzazione importante e soffriva di un'infezione alle vie urinarie. Si trattava pertanto di una paziente indubbiamente estremamente debilitata nel fisco e alla quale non potevano essere applicati dei semplici criteri standard quanto alla durata della riabilitazione. Considerati gli obiettivi che la cura si era prefissa, è evidente che il grave stato di prostrazione della paziente aveva avuto un influsso diretto sulla possibilità di recupero della deambulazione e dell'autonomia negli atti ordinari della vita. Un fisico tanto minato quanto quello dell'assicurata non può reagire a sollecitazioni motorie e muscolari alla stessa stregua di un corpo altrimenti sano e necessitante di riabilitazione unicamente a seguito di un intervento di protesi all'anca. Ma anche la necessità di una sorveglianza in ambiente ospedaliero è nell'evenienza da affermare. La ricorrente, alla dimissione dall’ospedale, pesava 35.4 kg su di un altezza di 1.62 m. Essa soffre di una sindrome vertiginosa cronica e di osteoporosi. In presenza di un tale quadro clinico è evidente che qualsiasi caduta o anche la sola predita dell'equilibrio possa avere per l'assicurata conseguenze devastanti. Pertanto una dimissione dal nosocomio il 24 settembre 2014, allorquando il dott. med. C._____ accertava ancora una insicurezza nella deambulazione e pericolo di caduta (vedi notizia telefonica del 24 settembre 2014) non poteva entrare in considerazione. Se a tale stadio del trattamento riabilitativo il dott. C._____ considerava ancora necessario e giustificato il

  • 12 - ricovero fino al 30 settembre 2014, la convenuta non poteva controbattere a tale affermazione semplicemente adducendo che si trattasse di un caso di cura, senza concretamente prendere dettagliatamente posizione sul quadro clinico descritto dal medico che seguiva personalmente la paziente durante la riabilitazione. g)La convenuta considera che le cure prodigate tra il 28 e il 30 settembre 2014 non avrebbero giustificato un'ulteriore degenza, in quanto il 28 e 30 settembre non sarebbero state effettuate terapie e quelle praticate il 29 settembre avrebbero potuto essere fatte anche ambulatorialmente. L'argomentazione è pretestuosa, in quanto il genere di terapie profuse durante tutta la degenza comprendeva propriamente la fisioterapia, l'ergoterapia, il training individuale delle attività quotidiane e l'allenamento all'uso corretto di ausili (vedi i mezzi terapeutici esposti nella richiesta del 15 settembre 2014), senza che venissero elencate terapie più specificatamente tipiche per un ambiente ospedaliero. Per il resto, il 30 settembre 2014 era il giorno della dimissione e il 28 settembre 2014 era una domenica e il fatto che in tale giorno della settimana non venissero prestate cure fisioterapiche o ergonomiche non è certo opponibile all'assicurata. Vada comunque ricordato che la riabilitazione comprendeva anche l'aiuto negli atti ordinari della vita e il sapersi destreggiare con l'uso di ausili. Durante queste tre giornate quindi, l'assicurata ha comunque potuto approfittare come in precedenza dell'aiuto e delle istruzioni del personale sanitario sia per compiere gli atti ordinari della vita che per spostarsi con l'ausilio del rollatore, oltre a poter indubbiamente recuperare nel fisico. Mentre poi dal protocollo del 27 settembre 2014 sembrava che la deambulazione fosse sicura, il 28 settembre la paziente era stata aiutata negli atti quotidiani in quanto permaneva una forte paura di cadere e gli spostamenti non apparivano sicuri (necessita di appoggiarsi continuamente alla parete o a qualcosa d'altro a causa dei giramenti di testa). Il 29 settembre seguiva una terapia

  • 13 - di cammino e poi mobilizzazione dell'anca. In tali circostanze, per questo giudice, la motivazione fornita dai medici a sostegno della necessità di una degenza fino al 30 settembre 2014 è giustificata dal profilo medico senza decurtazioni. La debolezza e la situazione di forte disagio fisico presentati della paziente a seguito di tutta una serie di patologie e complicazioni ha oggettivamente resi necessari dei tempi di recupero maggiori in ambiente ospedaliero onde ottenere il risultato sperato - e anche conseguito. Per questo il ricovero in ospedale riabilitativo fino al 30 settembre 2014 va a carico dell'assicuratore malattie. 5.In esito a quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione del 19 giugno 2015 con il precedente provvedimento 29 gennaio 2015 vengono annullati e i costi per degenza ospedaliera di fr. 1'725.-- vanno a carico dell'assicuratore convenuto. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la procedura è gratuita. La ricorrente che vince la causa e che si è avvalsa della collaborazione di una rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA ). Malgrado la sollecitazione del 17 novembre 2015, la rappresentante non ha introdotta la propria nota d'onorario. Giusta la prassi di questa sede, in questi casi l'indennità di parte viene da questo Giudice stabilita forfetariamente a fr. 800.--, IVA compresa (DTF 125 V 202 e PTA 1977 no. 108). Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è accolto e la decisione 19 giugno 2015 è annullata. La B., è tenuta a corrispondere i costi della degenza ospedaliera di A. presso il ORBV di O2_____ fino al 30 settembre 2014. 2.La procedura è gratuita.

  • 14 - 3.La B., è tenuta a corrispondere a A. un'indennità di parte di fr. 800.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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