VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 55 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciMeisser, Audétat attuariaKrättli-Keller SENTENZA del 15 settembre 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente idoneità al collocamento
2 - 1.A., 1953, di professione elettrotecnico, era dal 1998 occupato quale indipendente presso la ditta di cui è titolare e dal 2012 beneficia di una rendita d'invalidità da parte dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) di tre quarti. Dal 1 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 A. rivestiva la carica di sindaco di X._____ per un impiego al 50 %. Dal 1 gennaio 2015, l'assicurato rivendica il diritto all'indennità di disoccupazione per una disponibilità del 50 %. Nell'ambito degli ulteriori accertamenti condotti in vista della definizione del diritto all'indennità giornaliera, emergeva che l'assicurato intendeva svolgere in futuro la precedente attività indipendente per la ditta di cui era titolare e assumere dei mandati politici per conto del Comune di X., motivo per cui la cassa di disoccupazione OCST sottoponeva il caso per decisione al servizio cantonale. 2.Il 19 febbraio 2015, l'assicurato veniva allora invitato dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) a voler indicare in quale misura e durante quali orari fosse occupato con l'attività indipendente ed a determinare quando esattamente restasse a disposizione per il collocamento. Il 25 febbraio 2015, A. precisava di non poter indicare il volume dell'attività di indipendente, essendo lo stesso strettamente collegato agli incarichi di potenziali clienti. Durante il 2015 non avrebbe però ancora svolto alcun lavoro per la propria ditta, ma eseguito solo alcuni mandati politici per il Comune di X., senza alcuna assicurazione di un eventuale indennizzo. In ogni caso, le indennità da parte del comune come pure l'utile aziendale sarebbero stati quantificabili solo al termine dell'anno in corso e non prima. 3.Con decisione 6 marzo 2015, l'UCIAML riteneva A. inidoneo al collocamento e gli negava il diritto all'indennità di disoccupazione. In sostanza, l'assicurato non veniva ritenuto collocabile non potendo lo stesso indicare chiaramente le ore durante le quali sarebbe stato a
3 - disposizione del mercato del lavoro quale dipendente. La tempestiva opposizione presentata contro detto provvedimento veniva respinta in data 20 aprile 2015. 4.Nel ricorso dell'8 maggio 2015, A._____ chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e che fosse ritenuto idoneo al collocamento. Formalmente, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente. Dal profilo sostanziale, il lavoro svolto a titolo di indipendente sarebbe di carattere alquanto saltuario e di tipo su chiamata, fatto che gli permetterebbe di svolgere un'altra attività al 50 % senza alcun impedimento. In queste circostanze il rifiuto deciso non sarebbe difendibile. 5.Nella propria presa di posizione del 2 giugno 2015 l'UCIAML postulava la reiezione del ricorso. Già dal 1998 - e fino all'assunzione del mandato quale sindaco - l'assicurato avrebbe svolto l'attività di indipendente che intenderebbe del resto continuare a svolgere tuttora. Considerato quindi il carattere duraturo dell'attività indipendente e la mancata intenzione di fissare le ore disponibili per il collocamento, il rifiuto deciso sfuggirebbe alle censure di ricorso. 6.L'11 giugno 2015, l'istante rinunciava a replicare. Considerando in diritto:
6 - posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). b)Come giustamente addotto dall’ufficio convenuto, i lavoratori indipendenti non hanno diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, non essendo delle persone assicurate (vedi art. 2 cpv. 1 lett. a LADI). Questa regola vale analogamente anche per le persone che partecipano ad una società in qualità di soci, finanziatori, membri del consiglio di amministrazione ecc., per quanto siano in grado di influire sul potere decisionale del loro stesso datore di lavoro, come è indubbiamente il caso per il ricorrente che riveste la qualità di titolare della omonima ditta che giusta l'iscrizione a registro di commercio si occupa dell'acquisto, vendita, riparazione e montaggio di apparecchi elettrici. Per contro è ammessa un’idoneità al collocamento anche per quegli assicurati che svolgono un’attività indipendente a tempo parziale e che però cercano un’occupazione a tempo pieno o, come nel caso del ricorrente, che svolge un’attività indipendente a tempo parziale e che però cerca un’occupazione a metà tempo. Come tale il fatto di esercitare un’attività lucrativa indipendente non esclude quindi a priori l'interessato dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancanza d’idoneità al collocamento. c)Per quanto riguarda la disponibilità temporale a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è
7 - talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 cons. 3, 120 V 388 cons. 3a e sentenze del Tribunale amministrativo S 07 58 e S 06 94).
8 - collocamento (sentenza del Tribunale federale C 1/05 del 17 ottobre 2005 cons. 1.3 ed i numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Nell'evenienza, onde chiarire la fattispecie, all'assicurato veniva chiesto di indicare chiaramente durante tutti i giorni lavorativi della settimana, mattina e pomeriggio, quando fosse disponibile sul mercato del lavoro. Tale precisazione non è stata apportata essendo per l'interessato impossibile indicare il volume di lavoro e le ore settimanali in media dedicate all'attività indipendente. Di riflesso, l'istante ometteva anche qualsiasi indicazione sulla diponibilità come dipendente. In sede di ricorso, onde ovviare a tale mancanza di chiarezza, l'istante pretende che lavorerebbe solo su chiamata e che quindi sarebbe sempre disponibile ad assumere un lavoro. In effetti, giusta la prassi del Tribunale federale, se l'interessato può esercitare l'attività indipendente al di fuori dell'orario normale di lavoro, egli può essere ritenuto idoneo al collocamento (vedi sentenza del Tribunale federale C 275/04 del 10 novembre 2005 cons. 2.4 secondo paragrafo). Se però le cose dovessero effettivamente essere così, tale precisazione avrebbe potuto essere apportata già sul formulario richiesto, indicando che per tutti i giorni della settimana vi era una disponibilità di tre o quattro ore alternativamente il mattino o il pomeriggio. In realtà invece, l'assicurato non ha chiaramente indicato quando potrebbe lavorare come indipendente non perché contava di non avere alcun mandato, ma semplicemente perché al momento della compilazione del formulario gli era impossibile quantificare la sua attività di indipendente e tantomeno gli "incarichi conseguibili da potenziali clienti" (vedi presa di posizione del 25 febbraio 2015). Egli non pretendeva neppure che tale attività restasse del tutto marginale o che non potesse influire altrimenti sul tempo di lavoro a sua disposizione. Di sicuro intendeva comunque continuare con la stessa fino alla regolare età del pensionamento. In queste circostanze, l'istante non riteneva possibile quantificare quanto tempo avrebbe potuto dedicare all'attività dipendente propriamente non potendo quantificare concretamente quella di
9 - indipendente e non perché quest'ultima fosse da ritenere del tutto marginale come preteso nel ricorso. c)A sostegno della propria disponibilità, l'istante adduce l'assenza di qualsivoglia incarico da indipendente durante i primi due mesi del 2015. Durante detto periodo avrebbe svolto solo alcuni mandati per il comune senza comunque sapere se gli verranno retribuiti. In principio, la realizzazione di un utile o l'ottenimento di un indennizzo per i lavori eseguiti su mandato non è come tale decisiva. Come il Tribunale amministrativo ha già precisato in S 07 58, non sono le entrate effettive dell'attività di indipendente ad essere determinanti, ma il tempo che l'assicurato dedica a tale attività e durante il quale non può essere disponibile per un altro lavoro. Concretamente, il fatto che nei due mesi successivi alla cessazione del mandato di sindaco, la ditta non abbia ancora potuto contare su degli incarichi è abbastanza normale, considerata la temporanea cessazione dell'attività e la sua riattivazione a corto termine nonché il particolare periodo dell'anno. Del resto è evidente che l'istante, che prima dell'assunzione del mandato di sindaco viveva della propria attività di indipendente, deve attualmente rifarsi una clientela. Determinate in quest'ottica è però il tempo che l'indipendente dedica a questa attività (lavori amministrativi, comande, clientela, offerte, consulenze ecc.) e non quanto guadagna. Anche per i mandati che l'istante ottiene dal comune il ragionamento è lo stesso. Tali incarichi riducono ulteriormente la sua già ridotta disponibilità di tempo per dedicarsi a quella che pretende possa essere un'attività al 50 %. 4.In conclusione, l'istante non è riuscito a dimostrare quando esattamente sarebbe a disposizione del mercato del lavoro e quale potrebbe di conseguenza essere la sua perdita di lavoro computabile. Ne consegue che la decisione di rifiutare l'idoneità al collocamento va in questa sede
10 - confermata e che il ricorso deve essere respinto. La procedura è gratuita giusta quanto previsto all'art. 61 lett. a LPGA. Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni] L’interposto ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 3 giugno 2016 (8C_743/2015).