TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 166 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta dal giudice Racioppi e composta dalla vicepresidente Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 27 gennaio 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ attrice contro B._____ SA, convenuta concernente contributi LPP

  • 2 - 1.Per i propri dipendenti, la B._____ SA con sede a O.1._____ sottoscriveva il 6 maggio 2010 un contratto di affiliazione con A._____ (in seguito semplicemente fondazione LPP) con effetto a partire dal 1. febbraio 2010. Già il 2 novembre 2010, la B._____ SA eseguiva i dovuti versamenti dei contributi ancora scoperti solo dopo il secondo richiamo e l'accollamento delle spese amministrative di fr. 300.--. Nel corso degli anni successivi gli incassi dei contributi alla previdenza professionale si rivelavano sempre difficoltosi, tanto che la fondazione LPP era costretta a intraprendere la via esecutiva dopo aver ripetutamente diffidato la datrice di lavoro a voler versare i premi scoperti. In seguito alla disdetta pronunciata dall’attrice, il rapporto di filiazione veniva allora rescisso con effetto dal 30 aprile 2014. 2.Nel corso del mese di luglio 2014, la fondazione LPP avviava una nuova procedura esecutiva volta all'incasso dei contributi ancora scoperti per un ammontare di fr. 26'548.15 oltre a interessi di fr. 1'116.70 maturati dal 1. gennaio al 9 luglio 2014. Contro il precetto esecutivo staccato dall'Ufficio di esecuzione del Circolo di O.2._____ la B._____ SA faceva opposizione il 5 agosto 2014, contestando l'importo totale. 3.Mediante azione del 21 novembre 2014, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo dei Grigioni di voler condannare la B._____ SA al pagamento dell’importo di fr. 26'548.15, con interessi pari a fr. 1'116.70 dal 1. gennaio al 9 luglio 2014 e del 5 % dal 10 luglio 2014 in poi, oltre alle spese del precetto esecutivo. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione nell'esecuzione no. 20145214 dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di O.2._____ per l'ammontare dell'importo preteso dalla fondazione creditrice.

  • 3 - 4.Entro il termine assegnatole, la B._____ SA non introduceva alcuna risposta di causa. Considerando in diritto: 1.A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Giusta l'art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sull'organizzazione giudiziaria (LGA; CS 370.100), in veste di Tribunale delle assicurazioni il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le controversi ai sensi dell'art. 73 LPP. Essendo nell'evenienza la sede della ditta a O.1._____, la competenza ratione loci dello scrivente Tribunale in virtù dell'art. art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società anonima convenuta avendo sede nei Grigioni. Pacifica è pure la competenza riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, poiché la lite vede opposto un istituto di previdenza ad una datrice di lavoro e vertendo la controversia sul mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultima.

  1. a)Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP, la datrice di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliata a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale e l'affiliazione ha effetto retroattivo. Conformemente all’art. 66 LPP, l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi della datrice di lavoro e dei lavoratori. Il contributo della datrice di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi
  • 4 - lavoratori. La datrice di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione (CA) la convenuta all'azione si è impegnata ad attuare la previdenza professionale per i propri dipendenti ed a corrispondere i dovuti contributi (vedi art. 5.1 CA). L'ammontare di questi contributi, tenuti a considerare fattori quali il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia, il premio di rischio, il contributo per il fondo di garanzia e l'adeguamento al rincaro, è stabilito in base al piano delle prestazioni e di finanziamento (PPF) ed è assunto in ragione del 50 % dalla datrice di lavoro e dal dipendente. Le modalità di pagamento dei contributi sono invece oggetto degli art. 5.1 ss. CA. b)Per quanto concerne l’accollamento d’interessi di mora sulle prestazioni non corrisposte tempestivamente, sia la legislazione federale in materia di LPP che le condizioni contrattuali prevedono espressamente tale possibilità, nel senso che l’istituto di previdenza può pretendere interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e 5.4 CA). Giusta la disposizione di cui all'art. 5.4 CA, per i pagamenti effettuati prima della data di scadenza è accreditato un interesse mentre per quelli arretrati è addebitato un interesse di mora, senza notifica di una diffida. Per il resto la fondazione è autorizzata a fissare dei tassi di interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze. c)Per quanto riguarda i costi, questi sono disciplinati nel Regolamento dei costi (RC) che è parte integrante del CA. Giusta l'art. 2 RC, per interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati la fondazione LPP fattura all'impresa affiliata fr. 300.--. Per le procedura d'esecuzione, la continuazione dell'esecuzione o la domanda di fallimento, rispettivamente di realizzazione del pegno, l'importo delle

  • 5 - spese è di fr. 500.-- per ognuna di dette procedure, spese d'ufficio escluse. 3.In materia di prove, nel processo riguardante il versamento di contributi previdenziali, l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame da parte del Tribunale. Il principio inquisitorio (vedi anche art. 73 cpv. 2 LPP in fine che impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti), vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 376 cons. 4.1.1 e 117 V 263 cons. 1b nonché decisione del Tribunale federale 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010), ha però i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 con. 2, 122 V 150 cons. 1a con riferimenti). Per questo anche la datrice di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata.

  1. a)A fondamento della propria pretesa, la fondazione LPP ha allestito una dettagliata distinta delle fatturazioni inviate alla resistente e riguardanti i contributi previdenziali ancora dovuti. Giusta l'estratto conto del 20 novembre 2014, vengono singolarmente indicati i contributi pretesi dal giugno 2010 fino alla messa in esecuzione qui in discussione. Le pretese sono corroborate dagli allegati conteggi separati dei contributi per i dipendenti della ditta. Nessuna di tali fatturazioni, infatti, è stata materialmente contestata dalla datrice di lavoro in occasione della loro emissione. Non sussiste allora alcun motivo per dubitare che la totalità dei contributi fatturati da parte della fondazione LPP alla datrice di lavoro non corrispondano ai dettami della LPP ed a quanto concordato dalle parti nel CA e nei regolamenti che fanno parte integrante del CA. b)L'estratto conto del 20 novembre 2014 indica poi le spese di diffida ripetutamente accollate alla resistente il 2 novembre 2010, l'8 aprile 2011,
  • 6 - il 10 aprile 2012 e infine l'8 luglio 2013. Come evocato la base legale per il prelievo di fr. 300.-- di costi di diffida è contenuta all'art. 2 RC. Per il resto, queste ingiunzioni sono debitamente documentate, ad eccezione di quella intimata il 10 aprile 2012. A prescindere dal fatto che la convenuta all'azione non abbia mai contestato tale addebito, non vi sono motivi per considerare che l'accollamento dei fr. 300.-- per la diffida del 10 aprile 2012 non sia avvenuto a giusta ragione, giacché il mese di luglio successivo veniva avviata una procedura esecutiva. Per il resto, in data 20 luglio 2012, 10 gennaio 2013 e 31 ottobre 2013 la fondazione LPP ha avviato nei confronti della società anonima convenuta delle procedure esecutive o di continuazione dell'esecuzione che comportavano il ripetuto addebito dei costi d'esecuzione di fr. 500.-- e di quelli del precetto esecutivo di fr. 103.-- giusta quanto previsto dal RC. Dopo la prima messa in esecuzione, la convenuta corrispondeva il 20 settembre 2012 una parte dell'importo direttamente alla fondazione LPP, per cui quest'ultima era costretta - il 9 gennaio 2013 - a proseguire l'esecuzione per il restante ammontare, poi versato dalla datrice di lavoro in data 6 febbraio 2013. Queste procedure esecutive non appaiono sull'estratto del 9 gennaio 2014 (recte: 2015) messo a disposizione dall'Ufficio di esecuzione del Circolo di O.2._____ su richiesta del giudice dell'istruzione. Come però confermato dal preposto a tale ufficio, dette procedure erano effettivamente state avviate, ma la fondazione LPP le avrebbe immediatamente ritirate dopo il pagamento dell'importo preteso. Ai fini della presente controversia è però determinante unicamente il fatto che le esecuzioni siano state effettivamente avviate e che quindi le spese accollate alla resistente a questo titolo siano del tutto giustificate. Per l'esecuzione avviata il 31 ottobre 2013 venivano giustamente pretese le regolamentari spese di fr. 500.--, anche se per la continuazione dell'esecuzione dopo il parziale soddisfacimento del debito, la fondazione LPP rinunciava al prelievo di ulteriori spese.

  • 7 - c)Nell'esecuzione vengono richiesti anche interessi di mora del 5 % dal 1. gennaio al 9 luglio 2014, data dell'apertura dell'esecuzione. Prima del 31 dicembre 2013 infatti, gli interessi del conto corrente sono già stati calcolati - in base ad un tasso del 5 % per il dare e dello 0.25 % per l'avere - al 31 dicembre di ogni anno. Fermo restando che la base legale per il prelievo di interessi è contenuta agli art. 66 cpv. 2 LPP e 5.4 CA, resta solo da stabilire se il tasso applicato possa dar adito a critiche. Di regola, il tasso d’interesse è quello previsto dal regolamento vigente tra le parti. Nell'evenienza però, il CA si limita a prevedere che il tasso debba conformarsi alla situazione di mercato e che lo stesso possa essere adattato in qualsiasi momento alle nuove circostanze (art. 5.4 CA). In assenza di una disposizione contrattuale specifica, il tasso per l'interesse di mora è stato nel caso specifico fissato al 5 % e quindi stabilito o suggerito dalla disposizione sul tasso d'interesse moratorio conosciuto dal diritto delle obbligazioni (CO; RS 220) e che stabiliscono specificamente un ammontare del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO; DTF 127 V 390 e riferimenti nonché DAS 1994 LPP no. 2 cons. 3b/aa), per quanto non sia stato pattuito un tasso d'interesse superiore (art. 104 cpv. 1 e 2 CO). Per la situazione del caso in esame, non vi sono allora elementi che permettano di concludere all'inadeguatezza del tasso di interesse moratorio applicato o che lo stesso non si conformi alla situazione di mercato, per cui anche il prelievo di interessi per l'ammontare preteso va in questa sede protetto.

  1. a)La fondazione LPP chiede che venga rigettata in via definitiva l'opposizione nell'esecuzione no. 20145214 dell'Ufficio di esecuzione del Circolo di O.2._____. Occorre al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale
  • 8 - di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 cons. 3, 107 III 60ss). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito dell'azione, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Per questo, per l'importo di fr. 26'548.15, con interessi pari a fr. 1'116.70 dal 1. gennaio al 9 luglio 2014, viene in questa sede accordato il rigetto definitivo dell'opposizione. b)Giustamente, l'attrice non chiede il rigetto definitivo dell'opposizione per quanto riguarda i costi del precetto esecutivo di fr. 103.--. Relativamente alle sole spese del precetto esecutivo, queste seguono le sorti dell’esecuzione e vanno sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto dell’opposizione (DTF 71 III 144; sentenza del Tribunale federale B 21/02 dell’11 dicembre 2002 cons. 7), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito. Parimenti disattesa andrebbe la richiesta di rimborso di una tassa d'incasso giusta l’art. 19 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento ed eventualmente (OTLEF; CS 281.35), ritenuto che dette tasse, oltre a non dover essere anticipate dal creditore, in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – sono suscettibili di essere poste a carico dell'attrice. Nell'evenienza, pur non essendo specificato nel dettaglio se nelle spese del precetto esecutivo siano incluse anche tasse d'incasso, le spese di fr. 103.-- restano dovute dalla resistente all'azione, che

  • 9 - soccombe nell'ambito della presente controversia. Detto importo non viene però, per i motivi esposti sopra, incluso nell'ammontare oggetto del rigetto definitivo dell'opposizione.

  1. a)Giusta l'art. 73 cpv. 2 LPP, i cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323 cons. 1a, 126 V 149 cons. 4a, 124 V 287 cons. 3a). Giusta la prassi del Tribunale federale, il solo fatto di non intervenire in causa non è ancora sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta (DTF 124 V 288 cons. 4b). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, questa giurisprudenza è però stata precisata, nel senso che il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessata ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, la datrice di lavoro non adempie ai propri obblighi, ignorando le fatture ed i solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria per poi neppure intervenire nella causa, essa va reputata agire con molta leggerezza o addirittura in modo temerario, mirando - con il suo atteggiamento - ad ottenere solo una dilazione del termine di pagamento dei contributi (DTF 124 V 285 cons. 4b), non potendo la fondazione LPP agire semplicemente in via decisionale. In simili condizioni la controparte può essere tenuta al pagamento di spese di giustizia (vedi per la prassi di questo Giudice le sentenze S 12 83, 08 49, 07 200, 06 10, 04 104, 03 45 nonché 03 42). b)Nell'evenienza in oggetto, dalla sua affiliazione alla fondazione LPP la società anonima convenuta ha sempre dimostrato di avere serie difficoltà ad onorare i propri obblighi in materia di previdenza. Le innumerevoli
  • 10 - diffide e le procedure esecutive avviate durante i quattro anni di affiliazione non lasciano dubbi sul fatto che la convenuta abbia praticamente continuamente cercato un espediente per almeno ritardare i pagamenti dei contributi, come tali incontestabilmente dovuti e, in ragione della metà, già prelevati sui salari. Pertanto, lo scopo della datrice di lavoro - opponendosi all'esecuzione e costringendo la fondazione LPP ad intentare un'azione per il riconoscimento dei contributi non corrisposti – non è certamente mai stato quello di veder verificati in sede giudiziaria dei conteggi che contestava o sull'esattezza dei quali nutrisse dei dubbi, ma essa intendeva unicamente procrastinare per quanto possibile il pagamento dei contributi. Tale atteggiamento, tanto leggero da sfiorare la temerarietà, giustifica allora l'accollamento alla parte soccombente delle spese di procedura per un importo di fr. 1'000.--. Il Tribunale decide:
  1. a)L'azione è accolta e la B._____ SA, O.1., viene obbligata a versare alla A., l’importo di fr. 26'548.15 con interessi di fr. 1'116.70 dal 1. gennaio al 9 luglio 2014 e interessi di mora del 5 % dal 10 luglio 2014, accanto alle spese del precetto esecutivo di fr. 103.--. b)E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 20145214 dell’Ufficio di esecuzione del Circolo di O.2._____ per l'importo di fr. 26'548.15 e gli interessi di fr. 1'116.70. 2.Vengono prelevate
  • una tassa di Stato di fr.1'000.--

  • e le spese di cancelleria difr.257.-- totalefr.1'257.--

  • 11 - il cui importo sarà versato dalla B._____ SA, O.1._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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