TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 163 Tribunale delle assicurazioni Racioppi in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 10 febbraio 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dal sindacato Syna, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

  • 2 - 1.Prima di annunciarsi presso la disoccupazione e rivendicare il diritto all'indennità in ragione del 70% dal 12 giugno 2014, A., 1984, era impiegata in qualità di cameriera. Durante la consulenza del 19 agosto 2014, l'addetta al collocamento segnalava un posto di lavoro presso l'albergo B. e l'assicurata prometteva di annunciarsi immediatamente. Sul formulario di risposta del 15 settembre 2014, il potenziale datore di lavoro confermava che nessuno si era annunciato per il posto e che l'impiego restava ancora libero. 2.Chiamata a determinarsi al riguardo in data 18 settembre 2014, l'assicurata spiegava di non essersi presentata per il posto di lavoro, non avendo ricevuto alcuna lettera al riguardo. 3.Con decisione 25 settembre 2014, l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) sospendeva l'assicurata dal diritto all'indennità per la durata di 30 giorni dal 20 agosto 2014 per non essersi annunciata entro i debiti termini presso l'albergo B._____ come le era stato segnalato di fare. 4.La tempestiva opposizione mediante la quale l'assicurata contestava la segnalazione del posto di lavoro veniva respinta con decisione 22 ottobre
  1. Per l'UCIAML, in base al protocollo steso dalla responsabile dell'ufficio regionale del collocamento e allo scritto generato lo stesso giorno dall'elaboratore elettronico risulterebbe inequivocabilmente che durante il colloquio sarebbe stato fatto riferimento al posto di lavoro all'albergo B._____ e che la rispettiva intimazione scritta sarebbe stata consegnata personalmente alla disoccupata durante la convocazione. Il fatto che l'assicurata non abbia contattato il potenziale datore di lavoro giustificherebbe pertanto il provvedimento preso.
  • 3 - 5.Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 18 novembre 2014, A._____ chiedeva l'annullamento della sospensione decisa. Oltre a ritenersi priva di qualsivoglia colpa, l'istante ascrive l'omissione che le verrebbe rimproverata ad un probabile malinteso, avendo essa ben poca dimestichezza con il tedesco e l'italiano. In ogni caso la sanzione decisa sarebbe sproporzionata rispetto alla violazione commessa, anche considerato che la ricorrente avrebbe poi trovato un posto di lavoro a partire dal mese di dicembre 2014. 6.Nella propria presa di posizione, l'UCIAML concludeva alla reiezione del ricorso. Le allegazioni fornite dall'assicurata nel ricorso non meriterebbero protezione. Se l'assegnazione non fosse stata chiara, l'assicurata avrebbe potuto chiedere spiegazioni alla responsabile del collocamento propriamente in occasione del colloquio del 19 agosto 2014. 7.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Di nuovo l'istante adduceva di aver telefonato all'albergo B._____ in data 22 settembre 2014 e l'UCIAML intravvedeva in tale atteggiamento un maldestro tentativo da parte dell'interessata di riparare in parte all'omissione imputatale. Considerando in diritto: 1.La controversia verte sulla liceità della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 30 giorni. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l'istante ha un

  • 4 - guadagno assicurato di fr. 2'444.--. La rispettiva indennità giornaliera (80 %) ammonta a fr. 90.10 (diviso 21.7). Poiché la sospensione decisa di 30 giorni corrisponde ad un valore litigioso di fr. 2'703.-- e non essendo neppure prescritta una composizione a cinque, è nell’evenienza data la competenza del giudice unico.

  1. a)In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. L'assicurata è tenuta ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 prima frase LADI). L’art. 16 cpv. 1 LADI stabilisce che la persona disoccupata è tenuta di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. Il capoverso 2 precisa poi quali occupazioni non possano essere considerate adeguate. L’esigibilità di un’occupazione va valutata anche in base alla Convenzione no. 168 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione conclusa a Ginevra il 21 giugno 1988 e entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991. Giusta l’art. 21 della Convenzione le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto in caso di disoccupazione totale possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte, in una misura prescritta, se l’interessata rifiuta di accettare un impiego adeguato. Nel valutare l’adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell’età della disoccupata, della sua anzianità nella professione anteriore, dell’esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle
  • 5 - ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell’interessata ecc.. b)Secondo la prassi del Tribunale federale (DTF 122 V 34 cons. 3b), realizza le condizioni di sospensione, ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, anche quell’assicurata che non rinuncia espressamente ad assumere l’occupazione propostale, ma che con il suo comportamento pregiudica le possibilità di un’assunzione (DLA 1984 no. 14 e 1982 no. 5). Onde porre fine alla propria disoccupazione, l'assicurata deve in occasione delle trattative di lavoro dimostrare in modo evidente la propria disponibilità a concludere un contratto. In questo senso qualsiasi atteggiamento proprio a compromettere tale conclusione va qualificato come una violazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, indipendentemente dal fatto di sapere se l'assicurata non si sia neppure presentata per il posto di lavoro o abbia con il suo atteggiamento durante il colloquio di assunzione vanificate le possibilità di concludere un contratto di lavoro (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, parte sulla Soziale Sicherheit, 2. edizione 2007, pag. 2431 s., marginale 844; JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 148). Anche il Tribunale amministrativo (sentenze S 11 98, S 00 201 e S 98 620) considera che sia colei che non si presenta ad un colloquio d’assunzione o che con il suo comportamento pregiudica le proprie possibilità d’assunzione che colei che rifiuta di iniziare un’occupazione segnalata o assegnata si rendano punibili per una violazione del citato disposto. c)Infatti, se da un lato, in conformità all’art. 85 cpv. 1 lett. a LADI, i servizi cantonali sono tenuti a consigliare i disoccupati e ad adoperarsi per collocarli eventualmente con l’aiuto degli uffici regionali di collocamento, d’altro canto, l’assicurata, che fa valere il diritto a prestazioni assicurative, è tenuta a minimizzare il danno (DTF 125 V 197 cons. 6b) e fare tutto

  • 6 - quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per abbreviare o evitare la disoccupazione. La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione della persona assicurata al danno da lei provocato (DTF 126 V 523; GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, marginale 2 all'art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (JACQUELINE CHOPARD, op.cit., pag. 24 s.). Una colpa è data quando l'insorgere o il perdurare dello stato di disoccupazione non è riconducibile a motivi oggettivi, ma ad un atteggiamento evitabile dell'assicurata di cui l'assicurazione non è tenuta a rispondere. d)In termini di prove, spetta all'ufficio convenuto comprovare con il necessario grado della probabilità preponderante, generalmente applicabile nell'ambito della assicurazioni sociali, che l'istante abbia violato i propri doveri di persona disoccupata (DTF 129 V 181 cons. 3.1 e 402 cons. 4.3.1; 119 V 339 cons. 1 e 118 V 289 cons. 1b con i rispettivi riferimenti).

  1. a)Nell'evenienza concreta non è contestato che il lavoro assegnato alla ricorrente fosse esigibile, anzi l'assicurata nella sua presa di posizione del 23 settembre 2014 adduceva che avrebbe accettato volentieri l'attività segnalatale. Non vi sono allora motivi per disquisire oltre su tale aspetto. Sulla controversa assegnazione di un lavoro, la ricorrente sosteneva in un primo tempo di non aver "ricevuto alcuna lettera al riguardo". Contrariamente però a quanto sembra pretendere l'istante,
  • 7 - un'assegnazione non deve avvenire tramite corriere postale o lettera raccomandata. In generale l'intimazione avviene nel momento in cui l'assicurata ha accesso alla comunicazione (vedi sentenza del Tribunale federale 8C_526/2009 del 23 giugno 2009). Naturalmente l'onere della prova quanto all'intimazione dell'assegnazione di un lavoro spetta all'autorità. In base all'estratto del protocollo del colloquio tenutosi il 19 agosto 2014 risulta che la consulente al collocamento avrebbe discusso con la disoccupata del posto libero presso l'albergo B., le avrebbe consegnata l'assegnazione scritta e la ricorrente avrebbe promesso di annunciarsi immediatamente. Dal sistema di elaborazione dei dati emerge poi che il 19 agosto 2014 sia stata generata l'assegnazione riguardante il lavoro in oggetto, con l'indicazione della ricorrente come destinataria della sollecitazione. In queste condizioni l'ufficio convenuto è riuscito a dimostrare, con il necessario grado della probabilità preponderante, che l'intimazione scritta dell'assegnazione sia avvenuta brevi manu in occasione del colloquio del 19 agosto 2014. b)Nel proprio ricorso, la ricorrente non invoca più la tesi del mancato recapito postale dell'assegnazione, ma adduce di essere stata vittima di un malinteso, probabilmente a causa della poca padronanza che essa ha della lingua tedesca o italiana. Anche questa pretesa non convince. Dall'estratto del protocollo dell'abboccamento avuto con la consulente in data 19 agosto 2014 emerge come nella mezz'oretta di colloquio le due parti abbiano parlato del ritorno dalle tre settimane di vacanze trascorse dall'istante in Portogallo, della riammissione immediata al programma, della volontà della disoccupata di rivendicare il diritto all'indennità solo in ragione del 70 % a causa degli impegni familiari, in particolare dell'età dei figli, e di un possibile posto di lavoro presso l'Hotel C. senza però la necessità del turno serale. Se le difficoltà dell'assicurata a capire ed a esprimersi nell'idioma locale fossero state tali da non capire le poche

  • 8 - indicazioni contenute sull'assegnazione fattale, tale fatto avrebbe trovato verosimilmente riscontro sul protocollo. Se poi vi fossero state difficoltà di comprensione è poco spiegabile come mai l'assicurata abbia promesso alla consulente di annunciarsi immediatamente per il posto assegnatole mentre in realtà non lo faceva. c)Anche il fatto che l'assicurata abbia reagito alla sollecitazione fattale il 21 agosto 2014 da parte della collocatrice e quindi abbia subito contattato l'Hotel D._____ per un lavoro di 12 e poi di 9 giorni durante il mese di settembre non contrasta con quanto addotto in precedenza. L'assegnazione a cui l'assicurata non ha dato seguito prevedeva un inizio dell'attività il 1. ottobre 2014 per cui l'assicurata restava collocabile per tutto il mese di settembre 2014, senza che potessero sorgere conflitti con il posto di lavoro assegnatole il 19 agosto 2014. d)Infine, anche il tentativo di contattare l'albergo B._____ il 22 settembre 2014 è ai fini del giudizio irrilevante. Sullo scritto consegnato all'assicurata il 19 agosto 2014 era indicata la necessità di contattare telefonicamente la persona responsabile entro due giorni lavorativi. Pertanto, indipendentemente dal fatto che a seguito di detta conversazione telefonica un contratto non fosse comunque venuto a termine, l'attesa di oltre un mese è in ogni caso atta ad annientare qualsiasi buona possibilità di successo per l'ottenimento dell'impiego. Ne consegue che l'assicurata è stata giustamente ritenuta aver violato l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

  1. a)La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). La
  • 9 - colpa grave è data se l’assicurata ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 3 OADI). Giusta la prassi, il non dar seguito ad una segnalazione equivale al rifiuto di un'occupazione e va sanzionato come colpa grave (vedi sentenze del Tribunale federale 8C_7/2012 del 4 aprile 2012, C 33/06 del 15 dicembre 2006 e C 304/02 del 28 aprile 2003). b)L’assicurata è stata sospesa dal diritto all’indennità per la durata di 30 giorni. Con ciò è stata ritenuta nei suoi confronti una colpa al limite di quella mediamente grave. In principio, il fatto di compromettere con il proprio comportamento le reali possibilità di ottenere un posto di lavoro idoneo deve essere considerato come una colpa grave (sentenze del Tribunale amministrativo S 00 201 e S 99 54), comportante una sanzione minima di 31 giorni. Che soggettivamente l'assicurata non si senta responsabile dell'omissione è indifferente ai fini del giudizio come irrilevante è che non si tratti di una recidiva. La sanzione va decisa in base ad una valutazione oggettiva dell'atteggiamento assunto dall'assicurata e già una sola violazione dei doveri di disoccupata implica l'accollamento di una sanzione. Di principio, il fatto di non concorrere per un lavoro idoneo senza un valido motivo è un fatto grave in quanto si compromettono con ciò le possibilità di mettere fine alla disoccupazione. Con la sospensione decisa e ritenendo quindi a carico dell'assicurata solo una colpa mediamente grave, l’ufficio convenuto ha pertanto già dato prova di una certa magnanimità, del resto giustificata in parte dal fatto che il lavoro segnalato fosse solo a tempo determinato. Per contro l'assunzione di un altro impiego dal dicembre 2014 non può essere presa in considerazione giacché l'assegnazione qui in discussione riguardava un lavoro a partire dal 1. ottobre 2014. L'assicurata avrebbe di conseguenza potuto mettere fine alla disoccupazione due mesi prima. Un'ulteriore riduzione della sanzione, per motivi di contingenze finanziarie

  • 10 - e di famiglia non entra invece in considerazione, già in ossequio al grado della colpa previsto dal testo di legge e che non è stato qui applicato. 5.Per i motivi esposti in precedenza, la decisione impugnata merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 61 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RU 830.1), la presente procedura è gratuita. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è respinto. 2.La procedura è gratuita. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

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