TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 152 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Racioppi e composta dalla vicepresidente Moser e dal presidente Meisser, Krättli-Keller attuaria SENTENZA del 24 febbraio 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata dalla Pro Infirmis, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni complementari

  • 2 - 1.A._____ è al beneficio di prestazioni complementari alla sua rendita di vecchiaia dal 2006. In base alla documentazione allora prodotta, la petente ometteva di indicare - come facente parte della propria sostanza già dal 1981 - il fondo no. 126, La B., sito in zona edilizia a X.. In occasione della periodica revisione della prestazione complementare nel 2010, l'assicurata dichiarava sul modulo aggiuntivo PC 1 (proprietà fondiaria) di possedere del terreno e allegava la dichiarazione fiscale in base alla quale la sostanza immobiliare era stimata a fr. 56'000.--. Nel nuovo calcolo della prestazione complementare la proprietà immobiliare non veniva però erroneamente presa in considerazione. 2.Nella revisione del 2014, la proprietà fondiaria veniva inclusa nel calcolo della prestazione, che risultava conseguentemente inferiore a quella erogata fino ad allora. Il 18 agosto 2014 all'assicurata veniva allora richiesta la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite durante gli ultimi cinque anni, ovvero per il periodo tra il 1. settembre 2009 e il 30 aprile 2014, per complessivamente fr. 29'533.--. La tempestiva opposizione dell'11 settembre 2014, mediante la quale l'assicurata faceva valer la perenzione del diritto di chiedere la restituzione, veniva respinta il 10 ottobre 2014. 3.Nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo il 28 ottobre 2014, A._____ chiedeva l'annullamento della richiesta di restituzione, invocando la perenzione della pretesa. Essendo intervenuta una revisione anche nel 2010, all'epoca la cassa di compensazione avrebbe dovuto accorgersi dell'errore disponendo in detto momento di tutti gli indispensabili dati per calcolare correttamente la prestazione complementare.

  • 3 - 4.Nella risposta di causa del 10 novembre 2014, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione) chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma della restituzione richiesta. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, il termine di perenzione per errori commessi dall'amministrazione non decorrerebbe già a partire dal 2010, momento del primo errore, ma dal 2014, allorquando l'errore precedentemente commesso sarebbe stato anche effettivamente scoperto. 5.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano semplicemente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1.E' controversa la richiesta di restituzione di prestazioni indebitamente percepite confermata nella decisione su opposizione 10 ottobre 2014. Come giustamente addotto dalla convenuta una richiesta di condono è estranea al presente procedimento, essendo previamente indispensabile statuire sulla liceità della richiesta di restituzione. Necessariamente, infatti, una richiesta di condono presuppone la validità della richiesta di restituzione e tale esonero dal pagamento non può pertanto essere fatto valere prima della conferma dell'obbligo di restituzione.

  1. a)L'obbligo di restituzione sancito all' art. 25 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA])
  • 4 - della decisione – formale o informale – che ha riconosciuto le prestazioni in causa (DTF 130 V 319 cons. 5.2, 129 V 110 seg. cons. 1). In principio, il riconoscimento di una prestazione indebita costituisce un errore manifesto (DTF 126 V 401 e 125 V 389 cons. 3). b)Nell'evenienza tali presupposti non vengono neppure contestati in quanto la prestazione è stata sin dalla sua iniziale erogazione nel 2006 calcolata in modo erroneo, non avendo la richiedente correttamente indicato di possedere anche un fondo in zona edificabile. Dal 2010, la prestazione è stata versata in parte indebitamente non avendo la cassa di compensazione incluso nel calcolo la proprietà immobiliare, nel frattempo correttamente dichiarata dall'avente diritto alla prestazione complementare.
  1. a)Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Questo disposto ha ripreso, estendendolo agli altri ambiti, il principio sancito dal vecchio art. 47 cpv. 2 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA, anche se la giurisprudenza sviluppata sotto l'egida del vecchio diritto può trovare analoga applicazione (DTF 133 V 579 cons. 4.1 e riferimenti). Rifacendosi alla prassi sviluppata in relazione all'abrogato art. 47 cpv. 2 LAVS, il Tribunale federale (delle assicurazioni) operava in DTF 110 V 304 cons. 2a un cambiamento della prassi sancita ancora in DTF 100 V 163. In quest'ultimo giudizio, la Corte affermava che l'espressione "aver conoscenza" del fatto contenuta nella legge significava "rendersi conto" della circostanza di cui si tratta. Per detta giurisprudenza il termine di perenzione di un anno cominciava quindi a decorrere dal momento in cui
  • 5 - l'amministrazione si rendeva conto dell'indebito versamento e non già da quando essa avrebbe oggettivamente potuto o dovuto rendersi conto dell'errore commesso. Nel caso contrario, concludeva il Tribunale, sarebbe praticamente stato impossibile per l'amministrazione - specie trattandosi di errori di calcolo, ove si deve sempre presumere che gli organi dell'assicurazione avrebbero dovuto rendersene conto - esigere, dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla decisione resa, la restituzione delle prestazioni versate a torto. Nel successivo giudizio invece, dove il ricorrente contestava tale prassi adducendo che "ritenere determinante il momento in cui l'amministrazione effettivamente si rende conto dell'erronea indicazione del richiedente potrebbe rendere illusoria la prescrizione di un anno prevista dalla legge", dal momento che il termine di decorrenza della stessa non sarebbe di principio mai accertabile, la massima istanza federale riteneva che dette critiche giustificassero un riesame della citata prassi e concludeva che il momento in cui si "ha conoscenza" significa in questo contesto il momento nel quale, secondo le circostanze, ci si sarebbe dovuti accorgere, usando la dovuta attenzione, del fatto giustificante il risarcimento (cfr. DTF 108 V 52 cons. 5 e sentenze ivi citate). Pe il Tribunale federale, conformemente alla volontà del legislatore, l'estensione di questa interpretazione in materia di restituzione dell'indebito avrebbe avuto quale scopo quello di obbligare l'amministrazione a dar prova di diligenza, da un lato, e di proteggere l'assicurato, qualora essa venisse meno a questo suo dovere di diligenza, d'altro lato (DTF 110 V 304 cons. 2a). b)Malgrado questo cambiamento della prassi, il Tribunale federale considerava però doveroso tenere in giusta considerazione anche le difficoltà che la soluzione sancita in DTF 110 V 304 avrebbe comportato per l'amministrazione nel chiedere la restituzione di prestazioni indebite. Per non rendere illusoria la possibilità conferita agli organi

  • 6 - dell'assicurazione di esigere la restituzione di prestazioni versate a torto qualora la restituzione fosse addebitabile ad un errore dell'amministrazione – per esempio in seguito ad un errore di calcolo – la nuova giurisprudenza andava compresa nel senso che quale inizio del termine di prescrizione fosse da ritenere non il giorno in cui l'errore veniva commesso, bensì quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo contabile – e prestando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (DTF 124 V 380 cons. 1 e 110 V 302 cons. 2a). c)Per il Tribunale federale questa giurisprudenza troverebbe la propria giustificazione anche nel fatto che in occasione di un nuovo calcolo (annuale) della prestazione complementare andrebbero in principio presi in considerazione solo i cambiamenti di fatto o di diritto che darebbero adito a modifiche, senza la necessità di controllare ogni volta se i dati contenuti sul formulario siano stati a suo tempo anche giustamente computati. La situazione sarebbe però diversa nell'ambito della revisione periodica, ogni quattro anni, della situazione economica. Al più tardi in tale occasione una prestazione erogata a torto andrebbe considerata come riconoscibile, così che la prescrizione relativa di un anno sarebbe reputata iniziare a decorrere dal momento in cui il diritto al rimborso sarebbe quantificabile (DTA 139 V 570 cons. 3.1 e riferimenti). In questo senso quindi, pur partendo dal presupposto che una decisione con cui siano riconosciute delle prestazioni complementari possa esplicare effetti solo per un anno (art. 9 cpv. 1 LPC e DTF 128 V 39) e che quindi l'importo della stessa vada ricalcolato annualmente, il momento nel quale secondo le circostanze ci si sarebbe dovuti accorgere dell'errore non può essere lo stesso. L'annuale verifica di tutte le posizioni che compongono il calcolo della prestazione complementare costituirebbe per le casse di

  • 7 - compensazione un dispendio di mezzi e forze del tutto inesigibile nell'ambito della cosiddetta amministrazione di massa. Il legislatore avrebbe allora tenuto conto di tale fatto all'art. 30 dell'ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC; RS 831.301) prevedendo che gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari debbano riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari (DTF 139 V 570 cons. 3.1 in fine).

  1. a)Nell'evenienza concreta, la convenuta si richiama al fatto che il primo errore da parte sua sarebbe occorso nel 2010 e che quindi solo in occasione della successiva revisione nel 2014 sarebbe stata possibile la sua scoperta. Conseguentemente la prescrizione annuale avrebbe potuto iniziare a decorrere solo nel 2014. L'istante non contesta la giurisprudenza invocata alla resistente in ricorso, ma reputa che questa non trovi applicazione nell'evenienza concreta in quanto l'errore commesso da lei stessa (e non quello dell'amministrazione) avrebbe dovuto palesarsi alla cassa di compensazione già in occasione della revisione quadriennale del 2010. In effetti, la situazione del caso in oggetto è particolare in quanto l'errore è in pratica rimasto lo stesso, ma inizialmente era imputabile all'assicurata e in seguito all'amministrazione. b)A sostegno della propria tesi, la convenuta invoca essenzialmente due giudizi della massima istanza federale, che però sulla questione qui controversa (riesame in occasione di una ordinaria revisione) non apportano alcun valido chiarimento. Nella sentenza 9C_672/2013, l'ordinaria revisione della prestazione avveniva nel 2012 mentre i fatti determinati per la restituzione erano fatti risalire al periodo tra il 1. settembre 2010 e il 30 novembre 2012, quindi al di fuori dell'ordinario termine di revisione. Nel giudizio 9C_877/2010 la rendita veniva erogata sulla base di una sentenza non ancora cresciuta in giudicato (primo
  • 8 - errore). La decisione dell'assicuratore veniva in seguito annullata in sede di tribunale cantonale delle assicurazioni, senza che seguisse un adeguamento della rendita (secondo errore). Per il Tribunale federale, l'obbligo di restituzione richiesto anni dopo, era considerato perento dopo che la cassa non aveva corretta l'erogazione di prestazioni al momento dell'intimazione del giudizio cantonale.
  1. a)Quando l'errore è imputabile alla persona assicurata, la prescrizione non inizia a decorrere con l'erogazione della prestazione indebita, ma dal (successivo) momento in cui l'amministrazione in occasione di un controllo avrebbe dovuto accorgersi dell'errore (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., marginale 39 all'art. 25 LPGA; DTF 124 V 383). Occorre allora previamente stabilire se nel 2010 in occasione della revisione ordinaria della prestazione la convenuta avrebbe dovuto accorgersi, usando la dovuta attenzione, del fatto giustificante il risarcimento. b)Nella primavera del 2010, allorquando veniva ritornato il modulo riguardante la revisione della prestazione complementare, l'assicurata indicava di possedere un terreno e sul foglio aggiuntivo riguardante la proprietà riportava il valore di fr. 56'000.--, come ritenuto nella decisione di tassazione cantonale e comunale del 2008 che allegava. Nel nuovo calcolo della prestazione operato nel giugno 2010 la sostanza immobiliare non veniva però computata. Alla luce della chiara e separata dichiarazione della sostanza operata dall'istante forza è di constatare che la cassa di compensazione avrebbe dovuto necessariamente rendersi conto dell'omissione perpetrata dall'assicurata quanto all'esistenza del terreno e quindi dell'erroneità del calcolo della prestazione operata dalla sua erogazione nel 2006. Scopo della revisione ordinaria era propriamente quello di verificare i fattori di reddito e di sostanza
  • 9 - dell'assicurata. Oggettivamente, l'incremento della sostanza dovuta alla dichiarazione del terreno non avrebbe potuto sfuggire alla convenuta se essa avesse dato prova della necessaria diligenza. Non si tratta qui di un semplice errore di calcolo, bensì della mancata presa in considerazione di un dato essenziale per la determinazione della prestazione. Nel 2010 pertanto, l'amministrazione poteva e soprattutto doveva rendersi conto dell'errore commesso dall'assicurata e dell'indebito versamento di prestazioni conseguito a tale omissione se avesse prestata la necessaria diligenza. c)Contrariamente alla tesi sostenuta dalla cassa di compensazione, la successiva dimenticanza che riguarda lo stesso errore commesso in precedenza dall'assicurata non può allora essere considerata alla stregua di un semplice nuovo errore – questa volta commesso dalla convenuta – che beneficerebbe della possibilità prevista dalla giurisprudenza di essere corretto in un secondo tempo, bensì deve essere qualificato come una svista che avrebbe meritato rettifica già nel 2010 prestando l'attenzione richiesta dalle circostanze. In questo senso, la soluzione della presente controversia non intende escludere a priori la possibilità di chiedere la restituzione di una prestazione fondata su di un errore commesso dall'amministrazione nell'ambito di una regolare procedura di revisione quadriennale, per quanto la cassa di compensazione in questione possa dar prova di aver agito con la diligenza richiesta. 6.I termini di cui all'art. 25 LPGA sono dei termini di perenzione che vanno considerati d'ufficio (DTF 133 V 579 cons. 4.1, 128 V 10 cons. 1). Poiché la convenuta doveva rendersi conto dell'erroneità del calcolo operato già in occasione della revisione ordinaria del 2010, il termine di perenzione relativo di un anno per chiedere la restituzione dell'indebito è da tempo trascorso. Concretamente, la verifica delle condizioni di reddito ha avuto

  • 10 - luogo durante i mesi di maggio e giugno 2010. Partendo dal presupposto che la scoperta dell'errore avrebbe probabilmente comportato alcuni ulteriori accertamenti in merito al valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare e per quantificare l'ammontare della prestazione percepita indebitamente, il diritto di chiedere la restituzione avrebbe iniziato a decorrere probabilmente alcuni mesi dopo e sarebbe in ogni caso andato perento un anno più tardi, ovvero nell'autunno 2011. Ne consegue che la richiesta di restituzione decisa nell'agosto 2014 è indubbiamente tardiva (sentenza del Tribunale federale 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 cons. 4.2.2). 7.In conclusione, il ricorso è accolto e poiché il diritto di chiedere la restituzione dell'indebito e andato perento, la decisione su opposizione e il provvedimento ivi confermato vanno annullati. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. La ricorrente che vince la causa e che si è avvalsa della collaborazione di un rappresentante legale ha diritto alla ri- fusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA ). Davanti al Tribunale ammini- strativo le organizzazioni di autoaiuto e le assicurazioni di protezione giu- ridica hanno diritto attualmente ad un’indennità oraria di fr. 160.-- (PTA 2010 no. 32). Lo stesso vale per la rappresentanza tramite sindacato (sentenze del Tribunale federale 8C_517/2012 del 1. novembre 2012 e 8C_824/2007 del 15 maggio 2008), per quanto gli allegati di ricorso ven- gano redatti da un avvocato o da una persona che dispone di analoghe qualifiche per rappresentare l'assicurato, come ad esempio una giurista (DTF 122 V 279 cons. 3e e sentenza del Tribunale federale I 752/05 del 27 giugno 2006 cons. 6). Nell'evenienza, la ricorrente si è fatta rappresentare da un assistente sociale di Pro Infirmis e non ha diritto al riconoscimento di ripetibili, non essendo soddisfatte le condizioni soprarichiamate.

  • 11 - Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2.La procedura è gratuita. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_003
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_003, S 2014 152
Entscheidungsdatum
24.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026