VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 125 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenzaRacioppi giudiciStecher, Audétat attuario ad hocPaganini SENTENZA del 30 aprile 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato da lic. iur. Ursula Nobile-Imberti, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI (soppressione)

  • 2 - 1.In data 3 febbraio 2005 A._____ (nato nel 1969) inoltrava una richiesta per prestazioni di assicurazione invalidità (AI). Quale danno alla salute egli indicava: "sdoppiamento di personalità, malattia dei nervi con depressioni acute, schizzofrenia, pensieri e tentato suicidio". Nelle osservazioni supplementari dichiarava che avrebbe avuto un tentato suicidio nel 1997 e che sarebbe stato ricoverato in cura psichiatrica (stazionaria) una volta per anno tra l'anno 2001 e 2004 alla clinica psichiatrica di X._____ nonché due volte nel 2004 all'ospedale socio- psichiatrico B.. 2.Con decisione 18 ottobre 2005 l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito Ufficio AI) conferiva ad’ A. una rendita del 100 % a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005 e una rendita del 50 % a decorrere dal 1° aprile 2005. 3.Nel 2007 avveniva la revisione già preannunciata con la decisione 18 ottobre 2005. Con decisione 28 febbraio 2008 l'Ufficio AI confermava la rendita del 50 % e comunicava ad’ A._____ che la prossima revisione sarebbe stata prevista per il 1° marzo 2013. 4.Nell'ambito di detta revisione, in seguito al suggerimento del Servizio medico regionale (SMR) e visto l'obbligo previsto dalla legge di collaborare (art. 43 LPGA), con scritto del 12 aprile 2013 l'Ufficio AI sollecitava A._____ a vivere in astinenza da qualsiasi sostanza stupefacente e alcol per la durata di sei mesi, onde poter accertare un impedimento di lavoro dovuto a patologia invalidante, non condizionata da sostanze d'abuso a scopo stupefacente. Ad’ A._____ veniva ordinato di dimostrare l'astinenza mediante controlli del sangue, i cui esiti andavano presentati mensilmente all'Ufficio AI. Dopo il raggiungimento dell'astinenza, l'Ufficio AI avrebbe verificato il suo stato di salute con una

  • 3 - perizia medica. Gli si comunicava inoltre che nel caso egli non desse seguito a tale richiesta, avrebbe dovuto tener conto di una soppressione della rendita AI. 5.Con scritto del 29 aprile 2013 A._____ esprimeva la sua volontà di attenersi alle indicazioni dategli e riferiva che si sarebbe sottoposto agli esami presso lo studio medico del dott. med. C.. 6.L'Ufficio AI comunicava ad’ A. in data 27 settembre 2013 che non gli sarebbero pervenuti i risultati delle analisi e concedeva così un termine fino al 31 ottobre 2013 per l'inoltro dei documenti richiesti. 7.Con scritto del 10 ottobre 2013 dott. med. C._____ informava l'Ufficio AI che A._____ si sarebbe sottoposto da fine aprile 2013 a regolari controlli. Per quanto riguarda il consumo di stupefacenti, negli ultimi tre mesi si assisterebbe ad un netto miglioramento. Nell'urina si riscontrerebbero soltanto benzodiazepine, che sarebbero da ricondurre ad un farmaco prescritto dallo psichiatra. I test alla cocaina, agli oppiacei, alle anfetamine e alla canapa risulterebbero negativi. Il paziente verrebbe ora trattato con Subutex in sostituzione alla codeina, somministrata fino ca. a luglio 2013. Per quanto concerne il consumo d'alcol, il dottore avrebbe smesso di effettuare dei controlli, in quanto il paziente sarebbe affetto da epatite C con valori epatici elevati. Del resto, egli sarebbe a conoscenza del fatto che A._____ consumerebbe tuttora alcolici. Visto il consumo continuo, anche se in quantità minori, pure l'esame del capello non porterebbe a nulla. Il dott. med. C._____ sottolineava oltretutto, che sarebbe la patologia psichiatrica a condurre all'abuso e non viceversa e che l'incapacità lavorativa sarebbe soprattutto dovuta alla patologia psichiatrica. Inoltre, A._____ avrebbe dichiarato di essere astinente da due settimane.

  • 4 - 8.Con decreto provvisorio 7 novembre 2013 l'Ufficio AI decideva la sospensione delle prestazioni di rendita. Quale motivazione esso asseriva fondamentalmente che A._____ non si sarebbe attenuto pienamente alle formalità sull'astinenza richieste il 12 aprile 2013. 9.Contro questo decreto provvisorio A._____ presentava le sue obiezioni in data 9 dicembre 2013. Ivi egli sosteneva che l'Ufficio AI non avrebbe considerato la situazione concreta. Le analisi sarebbero risultate positive alla benzodiazepina poiché la Clinica gli avrebbe prescritto sia il Temesta che il Seresta (entrambi benzodiazepine). Egli non sarebbe stato a conoscenza di questo fatto, di conseguenza non avrebbe assunto detti farmaci se avesse saputo che sarebbe risultato positivo alla benzodiazepina per via della loro assunzione. Ugualmente, anche il test agli oppiacei avrebbe avuto esito positivo a causa dell'assunzione di Subutex, il quale, a sua volta, gli sarebbe stato prescritto. Inoltre egli sarebbe risultato negativo agli esami alla cocaina, al metadone, alla canapa e alle anfetamine, a cui si sarebbe sottoposto dal 23 aprile al 24 settembre 2013. Ciò confermerebbe che – contrariamente a quanto indicato nel decreto provvisorio – egli avrebbe collaborato così come richiesto con scritto 12 aprile 2013 dall'Ufficio AI. In più, l'Ufficio AI non avrebbe considerato che, come indicato dal dott. med. C., egli sarebbe affetto da un'epatite C con valori epatici elevati, la quale non permetterebbe un controllo attendibile del sangue. Infine, come affermato dal dott. med. C., la sua incapacità lavorativa sarebbe dovuta alla sua patologia psichiatrica e non all'abuso di sostanze. Perciò sarebbe necessario disporre una perizia giudiziaria, la quale accerterebbe che l'incapacità lavorativa sarebbe dovuta alla patologia psichiatrica.

  • 5 - 10.Con decisione 30 luglio 2014 l'Ufficio AI respingeva le obiezioni sollevate da A.. Questi non si sarebbe attenuto pienamente alle formalità dell'astinenza richieste il 12 aprile 2013. In particolare sarebbe tuttora data la dipendenza da alcol, come verrebbe confermato dal dott. med. C.. Oltre a ciò egli avrebbe ignorato di dover fornire all'Ufficio AI ogni mese, senza esplicita richiesta, i risultati delle analisi. 11.Nel ricorso inoltrato il 15 settembre 2014 al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la decisione 30 luglio 2014 A._____ (qui di seguito ricorrente) chiedeva – accanto alla restituzione dell'effetto sospensivo e il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria – la disposizione di una perizia giudiziaria accertante l'incapacità lavorativa; l'annullamento del decreto impugnato, la riapertura da parte dell'Ufficio AI del caso di revisione della rendita AI e il ripristino dei versamenti della rendita AI. Ad argomentazione di dette richieste il ricorrente adduceva fondamental- mente le stesse allegazioni sollevate nelle obiezioni al decreto provvisorio. Sostanzialmente, poggiando sul rapporto del dott. med. C._____ del 4 settembre 2014 (presentato unitamente al ricorso), il ricorrente censurava che le conclusioni dell'Ufficio AI si baserebbero su una documentazione incompleta. Egli non sarebbe in grado, a causa della sua malattia, di rispettare l'ordine di astinenza impartitogli dall'Ufficio AI. Per questo motivo la decisione impugnata sarebbe arbitraria e manifestamente insostenibile. L'Ufficio AI avrebbe dovuto approfondire la sua situazione. 12.Con presa di posizione 25 settembre 2014 l'Ufficio AI (qui di seguito convenuto) rinviava alle considerazioni della decisione 30 luglio 2014. Il convenuto aggiungeva soltanto che il rapporto del dott. med. C._____ del 4 settembre 2014 allegato al ricorso non cambierebbe nulla alla decisione presa.

  • 6 - 13.Con decisione 1° ottobre 2014 il richiesto effetto sospensivo non veniva conferito. Con scritto del 27 ottobre 2014 il ricorrente rinunciava alla richiesta di assistenza giudiziaria. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nonché sulla decisione impugnata si tornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto:

  1. a)Giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 830.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. Oggetto di impugnazione nella presente vertenza costituisce la decisione dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni del 30 luglio 2014, per cui va affermata la competenza territoriale del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Inoltre, la competenza materiale di questo tribunale è data dall'art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Quale destinatario della decisione impugnata il ricorrente è toccato da essa ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 59 LPGA), ragion per cui egli è legittimato a ricorrere. Il ricorso depositato è del resto tempestivo e correttamente formulato, cosicché si può entrarne nel merito.
  • 7 - b)Qui contestata è la questione a sapere se il convenuto ha giustamente sospeso la prestazione di rendita AI a causa di una violazione degli obblighi di collaborazione.
  1. a)La procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio, tuttavia, non vale incondizionatamente, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193 cons. 2 con riferimenti). Nel diritto delle assicurazioni sociali, l'onere della prova incombe soltanto alla parte che intende derivare diritti da una fattispecie rimasta indimostrata (DTF 117 V 261 cons. 3b). b)Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. Questo dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati. Va da sé che questo obbligo riveste un significato del tutto particolare laddove la collaborazione della persona interessata è essenziale e indispensabile alla determinazione della fattispecie determinante per verificare l'esistenza del diritto stesso a prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 13 97 dell'11 dicembre 2013 cons. 3a).
  • 8 -
  1. a)Nel caso di specie occorre previamente verificare se la richiesta al ricorrente di collaborare era legittima. b)Stando al convenuto, le dipendenze da sostanze non giustificherebbero da sole un'incapacità lavorativa ai sensi della LAI, per cui l'ingiunzione di astinenza avrebbe dovuto servire a valutare gli impedimenti sulla capacità lavorativa dovuti a patologia invalidante, non condizionata da sostanze d'abuso a scopo stupefacente. c)Giusta affermata giurisprudenza la dipendenza da alcol e droghe nonché l'abuso di farmaci non giustificano uno stato d'invalidità nel senso della legge. Una simile dipendenza raggiunge però rilevanza giuridica nei termini dell'invalidità, qualora essa abbia fatto scaturire una malattia o un incidente, in seguito al quale sia subentrato un danno fisico o psichico alla salute pregiudicante la capacità lavorativa; oppure qualora essa stessa sia la conseguenza di un danno fisico o psichico alla salute, cui viene attribuito valore di malattia (cfr. DTF 99 V 28 cons. 2; decisione del Tribunale federale I 207/2006 del 13 aprile 2007). Non è dunque importante se la dipendenza sia stata causale per un ulteriore danno alla salute oppure se sia sopraggiunta soltanto in seguito a questo. È quindi solamente necessario che persista anche un altro danno alla salute correlato alla dipendenza. Nel caso che ciò sia dato, non si tratta di separare la parte d'incapacità lavorativa riguardante la dipendenza per attribuirle carattere non invalidante, ma occorre considerare interamente anche la dipendenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo IV 2011/254 del 12 luglio 2012 cons. 3.3). In tal caso, bisogna fondarsi sul grado di incapacità lavorativa globale, considerando così l'interazione tra gli aspetti della dipendenza e il disturbo mentale (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_951/2010 del 30 maggio 2011 cons.
  • 9 - 4.1; per il tutto v. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 14 40 del 4 novembre 2014 cons. 3).
  1. a)Stando al rapporto di un altra clinica del 22 marzo 2001 del dott. med. D., il ricorrente sarebbe una persona che sin dalla pubertà avrebbe raggiunto i limiti in vari ambiti (dal lavoro al consumo di stupefacenti, fino ad alcol e farmaci). Si dichiarerebbe un bohème, tuttavia sarebbe dipendente soprattutto dall'aiuto del padre. Egli tenderebbe a instaurare rapporti con donne psicologicamente instabili; consumerebbe inoltre da anni alcol, stupefacenti e farmaci senza però scivolare nella disintegrazione sociale. Sono presenti impulsività, poca tolleranza frustrazionale, umore instabile, insicurezza riguardo all’autostima e ai propri obiettivi; in più sarebbero noti dall'anamnesi pensieri e atti suicidali. Riassumendo i dati anamnestici e psicopatologici, molti aspetti farebbero pensare a un disturbo di personalità emozionalmente instabile tipo borderline, con tratti di personalità istrionici. Queste prime impressioni cliniche andrebbero però confermate da ulteriori dati e dialoghi. Secondo il dott. med. D. la dipendenza da codeina, l'abuso risp. la dipendenza d'alcol nonché l'abuso di cocaina (fenomeni che avrebbe confermato il ricorrente stesso) dovrebbero essere interpretati nel quadro del summenzionato probabile disturbo di personalità. b)Pertanto, già nel 2001 si affermava che la dipendenza sarebbe da considerarsi relazionata al probabile disturbo di personalità. In numerosi altri rapporti medici e documenti, del resto, è ugualmente menzionata, oltre alla dipendenza, anche una malattia mentale, segnatamente il disturbo di personalità (vedi p.es. rapporto medico del dott. med. E._____ del 25 novembre 2002, del dott. C._____ del 29 gennaio 2004, del dott. med. F._____ dell'SMR del 5 luglio 2005, della dott. med. G._____ del 26 agosto 2005, si veda anche il rapporto di decorso di quest'ultima del 21
  • 10 - dicembre 2007). L'interconnessione tra l'abuso di sostanze e il disturbo psichico è intravedibile oltretutto nel fatto che l'abuso aumentava di conseguenza in certe fasi della vita del ricorrente con stress psicologico elevato (in special modo: quando sua madre si ammalò, alla separazione della moglie e un anno dopo la morte della madre). Parimenti è riscontrabile un rapporto tra abuso di sostanze e disturbo psichico – così come dichiarato dal dott. med. C._____ nello scritto al convenuto del 7 febbraio 2008 e come si evince da altri documenti – nel fatto che l'abuso diminuiva, allorché il ricorrente era sottoposto a trattamento psicologico. c)Persino l'SMR TI/GR in data 5 luglio 2005 attestava quale diagnosi principale – oltre a "sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol, oppioidi e cocaina" – un "disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline". La stessa diagnosi veniva poi confermata dall'SMR nell'ambito della prima procedura di revisione, con rapporto medico del 21 febbraio 2008. Già nel rapporto del 5 luglio 2005 l'SMR sosteneva inoltre che: "l'inizio dei problemi psichici viene segnalato a partire dal 2001, contemporaneamente all'aggravarsi di problematiche lavorative e relazionari." Da questo fatto di per sé, l'SMR desumeva tuttavia: "quindi la presenza di un eventuale disturbo di personalità sino a quel momento non ha avuto influsso rilevante sulla capacità formativa- lavorativa: di conseguenza è altamente probabile che l'impossibilità a svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno certificata a partire dal 2003 sia essenzialmente legata al problema di dipendenza rispettivamente all'abuso di sostanze, e che in assenza di consumo di sostanze psicotrope, l'eventuale influsso del disturbo di personalità sulla capacità lavorativa sarebbe molto minore". Da un lato, l'SMR affermava quindi che le ripercussioni del disturbo di personalità sulla capacità lavorativa sarebbero minori, qualora non ci fosse un abuso risp. una dipendenza. Dall'altro, poggiando sul rapporto della clinica del 2001, sempre nello

  • 11 - stesso contesto esso relativizzava questa affermazione e dichiarava: "d'altra parte l'assicurato ha già eseguito innumerevoli tentativi di disintossicazione, essendo cosciente del suo problema, senza riuscita, e lo psichiatra Dr. D._____ nella sua valutazione del 2001 parlava di una tossicodipendenza probabilmente secondaria al disturbo di personalità." L'SMR riteneva perciò indicato un ulteriore accertamento della situazione psichica del ricorrente. d)Nella prima procedura di revisione nel 2008, sulla base del rapporto dell'SMR del 21 febbraio 2008 attestante – come visto in precedenza – sia un disturbo di personalità che sindromi dovuti all'uso di stupefacenti e alcol, il convenuto confermava invariato lo stato di salute risp. la relativa capacità lavorativa residua del ricorrente. Solo successivamente, durante la seconda procedura di revisione nel 2013, il convenuto avanzava la richiesta di astinenza, sorta dalla raccomandazione dell'SMR data nell'istruttoria di revisione (valutazione del 5 aprile 2013), la quale trova il suo fondamento nel fatto che, stando ai rapporti a disposizione, sarebbe riconoscibile un sostanziale problema di dipendenza. Previamente, nell'ambito della rivalutazione ai sensi della 6 a revisione AI, con presa di posizione del 28 agosto 2012 l'SMR giungeva alla conclusione che, per giudicare l'influsso della dipendenza sulla capacità lavorativa sarebbe servita un'approfondita valutazione medica; esso affermava, tra l'altro, che non sarebbe mai stata effettuata una netta distinzione tra ciò che sarebbe condizionato dalla dipendenza e ciò che invece lo sarebbe dal disturbo (psichico). La situazione medicalmente documentata del ricorrente al momento della seconda revisione – in cui venne impartita l'ingiunzione di astinenza qui in discussione – era quindi invariata rispetto a prima, ragion per cui, a tutt'oggi, in base ai rapporti medici a disposizione, non solo sussistono ragionevoli dubbi in merito al fatto che la dipendenza del ricorrente sia svincolata dai problemi psichici risp. dal

  • 12 - disturbo di personalità, ma, alla luce di quanto menzionato nei considerandi precedenti, appare opportuno ritenere verosimilmente data una correlazione tra il disturbo mentale e la dipendenza. e)Da quanto emerso dagli atti, si può dunque dedurre che la dipendenza è collegata al disturbo psichico, presupposto che da solo è sufficiente affinché occorra considerare la dipendenza come giuridicamente rilevante ai fini dell'accertamento di invalidità (cfr. sopra cons. 3). Di conseguenza, l'obbligo di astinenza impartito dal convenuto è inammissibile. Senza ulteriori accertamenti al riguardo non è infatti possibile stabilire se il ricorrente, a causa della sua patologia, possa adempiere una simile imposizione.

  1. a)In base alle considerazioni di cui sopra, il ricorso si rileva fondato. Dato che l'imposizione di astinenza richiesta al ricorrente era illegittima, il convenuto non era tenuto a chiudere il caso di revisione a causa del mancato rispetto dell'obbligo di collaborare con conseguente sospensione della prestazione di rendita AI. La decisione 30 luglio 2014 qui impugnata va perciò annullata. È dunque necessario che il convenuto continui la procedura di revisione ed effettui gli accertamenti necessari ai fini di una nuova decisione. b)In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1 bis

LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA ha diritto alle ripetibili il ricorrente che vince la causa. I presenti costi procedurali pari a fr. 700.-- sono così accollati

  • 13 - all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere al ricorrente le spese di patrocinio. Dalla nota d'onorario inoltrata vanno detratte le posizioni concernenti il periodo dal 25 novembre 2013 al 17 luglio 2014 (10.5 h – 3.75 h = 6.75 h), visto che esse riguardano la procedura di obiezione davanti all'Ufficio AI. Risulta perciò un costo tariffario indennizzabile di fr. 1'620.-- (6.75 h x fr. 240/h). Oltre alla tariffa oraria il tribunale amministrativo riconosce un risarcimento per eventuali spese fino al 3 % dell'onorario, che nel caso in questione ammonta quindi a fr. 48.60. Appare dunque adeguato un indennizzo complessivo (arrotondato) di fr. 1'800.-- (fr. 1'668.60 + fr. 133.50 [8 % IVA]). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è accolto, la decisione 30 luglio 2014 è annullata e la causa è rinviata all'Ufficio AI per la continuazione della procedura di revisione ai sensi dei considerandi e l'emanazione di una nuova decisione. 2.I costi di procedura pari a fr. 700.-- vanno a carico dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni. 3.L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni è tenuto ad indennizzare a A._____ fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazioni]

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